CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 settembre 2020
427.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 46

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
C. 2617-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. Ricorda che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica ed assistito, all'articolo 2, da una clausola generale di neutralità finanziaria. A tale ultimo proposito, evidenzia come detta clausola di invarianza finanziaria sia stata modificata nel corso dell'esame in sede referente al fine di recepire integralmente la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere deliberato dalla V Commissione bilancio nella seduta del 5 agosto Pag. 47scorso sul testo originario del decreto-legge. Avverte che, nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, sono stati approvati ulteriori emendamenti, privi di relazione tecnica. Al riguardo richiama anzitutto la previsione di cui all'articolo 1, comma 1-bis, secondo cui la sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza – prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge n. 19 del 2020 – non riguarda quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina. Richiama altresì la previsione di cui all'articolo 1-bis, secondo cui le disposizioni del decreto-legge n. 19 del 2020 si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto-legge n. 33 del 2020. Segnala inoltre l'inserimento del nuovo punto 30-bis nell'elenco di cui all'allegato 1 previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge in oggetto, nel quale sono specificate le disposizioni i cui effetti sono stati prorogati dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre del medesimo anno. Rileva che la nuova proroga inserita nel corso dell'esame in sede referente riguarda l'articolo 9 del decreto-legge n. 34 del 2020, che a sua volta stabilisce una proroga temporanea dei piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. A tale proposito rammenta che la relazione tecnica riferita all'articolo 9 del decreto-legge n. 34 del 2020 – ossia alla precedente proroga – non ascriveva effetti finanziari all'articolo stesso. Rileva inoltre una modifica apportata al punto 3 del citato allegato 1, che prevede la proroga fino al 15 ottobre 2020 degli effetti dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020 che consente alle regioni di instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato o di conferire incarichi provvisori a personale medico laureato il cui corso di formazione o specializzazione post laurea non risultasse ancora concluso, volta a stabilire che detta facoltà sia attribuita alle regioni fino al 31 dicembre 2021. A tale proposito, rammenta che all'articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020 non erano stati ascritti effetti, in quanto era stato chiarito che le regioni avrebbero potuto procedere al reclutamento del personale in questione in ragione delle proprie esigenze e nell'ambito delle risorse finanziarie di spettanza delle stesse.
  Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene che andrebbe pertanto acquisita conferma della perdurante neutralità finanziaria delle modifiche intervenute, con particolare riguardo all'ulteriore proroga dei piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, nonché delle previsioni – che in base alle modifiche apportate in sede referente risultano ora prorogate fino al 31 dicembre 2021 – che consentono alle regioni di instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato o di conferire incarichi provvisori a personale medico laureato il cui corso di formazione o specializzazione post laurea non risulti ancora concluso.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che la proroga dei termini previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 34 del 2020, di cui al punto 30-bis dell'allegato 1 richiamato dall'articolo 1, comma 3, concernente la proroga dei piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attesa la natura ordinamentale della disposizione. Assicura inoltre che la proroga al 31 dicembre 2021 dei termini previsti dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020, di cui al punto 3 del citato allegato 1, che consente alle regioni di instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato o di conferire incarichi provvisori a personale medico Pag. 48laureato il cui corso di formazione o specializzazione post laurea non risultasse ancora concluso, non comporta oneri per la finanza pubblica, giacché le regioni possono procedere al reclutamento del personale in questione in ragione delle proprie esigenze e nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, da considerarsi quali tetto di spesa.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2617-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2020, recante Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la proroga dei termini previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 34 del 2020, di cui al punto 30-bis dell'allegato 1 richiamato dall'articolo 1, comma 3, concernente la proroga dei piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attesa la natura ordinamentale della disposizione;
    la proroga al 31 dicembre 2021 dei termini previsti dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020, di cui al punto 3 del citato allegato 1, che consente alle regioni di instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato o di conferire incarichi provvisori a personale medico laureato il cui corso di formazione o specializzazione post laurea non risultasse ancora concluso, non comporta oneri per la finanza pubblica, giacché le regioni possono procedere al reclutamento del personale in questione in ragione delle proprie esigenze e nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, da considerarsi quali tetto di spesa,
