CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 luglio 2020
418.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

  Mercoledì 29 luglio 2020. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

  La seduta comincia alle 15.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Francesco Giordano, deputato della XIV legislatura (atto di citazione di Marco Rizzo) (doc. IV-ter, n. 1).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 4 dicembre 2019.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, avverte che, dalla ricognizione presso l'autorità giudiziaria sullo stato dei procedimenti pendenti, il procedimento civile nel cui ambito si colloca la richiesta in oggetto risulta ancora sospeso. Invita quindi il relatore Saitta ad intervenire.

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, ricorda che la richiesta in titolo, avanzata dal tribunale di Roma, è molto risalente, essendo infatti pervenuta alla Camera nella XVI legislatura e che, come noto alla Giunta, a più riprese sono stati esperiti presso le parti tentativi di composizione stragiudiziale della lite. Nella seduta del 7 febbraio 2019 l'ex deputato Giordano è intervenuto in audizione per offrire chiarimenti, comunicando che la controparte gli aveva manifestato la disponibilità ad una composizione bonaria della lite. Il 20 febbraio 2019 è pervenuta una nota dell'ex deputato Marco Rizzo, con la quale questi inoltrava la sua comunicazione del 30 gennaio 2019 a Giordano, in cui affermava di considerare conclusa benevolmente la vicenda. Preso atto di tale circostanza, la Giunta ha atteso di ricevere comunicazioni da parte dell'autorità giudiziaria richiedente. Al proposito, ricorda infatti di aver inviato all'ex deputato Giordano – in data 23 ottobre 2019 – una lettera con cui lo invitava a trasmettere alla Giunta copia di eventuali documenti giudiziari che dimostrassero la cessazione della materia del contendere. In assenza di un riscontro, nella seduta del 27 novembre 2019 rappresentava pertanto l'opportunità di riprendere l'esame della questione per pervenire alla formulazione di una proposta Pag. 4per l'Assemblea. Il legale dell'ex deputato Giordano il 29 novembre 2019 ha fatto poi pervenire una scrittura privata, sottoscritta da entrambe le parti del giudizio, con la quale le parti stesse dichiarano di aver deciso di abbandonare e/o non riassumere il giudizio, attualmente sospeso, pendente innanzi al tribunale civile di Roma e di non aver reciprocamente null'altro a pretendere. Dopo la sospensione dei lavori conseguente all'emergenza sanitaria, a seguito delle verifiche effettuate è emerso come detto che il procedimento civile nel cui ambito è stata avanzata la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità risulta ancora sospeso. Richiamandosi quindi alle ragioni a suo tempo esposte, in particolare nella seduta del 30 gennaio 2019, considerata l'esigenza di addivenire alla conclusione di un procedimento da lungo tempo incardinato presso la Giunta, formula la sua proposta nel senso della sindacabilità.

  Francesco Paolo SISTO (FI) fa presente al riguardo di considerare espressione di critica politica, coperta dalla prerogativa dell'insindacabilità, le dichiarazioni rese a suo tempo dall'on. Giordano.

  Gianluca VINCI (LEGA) intervenendo a nome del gruppo di appartenenza, preannuncia il voto contrario alla proposta del relatore.

  Mario PERANTONI (M5S) concorda con la proposta del relatore, osservando che, in base alla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di insindacabilità per le opinioni espresse dai parlamentari, richiamate più volte nel corso dell'esame della domanda in titolo, anche nella precedente legislatura, difficilmente si possono ravvisare nelle dichiarazioni dell'on. Giordano gli estremi per una pronuncia della Giunta in termini di insindacabilità.

  Manuela GAGLIARDI (MISTO) esprime avviso contrario alla proposta del relatore.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, avverte che la proposta testé formulata dal relatore Saitta sarà posta in votazione nella prossima seduta.

