CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 luglio 2020
418.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 201

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 luglio 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30.

Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare.
S. 1461.
(Parere alla 11a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, avverte che il relatore è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna e invita pertanto il deputato Federico a svolgerne le funzioni.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) relatore, segnala preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile, da un lato, alla materia previdenza sociale, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione e, dall'altro lato, alla materia assistenza sociale, di competenza residuale. Si pone pertanto l'esigenza di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
  L'articolo 1 concerne il riconoscimento e la tutela della figura del caregiver, la cui attività deve essere commisurata ai bisogni effettivi dell'assistito.
  L'articolo 2 modifica la definizione di caregiver già presente nella normativa vigente, all'articolo 1, comma 255 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018). In particolare, si specifica che l'attività medesima Pag. 202deve essere svolta a titolo gratuito e in modo continuativo.
  La qualifica di caregiver, inoltre, ai sensi dell'articolo 3, non può essere riconosciuta a più di una persona per assistito. Solamente i permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 possono essere estesi ad un ulteriore familiare nel caso in cui il caregiver non sia un lavoratore dipendente.
  L'articolo 4 riguarda invece la documentazione da presentare all'INPS ai fini dell'accesso ai benefici, la nomina e la cessazione dallo stato giuridico e dalla funzione di caregiver. La documentazione include: a) atto di nomina del caregiver familiare, sottoscritto dall'assistito; se l'assistito non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto di nomina, quest'ultima può essere espressa attraverso videoregistrazione o altro dispositivo che consenta all'assistito la propria manifestazione di volontà; b) estremi del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ovvero del verbale di riconoscimento dell'invalidità del medesimo; c) autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano ovvero, per i cittadini extracomunitari, autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano per almeno dieci anni, gli ultimi due dei quali in modo continuativo; d) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
  Ai sensi dell'articolo 5, la qualifica di caregiver comporta la copertura di contributi previdenziali figurativi a carico dello Stato nel limite complessivo di tre anni, cumulabili con i contributi versati per attività lavorative di qualsiasi natura.
  La copertura dei contributi figurativi è riconosciuta previa dichiarazione delle ore di assistenza rilasciata all'INPS con periodicità trimestrale, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Il previsto decreto ministeriale interviene su un aspetto in cui appare prevalente la competenza esclusiva dello Stato in materia di previdenza sociale; si può pertanto ritenere idonea la previsione del semplice parere in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Il successivo articolo 6 concerne la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in campo sociale che devono essere garantiti ai caregiver; tale definizione è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con la procedura prevista dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che prevede la necessità dell'intesa in sede di Conferenza unificata.
  È quindi previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni si proceda al riparto tra le regioni delle relative risorse.
  Anche in questo caso, valuta opportuna la scelta dell'intesa, alla luce del carattere prevalentemente residuale (gli interventi di politica sociale) della competenza legislativa coinvolta.
  È inoltre prevista nell'articolo una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.
  L'articolo 7 riconosce al caregiver il diritto alla rimodulazione dell'orario di lavoro e alla scelta prioritaria della sede di lavoro.
  È inoltre prevista l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per l'attivazione di specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza. Anche in questo caso la previsione dell'intesa appare opportuna alla luce delle competenze regionali in materia di servizi per l'impiego.
  L'articolo 8 dispone in ordine al riconoscimento e alla certificazione delle competenze acquisite.
  Gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente norme di carattere fiscale e relative Pag. 203alla presentazione al Parlamento di una relazione annuale da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  L'articolo 11, infine, reca la copertura finanziaria.
  Alla luce delle forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali previste, il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene le competenze della Commissione.
