CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 ottobre 2020
448.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 10

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi.

  La seduta comincia alle 15.

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 2700, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, osserva innanzitutto, per quanto riguarda il Pag. 11contenuto del decreto-legge, che è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato, come esso intervenga su molteplici settori dell'ordinamento.
  In materia di ambiente il provvedimento in esame reca taluni interventi tra i quali: l'istituzione, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un fondo per le finalità in materia di qualità dell'aria, con specifico riferimento alla situazione nella Pianura Padana ed alla promozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino (articolo 51, comma 1, lettera b); disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti. Si stabilisce che in via sperimentale, per il 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, non trovi applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal medesimo decreto ministeriale (articolo 95-bis).
  Tra gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza del territorio richiama:
   l'anticipazione al 2031 (rispetto al 2034) del termine dell'arco temporale di riferimento per l'assegnazione delle risorse per la progettazione degli enti locali per opere di messa in sicurezza del territorio previste dalla legge di bilancio 2020 e l'incremento di 300 milioni di euro delle risorse assegnate agli enti locali per le medesime finalità per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (articolo 45);
   una rimodulazione delle risorse, stanziate dalla legge di bilancio 2019, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, prevedendo, in particolare, un incremento di 2.650 milioni di euro per gli anni 2021-2022 e la proroga di 3 mesi dei termini di affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020 (articolo 46);
   l'istituzione di un fondo, presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure in favore dei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova, colpiti dagli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 (articolo 46-bis);
   l'incremento di 500 milioni di euro delle risorse assegnate ai comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile e, limitatamente al 2020, il differimento dei termini entro i quali i comuni beneficiari dei contributi sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori e il Ministero dell'interno provvede alla revoca totale o parziale dei contributi erogati in caso di mancato inizio dell'esecuzione lavori (articolo 47);
   l'avvio, a decorrere dal 2021, di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (articolo 51, comma 1, lettera a).

  Sono, poi, orientate a favorire la ricostruzione e il rilancio dell'economia nei territori colpiti da eventi sismici diverse misure, tra le quali:
   le disposizioni in materia di eventi sismici, concernenti, tra l'altro, la proroga, fino al 31 dicembre 2021, dello stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e 2017 in Italia centrale, e in provincia di Catania nel 2018; l'incremento di 300 milioni di euro per il 2021 del Fondo per le emergenze nazionali; interventi riguardanti il personale della struttura del Commissario straordinario e degli Uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016-2017; contributi per 50 milioni di euro per ciascuno degli Pag. 12anni 2020 e 2021 in favore di soggetti pubblici e privati e di attività economiche e produttive situati nei territori colpiti dal sisma del 2016-2017 ed interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di gennaio 2017; la proroga all'anno 2022 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti per il sisma del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia (articolo 57);
   la previsione secondo cui ai residenti nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici avvenuti a far data dal 24 agosto 2016 la detrazione al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione e che la detrazione, inoltre, è aumentata del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009 (in alternativa al contributo per la ricostruzione) (articolo 57-bis).

  Di particolare rilievo per il settore ambientale anche l'istituzione dell'Autorità per la Laguna di Venezia, ente pubblico non economico di rilevanza nazionale sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cui vengono attribuite competenze per la salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e per il mantenimento del regime idraulico lagunare, da esercitare, tra l'altro, mediante l'approvazione del programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, del programma unico integrato e del programma di gestione e manutenzione del MOSE, e compatibilmente con i principi e criteri relativi al buon stato ecologico delle acque del Codice dell'ambiente, alla gestione del rischio alluvioni di cui al decreto legislativo n. 49 del 2010 e alle tutele previste dalle direttive 2009/147/UE e 92/43/UEE (uccelli e habitat) (articolo 95).
  Il decreto-legge reca inoltre alcune misure che riguardano il settore energetico, con particolare riferimento alle realtà locali.
  In proposito, ricorda:
   l'incremento di 500 milioni di euro delle risorse assegnate ai comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile; Tra gli interventi di efficientamento energetico sono compresi quelli volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tra gli interventi per lo sviluppo territoriale sostenibile sono compresi gli interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche (articolo 47);
   l'ampliamento fino al 100 per cento delle spese ammissibili della misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale (articolo 48-ter);
   la previsione che le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico siano assoggettate alla procedura abilitativa semplificata, nel caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale (articolo 96-bis).

  In materia di infrastrutture stradali e autostradali, si dispone in particolare:
   l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 (articolo 49);Pag. 13
   la proroga al 29 dicembre 2020 del termine (previsto dall'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge n. 148 del 2017) per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena (articolo 94, comma 1).

