CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 settembre 2020
429.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 3 settembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.45.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 3 settembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 12.45.

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.
C. 2238.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 novembre 2019.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che sul provvedimento si è svolto un ampio ciclo di audizioni, ora concluso, che ha consentito alla Commissione di ascoltare 20 esperti, segnalati da tutti i gruppi.
  Avverte inoltre che la Conferenza dei presidenti di Gruppo, nella riunione di ieri ha fissato l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento per la seduta di venerdì 25 settembre prossimo.

  Federico FORNARO (LEU), relatore, dopo aver ricordato come sui temi oggetto della proposta di legge costituzionale in esame si sia già svolto un ampio dibattito in sede di audizioni, richiama l'attenzione sugli obiettivi perseguiti dalla proposta medesima, sottolineando, in primo luogo, come essa, attraverso la modifica della base territoriale per l'elezione del Senato, di cui all'articolo 1, risponda all'esigenza di superare alcune problematiche connesse alla riduzione del numero dei parlamentari e di favorire la stabilità del Pag. 4quadro politico e istituzionale, riducendo il rischio di maggioranze diverse nei due rami del Parlamento.
  Per quanto concerne la norma sui delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 2, assicura come essa non sia mossa dall'intento di penalizzare le regioni, bensì da quello di prevedere una riduzione del numero dei delegati regionali nella stessa misura prevista per i parlamentari, in modo da lasciare inalterata, nella composizione del collegio elettorale, la proporzione tra delegati regionali e membri del Parlamento. Si dichiara consapevole delle criticità, evidenziate nel corso dell'attività conoscitiva, che tale previsione comporta per quanto concerne l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle minoranze, ma ritiene che una soluzione al riguardo potrà essere individuata nel prosieguo dell'esame.
  Sottolinea conclusivamente come la proposta di legge in esame risponda esclusivamente all'esigenza di introdurre alcuni correttivi che si rendono necessari a seguito della riduzione del numero dei parlamentari.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.
  Avverte che, secondo quanto convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 13 di lunedì 7 settembre.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 3 settembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
Atto n. 188.
(Rilievi alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, informa che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini della deliberazione di rilievi alla V Commissione Bilancio, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (Atto n. 188).

  Francesco BERTI (M5S), relatore, rileva innanzitutto come lo schema di DPCM sia stato predisposto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in attuazione dei commi 14 e 24 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che prevedono l'istituzione e il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
  Le risorse del Fondo sono finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con particolare riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali (ai sensi del comma 15 dell'articolo 1 della predetta legge n. 160 del 2019).Pag. 5
  Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 febbraio 2020, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza.
  Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.
  Nello specifico il parere della commissione Bilancio sullo schema di DPCM in esame deve essere espresso entro il 29 agosto 2020.
  Inoltre il comma 24 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 dispone che nei decreti di riparto siano individuati i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati entro 24 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione, comunque nell'ambito delle finalità del Fondo. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui.
  Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, devono essere adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  Nei decreti di ripartizione devono essere indicate, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancari ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
  Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 25 della legge di bilancio per il 2020 richiama il decreto legislativo n. 229 del 2011, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.
  Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell'ultimo Rendiconto generale dello Stato, la norma prevede, inoltre, che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nell'ambito di una apposita sezione della Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017.
  Per quanto riguarda il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7575), esso risulta il seguente: 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2015, 1.513 milioni per l'anno 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, per una dotazione complessiva di risorse pari a circa 20,8 miliardi nel periodo indicato (in base al comma 14 dell'articolo 1 della predetta legge n. 160).
  Al riguardo evidenzia come altre norme abbiano disposto la realizzazione di specifici interventi il cui finanziamento è previsto a valere sul Fondo.
  A seguito di tali previsioni la dotazione residuale del Fondo oggetto dello schema in esame è la seguente: 356 milioni di euro per l'anno 2020, 668 milioni di euro per l'anno 2021, 714 milioni di euro per l'anno 2022, 835 milioni di euro per l'anno 2023, 871 milioni di euro per l'anno 2024, 1.322 milioni di euro per l'anno 2025, 1.503 milioni per l'anno 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e Pag. 61.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, per una dotazione complessiva di risorse pari a circa 19,701 miliardi nel periodo 2020-2034.
  Per quanto riguarda il contenuto dello schema di DPCM, che si compone di un unico articolo, il comma 1 dispone la ripartizione di una quota del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, per un importo di 19,701 miliardi di euro complessivi nel periodo 2020-2034.
  Le risorse sono ripartite tra le Amministrazioni centrali dello Stato, secondo l'elenco riportato nell'Allegato 1 allo schema di decreto.
  In particolare, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della I Commissione, rileva come al Ministero dell'interno siano assegnate risorse pari in totale a 465 milioni di euro nel periodo 2020-2034, ripartiti in: 9 milioni di euro nel 2020, 37 nel 2021, 31 nel 2022, 20 nel 2023, 26 nel 2024, 59 nel 2025, 61 nel 2026, 51 nel 2027, 30 nel 2028, 26 nel 2029, 31 nel 2030, 16 nel 2031, 21 nel 2032, 26 nel 2033, 21 nel 2034.
  Nella relazione illustrativa dello schema si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri e di una loro valutazione effettuata sulla base di specifici criteri (carattere innovativo, sostenibilità, impatto sociale, effettiva cantierabilità, ricadute sul mercato interno, capacità di attrarre finanziamenti europei e di completare progetti già avviati, interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di mitigazione del rischio sismico e di manutenzione straordinaria della rete viaria), in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo.
  La relazione afferma, inoltre, che i successivi interventi da finanziare saranno realizzati secondo le procedure previste dalla vigente legislazione. Laddove tali interventi rientrino nelle materie di competenza regionale o delle province autonome saranno individuati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  In termini percentuali le risorse del Fondo (19,7 miliardi di euro nel periodo 2020-2034) sono state assegnate per circa il 31 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 13,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, il 12,2 per cento al Ministero della difesa e l'11,7 per cento al Ministero dell'istruzione. Agli altri ministeri sono state assegnate quote inferiori al sette per cento; in particolare, le risorse destinate al Ministro dell'interno sono pari al 2,36 per cento.
  Il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.
  In merito ricorda che il comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 prevede che, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, vengano adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome.
  I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, previsto nel comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.
  In particolare, il comma 3 prevede che, ai fini di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati debbano essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi.
  Il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per Pag. 7materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.
  Evidenzia quindi come lo schema di decreto in esame – diversamente da quanto affermato nella Relazione illustrativa allegata al provvedimento – non individui «i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 14 a 26», come richiesto dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 160 del 2019.
  Si riserva di formulare una proposta di rilievi.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.