CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 luglio 2020
410.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 16 luglio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 9.15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.
C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1a e 2a del Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
C. 687-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2020.

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  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella serata di ieri il Governo ha trasmesso, in relazione al provvedimento in esame, una nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1) e la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 2), quest'ultima già pubblicata sull'applicazione Geocom.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, sulla base degli elementi di chiarimento forniti dalla documentazione trasmessa dal Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 687-A, recante Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;
   preso atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince, tra l'altro, che:
    l'assegno unico e universale è riconosciuto per ogni figlio a carico sia minorenne sia maggiorenne, purché di età non superiore a 21 anni, con un incremento dell'assegno per ogni figlio successivo al secondo, prevedendosi invece per i figli disabili l'assenza del requisito anagrafico e un incremento dell'assegno tra il 30 e il 50 per cento;
    l'assegno unico e universale è pertanto vincolante sul piano della programmazione finanziaria e non è compatibile con misure esistenti, anche di natura fiscale;
    al fine di assicurare la compatibilità della prestazione erogabile con le risorse rese disponibili o eventualmente stanziate ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, appare necessario introdurre criteri di progressività e gradualità, sia nella definizione del beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), sia nella soppressione, prevista dagli articoli 2, comma 1, lettera h), e 3, comma 1, lettere a) e b), degli interventi previsti a legislazione vigente, da cui dovrebbe essere tratta parte delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'assegno unico e universale;
    in tale quadro, appare quindi necessario sostituire il riferimento alla soppressione delle misure di cui al citato articolo 3, comma 1, lettere a) e b), con una più puntuale previsione del graduale superamento o della soppressione delle misure stesse, dovendosi in tal modo ritenere assorbita anche la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), che prevede il «progressivo superamento della contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare a carico del datore di lavoro»;
    inoltre, con particolare riferimento al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), che prevede l'istituzione di un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia maggiormente rappresentative, nonché alla disposizione di cui al successivo comma 3, che prevede che al momento della registrazione della nascita alle famiglie interessate sia assicurata da parte dell'ufficiale dello stato civile un'informazione circa il beneficio in argomento, appare necessario inserire apposite clausola di neutralità finanziaria, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    un'analoga clausola di neutralità finanziaria dovrebbe essere altresì inserita con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera f), che prevede l'istituzione di una apposita Commissione nazionale preposta al riconoscimento dell'assegno anche in assenza Pag. 64dei requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dalla lettera e) del medesimo comma 1;

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   dopo la parola: potenziare inserire le seguenti: , anche in via progressiva,;
   dopo le parole: l'assegno unico e universale aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito, anche progressivamente, a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse rese disponibili o eventualmente stanziate ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2 dell'articolo 3. A tal fine, i criteri per l'assegnazione del beneficio indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle predette risorse.

  All'articolo 1, comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Dall'istituzione e dal funzionamento del predetto organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  All'articolo 1, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 2, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Dall'istituzione e dal funzionamento della predetta commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  All'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere la lettera g)
   sostituire la lettera h) con la seguente:
    h) graduale superamento o soppressione di tutte le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: dalla soppressione con le seguenti: dal graduale superamento o dalla soppressione».

