CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 agosto 2020
421.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 59

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 4 agosto 2020.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019.
C. 2572 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020.
C. 2573 Governo.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 86/2020: Disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinari.
C. 2619 Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge in oggetto ed è corredato di relazione tecnica che ne afferma la neutralità.
  Rileva che l'articolo 1, dopo aver individuato i presupposti che giustificano l'adozione della misura sostitutiva dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, dispone che, salvo sopravvenuto autonomo adeguamento della Regione Puglia, nelle relative elezioni regionali si applichi la «doppia preferenza per genere» – ovvero l'elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso dall'altro e la seconda preferenza è annullata se la scheda reca due preferenze per candidati del medesimo sesso – e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte. Segnala che per provvedere agli adempimenti necessari per l'attuazione del decreto, il Prefetto di Bari è nominato commissario straordinario.
  Con riferimento all'articolo 2, fa presente che lo stesso prevede che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle relative disposizioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva che la relazione tecnica ribadisce che dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In proposito, non formula osservazioni per i profili di quantificazione, tenuto conto del carattere ordinamentale delle previsioni, della clausola di invarianza e della relativa conferma fornita dalla relazione Pag. 60tecnica. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
C. 982 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2020.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI comunica che il Ministero competente non ha ancora predisposto la relazione tecnica sul provvedimento richiesta dalla Commissione il 15 luglio scorso.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.
C. 107 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, osserva che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. Segnala che la proposta si compone di 10 articoli e non è corredata di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 4, che reca modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, rileva che la norma amplia il novero delle fattispecie al verificarsi delle quali può essere applicato all'imputato o al condannato il lavoro di pubblica utilità. Appare, pertanto, opportuno che sia chiarito se la disposizione possa determinare effetti negativi per la finanza pubblica in relazione ai possibili oneri assicurativi che dovranno essere sostenuti dai soggetti in favore dei quali il lavoro di pubblica utilità sarà prestato.
  In merito ai profili di quantificazione concernenti l'articolo 6, che reca disposizioni sulla Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobiasi, rileva che l'istituzione della Giornata nazionale non comporta – in base a quanto previsto dal comma 2 e dalla normativa ivi richiamata – effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico: riguardo a tale aspetto non si hanno dunque osservazioni da formulare. Segnala che il comma 3 prevede invece l'organizzazione di cerimonie, incontri ed altre iniziative utili, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, e specificamente delle scuole: la formulazione testuale della norma indica che le attività sopra indicate rivestono carattere obbligatorio. Ciò posto, andrebbero acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi di valutazione idonei a suffragare l'assunzione che le iniziative possano effettivamente essere realizzate in condizioni di neutralità finanziaria, come previsto dal comma 4. Inoltre, la clausola di invarianza è riferita al bilancio dello Stato: andrebbe chiarito, a suo avviso, se la stessa debba invece essere riferita alla finanza pubblica, ossia al complesso delle pubbliche amministrazioni Pag. 61facenti parte del conto economico consolidato ai fini della contabilità nazionale.
  Per quanto riguarda l'articolo 7, relativo alle competenze dell'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma dispone che l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni individui, fra l'altro, misure relative all'educazione e istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media nonché specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, senza prevedere appositi finanziamenti o una clausola di neutralità. Andrebbe dunque chiarita, a suo avviso, la portata applicativa della disposizione tenuto conto che l'attuazione degli interventi e delle misure in parola appare suscettibile di comportare oneri per le pubbliche amministrazioni che devono darvi applicazione.
  In merito agli articoli 8 e 10, concernenti il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che la disposizione è configurata come tetto di spesa, sicché l'entità dell'onere è limitata allo stanziamento disposto: ciò considerato non si hanno dunque osservazioni da formulare.
  Tenuto tuttavia conto degli obiettivi del programma – che è fondato su una rete di centri da costituire a livello nazionale e volta a garantire, alle vittime e ai soggetti vulnerabili, adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto – sarebbe utile acquisire, a suo avviso, dati ed elementi di valutazione concernenti la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della norma.
