CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 settembre 2020
427.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XIII)
COMUNICATO
Pag. 5

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 1o settembre 2020. — Presidenza del presidente della II Commissione Giustizia, Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.
Atto n. 190.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  Le Commissioni riunite iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente della II Commissione, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Luciano CILLIS (M5S), relatore per la XIII Commissione, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame contiene il quadro sanzionatorio per la violazione di alcune specifiche disposizioni del regolamento (UE) n. 511/2014, concernenti le misure di conformità che gli utilizzatori di risorse genetiche devono rispettare per avere accesso alle stesse, secondo quanto stabilito dal protocollo di Nagoya. Contestualmente sono individuate le autorità nazionali responsabili della vigilanza, nonché dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni.
  Rileva che il provvedimento è adottato in attuazione della disposizione di delega di cui all'articolo 2 della legge n. 117 del 2019, la cui scadenza è fissata al 2 novembre 2021. L'urgenza dell'adozione Pag. 6dello schema di decreto è peraltro motivata dall'avviamento della procedura d'infrazione n. 2017/2172 per mancata applicazione del citato Regolamento (UE) n. 511/2014.
  Prima di procedere all'illustrazione dei contenuti del provvedimento, sui quali preannuncia che si soffermerà il collega Vazio, relatore per la Commissione II, ritiene opportuno analizzare il quadro normativo di riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 511/2014 e la disposizione di delega.
  Evidenzia quindi che il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, attua il protocollo di Nagoya, che ha introdotto talune misure di conformità per gli utilizzatori delle risorse genetiche al fine di assicurare una giusta ed equa ripartizione dei benefici. Esso è composto di 17 articoli.
  Osserva che il Capo I del suddetto regolamento (artt. 1-3), si suddivide in tre articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito d'intervento relativo, appunto, all'introduzione di disposizioni per la ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche e dalle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, in conformità alle disposizioni del protocollo di Nagoya e alla Convenzione sulla diversità biologica (il «protocollo di Nagoya»).
  L'articolo 2 concerne l'ambito di applicazione: in particolare, tale regolamento si applica alle risorse genetiche sulle quali gli Stati esercitano diritti sovrani e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche alle quali è dato accesso dopo l'entrata in vigore del protocollo di Nagoya nell'Unione (ossia dal 12 ottobre 2014, ad eccezione di alcuni articoli che si applicano dal 12 ottobre 2015). Esso si applica, inoltre, ai benefici derivanti dall'utilizzazione di tali risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.
  L'articolo 3, reca le definizioni, facendo proprie anche quelle della citata Convenzione e del Protocollo di Nagoya. In particolare: per «materiale genetico» si intende il materiale di origine vegetale, animale, microbica o di altra origine, contenente unità funzionali dell'eredità; per «risorse genetiche» si intende il materiale genetico che abbia un valore effettivo o potenziale e per «accesso» l'acquisizione delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche presenti in un Paese che è parte contraente del protocollo di Nagoya; per «utilizzatore» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche; per «utilizzazione delle risorse genetiche» si intendono le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica e/o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l'applicazione della biotecnologia come definita all'articolo 2 della Convenzione; per «conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche» si intendono le conoscenze tradizionali detenute da una comunità indigena o locale che sono di rilievo per l'utilizzazione delle risorse genetiche e che sono descritte come tali nei termini reciprocamente concordati applicabili all'utilizzazione delle risorse genetiche; per «risorse genetiche acquisite illegalmente» si intendono le risorse genetiche e conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, il cui accesso non è avvenuto conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nazionali in materia di accesso e di ripartizione dei benefici del paese fornitore, che è parte contraente del protocollo di Nagoya e che richiede il consenso informato preventivo; per «certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale» si intende un permesso o un documento equivalente rilasciato al momento dell'accesso da un'autorità competente come prova del fatto che l'accesso alla risorsa genetica cui si riferisce è avvenuto in conformità della decisione di concedere il consenso informato preventivo e che sono stati stabiliti dei termini reciprocamente concordati per l'utilizzatore e l'utilizzazione ivi specificati, che è messo a disposizione del centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici.Pag. 7
  Rileva che il Capo II del medesimo regolamento (artt. 4-11) è relativo alla conformità da parte degli utilizzatori.
