CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 settembre 2020
444.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 71

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.
Doc. XXII, n. 37 Rizzetto.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

  Marco OSNATO (FDI), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, sottolineando Pag. 72l'importanza del fatto che anche la Camera dei deputati abbia l'occasione per approfondire le cause del decesso di David Rossi e per fare luce su una vicenda estremamente significativa, che ha segnato profondamente il nostro Paese.
  Rammenta che la proposta in esame intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare e ricostruire le circostanze che hanno determinato la morte di David Rossi. Ricorda che il 6 marzo 2013 David Rossi, responsabile dell'area comunicazione del Monte dei Paschi di Siena (MPS), è stato trovato senza vita dopo essere precipitato dalla finestra del proprio ufficio nella sede storica della banca di Rocca Salimbeni. Secondo i proponenti, il caso richiede una riapertura delle indagini, affinché la magistratura possa ricostruire quanto effettivamente accadde a David Rossi, sebbene alcune importanti prove non siano più acquisibili.
  Venendo al contenuto del provvedimento, che si compone di 5 articoli, l'articolo 1 istituisce, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.
  Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
   a) ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi;
   b) esaminare e valutare il materiale raccolto dalle inchieste giornalistiche sulla morte di David Rossi e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste;
   c) esaminare la compiutezza e l'efficacia dell'attività investigativa, anche valutando se vi siano state eventuali inadempienze o ritardi nella direzione e nello svolgimento di essa.

  Ai sensi dell'articolo 2, la Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare (comma 1). Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissione o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause d'impedimento dei componenti della Commissione (comma 2).
  La Commissione è convocata dal Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza (comma 3).
  Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  Il comma 5 prevede, infine, che la Commissione, al termine dei propri lavori, presenti una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attività di inchiesta.
  L'articolo 3 disciplina i poteri e limiti della Commissione. In primo luogo, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (comma 1).
  La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità Pag. 73giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto (comma 2).
  Il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia sono coperti dal segreto.
  Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato (comma 4).
  Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale (comma 5).
  Ai sensi del comma 6 dell'articolo 3, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  L'articolo 4, in materia di obbligo del segreto, prevede che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti coperti dal segreto (comma 1). La violazione di tale obbligo e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente (comma 2).
  Ai sensi dell'articolo 5, l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta (comma 1).
  La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il citato regolamento interno è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione (comma 2).
  Il comma 3 dell'articolo 5 dispone che per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  Ai sensi del comma 4, le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 40.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

  Raffaele TRANO (MISTO) esprime apprezzamento per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, una morte misteriosa, legata a vicende di carattere finanziario, sulla quale il Parlamento è chiamato a compiere un'operazione verità che potrebbe fare luce su uno dei tanti misteri della storia della Repubblica. Come peraltro alcune trasmissioni televisive hanno già raccontato, tale vicenda potrebbe anche costituire la punta di un iceberg e nascondere molti altri segreti e misfatti riguardanti le relazioni tra gli istituti di credito italiani e gruppi di potere oscuri.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) dichiara la posizione favorevole del suo gruppo nei riguardi dell'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, che potrà sciogliere i dubbi della Lega, ma anche di molti cittadini italiani. Vi sono indubbiamente diversi misteri che circondano la gestione delle banche italiane degli ultimi 10 anni, gestione spesso caratterizzata da estesa opacità, e ritiene che a prescindere dalle posizioni dei diversi schieramenti politici su tali temi la Commissione potrà fare un buon lavoro.

  Luca MIGLIORINO (M5S) essendo stato eletto nel collegio che comprende la Pag. 74città di Siena, fa presente di aver già partecipato a diverse iniziative locali volte a far luce sui fatti oggetto della proposta di legge ed auspica di poter entrare a far parte della Commissione d'inchiesta, una volta questa istituita. Sebbene si parli spesso della morte di David Rossi come di una vicenda misteriosa, a suo avviso quanto avvenuto è in realtà molto chiaro.
  Preannuncia quindi l'orientamento favorevole del MoVimento 5 Stelle sul provvedimento in esame.

  Luigi MARATTIN, presidente, osserva che, naturalmente, coloro che ritenessero di disporre di ulteriori elementi che possano far chiarezza sulla vicenda dovrebbero rivolgersi alle autorità competenti.

  Luca MIGLIORINO (M5S) intende precisare di non essere a conoscenza di elementi ulteriori rispetto a quelli già diffusi dagli organi di stampa.