  Formula una proposta di parere favorevole.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) ricorda che si tratta di un provvedimento importante e atteso, proposto e sostenuto anche dalla collega Toffanin. Rileva come sarebbe necessario uno stanziamento di risorse ben superiore a quello previsto per renderlo davvero effettivo e come sarebbe altresì necessario un ulteriore coinvolgimento delle autonomie territoriali perché i caregiver agiscono sul territorio, nonché la necessità di avviare percorsi di formazione anche nelle pubbliche amministrazioni. Rileva una discrepanza nel testo perché in alcuni casi è previsto il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mentre in altri è previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata. Chiede pertanto di poter inserire sia all'articolo 6 che all'articolo 7 il coinvolgimento della Conferenza unificata e non della Conferenza Stato regioni come previsto ai fini della ripartizione delle risorse per i livelli essenziali di assistenza relativi ai caregiver e per i percorsi di reinserimento lavorativo dei caregiver.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva come la formulazione dell'articolo 6, che reca disposizioni in materia di adeguamento dei LEA, sia a suo avviso corretta poiché per la definizione dei LEA è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata mentre l'intesa nell'ambito della sola Conferenza Stato-regioni è richiesta per la ripartizione, che avviene tra le regioni, delle relative risorse. Anche con riferimento all'articolo 7 rileva che le competenze in materia di centri dell'impiego sono regionali, quindi ritiene sensato prevedere l'intesa in seno alla Conferenza Stato-regioni

  Il deputato Roberto PELLA (FI) osserva che però i programmi di reinserimento dei caregiver dovranno avere un qualche raccordo con i servizi sociali comunali.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, concorda con il collega Pella e riformula quindi la sua proposta di parere al fine di inserire un'osservazione che invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire forme di coinvolgimento dei servizi sociali comunali ai fini dell'attuazione dei programma di inserimento e reinserimento lavorativo dei caregiver.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 1).

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.
S. 1441, approvato dalla Camera.
(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda anzitutto che il provvedimento, all'articolo 1, sancisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che abbiano almeno quindici dipendenti e servizi aperti al pubblico di dotarsi entro il 31 dicembre 2025 di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale adeguatamente formato. Viene rimesso a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, entro centoventi giorni dalla data di Pag. 204entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione del programma pluriennale di attuazione. Il programma individua le amministrazioni destinatarie dell'obbligo secondo un ordine di priorità che tiene conto della ubicazione, del bacino di utenza di riferimento, dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso, nonché, ove possibile, dell'analisi dei dati epidemiologici di arresto cardiaco per valutare il rischio relativo in riferimento alla serie storica. Viene in ogni caso considerata prioritaria l'installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, segnalati da adeguata cartellonistica, favorendo, ove possibile, la loro collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche alla comunità. Viene poi stabilito che per le procedure di acquisto dei DAE esterni, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 si avvalgono degli strumenti di negoziazione e di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. ovvero dalle centrali di committenza regionali. Per l'attuazione delle disposizioni sono stanziati 4 milioni di euro per il 2020 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  L'articolo 2 prevede che gli enti territoriali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adottino propri regolamenti per prevedere l'installazione nel proprio territorio di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico, 24 ore su 24, adeguatamente segnalate e dotate di sistemi automatici di chiamata e di segnalazione ai servizi d'emergenza. La collocazione dei DAE deve avvenire, ove possibile, in teche accessibili 24 ore su 24, al pubblico e un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in modo univoco e ben visibile secondo la codificazione internazionale corrente. Inoltre gli enti territoriali incentivano, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, la installazione di DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico nel rispetto della normativa vigente.
  L'articolo 3, attraverso una modifica alla legge n. 120 del 2001 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero), inserisce i defibrillatori automatici – accanto a quelli semi-automatici – nella previsione della disposizione diretta a consentirne l'uso al personale sanitario non medico nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una specifica formazione nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. Inoltre, con l'inserimento di un periodo aggiuntivo nel comma in esame, esso dispone che, in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico od automatico anche ad una persona non in possesso dei requisiti citati. Viene poi espressamente sancita, ai sensi dell'articolo 54 del codice penale, la non punibilità delle azioni connesse all'uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti che agiscano in stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso ad una vittima di sospetto arresto cardiaco.
  L'articolo 4 specifica, con una modifica al comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, che l'obbligo relativo alla dotazione e all'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, sussiste durante le competizioni e durante gli allenamenti. Viene poi inserito un comma aggiuntivo, l'11-bis, che introduce l'obbligo per le società sportive che utilizzano gli spazi di impianti pubblici, di condividere il dispositivo DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi.
  Ai sensi dell'articolo 5, inoltre, si prevede l'introduzione dell'insegnamento Pag. 205della rianimazione cardiopolmonare di base e di utilizzo del DAE nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le iniziative di formazione citate devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e l'uso del DAE e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Tali iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo tecnico e ausiliario. Viene poi previsto che ogni istituzione scolastica provveda autonomamente a organizzare periodicamente le iniziative di formazione programmando le attività, anche in rete di scuole, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato. Inoltre, il 16 ottobre di ogni anno, in concomitanza con la «giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare», le istituzioni scolastiche possono, nell'ambito della propria autonomia, organizzare iniziative specifiche di informazione sull'arresto cardiaco e sulle conseguenti azioni di primo soccorso.
