CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 luglio 2020
410.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 16 luglio 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 12.15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.
Testo unificato C. 1056 Fiano ed abb.
(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO, presidente, rammenta che la relazione sul provvedimento è stata anticipata per le vie brevi a tutti i commissari nella serata di ieri.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, delle proposte di legge C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C.2187 Mollicone e C.2213 Lattanzio, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false». Evidenzia che il testo prevede, all'articolo 1, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false. Rammenta che l'articolo 2, reca la descrizione dei numerosi compiti attribuiti alla Commissione. In particolare, evidenzio che la Commissione è chiamata, tra gli altri compiti, a indagare sulle attività di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati, oppure dolosamente ingannevoli sia attraverso i media tradizionali, fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente, sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali, di seguito denominate «attività di disinformazione», anche mediante la creazione di false identità digitali o la produzione e la comunicazione di tali informazioni e contenuti in forma personalizzata da parte di soggetti che a questo fine utilizzano i dati degli utenti, nonché sulle condizioni nelle quali sono realizzate le Pag. 47suddette attività (lettera a)); verificare se l'attività di disinformazione abbia finalità di odio, ossia di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o in ragione del sesso o dell'orientamento sessuale (lettera d)); verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sull'attività di disinformazione, anche con riguardo alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo (lettera e)); verificare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai media e dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme analogiche e digitali, fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente, per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, nonché delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi attraverso l'utilizzo delle medesime piattaforme, garantendo che tali procedure non siano lesive della libertà di espressione e di stampa (lettera g)); valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo o amministrativo volte a una più adeguata prevenzione e un più efficace contrasto dell'attività di disinformazione e della commissione di reati attraverso i media, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme analogiche e digitali (lettera l)). Evidenzia che gli articoli 3 e 4 disciplinano rispettivamente la durata e la composizione della Commissione mentre l'articolo 5 ne definisce i poteri ed i limiti. In particolare, il comma 1 dell'articolo 5 stabilisce che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (comma 2). In proposito rammento che l'articolo 133 del codice di procedura penale prevede che se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. L'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore. Il comma 3 prevede che la Commissione abbia facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. In proposito rammento che l'articolo 329 del codice di procedura penale concerne l'obbligo del segreto. Si prevede che gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste, sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Inoltre quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati Pag. 48presso la segreteria del pubblico ministero. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone e il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni. Il comma 4 dell'articolo 5 prevede poi che l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o aver efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. La Commissione ha altresì facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione (comma 5). I successi commi 6, 7 e 8, rispettivamente, dispongono in merito al mantenimento del regime di segretezza (comma 6), alla facoltà della commissione di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti (comma 7) e alla non divulgazione degli atti e documenti (comma 8). Sottolinea che l'articolo 6 disciplina le audizioni a testimonianza innanzi alla Commissione. Si prevede in particolare che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del Codice penale (comma 1). Ricordo che l'articolo 366 del codice penale sanziona chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio. La sanzione prevista è la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuti di dare le proprie generalità ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria. Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte. L'articolo 372 del codice penale sanziona la falsa testimonianza punendo con la reclusione da due a sei anni chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato. Per il segreto di Stato si richiama la normativa prevista dalla legge n. 124 del 2007. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario (comma 2), mentre è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato (comma 3). Infine, si prevede l'applicazione dell'articolo 203 del codice di procedura penale che stabilisce che non si possano obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate (comma 4). Ricorda che l'articolo 7 disciplina l'obbligo di segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa nonché ogni altra persona Pag. 49che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio (comma 1). La violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato (comma 2). Rammento che l'articolo 326 del codice penale, che punisce la rivelazione e l'utilizzazione del segreto d'ufficio, prevede che il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. È punita inoltre l'agevolazione colposa per la quale si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni. Le pene previste per tali fattispecie si applicano inoltre a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato (comma 3). Evidenzia, in fine, che l'articolo 8 dispone in materia di organizzazione dei lavori mentre l'articolo 9, prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel sollevare preliminarmente una questione di metodo, ritiene che si stia abusando del ricorso alla creazione di commissioni parlamentari d'inchiesta per qualsiasi motivo. Sottolinea, nel merito, che l'articolo 2 del testo unificato in esame, alla lettera d) del comma 1, prevede tra i compiti della commissione anche quello di verificare se l'attività di disinformazione abbia finalità di odio, ossia di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o in ragione del sesso o dell'orientamento sessuale. A suo avviso, tale disposizione appare anticipatoria, essendo al momento all'esame della Commissione il testo unificato delle proposte di legge in materia di omofobia che, una volta approvato, sarà il primo atto normativo che definirà il concetto di identità di genere. Sottolinea come il suo gruppo si sia dimostrato aperto, senza pregiudizi, al dialogo su tale testo unificato, tuttavia ritiene che non sia corretto istituire una commissione di inchiesta che, tra gli altri, abbia il compito di occuparsi di questioni non ancora normate. Chiede, quindi, al relatore, le ragioni di questa estensione, alla luce del dato tecnico che non esiste sulla materia una disposizione vigente.