  Ylenja LUCASELLI (FDI), esprimendo apprezzamento per l'introduzione di misure a sostegno dei figli a carico, che ritiene un punto di partenza per incentivare la natalità, rileva come, sulla base della relazione tecnica, il provvedimento appaia poco chiaro e di complessa applicazione e pertanto non sia ancora pronto per essere esaminato dall'Assemblea.
  In particolare segnala alcuni punti critici che emergono dalla documentazione trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Innanzitutto, per quanto riguarda l'aspetto finanziario, sottolinea che la Ragioneria evidenzia come i vincoli posti dall'attuale formulazione della proposta di legge comportino un immediato e rilevante impatto finanziario, consistentemente superiore alle risorse indicate nel provvedimento. Osserva pertanto come sia del tutto insufficiente condizionare il parere favorevole all'introduzione di una clausola di invarianza.
  Per quanto riguarda l'aspetto giuridico, segnala le incongruenze tra l'impostazione Pag. 65su base ISEE, che si riferisce al reddito del nucleo familiare, e il riferimento ai figli a carico, che è un criterio di carattere fiscale, ed evidenzia possibili problemi applicativi in caso di separazione dei coniugi.
  Infine, per quanto riguarda la sostanza della relazione tecnica, rileva come la stessa sia meramente descrittiva e priva di elementi analitici.
  In considerazione di quanto sopra evidenziato, esprime forti perplessità sulla possibilità di votare il provvedimento nella sua attuale formulazione e ritiene che lo stesso abbia un valore propagandistico piuttosto che introdurre un nuovo strumento di immediata applicazione. Invita pertanto a un'ulteriore riflessione al fine di approvare un provvedimento privo di problemi strutturali che ne impedirebbero l'attuazione.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritiene che la Commissione non sia in grado, nel breve tempo a disposizione prima dell'avvio dell'esame da parte dell'Assemblea, di effettuare un serio e compiuto esame del provvedimento.
  Con esclusivo riferimento ai profili di carattere finanziario, di competenza della Commissione, segnala che la necessità di affrontare un immediato e rilevante impatto finanziario, consistentemente superiore alle risorse indicate dall'articolo 3, potrà essere difficilmente risolto in sede di emanazione dei decreti legislativi delegati.

  Claudio BORGHI, presidente, interrompe l'onorevole Comaroli, avvertendo che la seduta deve essere immediatamente sospesa in considerazione dell'inizio dei lavori dell'Aula.

  Ubaldo PAGANO (PD), ricordando che il provvedimento in esame è all'ordine del giorno dell'odierna seduta dell'Assemblea, chiede al presidente di attivarsi per ottenere un rinvio dell'inizio dei lavori dell'Aula.

  Claudio BORGHI, presidente, segnala di aver avuto conferma dell'impossibilità di un posticipo dell'inizio dei lavori dell'Aula. Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 9.30, riprende alle 11.25.

  La Commissione riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nel corso della odierna seduta antimeridiana.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che la discussione proseguirà ora con l'intervento dell'onorevole Comaroli, in precedenza interrotto a causa della sospensione della seduta.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) richiama nuovamente l'attenzione dei colleghi su talune notevoli criticità esposte dalla Ragioneria generale dello Stato nella nota da essa predisposta, in particolare laddove viene affermato che i vincoli posti dall'attuale formulazione della proposta di legge comporterebbero un immediato e rilevante impatto finanziario, consistentemente superiore alle risorse indicate a copertura dall'articolo 3, consentendo quindi l'erogazione di un beneficio di entità irrisoria rispetto alla platea individuata. Evidenzia inoltre che il testo in esame istituisce di fatto un diritto soggettivo di per sé difficilmente conciliabile con la fissazione di un limite massimo di spesa entro cui darvi attuazione. Rileva altresì che, sempre secondo quanto asserito nella nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, andrebbero valutati sul piano della coerenza, anche giuridica, talune disposizioni del provvedimento, incluso il riferimento a figli «a carico» in un'impostazione su base ISEE, in relazione ai quali non si comprende il corretto rapporto. Osserva inoltre che la relazione tecnica, secondo quanto riportato sempre nella nota della Ragioneria generale dello Stato, si palesa «come meramente descrittiva e andrebbe integrata con elementi più analitici», al fine di evitare l'insorgenza di Pag. 66rilevanti oneri sulla finanza pubblica, anche in termini di oneri inderogabili, per l'assenza di criteri che consentano la modulazione dei beneficiari dell'assegno unico e universale. Né a suo avviso può trascurarsi l'accenno al fatto che il Dipartimento delle finanze ha espresso l'impossibilità di effettuare valutazioni in mancanza di elementi di dettaglio delle misure che saranno definite in sede di predisposizione dei decreti legislativi, riservandosi di stimare in tale sede i conseguenti effetti finanziari.
  Tutto ciò considerato, nel lamentare che le misure in esame, per quanto in linea di principio anche condivisibili, appaiono tuttavia inserite in un quadro di eccessiva incertezza in ordine ai profili di carattere finanziario, ritiene che il provvedimento in esame costituisca in sostanza una sorta di delega in bianco al Governo, di per sé passibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e senza la possibilità per i competenti organi di svolgere una adeguata verifica in sede parlamentare.