Discussione sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta dell'8 luglio 2020 (lettera dell'on. Cosimo Maria Ferri).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che, come comunicato nella seduta dell'8 luglio 2020, è pervenuta dal Presidente della Camera una nota con cui si trasmette alla Giunta, per le valutazioni di competenza, una lettera, corredata da numerosi documenti allegati, a firma del deputato Cosimo Maria Ferri. In tale lettera il citato deputato chiede di accertare la sussistenza delle condizioni per l'elevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione e, per quanto occorra, nei confronti della Procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia, a tutela delle prerogative della Camera lese nei confronti del deputato stesso, ritenendo radicalmente illegittima l'azione disciplinare intrapresa nei confronti del medesimo dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione sulla base di attività di intercettazione svolta in violazione dell'articolo 68, comma 3, della Costituzione.
  Al riguardo, fa altresì presente che in data 22 luglio 2020 l'on. Ferri ha fatto pervenire alla Presidenza della Camera, che l'ha parimenti trasmessa alla Giunta, una nota integrativa della precedente, anch'essa corredata di allegati. Tutta la documentazione è depositata presso la segreteria ed è a disposizione dei membri della Giunta per la consultazione.
  Invita quindi il relatore Francesco Paolo Sisto a intervenire, dopo aver formulato, a nome suo personale e dell'intera Giunta, le condoglianze per il grave lutto che lo ha recentemente colpito.

  Francesco Paolo SISTO (FI), relatore, nel ringraziare per il sostegno ricevuto in un doloroso frangente personale, con riferimento Pag. 5alla questione in esame osserva che si tratta di una vicenda da esaminare con attenzione, non risultando precedenti di applicazione della legge n. 140 del 2003 all'interno di procedimenti disciplinari nei confronti di magistrati, deputati in carica. Rileva che, in base alla documentazione allegata dall'on. Ferri, l'11 giugno del 2019 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti di vari consiglieri appartenenti al Consiglio superiore della Magistratura e tra questi inizialmente non vi era l'onorevole Ferri. I capi di incolpazione si fondavano sugli atti di indagine compiuti all'interno del procedimento penale n. 6652/2018 avviato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia nei confronti del dottor Luca Palamara, e in particolare sulle intercettazioni captate a mezzo del cd. trojan installato sul telefono cellulare dell'indagato. Al riguardo, l'on. Ferri sostiene che la captazione del 9 maggio 2019 – data di incontro tra l'on. Ferri, il dott. Palamara e l'on. Lotti – era stata preceduta da altre intercettazioni nei confronti dell'on. Ferri medesimo, che dimostrano il carattere assolutamente non casuale né fortuito della captazione, con conseguente non utilizzabilità dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, all'interno del procedimento disciplinare successivamente instaurato nei suoi confronti il 5 luglio 2019 per violazione degli artt. 67 e 68, terzo comma, della Costituzione in relazione all'intercettazione delle proprie conversazioni del 9 maggio 2019.
  Fa presente che in data 12 novembre 2019 il deputato Ferri, nella qualità di membro della Camera dei deputati, ha sollevato dinanzi alla Corte Costituzionale, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'atto di incolpazione del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione testé citato. La Corte Costituzionale, nel dichiarare inammissibile il ricorso con l'ordinanza n. 129 del 2020, ha precisato che sollevare il conflitto di attribuzione non è una prerogativa del singolo deputato ma dell'Assemblea della Camera; i destinatari delle tutele di cui all'articolo 68, comma terzo, della Costituzione non sono infatti i parlamentari uti singuli ma le Assemblee nel loro complesso. Conseguentemente, in relazione al procedimento disciplinare citato, il deputato Ferri, richiamando altresì la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, ha chiesto al Presidente della Camera di accertare la sussistenza delle condizioni per l'elevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione e, per quanto occorra, nei confronti della Procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia.
  Cita altresì, tra i documenti allegati all'istanza, copia di una e-mail trasmessa al difensore del Ferri dall'avvocato del dott. Palamara con la quale il medesimo comunica che, oltre alle attività di intercettazione tramite il cosiddetto trojan, il dott. Palamara è stato sottoposto a intercettazioni telefoniche già dal febbraio del 2019 e che nel corso di tali attività sono stati più volte captati colloqui tra il dott. Palamara e l'on. Ferri. Fa poi presente che, tra gli atti trasmessi, vi è anche un'informativa del GICO della Guardia di finanza, redatta per richiedere la proroga delle attività di intercettazione nei confronti del dott. Palamara, in cui l'on. Ferri è più volte menzionato.
  Tanto premesso, osserva che la Giunta è chiamata in questa sede ad esprimere una sorta di parere consultivo nei confronti del Presidente della Camera ai fini della proposta di elevazione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte Costituzionale a tutela delle prerogative della Camera lese nei confronti dell'on. Cosimo Maria Ferri.
  Al riguardo, segnala tuttavia che, ai fini delle proprie valutazioni, la Giunta dovrà tenere presente che, nelle more della presente discussione, potrebbe altresì intervenire una domanda alla Camera dei deputati di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche e ambientali nei confronti del citato deputato, qualora la Pag. 6Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura accogliesse la richiesta che, in base a quanto risulta anche da organi di stampa, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione ha già formulato in tal senso.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, con riferimento all'ambito di applicazione della legge n. 140 del 2003, fa presente che l'articolo 3, comma 9, della citata legge prevede espressamente che le disposizioni del medesimo articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento.

