CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 settembre 2020
429.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 8

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 3 settembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.
Atto n. 191.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che il provvedimento è stato assegnato il 31 luglio scorso e che il termine per l'espressione del parere della Commissione è fissato al 9 settembre prossimo. In sostituzione della relatrice, onorevole Sarti, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (Atto del Governo 191). A tal fine, evidenzia che lo schema di decreto in esame fra le altre: disciplina la ricerca delle informazioni sui conti bancari, necessarie per consentire l'effettivo e veloce recupero transfrontaliero dei crediti, attraverso il sequestro conservativo di somme depositate in conti correnti riconducibili Pag. 9al debitore, individuando l'autorità di informazione competente a provvedere sulla richiesta di accesso presentata dal creditore; prevede che il ricorso avverso il provvedimento che respinge la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari sia proposto al tribunale in composizione collegiale; stabilisce che l'ordinanza europea di sequestro conservativo deve essere eseguita secondo la procedura del pignoramento presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore; interviene in materia di patrocinio legale stabilendo che nei procedimenti di impugnazione è necessaria l'assistenza di un difensore; apporta una serie di modifiche al testo unico delle spese di giustizia in tema di contributo unificato per le procedure introdotte in esecuzione del Regolamento UE 655/2014.
  Prima di passare ad illustrare i contenuti dello schema di decreto in discussione, rammenta che lo stesso è adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 5 della legge n. 117 del 2019 (Legge di delegazione europea 2018). È previsto che gli schemi di decreto legislativo di adeguamento alla normativa regolamentare, debbano essere adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della economia e delle finanze, e debbano essere preliminarmente sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, l'articolo 5, comma 1, della legge di delegazione europea 2018, dispone che il Governo debba esercitare la delega per l'adeguamento della normativa nazionale a quanto disposto dal Regolamento UE n. 655/2014 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (2 novembre 2019), e quindi entro il 2 maggio 2020. È tuttavia intervenuta la legge n. 27 del 2020, il cui articolo 1, comma 3, ha disposto, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. In particolare, i decreti legislativi il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 27 – ossia il 30 aprile 2020 – possono essere adottati entro tre mesi da tale data. In ragione di tale disposizione il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato al 2 agosto 2020. Considerato tuttavia che lo stesso articolo 5 della legge di delegazione europea 2018 fa rinvio alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), trova applicazione l'articolo 31, comma 3, della medesima legge del 2012, in base al quale, qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi, il termine finale per l'esercizio della delega legislativa in esame è quindi fissato al 2 novembre 2020.
  Per quanto riguarda il procedimento per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, rammenta che la disposizione segue lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012. Esso prevede che gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti siano emanati anche in mancanza del parere.
  Per quanto riguarda i principi di delega, oltre a quelli generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, evidenzia che l'articolo 5, comma 3, della legge di delegazione europea 2018 ha previsto anche i seguenti e specifici criteri: prevedere che per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico sia competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato (lettera a)); prevedere che le disposizioni nazionali in Pag. 10materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano per l'acquisizione delle informazioni sui conti bancari di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014 (lettera b)); prevedere, agli effetti dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, la competenza del Presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia. L'articolo 492-bis del codice di procedura civile disciplina la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare e prevede che il Presidente del tribunale possa, su istanza del creditore e previa verifica del diritto della parte istante, autorizzare il ricorso alla ricerca con modalità telematiche. Il medesimo articolo disciplina in dettaglio la possibilità di accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e le procedure da applicare (lettera c)); prevedere che l'impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l'ordinanza di sequestro conservativo (di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014) si proponga con ricorso al tribunale in composizione collegiale. È espressamente statuito che del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto. L'impugnazione ha ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari (lettera d)); prevedere che per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo si applichi l'articolo 678 del codice di procedura civile il quale ha per oggetto l'esecuzione del sequestro conservativo sui mobili, stabilendo che le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi si applicano anche al sequestro conservativo sui mobili e sui crediti. Risultano quindi applicabili gli articoli 543 e 513 del codice di procedura civile, che regolano rispettivamente il contenuto e la forma dell'atto di pignoramento e la ricerca delle cose da pignorare ad opera dell'ufficiale giudiziario (lettera e) del comma 3); prevedere che per il ricorso del debitore avverso l'ordinanza di sequestro conservativo (procedimento disciplinato dall'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014) sia competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo (lettera f)); prevedere che per il ricorso del debitore avverso l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo (procedimento disciplinato all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014 sia competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza (lettera g)); prevedere che il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014, che prevede il diritto di impugnare la decisione emessa con riferimento al ricorso del debitore avverso l'ordinanza di sequestro conservativo, al ricorso del debitore avverso l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo e agli altri mezzi di ricorso a disposizione del debitore e del creditore, sia disciplinato dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, che disciplina il reclamo contro i provvedimenti cautelari (lettera h)).