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, segnala le seguenti proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle implicazioni di carattere finanziario:
   Bellucci 1.40, che prevede che la ripresa delle attività didattiche delle scuole statali e paritarie private e degli enti locali di ogni ordine e grado debba avvenire con modalità idonee a garantire l'insegnamento attraverso la didattica in presenza con gruppi ristretti di alunni e studenti. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Gelmini 1.116, che prevede che, al fine di garantire lo svolgimento delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a tutto il personale ivi impiegato sia effettuato il test sierologico e, laddove necessario, il tampone. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;Pag. 49
   Locatelli 1.13, che è volta a prorogare dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la corresponsione ai lavoratori dipendenti del settore privato e a quelli autonomi del cosiddetto bonus baby-sitting di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto-legge n. 18 del 2020. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nei limiti delle risorse finanziarie autorizzate dall'articolo 23 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, originariamente quantificate in relazione ad un differente arco temporale di applicazione della disposizione onerosa;
   Locatelli 1.12, che è volta a prorogare dal mese di giugno al 15 ottobre 2020 il periodo temporale in cui è possibile usufruire, per determinate categorie di personale, dell'incremento del numero dei giorni di permesso retribuito ai sensi della legge n. 104 del 1992 disposto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 18 del 2020. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, per le finalità originarie, dal citato decreto-legge n. 18 del 2020;
   Boldi 1.111, che è volta a prorogare dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 la disposizione di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, che per i lavoratori, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, equipara al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie o dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, estendendo altresì la predetta equiparazione ai giorni di ferie e di malattia richiesti dalle medesime tipologie di lavoratori tra il 1o agosto e il 30 settembre 2020. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, per le finalità originarie, dal citato decreto-legge n. 18 del 2020;
   gli identici D'Arrando 1.123, Locatelli 1.126, Gemmato 1.130, Bagnasco 1.133, Carnevali 1.137 e Noja 1.140, che sono volte a prorogare al 15 ottobre 2020 la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, che per i lavoratori, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, equipara al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie o dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate a tal fine dal decreto-legge n. 18 del 2020;
   Carnevali 1.122, che è volta a prorogare al 15 ottobre 2020 la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha previsto che i datori di lavoro pubblici e privati assicurino, fino alla cessazione dello stato di emergenza, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da COVID-19. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, come previsto dal citato articolo 83, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;
   Bellucci 1.39, che prevede che, qualora venga disposta la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici, le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni in forme individuali domiciliari e/o a distanza, nel rispetto delle direttive sanitarie, e/o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, sempre nel rispetto delle direttive sanitarie. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a Pag. 50legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Zanella 1.24, che proroga al 30 aprile 2021 il termine per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà degli autoveicoli. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Carnevali 1.0100, che proroga al 15 ottobre 2020 i termini di cui all'articolo 12, comma 2, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato, all'articolo 73-bis, in materia di profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e all'articolo 87, commi 6, 7 e 8, in materia di assenza dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del decreto-legge n. 18 del 2020, stabilendo che tale previsione sia attuata nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate a tal fine dal decreto-legge n. 18 del 2020.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.12, 1.13, 1.24, 1.39, 1.40, 1.111, 1.116, 1.122, 1.123, 1.126, 1.130, 1.133, 1.137 e 1.140 e sull'articolo aggiuntivo 1.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
C. 982 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto 2020.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che la Commissione bilancio nella seduta dello scorso 15 luglio ha deliberato la richiesta di apposita relazione tecnica sul provvedimento in esame, che non risulta tuttavia ancora pervenuta.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI comunica che la relazione tecnica richiesta non risulta ancora ultimata.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 1o settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
Atto n. 188.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

  Pietro Carlo PADOAN (PD), relatore, illustrando il provvedimento anche a nome della correlatrice Flati, avverte che lo schema di decreto in esame è emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in attuazione dei commi 14 e 24 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che prevedono l'istituzione e il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Tanto premesso, rappresenta quanto segue.
