CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 settembre 2020
439.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 17

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 22 settembre 2020.

Audizione del dottor Nicola Zaccheo, della dottoressa Carla Roncallo e del professor Francesco Parola, nell'ambito dell'esame delle proposte di nomina a presidente e a componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (nomine nn. 63, 64 e 65).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 18.10 alle 19.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 22 settembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi.

  La seduta comincia alle 19.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e Pag. 18delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
Atto n. 188.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ai sensi dell'articolo 1, commi 18, 19, 24 e 622, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
Atto n. 189.

(Rilievi alla V Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 settembre.

  Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), relatrice, presenta e illustra una proposta di deliberazione favorevole con due rilievi sull'atto del Governo n. 188 (vedi allegato 1).
  Presenta quindi una proposta di deliberazione favorevole sull'atto del Governo n. 189 (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Roberto TRAVERSI, nel ritenere che le questioni, con particolare riguardo al tema della trasparenza, siano state sufficientemente affrontate nel corso della seduta precedente, esprime l'orientamento favorevole del Governo sulle proposte di deliberazione di rilievi formulate dalla relatrice.

  Elena MACCANTI (LEGA) preannuncia l'astensione dalla votazione dei componenti del gruppo della Lega sulle proposte di deliberazione di rilievi formulate della relatrice sugli atti del Governo n. 188 e n. 189.

  Raffaella PAITA, presidente, prima di procedere alle votazioni, tiene a ringraziare la relatrice per il lavoro certosino da lei svolto.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, con distinte votazioni, la Commissione approva la proposta di deliberazione favorevole con due rilievi formulata dalla relatrice sull'atto del Governo n. 188 (vedi allegato 1) e la proposta di deliberazione favorevole formulata dalla relatrice sull'atto del Governo n. 189 (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 19.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 settembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

  La seduta comincia alle 19.45.

Disposizioni per la disciplina, la produzione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
Nuovo testo C. 1824 Liuni.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paola CARINELLI (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, per i profili di competenza, alla XIII Commissione Agricoltura sul testo della proposta di legge recante «Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico», come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.
  La proposta di legge si pone l'obiettivo di introdurre una normativa organica per Pag. 19la disciplina del florovivaismo, in particolare con riferimento alla coltivazione, promozione, valorizzazione, innovazione, comunicazione e commercializzazione delle attività florovivaistiche.
  Il testo, che si compone di 19 articoli, reca solo alcune limitate disposizioni di interesse della Commissione.
  In particolare, l'articolo 1, comma 5, dispone che nell'ambito della filiera florovivaistica sono compresi tutti i servizi relativi alla logistica e ai trasporti.
  L'articolo 3, comma 1, nell'ambito degli interventi per il settore distributivo florovivaistico, prevede che mediante intesa in Conferenza unificata, siano individuati, per macroaree, all'interno del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico di cui all'articolo 9, i siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico per le aree nord, centro, sud, oltre che, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo ed i collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.
  Al riguardo segnala che una disposizione pressoché identica è prevista anche dall'articolo 10 del testo in esame, che prevede una facoltà, anziché un obbligo, di procedere in sede di Conferenza unificata alla predetta individuazione. Si rende dunque necessario un coordinamento fra le due disposizioni.
  Nell'ambito del citato Piano nazionale del settore florovivaistico disciplinato dall'articolo 9, al comma 3 si prevede, nell'ambito delle tematiche da affrontare, anche i settori dell'innovazione tecnologica e della logistica.
  Formula, conclusivamente, una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 3).