  Per quanto riguarda il trasporto stradale e la mobilità sostenibile viene rimodulato il contributo, introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020, per l'acquisto di autoveicoli nuovi, elettrici e ibridi con emissioni fino a 60 g/km di CO2 nonché con emissioni di CO2 fino a 110 g/km, con o senza rottamazione.
  Si incrementano inoltre le risorse per il 2020 per l'incentivo, cosiddetto ecobonus, per l'acquisto di autoveicoli nuovi, nella misura complessiva di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni riservati all'incentivo aggiuntivo per l'acquisto di autoveicoli nuovi, sia a basse che a maggiori emissioni di CO2, previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020 e rimodulato dal decreto-legge in esame, definendo altresì una specifica ripartizione di tale stanziamento tra i contributi concessi per le diverse categorie di veicoli; inoltre, le risorse già stanziate dal decreto-legge n. 34 per tale incentivo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, vengono riservate in via esclusiva a tale contributo (commi 1 e 2, articolo 74). Si rinvia ad un provvedimento attuativo la disciplina dell'agevolazione fiscale sul trasferimento di proprietà dei veicoli, già prevista nel caso di acquisto di veicoli usati con rottamazione, fissando per questa un limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2020. L'ulteriore incentivo di 750 euro per le persone fisiche che rottamino un secondo veicolo di categoria M1 viene concesso solamente sotto forma di credito d'imposta, anziché di ulteriore sconto sul prezzo di vendita. Si istituisce poi un fondo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, per l'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti (articolo 74, comma 3). Si agevola infine (comma 4, articolo 74), l'acquisto o il noleggio da parte di pubbliche amministrazioni di veicoli ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno, eliminando i previgenti limiti di cilindrata.
  Viene inoltre introdotto, in via sperimentale, un incentivo economico per coloro che, entro il 31 dicembre 2021, installino un sistema di riqualificazione elettrica su alcune categorie di veicoli e procedano alla relativa omologazione del veicolo modificato. L'incentivo consiste in un duplice vantaggio: il riconoscimento di un contributo pari al 60 per cento del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3500 euro; un contributo, sempre pari al 60 per cento, delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione. I veicoli rientranti in tale incentivo sono tutti i veicoli destinati al trasporto di persone (ad eccezione di motoveicoli e tricicli a motore) e i mezzi leggeri per il trasporto di cose (articolo 74-bis).
  Si prevede poi in materia di risorse per il rinnovo del parco veicoli per l'autotrasporto di cui alla legge di bilancio per il 2020, che beneficiari delle risorse siano le imprese esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di servizio pubblico. Si porta lo stanziamento da 3 a 53 milioni di euro per l'anno 2020. Si indica il termine del 31 dicembre 2020, anziché del 30 settembre 2020, per l'esecuzione degli investimenti che possono accedere ai finanziamenti e si aggiunge una nuova previsione in base a cui una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse sono destinate al ristoro di rate o canoni di leasing con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati a partire dal 1o gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto passeggeri su strada (articolo 86).
  Viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di Pag. 14persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in ragione dei minori ricavi registrati in conseguenza delle misure connesse all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio. Si prevede una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e si demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione, prevedendosi criteri per evitare sovra compensazioni (articolo 85, commi 1-4).
  Si proroga poi dal 31 luglio al 31 ottobre 2020 il termine per il versamento della tassa automobilistica, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, chiarendosi inoltre che tale termine riguarda i periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi del 2020, in luogo del primo semestre 2020. Si posticipa infine dal 30 aprile al 30 settembre 2020 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che disciplina le modalità di acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sui predetti veicoli (articolo 107).
  Con riferimento all'autotrasporto di merci viene incrementata di 5 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa per la deduzione forfettaria di spese non documentate da parte degli autotrasportatori. Si prevede, inoltre, il riversamento all'entrata del bilancio delle somme eccedenti, rimaste nella disponibilità dei soggetti a cui erano state assegnate, incassate a decorrere dal 1o gennaio 2019 per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, per la sua riassegnazione ad iniziative dell'Albo nazionale degli autotrasportatori (articolo 84).
  Con riferimento al trasporto marittimo, si prevede un'indennità, pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori marittimi, nel rispetto di un limite di spesa complessivo pari a 26,4 milioni di euro per il 2020. In particolare sono beneficiari del sostegno i soggetti abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto le suddette prestazioni lavorative per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (articolo 10).
  Si estende a decorrere dal 1o agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997, rimettendo ad un decreto ministeriale le modalità attuative delle sopra citate disposizioni e fissando un limite di 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 88).
  Viene inoltre istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro, volto a compensare le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. I criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione saranno definiti con un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (articolo 89).
  Si prevede poi l'aumento da 30 a 50 milioni delle dotazioni del fondo previsto dall'articolo 199 del decreto-legge n. 34 Pag. 15del 2020, e intervenendo sulla destinazione delle risorse, prevedendo la ulteriore finalità di finanziare il riconoscimento da parte delle Autorità marittime, relativamente ai porti non sede di Autorità di sistema portuale, dei benefici previsti per il soggetto fornitore di lavoro portuale.
  In materia di subingresso nella concessione portuale si prevede che, fermi i divieti della legge in materia portuale, quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.
  Si amplia l'ambito dei lavoratori che confluiscono nelle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, previste in via temporanea – dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 – nei porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche (articolo 93, commi 1-5).
  Sono inoltre introdotte alcune modifiche alla disciplina del contributo per il ristoro ai comuni della perdita di gettito conseguente alla riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali, ai sensi dei commi 578-582 dell'articolo1 della legge n. 205 del 2017 (articolo 93, comma 5-bis).
  Si dispone poi, in materia di attraversamento ferroviario dello Stretto di Messina, che l'impiego di mezzi navali veloci nell'ambito del contratto di programma 2016-2021, parte servizi, e in conformità a quanto previsto dalla concessione della rete ferroviaria nazionale a Rete ferroviaria italiana, riguardi anche la tratta Messina-Reggio Calabria (articolo 89-bis).
  Per quanto riguarda il trasporto aereo si estende il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, rispondenti a determinati requisiti, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali ed escludendo l'applicazione del contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale (articolo 20).
  Si prevede poi che il Ministero dello sviluppo economico sia autorizzato ad erogare a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 250 milioni di euro alle imprese titolari di licenze aventi i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 79 del decreto-legge cosiddetto «cura Italia», che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta, a valere sul fondo istituito con la medesima disposizione. Ciò nelle more del perfezionamento dell’iter autorizzativo della misura di indennizzo prevista da tale norma. Per le medesime finalità il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad erogare a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti previsti dall'articolo 198 del decreto-legge cosiddetto «rilancio», nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzativo europeo della misura prevista per la compensazione dei danni subiti dal trasporto aereo.
  Tali anticipazioni, comprensive di interessi al tasso Euribor, sono restituite mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai rispettivi Fondi. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione europea con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari (articolo 85, commi 5 e 6).
  Con riferimento alle disposizioni relative alla costituzione di una nuova compagnia aerea a totale partecipazione pubblica, previste dall'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, sono introdotte alcune modifiche che concernono la fase di immediata costituzione della medesima società precisando che l'esercizio dell'attività da parte della stessa sia subordinato alle valutazioni (e non all'autorizzazione) della Commissione europea. Viene inoltre previsto per legge il capitale sociale iniziale della società, fissato in 20 milioni di euro, e finalizzato alla predisposizione del piano industriale, precisando che lo stesso piano industriale sia sottoposto alle valutazioni della Commissione europea e debba essere adeguato tenendo conto della Pag. 16decisione della medesima Commissione. Viene infine precisato che, qualora il parere parlamentare sul piano industriale non sia reso nel termine di trenta giorni, si possa prescindere da esso (articolo 87).
  Con riguardo al trasporto pubblico locale, per quanto concerne il trasporto scolastico si autorizzano i comuni a finanziare servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni di euro e nel limite, per ciascun comune, del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019, attraverso le risorse del Fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché di quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 (articolo 39, comma 1-bis).
  Si incrementa di 400 milioni di euro la dotazione, per l'anno 2020, del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale, istituito dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che abbiano subito riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell'emergenza Covid-19 (articolo 44), prevedendo che le suddette risorse aggiuntive possano anche essere utilizzate, nel limite di 300 milioni di euro, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale – destinato anche a studenti – occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche legate all'emergenza Covid-19. Si autorizza inoltre ciascuna regione e Provincia autonoma all'attivazione di tali servizi aggiuntivi, nei limiti del 50 per cento delle risorse attribuibili, applicando alla spesa autorizzata le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto attuativo dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto rilancio»).
  Viene poi modificato il regime del buono viaggio, introdotto dall'articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, portando a 35 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo, originariamente pari a 5 milioni di euro, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di un buono viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente in favore di persone in situazioni di disagio. Sono oggetto di modifica anche le modalità di ripartizione del Fondo tra gli enti locali destinatari delle risorse e vengono precisate le modalità secondo le quali i comuni procedono all'erogazione dei buoni (articolo 90).
  Viene anche prorogata al 31 dicembre 2021 la vita tecnica degli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche in scadenza nel 2018, 2019 e nel 2020 (articolo 57, comma 18-bis).
  Con riferimento al trasporto ferroviario viene differito al 31 ottobre 2020 il termine entro cui le imprese devono rendicontare gli effetti economici subiti fino al 31 luglio 2020, con riferimento al contributo alle imprese ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri e merci in regime di libero mercato per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza Covid-19 previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020. Si prevede inoltre l'assegnazione alle imprese delle risorse che residuino, anche per gli effetti economici subiti a partire dal 1o agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020. A tal fine le imprese dovranno rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 1o agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (articolo 44-bis).
  In tema di sanità il decreto-legge reca specifiche misure relative a diversi ambiti.
  In particolare, vengono dettate disposizioni transitorie, fino al 31 dicembre 2020, intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendosi anche che per l'accesso alle risorse necessarie, le regioni e le province autonome provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, a presentare, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa.
  Viene quindi definito l'ambito delle attività assistenziali che possono essere svolte dai medici specializzandi fino al 31 Pag. 17dicembre 2020, al fine di recuperare i tempi di attesa in base alle norme vigenti nel periodo di emergenza epidemiologica in corso.
  Infine viene disposto l'incremento, per il 2020, del fabbisogno sanitario per complessivi 478.218.772 euro, finalizzati a sostenere gli oneri riguardanti il ricorso in maniera flessibile da parte di regioni e province autonome a strumenti straordinari riguardanti prestazioni aggiuntive in ambito sanitario, rispettivamente, per il recupero dei ricoveri ospedalieri e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020 (articolo 29).
  Viene disposto il potenziamento e la riorganizzazione della rete di assistenza territoriale per fronteggiare l'emergenza pandemica in corso, stabilendo l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di appositi piani, a partire dal distretto sanitario di base. Viene inoltre previsto, che, in base a specifiche linee di indirizzo per la tutela della salute mentale emanate dal Ministero della salute, di concerto con la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali , entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, regioni e province autonome dovranno adottare un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale volto a definire le buone pratiche di Salute mentale di comunità e la tutela della fragilità psicosociali attraverso alcuni principi di riferimento indicati dalla norma (articolo 29-ter).
  Vengono modificate le disposizioni (articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) che consentono alle regioni e province autonome di elevare – con l'utilizzo di proprie risorse, disponibili a legislazione vigente – gli stanziamenti statali aggiuntivi destinati per il 2020 ad incentivi per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (stanziamenti da destinare prioritariamente al personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 (articolo 30).
  Vengono estese ai dirigenti sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e ai dirigenti medici e sanitari del Ministero della salute le norme transitorie vigenti per i dirigenti medici dei suddetti enti ed aziende in materia di limiti massimi di età per il collocamento a riposo (articolo 17, comma 1, della legge n. 3 del 2018).
  In base a tali norme transitorie, i dirigenti suddetti, entro il 31 dicembre 2022, possono fare domanda per proseguire il servizio fino al settantesimo anno di età anche qualora prima di tale limite anagrafico maturino i quarant'anni di servizio effettivo (articolo 30-bis).
  L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas) viene autorizzata ad assumere a tempo indeterminato: n.1 statistico; n. 2 ingegneri gestionali; n. 3 ingegneri ambientali; n. 3 ingegneri clinici; n. 3 ingegneri informatici; n. 4 infermieri con laurea magistrale, inquadrati come personale non dirigenziale nella categoria D; n. 6 dirigenti medici; n. 1 dirigente statistico ex Area III di contrattazione e n. 1 dirigente ingegnere gestionale. Conseguentemente, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata di 16 unità di Categoria D, di 6 unità di dirigente medico e di 2 unità di dirigente ex Area III di contrattazione. Viene altresì disposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la nomina del Presidente e del Direttore generale dell'Agenas. Con la nomina dei predetti organi ordinari cessa l'incarico conferito al Commissario straordinario dall'articolo 42 del decreto legge n. 23 del 2020 (articolo 31, commi 1-4).
  Viene prorogato il termine (dal 31 ottobre 2020 al 28 febbraio 2021) per l'adozione secondo una procedura semplificata dei regolamenti sull'organizzazione degli uffici del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione (articolo 31, comma 4-bis).Pag. 18
  Vengono aumentate le risorse destinate, secondo una normativa transitoria, alla concessione di un credito d'imposta per le spese relative alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Ai fini della copertura finanziaria di tale incremento, si dispone la soppressione di alcune norme sul riconoscimento di contributi da parte di Invitalia S.p.A. in favore di interventi delle imprese per la riduzione del rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2 (articolo 31, da commi 4-ter a 4-quinquies).
  Con riguardo alle misure fiscali e finanziarie,segnala i seguenti interventi:
   la possibilità, introdotta al Senato, per il MEF di apportare anche liquidità, oltre che assegnare titoli di Stato, al Patrimonio Rilancio istituito presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (articolo 27, comma 4-bis);
   l'incremento delle risorse del credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (articolo 31, commi 4-ter-4-quinquies);
   l'incremento di 300 milioni di euro del fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco (articolo 40);
   la destinazione esclusiva della garanzia del Fondo mutui prima casa alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico (articolo 41-bis);
   il differimento al 21 dicembre 2020 dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali nel comune di Lampedusa e Linosa (articolo 42-bis, comma 1);
   la possibilità di regolarizzare i versamenti IRAP in caso di errata applicazione delle disposizioni sugli di aiuto di Stato (Temporary framework) entro il 30 novembre 2020 senza sanzioni e interessi (articolo 42-bis, comma 4-bis);
   la riduzione all'1 per cento, fino al 31 dicembre 2020, dell'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento (articolo 51);
   l'applicazione ai comuni del sisma Centro Italia del Superbonus al 110 per cento per l'importo eccedente il contributo per la ricostruzione; i limiti delle spese ammesse sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009, in alternativa al contributo per la ricostruzione (articolo 57-bis);
   la possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nell'esercizio in corso, una quota fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (articolo 60);
   l'estensione della platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 60);
   la riduzione del quorum per la validità delle deliberazioni condominiali aventi per oggetto gli interventi di efficienza energetica e le misure antisismiche sugli edifici (articolo 63);
   la proroga al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria sulle esposizioni debitorie delle micro imprese e delle PMI accompagnata da garanzia pubblica (articolo 65);
   la possibilità per il MEF di sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di patrimonializzazione di società controllate Pag. 19dallo Stato per un importo complessivo fino a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 66);
   l'aumento a 300.000 euro delle somme che gli investitori possono destinare annualmente ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere dal 1o gennaio 2020 (articolo 68);
   la regolamentazione della eventuale permanenza delle amministrazioni pubbliche negli immobili conferiti o trasferiti ai Fondi comuni di investimento immobiliare (articolo 69);
   l'applicazione di modalità di svolgimento semplificate alle assemblee delle società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici e la possibilità per i Fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati di prorogare il periodo di sottoscrizione per ulteriori 3 mesi, ai fini del completamento della raccolta del patrimonio (articolo 71);
   l'estensione al 15 ottobre 2020 della sottoscrizione semplificata di contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, e alcune modifiche alla disciplina relativa alla trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (articolo 72);
   la modifica alla disciplina del gruppo IVA per chiarire il regime di esenzione per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti da consorzi non partecipanti al gruppo (articolo 72-bis);
   l'incremento del fondo per le misure premiali per l'utilizzo di pagamenti elettronici (cashback) e l'utilizzo di PagoPA, per progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo e di Consap per attribuzione ed erogazione dei rimborsi (articolo 73);
   la sospensione fino al 31 agosto 2020 dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva (articolo 76);
   l'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o termali, nonché alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate, per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, e per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo. Nel corso dell'esame al Senato l'esenzione della seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) è stata estesa anche alla prima rata (articolo 78);
   norme di interpretazione autentica volte a sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole attraverso l'estensione di alcune agevolazioni IMU (articolo 78-bis);
   applicazione nel 2020 e 2021 del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico – alberghiere (articolo 79);
   modifiche alla disciplina del cosiddetto Superbonus, volte a chiarire la definizione di accesso autonomo dall’ esterno e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni (articolo 51);
   l'estensione del Superbonus alle dimore storiche a condizione che siano aperte al pubblico (articolo 80, comma 6);
   l'istituzione di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore di leghe, società sportive e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 81);
   il rifinanziamento del credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti pubblicitari e l'incremento del credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa (articolo 96);
   la possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione del pagamento di una serie di versamenti sospesi per fronteggiare Pag. 20l'emergenza sanitaria con il 50 per cento in un'unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate a partire dal 16 settembre 2020; il versamento del restante 50 per cento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 (articolo 97);
   la possibilità di destinare nel 2021 il 2 per mille IRPEF a favore di associazioni culturali (articolo 97-bis);
   la proroga al 30 aprile 2021 del versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti ISA, per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale, in caso di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 (articolo 98);
   la possibilità per i soggetti ISA, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento, di poter regolarizzare, senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 i versamenti dovuti e non versati (articolo 98-bis)
   la proroga al 15 ottobre 2020 dei versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali. Viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020 la cosiddetta «decadenza lunga» del debitore dal beneficio della rateazione (articolo 99);
   numerose disposizioni in tema di concessioni demaniali marittime, la cui durata è estesa alle concessioni lacuali e fluviali, e ai punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative. Sono introdotte modifiche alla disciplina e alla misura dei relativi canoni (articolo 100);
   la proroga al 15 dicembre 2020 del pagamento della seconda rata dell'offerta economica a carico del concessionario della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (articolo 101);
   la facoltà per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi non conformi alle norme vigenti. Per effetto delle modifiche al Senato, l'ordine può riguardare anche i prodotti accessori ai tabacchi da fumo nonché i prodotti succedanei dei prodotti da fumo (articolo 102);
   la possibilità di costituire una apposita società in house dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per lo svolgimento di alcuni servizi con criteri imprenditoriali, in particolare la certificazione di qualità dei prodotti e l'uso del certificato del bollino di qualità (articolo 103);
   la regolamentazione degli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro al fine di non renderli utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro (articolo 104);
   la proroga al 31 ottobre 2020 del versamento della tassa automobilistica, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente (articolo 107);
   la precisazione secondo cui la maggiorazione dell'IMU sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i comuni che l'hanno già adottata e confermata negli anni precedenti, non può eccedere lo 0,08 per cento (articolo 108);
   la proroga al 31 dicembre 2020 dell'esonero, per gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande, dal pagamento della tassa o del canone Pag. 21dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap); nel corso dell'esame al Senato è stato esteso al 15 ottobre 2020 l'esonero del pagamento delle somme dovute dai titolari di concessioni o di autorizzazioni relative all'utilizzo di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali (articolo 64);
   la possibilità, a favore delle società di capitali e degli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 mediante pagamento di una imposta sostitutiva con aliquota al 10 per cento (articolo 110);
   alcune modifiche al versamento diretto delle entrate degli enti locali, che escludono dalla disciplina dei versamenti diretti quelli effettuati alle società miste pubblico-private, affidatarie delle attività di accertamento e riscossione delle entrate dell'ente locale (articolo 111);
   il raddoppio, per il solo 2020, dell'esenzione IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, che viene elevato a 516,46 euro (articolo 112);
   la precisazione secondo cui l'istanza di apertura di procedura amichevole di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato (articolo 113).