  Infine, e fermo restando quanto disposto per gli anni dal 2021 in poi, relativamente all'anno 2020 ritiene che sarebbe necessario anche chiarire se – per il combinato disposto dell'articolo in esame e dell'articolo 105-quater del decreto-legge n. 34 del 2020 – il medesimo programma risulti finanziato per 8 milioni (come parrebbe da un'interpretazione letterale delle due disposizioni non coordinate) o per 4 milioni (come si potrebbe evincere da una ricostruzione della volontà del legislatore: in questo caso le due disposizioni andrebbero coordinate).
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dall'incremento di 4 milioni di euro a decorrere dal 2020 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 8, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).
  Al riguardo, appare necessario che il Governo, da un lato, assicuri che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui si prevede la riduzione, rechi le occorrenti disponibilità e che il suo impiego non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, dall'altro, chiarisca come la disposizione in esame si coordini con quanto disposto dall'articolo 105-quater del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio, che ha incrementato per un importo pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinando tale incremento, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8 del presente provvedimento, al finanziamento di politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.
  Per quanto concerne l'articolo 9, relativo alle statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza, in merito ai profili di quantificazione, considera necessario chiarire se l'ISTAT possa effettivamente svolgere la rilevazione prevista dall'articolo 9, che sembra costituire per l'ente un nuovo adempimento aggiuntivo e di carattere obbligatorio, nell'ambito delle risorse disponibili Pag. 62a legislazione vigente, ossia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita una nota della Ragioneria generale dello Stato in cui si rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame (vedi allegato).

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, concorda con la richiesta del rappresentante del Governo.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di trenta giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.
C. 2373 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato (A.S. 1171) – reca la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013 e che lo stesso è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la Convenzione di Minamata ha l'obiettivo di proteggere la salute e l'ambiente dai pericoli del mercurio. Fa presente che la relazione tecnica, dopo aver premesso che le misure previste dalla Convenzione sono in parte già regolamentate dalla legislazione vigente nazionale ed europea, stima i seguenti oneri: onere dovuto dall'Italia in qualità di Stato Parte: 160.000 euro annui dal primo anno; onere per la partecipazione alla Conferenza delle Parti: 12.660 euro ad anni alterni dal primo anno; onere per l'attuazione della Convenzione: 310.000 euro per il primo anno e 280.000 euro annui dal secondo anno.
  Evidenzia come il disegno di legge di ratifica, già approvato in prima lettura dal Senato, individui e copra i sopra evidenziati oneri, configurandoli come limite di spesa (articolo 4, comma 1), individua una procedura riguardo alle risorse a beneficio dei Paesi in via di sviluppo (articolo 4, comma 3), detta infine una clausola di neutralità riferita alle restanti disposizioni del provvedimento (articolo 4, comma 4).
  Ciò posto, ritiene necessario acquisire chiarimenti in merito: agli oneri individuati dalla relazione tecnica, alla loro configurazione come limiti di spesa e agli oneri potenziali riferiti al meccanismo di finanziamento della Convenzione. Con riferimento agli oneri individuati dalla relazione tecnica osserva che la quota di partecipazione dell'Italia è stata stimata per analogia con altre Convenzioni multilaterali. La relazione tecnica chiarisce infatti che l'onere non è conoscibile prima della fissazione del budget da parte della Conferenza delle Parti. Segnala che successivamente alla presentazione del disegno di legge di ratifica, avvenuta il 26 marzo 2019, la Conferenza delle Parti si è riunita a Ginevra, dal 25 al 29 novembre 2019, deliberando su varie materie, fra cui il programma di lavoro e il budget per il biennio 2020-2021. Alla luce di tali elementi intervenuti, andrebbe chiarito, a suo avviso, se le stime sulla quota italiana risultino tuttora valide o se le stesse debbano essere aggiornate. Segnala che l'onere per la partecipazione alla Conferenza delle Parti è stato stimato sulla base di ipotesi ed assunzioni esplicitate dalla relazione tecnica: sullo stesso non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene utile una conferma, che la cadenza temporale ipotizzata dalla relazione Pag. 63tecnica, ossia una cadenza biennale a decorrere dal primo anno di operatività, abbia trovato effettivo riscontro.
