CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 luglio 2020
418.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 29 luglio 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 14.

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere.
Testo unificato C. 107 e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla Commissione Giustizia, il testo unificato della proposta di legge C. 107 e delle abbinate proposte di legge C. 569, c. 868, C. 2171 e C. 2255, recante modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, adottato come testo base dalla II Commissione, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, illustra il contenuto del testo unificato, che si compone di 10 articoli, attraverso i quali, anzitutto, si modificano i delitti contro l'uguaglianza previsti dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, per aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, gli atti discriminatori fondati «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
  In linea generale evidenzia l'opportunità di chiarire maggiormente i confini tra le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, al fine di evitare incertezze in sede applicativa.
  In particolare, l'articolo 1 novella l'articolo 604-bis del codice penale, relativo al reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, intervenendo sulla rubrica e sui primi due commi di tale articolo, nel senso di aggiungere ad alcune delle condotte ivi richiamate i motivi di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
  Nel modificare la lettera a) dell'articolo 604-bis, non si amplia l'ambito di applicazione del reato di propaganda, ma solo del reato di istigazione a commettere atti di discriminazione e del reato consistente nel compimento di tali atti.
  In conseguenza delle novelle proposte all'articolo 604-bis del codice penale, per le discriminazioni per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale e di identità di genere sono previste le seguenti pene:
   reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro per chiunque istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati su tali motivi (primo comma, lettera a), dell'articolo 604-bis);
   reclusione da 6 mesi a 4 anni per chiunque istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per tali motivi (primo comma, lettera b) dell'articolo 604-bis);
   reclusione da 6 mesi a 4 anni per chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per tali motivi (secondo comma dell'articolo 604-bis).

  L'articolo 2 del testo unificato modifica invece il primo comma dell'articolo 604-ter del codice penale, relativo all'aggravante per i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, integrando l'aggravante di discriminazione con i motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
  Conseguentemente, quando un reato (per il quale l'ordinamento non preveda già la pena dell'ergastolo) sia commesso per tali finalità, la pena prevista è aumentata fino alla metà.
  In ordine alla formulazione del testo segnala l'opportunità di chiarire che l'inciso introdotto dalla novella «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» va riferito alle finalità di discriminazione o di odio e non ai reati, considerando che l'inserimento di tale inciso rende irriferibile il seguito del comma «ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti ....», il quale non sarebbe più retto dalle finalità di discriminazione o di odio, bensì dai reati.Pag. 17
  Nel corso dell'esame in sede referente è stato aggiunto l'articolo 3, il quale prevede che «ai sensi della presente legge» – la quale interviene sugli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere – «sono consentite la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte».
  Al riguardo rileva l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di chiarire più puntualmente che non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti e attuali.
  L'articolo 4 interviene sul decreto-legge n. 122 del 1993 (cosiddetta «legge Mancino»), che completa la legislazione di contrasto delle discriminazioni prevedendo le sanzioni accessorie in caso di condanna per discriminazione e ulteriori sanzioni penali.
  Il comma 1, lettera b), modifica il titolo del predetto decreto-legge n. 122, attualmente relativo alle misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, aggiungendovi il riferimento alle discriminazioni fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.
  La lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 122, relativo alle pene accessorie applicabili in caso di condanna per un reato di odio o di discriminazione.
  L'elenco delle pene accessorie, previste dal comma 1-bis del predetto articolo 1, che il giudice può decidere di applicare, non viene modificato e comprende l'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, l'obbligo di permanenza in casa entro orari determinati, la sospensione della patente di guida o del passaporto, il divieto di detenzione di armi e anche il divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale.
  Più in dettaglio, la lettera a), numero 1), modifica il campo d'applicazione delle predette pene accessorie, previste per tale reato, intervenendo sul citato comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993:
   viene sostituito il riferimento ai reati previsti dalla legge del 1975, con quello al reato di cui all'articolo 604-bis del codice penale e ai reati aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale (ricorda che il decreto legislativo n. 21 del 2018 ha spostato dalle leggi speciali al codice alcune fattispecie penali, tra le quali quelle relative alla discriminazione; pertanto la modifica ha una funzione di coordinamento normativo);
   viene limitata l'applicabilità delle pene accessorie in caso di condanna per un delitto di genocidio, alla sola ipotesi di accordo per commettere un delitto di genocidio poi non commesso, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 962 del 1967; attualmente le pene accessorie del comma 1-bis possono essere applicate a fronte di qualsiasi condanna per un delitto previsto dalla legge sul genocidio; il provvedimento consente dunque l'applicazione delle pene accessorie solo a fronte di una condanna per il delitto di accordo tra più persone allo scopo di costringere persone appartenenti ad un gruppo nazionale etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti la appartenenza al gruppo stesso, e il fatto non si realizza (articolo 7, comma 2, della legge n. 962): in conseguenza di tale modifica si impedisce, ad esempio, l'applicazione delle pene accessorie in caso di condanna per pubblica istigazione e apologia dei delitti di genocidio (di cui all'articolo 8 della legge n. 962 del 1967);
   si estende l'applicabilità delle pene accessorie alle condanne per i delitti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 122 del 1993.