  Roberto TURRI (LEGA), nel condividere la richiesta della collega Bartolozzi, chiede anche di conoscere le motivazioni che hanno portato ad inserire, in un testo che inizialmente non lo prevedeva, il riferimento all'incitamento alla discriminazione o alla violenza in ragione del sesso o dell'orientamento sessuale. Sottolinea, infatti, che la proposta di legge iniziale prevedeva soltanto il richiamo ai motivi razziali e religiosi. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenziando anche che nel corso dell'esame in sede referente è stato respinto un emendamento del suo gruppo volto a introdurre la nozione di falsa informazione. Nel sottolineare, inoltre, che la proposta di legge Fiano C. 1056 era stata presentata quando il Partito Democratico era all'opposizione, rileva che, in merito alla composizione della Commissione, la stessa prevedeva che la Commissione fosse presieduta da un parlamentare dell'opposizione. Osserva come, cambiata la composizione di governo, Pag. 50tale disposizione sia scomparsa dal testo unificato in esame e ritiene non corretta tale decisione.

  Franco VAZIO, presidente, nel rammentare che le Commissioni di merito devono conferire il mandato alle relatrici alle ore 14 della giornata odierna, sottolinea che la Commissione giustizia è in questa sede chiamata ad esprimere un parere sul provvedimento e non a discutere di omofobia.

  Enrico COSTA (FI), nel sottolineare come nel provvedimento manchi la definizione di «disinformazione», ritiene che il provvedimento offra alla istituenda Commissione d'inchiesta dei confini di una ampiezza estrema. Evidenzia come determinati concetti debbano necessariamente rientrare in ambiti giuridici e si domanda, in base al testo in esame, chi potrà stabilire l'autenticità di una notizia. In proposito, rammenta che il Paese ha recentemente vissuto, a causa della diffusione del Covid-19, una fase particolarmente delicata e osserva che in questa fase sono state veicolate numerose informazioni scientifiche motivate che poi in realtà si sono successivamente rivelate discutibili. A suo avviso il provvedimento non chiarisce la differenza tra falsa informazione e disinformazione, affiancando concetti giuridici, come il dolo, ad altri di una totale vaghezza. Ritiene pertanto che tale provvedimento non sia pronto per essere esaminato dall'Assemblea e che dovrebbe essere riformulato in maniera più compiuta.

  Franco VAZIO, presidente, nel rispondere al collega Turri, evidenzia che il testo della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Fiano si limitava a prevedere i motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Fa presente che le ulteriori motivazioni sono state introdotte nel corso della fase emendativa. Ciò posto, rammenta che la Commissione Giustizia deve esprimere il proprio parere sul complesso del provvedimento, mentre, per quanto attiene alle eventuali modifiche dello stesso, ai gruppi parlamentari è rimessa la valutazione in merito alla presentazione di proposte emendative nelle Commissioni di merito o in Assemblea.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) esprime la propria preoccupazione in merito al fatto che ciò che la Commissione ha tentato di contenere, sotto il profilo della propaganda, nell'esame del testo unificato in materia di omofobia, nel provvedimento in esame viene contraddetto. A suo avviso, infatti, il testo unificato istitutivo della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false si occupa della libertà di pensiero, concedendo aperture che non sono state consentite dalla Commissione Giustizia all'interno del testo unificato in materia di omofobia.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, sottolinea come, seppure nel provvedimento in discussione si parli di discriminazione, tale argomento è trattato su un piano distinto da quello del testo unificato delle proposte di legge C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi in materia di omofobia. Mentre infatti il secondo interviene su due norme penali per occuparsi di condotte riprovevoli contrarie alla Costituzione, il provvedimento in discussione istituisce una commissione che ha il compito di indagare.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che la maggioranza sia impazzita, escludendo da una parte il reato di opinione e dall'altra prevedendo la facoltà di indagare sulla medesima opinione. Evidenzia, quindi, la mancanza di consequenzialità nelle scelte adottate dalla maggioranza stessa.