  Andrea MANDELLI (FI), pur riconoscendo la rilevanza delle misure previste dal provvedimento in esame, osserva tuttavia come la loro concreta declinazione rischia di non produrre i benefici attesi, evidenziando come il testo in esame risulti viceversa ulteriormente depotenziato a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente nonché alla luce delle condizioni contenute nella proposta di parere formulata dalla relatrice. Osserva infatti che allo stato non risulta possibile, sulla base degli elementi informativi presenti nella documentazione depositata dal Governo nella seduta odierna, prevedere sia pure in linea di massima la platea dei destinatari dell'assegno unico e universale nonché l'importo che potrà ad essi spettare.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nel rimarcare le rilevanti perplessità di ordine finanziario espresse dalla Ragioneria generale dello Stato sul provvedimento in esame, ritiene comunque meritevoli di maggiore approfondimento talune specifiche problematiche. Intende in primo luogo fare riferimento alla difficoltà di conciliare, come in precedenza evidenziato dalla collega Comaroli, il riconoscimento di un diritto soggettivo con la previsione di un limite massimo di spesa, nonché al consueto rinvio alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 per la determinazione degli oneri derivanti dai decreti attuativi, che di per sé ingenera ulteriori incertezze circa l'effettiva sostenibilità finanziaria dell'intervento nel suo complesso. Sottolinea inoltre come non risulti adeguatamente chiarita la distinzione tra gli assegni che saranno erogati in costanza di un rapporto di lavoro e quelli che viceversa saranno qualificabili come interventi di natura assistenziale. Invita inoltre il Governo a fornire maggiori delucidazioni in merito alle ripercussioni, anche di natura finanziaria, che potrebbero derivare dall'orientamento giurisprudenziale di recente adottato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, a tenore del quale strumenti di assistenza sociale, tra cui potrebbe a pieno titolo rientrare anche l'assegno unico e universale, dovrebbero essere erogati anche a nuclei familiari con figli a carico anche se non residenti in Italia, ritenendo sul punto opportuno procedere a una specifica integrazione della proposta di parere in precedenza formulata dalla relatrice. Nell'associarsi alle considerazioni di dettaglio svolte dalla collega Comaroli con riferimento alle criticità di ordine finanziario evidenziate dalla Ragioneria generale dello Stato nella nota da essa predisposta, rileva infine che la scelta compiuta dal Governo e dalla maggioranza parlamentare di destinare all'attuazione dell'assegno unico e universale le risorse derivanti dal graduale superamento o dalla soppressione di alcune tax expenditures riveste un carattere squisitamente politico e sottrae di fatto margini finanziari per un intervento volto alla più volte preannunziata riforma del sistema fiscale nel suo complesso.

