CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 luglio 2020
415.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 23 luglio 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.10.

Variazione nella composizione del Comitato permanente per i pareri.

  Alberto STEFANI, presidente, avverte che, come già chiarito in occasione della riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, a seguito delle modifiche nella consistenza dei gruppi della Camera, è stata modificata la ripartizione dei seggi tra i gruppi all'interno del Comitato permanente per i pareri, la quale è appunto stabilita in proporzione a tale consistenza.
  In particolare, il numero dei seggi attribuiti al Gruppo M5S è passato da 9 a 8, mentre il numero dei seggi attribuiti al Gruppo Misto è passato da 1 a 2.
  Pertanto, per il Gruppo M5S, la deputata Bilotti non fa più parte del Comitato, essendo uscita dalla Commissione, mentre il gruppo Misto ha indicato quale secondo componente in seno al medesimo Comitato il deputato Alessandro Colucci.

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere.
Testo unificato C. 107 e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Rinvio dell'esame).

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione, il testo unificato della proposta di legge C. 107 e abbinate, recante modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, chiede di rinviare l'esame del provvedimento in titolo, considerato che non si è ancora concluso l'esame delle proposte emendative presso la Commissione in sede referente. Ritiene dunque opportuno attendere gli esiti dell'esame in sede referente, anche al fine di comprendere la portata di taluni emendamenti presentati, che appaiono di particolare interesse per i profili di competenza della I Commissione.

  Alberto STEFANI, presidente, preso atto della richiesta formulata dal relatore, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.
C. 2313.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione, il testo della proposta di legge C. 2313 Di Stasio, recante istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.

  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, segnala innanzitutto come la relazione introduttiva al provvedimento ne rinvenga i presupposti giuridici nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva dall'Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689.
  Rileva quindi come il diritto internazionale marittimo, in particolare la richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, attribuisca agli Stati costieri il diritto di istituire una zona economica esclusiva.Pag. 8
  Come osservato nella relazione introduttiva del provvedimento, per comprendere l'esatta portata della proposta di legge è opportuno richiamare alcuni istituti del diritto internazionale marittimo codificati dalla citata Convenzione.
  Innanzitutto, il mare territoriale è individuato nella zona di mare adiacente alle coste sulla quale si estende la sovranità degli Stati. L'acquisto di tale sovranità è automatico e l'estensione del mare territoriale è pari a un massimo di 12 miglia marine dalla costa. Lo Stato esercita sul mare territoriale gli stessi poteri esercitati nell'ambito del territorio, con due fondamentali limitazioni: il diritto di passaggio cosiddetto «inoffensivo» o «innocente» di navi straniere e il divieto di esercitare la giurisdizione penale in ordine a fatti puramente interni alla nave straniera.
  Per quanto riguarda le nozioni di «piattaforma continentale» e di «zona economica esclusiva», che nella Convenzione del 1982 appaiono strettamente correlate, la piattaforma continentale è individuata nella parte del suolo marino contigua alle coste che costituisce un naturale prolungamento delle coste stesse e che si mantiene a una profondità costante di circa 200 metri, per poi precipitare negli abissi. Più precisamente, la piattaforma continentale, disciplinata dalla parte VI dell'UNCLOS, infatti costituisce l'area sottomarina che si estende al di là delle acque territoriali, attraverso il prolungamento naturale del territorio emerso, sino al limite esterno del margine continentale, o sino alla distanza di 200 miglia dalle linee di base, qualora il margine continentale non arrivi a tale distanza.
  Lo Stato costiero ha, anche al di fuori del mare territoriale, il diritto esclusivo di sfruttare tutte le risorse della piattaforma.
  Rileva come sussista il problema di delimitare l'ambito della piattaforma tra Stati frontalieri o contigui e come l'articolo 83 della citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare individui nell'accordo tra gli Stati interessati il criterio sulla base del quale procedere alla delimitazione.
  La zona economica esclusiva, un istituto che negli anni recenti si è andato sovrapponendo a quello della piattaforma continentale, riconosce allo Stato costiero il controllo esclusivo su tutte le risorse economiche della zona, sia biologiche sia minerali, per un'estensione massima di 200 miglia marine, un limite calcolato a partire dalla linea di base del mare territoriale. L'articolo 74 della citata Convenzione prevede, anche in questo caso, che alla delimitazione di tale zona tra Stati frontalieri o contigui si proceda sulla base di accordi tra gli Stati stessi. A differenza della piattaforma continentale, per poter divenire effettiva, essa deve essere oggetto di una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, notificata alla Comunità internazionale.
  In buona sostanza, nella ZEE tutte le attività concernenti l'utilizzazione delle risorse rientrano nelle competenze dello Stato costiero, mentre tutte le attività relative alle comunicazioni internazionali restano comprese fra i diritti degli Stati terzi.
  Passando ad esaminare il contenuto della proposta di legge in esame, rileva che l'articolo 1, al comma 1, autorizza l'istituzione di una zona economica esclusiva (ZEE) oltre il limite esterno del mare territoriale italiano.
  Il comma 2 prevede che tale zona, la quale comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, sia istituita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia. Sulla scorta del comma 3, i limiti esterni della ZEE verranno determinati sulla base di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente a quello italiano o lo fronteggia. Nelle more della stipula di detti accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono definiti provvisoriamente in modo da non ostacolare o compromettere la conclusione dei summenzionati accordi.Pag. 9
  L'articolo 2, al comma 1, prevede che all'interno della ZEE l'Italia eserciti i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti.
  L'articolo 3, comma 1, è dedicato ai diritti degli altri Stati all'interno della ZEE proclamata dall'Italia: in particolare, sono salvaguardati, in conformità al diritto internazionale generale e pattizio, l'esercizio della libertà di navigazione e di sorvolo, nonché di messa in opera di condotte e cavi sottomarini, oltre ai diritti riconosciuti dalle norme internazionali.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa.
C. 2521 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione, il testo del disegno di legge C. 2521, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica intenda fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che è composto da 12 articoli preceduti da un breve preambolo, l'articolo 1 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che intende incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e interesse reciproco in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, anche a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 2 è dedicato all'attuazione, ai campi e alle modalità della cooperazione, che si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.
  In particolare, il paragrafo 2 individua i seguenti campi di cooperazione:
   politica di sicurezza e difesa;
   ricerca e sviluppo;
   supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
   operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
   organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari;
   gestione del personale;
   questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attività militari;
   formazione e addestramento in campo militare;
   sanità, storia e sport militare;
   altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