  Rileva che l'onere per l'attuazione della Convenzione assomma una serie di oneri per attività indicate dall'appendice alla relazione tecnica: prende atto della quantificazione, attribuita a valutazioni del CNR e dell'ISPRA, e non formula osservazioni al riguardo. Con riferimento alla configurazione dei predetti oneri come limiti di spesa ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di definire in termini di spesa autorizzata, anziché valutata, oneri (quelli derivanti dal versamento delle quote) attuativi di obblighi internazionali assunti dall'Italia e che allo stato sono oggetto di semplice stima da sottoporre a riscontri, nonché oneri derivanti da spese di missione, che in altri analoghi provvedimenti sono costantemente qualificati come spese valutate. Con riferimento agli oneri potenziali riferiti al meccanismo di finanziamento della Convenzione, evidenzia che gli articoli 13 e 14 della Convenzione impegnano gli Stati a tener conto, fra l'altro, delle esigenze dei Paesi insulari, in via di sviluppo o meno sviluppati, istituendo un meccanismo per l'assegnazione di risorse congrue, prevedibili e tempestive, che comprende un Fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente (GEF) e un Programma internazionale specifico (SIP) – posto sotto la guida della Conferenza delle Parti. Fa presente inoltre che si prevede lo sviluppo di capacità, l'assistenza tecnica e il trasferimento di tecnologie ai Paesi in via di sviluppo al fine di assisterli negli adempimenti degli obblighi previsti dalla Convenzione.
  Fa presente che la relazione tecnica non ascrive effetti alle norme: essa, in sintesi, rammenta che già a legislazione vigente l'Italia contribuisce al Fondo, che le risorse per i Paesi bisognosi di assistenza sono attribuite mediante l'esecuzione di programmi di cooperazione allo sviluppo e che le eventuali iniziative che dovessero prevedere la messa a disposizione di risorse a favore dei Paesi in via di sviluppo sono inglobate nelle politiche di cooperazione allo sviluppo attuate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, mediante le risorse disponibili nel bilancio dello stesso Ministero. Evidenzia come da ciò sembri dedursi che gli obblighi internazionali derivanti dagli articoli 13 e 14 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto saranno adempiuti o mediante contributi già erogati prima della ratifica, e che rimangono invariati a seguito della stessa, o mediante stanziamenti già previsti a legislazione vigente. Circa tale ricostruzione ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, anche al fine di escludere che la ratifica della Convenzione possa comportare la necessità di incrementare, in futuro, previsioni di spesa che sono state dimensionate, sulla base del criterio della legislazione vigente, prima della ratifica della Convenzione di Minamata. La predetta ipotesi ricostruttiva parrebbe trovare riscontro, a suo avviso, nella previsione dell'articolo 4, comma 3, del disegno di legge di ratifica che, testualmente, dispone: «Le eventuali risorse a beneficio dei Paesi in via di sviluppo, ai sensi e per l'attuazione dell'articolo 14, paragrafo 3, della Convenzione, sono destinate nei limiti di quanto disponibile a legislazione vigente sul pertinente capitolo di spesa del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finalizzato ad iniziative di cooperazione allo sviluppo.»
