CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 agosto 2020
421.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 agosto 2020. — Presidenza del Vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 12.05.

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
C. 2617 Governo.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 2617, di conversione del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, nel riassumere brevemente il contenuto del decreto-legge, ricorda che esso è composto da 3 articoli e da un allegato, e detta disposizioni urgenti dirette a contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19.
  Anche a seguito dell'estensione (con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio), fino al 15 ottobre, dello stato di emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, il provvedimento è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto – legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1 al decreto medesimo.Pag. 21
  In linea generale ricorda che il citato decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione al perdurare dell'emergenza dovuta alla diffusione, ormai pandemica, del virus COVID-19, ha disciplinato in un atto di rango primario le misure eventualmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati.
  In sintesi, il provvedimento, come modificato in sede di conversione:
   reca (all'articolo 1, comma 2) un'elencazione dettagliata delle misure di contenimento eventualmente applicabili, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla sua totalità, misure che potranno essere adottate per periodi predeterminati, di durata non superiori a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza (vale a dire, fino al 31 luglio 2020);
   stabilisce (all'articolo 2) le modalità di adozione delle misure citate, prevedendo uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e consente che le misure emergenziali possano essere adottate con le ordinanze di carattere contingibile e urgente del Ministro della salute per i casi di estrema necessità e urgenza, relativi a situazioni sopravvenute, nelle more dell'adozione dei D.P.C.M. e con efficacia limitata fino a tale momento; si prevede altresì che i provvedimenti così adottati siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione e che il Presidente del Consiglio o un Ministro da questi delegato riferisca ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate; per i D.P.C.M. è altresì previsto un obbligo di preventiva informazione governativa al Parlamento, affinché questo possa formulare indirizzi;
   disciplina (all'articolo 3) il rapporto tra le misure statali adottate con D.P.C.M. per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità; si prevede inoltre che le regioni, nelle more dell'adozione dei D.P.C.M., e con efficacia limitata fino a tale momento, possano adottare – in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso – misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nelle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle a rilevanza strategica nazionale: tale disposizione è stata successivamente superata dalle disposizioni del decreto-legge n. 33 del 2020;
   stabilisce le sanzioni applicabili per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi una sanzione penale.

  Il decreto-legge n. 33 del 2020, pur mantenendo ferma la strumentazione predisposta e disciplinata dal decreto-legge n. 19, segna l'avvio di una nuova fase a partire dal 18 maggio e fino al 31 luglio, contribuendo a delineare una nuova cornice normativa, dove le misure emergenziali si rivolgono prioritariamente a specifiche aree del territorio e si fondano in particolare sull'evolversi dei dati epidemiologici.
  In tale contesto, l'articolo 1, al comma 1, del decreto-legge in esame, modificando l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, estende fino al 15 ottobre 2020 la facoltà di adottare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, una o più misure (tra quelle indicate al comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 19) allo scopo di contrastare i rischi sanitari derivanti da Covid-19. Viene inoltre soppresso il riferimento alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
  Il comma 2 dell'articolo 1, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, estende al 15 ottobre 2020, l'applicabilità delle misure previste dal medesimo decreto-legge n. 33.
  In merito alle predette proroghe rileva l'opportunità di approfondire il coordinamento Pag. 22del contenuto di alcune misure di contenimento dell'epidemia adottabili ai sensi del decreto-legge n. 19 con quello delle misure previste dal decreto-legge n. 33, di ambito e di portata più circoscritta, posto che il provvedimento proroga per entrambi al 15 ottobre la possibilità di assumere tali misure.
  In particolare:
   l'articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 19 del 2020 consente, «su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso» la «limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione, domicilio o dimora»; tale disposizione appariva però tacitamente abrogata dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 33; il comma 1 del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 33 infatti afferma che «a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale», mentre il comma 3 stabilisce che «A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree»; al riguardo rileva quindi l'opportunità di chiarire se, per effetto della proroga disposta dal decreto-legge in esame, riviva la possibilità di limitare la libertà di circolazione sul complesso del territorio nazionale;
   l'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 19 del 2020 consente la «limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso»: anche questa disposizione, con riferimento specifico alle riunioni poteva risultare tacitamente abrogata dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 33, il quale stabilisce che «le riunioni si svolgono nel rispetto della distanza interpersonale di un metro»; anche in questo caso, pertanto, segnala l'opportunità di precisare se, per effetto della proroga disposta dal decreto-legge in esame, riviva la possibilità di limitazioni alla libertà di riunione;
   l'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge n. 19 del 2020 consente «la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto», anche se la lettera h-bis) del predetto comma 2, introdotta nel corso dell'iter di conversione del decreto – legge, prevede l’«adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza»; la possibilità di sospensione delle cerimonie religiose è apparsa poi superata dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 33, il quale dispone che «le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio»; anche in questo caso segnala quindi l'opportunità di precisare se, per effetto della proroga disposta dal decreto-legge in esame, sia possibile attuare, ai sensi del decreto-legge n. 19, provvedimenti di sospensione delle cerimonie religiose.