  Il decreto-legge reca altresì una serie di misure a sostegno di settori commerciali e produttivi particolarmente colpiti dalla pandemia, in particolare:
   nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione di 600 milioni per il 2020, per l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese della ristorazione per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio; il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1o gennaio 2019 (articolo 58);
   è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti (dunque, centri storici) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato consistenti presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi sopra descritti, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. La misura non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione sopra indicato, le quali possono presentare richiesta per una sola delle due agevolazioni. La spesa stanziata per l'intervento è di 500 milioni per il 2020. (articolo 59);
   è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 18 milioni per l'anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali (articolo 29-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato);

  Quanto specificamente al settore turistico, richiama:
   il rifinanziamento e l'estensione dell'ambito di operatività del Fondo istituito per il 2020 nello stato di previsione del MIBACT per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator; il Fondo è ora finalizzato anche a sostenere le guide e gli accompagnatori turistici in considerazione Pag. 22dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, e la sua dotazione è elevata da 25 a 265 milioni di euro per il 2020;
   il potenziamento e l'estensione dell'ambito di operatività del credito d'imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo strumentale all'esercizio dell'attività di impresa, previsto dall'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020; la misura viene esteso anche alle strutture termali oltre a quelle alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator; per le imprese turistico-ricettive, inoltre, il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020 (articolo 77, comma 1, come modificato in prima lettura al Senato);
   la proroga, sino al 31 marzo 2021, limitatamente alle imprese del comparto turistico (ivi incluse quelle termali), della moratoria straordinaria prevista dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 18 del 2020, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020 (articolo 77, comma 2, come modificato in prima lettura);
   il rifinanziamento di 300 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo, istituito dall'articolo 180 del decreto-legge n. 34 del 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno (articolo 40).

  Vengono poi rifinanziate una serie di misure già operative, di particolare rilievo ed efficacia, quali:
   la cosiddetta «nuova Sabatini», misura di sostegno volta alla concessione, alle micro, piccole e medie imprese, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi gli investimenti in beni strumentali «Industria 4.0», con un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. La misura è rifinanziata per 64 milioni di euro per il 2020 (articolo 60, comma 1);
   i contratti di sviluppo, istituiti dall'articolo 43 del decreto-legge n. 112/2008, quale forma di sostegno ad investimenti di grande dimensione. La misura è rifinanziata di 500 milioni di euro per il 2020 (articolo 60, comma 2);
   il cosiddetto «Voucher Innovation Manager», contributo a fondo perduto, in forma di voucher, per l'acquisizione di consulenze specialistiche in innovazione di cui all'articolo 1, comma 231 della legge di bilancio 2019. L'intervento è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 60, comma 3).

  Viene inoltre incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo IPCEI (Importanti progetti di interesse comune europeo), di cui all'articolo 1, comma 232 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) (articolo 60, comma 6).
  Il decreto-legge, inoltre, rifinanzia ed estende taluni interventi straordinari a sostegno della liquidità delle imprese nel contesto dell'attuale pandemia da coronavirus.
  In particolare:
   viene rifinanziato il Fondo di garanzia PMI di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per il 2024 e di 1.600 milioni di euro per il 2025 e viene assegnata all'ISMEA una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 165 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni per il 2025, per le attività di garanzia sul credito agrario (articolo 64, comma 1);
   la garanzia del Fondo di garanzia PMI al 100 per cento sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale, riconosciuta in via straordinaria e transitoria sino al 31 dicembre 2020, viene estesa alle persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco Pag. 232007- Sezione K «Attività finanziarie e assicurative»; attualmente l'accesso a tale garanzia straordinaria del Fondo è riconosciuto solo ad alcune categorie di intermediari finanziari (articolo 64, comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato);
   la riserva, sino al 31 dicembre 2020, di una quota delle risorse del Fondo di garanzia PMI (fino a 100 milioni euro) in favore degli enti del Terzo settore, per la concessione a loro favore della citata garanzia del Fondo al 100 per cento sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale è ora estesa – per le predette operazioni – previa autorizzazione UE, a favore di tutti gli enti non commerciali, inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (articolo 64, comma 3);
   le garanzie straordinarie del Fondo di garanzia PMI previste fin al 31 dicembre 2020 dall'articolo 13 del decreto – legge n. 23 del 2020 sono estese anche alle imprese che hanno ottenuto, su operazioni garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà (articolo 64, comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato);
   si interviene sulla norma che ammette, sino al 31 dicembre 2020, all'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI, le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (imprese cd. «mid cap»); si specifica che i 499 dipendenti sono determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019 (articolo 64-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato);

  Un ulteriore intervento riguarda le garanzie straordinarie e transitorie che possono essere concesse da SACE S.p.A. sino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020. In particolare, possono beneficiare delle predette garanzie anche le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente (articolo 64, comma1-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato).
  Quanto a SACE S.p.A, che ha visto significativamente accrescere i propri compiti nell'ambito della strategia di contrasto agli effetti economico-finanziari dell'emergenza da Covid-19, il decreto-legge dispone in ordine al riassetto del relativo gruppo societario, previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. (articolo 67).
  Vari interventi riguardano la salvaguardia dei livelli occupazionali e del relativo tessuto produttivo.
  In particolare, il decreto-legge rifinanzia di 200 milioni per il 2020 ed estende l'ambito di intervento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa destinandolo al salvataggio e alla ristrutturazione anche di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale (articolo 60, comma 4).
  È rifinanziato il Fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative (cosiddetta «nuova Marcora»).
  Viene poi ampliato l'ambito delle operazioni finanziarie mediante utilizzo delle risorse assegnate ad INVITALIA, in origine destinate al sostegno alle imprese del Mezzogiorno tramite l'intervento di Mediocredito Pag. 24Centrale. Si dispone che le predette risorse siano destinate anche ad iniziative strategiche di sostegno, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno (articolo 64, comma 2).
  Inoltre, si intendono autorizzate in deroga alle procedure previste dalle norme a tutela della concorrenza e del mercato le operazioni di concentrazione di dimensione non comunitaria, che rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e riguardano imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera ovvero di interesse economico generale che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività. Le imprese interessate sono comunque soggette all'obbligo di comunicare preventivamente le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, prescrive le misure ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell'utenza (articolo 75, commi da 1 a 3).
  Rammenta anche gli interventi per l'internazionalizzazione degli enti fieristici costituiti in forma di società di capitali, attraverso l'istituzione di un'apposita sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'internazionalizzazione delle imprese (Fondo ex legge n. 394 del 1981), con una dotazione di 300 milioni per il 2020.
  L'ambito di operatività delle iniziative finanziate a valere sul Fondo rotativo per operazioni di venture capital istituito presso la SIMEST, che viene incrementato di 100 milioni di euro per il 2020, è poi esteso a tutti gli Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea e gli interventi del predetto Fondo possono riguardare anche iniziative promosse dalle start-up innovative (articolo 91).
  Il decreto-legge interviene poi sulla cornice normativa nazionale entro la quale le regioni, le province autonome, gli altri enti territoriali e le camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile – hanno la facoltà di adottare, sino al 31 dicembre 2020, taluni regimi di aiuti alle imprese, conformemente ai criteri, ai massimali e alle modalità definiti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (cd. Temporary framework). L'intervento è finalizzato ad adeguare la cornice normativa nazionale – di cui agli articoli 54-60 del decreto-legge n. 34 del 2020 – alle modifiche nel frattempo apportate in sede europea al cd. Temporary framework (articolo 62).
  Ricorda inoltre le semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio, con la fissazione di un termine ultimo. In particolare, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, si concludono con l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento (articolo 61).
  Si prevede altresì l'adozione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di semplificazioni burocratico amministrative per l'avvio di nuove imprese da parte di soggetti under 30 (articolo 61-bis).
  Le misure a sostegno del lavoro contenute nel decreto-legge riguardano, in particolare, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica; la semplificazione del contratto a termine; l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo; la promozione del lavoro agile; la previsione di alcuni sgravi contributivi per i datori di lavoro.
  Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, si prevede, in particolare:
   una nuova disciplina che azzera il conteggio delle settimane riferite alla pregressa disciplina dettata dal decreto-legge cura Italia n. 18 del 2020; esclusivamente Pag. 25per periodi intercorrenti tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, si prevede la concessione di un massimo di diciotto settimane dei trattamenti di integrazione salariale, ordinari e in deroga, e di assegno ordinario, divise in due tranche di 9 settimane. Il riconoscimento delle seconde nove settimane è subordinato alla previa autorizzazione delle prime nove e al decorso del periodo così già autorizzato (senza tener conto del fruito). Il riconoscimento delle seconde nove settimane determina l'obbligo del versamento di un contributo da parte del datore di lavoro qualora abbia avuto, nel primo semestre del 2020, una riduzione del fatturato aziendale inferiore al 20 per cento (articolo 1);
   il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) per una durata massima di 50 giorni, nell'ambito del periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 (articolo 1, comma 8);
   la possibilità, per i datori di lavoro delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto – che nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze di raggiungere il luogo di lavoro, perché residenti o domiciliati nelle cosiddette zone rosse –, di accedere ai suddetti trattamenti che possono essere concessi – entro un determinato limite di spesa – con riferimento a periodi compresi nell'arco temporale summenzionato e per un massimo di quattro settimane (articolo 19);
   che i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con una retribuzione lorda, riferita alla stagione sportiva 2019-2020, non superiore a 50.000 euro, possano accedere alla CIG in deroga per un periodo massimo di nove settimane nel caso in cui la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia avvenuta tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020 (articolo 2);
   che il trattamento di integrazione salariale per il settore aereo sia circoscritto alle aziende in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso del 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell'accordo in sede governativa (articolo 20);
   la proroga di due mesi della fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1o maggio 2020 e il 30 giugno 2020, nonché di quelle che sono terminate nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 30 aprile 2020, già oggetto di una prima proroga di pari durata disposta dal decreto Rilancio (articolo 5).

  In conseguenza delle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica, sono stati introdotti i seguenti sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro:
   esonero contributivo parziale in favore di datori di lavoro (ad eccezione di quelli agricoli) che non richiedono prestazioni di integrazione salariale per periodi compresi tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020. Tale esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e fruibile per un periodo massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020 (articolo 3);
   esonero contributivo totale per i datori di lavoro (ad eccezione di quelli agricoli) per assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico), successive al 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, fruibile per un periodo massimo di sei mesi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (articolo 6);
   esonero contributivo totale per i datori di lavoro (ad eccezione di quelli Pag. 26agricoli) per assunzioni a tempo determinato (ivi comprese quelle per lavoro stagionale) nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, successive al 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi (articolo 7);
   esonero contributivo parziale – per il periodo dal 1o ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 – pari al 30 per cento dei contributi dovuti, in favore dei datori di lavoro del settore privato – con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico – operanti nelle regioni che, con riferimento al 2018, presentano un prodotto interno lordo pro capite non superiore al 90 per cento di quello medio dei 27 Paesi attualmente facenti parte dell'Unione europea e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). il beneficio in esame si applica anche ai giornalisti lavoratori dipendenti iscritti all'INPGI (articolo 27).

  A seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica, il decreto-legge proroga le indennità già riconosciute in favore di determinate categorie di lavoratori dai decreti-legge Cura Italia e Rilancio e ne introduce di nuove.
  In particolare, viene riconosciuta:
   un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:
   ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (articolo 9, comma 1);
   ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (articolo 9, comma 2, lettera a));
   ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (articolo 9, comma 2, lettera b);
   ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata al 17 marzo 2020, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere al 15 agosto 2020 (articolo 9, comma 2, lettera c));
   agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita iva attiva e iscritti alla Gestione separata al 17 marzo 2020, con reddito annuo per il 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro (articolo 9, comma 2, lettera d));
   ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro (tale fattispecie è l'unica prevista per la precedente indennità di marzo 2020), o almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 (articolo 9, comma 4);
   ai lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso dei seguenti requisiti: titolarità, nel periodo tra il 1o gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei suddetti settori di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate (articolo 9, comma 5);
   un'indennità, pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore dei lavoratori marittimi che Pag. 27hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo tra il 1o gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (articolo 10);
   un'indennità pari a 600 euro per il mese di giugno 2020 per i titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, erogata dalla società Sport e salute S.p.A. (articolo 12);
   un'indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio ai professionisti iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (articolo 13);
   fino al 31 dicembre 2020, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della regione Sicilia che cessino di percepire l'indennità NASpl (articolo 1-bis):
   fino al 31 dicembre 2020, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 (articolo 1-ter).

