CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 settembre 2020
439.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 22 settembre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2427 Governo, recante nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari, di rappresentanti di Coldiretti, di Agrinsieme e di Federalimentare.

  L'audizione informale si è svolta dalle 12.10 alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 settembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento Pag. 6delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.
C. 2522 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che la Commissione esprimerà il prescritto parere sul provvedimento nella seduta di domani.

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere, l'esame del disegno di legge C. 2522, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017», già approvato dal Senato.
  A tal proposito, rammenta che la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate è stata aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983 ed è entrata in vigore internazionale il 1o luglio 1985: ratificata ad oggi da sessantotto Stati, ossia quelli membri del Consiglio d'Europa (salvo il Principato di Monaco) e diversi Stati non membri, tra i quali l'Australia, il Canada, Israele, il Giappone, gli Stati Uniti, l'India e il Messico, ha quale scopo principale quello di favorire il reinserimento sociale dei condannati permettendo a uno straniero detenuto di scontare la pena nel Paese d'origine. Il nostro Paese ha ratificato la Convenzione ai sensi della legge 25 luglio 1988, n. 334.
  Sottolinea che la Convenzione mette l'accento sulle difficoltà di comunicazione date dalle barriere linguistiche e sull'assenza di contatti con i familiari, che possono esercitare un'influenza negativa sul comportamento del detenuto straniero. In base alla Convenzione, il trasferimento del detenuto straniero può essere richiesto sia dallo Stato (c.d. Stato di condanna) che ha condannato il soggetto in questione, e nelle cui prigioni egli sconta la pena, sia dallo Stato d'origine (c.d. Stato di esecuzione) della persona interessata. L'esecuzione del trasferimento è condizionata al consenso dei due Stati, come anche a quello del detenuto. La Convenzione definisce parimenti le procedure di esecuzione della pena successivamente al trasferimento: in ogni caso, a prescindere dall'ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione, una pena a carattere detentivo non potrà essere commutata in sanzione pecuniaria. Inoltre, il periodo di pena già scontato nello Stato di condanna dovrà essere considerato nelle determinazioni assunte dallo Stato di esecuzione. Infine, in nessun caso la pena dovrà essere, quanto alla natura e alla durata, più severa di quella inflitta dallo Stato di condanna.
  Ricorda che il Protocollo addizionale del 18 dicembre 1997, entrato in vigore il 1o giugno 2000, è stato sinora ratificato da 39 Stati e definisce le procedure applicabili al trasferimento dell'esecuzione della pena per quanto concerne i soggetti che, dopo la sentenza, si sottraggono all'esecuzione della pena nello Stato di condanna, rientrando nel territorio dello Stato di origine. Inoltre il Protocollo stabilisce le regole per il trasferimento dei detenuti oggetto di una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera in ragione della condanna riportata. Non è invece ancora entrato in vigore il Protocollo emendativo del 22 novembre 2017, che risulta già ratificato da Austria, Lituania, Paesi Bassi e Svizzera, L'Italia ha sottoscritto il testo il 20 febbraio 2018. Il nuovo protocollo è volto ad un aggiornamento del documento del 1997 alla luce delle prassi giudiziarie degli ultimi venti anni in materia di trasferimento delle persone condannate.
  Nell'esaminare il contenuto del Protocollo addizionale del 1997, come emendato Pag. 7dal Protocollo del 2017, evidenzia che lo stesso si struttura in nove articoli, preceduti da un breve preambolo nel quale si esplicita l'intento di facilitare l'applicazione della Convenzione del 1983, perseguendo una buona amministrazione della giustizia e favorendo il reinserimento sociale dei condannati. In particolare, l'articolo 1, che reca «Disposizioni generali», prevede, al comma 1, che i termini e le espressioni utilizzati nel Protocollo del 1997 devono essere interpretati ai sensi della Convenzione del 1983 e sancisce, al comma 2, l'applicabilità della medesima Convenzione nella misura in cui le varie disposizioni siano compatibili con quelle del Protocollo in esame. L'articolo 2 – che l'articolo 1 del Protocollo emendativo del 2017 modifica nella rubrica e nel comma 1 – è dedicato alle persone che abbiano lasciato lo Stato di condanna prima di aver completato l'esecuzione della loro pena. Il comma 1 prevede, nel caso in cui un cittadino di uno Stato contraente sia oggetto di una sentenza definitiva da parte di un