  L'articolo 6 disciplina la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, disponendo che, al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino in caso di evento di un arresto cardiaco, e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i soggetti, siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente. Tale comunicazione deve specificare il numero di dispositivi, le caratteristiche e la loro ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso della certificazione all'uso dei DAE. A tale fine, all'atto dell'acquisto, il fornitore o il venditore sono tenuti a comunicare, attraverso mezzi telematici, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali. Inoltre, nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza sullo stesso. Sulla base dei dati forniti dall'acquirente, la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente presta un servizio di segnalazione periodica dei dati di scadenza delle parti deteriorabili.
  L'articolo 7 demanda a un Accordo da adottare in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118 per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo in cui si sia verificata l'emergenza. I soccorritori, reclutabili attraverso l'applicazione del presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria nei database della Centrale operativa del 118 territorialmente competente. A tale fine sono stanziati 250.000 euro per l'anno 2019 e 500.000 euro per l'anno 2020. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge le Centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118 presenti sul territorio nazionale sono tenute a impartire al telefono, durante la chiamata di emergenza, secondo un protocollo definito dal Ministero della salute, le istruzioni pre-arrivo sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e sull'uso del DAE, nonché, ove possibile, a fornire indicazioni sulla posizione del DAE più vicino al luogo in cui si sia verificata l'emergenza.
  L'articolo 8 demanda al Ministero della salute, di concerto con quello dell'Università e della ricerca, il compito di promuovere ogni anno, negli istituti di istruzione primaria e secondaria, una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori e agli studenti, finalizzata a informare Pag. 206e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Spetta inoltre al Ministero della salute il compito di promuovere, nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, la diffusione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso e delle tecniche salvavita nonché sull'utilizzo dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto cardiaco. Per le medesime finalità spetta al Ministero dello sviluppo economico il compito di assicurare che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare spazi di informazione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
  L'articolo 9 prevede che nei territori in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, le disposizioni della legge si applichino nel rispetto della relativa lingua di minoranza.
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che il testo è riconducibile, principalmente, alla materia tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Assume inoltre rilievo la materia ordinamento civile e penale (con riferimento alla causa di non punibilità di cui all'articolo 3) e norme generali sull'istruzione (con riferimento alle iniziative di formazione nelle scuole di cui all'articolo 5) di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e n) della Costituzione.
  Per quanto concerne la competenza concorrente in materia di tutela della salute ricorda che, sulla base della giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 251 del 2016), si pone l'esigenza di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. Al riguardo, segnala che il provvedimento prevede, all'articolo 1, comma 2, che il DPCM chiamato a definire il programma pluriennale di installazione dei defibrillatori (DAE) sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata; inoltre, l'articolo 7 prevede un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la realizzazione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza 118 per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) nel condividere le considerazioni del relatore in ordine all'adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel provvedimento, ricorda che alla stesura del testo ha preso parte anche il deputato Mulè che da sempre si adopera per sensibilizzare la società sul ruolo che tutti dobbiamo avere su questo importante tema. Al riguardo, ritiene che oltre che nelle scuole la formazione dovrebbe essere diffusa anche in ambito parlamentare. Ricorda inoltre come moltissimi enti locali abbiano già avviato questa attività in maniera massiccia anticipando fondi propri e soprattutto stiano facendo una forte campagna di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini. Ritiene altresì che debba essere avviata una campagna di sensibilizzazione dei comuni per poter utilizzare al meglio le risorse – sebbene non troppo abbondanti – messe a disposizione dallo Stato. I comuni devono infatti ricevere ristoro delle risorse investite in un'attività che spetta allo Stato. Ciò premesso, dichiara comunque il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, nel riconoscere che molti comuni si stanno muovendo da soli sottolinea tuttavia l'importanza dell'adozione di norme statali per poter garantire la formazione continua del personale e per la manutenzione e la verifica degli strumenti.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).

Pag. 207

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.
