CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 settembre 2020
431.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 19

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 8 settembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
Atto n. 188.

(Rilievi alla V Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 3 settembre scorso.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che nella seduta precedente è stata svolta la relazione illustrativa e che in quella odierna si procederà alla discussione generale. Rammenta altresì che nella giornata di domani si procederà alla deliberazione dei rilievi.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, si riserva di presentare per la prossima seduta Pag. 20una proposta di deliberazione di rilievi.

  Mario PERANTONI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 8 settembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.
Atto n. 191.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 settembre scorso.

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che nella seduta del 3 settembre scorso è stata svolta la relazione illustrativa sul provvedimento in oggetto e avverte che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale mentre la votazione del prescritto parere è prevista per la seduta di domani.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, fa presente che, qualora dovessero pervenire eventuali osservazioni sul provvedimento in discussione, le stesse saranno valutate ai fini della predisposizione della proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in esame, preannunciando il suo orientamento favorevole sullo stesso.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 settembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 12.50.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.
C. 2313 Di Stasio.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere, la proposta di legge della collega Di Stasio C. 2313, recante «Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale», nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. Osserva che la relazione introduttiva al provvedimento ne rinviene i presupposti giuridici nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva dal nostro Paese ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per gli aspetti di dettaglio, rammenta che la Convenzione delle Pag. 21Nazioni Unite sul diritto del mare è uno dei più importanti risultati dell'attività di codificazione del diritto internazionale intrapresa nel quadro delle Nazioni Unite. Molte delle previsioni della Convenzione, peraltro, facevano già parte del diritto internazionale consuetudinario: la loro puntuale codificazione, con la previsione tra l'altro di meccanismi ben definiti di risoluzione delle controversie, abbia costituito un progresso notevole sul piano giuridico-internazionale. Conclusa dopo circa un quindicennio di lavori preparatori nel quadro della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la Convenzione si configura come un codice esaustivo volto a regolare i comportamenti degli Stati sui mari e sugli oceani, nonché lo sfruttamento delle risorse e la salvaguardia dell'ambiente naturale in tali ambiti. Ricorda che la messa a punto della Convenzione di Montego Bay, che consta di 320 articoli e 9 Allegati, adeguava il diritto del mare anzitutto al riconoscimento degli interessi degli Stati costieri, espandendone i poteri sui mari adiacenti, in particolare con la previsione dell'istituto giuridico della zona economica esclusiva. Nella Convenzione veniva altresì riconosciuto l'interesse collettivo a preservare l'ambiente marino, consentendo nel contempo lo sfruttamento di talune risorse minerarie al di là della giurisdizione marina nazionale dei vari Stati. La Convenzione provvede a riconoscere la tradizionale libertà di movimento e di comunicazione in mare ed un articolato sistema di risoluzione delle controversie prevede la possibilità di mantenere un equilibrio tra i diversi e talora contrapposti interessi mediante un controllo giurisdizionale della corretta applicazione della Convenzione. Nella Convenzione del 1982 appaiono strettamente correlate le nozioni di «zona economica esclusiva» (ZEE) e di «piattaforma continentale». Sottolinea che la zona economica esclusiva, disciplinata dalla Parte V della Convenzione, può estendersi tassativamente non oltre le 200 miglia dalle linee di base da cui è misurata l'ampiezza del mare territoriale (188 miglia dal mare territoriale). A differenza della piattaforma continentale, per poter divenire effettiva, deve essere oggetto di una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, notificata alla Comunità internazionale. Il regime di delimitazione delle zone economiche esclusive tra Stati con coste adiacenti od opposte, analogamente a quello previsto per la piattaforma continentale, deve farsi per accordo in modo da raggiungere un'equa soluzione. In tale zona di mare lo Stato costiero beneficia di diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche e minerali, che si trovano nelle acque sovrastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo: poteri che si sovrappongono a quelli sulla piattaforma continentale, assorbendoli completamente, e includendo anche altre attività dirette a fini economici, come la produzione di energia a partire dall'acqua, dalle correnti e dai venti, ma soprattutto la risorsa di maggior rilievo, ossia la pesca, oggetto principale della sovranità economica dello Stato costiero. In tale zona di mare lo Stato costiero altresì esercita la propria giurisdizione in materia di: installazione ed utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture; ricerca scientifica; preservazione e protezione dell'ambiente marino. Fa presente che nella zona economica esclusiva tutti gli Stati, costieri e privi di litorale, hanno libertà di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di cavi e condotte sottomarine. Inoltre, lo Stato interessato può consentire loro di esercitare la pesca, qualora la propria capacità di sfruttamento sia inferiore al volume massimo di risorse ittiche sfruttabili (Total Allowable Catch), fissato dallo stesso Stato costiero ed in forza di accordi bilaterali conclusi con i relativi Stati di appartenenza tenuto conto, in particolare, della necessità degli Stati che non hanno sbocchi sul mare (land-locked) o geograficamente svantaggiati. Rammenta che la piattaforma continentale, disciplinata dalla parte VI dell'UNCLOS, costituisce l'area sottomarina che si estende al di là delle acque territoriali, Pag. 22attraverso il prolungamento naturale del territorio emerso, sino al limite esterno del margine continentale, o sino alla distanza di 200 miglia dalle linee di base, qualora il margine continentale non arrivi a tale distanza. Quello delle 200 miglia è, in definitiva, considerato dalla Convenzione come il limite minimo della piattaforma continentale. L'UNCLOS – nel superare la tradizione concezione geomorfologica adottata dalla Convenzione di Ginevra del 1958 – ha adottato criteri diversi, che prescindono dalla nozione «geografica» o «morfologica» della piattaforma stessa.