altro Stato contraente (Stato di condanna), che quest'ultimo possa richiedere allo Stato di nazionalità del condannato di dare corso all'esecuzione della pena in due casi, ovvero qualora il soggetto sia fuggito presso lo Stato di nazionalità pur essendo consapevole del procedimento penale nei suoi confronti nello Stato di condanna; oppure quando il soggetto interessato ha adottato analogo comportamento elusivo pur essendo consapevole dell'emissione di una sentenza nei suoi confronti. Il comma 2 dà facoltà allo Stato di esecuzione, dopo la richiesta da parte dello Stato di condanna e prima ancora di ricevere la relativa documentazione, di procedere all'arresto o adottare qualsiasi altra misura cautelativa, sì da garantire che la persona oggetto della richiesta rimanga nel proprio territorio di nazionalità in attesa della decisione sulla richiesta medesima. Il comma 3 stabilisce che per il trasferimento dell'esecuzione della pena non è necessario il consenso del condannato.
  Sottolinea che l'articolo 3, la cui rubrica e i cui paragrafi 1, 3 e 4 sono stati modificati dall'articolo 2 del protocollo del 2017, riguarda le persone condannate soggette ad un provvedimento di espulsione. Il nuovo paragrafo 1 prevede che lo Stato di esecuzione possa accettare il trasferimento di una persona condannata anche senza il suo consenso, laddove la sentenza o la decisione amministrativa pronunciata nello Stato di condanna includano un ordine di espulsione nei confronti di detta persona, o comunque altra misura in conseguenza della quale detta persona non possa più rimanere all'interno del territorio dello Stato di condanna una volta rilasciata dal carcere. In ogni modo, ai sensi del paragrafo 2 lo Stato di esecuzione presta il proprio consenso al trasferimento della persona solo dopo aver considerato il parere del condannato. Il paragrafo 3 dell'articolo 3- parzialmente modificato dall'articolo 2 del Protocollo del 2017 – prevede che ai fini dell'applicazione del medesimo articolo 3, lo Stato di condanna dovrà fornire allo Stato di esecuzione una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al suo possibile trasferimento, ovvero, in alternativa, una dichiarazione in cui si afferma il diniego della persona condannata di fornire un proprio parere al riguardo. Lo Stato di condanna dovrà altresì fornire una copia del provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera, o di qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato non potrà più soggiornare nello Stato di condanna dopo la sua scarcerazione. Il paragrafo 4 – interamente modificato dall'articolo 2 del Protocollo del 2017 – s'incarica di escludere, nei confronti di ogni persona trasferita conformemente all'articolo 3 in commento, la possibilità di subire un processo, una condanna o un fermo in relazione a reati commessi precedentemente al trasferimento – salvo naturalmente i reati per i quali è stata comminata la pena da eseguire. Allo stesso modo detta persona non dovrà subire restrizioni alla libertà personale, ad eccezione di due casi: quando lo stesso Stato di condanna autorizzi tali restrizioni – tale autorizzazione deve senz'altro essere concessa se il reato Pag. 8per cui è richiesta rappresenta nello Stato di condanna una fattispecie passibile di estradizione, o laddove l'estradizione sarebbe esclusa ma solo in ragione dell'ammontare della pena; quando la persona condannata, pur avendo potuto lasciare il territorio dello Stato di esecuzione non ha fatto ciò entro 30 giorni successivi al suo rilascio, ovvero se tale persona è ritornata in quel territorio dopo essersene allontanata.
  Ricorda che i successivi paragrafi 5 e 6 dell'articolo 3 non hanno subito modificazioni. In particolare, il paragrafo 5 prevede che lo Stato di esecuzione può adottare le misure necessarie ai fini di una interruzione della prescrizione, e tra queste ha facoltà di ricorrere a un procedimento in contumacia, mentre il paragrafo 6 dispone che ogni Stato contraente può preannunciare, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa di non voler procedere all'esecuzione di condanne alle condizioni di cui all'articolo in commento. I successivi articoli da 4 a 9 del Protocollo addizionale del 1997 riportano in grande dettaglio le clausole finali relative al Protocollo medesimo, aperto alla firma (articolo 4) degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati firmatari della Convenzione del 1983: tuttavia, uno Stato firmatario non può ratificare il Protocollo senza avere in precedenza o contemporaneamente ratificato la Convenzione del 1983.