C. 2121 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), relatore, ricorda preliminarmente che l'Accordo consolida e rafforza i tre pilastri della collaborazione tra le Parti, consistenti nella:
   1) cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza di interesse comune, anche nell'ambito di armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro, lotta al terrorismo, promozione della pace e della sicurezza internazionale;
   2) cooperazione economica e commerciale volta a facilitare gli scambi e i flussi di investimenti bilaterali, la soluzione di questioni economiche e commerciali settoriali, la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio ed all'accesso agli appalti pubblici;
   3) cooperazione settoriale, relativa a ricerca e innovazione, istruzione e cultura, migrazione, lotta contro il terrorismo, lotta contro criminalità organizzata e criminalità informatica, cooperazione giudiziaria, tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

  In particolare, l'Accordo contempla un'ampia gamma di settori nei quali possano essere sviluppate forme di cooperazione, tra cui: il commercio agricolo, le questioni sanitarie e fitosanitarie, il commercio e gli investimenti, l'ambiente e i cambiamenti climatici, l'energia, la salute, l'istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione delle catastrofi, la pesca e gli affari marittimi, i trasporti, la cooperazione giuridica, oltre ad altri settori chiave quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione.
  In tale quadro sono previste ampie forme di cooperazione in ambito di agricoltura, commercio e proprietà intellettuale, tutte tematiche di estrema importanza per una convergenza fra le politiche australiane, caratterizzate da ostacoli tariffari e non tariffari, e quelle dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
  Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di 64 articoli, suddivisi in dieci titoli: Finalità e fondamenti dell'accordo (Titolo I); Dialogo politico e cooperazione in materia di politica estera e sicurezza (Titolo II); Cooperazione in materia di sviluppo globale e aiuti umanitari (Titolo III); Cooperazione in materia economica e commerciale (Titolo IV); Cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V); Cooperazione nei settori della ricerca, dell'innovazione e della società Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di 64 articoli, suddivisi in dieci titoli: Finalità e fondamenti dell'accordo (Titolo I); Dialogo politico e cooperazione in materia di politica estera e sicurezza (Titolo II); Cooperazione in materia di sviluppo globale e aiuti umanitari (Titolo III); Cooperazione in materia economica e commerciale (Titolo IV); Cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V); Cooperazione nei settori della ricerca, dell'innovazione e della società dell'informazione (Titolo VI); Cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura (Titolo VII); Cooperazione nei settori dello sviluppo sostenibile, dell'energia e dei trasporti (Titolo VIII); Quadro istituzionale (Titolo IX) e Disposizioni finali (Titolo X).
  Quanto al Titolo I, relativo alle finalità e ai fondamenti dell'Accordo (costituito dagli articoli 1 e 2), le Parti definiscono i fondamenti della cooperazione basati sul rafforzamento delle loro relazioni strategiche a livello bilaterale, regionale e mondiale, sulla base di valori condivisi e interessi comuni, confermando la loro adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta Pag. 208delle Nazioni Unite e il loro impegno a rispettare i princìpi democratici e i diritti umani, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto, conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed agli strumenti internazionali inerenti ai diritti umani. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere una crescita economica sostenibile, per affrontare le sfide ambientali mondiali connesse al cambiamento climatico.
  Ai sensi dell'articolo 2 l'attuazione dell'Accordo si fonda sui princìpi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato paritario, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.
  Quanto al Titolo II, relativo al Dialogo politico e alla cooperazione in materia di politica estera e sicurezza (costituito dagli articoli da 3 a 11), ai sensi dell'articolo 3 le Parti stabiliscono un dialogo regolare, con l'obiettivo di sviluppare le relazioni bilaterali individuando forme di cooperazione nell'ambito delle sfide mondiali e regionali. Il dialogo si svolgerà attraverso forme definite quali: consultazioni, riunioni e visite a livello di leader, a livello ministeriale, a livello di alti funzionari nelle materie previste; dialoghi settoriali su questioni di interesse comune; scambi di delegazioni e altri contatti tra il Parlamento australiano e il Parlamento europeo.
  In base all'articolo 4 l'impegno delle Parti a favore dei princìpi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto è attuato attraverso la promozione, la collaborazione e coordinamento, ove opportuno anche con Paesi terzi. È inoltre incoraggiata la partecipazione democratica, attraverso l'istituzione di misure tendenti a facilitare la partecipazione alle missioni di osservazioni elettorali.
  Ai sensi dell'articolo 5 le Parti ribadiscono l'impegno di promuovere la pace e la stabilità a livello internazionale, esaminando le possibilità di coordinare e cooperare nella gestione delle crisi.