  Il numero 2) della lettera a) sostituisce il comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-Pag. 18legge n. 122, prevedendo – in relazione ai delitti individuati dal comma 1-bis – che il giudice possa subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, anche quando esso venga concesso per la prima volta, alla prestazione da parte del condannato di un'attività non retribuita in favore della collettività, purché il condannato stesso vi consenta.
  A fronte della commissione di un reato di odio o discriminazione il lavoro di pubblica utilità può essere sia applicato prima della condanna – all'imputato che chieda la messa alla prova – sia dopo la condanna, per evitare l'applicazione della pena, con l'istituto della sospensione condizionale (comma 1-ter), sia essere applicato a titolo di sanzione accessoria (comma 1-bis).
  Il numero 3) della lettera a) modifica il comma 1-quater dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122, relativo al lavoro di pubblica utilità, di cui viene eliminata la durata massima di 12 settimane.
  In merito ricorda che:
   per la sospensione condizionale della pena è il codice penale a stabilire che la prestazione lavorativa non può avere una durata superiore alla pena sospesa;
   nella messa alla prova non è contemplata la durata massima, ma si ritiene che essa non possa superare un anno, quando si tratti di reati puniti con pena pecuniaria, o due anni quando si tratti di reati puniti con pena detentiva;
   per quanto riguarda invece il lavoro di pubblica utilità come pena accessoria, l'eliminazione del termine di 12 settimane dovrebbe comportare l'applicazione dell'articolo 37 del codice penale ai sensi del quale se la durata della pena accessoria temporanea non è espressamente determinata essa «ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta».