  Luigi MARATTIN, presidente, evidenzia di aver espresso una osservazione di ordine generale.

  Massimo UNGARO (IV) esprime un parere favorevole sulla proposta di legge in esame, ritenendo giusto fare chiarezza su una vicenda così tragica.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 445 Fornaro e C. 1813, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

  Massimo UNGARO (IV), relatore, ricorda che la proposta di legge C. 1813, approvata dal Senato il 30 aprile 2019, e la proposta di legge C. 445 Fornaro, di contenuto sostanzialmente analogo, intervengono sulla disciplina vigente in materia di divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine anti-persona nonché sulle norme riguardanti la messa al bando delle munizioni a grappolo, al fine di vietare il finanziamento di imprese che producono o commercializzano mine anti-persona e munizioni (o submunizioni) a grappolo, cd. cluster, e sanzionare le banche e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario che svolgano tali attività.
  Rammenta che una analoga iniziativa legislativa era giunta sino all'approvazione definitiva nella scorsa legislatura, ma era stata poi rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica (XVII legislatura Doc. I, n. 2), in quanto priva della cd. «clausola di salvaguardia penale» per le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti qualificati. Venivano in tal modo previsti, per la medesima condotta dolosa, due regimi punitivi diversi – l'uno penale, l'altro amministrativo – in ragione soltanto dell'incarico ricoperto dal soggetto agente nell'ambito di un intermediario abilitato o della natura del fruitore (società e non imprenditore individuale). In ragione degli «evidenti profili di illegittimità costituzionale» derivanti da tale disparità di trattamento, si chiedeva alle Camere un intervento in grado di assicurare la rilevanza penale delle condotte di assistenza finanziaria, da chiunque realizzate, alle attività proibite dalla proposta di legge.
  Nella corrente legislatura il testo del provvedimento è stato ripresentato al Senato, modificando le parti oggetto di rilievi da parte del Presidente della Repubblica e inserendo alcune ulteriori modifiche. La proposta di legge (C. 1813), è stata quindi approvata dal Senato ed è ora al nostro esame. Essa si compone di 7 articoli ed è sostanzialmente identica a quella approvata da entrambi i rami del Parlamento nella XVII legislatura, tranne che per i due seguenti aspetti:
   i divieti previsti dal provvedimento non sono applicabili alle attività espressamente Pag. 75consentite dalle Convenzioni internazionali pertinenti in materia (articolo 1, comma 2);
   le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti introdotti all'articolo 1 trovano applicazione solo quando le condotte non siano già sanzionate penalmente (articolo 6, comma 2): è questa la modifica introdotta al fine di rispondere ai rilievi della Presidenza della Repubblica.

  L'articolo 1 delinea il quadro delle attività vietate e delle attività consentite. In particolare, il comma 1 afferma che:
   è vietato il finanziamento di imprese che producono, commercializzano o detengono mine anti-persona, munizioni e submunizioni cluster (primo periodo). Il divieto riguarda le società che realizzano tali attività in Italia o all'estero, direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile. La disposizione ha portata innovativa per quanto riguarda le mine anti-persona e ribadisce invece un divieto già espresso (dalla legge n. 95 del 2011) per le munizioni a grappolo;
   è vietato svolgere attività di ricerca scientifica, di produzione, di commercializzazione, di cessione a qualsiasi titolo e di detenzione di munizioni e submunizioni cluster (secondo periodo). La disposizione ha portata solo parzialmente innovativa (segnatamente per il profilo del divieto di svolgere ricerca tecnologica) rispetto a quanto già vietato dall'articolo 7 della legge n. 95 del 2011 (che vieta lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione in qualsiasi modo, lo stoccaggio, la conservazione e il trasferimento di munizioni a grappolo).