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  Quanto alle modalità di cooperazione, esse consistono in:
   visite reciproche di delegazioni di personale civile e militare;
   scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
   incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della Difesa;
   scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari;
   partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi;
   partecipazione a esercitazioni militari;
   partecipazione a operazioni di mantenimento della pace e umanitarie;
   visite di aeromobili militari;
   scambi culturali e sportivi;
   sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della Difesa.

  L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari.
  L'articolo 4 è relativo alla giurisdizione e prevede che di norma la Parte ospitante eserciti la giurisdizione per i reati commessi nel proprio territorio dal personale civile e militare ospitato.
  Tuttavia, la Parte ospitata può esercitare prioritariamente la propria giurisdizione qualora si tratti di reati che minaccino la sicurezza della Parte medesima ovvero siano stati commessi in servizio.
  Rileva, al riguardo, come il nuovo codice penale della Mongolia, entrato in vigore il 1o luglio 2017, non preveda la pena di morte.
  L'articolo 5 regolamenta il risarcimento dei danni. In particolare, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all'altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell'ambito dell'Accordo, mentre sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell'eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dall'Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili.
  L'articolo 6 è dedicato alle categorie di armamenti interessate a una possibile cooperazione, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate. Vengono poi stabilite, al paragrafo 2, le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari, prevedendosi inoltre che le Parti si prestino reciproco supporto tecnico-amministrativo, assistenza e collaborazione per promuovere l'esecuzione dell'Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell'industria nazionale e delle organizzazioni interessate.
  L'articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
  L'articolo 8 regola la sicurezza delle informazioni classificate, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici e che esse dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo.
  Viene inoltre stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni classificate acquisite nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.
  L'articolo 9 stabilisce che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni per il tramite dei canali diplomatici.Pag. 11
  L'articolo 10 riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo, l'articolo 11 riguarda i protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi, mentre l'articolo 12 regola la durata e il termine dell'Accordo.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, la copertura finanziaria in relazione ad alcune disposizioni dell'Accordo e la clausola di invarianza finanziaria quanto alle restanti disposizioni dell'Accordo medesimo.
  L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 luglio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Matteo Mauri.

