CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 settembre 2020
433.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 10 settembre 2020.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund nel settore delle comunicazioni e sulla realizzazione della rete unica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 8.20 alle 9.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Salvatore Margiotta.

  La seduta comincia alle 13.25.

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Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
Atto n. 188.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ai sensi dell'articolo 1, commi 18, 19, 24 e 622, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
Atto n. 189.

(Rilievi alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 settembre.

  Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA interviene per fornire gli elementi informativi integrativi richiesti dalla relatrice nella seduta di ieri. Desidera precisare innanzitutto che il procedimento relativo alla ripartizione delle risorse oggetto degli atti all'esame delle Camere è tutt'ora in corso e vede coinvolti con la massima disponibilità tutti i ministeri. Avverte che è stata trasmessa alla presidenza ulteriore documentazione e dichiara la sua disponibilità personale a contribuire ad un'interlocuzione efficace con il Parlamento e la Commissione.
  Con riferimento alle risorse assegnate al ministero di sua competenza conferma che si tratta di circa 6 miliardi di euro corrispondenti a circa il 31 per cento della dotazione complessiva del Fondo che verranno destinate ad interventi coerenti con le strategie delineate nell'Allegato infrastrutture al PNR-DEF 2020 denominato «Italiaveloce». Con riferimento alle risorse cui è applicabile la nota clausola del 34 per cento, sottolinea la rilevanza della scelta scelta destinarle alle regioni del Mezzogiorno per oltre il 40 per cento, andando dunque oltre quanto previsto dalla prescrizione normativa, di favorire il superamento del gap infrastrutturale del Sud.
  Passando ai dati relativi agli specifici interventi conferma che a RFI sono destinati circa 2,8 miliardi di euro allo scopo di incentivare il trasporto su ferro e segnatamente le infrastrutture e i trasporti pubblici al fine di garantire una sorta di democrazia anche nel settore della mobilità, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Si tratta in particolare di risorse destinate all'aggiornamento del contratto di programma con RFI. Sono previsti quindi 1 miliardo e 300 milioni di euro per il settore delle strade statali, anch'esse destinate all'aggiornamento del contratto di programma con Anas. Fornisce quindi maggiori dettagli circa le risorse destinate ai settori del trasporto rapido di massa, dei porti, dell'edilizia statale, i cui procedimenti di assegnazione richiedono ancora il previsto passaggio presso la Conferenza unificata.
  Nel giudicare assolutamente imprescindibile un confronto fattivo con il Parlamento, garantisce l'impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affinché questo sia assicurato in tutti i prossimi passaggi formali relativi ai successivi atti del Governo.

  Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), relatrice, ringrazia il sottosegretario di Stato Margiotta per la disponibilità dimostrata anche in questa occasione e per la trasmissione degli elementi informativi richiesti, che certamente consentono alla Commissione di poter svolgere con maggiore consapevolezza il proprio ruolo. In questo quadro ritiene opportuno poter disporre di ulteriore tempo per approfondire la citata documentazione e formulare una proposta di deliberazione di rilievi.

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  Raffaella PAITA, presidente, ringrazia in modo non formale il sottosegretario Margiotta per il suo prezioso contributo e per la disponibilità dimostrata non da oggi, al fine di garantire un confronto ampio con la Commissione. Nel condividere le considerazioni svolte dalla relatrice circa la necessità di disporre di ulteriore tempo ai fini dell'espressione dei rilievi da parte della Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

  La seduta comincia alle 13.40.