  Per le mine anti-persona non è necessario prevedere tale ultimo divieto in quanto già previsto dall'articolo 1 della legge n. 374 del 1997.
  In base alla formulazione del testo, tali divieti hanno efficacia erga omnes, non sono cioè dettati per una specifica categoria. È il comma 4 ad aggiungere che tali divieti «valgono per tutti gli intermediari abilitati» come definiti dall'articolo 2. Inoltre, la stessa disposizione vieta alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle predette attività.
  Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta C. 1813 specifica che i divieti non operano in relazione alle attività espressamente consentite dalle Convenzioni internazionali sulla messa al bando delle mine anti-persona e delle munizioni cluster (ovvero le Convenzioni di Ottawa del 1997 e di Oslo del 2008). Si tratta, presumibilmente, di consentire le attività di distruzione delle scorte, il trasporto ai fini di stoccaggio e la conservazione di alcuni campioni con finalità di addestramento degli operatori chiamati allo sminamento. Questa disposizione non era contenuta nel provvedimento approvato dalle Camere nella scorsa legislatura.
  Il comma 3 dell'articolo 1 preclude alle società che producono, commercializzano o detengono mine anti-persona, munizioni e submunizioni cluster di partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico.
  L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina in commento.
  In particolare, la lettera a) del comma 1 definisce intermediari abilitati le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione.
  La successiva lettera b) definisce finanziamento ogni forma di supporto finanziario, tra cui – a titolo esemplificativo – la concessione di credito sotto qualsiasi Pag. 76forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società indicate dalla proposta in esame, anche tramite società controllate.
  Le successive lettere c), d) ed e) recano le definizioni delle mine anti-persona, delle mine e delle munizioni e submunizioni cluster, anche facendo riferimento alle convenzioni internazionali in materia.
  La lettera f) del comma 1 individua gli organismi di vigilanza rilevanti ai sensi delle norme in esame: essi sono la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati.
  L'articolo 3 individua i compiti delle Autorità di vigilanza in relazione ai divieti posti dalle disposizioni in commento.
  In particolare, si prescrive che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, detti organismi emanino, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati (articolo 3, comma 1).
  Nel medesimo termine, essi provvedono a istituire l'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1, indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco (articolo 3, comma 1, secondo periodo).
  Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1.
  L'articolo 4 definisce i compiti per gli intermediari i quali devono, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1, escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nell'elenco medesimo.
  Con l'articolo 5 si disciplinano le verifiche dei divieti posti dalle norme in esame; in particolare, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi (comma 1). Il comma 2 dell'articolo 5 dispone che gli organismi di vigilanza provvedano, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di compliance in relazione ai divieti di cui al provvedimento in esame.
  L'articolo 6 introduce sanzioni amministrative a carico degli intermediari abilitati e dei loro amministratori che non osservano i divieti previsti dall'articolo 1.
  Il complesso delle attività vietate in tale disposizione – che non attengono al mero finanziamento, ma comprendono anche la ricerca tecnologica, la produzione e commercializzazione – è corredato da una sanzione amministrativa solo quando la violazione è commessa da intermediari abilitati. Peraltro, le attività non riconducibili al finanziamento paiono difficilmente imputabili agli intermediari finanziari che però sono i soli destinatari delle sanzioni.
  Analiticamente, il comma 1 sanziona gli intermediari abilitati che violano i divieti di cui all'articolo 1 prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.
  Stante il tenore letterale del rinvio, sembra potersi desumere che l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti della società sia condizionata al verificarsi di determinati eventi e, in particolare, ove la violazione del divieto di finanziamento sia compiuta: dai soggetti che rivestono funzioni apicali e da parte dei loro sottoposti, secondo quanto previsto al richiamato articolo 5; nell'interesse o a vantaggio dell'intermediario, potendosi quindi escludere la responsabilità ove le Pag. 77medesime persone fisiche abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
  Il comma 2 sanziona invece, sempre per la violazione dei divieti di cui all'articolo 1, le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo. A loro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato.
  Ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 95 del 2011, è prevista la pena della reclusione per chiunque «assiste anche finanziariamente» colui che sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse; la sanzione penale sarà applicabile ovviamente alle sole persone fisiche responsabili del reato (societas delinquere non potest). In assenza di una analoga disposizione nella legge n. 374 del 1997 sulle mine anti-persona, il finanziamento di tali attività – ora qualificato come illecito dall'articolo 1, comma 1, della p.d.l., resta sprovvisto di sanzione (tanto penale quanto amministrativa) per tutti coloro che non sono intermediari finanziari.
  La clausola di salvaguardia penale, che introduce una novità rispetto al testo approvato nella scorsa legislatura, intende dare riscontro alle criticità rilevate dal messaggio motivato del Capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica, infatti, motivando la mancata promulgazione del provvedimento, evidenziava la mancanza di una clausola di salvaguardia penale, che avrebbe implicato «in ragione del principio di specialità dell'illecito amministrativo posto dall'articolo 9 della legge n. 689 del 1981, l'effetto di privare di rilievo penale le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti qualificati, che risulterebbero sanzionabili solo in via amministrativa», sostanzialmente depenalizzando una condotta attualmente punita con la reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 258.228 a 516.456 euro quando il finanziamento riguardi imprese che producono munizioni a grappolo (articolo 7 della legge n. 95 del 2011).
  Il quadro sanzionatorio risultante dalla proposta di legge è dunque il seguente:
   il finanziamento di imprese produttrici di munizioni a grappolo (o cluster) è sempre, chiunque lo effettui, sanzionato penalmente (ex articolo 7, legge n. 95/2011), ed è corredato di sanzione amministrativa quando l'illecito è commesso dagli intermediari abilitati (ex articolo 6, pdl);
   il finanziamento di imprese produttrici di mine anti-persona non è mai sanzionato penalmente, ma costituisce illecito amministrativo quando il fatto è commesso dai soli intermediari finanziari abilitati (ex articolo 6, pdl).