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala preliminarmente che l'articolo 4, comma 1, del presente disegno di legge fa fronte agli oneri derivanti dallo stesso disegno di legge, pari a 482.660 euro per l'anno 2020, a 440.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021 e a 452.660 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2020-2022. Ciò considerato, non ha osservazioni da formulare, Pag. 64giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità. Occorre peraltro, a suo avviso, rilevare che gli oneri oggetto di copertura, sebbene complessivamente espressi in termini di limite massimo di spesa, si riferiscono in parte anche a mere previsioni di spesa, ossia a spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo. Tuttavia, considerate da un lato l'esiguità delle citate previsioni di spesa, stimate dalla relazione tecnica in 12.660 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020 – peraltro integralmente coperte –, dall'altro l'opportunità di evitare un ulteriore passaggio parlamentare, ritiene che si potrebbe valutare la possibilità di non apportare modifiche al testo, lasciando inalterata la clausola di copertura finanziaria.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, segnala che la quota di partecipazione dell'Italia, in base ai dati reali del budget della Convenzione di Minamata quali risultanti dal documento approvato durante la terza Conferenza delle Parti tenutasi a novembre 2019, si attesterebbe a un valore intermedio tra quello del Canada (pari al 2,734 per cento, corrispondente a un contributo di 216.522 dollari per il biennio 2020-2021) e quello della Francia (pari al 4,427 per cento, corrispondente a un contributo di 350.600 dollari per il biennio 2020-2021), ossia ad un valore pari al 3,5805 per cento, corrispondente a un contributo di 141.780 dollari per ciascun anno del biennio 2020-2021, equivalenti a euro 120.808 in ragione d'anno. Fa presente, pertanto, che il contributo annuo a carico dell'Italia stimato dalla relazione tecnica in 160.000 euro annui appare del tutto prudenziale.
  Conferma che la Conferenza delle Parti, come indicato nella relazione tecnica, avverrà con cadenza biennale.
  Evidenzia che agli obblighi internazionali derivanti dagli articoli 13 e 14 si provvederà mediante contributi già erogati prima della ratifica ovvero avvalendosi di stanziamenti già previsti a legislazione vigente, senza determinare pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Sebbene gli oneri oggetto di copertura si riferiscano in parte anche a mere previsioni di spesa e ciò nonostante siano complessivamente espressi in termini di limite massimo di spesa, ritiene tuttavia opportuno non apportare modifiche al testo in considerazione sia dell'esiguità della spesa, peraltro calcolata in termini prudenziali e integralmente copertura, sia del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato.

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2373 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la quota di partecipazione dell'Italia, in base ai dati reali del budget della Convenzione di Minamata quali risultanti dal documento approvato durante la terza Conferenza delle Parti tenutasi a novembre 2019, si attesterebbe a un valore intermedio tra quello del Canada (pari al 2,734 per cento, corrispondente a un contributo di 216.522 dollari per il biennio 2020-2021) e quello della Francia (pari al 4,427 per cento, corrispondente a un contributo di 350.600 dollari per il biennio 2020-2021), ossia ad un valore pari al 3,5805 per cento, corrispondente a un contributo di 141.780 dollari per ciascun anno del biennio 2020-2021, equivalenti a euro 120.808 in ragione d'anno;
    pertanto il contributo annuo a carico dell'Italia stimato dalla relazione tecnica in 160.000 euro annui appare del tutto prudenziale;
    la Conferenza delle Parti, come indicato nella relazione tecnica, avverrà con cadenza biennale;
    agli obblighi internazionali derivanti dagli articoli 13 e 14 si provvederà Pag. 65mediante contributi già erogati prima della ratifica ovvero avvalendosi di stanziamenti già previsti a legislazione vigente, senza determinare pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    sebbene gli oneri oggetto di copertura si riferiscano in parte anche a mere previsioni di spesa e ciò nonostante siano complessivamente espressi in termini di limite massimo di spesa, appare tuttavia opportuno non apportare modifiche al testo in considerazione sia dell'esiguità della spesa, peraltro calcolata in termini prudenziali e integralmente copertura, sia del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.
Nuovo testo C. 2313.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Beatrice LORENZIN (PD), relatrice, ricorda che il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, ha ad oggetto l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la proposta in esame è volta a consentire all'Italia l'istituzione, tramite decreto del Presidente della Repubblica e previ accordi con gli Stati contermini, di una zona economica esclusiva, cosiddetta ZEE, ai sensi della Convenzione di Montego Bay. Il testo in esame non prevede autorizzazioni di spesa né clausole di neutralità.
  Segnala che ai fini della stima di eventuali oneri si deve tener conto che dall'istituzione di una ZEE derivano, per uno Stato costiero, non solo diritti ma anche diversi adempimenti, doveri ed obblighi.