  In particolare, l'articolo 4, espressamente richiamato all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, prevede gli obblighi degli utilizzatori, la violazione di taluni dei quali (indicati ai paragrafi 3, 5, 6 e 8 dell'articolo 4) comporta le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei primi quattro commi dell'articolo 2 dello schema. Nel dettaglio, l'articolo 4 prevede, al paragrafo 1, che gli utilizzatori esercitino la dovuta diligenza per accertare relativamente all'accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali – associate alle risorse genetiche che utilizzano – che i benefici siano stati ripartiti in maniera giusta ed equa in base ai termini reciprocamente concordati e che, infine, le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche siano state trasferite e utilizzate solo se in conformità con i termini reciprocamente concordati, ove previsti delle disposizioni legislative o regolamentari applicabili (paragrafo 2).
  Il medesimo articolo prevede inoltre – al paragrafo 3 – che, ai fini del suddetto paragrafo 1, gli utilizzatori reperiscano, conservino e trasferiscano agli utilizzatori successivi: il certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, nonché informazioni sul contenuto dei termini reciprocamente concordati per gli utilizzatori successivi; se non è disponibile il certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, informazioni documenti pertinenti in merito: alla data e al luogo dell'accesso alle risorse genetiche o alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche; alla descrizione delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche utilizzate; alla fonte dalla quale le risorse genetiche o le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche sono state direttamente ottenute, nonché agli utilizzatori successivi delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche; alla presenza o all'assenza di diritti e obblighi relativi all'accesso e alla ripartizione dei benefici, compresi diritti e obblighi relativi alle successive applicazioni e alla commercializzazione; ai permessi di accesso, ove applicabile; ai termini reciprocamente concordati, comprese disposizioni per la ripartizione dei benefici, ove applicabile.
  Qualora le informazioni in loro possesso non siano sufficienti o persistano incertezze circa la legalità dell'accesso e dell'utilizzazione, gli utilizzatori ottengono un permesso di accesso o documento equivalente e stabiliscono termini reciprocamente concordati, oppure interrompono l'utilizzazione (paragrafo 5). Gli utilizzatori conservano le informazioni pertinenti per l'accesso e la ripartizione dei benefici per venti anni a decorrere dalla fine del periodo di utilizzazione (paragrafo 6). Gli utilizzatori che ottengono una risorsa genetica da una collezione inclusa nel registro delle collezioni all'interno dell'Unione (di cui all'articolo 5, paragrafo 1), sono considerati ottemperanti rispetto all'obbligo di dovuta diligenza per quanto riguarda la ricerca delle informazioni di cui al suddetto paragrafo 3 (paragrafo 7).
  Ai sensi del paragrafo 8, gli utilizzatori che acquisiscono una risorsa genetica per la quale è stato accertato che è o può essere la causa patogena di un'emergenza sanitaria attuale o imminente di portata internazionale, ai sensi del regolamento sanitario internazionale (2005), o di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, così come definita nella decisione n. 1082/2013/UE, ai fini della preparazione alle emergenze sanitarie nei Paesi non ancora colpiti e di risposta nei Paesi colpiti, adempiono agli obblighi di cui ai suddetti paragrafi 3 o 5 al più tardi alla prima tra le date seguenti: un mese dopo la fine della minaccia attuale o imminente per la salute oppure tre mesi dopo l'inizio dell'utilizzazione della risorsa genetica.
