CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 luglio 2020
414.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 96

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 luglio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Claudio BORGHI, presidente, comunica che per il gruppo Misto cessa di far parte della Commissione l'onorevole Stefano BENIGNI.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
C. 982 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che in data 15 luglio 2020 la Commissione bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo del provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti sino a quel momento approvati dalla Commissione di merito, deliberando in detta occasione la richiesta di una apposita relazione tecnica sul testo medesimo.
  Rammenta inoltre che la XIII Commissione agricoltura, nella seduta del 16 luglio 2020, essendo il provvedimento già calendarizzato in Assemblea, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio ne ha concluso l'esame in sede referente, apportando talune modificazioni al suddetto nuovo testo, tra cui nello specifico la soppressione degli articoli 15, 42 e 48, sui quali peraltro il relatore in Commissione bilancio non aveva sollevato questioni particolari dal punto di vista finanziario.
  Fa quindi presente che la Commissione bilancio è ora chiamata a pronunciarsi sul testo sottoposto all'esame dell'Assemblea. In tale quadro, fermi restando i rilievi critici dal punto di vista finanziario evidenziati sulle rimanenti disposizioni del provvedimento dal relatore nella citata seduta del 15 luglio scorso, chiede alla rappresentante del Governo se sia pervenuta l'apposita relazione tecnica richiesta nella medesima seduta.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che la relazione tecnica è in via di predisposizione da parte del competente Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è già stato sollecitato al riguardo.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.
C. 2091 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, fa presente che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica e che oggetto di esame sono i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica.
  Passando ad illustrare gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'Accordo prevede l'inclusione dell'Ecuador nell'Accordo tra l'Unione europea e Colombia e Perù. Rammenta che la ratifica dell'accordo originario, che ora viene esteso all'Ecuador, è stata autorizzata dalla legge n. 120 del 2015, a cui sono stati ascritti effetti onerosi solamente in relazione all'assistenza in materia doganale, mentre per quanto riguarda le restanti disposizioni, coerentemente con altri provvedimenti di analogo contenuto, la relazione tecnica ha chiarito che il funzionamento del comitato per il commercio e dei vari sottocomitati (organismi specializzati) – di cui al titolo II (disposizioni istituzionali), articoli 12-16 dell'Accordo – sarebbe stato garantito da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea, le cui spese di missione sarebbero gravate esclusivamente sul bilancio europeo. Evidenzia che durante l'esame della V Commissione in sede consultiva, in risposta a una richiesta del relatore concernente le ulteriori attività amministrative a carico delle autorità nazionali, la rappresentante del Governo ha confermato che gli adempimenti amministrativi a carico delle autorità nazionali, previsti dall'Accordo, sarebbero stati svolti utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali Pag. 98disponibili a legislazione vigente. Ciò posto, andrebbero a suo avviso acquisiti elementi di valutazione al fine di verificare le ragioni della mancata imputazione di effetti onerosi al provvedimento in esame in relazione alle attività di assistenza doganale, per le quali erano stati previsti oneri in occasione dell'approvazione della legge del 2015. Inoltre, anche alla luce dell'esperienza applicativa di tale legge, andrebbe a suo parere confermata la previsione di invarianza finanziaria concernente le ulteriori attività amministrative connesse all'operatività dell'Accordo. Inoltre, per quanto riguarda il venir meno dei dazi doganali riscossi dall'Italia, rileva come la relazione tecnica affermi che si può stimare che l'eventuale perdita di gettito, riferita alle sole commissioni di riscossione, sia compensata dai minori costi sostenuti per la riscossione degli stessi dazi. In proposito, osserva che la relazione tecnica, mentre riporta gli elementi per una stima, sia pure approssimativa, della perdita di gettito dovuta al venir meno delle commissioni, calcolabile approssimativamente in circa 4,8 milioni di euro annui sulla base di dati del 2016, non fornisce elementi circa la riduzione dei costi amministrativi che, secondo la stessa relazione tecnica, avrebbe carattere compensativo della predetta perdita di gettito: al fine di suffragare la stima di invarianza finanziaria pertanto, a suo avviso, da un lato, andrebbero acquisiti dati quantitativi circa i costi che verrebbero meno, sia con riferimento all'ammontare sia riguardo alla decorrenza, tenendo conto che taluni costi potrebbero risultare non immediatamente riducibili al venir meno del relativo fattore di spesa, dall'altro, andrebbero forniti dati puntuali, eventualmente aggiornati rispetto a quelli cui fa riferimento la relazione tecnica, riguardo all'attuale gettito delle commissioni di riscossione. Segnala che per quanto concerne l'IVA all'importazione la relazione tecnica afferma che un'eventuale riduzione di gettito, per l'IVA gravante sui dazi non più riscossi, sarebbe comunque compensata da un corrispondente aumento derivante dall'incremento degli scambi commerciali. Evidenzia che pertanto la relazione tecnica prefigura la possibilità di oneri (non quantificati), alla cui compensazione si provvederebbe mediante le maggiori entrate derivanti dall'atteso incremento dell'imponibile, senza peraltro fornire elementi che consentano di verificare l'entità dei predetti oneri e l'effettiva compensatività, sul piano quantitativo e temporale, del maggior gettito atteso. Anche a tal proposito, reputa quindi necessario disporre dei relativi elementi di stima.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1o luglio 2019.