  Il numero 4) della lettera a) modifica sempre il comma 1-quater dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122, specificando che il giudice può applicare la misura del lavoro di pubblica utilità, tenendo conto delle ragioni che hanno determinato la condotta.
  Il numero 5) della lettera a) modifica il comma 1-quinquies, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122, relativo all'oggetto del lavoro di pubblica utilità, è volta a prevedere che esso possa essere prestato anche presso associazioni di tutela delle vittime dei reati di odio e discriminazione. Il provvedimento, inoltre, con riguardo al lavoro prestato a favore delle organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, sostituisce il riferimento agli extracomunitari con quello agli stranieri; si tratta di un ampliamento della platea dei destinatari, in quanto il termine «stranieri» ricomprende anche i cittadini di stati membri dell'Unione europea.
  Il numero 6) della lettera a) integra il contenuto della rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122, aggiungendovi la discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
  In ordine alla formulazione del numero 6), segnala l'opportunità di rendere omogenea l'integrazione al titolo del provvedimento e alla rubrica dell'articolo 1, individuando i quattro motivi di discriminazione come alternativi.
  Il comma 2 dell'articolo 3, riprendendo l'attuale contenuto dell'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 122 del 1993, demanda a un regolamento del Ministro della giustizia, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la determinazione delle modalità di svolgimento della suddetta attività non retribuita in favore della collettività.
  L'articolo 5 interviene sull'articolo 90-quater del codice di procedura penale, per inserire le persone offese da reati commessi con odio fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, tra i soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, che giustifica nell'ambito del procedimento penale l'adozione di specifiche cautele soprattutto nell'assunzione delle prove (vedi articoli 134, 190-bis, 351, 362, 392, 398, 498 del codice di procedura penale)Pag. 19
  L'articolo 6 istituisce la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia.
  Il comma 1, senza definire questi concetti, individua nel 17 maggio il giorno dedicato alla promozione della cultura del rispetto e dell'inclusione nonché al contrasto dei pregiudizi, delle discriminazioni e delle violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
  Ai sensi del comma 3, nel corso della giornata, sono organizzate, anche da parte delle amministrazioni e nelle scuole, cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, per realizzare tali finalità.
  Ai sensi del comma 2 la Giornata non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cade nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole.
  In base al comma 4 l'istituzione della giornata nazionale dovrà avvenire senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
  L'articolo 7 integra le competenze dell'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni della Presidenza del Consiglio, UNAR.
  In particolare, intervenendo sull'articolo 7 del decreto legislativo n. 215 del 2003, si demanda all'UNAR – in consultazione con le amministrazioni locali, le organizzazioni di categoria e le associazioni – l'elaborazione triennale di una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere.
  Tale documento dovrà definire gli obiettivi e individuare misure relative all'educazione e istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media e dovrà individuare specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.
  L'articolo 8, comma 1, incrementa di 4 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il Fondo pari opportunità della Presidenza del Consiglio, per finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.
  In merito ricorda che, nel corso della conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto rilancio»), la Camera ha inserito nel provvedimento l'articolo 105-quater che incrementa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 la dotazione del Fondo pari opportunità, destinando tali risorse al finanziamento di politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.
  Segnala al riguardo l'opportunità di un coordinamento tra l'articolo 7 del testo unificato e l'articolo 105-quater del decreto-legge n. 34 del 2020, in quanto, mentre l'articolo 7 del provvedimento in esame rende stabile il finanziamento di 4 milioni (a decorrere dal 2020), la disposizione introdotta nel citato decreto-legge n. 34 finanzia il programma per soli due anni (2020 e 2021).
  Il comma 4 prevede l'emanazione di un regolamento governativo contenente un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, volti a prestare assistenza legale, sanitaria, psicologica, alloggio e vitto non solo alle vittime dei reati di odio e discriminazione commessi per tali motivi, ma anche per tutti coloro che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.
  I centri potranno essere gestiti dagli enti locali o dalle associazioni operanti nel settore e dovranno operare in sinergia con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali. Spetterà al regolamento individuare i requisiti organizzativi dei centri, le loro tipologie e le categorie professionali che vi potranno operare, le modalità di erogazione dei servizi.Pag. 20
  Con riferimento al predetto comma 4, rileva l'opportunità di prevedere, a fronte dell'intreccio di materie, prevalentemente di competenza legislativa concorrente (quali la tutela della salute e l'assistenza sociale), sul quale il regolamento andrà a incidere, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini della sua adozione.
  L'articolo 9 demanda all'ISTAT, sentito l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), lo svolgimento di indagini – con cadenza almeno triennale – sulle opinioni, sulle discriminazioni, sulla violenza e sulle caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, al fine di verificare l'applicazione della riforma e implementare le politiche di contrasto delle discriminazioni motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. A tal fine L'ISTAT dovrà applicare i «quesiti contenuti nell'Indagine sulle discriminazioni condotta dall'Istituto nazionale di Statistica a partire dal 2011»
  L'articolo 10 reca la copertura finanziaria del provvedimento.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale «ordinamento penale» (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione: in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5); per specifiche disposizioni assumono anche rilievo la materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (in particolare l'articolo 6); le materie, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, «tutela della salute» e «istruzione», di cui all'articolo 117 terzo comma, della Costituzione (in particolare gli articoli 6, 7 e 8) e la materia di competenza legislativa residuale regionale «politiche sociali» (in particolare l'articolo 8).
  Per quanto riguarda il rispetto delle altre norme costituzionali, rileva come i principali rilievi di costituzionalità nel dibattito pubblico sul tema del contrasto ai fenomeni di discriminazione oggetto del provvedimento attengano allo scrupoloso rispetto dell'articolo 21 della Costituzione.
  In merito segnala come il testo unificato debba essere interpretato in modo conforme alla Costituzione e la giurisprudenza costante della Corte è univoca, a partire da quella relativa alla cosiddetta «legge Scelba». Si ha incitazione alla discriminazione non in presenza di mere opinioni o giudizi, a meno che essi non siano «idonei a creare un effettivo pericolo» (sentenza n. 74 del 1958), ovvero «solo se si realizza in concreto l'evento pericoloso richiesto dalla norma» (sentenza n. 15 del 1973).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), con osservazioni, di cui illustra il contenuto.
  Si sofferma in particolare sulle osservazioni recate alle lettere a) e b), che ritiene richiamino più direttamente i profili di competenza della Commissione.
  Al riguardo, la lettera a) segnala l'esigenza che la Commissione di merito, anzitutto, valuti l'opportunità di rivedere la formulazione dell'articolo 3, nel senso di chiarire più puntualmente che non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti e attuali.
  La lettera b) richiama invece l'opportunità che la Commissione di merito valuti l'opportunità di chiarire maggiormente i confini tra le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, al fine di evitare incertezze in sede applicativa.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) rileva come siano state in parte accolti i rilievi espressi sul provvedimento dal Comitato per la legislazione e chiede al relatore di trasformare in condizioni le osservazioni Pag. 21di cui alle lettere a) e b) della proposta di parere, facendo presente che in tal caso il suo gruppo voterebbe a favore della medesima proposta di parere.