  Alcune disposizioni introducono il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile in favore:
   dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici, disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico o in occasione di talune attività sportive. Qualora questo non sia possibile a causa della natura della prestazione lavorativa, i medesimi soggetti hanno diritto ad un congedo straordinario per la durata della quarantena, con relativa indennità pari al 50 per cento della retribuzione (articolo 21-bis); con riferimento al predetto articolo 21-bis ricorda che la Commissione Affari costituzionali del Senato, nel parere sull'emendamento del Governo 21.0500, espresso nella seduta del 24 settembre 2020, ha invitato la Commissione di merito «a provvedere affinché nell'applicazione dei benefici per i genitori di figli conviventi minori di quattordici anni sottoposti a quarantena non si determini una disparità di trattamento attraverso l'esclusione dei casi in cui il contatto del figlio con soggetti positivi è avvenuto al di fuori del plesso scolastico: a tale riguardo, sarebbe opportuno sopprimere le parole «verificatosi all'interno del plesso scolastico»;
   fino al 30 giugno 2021 e anche in assenza degli accordi individuali, dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile (articolo 21-ter);
   dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, dei soggetti rientranti nelle condizioni di disabilità o di rischio per la salute; il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile può essere realizzato anche attraverso la destinazione a mansione diversa o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (articolo 26, comma 1-bis, capoverso 2-bis);
   del personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, in caso di sospensione delle attività didattiche (articolo 32, comma 3-bis).

  Viene inoltre specificato che nel settore pubblico la modalità agile è una delle modalità (e non la sola modalità) ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni (articolo 26, comma 1-quinquies).
  Il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e collettivo viene prorogato limitatamente ai datori di lavoro che non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconosciuti per periodi dal Pag. 2813 luglio al 31 dicembre 2020, riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero dell'esonero contributivo riconosciuto a chi non fruisce dei suddetti trattamenti. Le suddette preclusioni non trovano applicazione in ipotesi determinate (articolo 14).
  Si dispone che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2020, sempre in deroga alla presenza delle specifiche causali richieste dalla normativa vigente, eliminando contestualmente la condizione finora prevista in base alla quale i suddetti contratti oggetto di proroga o di rinnovo dovevano essere quelli attivi al 23 febbraio 2020 (articolo 8, comma 1).
  Per quanto concerne i contratti di somministrazione, nel caso in cui il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, si sopprimono i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore (articolo 8, comma 1-bis).
  In materia previdenziale si dispone:
   che l'incremento dell'assegno mensile previsto in favore degli invalidi civili totali (cosiddetto incremento al milione) deve essere riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (anziché 60 anni) (articolo 15)
   la riapertura dei termini per le domande di pensionamento anticipato da parte di lavoratori poligrafici: qualora tali termini siano scaduti dopo il 31 gennaio 2020, la suddetta domanda può essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (articolo 27, comma 3-bis);
   l'applicazione nei confronti dei marittimi che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca del trattamento previdenziale e assistenziale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (articolo 10-bis).

  In tema di sorveglianza sanitaria: viene prorogato dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 il termine fino a cui per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle condizioni di disabilità o di rischio per la salute, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero (articolo 26, comma 1-bis, capoverso 2); per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, viene disposto che non è computabile ai fini del periodo di comporto il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva equiparato al periodo di ricovero ospedaliero (articolo 26, comma 1-quinquies).
  Tra le ulteriori disposizioni in materia di lavoro segnala:
   l'istituzione del Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi, con una dotazione di 3 milioni di euro annui dal 2020 (articolo 22);
   l'incremento di 500 milioni di euro del Fondo nuove competenze (articolo 4);
   l'incremento di 500 milioni di euro le risorse a carico del bilancio dello Stato per l'erogazione dell'assegno ordinario di integrazione salariale da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica (articolo 16);
   l'incremento di 20 milioni di euro annui dal 2020 le risorse per il finanziamento degli istituti di patronato (articolo 18).

  Il provvedimento contiene varie misure volte al sostegno economico degli enti territoriali, in primo luogo con l'obiettivo di far fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica conseguente alla pandemia.
  Tra le disposizioni più rilevanti segnala:
   l'incremento di 1,67 miliardi di euro per l'anno 2020 del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali per assicurare a comuni, province e Pag. 29città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020, portando la dotazione complessiva per l'anno 2020 a 5,67 miliardi di euro (articolo 39);
   l'incremento di 2,8 miliardi della dotazione del Fondo destinato alle Regioni e alle Province autonome per il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, istituito dal decreto-legge n. 34, portando la dotazione complessiva per l'anno 2020 a 4,3 miliardi di euro (articolo 41);
   sono modificate le norme della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per progettazione degli enti locali: in particolare, si modifica l'arco temporale di riferimento dell'assegnazione delle risorse; le risorse assegnate agli enti locali sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; si supera il meccanismo del cofinanziamento originariamente previsto (articolo 45);
   il rifinanziamento delle risorse nazionali destinate alla «Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese» (110 milioni) portando così il complesso delle risorse ad un ammontare, per il periodo 2015-2023, di 591,2 milioni di euro (articolo 28);
   l'estensione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome della possibilità di sospendere la quota capitale dei mutui, la cui scadenza ricada nell'anno 2020, dei prestiti concessi dal MEF e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al MEF, già prevista per le regioni a statuto ordinario dall'articolo 111 del decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 42);
   i termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese sono riaperti per gli enti locali: le anticipazioni possono essere chieste nel periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020 (articolo 55);
   l'istituzione di un fondo, con una dotazione annuale di 100 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni per il 2021 e il 2022, finalizzato a favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, non derivante da patologie organizzative, bensì dalle caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio, in attuazione della sentenza n. 115 del 2020 della Corte costituzionale (articolo 53, commi 1-2). Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli stessi enti in deficit strutturale è differito al 31 ottobre 2020 (articolo 53, comma 7);
   il fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali è incrementato di 200 milioni di euro per il 2020 per il pagamento delle spese relative al personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture (articolo 53, commi 3-4);
   si interviene sulla disciplina del TUEL relativa all'accensione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio, al fine di estendere la possibilità di ricorrere a mutui in presenza di piani di rateizzazione con durata diversa dai tre anni (articolo 53, comma 6);
   nei confronti degli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale sono sospesi fino al 30 giugno 2021 i termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, anche se già decorrenti. Per i medesimi enti sono altresì sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti (articolo 53, comma 8);
   per gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi sono sospese per il 2020 le sanzioni previste dal TUEL (articolo 53, comma 10-bis);
   la modifica della disciplina relativa all'accollo da parte dello Stato del prestito Pag. 30obbligazionario di Roma Capitale denominato RomeCity 5,345 per cento (articolo 42-bis, comma 6);
   l'autorizzazione a stipulare un'intesa con la Regione Campania in merito al contenzioso per il mancato versamento alla Regione del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF e deciso in primo grado dalla Corte dei conti in favore della Regione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare un'intesa con la regione per il pagamento di una quota non superiore al 90 per cento di quanto accertato dalla sentenza di primo grado, suddiviso in due rate di 120 e 90 milioni di euro, da attribuire alla regione rispettivamente entro il 31 ottobre 2020 e il 30 giugno 2021 (articolo 43);
   il termine per la deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, da parte dell'organo consiliare degli enti locali, già posticipato al 30 settembre 2020 dal decreto-legge n. 34, è ulteriormente differito al 30 novembre 2020, a causa della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da COVID-19. Il termine per la deliberazione da parte dell'ente dissestato, successivamente all'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, dei bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni, già previsto al 30 settembre dal decreto-legge n. 18 del 2020, è fissato al 30 novembre 2020 (articolo 54);
   la procedura di selezione per l'accesso alla carriera di segretari comunali è semplificata per il triennio 2020-2022 con la duplice finalità di accelerare il reclutamento e di assicurare il rispetto de distanziamento sociale imposto dall'emergenza sanitaria in corso (articolo 25-bis);
   è attribuito per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta (per un totale di 3 milioni di euro), per fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori (articolo 42-bis, commi 8 e 9).

  Per quanto concerne la materia agricola, ed in particolare, la filiera agroalimentare, segnala l'istituzione – presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – del Fondo per la filiera della ristorazione, dotato di 600 milioni di euro per l'anno 2020: ciò al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione che abbiano subito una determinata perdita di fatturato. Le risorse finanziarie attribuite al Fondo sono a favore delle imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), già in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge, per aver sostenuto l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Durante l'esame del provvedimento presso il Senato sono state aggiunte, a tale elenco, le imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi). Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (avvenuta il 15 agosto 2020), stabilisce i criteri, le modalità di erogazione e l'ammontare del contributo (articolo 58, commi 1-11).
  Durante l'esame del provvedimento presso il Senato è stata anche introdotta l'estensione, al 2021, per 0,5 milioni di euro, dell'incremento dell'indennità per il personale dell'ICQRF disposto dal decreto-Pag. 31legge n. 18 del 2020 per l'anno 2020 (articolo 58, commi 8-bis e 8-ter). È, inoltre, soppresso il limite di 57 unità di personale aggiuntivo che l'ICQRF può assumere in base alla legge di bilancio 2019, pur mantenendo inalterato il relativo limite massimo di spesa (articolo 58, comma 8-quater).
  Il Senato ha inoltre, introdotto i seguenti articoli aggiuntivi:
   l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per il 2020. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 77 del 2011, si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva (articolo 58-bis);
   disposizioni in materia di apicoltura; in particolare, le disposizioni modificano alcuni profili normativi relativi alla disciplina del settore apistico e contemplano anche la vendita al dettaglio di prodotti agricoli su superfici «destinate alla produzione primaria» tra le ipotesi per le quali non è richiesta la comunicazione di inizio attività (articolo 58-ter);
   l'estensione alle imprese appartenenti alle filiere vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 (Produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in regioni determinate) e 11.02.20 (Produzione di vino spumante e altri vini speciali) dell'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Le risorse provenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione dell'intervento di riduzione volontaria della produzione di uve, previsto dal cosiddetto decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate, nei limiti previsti per il 2020, al finanziamento della predetta misura di esonero contributivo. Le ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue per il 2020 sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica (articolo 58-quater);
   disposizioni di interpretazione autentica volte a sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole che estendono alcune agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU) (articolo 78-bis);
   una novella all'articolo 222-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) volto a consentire alle imprese agricole che hanno subito danni per le gelate avvenute nel periodo 24 marzo-3 aprile 2020 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate di richiedere, in deroga, l'intervento del Fondo di solidarietà nazionale, aumentato a tal fine di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 50-bis – ex 95-bis).

  Risultano di interesse per il settore agricolo anche:
   le disposizioni concernenti il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli a tempo indeterminato (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 1, comma 8);
   le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni delle cooperative agricole; tali norme sostituiscono integralmente il comma 3 dell'articolo 136-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale subordinava l'efficacia delle misure ivi contenute per la rivalutazione agevolata dei beni delle cooperative agricole all'assenso della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento Pag. 32dell'Unione europea; al fine di anticipare l'effettività di tali disposizioni, il nuovo comma 3 dispone che le stesse si applichino nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» della Commissione europea e, pertanto, non necessitano di specifica autorizzazione (articolo 106).

  In tema di politiche sociali, ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (Rem) ai sensi dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, viene riconosciuta l'erogazione di una ulteriore singola quota del Rem ai nuclei familiari in possesso dei requisiti già richiesti per accedere alle due precedenti quote; rispetto ai requisiti di accesso, l'unica modifica apportata è quella relativa al valore del reddito familiare mensile, ora riferito al mese di maggio (precedentemente al mese di aprile); la domanda può essere presentata all'INPS entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso; l'importo dell'ulteriore quota è lo stesso delle precedenti, ovvero è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso fino a 840 euro); il riconoscimento della quota del Rem è effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per il 2020, nell'ambito del Fondo per il reddito di emergenza (articolo 23).
  Viene incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (articolo 31-ter).
  Vengono disciplinate le funzioni proprie, per la parte socio-educativa, richieste alle attività degli educatori socio-pedagogici, considerata l'emergenza epidemiologica in corso e la necessità di garantire la presenza di tali educatori nei servizi e nei presidi socio-sanitari. A tal fine, si prevede l'emanazione di un apposito decreto da parte del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il decreto pertanto deve stabilire più in dettaglio le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerata la specificità del ruolo della figura professionale degli educatori socio-pedagogici, vale a dire la dimensione pedagogica nelle sue declinazioni sociali relative alla marginalità, alla disabilità e alla devianza (articolo 33-bis).
  Nell'ambito del settore giustizia, il decreto-legge interviene:
   incrementando di un milione di euro, a partire dal 2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'istituzione e il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini autori di violenza (articolo 26-bis);
   estendendo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica, il periodo di operatività della disciplina emergenziale prevista con riguardo alla giustizia contabile dal decreto-legge Cura Italia (articolo 26-ter);
   con alcune norme a favore del Corpo della polizia penitenziaria, autorizzando la spesa di 5.541.200 euro per il pagamento degli straordinari e per la sanificazione degli ambienti nella disponibilità del personale penitenziario, al fine di garantire la sicurezza nel contesto dell'emergenza epidemiologica (articolo 37, comma 4), nonché prevedendo che non siano dovuti, per il periodo che va dall'ultimo trimestre del 2017 a tutto l'anno 2018, gli oneri accessori relativi all'utilizzo di alloggi collettivi di servizio da parte dei rispettivi assegnatari (articolo 37, comma 4-bis);
   istituendo un programma per la creazione, in tutto il territorio nazionale, di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale ed identità di genere, per la cui realizzazione si provvede incrementando il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (articolo 38-bis);Pag. 33
   in materia condominiale, semplificando la procedura di approvazione delle deliberazioni condominiali aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi previste dal decreto-legge n. 34 del 2020, che sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio (articolo 63, comma 1); stabilendo che, anche in assenza di espressa previsione nel regolamento condominiale, la partecipazione all'assemblea può avvenire anche in videoconferenza (articolo 63, comma 1-bis); sospendendo, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il termine per la redazione del rendiconto consuntivo e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione e rinviando di 6 mesi, dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per procedere agli adempimenti richiesti dalla normativa antincendio (articolo 63-bis).