  Segnala altresì l'opportunità di coordinare quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19, il quale prevede che, nelle more dell'adozione dei DPCM di attuazione delle misure previste dell'articolo 1, le regioni possano adottare unicamente misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti e l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33, che consente invece alle regioni, con riferimento allo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, di introdurre misure sia più restrittive sia ampliative rispetto a quelle nazionali.Pag. 23
  Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame dispone la proroga fino al 15 ottobre dei termini indicati nell'Allegato 1 del decreto – legge stesso, salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo, prevedendo che le relative disposizioni «vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente».
  Ai sensi del comma 4 viene stabilito che i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'Allegato I, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga al 15 ottobre dello stato di emergenza e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.
  Il comma 5 dispone che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.
  Il comma 6 stabilisce che il rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, ossia DIS, AISE e AISI, può essere disposto per più di una volta con successivi provvedimenti e per al massimo ulteriori quattro anni. Attualmente l'incarico dei direttori, della durata massima di quattro anni, può essere rinnovato una sola volta.
  La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione evidenzia che la disposizione introduce un elemento di flessibilità, nell'intento di garantire nelle diverse situazioni e possibili contesti, come ad esempio nell'attuale stato di emergenza sanitaria, la continuità e la funzionalità della guida degli apparati intelligence, così da evitare possibili pregiudizi in un settore particolarmente delicato quale quello preposto alla tutela della sicurezza nazionale.
  Considerata la portata della modifica del comma 6, che interviene a regime sulla procedura di nomina di cui alla legge n. 124 del 2007, rileva l'opportunità di modificare il titolo del decreto-legge, alla luce dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, il quale dispone che «i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo».
  L'articolo 2 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che all'attuazione del presente decreto si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e della sua presentazione alle Camere per la conversione.
  Con riferimento alle norme elencate nell'allegato 1, oggetto della proroga al 15 ottobre disposta dal comma 3 dell'articolo 1, in estrema sintesi esse sono:
   1) l'articolo 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;
   2) l'articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e socio-sanitario al Servizio sanitario nazionale;
   3) l'articolo 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
   4) l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante potenziamento delle reti di assistenza territoriale;Pag. 24
   5) l'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante disciplina delle aree sanitarie temporanee;
   6) l'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di unità speciali di continuità assistenziale;
   7) l'articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
   8) l'articolo 12, comma 1, decreto-legge n. 18 del 2020, recante misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario;
   9) l'articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione;
   10) l'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale;
   11) l'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente le norme transitorie relative all'uso, in determinati contesti, delle mascherine chirurgiche e alle relative tipologie, nonché alle tipologie delle mascherine filtranti ammesse nell'ambito dell'intera collettività;
   12) l'articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo al trattamento dei dati personali nel contesto dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19;
   13) l'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante iniziative di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari;
   14) l'articolo 39 del decreto-legge n. 18 del 2020, recante disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile prioritariamente da parte di soggetti con disabilità, nonché da parte di lavoratori immunodepressi;
   15) l'articolo 72, comma 4-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà;
   16) l'articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2020, che consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri;
   17) l'articolo 100, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante disposizioni volte a garantire la continuità della governance degli enti pubblici di ricerca durante il periodo di emergenza;
   18) l'articolo 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante disposizioni volte a garantire i ricercatori e i docenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche;
   19) l'articolo 102, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante una norma transitoria sulle modalità di svolgimento delle prove compensative, per i casi in cui, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell'Unione), Pag. 25nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richieda lo svolgimento di tale prova;
   20) l'articolo 122, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
   21) l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 22 del 2020, recante disposizioni volte a garantire l'operatività del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica;
   22) l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020, recante disposizioni che prevedono un termine ridotto di sette giorni (derogatorio rispetto a quello ordinario di venti giorni) per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI);
   23) l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 22 del 2020, recante disposizioni che prevedono che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione professionali, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea entro il 15 giugno 2020;
   24) l'articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 22 del 2020, recante disposizioni volte a garantire la continuità degli organi delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
   25) l'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, che, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, ha esteso alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale la possibilità di operare la distribuzione dei farmaci erogati in regime di distribuzione diretta, consentendo agli assistiti di ritirare presso tali farmacie aperte al pubblico i medicinali in confezione ospedaliera, in base a specifiche convenzioni regionali;
   26) l'articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 23 del 2020, recante una norma transitoria relativa alla corresponsione di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta;
   27) l'articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge n. 23 del 2020, concernenti la disciplina transitoria sulla sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché sull'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti;
   28) l'articolo 42, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 23 del 2020, recante disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
   29) l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 28 del 2020, concernente il termine finale per l'utilizzo dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare e della piattaforma relative alla gestione di un sistema di allerta (cosiddetta app Immuni), in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19, nonché il termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati;
   30) l'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, volti a per disciplinare il riconoscimento, alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza;Pag. 26
   31) l'articolo 81, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, recante sospensione dei termini relativi alle sanzioni in materia di obblighi statistici;
   32) l'articolo 90, commi 1, secondo periodo, 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, recante la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working in forma semplificata, prescindendo quindi dall'accordo individuale generalmente richiesto dalla normativa vigente;
   33) l'articolo 100 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico;
   34) l'articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, che, rispettivamente, autorizzano gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto e prevedono che per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione di risorse in materia di edilizia scolastica, i concerti o i pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali sono acquisiti entro 10 giorni dalla relativa richiesta formale.