  Per quanto riguarda la definizione degli importi relativi al contributo unificato (lettera i)), sottolinea che vengono identificati tre gruppi di procedimenti, ai quali dovranno essere applicati specifici importi. In particolare, il Governo dovrà prevedere che siano applicati: per i procedimenti di impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l'ordinanza di sequestro conservativo e di impugnazione delle decisioni emesse con riferimento al ricorso del debitore avverso l'ordinanza di sequestro conservativo, al ricorso del debitore avverso l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo e agli altri mezzi di ricorso a disposizione del debitore e del creditore, previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014, gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; per i procedimenti relativi alla domanda di ordinanza di sequestro conservativo, al ricorso del debitore avverso l'ordinanza di sequestro conservativo e agli altri mezzi di ricorso a disposizione Pag. 11del debitore e del creditore, previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. Premessa 10 655/2014, gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002; per i procedimenti relativi al ricorso del debitore avverso l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo, previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014, gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
  Infine, osserva che la lettera i) del comma 3 delega il Governo ad apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014.
  Nel passare ad esaminare lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di undici articoli, rammenta che lo stesso è volto ad adeguare l'ordinamento processuale italiano al Regolamento UE n. 655/2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, rinviando, per una disamina del contenuto del regolamento stesso, alla documentazione predisposta dagli uffici.
  In particolare, evidenzia che l'articolo 1 dello schema di decreto, recante disposizioni generali, prevede che ai procedimenti previsti dal Regolamento UE n. 655/2014 e dal relativo regolamento di esecuzione UE n. 2016/1823 si applicano le norme di dettaglio contenute nel decreto legislativo in esame e le norme del codice di procedura espressamente indicate dal medesimo decreto, o comunque richiamate con il limite della compatibilità. Si tratta delle disposizioni contenute nei Libri III (Del processo di esecuzione) e IV, titolo I, capo III (Dei procedimenti cautelari) del codice di procedura civile.
  Osserva che l'articolo 2, in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge di delegazione europea 2018, prevede che nel caso di domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico stesso è stato formato.
  Rileva che l'articolo 3, commi 1 e 2, in attuazione del criterio di delega indicato dalle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 5 della legge di delegazione europea 2018, individua il giudice competente per l'acquisizione delle informazioni sui conti bancari. Per l'acquisizione di tali informazioni è competente – come autorità di informazione – il presidente del Tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Nei casi in cui il debitore non abbia la residenza, il domicilio, la dimora o la sede in Italia, è competente il Tribunale di Roma (comma 1). La ricerca delle informazioni è disposta dal presidente del Tribunale competente, con le modalità telematiche di cui all'articolo 492-bis, secondo comma, primo e secondo periodo, del codice di procedura civile (comma 2). Il comma 3 del medesimo articolo 3 chiarisce che quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario ottiene dai rispettivi gestori le informazioni nelle stesse contenute.
  Rammenta che l'articolo 4, dando attuazione alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 5 della legge di delegazione europea 2018 prevede che il ricorso avverso il provvedimento che respinge anche parzialmente la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari sia proposto al tribunale in composizione collegiale. Più nel dettaglio la disposizione indica la competenza del tribunale in composizione collegiale a conoscere dell'impugnazione di cui all'articolo 21 del Regolamento (cioè quella avverso la pronuncia del giudice singolo che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo sui conti bancari). Lo stesso articolo 4 precisa Pag. 12che del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.