  Elena MACCANTI (LEGA) nel preannunciare il voto favorevole dei componenti del gruppo della Lega sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, manifesta il proprio apprezzamento per il grande lavoro svolto dalla Commissione Agricoltura, che ha esaminato il provvedimento in sede referente.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 3).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.
C. 2415 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Davide GARIGLIO (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.
  L'Accordo si inserisce in una tipologia di trattati internazionali che ha la finalità di disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo e fa seguito, come previsto, ad un memorandum d'intesa tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel gennaio 2013.
  Esso mira a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e la Corea del sud, rafforza ulteriormente i legami economici tra i due Paesi e apporta vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dell'Italia e della Corea del sud.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo ricorda, in via preliminare, che esso si compone di 26 articoli e dell'Annesso – Tabella delle rotte.
  L'Accordo tratta i seguenti argomenti principali: disposizioni generali, contenenti tra l'altro le disposizioni in materia di designazione e revoca dei vettori ammessi a operare sulla tabella delle rotte concordata; diritti di sorvolo e di traffico; servizi concordati; disposizioni in materia di interpretazione, Pag. 20revisione, denuncia e contenzioso; tabella delle rotte, di cui all'annesso.
  L'articolo 1 reca le definizioni, mentre l'articolo 2 richiama le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944).
  L'articolo 3 dispone che nessuna parte dell'Accordo è finalizzata a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza. L'Accordo stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate (articolo 4), ossia il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e soprattutto di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo.
  L'articolo 5 dispone che le compagnie aeree designate dalle Parti contraenti si vedranno riconoscere pari ed eque opportunità dell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte designate. L'articolo 6 dispone circa l'applicabilità delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente, nonché di leggi e regolamenti in ordine all'ingresso sul proprio territorio, alla permanenza e alla partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta, anche ai profili dell'emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane, valuta e controlli sanitari. L'articolo 7 stabilisce le modalità di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i servizi sulle rotte specificate, mentre l'articolo 8 disciplina la facoltà di revocare l'autorizzazione concessa.
  L'articolo 9 è relativo al tema della sicurezza dell'aviazione. Richiama esplicitamente alcune Convenzioni internazionali non precludendo l'applicabilità di ogni altro accordo in materia di protezione dell'aviazione civile vincolante per entrambe le Parti contraenti. Inoltre le Parti si impegnano alla reciproca assistenza in caso di atti di pirateria aerea e ad adottare ogni misura preventiva per la sicurezza della navigazione aerea. L'articolo 10 riguarda gli standard di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili. L'articolo 11 prevede il riconoscimento reciproco, a determinate condizioni, dei certificati di aeronavigabilità e di idoneità, nonché delle licenze. L'articolo 12 regolamenta gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo, e l'articolo 17 assicura il trasferimento degli utili delle compagnie su base di reciprocità. L'articolo 14 sancisce per le compagnie aeree in questione il diritto di stabilire uffici nel territorio dell'altra Parte contraente, nonché di inviarvi personale dirigenziale, commerciale e operativo. Gli uffici in tal modo stabiliti hanno il diritto alla libera vendita al pubblico di trasporto aereo, direttamente o tramite propri incaricati.
  L'articolo 18 riguarda le tariffe, da fissarsi sulla base di considerazioni meramente commerciali. L'autorizzazione da parte delle Autorità aeronautiche è subordinata al fatto che quelle tariffe o le connesse pratiche non appaiano irragionevolmente discriminatorie, tutelino i consumatori dalle conseguenze di una possibile posizione dominante delle compagnie e tutelino le medesime compagnie da tariffe artificialmente basse in ragione di sovvenzioni o aiuti statali diretti o indiretti. Se una Parte contraente solleva obiezioni nei riguardi di una determinata tariffa, essa potrà richiedere consultazioni con l'altra Parte contraente ai sensi del successivo articolo 21.
  Gli altri nove articoli (13, 16, 19, 20, 22-26) si occupano rispettivamente degli oneri d'uso; dell'assistenza a terra; dell'approvazione delle tabelle di volo; delle statistiche; delle procedure di consultazione per la modifica di parti dell'Accordo; delle procedure cui è demandata la risoluzione di controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo; dell'estinzione dello stesso, che potrà avvenire tramite denuncia comunicata all'altra Parte contraente Pag. 21e all'ICAO, depositaria dell'Accordo; dell'entrata in vigore dell'Accordo.
  Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria: i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente; il comma 2 prevede peraltro che ad eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 22 e 23 dell'Accordo si faccia fronte con apposito provvedimento legislativo. Sul punto si segnala, comunque, che la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge esclude che dall'attuazione dell'Accordo derivino oneri finanziari aggiuntivi a carico dell'Italia. L'articolo 4 reca infine la clausola di entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

  Elena MACCANTI (LEGA) chiede che la proposta di parere testé formulata dal relatore possa essere posta in votazione nella giornata di domani.

  Raffaella PAITA, presidente, nell'accogliere la richiesta della collega, in assenza di obiezioni e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.50.

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