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  Luigi MARATTIN (IV), pur apprezzando l'interessante dibattito in corso, non comprende tuttavia appieno il ragionamento logico svolto da alcuni esponenti dei gruppi parlamentari di opposizione che lo hanno preceduto, i quali a suo avviso hanno in parte frainteso le considerazioni formulate nella nota della Ragioneria generale dello Stato. Osserva infatti che, qualora solo si presti attenzione al merito della proposta di legge in esame, è dato facilmente desumere che le risorse finanziarie occorrenti all'attuazione dell'assegno unico e universale deriveranno in quota parte dai risparmi rivenienti dalla soppressione di talune vigenti misure di sostegno alla natalità e alla famiglia più in generale, puntualmente richiamate dall'articolo 3, comma 1, lettera a). In replica alle considerazioni sul punto svolte dall'onorevole Garavaglia, osserva altresì che ulteriori risorse finanziarie potranno rivenire dal graduale superamento o dalla soppressione di talune forme di tax expenditures, quali le detrazioni fiscali e l'assegno per il nucleo familiare, contenute alla lettera b) del comma 1 del citato articolo 3 del provvedimento, ma che tale intervento non pregiudicherà in alcun modo la riforma complessiva del sistema fiscale preannunziata dal Governo. Soggiunge che anche il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata – circostanza che chiaramente ricorre nel caso di specie – non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi sarà effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti, fermo restando che i decreti attuativi dai quali dovessero derivare nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, ha nella sostanza lo scopo di corredare il provvedimento di un ulteriore strumento a presidio della sua sostenibilità finanziaria. Tutto ciò considerato, non ravvisa pertanto, anche alla luce della documentazione depositata dal Governo nella seduta odierna, le insormontabili criticità di ordine tecnico-finanziario cui hanno invece fatto riferimento, in precedenza, taluni colleghi dei gruppi parlamentari di opposizione.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA evidenzia preliminarmente che, sotto il profilo metodologico oltre che di merito, la nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato risulta sostanzialmente finalizzata alla individuazione delle puntuali modifiche da apportare sia al testo del provvedimento sia alla relazione tecnica originariamente redatta dall'amministrazione competente, al cui recepimento subordinare il positivo prosieguo del provvedimento medesimo. In tale ottica, passando quindi in rassegna le richieste di chiarimento a vario titolo emerse nel corso della discussione osserva come le perplessità relative ai vincoli posti dall'attuale formulazione della proposta di legge, suscettibili, in ragione del carattere rigido di alcuni dei parametri previsti, di comportare un immediato e rilevante impatto finanziario, risultano pienamente superate alla luce delle condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione contenute nella proposta di parere formulata dalla relatrice, volte a introdurre nel testo criteri di progressività e gradualità sia nella definizione del beneficio, sia nella soppressione degli interventi previsti a legislazione vigente, da cui dovrebbe essere tratta parte delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'assegno unico e universale, al fine di assicurare la compatibilità della prestazione erogabile con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Analogamente, rileva che anche la relazione tecnica predisposta dalla competente amministrazione è stata integrata in conformità alle indicazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato, prevedendo l'inserimento di specifiche clausole di neutralità finanziaria in connessione tanto all'istituzione di un Pag. 68organismo aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia maggiormente rappresentative, quanto alle attività informative demandate agli ufficiali dello stato civile e all'istituzione di una apposita Commissione nazionale preposta al riconoscimento dell'assegno anche in assenza dei requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2. Con riguardo invece alla potenziale incoerenza giuridica di talune disposizioni del provvedimento, richiamata dall'onorevole Comaroli, fa presente che tale aspetto, per quanto a suo giudizio già superato alla luce della proposta di parere formulata dalla relatrice, non attiene comunque in alcun modo a profili di carattere finanziario. Per quanto concerne l'asserita impossibilità di procedere nell'immediato ad una esaustiva quantificazione degli oneri derivanti dai decreti attuativi, evidenzia come in proposito soccorra il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, la cui disciplina è stata puntualmente richiamata dall'onorevole Marattin nel corso del suo intervento. In merito alle considerazioni svolte dall'onorevole Garavaglia sulla possibile estensione dell'assegno unico e universale a nuclei familiari con figli a carico non residenti in Italia, si limita ad osservare che sul punto la Corte di giustizia dell'Unione europea non si è formalmente ancora pronunciata, allo stato esistendo solo un mero orientamento di massima che peraltro, qualora confermato dalla successiva sentenza, sarebbe di per sé suscettibile di dispiegare effetti non tanto e non solo sullo strumento di cui si propone ora l'introduzione quanto e soprattutto sulle diverse misure di assistenza e protezione sociale già esistenti a legislazione vigente. Evidenzia inoltre come dal provvedimento in esame non derivi alcun pregiudizio in ordine alla riforma del sistema fiscale nel suo complesso, cui il Governo sta già lavorando. Con riferimento alla definizione dell'assegno come diritto soggettivo e all'esistenza di un eventuale tetto di spesa, evidenzia che l'assegno unico e universale configura un diritto soggettivo e che non è previsto alcun tetto di spesa, ma una valutazione ragionevole di quelle che saranno le risorse necessarie per l'erogazione dell'assegno medesimo, così come avviene con tutti gli altri provvedimenti che riconoscono tale tipologia di diritti. In questi casi l'amministrazione finanziaria procede comunque a un costante monitoraggio dell'andamento della spesa per adottare, se del caso, eventuali misure correttive. Quindi, con riferimento alla proposta di parere formulata dalla relatrice all'inizio della seduta odierna, evidenzia l'opportunità di modificare la prima condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sostituendo le parole: «anche progressivamente» con la seguente: «progressivamente», precisando che tale modifica è volta ad evidenziare il carattere progressivo dell'attribuzione del beneficio. Nella medesima condizione ritiene altresì opportuno sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse rese disponibili o eventualmente stanziate ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2» con le seguenti: «nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3», precisando che tale modifica è volta ad evidenziare che le risorse utilizzabili sono tutte quelle che si renderanno disponibili ai sensi dell'articolo 3.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, recependo la proposta della rappresentante del Governo, riformula la proposta di parere nei seguenti termini:

 «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 687 e abb.-A, recante Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;
   preso atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica trasmessa ai sensi Pag. 69dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince, tra l'altro, che:
    l'assegno unico e universale è riconosciuto per ogni figlio a carico sia minorenne sia maggiorenne, purché di età non superiore a 21 anni, con un incremento dell'assegno per ogni figlio successivo al secondo, prevedendosi invece per i figli disabili l'assenza del requisito anagrafico e un incremento dell'assegno tra il 30 e il 50 per cento;
    l'assegno unico e universale è pertanto vincolante sul piano della programmazione finanziaria e non è compatibile con misure esistenti, anche di natura fiscale;
    al fine di assicurare la compatibilità della prestazione erogabile con le risorse rese disponibili o eventualmente stanziate ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, appare necessario introdurre criteri di progressività e gradualità, sia nella definizione del beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), sia nella soppressione, prevista dagli articoli 2, comma 1, lettera h), e 3, comma 1, lettere a) e b), degli interventi previsti a legislazione vigente, da cui dovrebbe essere tratta parte delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'assegno unico e universale;
    in tale quadro, appare quindi necessario sostituire il riferimento alla soppressione delle misure di cui al citato articolo 3, comma 1, lettere a) e b), con una più puntuale previsione del graduale superamento o della soppressione delle misure stesse, dovendosi in tal modo ritenere assorbita anche la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), che prevede il «progressivo superamento della contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare a carico del datore di lavoro»;
    inoltre, con particolare riferimento al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), che prevede l'istituzione di un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia maggiormente rappresentative, nonché alla disposizione di cui al successivo comma 3, che prevede che al momento della registrazione della nascita alle famiglie interessate sia assicurata da parte dell'ufficiale dello stato civile un'informazione circa il beneficio in argomento, appare necessario inserire apposite clausola di neutralità finanziaria, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    un'analoga clausola di neutralità finanziaria dovrebbe essere altresì inserita con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera f), che prevede l'istituzione di una apposita Commissione nazionale preposta al riconoscimento dell'assegno anche in assenza dei requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dalla lettera e) del medesimo comma 1,

  esprime sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   dopo la parola: potenziare inserire le seguenti:, anche in via progressiva,;
   dopo le parole: l'assegno unico e universale aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3. A tal fine, i criteri per l'assegnazione del beneficio indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle predette risorse.