  Ritiene dunque necessario acquisire una valutazione circa i possibili oneri derivanti dall'estensione dell'area marina relativamente alla quale le Autorità italiane sarebbero tenute ai rispettivi adempimenti o, in alternativa, acquisire elementi idonei a confermare che da tale ampliamento non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In tale quadro, stante la novità della materia da esaminare, considera comunque utile rammentare che a precedenti misure che hanno esteso o delimitato la giurisdizione italiana su determinate aree marine non sono stati ascritti effetti: così, ad esempio, per quanto riguarda le «zone di protezione ecologica», la legge n. 61 del 2006 che ne disciplina l'individuazione è priva di effetti finanziari, e infatti il decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 2011, che in attuazione della predetta legge ha istituito zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno, pur prevedendo taluni adempimenti amministrativi non menziona alcuno stanziamento; anche gli accordi bilaterali volti a delimitare la «piattaforma continentale» sono stati tutti considerati neutrali (legge n. 290 del 1980 Grecia, legge n. 147 del 1995 Albania, legge n. 347 del 1978 Tunisia, legge n. 348 del 1978 Spagna).
  Tutto ciò premesso, rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la richiesta della relatrice.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo Pag. 6617, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di trenta giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016.
C. 2521 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che la stima degli oneri derivanti dall'Accordo, valutati in 5.358 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020, appare coerente con gli elementi forniti dalla relazione tecnica nel presupposto che trovino effettiva attuazione le ipotesi adottate dalla relazione medesima, relative alle modalità e alla decorrenza dell'applicazione delle disposizioni dell'Accordo. In particolare, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica, in base alla quale gli oneri connessi all'attuazione del provvedimento sono esclusivamente riferiti all'invio, ad anni alterni a decorre dal 2020, di due unità di personale militare italiano a Ulan Bator con spese di viaggio, di missione e di soggiorno a carico dell'Italia: tale ipotesi appare a sua volta coerente con i criteri di ripartizione degli oneri desumibili dall'articolo 3 dell'Accordo.
  Evidenzia, inoltre, che il disegno di legge di ratifica, con riguardo alle altre disposizioni dell'Accordo (fatta eccezione per gli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 5 e 11) prevede un vincolo d'invarianza finanziaria: secondo la relazione tecnica, anche sulla base dell'esperienza verificatasi con riferimento ad analoghi Accordi, le attività di cooperazione di cui all'articolo 2 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Tenuto conto che tale meccanismo non è esplicitato nel testo dell'Accordo, sarebbe opportuno, a suo avviso, acquisire elementi di valutazione dal Governo volti a suffragare la prevista ipotesi di neutralità finanziaria e andrebbero inoltre esclusi oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo oggetto di ratifica, valutato in 5.358 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ciò considerato, non ha osservazioni da formulare, poiché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità. Fa presente, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non ha osservazioni da formulare. Analogamente non ha osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo in commento, atteso che – secondo quanto ivi previsto – agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, di carattere Pag. 67meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che il meccanismo di rimborso delle spese di cooperazione sostenute nell'esclusivo interesse della Controparte, descritto nella relazione tecnica con riferimento alle attività di cooperazione di cui all'articolo 2 dell'Accordo, costituisce una prassi consolidata in materia in ambito bilaterale internazionale anche in mancanza di una espressa disposizione pattizia presente nell'Accordo in esame.
  Segnala, inoltre, che il successivo articolo 3, comma 3, laddove prevede che «tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti», assicura comunque la neutralità finanziaria del provvedimento, fermo restando che tutte le attività di cooperazione sono attività condotte nell'esclusivo interesse della Controparte.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di C. 2521 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il meccanismo di rimborso delle spese di cooperazione sostenute nell'esclusivo interesse della Controparte, descritto nella relazione tecnica con riferimento alle attività di cooperazione di cui all'articolo 2 dell'Accordo, costituisce una prassi consolidata in materia in ambito bilaterale internazionale anche in mancanza di una espressa disposizione pattizia presente nell'Accordo in esame;
    il successivo articolo 3, comma 3, laddove prevede che «tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti», assicura comunque la neutralità finanziaria del provvedimento, fermo restando che tutte le attività di cooperazione sono attività condotte nell'esclusivo interesse della Controparte,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.