  Fa presente che l'articolo 5 prevede che ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa che sia Parte della Convenzione del 1983 potrà aderire al Protocollo del 1997 dopo la sua entrata in vigore, mentre l'articolo 6 e l'articolo 7 sono dedicati rispettivamente all'applicazione territoriale e temporale del Protocollo. In particolare, l'articolo 7 dispone che il Protocollo è applicabile all'esecuzione delle condanne pronunciate anteriormente o successivamente alla sua entrata in vigore. È prevista la possibilità per ogni Parte contraente di denunciare (articolo 8) in qualsiasi momento il Protocollo, attraverso notifica da indirizzare al Depositario: tuttavia, per l'esecuzione di condanne relative a persone trasferite prima che la denuncia abbia effetto, il Protocollo continuerà ad essere applicato. In caso poi di denuncia della Convenzione del 1983 ne conseguirà automaticamente la denuncia del Protocollo. L'articolo 9, infine, prevede che il Depositario del Protocollo è il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
  Per quanto attiene, inoltre, al contenuto del Protocollo del 2017, evidenzia che lo stesso, oltre ai primi due articoli specificamente finalizzati ad emendare il precedente Protocollo del 1997, detta una serie di disposizioni finali (articoli 3-7). In particolare, l'articolo 3 prevede l'apertura alla firma del Protocollo agli Stati che siano Parti del Protocollo addizionale del 1997. Anche in questo caso il Segretario generale del Consiglio d'Europa eserciterà le funzioni di Depositario (articolo 7). L'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del Protocollo del 2017 mentre gli articoli 5 e 6 sono dedicati all'applicazione provvisoria (articolo 5) e ai termini di applicazione provvisoria (articolo 6).
   Nel passare, in fine, ad esaminare il disegno di legge di ratifica del Trattato, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 27 maggio scorso, evidenzia che lo stesso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997 e del Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.
C. 2524 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che la Commissione esprimerà il prescritto parere sul provvedimento nella seduta di domani.
  In sostituzione del relatore, onorevole Saitta, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge C. 2524 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018, già approvato dal Senato e assegnato in sede referente alla Commissione Affari esteri.
  Segnala preliminarmente che l'Accordo tra Italia e Corea del Sud sulla cooperazione nel settore della difesa s'inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso su base soprattutto bilaterale, anche al fine di dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. Nel caso della Corea del Sud la cooperazione bilaterale risulta già avviata con l'entrata in vigore nel dicembre 1998 del Memorandum d'intesa sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico. L'Accordo in esame si inserisce in un quadro che nei due decenni successivi ha visto il grande sviluppo industriale sudcoreano, e proprio perciò rende particolarmente interessante le prospettive industriali della difesa per i due Paesi contraenti. Sottolinea inoltre che la conclusione dell'Accordo va inteso nella prospettiva di una stabilizzazione dell'Asia orientale, un quadrante di particolare valore strategico e di grande valenza politico-internazionale per il nostro Paese, considerati gli interessi e gli impegni internazionali assunti dall'Italia in loco.
  Con riguardo al contenuto dell'Accordo, che si compone di 10 articoli, segnala che il testo, dopo aver enunciato principi e scopi dell'intesa (articolo 1), individua le aree e le modalità di gestione della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare all'organizzazione di visite reciproche di delegazioni, agli scambi di esperienze tra esperti e alla partecipazione a corsi e pratici. Fra gli ambiti di cooperazione, sono annoverate le aree della politica di sicurezza e difesa, della ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per la difesa, della sanità militare, dell'industria della difesa e della logistica (articolo 2). L'articolo 3 disciplina la ripartizione dei costi dell'Accordo mentre l'articolo 4 affronta le questioni relative al risarcimento di eventuali danni provocati dal personale.
  Evidenzia che l'articolo 5, che incide su ambiti di competenza della Commissione Giustizia, contiene l'impegno a garantire la tutela di tutta la proprietà intellettuale scambiata o generata nell'ambito delle attività di cui all'Accordo in esame, conformemente alle normative nazionali e agli accordi internazionali nel settore della tutela della proprietà intellettuale, e, per l'Italia, con il riferimento aggiuntivo agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo 6 disciplina le modalità per il trattamento di informazioni classificate prevedendo, inoltre, che eventuali ulteriori accordi specifici potranno disciplinare altri aspetti di sicurezza concernenti le informazioni militari classificate. L'articolo 7 precisa che eventuali controversie sorte in seguito all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo siano risolte mediante trattativa o consultazione bilaterale, che le Parti metteranno in atto attraverso i canali diplomatici. L'articolo 9 dà alle Parti la facoltà di stipulare protocolli aggiuntivi nelle tematiche della difesa che coinvolgono organi militari. È inoltre previsto che l'Accordo possa essere modificato o rivisto Pag. 10mediante scambi di note tra le Parti. Gli articoli 8 e 10, infine, contengono le clausole finali dell'Accordo relative all'entrata in vigore e alla durata, prevista per cinque anni, con automatico rinnovo per periodi consecutivi di un anno, salvo diverso avviso di una delle Parti. L'Accordo potrà essere denunciato con notifica scritta all'altra Parte contraente e con effetto novanta giorni dopo la ricezione di detta notifica.