  All'articolo 1, comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Dall'istituzione e dal funzionamento del predetto organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza Pag. 70pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  All'articolo 1, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 2, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Dall'istituzione e dal funzionamento della predetta commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  All'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere la lettera g);
   sostituire la lettera h) con la seguente:
    h) graduale superamento o soppressione di tutte le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: dalla soppressione con le seguenti: dal graduale superamento o dalla soppressione».

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) rileva come manchi il riferimento alla sentenza della Corte di giustizia europea segnalata nel proprio precedente intervento.

  Claudio BORGHI, presidente, pur comprendendo le considerazioni svolte dall'onorevole Garavaglia, osserva che la proposta di legge già prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera e), che il richiedente debba vivere con i figli a carico in Italia.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) annuncia l'astensione del proprio gruppo e rileva che, pur essendo stato compiuto un passo avanti con la riformulazione della proposta di parere, non è stato chiarito se l'assegno vada considerato nell'ambito della spesa previdenziale o di quella assistenziale.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, nel concordare con la nuova formulazione della proposta di parere della relatrice, chiarisce che la prestazione in oggetto, in quanto priva di collegamento con la contribuzione, rientra nel novero delle prestazioni assistenziali e non contribuisce pertanto all'aumento della spesa pensionistica.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) conferma comunque l'astensione del proprio gruppo.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo degli emendamenti n. 1. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative per le quali appare necessario acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Palmieri 1.200, integralmente sostitutiva degli articoli 1 e 2 del provvedimento, che prevede l'introduzione dell'assegno unico per ogni figlio a carico, nato o adottato, da corrispondere in misura pari a 150 euro per dodici mensilità fino al compimento del ventunesimo anno di età, che non viene computato per la determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche. Evidenzia che la proposta emendativa provvede quindi alla copertura degli oneri da essa derivanti, del resto non espressamente specificati, in parte tramite le risorse rivenienti dalla disapplicazione di previgenti misure di sostengo alla natalità indicate al comma 5, in parte nei Pag. 71limiti delle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019, istitutivo del «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», in parte ancora mediante riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, in misura pari a 2.500 milioni di euro annui, nonché, infine, a valere sulle risorse, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro annui, derivanti dall'incremento dell'imposta sui servizi digitali. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione degli oneri, che non risultano dettagliati nella proposta emendativa in esame, nonché in ordine alla congruità delle risorse finanziarie previste a copertura degli stessi;
   Locatelli 1.205, che è volta ad inserire, nell'ambito della delega al Governo, la previsione di misure volte a favorire la fruizione dei servizi di sostegno alla genitorialità attraverso la dote unica, per un ammontare fino ad un massimo di 400 euro per dodici mensilità per ogni figlio fino ai tre anni di età. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse stanziate a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;
   Palmieri 1.103, che, nel modificare il principio e criterio direttivo concernente la determinazione dell'ammontare dell'assegno unico e universale, prevede altresì che i benefici in parola debbano comunque essere sensibilmente superiori, per ciascun percettore, rispetto a quelli percepiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse stanziate a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;
   Palmieri 1.202 e 1.125 e Locatelli 1.109, che sono volte a prevedere che l'assegno unico e universale non sia considerato ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nel limite delle risorse stanziate a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;
   Carnevali 1.211, che, intervenendo sui principi e criteri direttivi specifici della delega, affida il monitoraggio sull'attuazione dell'impatto dell'assegno unico a un organismo tecnico-scientifico con la partecipazione delle associazioni di tutela delle famiglie. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse stanziate a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;
   Meloni 2.29, che è volta a fissare in 400 euro per dodici mensilità l'assegno per i figli di età non superiore a sei anni e in 250 euro per dodici mensilità l'assegno per i figli di età compresa tra i sei e i ventisei anni. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;
   Palmieri 2.103, che è volta a eliminare la previsione di riduzione dell'assegno per i figli di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni. Prevede inoltre che le risorse poste a copertura del provvedimento possano essere integrate con i risparmi e le risorse rinvenienti dal reddito di cittadinanza. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento, come integrate dalla medesima proposta emendativa;
   Bellucci 2.122, Lucaselli 2.27, Locatelli 2.119 e 2.118, che sono volte a fissare, in diversa misura, l'importo mensile minimo dell'assegno unico e universale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative Pag. 72nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;
   Palmieri 2.102, che è volta a fissare in 150 euro mensili l'importo minimo dell'assegno unico e universale. Prevede inoltre che le risorse poste a copertura del provvedimento possano essere integrate con i risparmi e le risorse rivenienti dal reddito di cittadinanza. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento, come integrate dalla medesima proposta emendativa;
   Bagnasco 2.104, che è volta a prevedere che l'importo dell'assegno per i figli di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni sia superiore, anziché inferiore, a quello per i figli minorenni. Prevede inoltre che le risorse poste a copertura del provvedimento possano essere integrate con i risparmi e le risorse rinvenienti dal reddito di cittadinanza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento, come integrate dalla medesima proposta emendativa;