  Con l'articolo 6, le Parti riaffermano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e loro vettori a livello di attori statali o non statali è una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza a livello internazionale, e convengono di cooperare contro tale proliferazione garantendo l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti accordi ai quali le Parti hanno aderito.
  Viene inoltre stabilito di cooperare contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa mediante: a) l'adozione delle misure necessarie per firmare, ratificare, attuare integralmente e promuovere tutti gli strumenti internazionali pertinenti; b) il mantenimento di controlli nazionali all'esportazione esteso anche al transito dei beni collegati alle armi di distruzione di massa, verificando l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle armi di distruzione di massa, e prevedendo sanzioni in caso di violazione dei controlli; c) la promozione dell'attuazione di tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; d) la cooperazione nei consessi multilaterali e nei regimi di controllo delle esportazioni per promuovere la non proliferazione delle armi di distruzione di massa; e) la collaborazione e il coordinamento di attività di sensibilizzazione in materia di sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare, sicurezza, non proliferazione e sanzioni; f) la condivisione di informazioni pertinenti, se del caso e in conformità delle rispettive competenze.
  Nell'articolo 7 le Parti convengono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illecita di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni, la loro eccessiva accumulazione, i depositi non sufficientemente sicuri e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. Viene quindi stabilito di attuare i rispettivi obblighi di contrasto del commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti ratificati dall'Australia e dall'Unione europea o dagli Stati membri con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza Pag. 209delle Nazioni Unite. Viene inoltre riconosciuta l'importanza dei sistemi di controllo nazionali, l'impegno ad attuare pienamente il trattato sul commercio delle armi, garantendo l'efficace applicazione degli embarghi sulle armi, decisi dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.
  Per quanto riguarda i crimini gravi di rilevanza internazionale, all'articolo 8 le Parti ribadiscono che questi non devono rimanere impuniti, ma perseguiti con provvedimenti nazionali o internazionali anche presso la Corte penale internazionale. È ribadito il sostegno all'adesione universale e alla piena applicazione dello Statuto di Roma.
  Ai sensi dell'articolo 9 la cooperazione in materia di lotta al terrorismo avviene in linea con le convenzioni internazionali applicabili e con il diritto internazionale umanitario, tenendo conto della Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, contenuta nella risoluzione n. 60/288 dell'8 settembre 2006 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Le Parti si impegnano a mantenere un regolare dialogo, attraverso la promozione della cooperazione con gli Stati membri delle Nazioni Unite, scambiando informazioni, mezzi e modi per contrastare il terrorismo. Le Parti inoltre convengono di cooperare strettamente nel quadro del forum globale antiterrorismo (Global Counter-Terrorism Forum) e dei suoi gruppi di lavoro.
  L'articolo 10 stabilisce l'impegno delle Parti a condividere opinioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali, tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il Gruppo dei Venti (G20), il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il Gruppo della Banca Mondiale e le Banche di sviluppo regionali, l'Asia-Europe Meeting (ASEM), l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il Forum regionale dell'ASEAN (ARF), il Forum delle isole del Pacifico (PIF) e il Segretariato della Comunità del Pacifico.
  L'importanza della cooperazione e condivisione di informazioni tra le Parti in materia di sicurezza internazionale e cyberspazio è richiamata nell'articolo 11.
  Quanto al Titolo III, relativo alla Cooperazione in materia di sviluppo globale e aiuti umanitari (composto dagli articoli 12 e 13), le Parti riaffermano il loro impegno a contribuire ad una crescita economica sostenibile, volta a ridurre la povertà, rafforzando la cooperazione in materia di aiuti e conducendo regolari dialoghi, scambi di informazioni e promozione delle sinergie dei rispettivi programmi di sviluppo.
  L'articolo 12 consente l'instaurazione di una cooperazione delegata per conto dell'altra parte, basandosi su modalità concordate congiuntamente, mentre l'articolo 13 conferma l'impegno comune nell'ambito degli aiuti umanitari per dare risposte coordinate.
  Quanto al Titolo IV, sulla Cooperazione in materia economica e commerciale (composto dagli articoli da 14 a 31), nel convenire di mantenere un dialogo per la condivisione di informazioni e di esperienze sulle rispettive politiche e tendenze macroeconomiche, le Parti si impegnano a stabilire le condizioni necessarie per incrementare gli scambi commerciali e gli investimenti, eliminando gli ostacoli non tariffari e migliorando la trasparenza.