  Le risorse del Fondo sono finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con particolare riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali (comma 15 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019).
  Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 febbraio 2020, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza.
  Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.
  Il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7575), è il seguente: 356 milioni di euro per l'anno 2020, di 668 milioni di euro per l'anno 2021, di 714 milioni di euro per l'anno 2022, di 835 milioni di euro per l'anno 2023, di 871 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.322 milioni di euro per l'anno 2025, 1.503 milioni per l'anno 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, per una dotazione complessiva di risorse pari a circa 19,701 miliardi nel periodo indicato (comma 14).
  Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, devono essere adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 25 della legge di bilancio per il 2020 richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti. Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell'ultimo Rendiconto generale dello Stato, la norma prevede, inoltre, che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo stato dei rispettivi Pag. 52investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nell'ambito di una apposita sezione della Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017.
  Venendo al contenuto del provvedimento, segnala che lo schema di decreto, composto da un unico articolo, dispone, al comma 1, la ripartizione di una quota del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, per un importo di 19,701 miliardi di euro complessivi nel periodo 2020-2034.
  Le risorse sono ripartite tra le amministrazioni centrali dello Stato, come da elenco riportato nell'allegato 1 allo schema di decreto.
  Nella relazione governativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri e di una loro valutazione effettuata sulla base di specifici criteri (carattere innovativo, sostenibilità, impatto sociale, effettiva cantierabilità, ricadute sul mercato interno, capacità di attrarre finanziamenti europei e di completare progetti già avviati, interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di mitigazione del rischio sismico e di manutenzione straordinaria della rete viaria), in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo.
  Le risorse del Fondo sono assegnate per circa il 31 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 13,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, il 12,2 per cento al Ministero della difesa e l'11,7 per cento al Ministero dell'istruzione. Agli altri ministeri sono state assegnate quote inferiori al sette per cento, come mostrato dal grafico seguente.
  Il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.
  I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, previsto nel comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.
  In particolare, il comma 3 prevede che, ai fini di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati debbano essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi.
  Inoltre, per gli interventi infrastrutturali, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, il quale ha introdotto nuovi obblighi informativi, operando anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza. Tale decreto prevede l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
  Il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.
  Al riguardo, evidenzia che lo schema di decreto in esame – diversamente da quanto si afferma nella relazione illustrativa – non individua «i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro Pag. 53mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 14 a 26», come richiesto dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 169 del 2019. Segnala inoltre che molte amministrazioni non hanno fin qui adempiuto l'obbligo di presentazione al Parlamento della analoga relazione annuale sugli interventi finanziati con le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali previsto dalla legge di bilancio per il 2019 e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui articolo 1, comma 1075, legge n. 205 del 2017. Al riguardo, ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
  Infine, ricorda che nel corso della seduta del 4 agosto 2020 la Commissione ha concordato circa l'opportunità, su cui ha convenuto il Presidente della Camera, di chiedere a tutte le Commissioni permanenti, ad eccezione della XIV Commissione, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, di formulare i propri rilievi sullo schema di decreto in esame.
  Ciò posto, si riserva pertanto di formulare una proposta di parere alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dal Governo, dei rilievi delle Commissioni interessate, nonché degli esiti del successivo dibattito.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di intervenire in altra seduta.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
Atto n. 189.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

  Michele SODANO (M5S), relatore, illustrando il provvedimento anche a nome del correlatore Navarra, avverte che lo schema di decreto in esame è emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della difesa e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, in attuazione dei commi 14, 18, 19, 24, 25 e 622 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020). Tanto premesso, rappresenta quanto segue.
  I commi 14 e 24 del citato articolo 1 prevedono l'istituzione e il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034.