Legge quadro in materia di interporti.
C. 1259 Rotelli.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro ROTELLI (FDI), relatore, fa presente che la proposta di legge introduce una nuova disciplina quadro in materia di interporti a distanza di 30 anni dall'approvazione della legge attualmente vigente, che sostituisce quella attualmente contenuta nella legge 4 agosto 1990, n. 240, recante interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci ed in favore dell'intermodalità.
  La disciplina vigente necessita infatti di un aggiornamento, anche in relazione allo sviluppo intervenuto in questi anni nella politica europea in materia di reti di trasporto, con la realizzazione dei corridoi europei e dei relativi nodi intermodali.
  Ricorda infatti che gli interporti costituiscono, insieme ai porti e ad i terminal intermodali, uno dei cosiddetti «nodi intermodali», ossia infrastrutture dedicate allo scambio modale e all'interconnessione fra le reti. Si tratta di strutture complesse, che sono in grado di accogliere non solo imprese di trasporto e logistica, ma anche aziende specializzate in lavorazioni differenti.
  In Italia sono attualmente attivi 24 interporti. Il settore è quindi fondamentale per lo sviluppo complessivo della logistica nazionale e, conseguentemente, per il potenziamento della competitività dell'economia italiana.
  Procedendo alla illustrazione del contenuto delle singole disposizioni del provvedimento, l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della legge quadro, individuandone i principi fondamentali nell'ambito delle materie di legislazione concorrente «porti e aeroporti civili» e «grandi reti di trasporto e navigazione» (articolo 117, terzo comma, Cost.).
  Indica quindi tra le finalità della legge sia la valorizzazione degli interporti esistenti, che la sostenibilità ambientale ed economica delle attività di trasporto e logistica, nonché il miglioramento dei flussi di trasporto, in coerenza la coerenza con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica.
  Il comma 3 dell'articolo 1 contiene la consueta clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in forza dei rispettivi statuti speciali.
  Per quanto riguarda la definizione di interporto, ricorda che la legge n. 240 del 1990 definisce attualmente gli interporti come «complesso organico di strutture e servizi integrati finalizzati allo scambio di merci per le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione». Il comma 4 dell'articolo 1 ripropone la definizione attuale, ma con due elementi di novità: la specificazione che l'interporto è gestito in forma imprenditoriale e che la finalità è quella di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici. Pag. 73
  Ricorda altresì anche che la legge n. 240 del 1990 ha subito nel tempo modifiche ad opera dell'articolo 6 del decreto-legge 1o aprile 1995, n. 98, con l'introduzione della figura degli interporti di rilevanza nazionale. L'articolo 3 del testo originario della legge prevedeva che la realizzazione e la gestione degli interporti fosse affidata ad enti pubblici e a società per azioni, anche riuniti in consorzi, mediante il rilascio di una concessione e la stipula di una convenzione per garantire il perseguimento delle finalità di pubblico interesse attribuite ad ogni singolo interporto; tale articolo 3 è stato poi abrogato dall'articolo 6 del decreto-legge 1o aprile 1995, n. 98, determinando, di fatto, la «privatizzazione» degli interporti. Durante la vigenza di questa normativa sono peraltro intervenute alcune pronunce giurisprudenziali sulla natura giuridica degli interporti (nella specie, la società Interporto Padova S.p.A. nella sentenza n. 4748 del 22 agosto 2003 del Consiglio di Stato) come organismi di diritto pubblico in virtù della partecipazione azionaria di soggetti pubblici e della stipula di convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e trasporti che configura l'esercizio di un servizio pubblico.
  L'articolo 2 introduce il principio della programmazione degli interporti, attraverso lo strumento del Piano generale per l'intermodalità e a tal fine prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provveda entro un anno alla ricognizione degli interporti già esistenti e di quelli in corso di realizzazione, in modo da poter poi procedere alla redazione di un Piano generale per l'intermodalità.
  Il Piano generale per l'intermodalità dovrà essere approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da trasmettere alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  Il comma 4 prevede anche la possibilità che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provveda all'individuazione di nuovi interporti, secondo i criteri che sono definiti nel successivo articolo 3.
  I requisiti e le procedure da rispettare per l'istituzione di nuovi interporti, definiti appunto nell'articolo 3, prevedono innanzitutto, nel rispetto delle norme in materia ambientale previste dal codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), che il territorio non sia soggetto a vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici e che vi sia la presenza di adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto o un aeroporto, nonché di collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale e di collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione.
  Si richiede inoltre la coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto (RETI TEN-T), nonché la garanzia di un'adeguata sostenibilità finanziaria delle attività e di idonei flussi di merci attuali e previsti.
  Vengono poi definiti nel dettaglio (comma 2) i requisiti che i progetti del nuovo interporto devono prevedere, tra questi un terminale ferroviario intermodale e varie aree di sosta e di servizi per i veicoli industriali, nonché un centro direzionale.
  Viene espressamente richiesto che la progettazione e la realizzazione di un interporto rispondano a criteri di trasparenza e di unitarietà tra le diverse funzioni previste e siano conformi ad adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo, nonché di risparmio energetico (comma 3).
  L'articolo 4 prevede l'istituzione di un nuovo organo di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative relative allo sviluppo degli interporti, il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.
  Vengono espressamente fatte salve competenze delle Autorità di sistema portuale, per le quali la normativa vigente prevede tra i compiti anche quello della promozione e del coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.
  Si rinvia quindi ad un successivo regolamento ministeriale, da emanare entro novanta giorni, la definizione della composizione, dell'organizzazione, del funzionamento Pag. 74e della disciplina amministrativa e contabile del Comitato, fissandone però alcuni principi per quanto riguarda la composizione: il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e ne sono membri di diritto: il Presidente dell'Unione interporti riuniti (l'associazione dei soggetti gestori delle infrastrutture logistiche terrestri il cui network comprende 23 interporti), i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicati gli interporti, nonché i presidenti degli interporti.
  Alle riunioni del Comitato possono poi partecipare, senza diritto di voto, in base al comma 3, i sindaci e i presidenti delle autorità di sistema portuale dei territori interessati, nonché i rappresentanti delle imprese di trasporto e di logistica o delle loro associazioni che operano nei medesimi ambiti territoriali.
  Il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica è poi inserito, dal comma 4, tra i soggetti con i quali le Autorità di sistema portuale possono stipulare atti di intesa e di coordinamento per costituire sistemi logistici, oltre agli altri soggetti attualmente previsti, che sono le regioni, le province ed i comuni interessati nonché i gestori delle infrastrutture ferroviarie.
  L'articolo 5 disciplina il regime giuridico applicabile ai soggetti gestori degli interporti, chiarendo (comma 1), che l'attività di gestione di un interporto è una prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale e rientra tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale, quindi che i soggetti operano in regime di diritto privato.
  Si prevede inoltre (comma 2), che i gestori provvedano alla realizzazione delle strutture dei nuovi interporti, nonché all'adeguamento strutturale degli interporti esistenti, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio.
  Si prevede quindi che gli enti pubblici concedenti costituiscano un diritto di superficie in favore dei gestori degli interporti interessati già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui durata viene parametrata in base al valore degli investimenti effettuati, la cui congruità viene affidata ad una perizia di stima asseverata e giurata da un tecnico abilitato (comma 3). Si prevede altresì la possibilità di riscatto delle aree concesse, su richiesta dei gestori degli interporti, con la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sui beni immobili (comma 4).
  L'articolo 6, relativo al potenziamento degli interporti, della intermodalità e della rete ferroviaria interportuale, prevede al comma 1 che entro il 31 maggio di ogni anno il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica e previa intesa in sede di Conferenza unificata, individui, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, tenendo conto della rispondenza dei progetti alle finalità della presente legge quadro, con particolare riferimento alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto e di logistica, autorizzando per tale attività (comma 2) la spesa di 10 milioni di euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021, segnalando la necessità di aggiornare i riferimenti temporali, essendo oramai obsoleto il richiamo all'anno 2019).
  Per le modalità e le procedure per l'attuazione si rinvia ad un regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  Il comma 4 disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti per lo sviluppo degli interporti, prevedendone l'approvazione mediante accordo di programma, con la partecipazione dei presidenti degli interporti interessati. Si dispone altresì che, qualora l'accordo di programma non sia approvato entro quattro mesi dalla convocazione della conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate ovvero qualora il consiglio comunale non ratifichi l'adesione del sindaco, i progetti decadono dall'assegnazione dei finanziamenti.Pag. 75
  Il comma 6 interviene sui rapporti con Rete ferroviaria italiana Spa, per l'adeguamento delle connessioni ferroviarie della rete interportuale, prevedendo che l'adeguamento avvenga mediante un apposito programma, approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.
  Il comma 7 prevede inoltre che i soggetti gestori degli interporti, singolarmente o in forma aggregata, sottoscrivano con RFI appositi contratti per procedere all'adeguamento agli standard dell'Unione europea in materia di:
   a) adeguamento a sagoma, a modulo e a peso assiale della rete alla quale i terminal interportuali sono collegati;
   b) funzionalità e dimensioni dei moduli dei terminal ferroviari interportuali.