  Nel testo del decreto-legge sono inoltre confluite alcune previsioni dei provvedimenti di urgenza (decreto-legge n. 103 e decreto-legge n. 117 2020) adottati per la definizione di modalità operative in relazione alle consultazioni elettorali e referendaria del 2020 (20 e 21 settembre e turni di ballottaggio ove previsti).
  Sono in particolare confluite nel decreto-legge (articolo 31-bis) l'articolo 2 del decreto-legge n. 103 del 2020 relativo alle sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.
  Sono inoltre confluite (articolo 34-bis) le previsioni del decreto-legge n. 117 del 2020 riguardanti le operazioni di pulizia e disinfezione dei seggi elettorali per la suddetta tornata elettorale e referendaria del settembre 2020 (a tal fine istituendo un apposito Fondo, per 39 milioni di euro).
  In materia di sicurezza, sono disposti stanziamenti per la prosecuzione delle misure volte ad assicurare la funzionalità del personale delle Forze di polizia, per la sanificazione delle strutture e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, per il personale delle Prefetture-UtG e l'acquisto di materiale di protezione, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e la sanificazione e disinfezione dei relativi ambienti (articolo 37).
  Sono altresì previste misure per il personale della Guardia di finanza (articolo 37), su funzioni e qualifiche del personale della Polizia di Stato (articolo 37-bis) e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (articolo 37-sexies).
  Il provvedimento reca inoltre (articolo 37-ter) proroghe concernenti alcuni termini, relativi a:
   trattenimento in servizio del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato anche se collocato in quiescenza;
   misure di profilassi per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   temporanea dispensa dal servizio in presenza;
   collocamento d'ufficio in licenza straordinaria o simili;
   accertamenti diagnostici.

  Sono previste infine disposizioni sul personale delle guardie giurate (articolo 37-quinquies) e per la proroga della disciplina transitoria semplificata concernente i requisiti formativi per lo svolgimento del servizio di protezione del naviglio mercantile italiano da atti di pirateria internazionale (articolo 38).
  Per quanto concerne la scuola, molti interventi sono indirizzati a facilitare il reperimento e la messa a disposizione di ulteriori spazi per lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021, non solo attraverso la destinazione di ulteriori risorse, ma anche attraverso la deroga ad alcune previsioni vigenti. Ulteriori Pag. 34risorse sono destinate a garantire la sostituzione del personale scolastico in caso di assenza, a rimodulare il numero degli alunni per classe, a consentire il pagamento di prestazioni aggiuntive.
  Nello specifico:
   si incrementa il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 235 del decreto-legge n. 34) di euro 400 milioni nel 2020 e di euro 600 milioni nel 2021, per una disponibilità complessiva pari, dunque, a euro 777,6 milioni nel 2020 ed euro 1,2 milioni nel 2021.
  L'incremento è destinato:
   per euro 32 milioni nel 2020 ed euro 48 milioni nel 2021, a permettere agli enti locali di disporre di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021 mediante affitto, acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee e di far fronte alle spese di conduzione e di adattamento alle esigenze didattiche, nonché alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità, finalizzati ad ampliare la permanenza a scuola degli allievi;
   per euro 368 milioni nel 2020 ed euro 552 milioni nel 2021, a potenziare la deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe, ad attivare ulteriori incarichi temporanei a tempo determinato di personale docente e ATA, consentendo, altresì, la sostituzione del personale così assunto sin dal primo giorno di assenza, nonché ad autorizzare lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell’ anno scolastico 2020/2021 e incrementare il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche (articolo 32, commi 1, 2, 3, 5, e 7);
   si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo – con una dotazione di euro 3 milioni nel 2020 ed euro 6 milioni nel 2021 – destinato agli enti locali per affitto di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche, nonché per il noleggio di strutture temporanee; alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante ricorso alle risorse destinate alla realizzazione di scuole innovative, scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne, poli per l'infanzia innovativi. Inoltre, si destina agli enti locali un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, nonché euro 5 milioni disponibili in conto residui, per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione (articolo 32-bis, commi 1-3);
   si prevede che per l'anno scolastico 2020/2021 gli enti locali possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche anche in assenza delle certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, dopo una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente locale, dai Vigili del fuoco e della ASL, purché siano comunque rispettate le norme sulla sicurezza sul lavoro; possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle scuole anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge n. 392 del 1978 (articolo 32, comma 6-bis e 6-ter);
   si autorizza la spesa di euro 54 milioni per il 2020, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, e ATA delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione ad alcune condizioni di rischio per la salute derivanti da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o da svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori cui è stato riconosciuto lo stato di disabilità grave, sia per le assenze dal servizio fino al 15 ottobre 2020, sia per lo svolgimento del lavoro in modalità agile nel periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 (articolo 26, comma 1-ter). Inoltre, si autorizza la spesa di euro 1,5 milioni per il 2020, al Pag. 35fine di garantire la sostituzione del medesimo personale che usufruisca dei congedi in corrispondenza della quarantena prevista per un figlio convivente minore di 14 anni in caso di contagio (articolo 21-bis, comma 8);
   si prevede che per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile, tranne nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica; al contempo, si prevede che il personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell’ anno scolastico 2020/2021, in caso di sospensione delle attività didattiche, possa assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni, le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di euro 10 milioni (articolo 32, comma 4 e 6-quater);
   si incrementa di euro 580 milioni per il 2020 il Fondo per le emergenze nazionali da destinare, per euro 500 milioni, alle attività di acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché dei beni strumentali, compresi gli arredi scolastici, per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali (articolo 34);
   si autorizzano i comuni a finanziare i servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di euro 150 milioni e nel limite, per ciascun comune, del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019, attraverso le risorse del fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché di quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 (articolo 39, comma 1-bis);
   si proroga (dal 30 settembre 2020) al 30 settembre 2021 il termine di validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, approvate negli anni dal 2012 al 2017 (articolo 32, comma 6);
   si prevede che, per l'anno scolastico 2020/2021, la maggiore spesa rispetto al 2019 sostenuta dai comuni e dalle unioni di comuni per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con il personale educativo, scolastico e ausiliario non si computa nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile (articolo 48-bis);
   si introduce, fino al 31 dicembre 2020, il diritto dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile o, qualora questo non sia possibile a causa della natura della prestazione lavorativa, a usufruire di un periodo di congedo straordinario retribuito al 50 per cento, nel periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici, qualora questa sia riconosciuta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base o motorie in strutture quali palestre, piscine o centri sportivi, nonché all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali o linguistiche (articolo 21-bis, commi 1-7).

  Inoltre, con disposizioni a carattere più generale:
   si dispone che, a decorrere dall’ anno scolastico 2020/2021, anche la valutazione intermedia degli alunni della scuola primaria è espressa con giudizio descrittivo (articolo 32, comma 6-sexies);
   si dispone che, nelle regioni in cui l'approvazione della graduatoria di merito del concorso per DSGA bandito nel 2018 non sia intervenuta entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori possono avvenire anche successivamente, purché entro il 31 dicembre 2020, nel limite dei posti autorizzati per l'anno scolastico 2020/2021. Dalla data della Pag. 36presa di servizio dei vincitori del concorso, sono revocate le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento degli incarichi di DSGA agli assistenti amministrativi. Restano, invece, confermati, a potenziamento dell'attività di segreteria delle scuole, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA, nel limite delle risorse previste a legislazione vigente. Inoltre, si introduce, a decorrere dall’ anno scolastico 2020/2021, un meccanismo di «chiamata veloce» dei DSGA analogo a quello previsto, dal medesimo anno scolastico, per il personale docente ed educativo. Infine, si prevede una nuova disciplina per lo svolgimento delle procedure concorsuali a posti di DSGA (articolo 32-ter);
   si rimodula l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019: articolo 1, comma 63: euro euro 3.105 milioni) per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane – in particolare anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse previamente previste per il periodo 2030-2034 – e si includono tra i destinatari delle risorse anche le scuole degli enti di decentramento regionale (presenti in Friuli Venezia Giulia) (articolo 48);
   si incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 il Fondo per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, destinando la quota incrementale alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico e alla ricostruzione degli edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle 4 regioni del Centro Italia interessate dagli stessi eventi (articolo 32, comma 7-bis e 7-ter);
   si fissa il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione (previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2017) che deve definire le modalità attuative delle misure per garantire la continuità didattica per gli alunni e gli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (articolo 32, comma 6-quinquies).

  Per quanto riguarda l'università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), si stabilizzano alcune previsioni introdotte nella prima fase dell'emergenza e si dispongono ulteriori interventi finalizzati a sostenere il diritto allo studio.
  In particolare:
   si equiparano a tutti gli effetti, a regime, le attività formative e di servizio agli studenti svolte nel sistema terziario con modalità a distanza a quelle svolte in presenza. In particolare, si elimina il carattere di transitorietà delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 18 del 2020 per garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti delle università – nonché, in quanto compatibili, delle istituzioni AFAM – da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche nell'anno accademico 2019/2020, a seguito dell'emergenza da Covid-19 (articolo 33, comma 1, lettera b);
   si dispone, limitatamente all'anno accademico 2020/2021 – ma, ove possibile, anche per l'anno accademico 2019/2020 – che le regioni, le province autonome, le università e le istituzioni AFAM, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e considerare come fuori sede, in deroga alla normativa vigente, lo studente che, in quanto residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche se l'alloggio sia utilizzato per un periodo inferiore a 10 mesi, purché non inferiore a 4 mesi (articolo 33, comma 2).

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  Inoltre, con disposizioni a carattere più generale:
   si differisce (dal 30 giugno 2020) al 30 giugno 2021 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera (articolo 33, comma 2-quater e 2-quinquies);
   si dispone che, nel personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 96 del 2017 presso gli Istituti superiori di studi musicali e le Accademie di belle arti non statali, da considerare ai fini della determinazione della dotazione organica nell'ambito del processo di statizzazione, è compreso il personale con contratto di lavoro flessibile. Inoltre, si dispone che il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato riguarda il personale in servizio presso le medesime istituzioni alla data di conclusione del processo di statizzazione, il cui termine viene ora fissato al 31 dicembre 2021 (e non più alla data entrata in vigore della legge n. 96 del 2017) (articolo 33, comma 2-ter e 2-quinquies);
   si prevede che, sulla base di accordi di programma con il MUR, le istituzioni AFAM possono derogare alle norme generali relative all'organizzazione interna, sperimentando propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di costituzione e composizione degli organi di governo, nonché forme sostenibili di organizzazione dell'attività di ricerca; i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e per la verifica dei risultati sono stabiliti con decreto (articolo 33, comma 2-bis).

  Con riferimento agli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, si elimina la previsione, recata dal decreto-legge n. 18 del 2020, di sospensione, durante il periodo dello stato di emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19, delle procedure di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa (articolo 33, comma 1, lettera a).
  Con riferimento alla ricerca applicata, segnala la possibilità – in relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato concessi dal MUR a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), – di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Il nuovo piano di ammortamento prevede il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario, a titolo di interessi di mora e sanzionatori, nonché a titolo di sanzioni (articolo 60-bis).
  Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi riguardano in parte il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per turismo (MIBACT), in parte lo stanziamento di ulteriori risorse – anche con l'istituzione di un nuovo Fondo – e il sostegno dei lavoratori.
  In particolare, con riferimento al MIBACT, si prevede:
   il conferimento di incarichi di collaborazione – per un importo massimo di euro 40.000 per singolo incarico – presso le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, per la durata massima di quindici mesi e comunque entro il 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di euro 4 milioni per il 2020 e di euro 16 milioni per il 2921. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) (articolo 24, comma 1 e 12, lettera a);
   nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'elevazione dal 10 al 15 per cento – rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia – del limite degli incarichi dirigenziali non generali che possono essere conferiti a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente, anche appartenente all'amministrazione conferente; Pag. 38gli incarichi possono essere conferiti solo per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio e Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, nonché per gli istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale e sono destinati esclusivamente al personale delle aree funzionali del MIBACT già in servizio a tempo indeterminato, purché in possesso di determinati requisiti (articolo 24, comma 3);
   l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali. Il corso ha la durata massima di 12 mesi, comprensivi di un periodo di applicazione presso il Mibact (articolo 24, commi 5-11 e 13).