   Bellucci 2.110, che è volta a riconoscere un assegno maggiorato del 100 per cento, anziché di un importo compreso tra il 30 e il 50 per cento, per ciascun figlio con disabilità riconosciuta e un assegno maggiorato del 60 per cento per i nuclei familiari con un solo genitore. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;
   Bellucci 2.111, che è volta a riconoscere un assegno maggiorato del 100 per cento, anziché di un importo compreso tra il 30 e il 50 per cento, per ciascun figlio con disabilità riconosciuta. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;
   Bellucci 2.35 e 2.34, Versace 2.106 e Giannone 2.109, sostitutive dall'articolo 2, comma 1, lettera c), che sono volte ad ampliare, in diversa misura, l'importo e la spettanza dell'assegno per ciascun figlio con disabilità. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento.
   Bellucci 2.112, che è volta a riconoscere un assegno maggiorato del 60 per cento per i nuclei familiari con un solo genitore. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;
   Bond 2.107, che è volta a riconoscere un assegno mensile maggiorato per il nucleo familiare con figli, qualora vi sia un soggetto che pur condividendo la medesima residenza, risulta iscritto in un altro stato di famiglia. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;
   Locatelli 2.121, che è volta a prevedere un meccanismo di integrazione degli assegni per evitare che i nuclei familiari percepiscano importi inferiori a quelli ai quali avrebbero diritto a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;
   Meloni 2.30, che è volta a introdurre un'aliquota IVA agevolata sui prodotti per Pag. 73la prima infanzia. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse previste a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;
   Bellucci 2.31, che è volta ad inserire tra le spese sanitarie deducibili dall'imposta sui redditi delle persone fisiche le spese per la frequenza di corsi di ginnastica posturale e delle spese sostenute per consulenza psicologica e psicoterapia individuale e/o di coppia entro i ventiquattro mesi successivi alla data del parto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse stanziate a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;
   Varchi 2.32, che è volta ad inserire tra le spese deducibili dall'imposta sui redditi delle persone fisiche le spese sostenute dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale per l'iscrizione dei figli ai centri estivi. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse stanziate a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;
   Lucaselli 2.205, che introduce ulteriori principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volti, tra l'altro, a prevedere il riconoscimento di agevolazioni fiscali in favore del datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato donne sino a 45 anni di età o con figli sino a tre anni di età ovvero che realizzi spazi aziendali dedicati ad asili nido e doposcuola. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse stanziate a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;
   Bellucci 2.33, che è volta a considerare fra i redditi esenti da imposizione i compensi derivanti dalla corresponsione di borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse stanziate a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;
   Palmieri 3.4, che è volta ad incrementare l'assegno unico a decorrere dal 2022, integrando le risorse poste a copertura dall'articolo 3 di 1.500 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo delle risorse della misura nota come «Reddito di cittadinanza» rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria recata dalla proposta emendativa;
   Palmieri 3.1, che è volta a sopprimere l'abrogazione del fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i cui risparmi di spesa sono utilizzati per coprire parte degli oneri derivanti dalla proposta di legge. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle previsioni contenute nella proposta di legge nonostante la soppressione prevista dalla proposta emendativa in esame;
   Bellucci 3.116, che è volta a sopprimere l'abrogazione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i cui risparmi di spesa sono utilizzati per coprire parte degli oneri derivanti dalla proposta di legge. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle previsioni contenute nella proposta di legge nonostante la soppressione prevista dalla proposta emendativa in esame;Pag. 74
    Versace 3.200, che è volta a salvaguardare dall'abrogazione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i cui risparmi di spesa sono utilizzati per coprire parte degli oneri derivanti dalla proposta di legge, le detrazioni per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi della legge n. 104 del 1992. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle previsioni contenute nella proposta di legge nonostante la previsione recata dalla proposta emendativa in esame;
   Palmieri 3.201, che prevede che, qualora non sia possibile garantire alle famiglie un sensibile miglioramento del beneficio economico conseguente all'erogazione dell'assegno unico, gli importi del medesimo assegno siano integrati, stanziando a tal fine ulteriori 2.000 milioni di euro annui a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria recata dalla proposta emendativa;
   Palmieri 3.2, la quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano definiti i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefìci che spetterebbero, nel medesimo anno, per effetto delle disposizioni abrogate dal comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel limite delle risorse stanziate a copertura dall'articolo 3 del provvedimento;
   Palmieri 3.205 e Locatelli 3.206, che sono volte a integrare le risorse per l'assegno unico con le risorse assegnate all'attuazione del «Reddito di cittadinanza» rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio annuale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;
   Meloni 3.02, che è volta a delegare il Governo ad adottare un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia, prevedendo che l'imposta familiare sia calcolata applicando al reddito della famiglia le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia in base alla stessa proposta emendativa. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;
   Bellucci 3.03, la quale istituisce una dote per ogni famiglia che procede all'adozione di minori stranieri, nella misura di 10.000 euro per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo nazionale per le adozioni internazionali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla effettiva sussistenza sul Fondo nazionale per le adozioni internazionali delle risorse occorrenti all'attuazione della proposta emendativa.