  In merito alla giurisdizione penale, segnala che la relazione illustrativa allegata al testo trasmesso al Senato, evidenzia come la controparte, nonostante i frequenti solleciti in merito da parte dei rappresentanti nazionali delegati a negoziare il documento, non ha accettato di inserire nel testo dell'Accordo alcuna forma di deroga al diritto di esercizio della giurisdizione delle Autorità dello Stato ospitante. Pertanto, nel corpo dell'Accordo è stato espunto ogni riferimento al possibile svolgimento di attività di addestramento e di esercitazioni militari, mentre si assicura che le attività di carattere formativo verranno svolte in Italia, ovvero che esse potranno essere organizzate in Corea solo qualora le Autorità di Seul, modificando l'attuale orientamento, dovessero accordare all'Italia l'esercizio prioritario della giurisdizione sul proprio personale. Ciò al fine di evitare che il personale italiano sia inviato in territorio coreano sprovvisto della dovuta tutela giurisdizionale.
  Osserva che il disegno di legge di ratifica consta di 5 articoli. L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo mentre l'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), dell'Accordo, relativo a visite reciproche di delegazioni delle Parti presso enti civili e militari, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria per le restanti parti, specificando che gli eventuali oneri connessi all'esecuzione dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 4 e 9 dell'Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5 dispone infine l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.
C. 2415 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che la Commissione esprimerà il prescritto parere sul provvedimento in titolo nella seduta di domani.
  In sostituzione del relatore, onorevole Saitta, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge del Governo C. 2415, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018».
  Sottolinea che l'Accordo, che fa seguito, come previsto, ad un memorandum d'intesa tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel gennaio 2013, mira, come si evince dalla relazione illustrativa al disegno di legge di ratifica, a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e la Corea del sud, rafforza ulteriormente i legami economici tra i due Paesi e apporta vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dell'Italia e della Corea del sud.
  Nel passare ad esaminare il contenuto dell'Accordo, che si compone 26 articoli, evidenzia che lo stesso, dopo una serie di Pag. 11definizioni dei termini in esso ricorrenti (articolo 1), e un esplicito richiamo alle norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944) – articolo 2 –, stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate (articolo 4), ossia il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e soprattutto di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo. Il precedente articolo 3 stabilisce peraltro che nessuna parte dell'Accordo in esame è finalizzata a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza. In base all'articolo 5, le compagnie aeree designate dalle Parti contraenti si vedranno riconoscere pari ed eque opportunità dell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte designate: in tale contesto, ciascuna delle Parti contraenti adotta ogni misura nell'ambito della propria giurisdizione per eliminare qualunque discriminazione o pratica anticoncorrenziale nell'attuazione dell'Accordo in esame. L'articolo 6, comma 1, prevede l'applicabilità delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegate nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente. Ugualmente applicabili (comma 2) saranno leggi e regolamenti di una Parte contraente in ordine all'ingresso sul proprio territorio, alla permanenza e alla partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta, nonché ai profili dell'emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane, valuta e controlli sanitari. È prevista (comma 3) una clausola per la quale non saranno concesse preferenze a proprie compagnie aeree o ad altre rispetto alle condizioni accordate ad una compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente. L'articolo 7 stabilisce le modalità di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i servizi sulle rotte specificate, mentre l'articolo 8 dispone in materia di revoca o sospensione d'esercizio.