  Annagrazia CALABRIA (FI) fa notare che la proposta di parere formulata dal relatore avrebbe dovuto tenere in maggiore considerazione le condizioni e le osservazioni recate del parere espresso dal Comitato per la legislazione, evidenziando come nel corso dell'esame degli emendamenti presso la Commissione Giustizia tali osservazioni e considerazioni non siano minimamente state prese in considerazione.
  Di particolare rilevanza appare, a suo avviso, la criticità emersa rispetto alla genericità delle espressioni adottate: genere, identità di genere, orientamento sessuale, sesso. Ritiene che non sia possibile comportarsi come se fosse in corso un convegno, nel quale ogni proponente dà la sua interpretazione dei termini, trattandosi di affrontare piuttosto con serietà tematiche di diritto penale.
  Segnala quindi come vi sia un eccessivo margine di arbitrio lasciato nelle mani del giudice, che, di volta in volta, piuttosto che applicare la legge, la inventerà.
  Reputa si sia di fronte a una norma che appare come nemica del principio di legalità delle pene, sancito dall'articolo 25 della Costituzione.
  Ricorda, infatti, che, attraverso i principi di riserva di legge, tassatività, determinatezza e irretroattività, il nostro ordinamento tutela i singoli da abusi e favoritismi. Si tratta dell'unico modo attraverso cui si consente ai singoli di conoscere quali condotte siano lecite e quali non lo siano, evitando, dunque, che i giudici possano usare discrezionalità nell'applicare la legge.
  Reputa quindi che il provvedimento sia lontanissimo dalla nostra cultura giuridica dei diritti e delle garanzie, non potendosi imporre al privato il rispetto del generale principio di uguaglianza, tanto più in un ambito così complesso come l'omofobia, che il proponente della legge non definisce in modo esaustivo e puntuale. Sussisterebbe, a suo avviso, il caso paradossale per cui nel divieto potrebbe ricadere un comportamento come la ricerca di una baby sitter di genere femminile e il diniego di assumerne una di genere maschile che invece si sente di essere di genere femminile.
  Più in generale, ritiene che non si possa limitare la libertà di pensiero e di opinione, qualificandola come reato in alcuni casi. Evidenzia inoltre come il diritto penale debba essere l'ultima ratio in queste circostanze, ma qualora non lo sia, fa notare che la fattispecie penale esige chiarezza, in modo che ciascuno conosca gli atti espressamente proibiti, evidenziando come, in caso contrario, la vaghezza del diritto penale rischi di sfociare in quanto di più illiberale e ingiusto possa esistere.
  Esprime la sia forte condanna, in conclusione, per gli atti di violenza o di incitamento alla violenza, i quali non possono che creare repulsione.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, chiede una breve sospensione dei lavori, al fine di approfondire, attraverso un confronto informale con i gruppi, la questione posta dal deputato Iezzi.

  Alberto STEFANI, presidente, accogliendo la richiesta del relatore, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.10.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, riformula la sua proposta di parere (vedi allegato 2), trasformando in condizioni le osservazioni recate alle lettere a) e b).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla della proposta di parere, come riformulata dal relatore.

  Il Comitato approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.15.

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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 29 luglio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Matteo Mauri.

  La seduta comincia alle 14.15.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-04465 Di Maio e Toccafondi: Iniziative per garantire l'ordine pubblico e la quiete nella Piazza di S. Spirito a Firenze.

  Gabriele TOCCAFONDI (IV) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

  Il sottosegretario Matteo MAURI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Gabriele TOCCAFONDI (IV) ringrazia il rappresentante del Governo, dichiarandosi complessivamente soddisfatto della sua risposta. Ritiene tuttavia necessario sottolineare l'esigenza di affrontare il tema di sicurezza con più convinzione, senza ricorrere a slogan, sia a tutela dei cittadini sia a tutela delle forze dell'ordine, che sono chiamate ad operare in aree difficili.
  Al riguardo, considera necessario sostenere i soggetti istituzionali preposti alla tutela dell'ordine pubblico, mettendo loro a disposizione adeguati strumenti normativi, al fine di migliorare la vivibilità delle città.
  Nel rivolgere, in particolare, un sentito ringraziamento ai carabinieri intervenuti con coraggio nella zona di Piazza S. Spirito a Firenze, costretti peraltro a subire atti di intimidazione nei loro confronti, ritiene necessario incrementare gli organici delle forze dell'ordine. Fa notare, al riguardo, come, a fronte di un incremento dell'organico della Polizia di stato, non si registri alcun incremento di personale per l'Arma dei carabinieri e addirittura un decremento per la Guardia di Finanza.