C. 2523 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato (A.S. 1084) – autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che la stima degli oneri derivanti dall'Accordo, valutati in 5.648 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020, risulta coerente con gli elementi forniti dalla relazione tecnica nel presupposto Pag. 68che trovino effettiva attuazione le ipotesi adottate dalla relazione medesima, relative alle modalità e alla decorrenza dal 2020 dell'applicazione delle disposizioni dell'Accordo. In particolare, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica, in base alla quale gli oneri connessi all'attuazione del provvedimento sono esclusivamente riferiti all'invio, ad anni alterni a decorre dal 2020, di due unità di personale militare italiano in Uruguay con spese di viaggio, di missione e di soggiorno a carico dell'Italia: tale ipotesi appare a sua volta coerente con i criteri di ripartizione degli oneri desumibili dall'articolo VI dell'Accordo. Evidenzia, inoltre, che il disegno di legge di ratifica, con riguardo alle altre disposizioni dell'Accordo (fatta eccezione per gli Articoli V, VI e X) prevede un vincolo d'invarianza finanziaria: secondo la relazione tecnica, anche sulla base dell'esperienza verificatasi con riferimento ad analoghi Accordi, le attività di cooperazione di cui all'articolo II verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Tenuto conto che tale meccanismo non è esplicitato nel testo dell'Accordo, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo volti a suffragare la prevista ipotesi di neutralità finanziaria e ritiene che andrebbero inoltre esclusi oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo II dell'Accordo oggetto di ratifica, valutato in 5.648 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ciò considerato, non ha osservazioni da formulare, poiché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità. Fa presente, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo II dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non ha osservazioni da formulare. Analogamente non ha osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo in commento, atteso che – secondo quanto ivi previsto – agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, fa presente che il meccanismo di rimborso delle spese di cooperazione sostenute nell'esclusivo interesse della controparte, descritto in relazione tecnica con riferimento alle attività di cooperazione di cui all'articolo II dell'Accordo, costituisce una prassi consolidata in materia in ambito bilaterale internazionale anche in mancanza di una espressa disposizione pattizia presente nell'Accordo stesso.
  Segnala, inoltre, che il successivo articolo VI, comma 3, laddove prevede che «tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti», assicura comunque la neutralità finanziaria del provvedimento, fermo restando che tutte le attività di cooperazione sono attività condotte nell'esclusivo interesse della Controparte.

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2523 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016;Pag. 69
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il meccanismo di rimborso delle spese di cooperazione sostenute nell'esclusivo interesse della controparte, descritto in relazione tecnica con riferimento alle attività di cooperazione di cui all'articolo II dell'Accordo, costituisce una prassi consolidata in materia in ambito bilaterale internazionale anche in mancanza di una espressa disposizione pattizia presente nell'Accordo stesso;
    il successivo articolo VI, comma 3, laddove prevede che «tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti», assicura comunque la neutralità finanziaria del provvedimento, fermo restando che tutte le attività di cooperazione sono attività condotte nell'esclusivo interesse della Controparte,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
C. 2617 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Leonardo DONNO (M5S), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
  Evidenzia che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica ed è assistito da una clausola generale di neutralità finanziaria.