  A tale proposito ai sensi degli articoli 14 e 15 si stabiliscono un dialogo annuale a livello alti funzionari e dialoghi settoriali sui prodotti agricoli e sulle questioni sanitarie e fitosanitarie. Inoltre, le Parti confermano il loro impegno a collaborare nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per una maggiore liberalizzazione degli scambi.
  Con gli articoli 16 e 17, le Parti promuovono meccanismi per una migliore comprensione reciproca e più trasparenza negli investimenti e negli appalti pubblici.
  All'articolo 18 le Parti concordano di cooperare nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi, Pag. 210attraverso il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità dei certificati e marchi tra la Comunità europea e l'Australia.
  In tema di questioni sanitarie e fitosanitarie, ai sensi dell'articolo 19, si richiamano le pertinenti norme OMC contenute nell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (Sanitary and Phytosanitary – SPS). Inoltre, l'Unione europea e l'Australia condividono informazioni sul benessere degli animali attraverso incontri periodici, nei quadri multilaterali pertinenti, quali l'OMC, la Commissione del Codex Alimentarius, la Convenzione internazionale sulla protezione delle piante (International Plant Protection Convention – IPPC) e l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).
  Secondo gli articoli 20 e 21 le Parti cooperano per semplificare le procedure doganali, rispettare gli standard internazionali, tutelare i diritti d'autore, la proprietà intellettuale, i marchi e le indicazioni geografiche.
  L'articolo 22 prevede che la politica di concorrenza venga promossa attraverso il rafforzamento delle rispettive Autorità.
  Gli articoli 23 e 24 stabiliscono l'avvio di dialoghi per promuovere i servizi e il miglioramento dei sistemi di contabilità e di vigilanza dei settori bancari e assicurativi, mentre all'articolo 25 le Parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i princìpi del buon governo nel settore della fiscalità, attraverso lo scambio di informazioni e la prevenzione di pratiche fiscali dannose.
  L'Unione europea e l'Australia riconoscono, nell'articolo 26, l'importanza della trasparenza e del rispetto dell'applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale, a norma dell'articolo X del GATT 1994 e dell'articolo III del GATS.
  L'articolo 27 stabilisce che le Parti, mediante il dialogo nell'ambito delle organizzazioni internazionali multilaterali, potranno creare un quadro normativo rafforzato e trasparente dei mercati mondiali delle materie prime, che comprenda la politica mineraria, il rilascio di licenze e la pianificazione territoriale.
  Per il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, all'articolo 28 le Parti riaffermano il loro impegno allo scambio di informazioni e alla condivisione di esperienze sulle iniziative volte a promuovere reciproche sinergie.
  L'articolo 29 incoraggia la cooperazione tra le imprese e di queste con i governi, anche nell'ambito ASEM (Asia-Europa meeting), attraverso incentivi per trasferire le tecnologie, le buone prassi e le informazioni inerenti alle norme e alle valutazioni sulla conformità.
  L'articolo 30 incoraggia la promozione degli scambi commerciali e il dialogo con la società civile, mentre nell'articolo 31 si conviene circa una collaborazione tra le Parti per promuovere il turismo in ambedue le direzioni.
  In relazione al Titolo V, sulla Cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (composto dagli articoli da 32 a 40), nell'articolo 32 le Parti riconoscono l'importanza di rafforzare la loro cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, incoraggiando il ricorso all'arbitrato qualora si presentassero controversie civili e commerciali.
  Ai sensi dell'articolo 33 le Parti assicurano la cooperazione tra le rispettive autorità, agenzie e servizi di contrasto alla criminalità transnazionale, attraverso forme di assistenza alle indagini investigative, corsi di formazione e addestramento di operatori.
  Negli articoli da 34 a 37, le Parti ribadiscono l'impegno a cooperare per prevenire e combattere il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale, la corruzione, le droghe illecite, la criminalità informatica, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tale impegno sarà concretizzato attraverso scambio di informazioni nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge.
  Con l'articolo 38 viene concordata tra le Parti la cooperazione in materia di migrazione irregolare, traffico di persone, tratta di esseri umani, asilo, partecipazione sociale ed economica dei migranti, gestione delle frontiere, dei visti e dati biometrici e di sicurezza dei documenti. Al Pag. 211fine di prevenire la migrazione irregolare, l'Australia e ciascun Stato membro dell'Unione europea accettano di riammettere i propri cittadini presenti irregolarmente nel territorio dell'altra parte, senza ritardo e senza particolari formalità.