  Segnala quindi che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, anche in considerazione della necessità di adeguare il testo del provvedimento alle indicazioni della relazione tecnica, che prevedono la progressiva attuazione dell'assegno unico e universale e la conseguente graduale rimodulazione delle misure previste a legislazione vigente. Conseguentemente segnala di aver considerato prive di effetti finanziari tutte le proposte emendative che introducono principi e criteri direttivi che risultino coerenti con la logica della progressiva attuazione dell'assegno unico e universale.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in assenza di relazione tecnica, Pag. 75esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente segnalate dalla relatrice, evidenziando che si tratta di proposte volte a introdurre elementi di rigidità nel provvedimento, che potrebbero avere effetti negativi sulla quantificazione dell'onere complessivo. Concorda inoltre con quanto segnalato dalla relatrice in merito all'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario delle restanti proposte emendative, su cui quindi esprime nulla osta.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.103, 1.109, 1.125, 1.200, 1.202, 1.205, 1.211, 2.27, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.102, 2.103, 2.104, 2.106, 2.107, 2.109, 2.110, 2.111, 2.112, 2.118, 2.119, 2.121, 2.122, 2.205, 3.1, 3.2, 3.4, 3.116, 3.200, 3.201, 3.205 e 3.206 e sugli articoli aggiuntivi 3.02 e 3.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle ore 12.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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