  Per quanto riguarda l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'articolo 2, che prevedono una proroga di termini connessi con l'emergenza COVID e una clausola di neutralità, in merito ai profili di quantificazione prende atto che i commi 1 e 2 dell'articolo 1 prorogano l'efficacia di disposizioni in relazione alle quali era originariamente prevista un'apposita clausola di invarianza. Una siffatta clausola è attualmente riprodotta, con riferimento all'intero decreto, dall'articolo 2. Tanto premesso, considera necessario acquisire la valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità di dare attuazione – nel limite delle risorse disponibili – alle norme prorogate dal decreto-legge fino al termine finale (15 ottobre) stabilito in via legislativa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 2 prevede che all'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente che costituiscono tetto di spesa. Al riguardo, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare la disposizione in esame giacché, da un lato, il richiamo alle risorse «previste» a legislazione vigente, anziché a quelle «disponibili», non appare del tutto congruo, dall'altro, il riferimento al rispetto dei «tetti di spesa» appare sostanzialmente ultroneo rispetto al vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare, si dovrebbe prevedere che, fermo restando quanto stabilito dal citato comma 3 dell'articolo 1, all'attuazione del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sostituendo la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Clausola di invarianza finanziaria». Pag. 70
  Riguardo all'articolo 1, comma 3, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, in merito ai profili di copertura finanziaria osserva preliminarmente che il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che all'attuazione delle disposizioni legislative oggetto di proroga – esposte nell'allegato 1 al provvedimento e in precedenza illustrate per i profili di quantificazione – si provvede nei limiti delle risorse disponibili «autorizzate» a legislazione vigente. Alla luce di siffatta formulazione, sembrerebbe doversi desumere che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, gli oneri ascritti alle disposizioni oggetto di proroga siano qualificabili esclusivamente nei termini di un limite massimo di spesa, con esclusione quindi di fattispecie riconducibili a posizioni di diritto soggettivo. Sul punto, ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo.
  In merito ai profili di quantificazione, richiama preliminarmente le considerazioni già svolte con riguardo ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e all'articolo 2, in merito all'opportunità di una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità di dare attuazione alle previsioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente entro la scadenza del termine di proroga previsto dalle disposizioni in esame: ritiene che andrebbe infatti confermato che le risorse già stanziate siano tali da garantire l'attuazione delle disposizioni fino al 15 ottobre.
  Riguardo all'articolo 1, comma 3, allegato 1, n. 6 (articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), in merito ai profili di quantificazione osserva che la norma prevede la proroga di disposizioni onerose che, seppur operanti nell'ambito delle risorse disponibili, fanno riferimento a organismi già istituiti e il cui costo è correlato alla durata della loro operatività. Poiché si tratta di costi, quali quelli per retribuzioni, difficilmente modulabili, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa la sussistenza di risorse tuttora disponibili per la prosecuzione del funzionamento delle unità speciali di continuità assistenziale.
  In merito all'articolo 1, comma 3, Allegato 1, numero 30, che reca misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19, in merito ai profili di quantificazione rileva che la relazione tecnica esclude l'insorgenza di nuovi oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla proroga in esame, precisando che la stessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, avviene nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In proposito, considera opportuno acquisire elementi idonei a suffragare l'effettiva neutralità delle disposizioni in esame, anche considerando che detta neutralità resta affidata ad una procedura che rinvia ad una fonte subordinata gli elementi essenziali per la definizione e per la copertura della spesa in questione e che la proroga appare suscettibile di incrementare gli oneri derivanti dalla specifica remunerazione dei costi causati dall'emergenza COVID-19.
  Riguardo all'articolo 1, comma 3, Allegato 1, numero 33, in materia di avvalimento del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, in merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, rileva che, dato il carattere non facoltativo dell'utilizzo della predetta struttura, andrebbe acquisita una valutazione circa l'effettiva possibilità per il Comando dei Carabinieri di far fronte – anche per il periodo di proroga dell'efficacia della norma – agli adempimenti derivanti dall'avvalimento in via diretta senza pregiudizio degli ulteriori compiti e funzioni cui sarebbero state adibite, a legislazione vigente, le risorse umane di cui il Ministero si avvarrà.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

Pag. 71

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