C. 2322 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, segnala che il disegno di legge in esame, corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1o luglio 2019.
  In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda gli oneri riferiti alle spese di missione prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Prende atto, altresì, di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all'articolo 5 e all'articolo 11 dell'Accordo, circa la natura meramente eventuale degli oneri correlati al risarcimento dei danni derivanti dalle attività di cooperazione alla stipula di eventuali Protocolli aggiuntivi. Pag. 99Infatti, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, e secondo quanto precisato dalla relazione tecnica, a tali eventuali fattispecie, e ai conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Identico rinvio ad un successivo provvedimento legislativo è effettuato dall'articolo 4 e dalla relazione tecnica ai fini della copertura degli oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), riguardante: le spese mediche e odontoiatriche; le spese di evacuazione del personale malato, infortunato e deceduto. In proposito poiché la prima delle due fattispecie onerose indicate è caratterizzata da un minor grado di incertezza e imponderabilità – e presumibilmente da una maggiore urgenza – rispetto alle altre indicate dagli articoli 5 (risarcimento danni) e 11 (protocolli aggiuntivi), ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa l'idoneità del rinvio ad un successivo atto legislativo ai fini della relativa copertura finanziaria. Per quanto attiene al profilo dell'imputazione temporale degli oneri, rinvia alla successiva parte, relativa ai profili di copertura finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo oggetto di ratifica, valutato in 6.210 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2019-2021, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, tenuto conto che la disposizione in commento fa riferimento, quale anno iniziale di insorgenza dell'onere, all'esercizio finanziario 2019, oramai concluso, considera necessario posporre la decorrenza dell'onere medesimo all'anno 2020, adeguando contestualmente la relativa copertura finanziaria, nel presupposto che il primo invio in Burkina Faso di rappresentanti italiani avvenga in tale anno. Su quest'ultimo aspetto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo. Fa presente, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non ha osservazioni da formulare. Analogamente non ha osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo in commento, atteso che – secondo quanto ivi previsto – agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999.
C. 2333 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge – corredato di relazione tecnica, che non ascrive alla Convenzione effetti finanziari – ha ad oggetto la ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocolli. Pag. 100
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica non ascrive alla Convenzione – nel suo complesso – effetti sul gettito. In particolare, la relazione, con riguardo alla maggior parte delle disposizioni, afferma che sulla base delle ricorrenze relative al periodo d'imposta 2016 (modello 770/2017) risulta l'assenza di dati relativi ad operazioni tra Italia e Gabon. In proposito, tenuto conto che sono disponibili dati più aggiornati rispetto a quelli riferiti all'anno 2016, ritiene che andrebbe verificato se la neutralità finanziaria delle disposizioni risulti confermata anche alla luce delle informazioni riferite alle annualità successive al 2016. Tanto premesso, non formula osservazioni, nel presupposto – sul quale considera opportuna una conferma – che eventuali effetti incentivanti della Convenzione, come ad esempio la tassazione prevista sui dividendi, sui canoni e sui compensi dei professionisti, non siano comunque suscettibili di determinare conseguenze apprezzabili in termini di gettito. Ritiene peraltro necessario acquisire dati ed elementi volti a confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, tenuto conto che la relazione tecnica non fornisce le informazioni necessarie a suffragare la richiamata assenza di effetti finanziari. Infine, considera necessaria l'acquisizione di dati ed elementi informativi a sostegno della neutralità delle previsioni in esame, anche in relazione a talune tipologie di redditi non espressamente considerati dalla relazione tecnica: si tratta, in particolare, delle pensioni (articolo 18), delle remunerazioni per lo svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 19), delle attività di insegnamento (articolo 20), delle somme per il mantenimento di studenti e apprendisti (articolo 21).

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 22 luglio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.50.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019.
C. 2572 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020.
C. 2573 Governo.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 21 luglio 2020.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella precedente seduta ha avuto luogo l'illustrazione dei provvedimenti in esame da parte della relatrice e che la rappresentante del Governo si era riservata di intervenire nel prosieguo della discussione. Nel prendere atto che nessuno chiede di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare congiunto sui provvedimenti in titolo, comunicando che nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, convocato al termine della seduta odierna, sarà stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.