  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come il provvedimento appaia in prevalenza riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione.
  Rileva inoltre la materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Per quanto riguarda specificamente l'articolo 1, comma 6, vengono altresì in rilievo le materie «sicurezza dello Stato» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione, anch'esse attribuite alle competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato), precisando di averne già anticipato il testo in via informale ai membri della Commissione.
  Richiama, in particolare, l'attenzione sulle condizioni recate dalla predetta proposta di parere, le quali affrontano un tema delicato, essendo volte a chiarire in modo inequivoco, anche in forma di interpretazione autentica, come il provvedimento in esame non comporti la reviviscenza delle più restrittive disposizioni limitative delle libertà personali di cui al decreto-legge n. 19 del 2020, successivamente superate dal decreto-legge n. 33 del 2020, con particolare riferimento alla possibilità di limitare la circolazione su tutto il territorio nazionale (prevista dal decreto-legge n. 19 del 2020 con disposizioni tacitamente abrogate dal decreto-legge n. 33 del 2020), alla libertà di riunione, alla libertà di culto e ai poteri delle Regioni.
  Rileva, pertanto, come qualora si ravvisasse la necessità di adottare nuove, più forti misure restrittive, sarebbe necessario un provvedimento legislativo ad hoc.
  Sottolinea, infine, come le osservazioni recate dalla proposta di parere concernano l'opportunità di modificare il titolo del provvedimento, al fine di renderlo corrispondente al contenuto, con riferimento alle disposizioni in materia di rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, e di consentire il rientro in Italia di soggetti non residenti, per ragioni di ricongiungimento familiare, raccogliendo peraltro una segnalazione in tal senso pervenutagli dal deputato Prisco.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

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Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020.
Emendamenti C.2573 Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

  Fausto RACITI, presidente, osserva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti al disegno di legge C. 2573, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020».

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 12.20.

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