  L'articolo 7 reca la copertura finanziaria del provvedimento, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'autotrasporto prevista dalla legge di stabilità per il 2015. Per gli oneri derivanti in generale dall'attuazione della presente legge, a esclusione di quelli precedenti, si provvede invece mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, segnalando anche in questi casi la necessità di aggiornare i riferimenti temporali.
  Il comma 4 prevede inoltre la destinazione ai gestori degli interporti di una quota annuale delle imposte e dei diritti accertati nell'anno precedente sulla realizzazione di opere e di lavori nei rispettivi interporti.
  L'articolo 8 dispone infine l'abrogazione delle vigenti disposizioni della legge n. 240 del 1990, nonché dell'articolo 6 del decreto-legge 1o aprile 1995, n. 98, facendo salvi i procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 3 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adeguino le proprie disposizioni in materia di interporti a quanto disposto dalla legge.
  In conclusione fornisce alcuni dati economici di sintesi circa l'attività degli interporti ribadendo l'urgenza di una disciplina di riforma a trent'anni dall'entrata in vigore della vigente normativa e sottolinea il ruolo strategico della logistica durante l'attuale emergenza sanitaria. Auspica pertanto che la Commissione possa svolgere un utile lavoro di approfondimento anche tecnico dei principali profili affrontati dalla proposta di legge in esame che si augura possa essere ampiamente condivisa.