5-04466 Prisco ed altri: Sull'utilizzo improprio dell’hotspot di Taranto e sulle misure di sicurezza previste per il personale di polizia ivi impiegato.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, facendo notare che, mentre continuano gli sbarchi a Lampedusa, l’hotspot di Taranto ha ricominciato ad accogliere ospiti stranieri: negli ultimi giorni sono giunti 100 migranti nella struttura alle porte del capoluogo e nelle prossime ore sono previsti nuovi arrivi.
  Rileva quindi come, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, gli sbarchi clandestini sono passati da 1.878 a ben 5.461 e dunque, a causa dell'aumento del flusso migratorio illegale e dell'accoglienza degli stranieri nei vari centri, in Italia si registrano forti criticità legati alla pandemia.
  Osserva altresì che l’hotspot di Taranto viene utilizzato in violazione alle disposizioni di legge che ne regolamentano l'istituzione e, da centro di prima accoglienza, identificazione e smistamento per non più di 72 ore, è stato trasformato in una struttura per il ricovero in quarantena di almeno 14 giorni di cittadini extracomunitari provenienti dalla Tunisia, sbarcati e già identificati a Lampedusa.
  Come se ciò non bastasse, fa notare che, in una minuziosa nota alle istituzioni competenti, i sindacati di polizia hanno analizzato le criticità correlate alla gestione della struttura e agli ambiti operativi delle forze di polizia ivi impiegate, correlata ad una valutazione critica sia degli aspetti sanitari sia della sicurezza e salute sul posto di lavoro collegata all'emergenza da Covid-19, sottolineando come mal si concilia la lunga convivenza dei profughi nel centro.
  In particolare, i sindacati sarebbero preoccupati soprattutto per la salute dei poliziotti che vi operano, a seguito della conferma che sul luogo dello sbarco in Pag. 23Sicilia, durante lo screening sanitario a loro riservato, non sono stati effettuati i tamponi per escludere o confermare una eventuale infezione del virus.
  Osserva che i segretari provinciali dei sindacati, nella qualità di Rls, hanno poi svolto una visita in hotspot in ordine al rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008 (sicurezza posti di lavoro), nel corso della quale sono emerse alcune criticità: pulizie, climatizzazione, moduli spogliatoi inesistenti, servizi sanitari, aggiornamento del Documento di valutazione rischi.
  In tale contesto l'interrogazione chiede se tali fatti corrispondano al vero, con particolare riguardo al cambio di «destinazione d'uso» dell’hotspot di Taranto, e quali concrete misure di sicurezza siano state previste per il personale di polizia impiegato.

  Il sottosegretario Matteo MAURI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Ylenja LUCASELLI (FDI), pur ringraziando il rappresentante del Governo per la sua risposta, fa notare come da essa si evinca una mancata conoscenza della realtà descritta nell'interrogazione.
  Invita dunque il rappresentante del Governo a recarsi a Taranto per visitare quei luoghi, prendendo contezza dell'assoluta inadeguatezza di quell’hotspot – che è collocato peraltro a ridosso dell'Ilva – a gestire i circa 250 migranti ivi residenti.
  Osservando che analoghe criticità si rinvengono anche a Brindisi, evidenzia come le stesse forze dell'ordine siano chiamate ad operare in luoghi caratterizzati da condizioni igieniche deficitarie, chiamate a sostenere, spesso al caldo afoso, turni molto lunghi, al fine di scongiurare i tentativi di fuga degli immigrati, del resto agevolati dalla presenza di recinzioni assolutamente inadeguate.
  Dopo aver segnalato come l'installazione delle tecnostrutture menzionate dal rappresentante del Governo sia stata possibile anche grazie all'impegno profuso dal suo schieramento politico, che ha fatto dell’hotspot di Taranto un caso nazionale, evidenzia la necessità di affrontare tale questione con ben altra convinzione, consentendo alle forze dell'ordine di operare con dignità e efficacia.
  Fa notare, in conclusione, che si registra un incremento considerevole dei flussi migratori verso le coste italiane, a fronte di un'assoluta inadeguatezza delle strutture destinate ad accoglierli e degli strumenti necessari per gestire tali fenomeni.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricollegandosi al tema posto dall'interrogazione in titolo, nonché da altre previste nell'odierna seduta, ricorda che la Commissione è impegnata nello svolgimento di un'indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori, con l'obiettivo di approfondire con serietà tali tematiche, anche attraverso lo svolgimento di specifiche missioni nei luoghi ritenuti più esposti a tali fenomeni.