  Qualora gli obblighi elencati al paragrafo 3 o 5 non siano adempiuti entro i predetti termini, l'utilizzazione è interrotta. In caso di richiesta di autorizzazione Pag. 8all'immissione nel mercato o di immissione sul mercato di prodotti derivanti dall'utilizzazione di una risorsa genetica di cui sopra, si applicano, integralmente e senza ritardo, gli obblighi di cui al paragrafo 3 o 5. In assenza di un consenso informato preventivo ottenuto tempestivamente e della definizione di termini reciprocamente concordati e fino al raggiungimento di un accordo con il Paese fornitore interessato, tale utilizzatore non rivendicherà diritti esclusivi di alcun tipo su alcuno sviluppo realizzato tramite l'utilizzo di tali agenti patogeni. Gli strumenti specifici internazionali in materia di accesso e ripartizione dei benefici di cui al citato articolo 2 restano impregiudicati.
  L'articolo 5 del regolamento in esame disciplina il registro delle collezioni nell'Unione. In particolare, la Commissione istituisce e tiene aggiornato tale registro e assicura che esso sia basato su Internet e sia facilmente accessibile agli utilizzatori. Il registro include i riferimenti delle collezioni di risorse genetiche, o di parti di tali collezioni, che soddisfano i criteri indicati nel medesimo articolo.
  L'articolo 6 disciplina le Autorità competenti e il punto di contatto. In particolare, gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili dell'applicazione del regolamento e comunicano alla Commissione i nomi e i recapiti di tali autorità e le eventuali modifiche. La Commissione pubblica, anche su Internet, un elenco delle autorità competenti degli Stati membri e tiene aggiornato tale elenco, designando un punto di contatto per l'accesso e la ripartizione dei benefici, incaricato di garantire il collegamento con il segretariato della Convenzione per quanto riguarda le questioni disciplinate dal regolamento.
  In attuazione del suddetto articolo 6 – richiamato all'articolo 3 dello schema di provvedimento in esame – è stato adottato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1o aprile 2019, con il quale sono state designate le autorità nazionali competenti per l'applicazione del regolamento, ovvero, per quanto di rispettiva competenza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e il Ministero della salute, che si avvalgono di un tavolo tecnico interministeriale con compiti di coordinamento.
  L'articolo 7 – espressamente richiamato all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame (insieme all'articolo 4) – disciplina il monitoraggio della conformità dell'utilizzatore. Gli Stati membri e la Commissione devono richiedere a tutti i beneficiari di finanziamenti alla ricerca che implichino l'utilizzazione di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali di dichiarare di osservare la dovuta diligenza conformemente al citato articolo 4 (paragrafo 1).
  Ai sensi del paragrafo 2, nella fase dello sviluppo finale di un prodotto realizzato mediante l'utilizzazione di risorse genetiche o di conoscenze tradizionali a esse associate, gli utilizzatori dichiarano alle autorità competenti di aver ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 4 e trasmettono contestualmente: le informazioni pertinenti del certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale o le informazioni correlate di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), punti da i) a v), e all'articolo 4, paragrafo 5, ivi comprese, se del caso, le informazioni relative all'istituzione di termini reciprocamente concordati.
  Gli utilizzatori forniscono ulteriori prove all'autorità competente su richiesta. Le autorità competenti trasmettono le informazioni ricevute al centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici, alla Commissione e, ove opportuno, alle autorità nazionali competenti (paragrafo 3). Le autorità competenti cooperano con il centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici per assicurare lo scambio delle informazioni al fine monitorare la conformità degli utilizzatori (paragrafo 4). Le autorità competenti tengono in debito conto il rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali o Pag. 9industriali nei casi in cui tale riservatezza è prevista dal diritto dell'Unione o nazionale per tutelare interessi economici legittimi, in particolare riguardo alla designazione delle risorse genetiche e della loro utilizzazione (paragrafo 5). La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le procedure di attuazione dei suddetti paragrafi 1, 2 e 3. In tali atti di esecuzione la Commissione determina la fase di sviluppo finale di un prodotto al fine di individuare la fase finale di utilizzazione nei diversi settori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di comitato di cui al successivo articolo 14, paragrafo 2 (paragrafo 6).