  Gli articoli 39 e 40 garantiscono la protezione consolare e la protezione dei dati personali secondo le norme internazionali, tra cui le linee guida dell'OCSE sulla protezione della sfera privata e sui flussi transfrontalieri di dati personali.
  Quanto al Titolo VI, sulla Cooperazione nei settori della ricerca, dell'innovazione e della società dell'informazione (composto dagli articoli 41 e 42), con l'articolo 41 le Parti convengono di rafforzare la cooperazione nei settori della scienza, ricerca e innovazione, previo esame del Comitato misto istituito dall'articolo 56 dell'Accordo, da attivarsi migliorando le possibilità a disposizione degli attori pubblici, privati e delle PMI, potenziando le varie infrastrutture di ricerca, finanziando e definendo le priorità e intensificando la mobilità dei ricercatori per ottenere risultati reciprocamente vantaggiosi in campo commerciale e sociale.
  Nell'articolo 42 le Parti convengono di scambiare opinioni sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare sulle politiche e sulle normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, le licenze, la tutela della privacy, la sicurezza delle reti internet e l'efficienza delle autorità di regolamentazione del settore.
  In ordine al Titolo VII, sulla Cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura (costituito dagli articoli 43 e 44), secondo l'articolo 43 le Parti cooperano nel settore dell'istruzione per sostenere opportunità lavorative a favore dei giovani, attraverso la mobilità di studenti, docenti, personale amministrativo e la promozione dello scambio di esperienze e di know-how.
  La promozione di una cooperazione più stretta nei settori culturali e creativi è stabilita nell'articolo 44, attraverso la realizzazione di iniziative culturali, la circolazione di professionisti e di opere d'arte, il dialogo interculturale tra le organizzazioni della società civile, il dialogo politico in sede UNESCO, la cooperazione culturale nell'ambito dell'ASEM e le attività della Fondazione Asia-Europa (ASEF).
  Quanto al Titolo VIII, sulla Cooperazione nei settori dello sviluppo sostenibile, dell'energia e dei trasporti (costituito dagli articoli da 45 a 54), le Parti stabiliscono l'intensificazione della cooperazione in materia di protezione, conservazione e gestione delle risorse naturali e della diversità biologica, mantenendo il dialogo ad alto livello su questioni ambientali, partecipando ad accordi multilaterali, incoraggiando l'accesso alle risorse genetiche e al loro uso sostenibile, conformemente alle legislazioni nazionali e ai trattati internazionali.
  In base all'articolo 45 le Parti inoltre si impegnano a promuovere lo scambio di pratiche ambientali nei settori della conservazione della biodiversità e dell'ambiente marino, della gestione dei rifiuti delle sostanze chimiche e della politica delle acque.
  La necessità di adottare misure per la riduzione delle concentrazioni di gas a effetto serra è stabilita nell'articolo 46, attraverso il rafforzamento di un dialogo regolare per facilitare azioni nazionali di attuazione, condivisione di conoscenze, scambio di informazioni sugli strumenti di finanziamento di azioni a favore del clima, trasferimento di tecnologie a basse emissioni di anidride carbonica, scambio di migliori prassi per controllo e analisi degli effetti dei gas serra.
  Con l'articolo 47 le Parti sostengono la necessità di promuovere misure di prevenzione e riduzione al minimo delle catastrofi naturali causate dall'uomo.
  Ai sensi dell'articolo 48, per contribuire a conseguire gli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, le Parti riconoscono l'importanza di un mercato dell'energia sostenibile e si adoperano per scambiare informazioni su politiche e tecnologie pulite, sostenibili ed efficienti, condividendo al contempo le migliori pratiche in materia di esplorazione e di produzione.Pag. 212
  Si segnala che l'Accordo in esame è stato ratificato finora dei seguenti Paesi membri dell'UE: Australia, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi bassi, Repubblica ceca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso è composto da quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, a decorrere dalla sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 61 dell'Accordo medesimo.
  L'articolo 3 stabilisce che dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge, a partire dal giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si segnala come il disegno di legge attenga alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) nel dichiarare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia ricorda che proprio nella giornata di ieri ha partecipato a un convegno su food and health in collaborazione con l'università di Sidney che conferma l'importanza di questo accordo.

  Il senatore Francesco MOLLAME (M5S) relatore formula una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 9.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 29 luglio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

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