5-04467 Ceccanti ed altri: Iniziative per garantire il diritto di voto ai cittadini ricoverati o sottoposti a quarantena in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

  Stefano CECCANTI (PD) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

  Il sottosegretario Matteo MAURI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Stefano CECCANTI (PD), replicando, si augura che le misure preannunciate dal rappresentante del Governo siano comunicate quanto prima, anche alla Commissione, al fine di affrontare efficacemente la problematica segnalata nella sua interrogazione.

5-04468 Berti ed altri: Iniziative per assicurare il rispetto da parte dei migranti dell'obbligo di quarantena in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

  Francesco BERTI (M5S) illustra la sua interrogazione, la quale fa notare che, Pag. 24secondo i dati del Ministero dell'interno, dal 1o gennaio al 24 luglio 2020, sulle coste del nostro Paese sono sbarcati 11.334 migranti; nello stesso periodo del 2019 e del 2018 si erano rispettivamente registrati 3.508 e 18.107 arrivi.
  Rileva in merito che, in relazione al 2019, si osserva un incremento degli sbarchi pari al 223 per cento, mentre rispetto all'anno precedente vi è stata una contrazione del 37,4 per cento.
  Nel solo mese di luglio 2020 sono arrivati in Italia 4.384 migranti, a fronte dei 1.088 arrivi registratisi a luglio 2019.
  I principali punti di approdo delle rotte migratorie sono Lampedusa, dove l’hotspot ospita circa mille persone, a fronte di una capienza dieci volte inferiore, e le coste di Puglia e Calabria.
  L'interrogazione richiama inoltre un articolo pubblicato sul Corriere della Sera del 13 luglio 2020 a firma Fiorenza Sarzanini, nel quale si riportava la notizia che sarebbero almeno diecimila i migranti pronti a partire dalle coste africane e che il Ministero dell'interno starebbe valutando di utilizzare strutture militari e navi per garantire l'osservanza delle misure di quarantena che dovessero eventualmente rendersi necessarie a causa del Covid.
  Osserva che in data 4 giugno 2020, con un documento indirizzato alla Commissione europea, i Governi di Cipro, Grecia, Italia, Malta e Spagna hanno avanzato alcune proposte di riforma della politica migratoria europea, prevedendo anche «la distribuzione fra tutti gli Stati membri di coloro che fanno ingresso nel territorio di uno Stato membro anche a seguito di operazioni SAR».
  In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere per assicurare il rispetto della quarantena obbligatoria da parte dei migranti nel quadro dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.
  Si dichiara preoccupato, in conclusione, più che dei numeri, ma della gestione dei flussi migratori, soprattutto per quanto riguarda le aree del meridione, pur rilevando che il Governo attualmente in carica appare più impegnato dell'Esecutivo precedente su tale versante.

  Il sottosegretario Matteo MAURI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Francesco BERTI (M5S), replicando, si augura che in futuro si agisca con maggiore tempestività nella gestione dei flussi migratori, coinvolgendo il Parlamento e sostenendo con efficacia le istituzioni locali, in particolare i sindaci e le prefetture. Fa notare, infatti, che i sindaci, soprattutto per quanto riguarda alcune aree del sud, appaiono particolarmente sotto pressione e richiedono di essere sostenuti con misure concrete.

5-04469 Iezzi ed altri: Iniziative per assicurare il rispetto da parte dei migranti delle misure di sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