  L'articolo 8 regolamenta le cosiddette migliori prassi. In particolare, si prevede che le associazioni di utilizzatori o altre parti interessate possano inoltrare una richiesta alla Commissione per ottenere il riconoscimento di una particolare combinazione di procedure, strumenti o meccanismi sviluppata e sottoposta al loro controllo quale migliore prassi in conformità del presente regolamento. La richiesta è accompagnata da elementi di prova e informazioni.
  L'articolo 9 disciplina i controlli sulla conformità dell'utilizzatore. In particolare, gli Stati membri garantiscono che i controlli siano efficaci, proporzionati, dissuasivi e individuino i casi di non conformità degli utilizzatori al presente regolamento.
  L'articolo 10 prevede la registrazione dei controlli. Nello specifico, le autorità competenti tengono per almeno cinque anni registri dei controlli in cui indicano, in particolare, la natura e i risultati dei controlli, nonché registri di eventuali misure e interventi correttivi.
  L'articolo 11 prevede che gli Stati membri stabiliscano le regole relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione degli articoli 4 e 7, e adottino tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Entro l'11 giugno 2015 gli Stati membri erano chiamati a comunicare alla Commissione le regole introdotte. Lo schema di decreto in esame è adottato proprio per dar seguito della comunicazione all'Italia – da parte della Commissione europea – con lettera del 26 gennaio 2018, dell'avvio della procedura d'infrazione n. 2017/2172, per mancata applicazione del regolamento in esame).
  Fa presente che il Capo III del regolamento (artt. 12-17), che contiene le disposizioni finali, disciplina la cooperazione tra autorità competenti, Commissione e Stati membri (articolo 12); prevede delle misure complementari (articolo 13) e un apposito comitato che assiste la Commissione (articolo 14).
  L'articolo 15 prevede un forum consultivo per assicurare la partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di altri parti interessate nelle questioni relative all'attuazione del presente regolamento.
  L'articolo 16 prevede relazioni periodiche, da parte degli Stati membri, sull'applicazione del regolamento in esame e il riesame periodico, da parte della Commissione, del funzionamento e dell'efficacia dello stesso.
  L'articolo 17, infine, disciplina l'entrata in vigore e l'applicazione del regolamento (quest'ultima, a decorrere dal 12 ottobre 2014, ad eccezione degli articoli 4, 7 e 9 che si applicano dal 12 ottobre 2015).
  Per quanto concerne la disposizione di delega, ricorda che l'articolo 2, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018) ha delegato il Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (e dunque entro il 2 novembre 2021), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'UE pubblicati alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
  Evidenzia che la stessa norma precisa che la delega viene conferita ai sensi della norma generale recata dall'articolo 33 della legge n. 234 del 2012 in base alla quale «al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea Pag. 10nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative» e deve essere esercitata secondo i princìpi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge.
   Segnala che per la violazione del regolamento UE n. 511/2014 è in corso la procedura di infrazione n. 2017/2172, nel cui ambito, il 1o giugno 2020, la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia dell'UE (causa C-227/20). Nel ricorso la Commissione europea rileva che l'Italia non ha ancora notificato le disposizioni di legge che prevedano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme. Nello specifico, la Commissione europea sostiene che le misure contenenti le sanzioni per le violazioni degli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014 non sono state ancora adottate dall'Italia e ciò nonostante il fatto che, da un lato, dette misure dovessero essere stabilite negli ordinamenti degli Stati membri già a partire dall'11 giugno 2014 e, dall'altro, che ad esse dovesse far seguito anche la predisposizione da parte degli Stati membri di «tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione», come indica l'ultima frase dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento in oggetto.
  Inoltre, la Commissione europea rileva che la violazione dell'articolo 11 di tale regolamento riguarda anche la mancata comunicazione, da parte dell'Italia, delle misure relative alle sanzioni. In tal senso, secondo l'ultimo paragrafo dell'articolo 11, incombeva all'Italia l'obbligo di comunicare alla Commissione europea le regole «di cui al paragrafo 1» di tale disposizione, ossia le «regole relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione degli articoli 4 e 7» entro l'11 giugno 2015.
  Cede, quindi, la parola al collega Vazio.