  Fa presente che l'articolo 5, in attuazione della lettera e) del comma 3 dell'articolo 5 della legge di delegazione europea 2018, stabilisce che l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari si esegue secondo le norme previste dall'articolo 678 del codice di procedura civile per il pignoramento presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore. Il comma 2 del medesimo articolo precisa che la trasmissione degli atti di cui all'articolo 23, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento è effettuata dal creditore. La disposizione, ancora, in attuazione della lettera l) del comma 3 dell'articolo 5, esclude l'applicazione dell'articolo 156, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile al creditore che si sia avvalso dell'ordinanza europea di sequestro dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria o aver concluso una transazione giudiziaria in uno Stato membro dell'Unione.
  Sottolinea che gli articoli 6, 7 e 8 dello schema di decreto in esame concernono i mezzi di ricorso avverso l'ordinanza di sequestro conservativo, disciplinati dal Capo 4 del Regolamento (Mezzi di ricorso). In particolare, gli articoli 6 e 7 individuano l'organo giudiziario competente a decidere, rispettivamente, sul ricorso contro l'ordinanza europea di sequestro e sull'opposizione all'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro, mentre l'articolo 8 detta norme che riguardano l'impugnazione delle decisioni emesse dai suddetti organi nei richiamati procedimenti e nei procedimenti di revisione dell'ordinanza che possono aver luogo su richiesta del debitore, del creditore o d'ufficio. In particolare, l'articolo 6 stabilisce che per il procedimento previsto dall'articolo 33 del regolamento – ovvero per il ricorso, da parte del debitore, avverso l'ordinanza europea di sequestro conservativo – è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza medesima. In linea generale, l'articolo 6 del regolamento prevede che l'autorità giudiziaria chiamata a decidere sulla richiesta di sequestro conservativo è quella competente, secondo la normativa nazionale, a conoscere del merito della richiesta avanzata dal creditore; in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 5, comma 3, lettera f), della legge n. 117 del 2019, lo stesso giudice, in base all'articolo in esame, diviene altresì competente a decidere sul ricorso del debitore. L'articolo 7, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, lettera g), della legge n. 117 del 2019, individua nel tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza (se persona fisica) o la sede (se persona giuridica) l'autorità giudiziaria competente per il procedimento di opposizione all'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo da parte del debitore, di cui all'articolo 34 del regolamento. In tal modo, lo stesso tribunale che, ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura civile, è competente per l'esecuzione del sequestro conservativo lo è anche per l'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal debitore. L'articolo 8 prevede che i procedimenti di impugnazione di cui all'articolo 37 del regolamento – ovvero quelli riguardanti l'impugnazione delle decisioni emesse nei giudizi di ricorso contro l'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 33 del regolamento), di ricorso contro l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 34 del regolamento) o di revisione dell'ordinanza su richiesta del debitore, del creditore o d'ufficio, tanto nel senso della modifica quanto nel senso della revoca della stessa (articolo 35 del regolamento) – debbano svolgersi secondo la procedura stabilita dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile in materia di reclamo contro i provvedimenti cautelari. Tale procedura è stata individuata dal legislatore tramite uno specifico criterio di delega, contenuto nell'articolo 5, comma 3, lettera h), della legge n. 117 del 2019. L'impugnazione deve essere proposta utilizzando l'apposito modulo contenuto nell'allegato IX del Pag. 13regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 655/2014.
  Rammenta che l'articolo 9 stabilisce che in tutti i procedimenti relativi ai mezzi di ricorso, disciplinati dal Capo 4 del regolamento, le parti debbano stare in giudizio con l'assistenza di un difensore. Invero l'articolo 41 del regolamento non impone che in tali procedimenti si debba essere necessariamente rappresentati da un avvocato o da altro professionista del diritto, a meno che tale rappresentanza non sia obbligatoria in base al diritto del singolo Stato membro; il legislatore italiano ha quindi operato autonomamente la scelta in tal senso, in analogia con quanto stabilito per procedimenti simili di diritto interno, per i quali è prevista l'assistenza di un difensore.