  Gianluca VINCI (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, osservando che il 26 luglio 2020 un centinaio di immigrati trasferiti nel centro di accoglienza di Pian del Lago, a Caltanissetta, per il periodo di quarantena obbligatoria, sono riusciti, invece, a scappare facendo poi perdere le loro tracce.
  Rileva che quanto accaduto a Pian del Lago, ove solo alcuni degli immigrati fuggiti sono stati rintracciati grazie alle serrate ricerche delle forze dell'ordine, non è purtroppo un caso isolato e che ormai da tempo si registrano quotidianamente fughe in massa dai centri di accoglienza in cui si trovano immigrati destinati alla quarantena, evidentemente privi dei più elementari requisiti di sicurezza.
  Nonostante le recenti dichiarazioni del Ministro interrogato circa rinvio «a breve» in Sicilia di militari impiegati nell'operazione Strade Sicure per presidiare tali centri, la situazione in tutto il Paese, non solo nei luoghi di sbarco, secondo gli interroganti, è ormai da tempo completamente fuori controllo.Pag. 25
  Osserva che tali notizie stanno destando preoccupazione e legittime proteste tra la popolazione, costretta invece da mesi, e ancora oggi, a gravose rinunce e a serrati controlli in merito all'osservanza delle prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19.
  Fa notare che ancora oggi il Governo chiede agli italiani di attenersi a tali prescrizioni, prospettando addirittura la proroga dello stato di emergenza, ma contestualmente consentendo l'ingresso in Italia a migliaia di immigrati irregolari, positivi o potenzialmente tali al virus, per poi distribuirli su tutto il territorio nazionale. Ritiene che ciò stia esponendo nuovamente ed ingiustificatamente la popolazione a gravissimi rischi, vanificando così gli enormi sacrifici finora fatti dai cittadini.
  Osserva, inoltre, che i dati pubblicati dal Ministero dell'interno attestano un aumento esponenziale degli sbarchi in Italia, con ben 12.228 arrivi dal 1o gennaio 2020, contro il 3.590 del 2019, in particolare nell'ultimo periodo, con più di 2000 arrivi in soli quattro giorni (dal 21 al 25 luglio).
  In tale contesto l'interrogazione chiede al Ministro dell'interno quali provvedimenti di competenza intenda assumere nello specifico, anche alla luce delle ripetute fughe dai centri di primo soccorso e accoglienza citati in premessa e dell'aumento dei flussi migratori illegali verso il nostro Paese, fornendo precisazioni anche in merito agli immigrati positivi – o potenzialmente tali – al Covid-19 dopo il loro arrivo in Italia. Chiede inoltre se si intenda chiarire quali esami medici sono stati – e saranno – svolti ed in quali strutture, specificando le procedure e le misure di sicurezza adottate, ai fini dell'isolamento dei soggetti risultati positivi e del rispetto della quarantena obbligatoria. Chiede altresì quale sia, ad oggi, il numero dei soggetti positivi e quello degli immigrati in quarantena fuggiti dai centri di tutta Italia e non ancora rintracciati.

  Il sottosegretario Matteo MAURI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Gianni TONELLI (LEGA), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare come l'Esecutivo appaia incapace e irresponsabile nella gestione dei flussi migratori.
  Fa notare che i fatti menzionati nella sua risposta dal rappresentante del Governo non rispondono al vero e rivelano peraltro una scarsa conoscenza di quelle zone di sbarco.
  Fa altresì presente di aver potuto verificare personalmente – in particolare a Comiso, nella contrada Cifali, in provincia di Ragusa – una situazione molto critica, nella quale si registrano numerosi casi di immigrati risultati positivi al Covid, che sono fuggiti. Lamenta dunque l'assoluta inadeguatezza dei centri di accoglienza in cui si trovano gli immigrati destinati alla quarantena, facendo notare che, mancando i più elementari requisiti di sicurezza, viene agevolata la fuga degli stessi immigrati e la diffusione del contagio.
  Osserva come le stesse forze dell'ordine siano chiamate ad operare in condizioni di grande difficoltà, costretti a turni molto prolungati, in condizioni atmosferiche disagiate, privi dei necessari dispositivi di protezione e esposti al rischio di violenze nei loro confronti.
  Ritiene quindi che la scelta ideologica del Governo attuale di riaprire i porti ha determinato un incremento degli sbarchi, rendendo palese l'assoluta inadeguatezza delle strutture di accoglienza, che appaiono inidonee a garantire in sicurezza la quarantena di tali soggetti.
  Si augura, in conclusione, che in Parlamento si possa svolgere, nello specifico, un approfondimento sulla situazione della contrada Cifali, a Cosimo, verificando, in particolare, le condizioni disagiate in cui sono costrette ad operare le forze dell'ordine in quelle aree.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ribadisce che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva Pag. 26avviata dalla Commissione sul tema dell'immigrazione, sarà possibile svolgere tutti gli approfondimenti del caso, anche attraverso lo svolgimento di specifiche missioni che ciascun gruppo ha facoltà di proporre.

5-04470 Calabria e Sisto: Sullo sgombero del campo nomadi insediatosi a Roma a ridosso del Foro Italico e sulle iniziative per assicurare l'ordine pubblica nella zona.