  Franco VAZIO (PD), relatore per la II Commissione, come anticipato dal relatore per la XIII Commissione, che ha provveduto a ricostruire il contesto da cui muove l'iniziativa legislativa in esame, procede ad illustrare il contenuto dello schema di decreto, composto da 5 articoli e predisposto sulla base della delega di cui all'articolo 2 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018). Il citato articolo delega infatti il Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge (e dunque entro il 2 novembre 2021), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
  Pertanto, come recato dall'articolo 1, l'oggetto dello schema di decreto legislativo in esame consiste nell'introduzione di una disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che hanno introdotto nell'ordinamento interno le misure di conformità che gli utilizzatori di risorse genetiche devono rispettare per avere accesso alle stesse, secondo quanto stabilito dal protocollo di Nagoya. Come già ricordato dal collega Cillis, segnala che l'obbligo per gli Stati membri di introdurre tale disciplina sanzionatoria nonché tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione è stabilito dall'articolo 11 del medesimo regolamento.
  L'articolo 2 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per chi non rispetti gli obblighi di dovuta diligenza di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento; tutti gli illeciti amministrativi trovano applicazione salvo che le condotte non Pag. 11costituiscano reato (c.d. clausola di salvezza penale). In particolare il comma 1 stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 15.000 a 150.000 euro per chi utilizza o trasferisce ad utilizzatori successivi risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate a tali risorse, senza adempiere agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento. Analoga sanzione è stabilita dal comma 2 per chi non adempie all'obbligo di cessare l'utilizzazione, nel caso in cui le informazioni in suo possesso siano insufficienti o persistano incertezze circa la legalità dell'accesso e dell'utilizzazione, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento. Varia da 15.000 a 150.000 euro anche la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per chi, avendo acquisito una risorsa genetica di cui all'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento, che è o può essere causa patogena di un'emergenza sanitaria internazionale o di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, non adempie all'obbligo di interrompere l'utilizzazione entro i termini previsti dal medesimo articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (comma 3). Il comma 4 stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per chi utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate, senza adempiere agli obblighi di conservazione delle informazioni e dei documenti pertinenti per l'accesso e la ripartizione dei benefici, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento. Ai sensi del comma 5, è stabilita infine una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro per chi, nella fase dello sviluppo finale di un prodotto realizzato mediante l'utilizzazione di risorse genetiche o di conoscenze tradizionali ad esse associate non adempie agli obblighi di dichiarazione e trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento.
  Evidenzia che tutti gli illeciti amministrativi previsti dall'articolo 2 si possono applicare tanto a persone fisiche quanto a persone giuridiche, anche non riconosciute. In proposito, rammento che nelle associazioni non riconosciute, e dunque prive di personalità giuridica, delle obbligazioni risponde il patrimonio costituito dal fondo comune oltre che, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (articolo 38 c.c.).
  L'articolo 3, al comma 1, stabilisce che le attività di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal decreto sono esercitate per le parti di competenza dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'università e della ricerca, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministero della salute. Si tratta, per altro, delle autorità competenti per l'attuazione del Regolamento, che dovranno – anche per garantire uniformità applicativa – avvalersi del tavolo tecnico interministeriale istituito, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, dall'articolo 2 del decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1o aprile 2019. Peraltro, quando le attività di ricerca siano finanziate con fondi regionali, anche le Regioni potranno accertare le violazioni e irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie. Il comma 2 stabilisce che al procedimento di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, che reca modifiche al sistema penale.
  L'articolo 4 dello schema prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 2 di spettanza dello Stato siano versati in entrata nel bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al Ministero che ha irrogato la sanzione, che destinerà tali risorse al potenziamento delle attività di monitoraggio della conformità degli utilizzatori, nonché ai controlli di verifica del rispetto del regolamento dell'Unione europea. Spetterà al Ministero dell'economia e delle finanze apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio. Pag. 12
  L'articolo 5, infine, dispone che dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni svolgono le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Mario PERANTONI, presidente della II Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.