  La seduta comincia alle 13.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, comunica che, per il Gruppo Movimento 5 Stelle, cessa di far parte della Commissione la deputata Anna Bilotti.
  Ribadendo quanto già comunicato dal Presidente del Comitato permanente per i pareri, avverte quindi che, a seguito delle modifiche intervenute nella consistenza dei gruppi della Camera, è stata modificata la ripartizione dei seggi tra i gruppi all'interno del medesimo Comitato permanente per i pareri, la quale è appunto stabilita in proporzione a tale consistenza.
  Pertanto, per il Gruppo M5S, la deputata Bilotti non fa più parte del Comitato, essendo uscita dalla Commissione, mentre il gruppo Misto ha indicato quale secondo componente in seno al Comitato stesso il deputato Alessandro Colucci.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019.
C. 2572 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020.
C. 2573 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero e delle finanze per l'anno finanziario 2020 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2020.
(Relazioni alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2020.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che il relatore, Ceccanti, ha formulato una proposta di relazione sul disegno di legge C. 2572, recante il «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019» (vedi allegato 3) e una proposta di relazione sul disegno di legge C. 2573, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020» (vedi allegato 4), Pag. 12con particolare riferimento ad alcune parti dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), nonché allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione sul disegno di legge C. 2572, recante il «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019» e la proposta di relazione sul disegno di legge C. 2573, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020», formulate dal relatore.
  Nomina quindi il deputato Ceccanti quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III Sezione del Documento di economia e finanza 2020.
Doc. LVII, n. 3 – Sezione III e Allegati.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 luglio 2020.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 5).

  Francesco Paolo SISTO (FI) si chiede se la sfasatura temporale e procedurale rappresentata dalla presentazione da parte del Governo del Piano nazionale di riforma successivamente all'approvazione delle risoluzioni sulle sezioni I e II del DEF 2020 abbia determinato problemi di coordinamento, in termini di programmazione, tra quanto previsto oggi nel documento in esame e quanto previsto in precedenza in quegli atti. Chiede dunque alla relatrice di fornire delucidazioni al riguardo.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, riprendendo quanto già illustrato nella sua relazione introduttiva, fa notare che si tratta di una scelta del Governo assunta per effetto della crisi sanitaria ed economica conseguente alla pandemia da Covid-19, anche al fine di attendere l'esito dei lavori dell'UE in merito alla risposta alla pandemia, da cui dipenderanno alcuni dei programmi del Governo. Fa notare, infatti, che il Governo ha rilevato che ciò consentirà di rapportare i suoi programmi e le iniziative di riforma, non solo alle Raccomandazioni specifiche approvate nel 2019, ma anche alla proposta della Commissione europea per le Raccomandazioni 2020. Ritiene dunque ragionevole che l'approvazione di tale Programma nazionale di riforma abbia luogo successivamente allo svolgimento dell'ultimo Consiglio europeo straordinario, convocato proprio per discutere del tema del rilancio europeo e appena conclusosi.

  Francesco Paolo SISTO (FI), pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dalla relatrice, ritiene necessario svolgere un ulteriore approfondimento su tale aspetto, anche attraverso una interlocuzione del Governo.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, si dichiara disponibile ad approfondire la questione, eventualmente rinviando alla prossima settimana la votazione sulla sua proposta di parere.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, alla luce del dibattito, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame sul provvedimento alla giornata di martedì 28 luglio, nella quale avrà luogo la votazione sulla proposta di parere della relatrice.
  Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

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SEDE REFERENTE

  Giovedì 23 luglio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Matteo Mauri.

  La seduta comincia alle 13.25.

Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura.
C. 14 cost. di iniziativa popolare.

(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno 2020.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri, ha convenuto all'unanimità che non sussistono le condizioni per procedere all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati alla proposta di legge, iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 luglio, né per procedere alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.
  Avverte, pertanto, che riferirà all'Assemblea, nel corso della discussione sulle linee generali, sull'esito dei lavori della Commissione e sulle ragioni per le quali non si è potuto procedere all'esame degli emendamenti e al conferimento del mandato al relatore.
  Rileva inoltre come in occasione della discussione in Assemblea si potrà proporre di rinviare il provvedimento in Commissione, per giungere a un esame più compiuto su di esso.

  Francesco Paolo SISTO (FI), relatore, ritiene che la discussione in Assemblea, consentendo alle forze politiche di approfondire il contenuto del provvedimento e di chiarire le rispettive posizioni, possa fornire elementi utili al raggiungimento di un'intesa su un testo condiviso. Sottolinea come tale esito sia ancor più auspicabile trattandosi di una proposta di legge di iniziativa popolare.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 23 luglio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 16.05.

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