  Annagrazia CALABRIA (FI) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

  Il sottosegretario Matteo MAURI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Annagrazia CALABRIA (FI), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta, ritenendo che la risposta del rappresentante del Governo non la rassicuri affatto in relazione alla situazione della città di Roma, che definisce ormai capitale del degrado, dell'incuria e dell'illegalità.
  Nel far notare come la Sindaca di Roma abbia avuto notizia nel campo nomadi insediatosi a ridosso del Foro italico solo grazie al servizio della trasmissione televisiva «Le Iene», segnala come nella zona citata, dove convivono diverse etnie in condizioni igienico sanitarie pessime, si sia creata una vera e propria discarica a cielo aperto di rifiuti abusivi in un'area che dovrebbe essere maggiormente protetta, essendo una riserva naturale. Osserva che tale area risulta piena di materiale elettrico e resti di roghi tossici appiccati nel cuore della notte, generando fumi tossici nocivi per i cittadini residenti.
  Evidenzia quindi come il Comune appaia completamente inerme dinanzi a tale situazione, nonostante diversi comitati di quartiere abbiano denunciato il degrado di diverse zone, che sembrano coinvolgere non solo i quartieri periferici, ma anche quelli del centro.
  Si augura, in conclusione, un deciso cambio di passo nell'amministrazione della città, che possa riportare Roma ad un livello accettabile di vivibilità, all'altezza del suo ruolo di Capitale d'Italia.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 29 luglio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

  Mercoledì 29 luglio 2020. — Presidenza del presidente provvisorio Gianluca VINCI, indi del presidente eletto Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 20.35.

  Gianluca VINCI, presidente, ricorda che la Commissione è oggi convocata per il proprio rinnovo, che avviene mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, il quale è composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
  Avverte che si procederà prima alla votazione per l'elezione del presidente e, successivamente, a quella per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Elezione del Presidente.

  Gianluca VINCI, presidente, indice la votazione per l'elezione del presidente.
  Conclusa la votazione, ne comunica il risultato:
   Presenti e votanti  46   
   Maggioranza assoluta dei
   voti  24   

Pag. 27

  Hanno riportato voti:
   Giuseppe Brescia  26   
   Annagrazia Calabria  19   
   schede bianche  1   

  Proclama eletto presidente il deputato Giuseppe Brescia.

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alaimo, Baldino, Bendinelli, Berti, Boniardi, Bordonali, Brescia, Calabria, Maurizio Cattoi, Ceccanti, Colucci, Corneli, De Angelis, Sabrina De Carlo, De Maria, D'Ettore, Marco Di Maio, Dieni, Donzelli, Fiano, Fogliani, Forciniti, Fornaro, Gebhard, Iezzi, Invernizzi, Macina, Magi, Mantovani, Miceli, Milanato, Montaruli, Parisse, Pollastrini, Raciti, Ravetto, Rosato, Sarro, Francesco Silvestri, Sisto, Stefani, Suriano, Tartaglione, Tonelli, Elisa Tripodi, Vinci.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rivolge un breve indirizzo di saluto, ringraziando per la fiducia confermata nei suoi confronti.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, indìce la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.
  Conclusa la votazione, comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:
   Presenti e votanti  45   

  Hanno riportato voti:
   Fausto Raciti  24   
   Annagrazia Calabria  19   
   Federica Dieni  1   
   schede bianche  1   

  Proclama eletti vicepresidenti i deputati Fausto Raciti e Annagrazia Calabria.
  Comunica, quindi, il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

   Presenti e votanti  45   

  Hanno riportato voti:
   Elisa Tripodi  23   
  Simona Bordonali     21
  schede bianche      1

  Proclama eletti segretari i deputati Elisa Tripodi e Simona Bordonali.

  Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati: Alaimo, Baldino, Bendinelli, Berti, Boniardi, Bordonali, Brescia, Calabria, Maurizio Cattoi, Ceccanti, Colucci, Corneli, De Angelis, Sabrina De Carlo, De Maria, D'Ettore, Marco Di Maio, Dieni, Donzelli, Fiano, Fogliani, Forciniti, Fornaro, Gebhard, Iezzi, Invernizzi, Macina, Mantovani, Miceli, Milanato, Montaruli, Parisse, Pollastrini, Raciti, Ravetto, Rosato, Sarro, Francesco Silvestri, Sisto, Stefani, Suriano, Tartaglione, Tonelli, Elisa Tripodi, Vinci.

  La seduta termina alle 21.50.

Pag. 28