  Infine, il comma 3 dell'articolo 6 associa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (sia nei confronti delle persone fisiche che delle persone giuridiche, in mancanza di specificazione) anche conseguenze di tipo interdittivo: è disposta infatti la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.
  L'articolo 7, in deroga alle disposizioni sulla legge in generale, dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il contenuto della proposta di legge C. 445, come anticipato, è sostanzialmente identico alla proposta di legge C. 1813, ma con una specificità: l'articolo 1 della proposta C. 445 non riproduce la disposizione dell'articolo 1, comma 2 della C. 1813 la quale specifica Pag. 78che i divieti di finanziamento non operano in relazione alle attività espressamente consentite dalle Convenzioni internazionali sulla messa al bando delle mine anti-persona e delle munizioni cluster (ovvero le Convenzioni di Ottawa del 1997 e di Oslo del 2008). Di conseguenza, la proposta non sembra consentire le attività di distruzione delle scorte, il trasporto ai fini di stoccaggio e la conservazione di alcuni campioni con finalità di addestramento degli operatori chiamati allo sminamento.
  Invita la Commissione, in conclusione, a valutare l'opportunità di adottare quale testo base per il seguito dell'esame del provvedimento la proposta di legge C. 1813, che essendo già stata approvata da un ramo del Parlamento potrebbe consentire una più rapida approvazione definitiva del provvedimento.

  Marco OSNATO (FDI) sottolinea come il provvedimento in esame affronti questioni di particolare delicatezza. Si tratta di argomenti rispetto ai quali teme sempre che la buona fede e la giusta volontà – che certamente riconosce ai proponenti e al relatore – di salvaguardare vite umane, si traduca in pesanti limitazioni all'attività di asset industriali di estrema importanza economica per il Paese. Non ravvisa tuttavia tale rischio nei provvedimenti all'esame della Commissione, che sono limitati alla materia delle mine anti-persona e delle munizioni a grappolo. Non si quindi dichiara contrario al prosieguo dell’iter dei provvedimenti, purché restino circoscritti alle tipologie di dispositivi richiamate.

  Massimo UNGARO (IV) rassicura il collega Osnato che l'oggetto della proposta di legge in esame si limita alle mine anti-persona e alle munizioni e submunizioni a grappolo.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Comunica che, su richiesta del presentatore l'interrogazione 5-04689 Cattaneo verrà svolta in altra seduta.

5-04690 Osnato: Criteri di nomina dei componenti dei consigli di amministrazione degli istituti di credito.