  Rileva che l'articolo 10, dando attuazione all'articolo 5, comma 3, lettera i), della legge n. 117 del 2019, introduce il comma 6-quater all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), al fine di individuare l'entità del contributo unificato dovuto per l'instaurazione di uno dei procedimenti di cui al regolamento 655 del 2014. In particolare il comma 6-quater prevede: l'applicazione dell'importo di 98 euro, previsto al medesimo articolo 13, comma 1, lettera b), aumentato della metà ai sensi del comma 1-bis, per i procedimenti di impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 21 del regolamento) e delle impugnazioni previste dall'articolo 37 del regolamento (lettera a)); la riduzione alla metà, ai sensi del medesimo articolo 13, comma 3, degli importi previsti al comma 1 (che vanno da 43 a 1.686 euro a seconda del valore del sequestro), per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo (articolo 8 del regolamento) e per i procedimenti di ricorso del debitore contro l'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 33 del regolamento) o di revisione dell'ordinanza su richiesta del debitore, del creditore o d'ufficio (articolo 35 del regolamento) (lettera b); l'applicazione degli importi previsti al medesimo articolo 13, comma 1, per il ricorso del debitore contro l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 34 del regolamento), che vanno da 43 a 1.686 euro a seconda del valore del sequestro (lettera c); l'applicazione degli importi previsti al medesimo articolo 13, comma 1-quinquies, per la richiesta di informazioni sui conti bancari (articolo 14 del regolamento), pari a 43 euro (lettera d). Da ultimo, fa presente che l'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 3 settembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
Atto n. 188.

(Rilievi alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante Pag. 14«Ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese» (A.G. 188).
  A tale riguardo, rammenta che lo schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri in esame è emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in attuazione dei commi 14 e 24 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che prevedono l'istituzione e il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Le risorse del Fondo sono finalizzate al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con particolare riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali (comma 15 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019). Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 febbraio 2020, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.
  Ricorda che il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7575), è il seguente: 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2015, 1.513 milioni per l'anno 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, per una dotazione complessiva di risorse pari a circa 20,8 miliardi nel periodo indicato.
  Evidenzia che la dotazione residuale del Fondo, oggetto del presente provvedimento di riparto, è pertanto la seguente: 356 milioni di euro per l'anno 2020, di 668 milioni di euro per l'anno 2021, di 714 milioni di euro per l'anno 2022, di 835 milioni di euro per l'anno 2023, di 871 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.322 milioni di euro per l'anno 2025, 1.503 milioni per l'anno 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, per una dotazione complessiva di risorse pari a circa 19,701 miliardi nel periodo indicato.
  Rammenta che la norma della legge di bilancio per il 2020 (comma 24) dispone che nei decreti siano individuati i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati entro 24 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione, comunque nell'ambito delle finalità del Fondo. In tal caso il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, devono essere adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Nei decreti di ripartizione devono essere indicate, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancari ai Pag. 15sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
  Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, sottolinea che il comma 25 della legge di bilancio per il 2020 richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti. Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell'ultimo Rendiconto generale dello Stato, la norma prevede, inoltre, che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nell'ambito di una apposita sezione della Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017.
  Per quanto riguarda il contenuto dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, composto da un unico articolo, evidenzia che lo stesso dispone, al comma 1, la ripartizione di una quota del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, per un importo di 19,701 miliardi di euro complessivi nel periodo 2020-2034. Le risorse sono ripartite tra le amministrazioni centrali dello Stato, come da elenco riportato nell'Allegato 1 allo schema di decreto. Tali risorse sono state assegnate per circa il 31 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 13,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, il 12,2 per cento al Ministero della difesa e l'11,7 per cento al Ministero dell'istruzione. Agli altri ministeri sono state assegnate quote inferiori al sette per cento, in particolare, al Ministero della giustizia sono state destinate l'1 per cento delle risorse. Il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi da parte delle amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie. I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, previsto nel comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020. In particolare, il comma 3 prevede che, ai fini di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati debbano essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi. Inoltre, per gli interventi infrastrutturali, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011. Il comma 4, infine, richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.
  Segnala, quindi un aspetto che, seppur non di competenza della Commissione Giustizia, ritiene di particolare interesse. Evidenzia infatti che delle risorse sono state finalizzate ad alcune tematiche specifiche quali ad esempio quelle dei fondi di investimento a carattere rotativo e quelle relative alla sostenibilità ambientale. Sottolinea che i territori ricomprendenti aree di crisi industriale complesse, dove è necessario ricostruire l'intero tessuto industriale, e le zone colpite da eventi sismici potrebbero beneficiare di tali investimenti.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.