Atto n. 187.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 117 del 2019 (Legge di delegazione europea 2018) – reca attuazione della direttiva (UE) 2018/957 e apporta modifiche al decreto legislativo n. 136 del 2016 relativo al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. L'articolo 1, comma 3, della legge n. 117 del 2019 specifica che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni recano modifiche al decreto legislativo n. 136 del 2016, relativo al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Fa presente che al decreto legislativo n. 136 del 2016 la relazione tecnica non ha ascritto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, le disposizioni ampliano l'ambito di applicazione del suddetto decreto legislativo n. 136 del 2016 estendendolo anche alle ipotesi di distacco «a catena» dei lavoratori; pertanto ai lavoratori distaccati in Italia si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe. Ciò riguarda, a seguito delle modifiche introdotte, anche i lavoratori distaccati da agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia presso un'impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro non italiano e inviati da tale impresa in Italia nell'ambito di una prestazione diversa dalla somministrazione. Ciò premesso, la relazione tecnica esclude che dall'ampliamento in questione insorgano effetti per la finanza pubblica in quanto l'ipotesi di personale distaccato presso un'amministrazione pubblica è plausibile solo in virtù di una prestazione resa nell'ambito di un appalto, i cui oneri sono però limitati alle risorse ordinariamente destinate all'appalto medesimo. Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, ritiene utile acquisire conferma che non insorgano maggiori oneri per la finanza pubblica nella circostanza di contratti già in essere, con particolare Pag. 72riferimento a quelli stipulati da enti produttori di servizi economici appartenenti al perimetro dei soggetti pubblici considerati ai fini del conto economico consolidato. Ciò, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi che la nuova disciplina del distacco di lunga durata – di cui al nuovo articolo 4-bis, introdotto dal decreto in esame – comporti modifiche delle condizioni di lavoro e di occupazione non previste a legislazione vigente che abbiano riflessi di carattere economico. Per quanto attiene agli eventuali maggiori oneri amministrativi relativi agli adempimenti in capo al Ministero del lavoro (comma 1, lettera d)) e all'Ispettorato nazionale del lavoro (comma 1, lettera f)), non ha osservazioni da formulare atteso che la relazione tecnica afferma che gli stessi possono essere senz'altro assolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Infine, non ha osservazioni da formulare circa l'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al comma 1, lettera i), atteso che ad essa non vengono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, conferma che la nuova disciplina introdotta dal provvedimento in oggetto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i soggetti pubblici considerati ai fini del conto economico consolidato saranno comunque tenuti a rispettare i vincoli di bilancio previsti, che non consentono di sostenere spese ulteriori rispetto alle risorse già stanziate.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (Atto n. 187);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la nuova disciplina introdotta dal provvedimento in oggetto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i soggetti pubblici considerati ai fini del conto economico consolidato saranno comunque tenuti a rispettare i vincoli di bilancio previsti, che non consentono di sostenere spese ulteriori rispetto alle risorse già stanziate,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa.
COM(2020)37 final.
Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione.
COM(2020)440 final.

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Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020.
Doc. LXXXVI, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2020.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, rinviando alle considerazioni di merito svolte nella seduta dello scorso 21 luglio, formula una proposta di parere favorevole sui documenti in titolo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Sui lavori della Commissione.

  Fabio MELILLI, presidente, con riferimento agli atti del Governo nn. 188 e 189, assegnati alla Commissione bilancio per l'espressione del parere e aventi entrambi a oggetto la ripartizione del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, istituito dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), avverte che, ove non vi siano obiezioni, intende richiedere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, come già avvenuto in altre occasioni, di invitare le Commissioni interessate a formulare i propri rilievi sugli aspetti di loro competenza, considerata l'ampiezza dei contenuti dei provvedimenti di cui trattasi.
  In particolare, fa presente che, per quanto riguarda l'Atto n. 188, i rilievi dovrebbero essere richiesti a tutte le Commissioni permanenti, ad eccezione della XIV Commissione, mentre per quanto riguarda l'Atto n. 189, considerato il contenuto di quest'ultimo, i rilievi dovrebbero essere richiesti alle Commissioni IV, VII, VIII e IX.

  La Commissione concorda.

  Fabio MELILLI, presidente, chiede, quindi, alla rappresentante del Governo la disponibilità di attendere, con riferimento a entrambi gli schemi di decreto, l'espressione del parere parlamentare oltre il termine attualmente fissato al 29 agosto 2020, prima di procedere all'adozione definitiva degli atti medesimi, in considerazione sia dell'imminente inizio della pausa estiva dei lavori parlamentari, sia della necessità di acquisire sui medesimi schemi di decreto i rilievi delle Commissioni competenti, fermo restando che il parere dovrebbe essere comunque espresso entro il prossimo 17 settembre.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, a nome del Governo, non ha obiezioni rispetto alla richiesta formulata dal presidente.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

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