  Nel passare ad esaminare il contenuto della proposta di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati, evidenzia che la stessa si componeva inizialmente di tre articoli. L'articolo 1 autorizza l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale italiano; al comma 2, prevede che tale zona sia istituita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia. Sulla base del comma 3, i limiti esterni della zona economica esclusiva verranno determinati sulla base di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente a quello italiano o lo fronteggia. Nelle more della stipula di detti accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono definiti provvisoriamente in modo da non ostacolare o compromettere la conclusione dei summenzionati accordi. Ricorda che l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede che all'interno della zona economica esclusiva l'Italia esercita i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti. Segnala che tale articolo, nella redazione originale, conteneva profili di competenza della Commissione Giustizia, prevedendo, al comma 1, che all'interno della zona economica esclusiva l'Italia esercitasse propri diritti sovrani: in materia di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, anche ai fini di altre attività connesse con l'esplorazione e con lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle correnti e dai venti; in materia di giurisdizione, in conformità alla citata Convenzione, relativamente all'installazione e all'utilizzazione di isole artificiali, di impianti e di strutture, alla ricerca scientifica marina, nonché alla protezione e alla preservazione dell'ambiente marino; in materia di altri diritto e doveri previsti dalla Convenzione. Il comma 2 del medesimo articolo stabiliva che all'interno della zona economica esclusiva si applicassero, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera, le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia. Fa presente, infine che l'articolo 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente, è dedicato ai diritti degli altri Stati all'interno della zona economica esclusiva proclamata dall'Italia: in particolare, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio salvaguarda l'esercizio della libertà di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di condotte e cavi sottomarini nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.
  Ciò premesso, si riserva di formulare una proposta di parere sul provvedimento anche alla luce di eventuali osservazioni che dovessero pervenire nel corso della discussione.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Pag. 23Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.
C. 2523 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge C. 2523, d'iniziativa governativa, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016», già approvato dal Senato. Rammenta che tale Accordo, che si compone di 13 articoli, preceduti da un breve preambolo, è volto a fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi. Per quanto attiene al contenuto dell'Accordo, ricorda che l'articolo I ne enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo stesso, l'articolo II è dedicato all'attuazione, ai campi e alle modalità della cooperazione, mentre l'articolo III definisce le categorie di armamenti interessate a una possibile cooperazione. Sottolinea poi che l'articolo IV, tratta le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, il paragrafo 1 riconosce alle Autorità dello Stato ospitante la giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul suo territorio e puniti secondo la legislazione del medesimo Stato ospitante. Al contempo si riconosce allo Stato di origine il diritto di esercitare la propria giurisdizione in via prioritaria sui membri delle proprie Forze armate e sul personale civile per i reati commessi contro la propria sicurezza o il proprio patrimonio, nonché per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione del servizio o in relazione con esso. L'articolo V, che dispone in materia di responsabilità civile, prevede che le Parti rinunciano a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti di ciascuno o contro qualcuno dei membri delle proprie Forze armate per danni provocati contro gli stessi in occasione di attività previste dal presente Accordo o conseguenti alle stesse, salvo che il soggetto responsabile non le esegua con dolo o negligenza grave. Inoltre, stabilisce che ciascuna Parte indennizzerà qualsiasi danno causato dai membri delle proprie Forze armate nei confronti di terzi, sia si tratti di persone fisiche che giuridiche, in conformità alla legislazione nazionale dello Stato ospitante. Infine, in caso di responsabilità congiunta delle Forze armate di entrambe le Parti per danni arrecati a terzi, le stesse si faranno carico solidalmente al fine di indennizzare il danneggiato. L'articolo VI regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, mentre l'articolo VII impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti. L'articolo VIII regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità Pag. 24nazionali per la sicurezza. Infine, l'articolo IX dispone in materia di risoluzione delle controversie tra le Parti; l'articolo X prevede la possibilità di integrare l'Accordo con protocolli aggiuntivi e revisioni; l'articolo XI stabilisce la durata dell'Accordo mentre gli articoli XII e XIII ne prevedono, rispettivamente, l'entrata in vigore e la registrazione.
  Nel passare ad illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo, già approvato dal Senato il 27 maggio scorso, sottolinea che lo stesso è composto da 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento mentre l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della legge.
  Ciò premesso, si riserva di predisporre una proposta di parere anche alla luce di eventuali rilievi che dovessero pervenire nel corso della discussione.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.55.