  Francesco Paolo SISTO (FI), relatore, a integrazione di quanto sopra illustrato, prospetta altresì l'opportunità di invitare quanto prima il deputato Ferri a rendere i chiarimenti ritenuti opportuni personalmente in audizione davanti alla Giunta, nell'ambito dell'esame della questione in titolo.

  Federico CONTE (LEU), nel sottolineare la rilevanza della questione posta da ultimo dal relatore, fa presente che qualora pervenisse da parte della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura una richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni nei confronti del deputato Ferri, verrebbe meno il fondamento dell'istanza avanzata alla Camera dal deputato medesimo; propone quindi di calendarizzare l'eventuale audizione del deputato Ferri davanti alla Giunta in un momento successivo alla ricezione di informazioni ostensibili in merito alla effettiva pendenza di un procedimento disciplinare nei confronti dell'onorevole Ferri e ai relativi capi d'incolpazione, nonché in merito alla eventuale trasmissione alla Camera dei deputati – e ai relativi tempi in base al calendario delle udienze – di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche e ambientali nei confronti del citato deputato, qualora la suddetta Sezione disciplinare accogliesse la richiesta che ha formulato in tal senso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.

  Alfredo BAZOLI (PD) rileva che l'eventuale trasmissione di una siffatta domanda alla Camera ai sensi della legge n. 140 del 2003, e il successivo deferimento alla Giunta ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, potrebbero infatti rivestire carattere pregiudiziale, nel merito, rispetto alle valutazioni richieste alla Giunta dal Presidente della Camera in ordine all'istanza del deputato Ferri. Fa presente al riguardo che, in base ad informazioni assunte per le vie brevi, la prima udienza del procedimento disciplinare nei confronti dell'on. Ferri in seno al CSM potrebbe essere calendarizzata intorno alla metà del prossimo mese di settembre.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, rilevato l'avviso unanime dei gruppi parlamentari in ordine all'opportunità di acquisire previamente informazioni, in spirito di leale collaborazione istituzionale, presso la Sezione disciplinare del CSM, in merito alla effettiva pendenza di un procedimento disciplinare nei confronti dell'onorevole Cosimo Maria Ferri e ai relativi capi d'incolpazione, nonché in merito alla eventuale trasmissione alla Camera dei deputati – e ai relativi tempi in base al calendario delle udienze – di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche e ambientali nei confronti del medesimo deputato, avverte che provvederà tempestivamente ad informare il Presidente della Camera al riguardo. Non essendovi altri interventi rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.