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 9 investe il tema della sicurezza dell'aviazione, richiamando esplicitamente alcune Convenzioni internazionali in materia, ovvero la Convenzione di Tokyo del 1963 sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili; la Convenzione dell'Aja del 1970 per la repressione della cattura illecita di aeromobili; la Convenzione di Montreal del 1971 per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile – con il Protocollo aggiuntivo del 1988 per la soppressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti civili internazionali –; la Convenzione di Montreal del 1991 sul contrassegno degli esplosivi plastici ai fini di rilevamento. Tale elenco non preclude l'applicabilità di ogni altro accordo in materia di protezione dell'aviazione civile vincolante per entrambe le Parti contraenti. In particolare, poi, le Parti si impegnano alla reciproca e pronta assistenza in caso di effettivi o imminenti atti di pirateria aerea, oltre che ad intraprendere ogni misura preventiva per la sicurezza della navigazione aerea.
  Rammenta che l'articolo 10 riguarda gli standard di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili mentre l'articolo 11 prevede il riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità e di idoneità, nonché delle licenze, rilasciate da ciascuna delle Parti contraenti, purché i requisiti per tale rilascio si trovino allo stesso livello o al di sopra degli standard minimi dell'ICAO (Organizzazione dell'aviazione civile internazionale). L'articolo 12 regolamenta gli aspetti doganali mentre l'articolo 14 sancisce per le compagnie aeree designate da ciascuna Parte contraente il diritto di stabilire uffici nel territorio dell'altra Parte contraente, nonché di inviarvi personale dirigenziale, commerciale e operativo. L'articolo 17 assicura il trasferimento degli utili delle compagnie su base di reciprocità e l'articolo 18 affronta la questione delle tariffe, che dovranno essere fissate dalle imprese designate dalle Parti sulla base di considerazioni meramente Pag. 12commerciali. Se una Parte contraente solleva obiezioni nei riguardi di una determinata tariffa, essa potrà richiedere consultazioni con l'altra Parte contraente, da svolgere nello spirito di stretta collaborazione di cui all'articolo 21 dell'Accordo in esame.
  Segnala che i rimanenti nove articoli (13, 16, 19, 20, 22-26) si occupano rispettivamente degli oneri d'uso; dell'assistenza a terra; dell'approvazione delle tabelle di volo; delle statistiche; delle procedure di consultazione per la modifica di parti dell'Accordo; delle procedure cui è demandata la risoluzione di controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo; dell'estinzione dello stesso, che potrà avvenire tramite denuncia comunicata all'altra Parte contraente e all'ICAO, depositaria dell'Accordo; dell'entrata in vigore dell'Accordo.
  Nel passare quindi ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo, evidenzia che lo stesso di compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra Italia e Repubblica di Corea, con allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.
C. 2231 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che la Commissione esprimerà il prescritto parere sul provvedimento nella seduta di domani.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge C. 2231 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013, già approvato dal Senato e assegnato in sede referente alla Commissione Affari esteri.
  Ricorda che l'Accordo – che si compone di 14 articoli, preceduti da un breve preambolo – ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza tra i popoli dei due Paesi e di rafforzare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, su basi paritarie e di reciprocità, fornendo nello stesso tempo una risposta alla fortissima richiesta di cultura e di lingua italiana in Kyrgyzstan. Il rafforzamento delle relazioni risponde inoltre agli auspici d'incoraggiare e facilitare la cooperazione culturale formulati nell'articolo 70 dell'Accordo di cooperazione tra l'Unione europea e lo Stato dell'Asia centrale, concluso a Bruxelles, il 9 febbraio 1995.