  Con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'atto del Governo n. 188, anch'esso all'esame della V Commissione, si provvede al riparto del Fondo tra le amministrazioni centrali (Ministeri e Presidenza del Consiglio dei ministri) per complessivi 19,7 miliardi dal 2020 al 2034.
  Con lo schema di decreto in esame si provvede invece a ripartire la somma di 29 milioni di euro nel 2020, 32 milioni nel 2021, 30 milioni nel 2022, 20 milioni nel 2023 (per un totale 111 milioni nel periodo 2020-2023) per la realizzazione di alcuni interventi il cui finanziamento è previsto a valere sulle risorse di cui al predetto comma 14.
  Si tratta, in particolare, di: interventi per il completamento del polo metropolitano M1-MS di Cinisello-Monza Bettola, funzionale alla realizzazione delle Olimpiadi invernali 2026, per un ammontare di 8 milioni di euro nel 2020 e 7 milioni nel 2021 (comma 18, secondo periodo); opere di infrastrutturazione per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022, per un ammontare di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 10 milioni nel 2022 Pag. 54(comma 19); interventi di progettazione e realizzazione di bonifiche finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato nei poligoni militari ed alla rimozione dell'amianto dai sistemi d'arma (mezzi, unita’ navali, velivoli) per un ammontare di 1 milione di euro nel 2020, 5 milioni nel 2021 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 (comma 622).
  La norma della legge di bilancio 2020 prevede che al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 febbraio 2020, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere (comma 24).
  Nei decreti devono essere individuati i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati entro 24 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione, comunque nell'ambito delle finalità del Fondo. A tal fine, la norma autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui.
  Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, devono essere adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, composto da un unico articolo, dispone, al comma 1, a valere sulle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, l'assegnazione di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 7 milioni di euro per l'anno 2021 per il completamento del polo metropolitano Ml-M5 di Cinisello-Monza Bettola, rientrante nelle opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, delle Olimpiadi invernali 2026.
  Il comma 2 dispone l'assegnazione di 20 milioni di euro nell'anno 2020, 20 milioni di euro nell'anno 2021 e di 10 milioni di euro nell'anno 2022 per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022, a valere sulle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese.
  Il comma 3 dispone l'assegnazione di 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nello stato di previsione del Ministero della difesa sul fondo per la progettazione e la realizzazione dei seguenti interventi previsti dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006): interventi di recupero dei residuati del munizionamento impiegato nei poligoni (articolo 184, comma 5-bis.3); un monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, e aree limitrofe al poligono (articolo 241-bis, comma 4-bis); interventi di vigilanza e sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti (articolo 241-bis, comma 4-octies).
  I commi 4 e 5 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati.
  In particolare, il comma 4 prevede che, ai fini di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati debbano essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi.
  Inoltre, per gli interventi infrastrutturali, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 Pag. 55del 2011, il quale ha introdotto nuovi obblighi informativi, operando anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza. Tale decreto prevede l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
  Il comma 5 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.
  Al riguardo, evidenzia che lo schema di decreto in esame non individua «i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 14 a 26», come richiesto dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 169 del 2019. Segnala altresì che molte amministrazioni non hanno fin qui adempiuto l'obbligo di presentazione al Parlamento della analoga relazione annuale sugli interventi finanziati con le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali previsto dalla legge di bilancio per il 2019 e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui articolo 1, comma 1075, legge n. 205 del 2017. Al riguardo, appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
  Infine, ricorda che nel corso della seduta del 4 agosto 2020 la Commissione bilancio ha concordato circa l'opportunità, su cui ha convenuto il Presidente della Camera, di chiedere alle Commissioni interessate, vale a dire le Commissioni IV, VII, VIII e IX, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, di formulare i propri rilievi sullo schema di decreto in esame.
  Ciò posto, si riserva pertanto di formulare una proposta di parere alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dal Governo, dei rilievi delle Commissioni interessate, nonché degli esiti del successivo dibattito.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di intervenire in altra seduta.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.