  Si prevede, inoltre:
   la possibilità di conferire per un ulteriore periodo e, al massimo, fino al 31 dicembre 2020, gli incarichi di collaborazione professionale a supporto delle attività del Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche (articolo 24, comma 2 e 12, lettera b);
   il rifinanziamento, nella misura di euro 300.000 per il 2020 e di euro 1 milioni annui a decorrere dal 2021, e la stabilizzazione, del «Fondo mille giovani per la cultura», operativo negli anni 2014 e 2015, ridenominato «Fondo giovani per la cultura», al fine di favorire l'accesso dei giovani alle professioni culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali (articolo 24, comma 4 e 12, lettera a) e c)).

  Per il sostegno economico del settore:
   si istituisce nello stato di previsione del MIBACT un Fondo con una dotazione di euro 10 milioni per il 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico (articolo 80-bis);
   si incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT (articolo 80, comma 3 e 7);
   si incrementa di 25 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti beni culturali», e si amplia il contenuto del Piano, includendovi anche beni o siti di eccezionale interesse paesaggistico. Inoltre, si consente la possibilità di effettuare acquisizioni nell'ambito degli interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici, ivi previsti (articolo 80, comma 4 e 7);
   si estende il cosiddetto Superbonus previsto per spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici (articolo 119 del decreto-legge n. 34) anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a condizione che siano aperte al pubblico (articolo 80, comma 6);
   si incrementa di 250.000 euro per il 2020 e di 750.000 euro a decorrere dal 2021 il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (articolo 80, comma 5);
   si incrementa di 60 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34) – che passa, così, a euro 231,5 milioni – e si dispone che lo stesso è destinato, con riferimento a spettacoli, fiere, congressi e mostre, al ristoro delle perdite derivanti non solo dai casi di annullamento, ma anche di rinvio (come già previsto in alcuni decreti ministeriali attuativi intervenuti) o di ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 80, comma 1, lettera a), e 7);
   si incrementa di 65 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa (articolo 183, comma 3, del decreto-legge Pag. 39n. 34 del 2020) destinata al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, che passa, così, a euro 165 milioni (articolo 80, comma 1, lettera b), e 7);
   si incrementa complessivamente di euro 90 milioni per il 2020 la dotazione dei Fondi di parte corrente e in conto capitale destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19 (articolo 89, comma 1, decreto-legge n. 18 del 2020), che passa, così, a euro 335 milioni (articolo 80, comma 2 e 7);
   si riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a euro 1.000 ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a euro 50.000 (fattispecie già inclusa tra i beneficiari dell'indennità di marzo 2020), nonché ai lavoratori iscritti al medesimo Fondo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore ai euro 35.000 (articolo 9, comma 4);
   si interviene nuovamente sulla disciplina per l'erogazione del contributo riconosciuto per il 2020 agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche (di cui all'articolo 183, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020), in particolare disponendo che la quota restante (rispetto all'anticipo) è erogata entro il 28 febbraio 2021, senza che sia più necessario, per tale aspetto, l'intervento di un decreto ministeriale; si dispone, altresì, che l'importo del contributo per il 2020 è comunque non inferiore a quello riconosciuto per il 2019: conseguentemente, si prevede che i decreti ministeriali definiscono, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli annullati, in deroga alla durata triennale della programmazione, solo le modalità (e i criteri) per l'erogazione dei contributi per il 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nel 2020 (articolo 80, comma 1, lettera b-bis);
   si riconosce alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1o gennaio 2012, un credito di imposta, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, nel limite di spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dal 2021 (articolo 80, commi 6-bis e 6-ter);
   si dispone che anche per gli incassi relativi al 2020 si applica la disciplina (già prevista per gli incassi relativi al 2019) in base alla quale il 10 per cento dei compensi per copia privata incassati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è destinata al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori (articolo 80, comma 2-bis);
   si prevede l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), tra l'altro, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (articolo 78);
   si prevede che, per il 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, i contribuenti possono destinare il 2 per mille della propria IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Pag. 40Presidenza del Consiglio dei Ministri; la corresponsione delle somme per l'anno 2021 opera nel limite massimo di euro 12 milioni (articolo 97-bis).

  Per quanto concerne lo sport, in particolare:
   si istituisce il Fondo per il professionismo negli sport femminili, con una dotazione iniziale di euro 2,9 milioni per il 2020 e di euro 3,9 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le Federazioni sportive nazionali che intendono accedere al Fondo devono deliberare – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge – il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022 (articolo 12-bis);
   si istituisce per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di investimento, di importo non inferiore a euro 10.000, in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuate dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a euro 200.000 e fino a un massimo di euro 15 milioni. Nel caso in cui le risorse disponibili risultino insufficienti rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. La disciplina attuativa è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 81);
   con riferimento ai Campionati mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel febbraio 2021, si consente alla Federazione italiana sport invernali (FISI), in relazione alla garanzia dalla stessa prestata in favore della Fondazione Cortina 2021 per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie da quest'ultima contratte nei confronti dell'Istituto per il credito sportivo, di richiedere la concessione di una controgaranzia dello Stato – per un importo massimo di euro 14 milioni – da escutersi in caso di annullamento dei campionati a causa dell'emergenza COVID-19. Inoltre, si dispone che la FISI predispone, annualmente e a conclusione dei campionati, una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione Cortina 2021, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo sport e alle Camere (articolo 82);
   con riferimento ai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 si introducono disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di opere e infrastrutture necessarie per il loro svolgimento. In particolare, si dimezzano alcuni dei termini relativi allo svolgimento della procedura di VIA regionale per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, all'interno del Programma integrato di intervento Montecity-Rogoredo, e si stabilisce la possibilità di ricorrere a una procedura abbreviata, mediante rilascio di permesso di costruire convenzionato, per gli interventi di realizzazione del villaggio olimpico di Milano nell'ex scalo ferroviario di Porta Romana, qualora, entro il 31 luglio 2021, non sia stato adottato, come previsto dal relativo Accordo di programma, il piano attuativo per la Zona speciale Porta Romana o l'alternativo strumento urbanistico unitario (articolo 82-bis);
   si prevede che i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con una retribuzione lorda, riferita alla stagione sportiva 2019-2020, non superiore a euro 50.000, possono accedere alla cassa integrazione in deroga per un periodo massimo di nove settimane (tredici settimane per le associazioni e società Pag. 41con sede in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) nel caso in cui la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia avvenuta tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020 (articolo 2);
   si prevede un'indennità per il mese di giugno 2020, pari a euro 600 – nel limite di spesa di euro 90 milioni per il 2020 – in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva – riconosciuti dal CONI o dal CIP – e società e associazioni sportive dilettantistiche. Il beneficio è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività (articolo 12).

  Nel settore dell'informazione e comunicazione, in particolare:
   si introduce un'ulteriore agevolazione relativamente all'annualità di contribuzione 2019 riferita a determinate imprese editrici di quotidiani e periodici, consentendo di pagare i fornitori successivamente al ricevimento del saldo del contributo. Inoltre, con riferimento all'annualità di contribuzione 2020, si riducono le percentuali minime di copie vendute della testata (sul numero di copie distribuite) necessarie, a regime, per accedere ai contributi e si garantisce a ciascuna impresa editoriale la misura del contributo corrisposto per l'annualità 2019, salvo riparto proporzionale tra gli aventi diritto in caso di insufficienza delle risorse. Infine, si introducono, a regime, deroghe ai requisiti di accesso ai contributi diretti a favore delle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare (articolo 96, commi 3-6);
   si rafforza ulteriormente il regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari introdotto per il 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 98, comma 1), che ha commisurato l'importo del medesimo credito al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali. In particolare, l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta è elevato (dal 30) al 50 per cento ed è direttamente fissato in euro 85 milioni il tetto di spesa; nell'ambito del tetto, il beneficio è concesso nel limite di euro 50 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di euro 35 milioni per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (articolo 96, comma 1);
   si incrementa (dall'8 al 10 per cento) il credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa (articolo 96, comma 2);
   si riconosce, per il periodo 1o ottobre 2020-31 dicembre 2020, un esonero contributivo parziale – pari al 30 per cento dei contributi dovuti, in favore dei datori di lavoro privati – con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico – operanti nelle regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite non superiore al 90 per cento di quello medio dell'Unione europea e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale (si tratta di: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). Tale misura si applica anche ai giornalisti lavoratori dipendenti iscritti all'INPGI (articolo 27, comma 1-3);
   si dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di pensionamento anticipato da parte di lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale le quali abbiano presentato piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi. In particolare, qualora tali termini siano scaduti dopo il 31 gennaio 2020 (data della Pag. 42prima dichiarazione dello stato di emergenza), la suddetta domanda può essere presentata – al sussistere di determinate condizioni – entro il nuovo termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (articolo 27, comma 3-bis).

  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento intervenga su una pluralità di ambiti riconducibili, in via prevalente:
   alle materie, di competenza esclusiva statale: difesa e forze armate; tutela della concorrenza, sistema tributario e contabile dello Stato, perequazione delle risorse finanziarie; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; previdenza sociale; tutela dei beni culturali (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere d), e), g), o), s) della Costituzione);
   alle materie, di competenza concorrente: tutela della salute; istruzione; protezione civile; governo del territorio; reti di trasporto e di comunicazione, valorizzazione dei beni culturali, coordinamento della finanza pubblica, alimentazione (di cui all'articolo 117, terzo comma);
   alle materie, di competenza residuale regionale: formazione professionale; trasporto pubblico locale (di cui all'articolo 117, quarto comma).