  Raffaella PAITA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

  La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di nomina del dottor Nicola Zaccheo a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti nonché della dottoressa Carla Roncallo e del professor Francesco Parola a componenti della medesima Autorità.
Nomine nn. 63, 64 e 65.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina.

  Davide GARIGLIO (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995 n. 481 e dell'articolo 37, comma 1-bis, del Pag. 76decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, sulla proposta di nomina del dottor Nicola Zaccheo a Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) nonché sulle proposte di nomina a componenti della medesima Autorità della dottoressa Carla Roncallo e del professor Francesco Parola.
  L'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) è l'Autorità amministrativa indipendente, operativa dal 2014, a cui sono affidati importanti compiti di regolazione nel settore dei trasporti, tra cui quelli relativi alle condizioni di accesso alle infrastrutture, ai criteri per la fissazione delle tariffe, alla qualità dei servizi di trasporto, ai diritti dei passeggeri in tutte le modalità di trasporto.
  In particolare l'Autorità deve, tra i suoi compiti principali:
   garantire – secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori – condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (fatte salve le competenze dell'ANSFISA), nonché la mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano, anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
   definire i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi e verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati di tali criteri;
   stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico;
   definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;
   verificare che nei bandi di gara per il trasporto ferroviario regionale, non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso a concorrenti potenziali;
   nel settore del trasporto ferroviario, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, definire gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento;
   svolgere le funzioni di organismo di regolazione per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, definendo i criteri per la determinazione dei pedaggi e per l'assegnazione delle tracce e della capacità e vigilando sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura;
   nel settore autostradale, stabilire, per le nuove concessioni, sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con revisione quinquennale. Su tale profilo è intervenuto l'articolo 16 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (cosiddetto «decreto Genova»), che ha esteso le competenze dell'Autorità comprendendovi anche la regolazione tariffaria delle concessioni in essere. L'Autorità è inoltre competente a definire gli schemi di concessione, da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione, gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni e gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali;
   svolgere le funzioni di Autorità di vigilanza in materia di diritti aeroportuali, approvando i sistemi di tariffazione e l'ammontare dei suddetti diritti; su tale profilo è intervenuto l'articolo 10 della legge europea per il 2018 (legge 3 maggio 2019, n. 37), per superare la procedura di infrazione europea avviata nel 2015 e relativa alla ripartizione delle attività di vigilanza tra Autorità e ENAC, prevedendo l'attribuzione all'ART delle funzioni di Autorità nazionale di vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali anche per gli scali sinora esclusi dal suo ambito di regolazione (Roma, Milano e Venezia) e oggetto di contratti di programma, c.d. «in deroga»;Pag. 77
   monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle relative prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti;
   vigilare ai fini della tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, a mezzo di autobus, via mare o per vie navigabili interne.