  Marco OSNATO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Marco OSNATO (FDI), pur riconoscendo la disponibilità manifestata dal Sottosegretario Villarosa, non può ritenersi soddisfatto per la risposta ricevuta, dal momento che la Banca Popolare di Bari, salvata grazie allo sforzo dello Stato e in primis degli italiani, meritava di avere nel proprio Consiglio di Amministrazione figure professionali aventi caratteristiche Pag. 79adeguate al proprio ruolo e che non avessero un'appartenenza politica così spiccata, al punto da spingere il Sole 24 Ore – che non è certo un giornale di parte – ad evidenziare questo aspetto.
  Ravvisa chiaramente in questa vicenda la volontà di una parte politica, che appartiene alla maggioranza di Governo, di intervenire nella gestione di una banca cui sono stati messi a disposizione fino a 900 milioni di euro. Del resto, in passato anche la Banca Popolare di Bari è entrata in crisi a causa di una gestione oscura legata ancora una volta a quella stessa parte politica – almeno questo dicono le cronache e a breve diranno anche le cronache giudiziarie.
  Sottolinea come la Commissione Finanze sul tema abbia fatto la propria parte, esaminando a suo tempo il decreto-legge volto a salvare la Banca Popolare di Bari, che doveva essere sostenuta in quanto legata al territorio, di fondamentale importanza per lo sviluppo del Mezzogiorno e per ridare ossigeno al tessuto sociale, mentre ora ci si ritrova di fronte allo stesso metodo del passato, che ha portato la Banca al dissesto e di conseguenza le aziende, i professionisti e i pensionati di quei territori a vedere svanire i loro risparmi. Ritiene che il Governo avesse gli strumenti per spiegare a Invitalia Spa e a Mediocredito Centrale che questa non era la strada migliore per restituire efficienza a questo istituto di credito e che quindi vi sia la chiara volontà dell'Esecutivo di tornare ad una gestione politica del sistema bancario.

5-04686 Ungaro: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto «Superbonus» fiscale con riferimento agli accessi autonomi ad unità immobiliari.

  Mauro DEL BARBA (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2) e ringrazia gli interroganti per aver sollevato una questione sulla quale molti avevano chiesto chiarimenti.

  Mauro DEL BARBA (IV) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, che peraltro è quella che gli interroganti attendevano, in quanto fornisce chiarimenti su una situazione che il Governo stesso ha riconosciuto essere molto diffusa.
  Segnala altresì la necessità che la Commissione Finanze e il Governo procedano ad una organica revisione della materia nel suo complesso, perché le norme introdotte hanno sicuramente determinato un ampliamento della platea di beneficiari, coinvolgendo anche famiglie con minori capacità reddituali e patrimoniali, per le quali i potenziali contenziosi sarebbero ancor più gravi.

5-04687 Cancelleri: Proroga del termine di adeguamento alle misure minime di capitale sociale per i concessionari della riscossione.

  Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) ringrazia il Sottosegretario, dichiarandosi soddisfatta per la risposta ricevuta.

5-04688 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto «Superbonus» fiscale con riferimento a specifiche tipologie di unità immobiliari.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Pur evidenziando la complessità della materia trattata, che rende difficile fornire una risposta circostanziata Pag. 80alla questione specifica sollevata dagli interroganti, si impegna personalmente ad approfondire il tema, qualora questi gli facciano pervenire ulteriori elementi di conoscenza.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) si dichiara soddisfatto per la prima parte della risposta, mentre per quanto riguarda la seconda parte ringrazia comunque il Sottosegretario, riconoscendo la complessità della materia, ed auspica che il Governo possa quanto prima chiarire le norme sull'applicazione del cosiddetto Superbonus ai condomini minimi, perché in molte realtà, come ad esempio quella della regione Lombardia, tale fattispecie è molto diffusa.

5-04691 Gusmeroli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto «Superbonus» fiscale ai fini della cessione del credito.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5). Riconosce la necessità di semplificare le procedure di cessione del credito oggetto dell'interrogazione in esame e dichiara la propria disponibilità ad accogliere suggerimenti e proposte in tal senso da parte della Commissione Finanze. Quanto ai decreti attuativi di cui l'interrogante lamenta la mancata emanazione, informa che il Ministero dello Sviluppo economico ne ha preannunciato la pubblicazione in Gazzetta ufficiale a giorni. Per ciò che riguarda il tema dei margini di guadagno delle banche sulle operazioni di cessione del credito, ricorda che si tratta di soggetti privati cui non è possibile imporre alcun limite, ma assicura l'impegno costante del Governo nel monitorare la situazione e cercare di rendere tale beneficio fiscale il più fruibile possibile. Invita infine i membri della Commissione a segnalare al Governo ogni informazione utile a rendere efficace tale monitoraggio.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) esprime soddisfazione per la risposta ricevuta e ringrazia il Sottosegretario. Sottolinea l'importanza di monitorare l'attività degli istituti di credito legata a tale iniziativa, perché gli ampi margini di guadagno imposti ai cittadini spesso determinano la decisione di rinunciare al cosiddetto Superbonus. Invita in conclusione il Governo a valutare se non sia necessario adottare un provvedimento che imponga limitazioni in tal senso.

  Luigi MARATTIN, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.45.

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