  A fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali. In particolare, la giurisprudenza costituzionale (richiama in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza – come nel provvedimento in esame – di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente. Al riguardo, il provvedimento già prevede, per 15 disposizioni, diverse forme di coinvolgimento (parere, intesa) del sistema delle conferenze (Conferenza Stato-regioni, Conferenza Stato-città; Conferenza unificata).
  Ciò premesso, segnala di seguito le disposizioni suscettibili di approfondimento sotto il profilo del riparto di competenze tra Stato e Regioni.
  L'articolo 12-bis, comma 5, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'accesso alle risorse del fondo per gli sport femminili; al riguardo rileva l'opportunità, assumendo rilievo la competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo (su cui richiama la sentenza n. 424 del 2004 della Corte costituzionale), di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e, in particolare, l'intesa, ai fini dell'adozione del decreto.
  L'articolo 22, comma 2, prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle pari opportunità per il riparto dell'istituendo fondo per la formazione personale delle casalinghe; al riguardo, rileva l'opportunità, assumendo rilievo la competenza residuale regionale in materia di formazione professionale, di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e, in particolare, l'intesa (richiama in proposito la sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale) ai fini dell'adozione del decreto.
  L'articolo 24, comma 4, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per la definizione delle modalità di accesso alle risorse stanziate per favorire l'ingresso dei giovani nelle professioni culturali e sostenere le attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali; al riguardo, assumendo rilievo, oltre alla materia di competenza esclusiva dello Stato «tutela dei beni culturali», anche quella di competenza concorrente «valorizzazione dei beni culturali», segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e, in particolare, il parere ai fini dell'adozione del decreto. Pag. 43
  L'articolo 29-bis, comma 2, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico per la concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali; in merito segnala l'opportunità, assumendo rilievo la competenza concorrente in materia di tutela della salute e quella residuale regionale in materia di turismo, di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e, in particolare, l'intesa, ai fini dell'adozione del decreto.
  L'articolo 32-bis, comma 1, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione per facilitare il reperimento di spazi per le strutture scolastiche; al riguardo, segnala l'opportunità, assumendo rilievo una competenza concorrente quale il governo del territorio (alla quale la giurisprudenza costituzionale riconduce l'edilizia scolastica cfr. sentenza n. 71 del 2018), di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e, in particolare, l'intesa ai fini dell'adozione del decreto.
  La lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno per il riparto tra gli enti locali delle risorse per la messa in sicurezza di edifici pubblici e strade nonché per il contrasto dell'inquinamento e l'efficientamento energetico; al riguardo, segnala l'opportunità di prevedere, assumendo rilievo sia una materia di competenza esclusiva quale la «tutela dell'ambiente» sia una materia di competenza concorrente quale il «governo del territorio», di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle Conferenze, e in particolare il parere, ai fini dell'adozione del decreto.
  Il comma 2 dell'articolo 53 prevede che la ripartizione delle risorse del fondo per gli enti locali in deficit strutturale sia ripartito con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città; al riguardo, alla luce di quanto rilevato per una analoga fattispecie dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 2016, rileva l'opportunità di prevedere invece l'intesa in sede di Conferenza Stato-città, atteso che la citata sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati (in quanto in caso di mancato accordo in sede di Conferenza Stato-città il Ministero dell'interno poteva procedere autonomamente), né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno.
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 90 prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture per il trasferimento ai comuni delle risorse per il trasporto pubblico non di linea; al riguardo, rileva l'opportunità, assumendo rilievo una materia di competenza concorrente come il trasporto pubblico locale, di prevedere una forma di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e in particolare l'intesa, ai fini dell'adozione del decreto.
  Il comma 18 dell'articolo 95 prevede la nomina, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova; al riguardo, rileva l'opportunità, assumendo rilievo sia una materia di competenza esclusiva statale quale la tutela dell'ambiente sia una materia di competenza concorrente quale il governo del territorio, di prevedere per la nomina il parere della regione competente.
  Con riferimento al rispetto degli altri princìpi costituzionali e, in particolare, relativamente all'omogeneità del contenuto dei provvedimenti legislativi di urgenza e della relativa legge di conversione, ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012 si è soffermata sui rapporti tra il disposto costituzionale dell'articolo 77 della Costituzione e la legge n. 400 del 1988, evidenziando che «L'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) – là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere Pag. 44specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento».
  Dopo avere evidenziato che «La necessaria omogeneità del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione», la Corte sottolinea quindi che «l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso articolo 77, secondo comma, della Costituzione, che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario».
  Successivamente, nella sentenza n. 247 del 2019 la Corte costituzionale ha ricordato come «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Tale violazione, per queste ultime norme, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, giacché esse, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma scaturisce dall'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione attribuisce ad esso, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge (sentenza n. 22 del 2012)».
  «La legge di conversione è fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge ed è caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario. Essa non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto, come del resto prescrive, in particolare, l'articolo 96-bis del Regolamento della Camera dei deputati. A pena di essere utilizzate per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge, ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, “alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso” (sentenza n. 32 del 2014)».
  La Corte Costituzionale ha anche precisato che la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per difetto di omogeneità si determina «solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente “estranee” o addirittura “intruse”, cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione (sentenza n. 251 del 2014), per cui “solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge (sentenza n. 22 del 2012)” o la “evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge” (sentenza n. 154 del 2015) possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione (sentenza n. 181 del 2019, nonché, da ultimo, nello stesso senso, sentenza n. 226 del 2019)».
  Ciò premesso, il decreto-legge interviene in su un ampio ventaglio di materie, con la ratio unitaria di definire un apparato di misure idonee al sostegno e al rilancio dell'economia, nell'ambito dell'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19. Tra queste segnala la materia degli ammortizzatori sociali; la previdenza; Pag. 45la finanza territoriale; la politica sanitaria; il sistema tributario; i trasporti e il trasporto pubblico locale; la politica dell'istruzione; il sostegno alle attività produttive e al turismo; gli interventi per le zone colpite da sismi.
  Il provvedimento prevede poi misure vertenti su ambiti più specifici e settoriali, tra cui:
   l'articolo 25-bis, in materia di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale;
   l'articolo 37, commi da 5-bis a 5-quinquies, in materia di ruolo della Guardia di finanza;
   l'articolo 37-bis, recante modifiche alle qualifiche delle forze di polizia;
   l'articolo 37-quinquies, in materia di requisiti per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata;
   l'articolo 37-sexies, concernente il soccorso alpino e speleologico;
   l'articolo 38, in materia di formazione delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana;
   l'articolo 56, che interviene sulla disciplina relativa al pagamento dei debiti contratti dal comune di Campione d'Italia con enti e imprese aventi sede legale in Svizzera, esigibili al 31 ottobre 2019;
   l'articolo 57, comma 18-bis, che proroga al 31 dicembre 2021 la vita tecnica degli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche;
   l'articolo 63-bis, concernente la materia condominiale;
   l'articolo 87, in materia di costituzione della nuova Alitalia;
   l'articolo 92, in materia di partecipazione italiana all'Esposizione universale di Dubai;
   l'articolo 94, comma 1-bis, che dispone il finanziamento di lavori di viabilità per l'area di intersezione a Varese tra la SS 707, l'accesso all'autostrada dei laghi e le strade di accesso al centro storico;
   l'articolo 94, comma 1-quater, che finanzia i lavori, nel comune di Cinisello Balsamo, per il sottopasso in via Fulvio Testi;
   l'articolo 95, in materia di misure per la salvaguardia di Venezia;
   l'articolo 101, che proroga i termini per il pagamento da parte del soggetto aggiudicatario dell'offerta economica nella gara per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
   l'articolo 102, in materia di poteri di oscuramento dell'Agenzia delle dogane nei confronti di siti che pubblicizzino prodotti con modalità non conformi alla normativa vigente.

  Rileva inoltre come il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge disponga l'abrogazione di tre decreti-legge, ancora in corso di conversione, al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza.
  Si tratta:
   del decreto-legge n. 103 del 2020 (Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendaria dell'anno 2020);
   del decreto-legge n. 111 del 2020 (Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
   del decreto-legge n. 117 del 2020 (Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni).

  In proposito rammenta che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 58 del Pag. 462018 con riferimento a una disposizione del decreto-legge n. 92 del 2015, abrogata dal decreto-legge n. 83 del 2015 prima della scadenza per la conversione e sostituita con una disposizione di identico contenuto inserita nel medesimo decreto-legge n. 83, ha rilevato che si trattava di un iter che ha arrecato «pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento».
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), di cui raccomanda l'approvazione.
  Rileva, in particolare, come, con l'osservazione recata alla lettera f) della proposta di parere, si segnali, in linea generale, anche alla luce delle pronunce della Corte costituzionale in materia, l'opportunità di evitare che disposizioni contenute in un decreto-legge, prima della scadenza del relativo termine di conversione, siano sostituite con disposizioni di identico contenuto inserite in successivo decreto-legge, al fine di non arrecare pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento. Si sofferma, quindi, sull'osservazione recata alla lettera g), con la quale si sottolinea altresì l'esigenza di evitare di trasmettere i disegni di conversione di decreti – legge alla Camera chiamata ad esaminare il provvedimento in seconda lettura, a ridosso del relativo termine di conversione, in quanto ciò rischia di compromettere l'effettività e la compiutezza di tale esame in seconda lettura e di pregiudicare la possibilità di emendare il provvedimento.

  Emanuele PRISCO (FDI) ringrazia il relatore per aver incluso nella sua proposta di parere, con onestà intellettuale, un'osservazione – quella recata alla lettera g) – che giudica di grande rilevanza, facendo riferimento a quella che sembra essere divenuta una prassi consolidata, molto dannosa, riguardante l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
  Ritiene infatti che, a Costituzione vigente, obbligare una delle due Camere, in prossimità della scadenza di un provvedimento di urgenza, a ratificare sostanzialmente il lavoro svolto dell'altra, equivale a instaurare una sorta di monocameralismo di fatto, che giudica lesivo della Carta costituzionale, la quale – a suo avviso, giunti a tal punto – sarebbe più corretto modificare, piuttosto che tentare di aggirare.
  Stigmatizza quindi il frequente utilizzo strumentale della Costituzione da parte del Governo in carica, che ritiene sia sempre più arroccato sulle sue posizioni, dimostrandosi poco rispettoso delle leggi e dei cittadini.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate.
C. 2522 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2522, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, evidenzia preliminarmente come la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate (aperta alla firma il 21 marzo 1983 a Strasburgo, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la Pag. 47legge 25 luglio 1988, n. 188), cui i Protocolli in esame accedono, abbia lo scopo principale di favorire il reinserimento sociale dei condannati, permettendo a uno straniero detenuto di scontare la pena nel Paese d'origine.
  In base alla Convenzione, il trasferimento del detenuto straniero può essere richiesto sia dallo Stato che ha condannato il soggetto in questione, nel quale il soggetto medesimo sconta la pena (Stato di condanna), sia dallo Stato d'origine del condannato (Stato di esecuzione). L'esecuzione del trasferimento è condizionata al consenso dei due Stati, nonché al consenso del condannato.
  Per quanto riguarda il Protocollo addizionale del 18 dicembre 1997, di cui si propone la ratifica, esso definisce le procedure applicabili al trasferimento dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati che si sottraggano all'esecuzione della pena nello Stato di condanna rientrando nel territorio dello Stato di origine nonché nei confronti dei condannati destinatari di una misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera in ragione della condanna riportata.
  Il Protocollo, che è stato finora ratificato da 39 Stati ed è entrato in vigore il 1o giugno 2000, è stato modificato dal Protocollo emendativo del 22 novembre 2017, non ancora entrato in vigore, e del quale anche si propone la ratifica con il disegno di legge in esame.
  Il Protocollo addizionale del 1997, come emendato dal Protocollo del 2017, si compone di 9 articoli, preceduti da un preambolo nel quale si esplicita l'intento di facilitare l'applicazione della Convenzione del 1983, perseguendo una buona amministrazione della giustizia e favorendo il reinserimento sociale dei condannati.
  L'articolo 1, al comma 2 sancisce l'applicabilità della Convenzione del 1983 nella misura in cui le varie disposizioni siano compatibili con quelle del Protocollo addizionale. Peraltro il comma 1 dello stesso articolo prevede l'interpretazione dei termini utilizzati nel Protocollo ai sensi della Convenzione del 1983.
  L'articolo 2 – come modificato dal Protocollo emendativo del 2017 – è relativo alle persone che abbiano lasciato lo Stato di condanna prima di aver completato l'esecuzione della pena.
  Il comma 1 prevede, nel caso in cui un cittadino di uno Stato contraente sia oggetto di una sentenza definitiva da parte di un altro Stato, che quest'ultimo possa richiedere allo Stato di nazionalità del condannato di dare corso all'esecuzione della pena qualora il soggetto sia fuggito presso lo Stato di nazionalità pur essendo consapevole del procedimento penale nei suoi confronti nello Stato di condanna ovvero pur essendo consapevole dell'emissione di una sentenza nei suoi confronti. Il comma 2 prevede la facoltà dello Stato di esecuzione di procedere all'arresto o ad altra misura cautelativa in attesa della decisione sulla richiesta di esecuzione della pena. Il comma 3 stabilisce che per il trasferimento dell'esecuzione della pena in tal caso non è necessario il consenso del condannato.
  L'articolo 3 – come modificato dal Protocollo emendativo del 2017 – riguarda i condannati soggetti ad un provvedimento di espulsione.
  Il comma 1 prevede che lo Stato di esecuzione possa accettare il trasferimento di una persona condannata anche senza il suo consenso, laddove la sentenza o la decisione amministrativa pronunciata nello Stato di condanna comportino un ordine di espulsione o una misura analoga. In ogni caso, ai sensi del comma 2, lo Stato di esecuzione presta il proprio consenso al trasferimento dell'esecuzione solo dopo debita considerazione del parere della persona condannata. Il comma 3 prevede che tale parere (ovvero il rifiuto di esprimerlo) e il provvedimento di espulsione siano comunicati dallo Stato di condanna allo Stato di esecuzione,
  Il comma 4 esclude che la persona trasferita conformemente all'articolo possa subire un processo, una condanna o un fermo in relazione a reati commessi precedentemente al trasferimento (salvo i reati per i quali è stata inflitta la pena da eseguire). Analogamente, la persona medesima Pag. 48non potrà subire restrizioni alla libertà personale, salvo che lo Stato di condanna autorizzi tali restrizioni (tale autorizzazione deve senz'altro essere concessa se il reato per cui è richiesta rappresenta nello Stato di condanna una fattispecie passibile di estradizione, o laddove l'estradizione sarebbe esclusa ma solo in ragione dell'entità della pena) e salvo il caso che la persona condannata non abbia lasciato, avendone avuto la possibilità, il territorio dello Stato di esecuzione entro trenta giorni dal rilascio ovvero vi abbia fatto rientro.
  Il comma 5 prevede la facoltà per lo Stato di esecuzione di adottare le misure necessarie ai fini dell'interruzione della prescrizione.
  Il comma 6 prevede che ogni Stato contraente possa preannunciare di non voler procedere all'esecuzione di condanne alle condizioni di cui all'articolo, attraverso una dichiarazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
  Il Protocollo addizionale reca, inoltre, disposizioni relative alla firma e all'entrata in vigore (articolo 4), all'adesione di Stati non membri del Consiglio d'Europa (articolo 5), all'applicazione territoriale (articolo 6), all'applicazione temporale (articolo 7), alla denuncia del Protocollo (articolo 8) e alle notifiche (articolo 9).
  Il Protocollo emendativo consta invece di 7 articoli, che, come già accennato, recano (agli articoli 1 e 2) le modifiche al Protocollo addizionale (segnatamente agli articoli 2 e 3 del medesimo), nonché disposizioni concernenti la firma e la ratifica (all'articolo 3), l'entrata in vigore (all'articolo 4), l'applicazione provvisoria (agli articoli 5 e 6) e le notifiche (all'articolo 7).
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.
  L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge di autorizzazione alla ratifica entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa.
C. 2524 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2524, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.