  Con riferimento al contenuto dell'Accordo, segnala che l'articolo 1 ne individua le finalità che consistono nell'ampliamento e nel rafforzamento dei legami tra istituzioni e organizzazioni delle Parti, mediante la creazione di condizioni favorevoli alla cooperazione e allo sviluppo su base reciprocamente vantaggiosa ed equilibrata. L'articolo 2 delinea i settori di cooperazione, che sono cultura e arte, conservazione e tutela del patrimonio, restauro, biblioteche, musei, istruzione, turismo, scambio di informazione sui sistemi di istruzione. L'articolo 3, relativo all'università e alla ricerca, intende promuovere la cooperazione e gli scambi in ambito universitario, in particolare nei settori scientifici e tecnologici. Inoltre è prevista la promozione, diffusione e insegnamento Pag. 13delle lingue italiana in Kyrgyzstan e kyrgyza in Italia. L'articolo 4, riguardante il settore dell'istruzione, prevede l'effettuazione di scambi tra istituti, insegnanti, e studenti, mentre l'articolo 5 è relativo all'istituzione di borse di studio per la frequenza di corsi universitari, dottorati di ricerca e corsi di lingua e cultura italiana. L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel settore culturale ed artistico, incoraggiando altresì la traduzione e la pubblicazione di testi letterari e saggi dell'altra parte anche mediante premi incentivi.
  Quanto all'articolo 7, che investe le competenze della Commissione Giustizia, evidenzia che le Parti contraenti favoriranno una stretta cooperazione sulle iniziative mirate alla prevenzione e al contrasto al traffico illecito di opere d'arte, di beni culturali, di reperti archeologici, di documenti ed altri oggetti di interesse storico e artistico, prevedendo altresì uno scambio di informazioni finalizzato al contrasto alle attività criminali nel commercio illecito di opere d'arte. Come stabilito dal medesimo articolo 7, le Parti agiranno in conformità alla normativa nazionale concernente il divieto e la prevenzione di importazione, esportazione e trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali.
  Rammenta che l'articolo 8 riguarda i media, lo sport e le politiche giovanili e prevede il reciproco impegno a favorire gli investimenti nei progetti di comune interesse nel settore dell'educazione fisica e dello sport e a promuovere iniziative per lo sviluppo dell'educazione fisica, dello sport e delle politiche giovanili. L'articolo 9 individua attività e settori della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni accademiche, enti di ricerca ed organizzazioni scientifiche, prevedendo scambi di visite, di informazioni, ricerche congiunte, laboratori comuni, organizzazione di seminari e conferenze, stipula di accordi e convenzioni. L'articolo 10 individua le autorità coordinatrici dell'attuazione dell'Accordo, che sono, per l'Italia il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e per il Kirghisa le autorità statali competenti in materia di cultura, istruzione e scienza. L'articolo 11 detta norme in materia d'informazione, trasferimento di tecnologia e proprietà intellettuale e prevede lo scambio d'informazioni tecnologiche, lo svolgimento di attività congiunte di cooperazione nell'attività di tutela e uso della proprietà intellettuale, nel rispetto della legislazione nazionale vigente, delle convenzioni internazionali di cui gli Stati sono parte e per l'Italia nel rispetto dei limiti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo 12 istituisce un'apposita Commissione mista col compito di redigere i programmi esecutivi. L'articolo 13 stabilisce che eventuali divergenze tra le Parti in merito all'interpretazione dell'Accordo saranno risolte per via negoziale. L'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo alla ricezione della seconda delle due notifiche e prevede che l'intesa potrà essere denunciata dalle Parti dandone comunicazione per via diplomatica; la cessazione dell'Accordo avrà effetto dopo sei mesi dalla data della comunicazione.
  Fa presente che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 definisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, mentre l'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria per la quale dalle disposizioni dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

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AUDIZIONI

  Martedì 22 settembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede.

  La seduta comincia alle 14.35.

Audizione del Ministro della giustizia sull'individuazione delle priorità in materia di giustizia nell'utilizzo del Recovery Fund.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

  Alfonso BONAFEDE, Ministro della giustizia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Enrico COSTA (MISTO).

  Alfonso BONAFEDE, Ministro della giustizia, fornisce chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste dal deputato Costa.

  Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Carla GIULIANO (M5S), Valentina D'ORSO (M5S), Manfredi POTENTI (LEGA), Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), Alfredo BAZOLI (PD), Walter VERINI (PD), Pierantonio ZANETTIN (FI), Maria Carolina VARCHI (FdI), Lucia ANNIBALI (IV), Veronica GIANNONE (M-NI-USEI-C !-AC) e Piera AIELLO (MISTO).

  Alfonso BONAFEDE, Ministro della giustizia, fornisce chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

  Mario PERANTONI, presidente, ringrazia il Ministro Bonafede per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.