  Spetta inoltre all'Autorità di regolazione dei trasporti il compito di definire regole generali riferite alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di definire misure per aggiornare i livelli tariffari delle regioni e degli enti locali che conseguono all'introduzione del nuovo sistema di calcolo stabilito dalla medesima disposizione.
  Tra i poteri dell'Autorità, ricorda anche il potere di sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti mediante l'adozione di pareri, che può rendere pubblici, l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti di finanziamento, la possibilità di proporre all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico e di programma, il potere di svolgere ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione, nonché la possibilità di adottare, in circostanze straordinarie, provvedimenti temporanei di natura cautelare, ove sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti. L'Autorità può altresì irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle imprese che non osservino i criteri stabiliti dall'Autorità in materia di tariffe, pedaggi, prezzi e canoni o violino altre norme stabilite dall'Autorità.
  L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta. Il 7o Rapporto annuale è stato presentato il 24 luglio 2020.
  L'Autorità è un organo collegiale composto da un presidente e due componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente.
  Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere, vincolante e da esprimersi con maggioranza dei due terzi, delle competenti Commissioni parlamentari.
  La durata della carica è stabilita in sette anni, senza possibilità di conferma. I componenti sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nel settore.
  L'8 settembre 2020 sono state trasmesse al Parlamento le richieste di parere sulle proposte di nomina del dottor Nicola Zaccheo a Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché dell'architetta Carla Roncallo e del professor Francesco Parola a componenti della medesima Autorità.
  Il curriculum dei tre candidati designati dal Governo è allegato alle proposte di nomina ed è quindi a disposizione dei componenti della Commissione.
  In particolare, con riferimento all'esperienza professionale del dottor Nicola Zaccheo, attualmente presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e del Comitato interministeriale per la Sicurezza del Trasporto aereo e degli aeroporti (CISA), si evidenzia come egli abbia ricoperto molteplici incarichi di carattere dirigenziale gestionale in piccole, medie e grandi imprese anche del settore aerospaziale, acquisendo un'esperienza pluriennale nella definizione e gestione dei programmi internazionali nel settore aerospaziale in ambito pubblico e privato.
  Laureato in Fisica presso l'Università degli Studi di Bari, ha ricoperto anche il ruolo di ricercatore tecnologo presso il California Institute of Technology nonché il ruolo di ricercatore associato presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Membro onorario dell'Accademia Pugliese della Scienze, dell'Associazione Italiana di Aeronautica Pag. 78e Astronautica, come risulta dal curriculum ha avuto numerosi riconoscimenti internazionali e partecipato a corsi di alta formazione professionale anche internazionali.
  Nel corso delle sue esperienze professionali ha maturato specifiche competenze in materia di sistemi regolatori, tariffari, normativi e certificativi delle principali autorità europee e internazionali nel settore dell'Aviazione civile nonché sulla disciplina europea in merito alla sicurezza, qualità dei servizi, diritti dei passeggeri. Vanta altresì una vasta conoscenza dei mercati regolati, nazionali ed europei, delle norme sulla concorrenza, della garanzia di equa competitività e dei meccanismi industriali dedicati delle imprese regolate.
  L'architetta Carla Roncallo è attualmente presidente dell'Autorità di sistema portuale del mar Ligure orientale.
  Laureata in architettura presso l'Università di Genova, ha maturato negli anni rilevanti competenze nel campo della pubblica amministrazione e della gestione di opere pubbliche sia nei ruoli di Anas sia quale dirigente del Settore progetti, infrastrutture, viabilità, porti e logistica presso la Regione Liguria.
  Il suo curriculum è arricchito da pubblicazioni e ricerche nei settori dell'urbanistica, della pianificazione della città, del territorio e del paesaggio.
  Il professor Francesco Parola, laureato in Economia marittima e dei trasporti presso l'Università degli Studi di Genova, con una rilevante esperienza accademica anche internazionale, è attualmente professore associato di Economia e gestione delle imprese marittime e portuali e di Economia e gestione delle imprese di trasporto. Ha sviluppato e partecipa a numerosi progetti di ricerca riguardanti le strategie delle imprese nei percorsi di internazionalizzazione con particolare riferimento ai settori dei trasporti marittimi e della logistica, come risulta dall'ampio curriculum professionale. Altri interessi di ricerca riguardano la corporate governance, la comunicazione aziendale e il public management. Collabora altresì con importanti riviste internazionali specializzate nei settori dei trasporti e della logistica. Ricopre inoltre attualmente l'incarico di esperto della struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Raffaella PAITA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 10 settembre 2020.

Audizione dell'ingegner Francesco Caio e del dottor Fabio Lazzerini sulle prospettive di sviluppo di Alitalia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 15.30.