  Maurizio CATTOI (M5S), relatore, segnala preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica, secondo quanto precisato nella relazione al disegno di legge presentato al Senato (A.S. 1085), abbia lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dell'Italia e della Corea del sud – già avviata nel 1998 con l'entrata in vigore del Memorandum d'Intesa sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico – nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive Pag. 49e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 10 articoli e di un breve preambolo.
  Nel preambolo le Parti confermano il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite, manifestano il desiderio di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della difesa ed esprimono la convinzione che la cooperazione nel campo della difesa rafforzerà le relazioni esistenti.
  L'articolo 1 dell'Accordo ne definisce principi e scopi, impegnando le Parti a incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base dei principi di uguaglianza, reciprocità e interesse comune ed in conformità con i rispettivi ordinamenti nazionali, gli impegni internazionali e, per quanto riguarda l'Italia, con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
  L'articolo 2 definisce le aree e le modalità della cooperazione, prevedendo che l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cooperazione facciano capo ai Ministeri della difesa dei due Paesi.
  In particolare, sono indicate le seguenti aree di cooperazione:
   politica di sicurezza e difesa;
   ricerca e sviluppo;
   sanità, storia e sport militare;
   industria della difesa;
   logistica;
   ogni altra area di cooperazione di interesse comune.

  Quanto alle modalità della cooperazione, essa potrà avvenire tramite:
   visite reciproche di delegazioni;
   scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
   incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della Difesa;
   partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi;
   visite di navi e di aeromobili militari;
   eventi culturali e sportivi;
   supporto tecnico e amministrativo a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della difesa;
   ogni altra modalità di cooperazione di interesse reciproco.

  L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari.
  L'articolo 4 regolamenta il risarcimento dei danni, prevedendo in particolare, che è a carico della Parte inviante il risarcimento di perdite o danni provocati all'altra Parte dal proprio personale. Qualora le Parti risultino congiuntamente responsabili di perdite o danni, esse provvederanno al risarcimento di comune accordo.
  L'articolo 5 impegna le Parti ad attuare le procedure necessarie per garantire la tutela della proprietà intellettuale, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti, nonché, per quanto riguarda l'Italia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 6 regola la sicurezza delle informazioni classificate, stabilendo tra l'altro stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni classificate acquisite nell'ambito dell'Accordo non possa avere luogo senza il consenso scritto della Parte originatrice.
  L'articolo 7 regola la risoluzione delle controversie, rimessa a consultazioni e negoziazioni tra le Parti attraverso i canali diplomatici.
  L'articolo 8 concerne l'entrata in vigore dell'Accordo (trenta giorni dopo la ricezione dell'ultima delle due notifiche dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di ratifica).
  L'articolo 9 prevede che le Parti possano stipulare protocolli aggiuntivi relativi a specifici ambiti di cooperazione, mettere a punto programmi attuativi e adottare, mediante scambio di note, emendamenti e revisioni dell'Accordo.Pag. 50
  L'articolo 10 concerne la durata e il termine dell'Accordo, che rimarrà in vigore cinque anni con tacito rinnovo per periodi consecutivi di un anno, salva la facoltà di denuncia attribuita a ciascuna Parte.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, la copertura finanziaria in relazione ad alcune disposizioni dell'Accordo e la clausola di invarianza finanziaria quanto alle restanti disposizioni dell'Accordo medesimo.
  L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Simona Flavia Malpezzi.

  La seduta comincia alle 15.15.

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.
C. 2238 cost. Fornaro.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre scorso.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, come anticipato nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella seduta odierna saranno avviate le votazioni sulle proposte emendative (vedi allegato 4).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti sulle modalità di prosecuzione dei lavori della Commissione, con particolare riferimento alla seduta già convocata per la giornata di domani, considerato che in tale giornata potrebbero non essere previste sedute con votazioni dell'Assemblea.

  Federico FORNARO (LEU), relatore, ritiene opportuno attendere la definizione dell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, al fine di valutare se confermare la seduta della Commissione già convocata per la giornata di domani ovvero rinviare tale seduta alla giornata successiva.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, condivide l'opportunità di attendere la definizione dell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea dei prossimi giorni, al fine di concordare, anche mediante contatti informali tra i gruppi, le necessarie modifiche all'organizzazione dei lavori della Commissione.

  Federico FORNARO (LEU), relatore, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Iezzi 1.1 e Sisto 1.2, sugli emendamenti Iezzi 1.281, 1.9 limitatamente alla parte ammissibile, 1.307, 1.49 e Pag. 511.67, Sisto 1.28, Iezzi 1.98, 1.100, 1.102, 1.103, 1.104, 1.109, 1.110, 1.123, 1.124 e 1.125, Colucci 1.11, 1.12 e 1.13, Iezzi 1.301, 1.302, 1.303, 1.304, 1.305, 1.306, 1.27, 1.29, 1.30, 1.282, 1.298, 1.299, 1.300, 1.63, 1.112, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.10, 1.283, 1.284, 1.285, 1.286 e 1.134.
  Propone l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 1.135, che reca una specificazione relativa alla circoscrizione Estero, che ritiene ultronea ma sulla quale si riserva comunque un approfondimento.
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Iezzi 1.136, Sisto 1.137, Iezzi 1.132, 1.202, 1.203, 1.204 e 1.205, Sisto 1.206 e 1.207, Iezzi 1.208, Sisto 1.209 e 1.210 e Iezzi 1.287.
  Propone l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 1.288, volto a precisare l'ampiezza territoriale delle circoscrizioni, escludendo sostanzialmente la possibilità di prevedere circoscrizioni elettorali infraregionali, nonché circoscrizioni costituite da regioni fra loro non contigue.
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Iezzi 1.289, 1.290, 1.291, 1.292, 1.293, 1.294, 1.295 e 1.296 e Sisto 1.5.
  Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 1.280, che introduce una modifica della rubrica dell'articolo di carattere lessicale.

  Il Sottosegretario Gianluca CASTALDI si rimette alla Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo per dichiarazione di voto sugli identici emendamenti 1.1 a sua prima firma e Sisto 1.2, soppressivi dell'articolo 1, illustra le ragioni della contrarietà del suo gruppo al provvedimento nel suo complesso.
  Rileva come il testo in esame, prevedendo l'elezione del Senato su base circoscrizionale anziché regionale, sia volto a incrementare il carattere proporzionale del sistema elettorale, mitigando l'effetto maggioritario che conseguirebbe alla riduzione del numero dei parlamentari, derivante dal fatto che in diverse regioni verrebbe eletto un numero limitato di senatori e l'accesso alla rappresentanza sarebbe di fatto riservato soltanto alle forze politiche maggiori. Ritiene che si tratti di un modo totalmente sbagliato di affrontare un'importante modifica della Costituzione, la quale meriterebbe di essere animata da ambizioni più alte e non da valutazioni contingenti di opportunità politica.
  Si sofferma, inoltre, sul contenuto dell'articolo 2 del provvedimento, che prevede la riduzione da tre a due dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica. Ritiene si tratti di una proposta legittima, che tuttavia non può essere giustificata dalla riduzione del numero dei parlamentari, in quanto, a seguito di quest'ultima, il peso dei delegati regionali nel collegio elettorale non muta in modo significativo, passando dal 5 all'8 per cento. Ricorda come i delegati regionali rivestano il duplice ruolo di rappresentare i territori e di rappresentare le diverse sensibilità politiche e culturali espresse da ciascuna regione e come questa seconda finalità risulti mortificata dalla riduzione del loro numero. Invita quindi la maggioranza a una riflessione su tale questione, ritenendo che, laddove si voglia affrontare il tema dei delegati regionali, ciò non possa essere fatto neutralizzando sostanzialmente il loro ruolo di rappresentanza non soltanto territoriale, ma anche politica, delle regioni.

  Stefano CECCANTI (PD) dissente dalle argomentazioni sostenute dal deputato Iezzi e sottolinea come l'articolo 1 sia volto a rimuovere un vincolo per il legislatore, al quale non viene imposta alcuna soluzione prestabilita in materia di definizione delle circoscrizioni elettorali. Rileva, infatti, come, a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame, sarà comunque possibile introdurre nell'ambito delle circoscrizioni i collegi elettorali maggioritari e sarà altresì possibile prevedere l'attribuzione di un premio di maggioranza Pag. 52nazionale, la cui legittimità costituzionale è invece quantomeno dubbia stante il testo vigente dell'articolo 57 della Costituzione.
  Osserva quindi come il provvedimento in esame vada considerato autonomamente rispetto alle proposte di revisione della legge elettorale e come esso si limiti ad attribuire al legislatore ordinario un margine di intervento maggiore in materia di norme sull'elezione del Senato.

  Francesco Paolo SISTO (FI) dichiara con forza la contrarietà del proprio gruppo sull'articolo 1, rilevando come tale posizione di contrarietà si fondi su una lettura complessiva del disegno perseguito dall'attuale maggioranza, vale a dire quello di attaccare la Costituzione per forgiare una legge elettorale a propria immagine e somiglianza, seppure con un atteggiamento «morbido», che tuttavia considera ancora più grave, in quanto tale da prefigurare una sorta di «dittatura morbida».
  Rileva come l'articolo 1 rimetta la definizione delle circoscrizioni al legislatore ordinario, al quale viene, pertanto, di fatto attribuita la possibilità di intervenire su un elemento essenziale dell'assetto del potere legislativo. Ricorda come la Costituzione disegni due rami del Parlamento differenziati e come ciò risponda a una logica ben precisa e giudica inaccettabile il tentativo della maggioranza di rendere identiche le due Camere, uniformandone l'elettorato attivo e, probabilmente, anche quello passivo, riducendo il numero dei componenti e ipotizzando addirittura l'attribuzione di ampi e specifici poteri al Parlamento in seduta comune. Si tratta di un disegno che modifica profondamente la Costituzione e che va nella direzione opposta rispetto a quella, dichiarata dai proponenti, di rafforzare il ruolo del Senato.
  Denuncia quindi l'intenzione di fare del Senato un mero specchio della Camera, mortificando l'autonomia, anche culturale, che lo caratterizza, e di svuotare la Costituzione, rimettendo la definizione di un aspetto fondamentale dell'assetto costituzionale al legislatore ordinario e, dunque, alla maggioranza di turno. Stigmatizza il perseguimento dell'eliminazione delle differenze e del livellamento della democrazia su una piattaforma indistinta.
  Si dichiara terrorizzato dal disegno in tal modo perseguito e amareggiato dal fatto che vi siano colleghi che lo condividano.
  Si augura dunque che l'attuale Legislatura si concluda al più presto, sottolineando il rischio che, nel caso contrario, si entri in uno stato confusionale della democrazia.
  Ricorda, come evidenziato anche nella documentazione predisposta dagli uffici, che la Costituzione sancisce elementi di differenziazione strutturale tra Camera e Senato e denuncia come uno dei principali elementi di differenziazione venga cancellato dal provvedimento in esame, a seguito dell'approvazione del quale, come rilevato anche in tal caso dalla documentazione predisposta dagli uffici, le differenze tra i due rami del Parlamento sarebbero ulteriormente circoscritte.
  Ribadisce come sia inaccettabile rimettere alla legge ordinaria la determinazione dell'ambito territoriale delle circoscrizioni elettorali e, dunque, delle modalità di attuazione del principio di rappresentanza nell'elezione del Senato.
  Denuncia altresì con forza come le riforme in esame siano volute dalla maggioranza esclusivamente per garantirsi la sopravvivenza politica, configurando quello che, a suo avviso, potrebbe definirsi un interesse politico privato in atti parlamentari. Si augura pertanto che l'attuale maggioranza, nella quale sussistono peraltro rapporti conflittuali, dal momento che evidentemente il Partito democratico guarda con soddisfazione al crescente calo di consensi del Movimento 5 Stelle, lasci al più presto il Governo del Paese, e dichiara convintamente il voto favorevole del suo gruppo, in difesa della Costituzione, sugli emendamenti soppressivi in esame.

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  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Iezzi 1.1 e Sisto 1.2 e l'emendamento Iezzi 1.281.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, in considerazione dell'imminente ripresa della seduta dell'Assemblea per lo svolgimento dell'informativa urgente del Governo sulle iniziative per contrastare il dissesto idrogeologico, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

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