  Franco VAZIO, presidente, nel sottolineare come sia possibile indagare su comportamenti non penalmente perseguibili, ritiene tuttavia che, alla luce delle osservazioni avanzate dai colleghi dell'opposizione, il relatore possa svolgere un ulteriore approfondimento sul provvedimento. Sospende quindi brevemente la seduta che sarà riconvocata al termine delle votazioni della seduta antimeridiana dell'Assemblea.Pag. 51
  La seduta, sospesa alle 12.40, riprende alle 13.20.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, con riferimento alle osservazioni avanzate dai colleghi, sottolinea in primo luogo che per quanto riguarda la definizione di «notizia falsa» si potrebbe ritenere tale la notizia non corrispondente a verità. Evidenzia però come uno dei principali problemi derivanti dalla divulgazione di fake news è che queste ultime possono creare episodi che producono allarme sociale. Fa notare infatti come, ad esempio, non tutte le notizie false abbiano la capacità di generare tale tipo di allarme. Di contro sottolinea come altre notizie vere siano diffuse volutamente per creare allarme sociale. In proposito rammenta che durante il lockdown è stata diffusa la falsa notizia che, a seguito di una conferenza gay, si era creato un nuovo focolaio di infezione da coronavirus in Italia. Ricorda che si è successivamente dimostrato che la fotografia diffusa come prova di tale conferenza era stata invece scattata nel 2018 durante il carnevale in Brasile. Precisa quindi che la falsa informazione diventa tale soltanto quando è smentita. Rileva tuttavia che nel provvedimento in discussione non si parla di costrutto normativo bensì si definiscono i compiti della Commissione d'inchiesta che, indagando, deve fotografare la realtà sulla base di ciò che sta accadendo. Ciò premesso conferma la propria proposta di parere favorevole.

  Franco VAZIO, presidente, pur comprendendo l'importanza del tema in discussione, ribadisce che le Commissioni di merito sono in attesa di ricevere il parere della Commissione Giustizia per poter conferire il mandato alle relatrici sul provvedimento in discussione.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di aver appreso dai colleghi della VII Commissione che il provvedimento in discussione non sarà esaminato dall'Assemblea all'inizio della settimana prossima. Ritiene quindi che la Commissione potrebbe rinviare l'espressione del parere al fine di una più attenta valutazione dello stesso.

  Franco VAZIO, presidente, fa presente che al momento le informazioni riferite dalla collega Bartolozzi non risultano confermate.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) non condivide quanto espresso dal relatore. Sottolinea infatti, preliminarmente, che le funzioni della Commissione d'inchiesta sono ispettive come si può evincere anche dall'articolo 5 del provvedimento che prevede che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Ritiene che tale aspetto non possa essere sottovalutato in quanto la Commissione è tenuta ad inviare gli esiti delle proprie indagini all'autorità giudiziaria stessa. Si domanda quindi la logica in base alla quale venga fornito ad una Commissione d'inchiesta il potere di indagare in un ambito non coperto dalla tutela penale. Ribadisce che il testo unificato in materia di omofobia all'esame della Commissione prevede che la propaganda e la libertà di pensiero non siano punibili, mentre sottolinea come con il provvedimento in discussione si possa indagare sulle medesime condotte. Invitando il relatore e la maggioranza a non nascondersi dietro facili suggestioni, evidenzia come anche la disinformazione sia libera manifestazione del pensiero, salvo che da questa non derivino comportamenti penalmente rilevanti. Ritiene che il Movimento Cinque Stelle manchi di una visione di sistema integrale e sottolinea che l'unico paese nel quale esiste una Commissione d'inchiesta sulle fake news sono gli Stati Uniti d'America dove però la Commissione si occupa soltanto di ben determinate fattispecie legate a motivi razziali, a condotte riconducibili al revenge porn e alla diffusione di notizie false durante le campagne elettorali. Chiede quindi, a nome del suo gruppo, di inserire nella proposta di parere del relatore, una condizione volta a sopprimere dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 il richiamo alla ragione del sesso o dell'orientamento sessuale.

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  Maria Carolina VARCHI (FDI) ,nel precisare che il proprio intervento sarà breve in quanto il collega Mollicone ha diffusamente spiegato la posizione di Fratelli d'Italia sul provvedimento nel corso dell'esame in sede referente, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, domandandosi se con il provvedimento in esame si voglia istituire un «ministero della verità» di orwelliana memoria. Sottolinea come il problema delle fake news sia reale, e in proposito evidenzia come anche il suo gruppo parlamentare avesse inizialmente predisposto una proposta di legge sulla materia e come lo stesso abbia formulato numerosi emendamenti al testo in esame, ma non essendo state accolte alcune proposte emendative, non ritiene che testo in discussione sia adeguato a risolvere il problema. Nell'auspicare quindi che vi sia presto un ulteriore intervento normativo in grado di contrastare efficacemente la diffusione delle fake news, ribadisce il voto contrario del suo gruppo parlamentare.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) esprime le proprie perplessità di fondo sul provvedimento sottolineando come l'oggetto della Commissione d'inchiesta sia, a suo avviso, eccessivamente vago. Ricordando che durante il periodo del fascismo vigeva la censura in Italia, ritiene che con tale provvedimento si tenti di reintrodurre tale forma di controllo dell'informazione. Condivide le osservazioni della collega Bartolozzi e ritiene che la istituenda Commissione costituirà una «buffonata» inutile e dispendiosa. Stigmatizza inoltre la disposizione, che ritiene vergognosa, prevista dal provvedimento, in base alla quale nello svolgimento della propria attività la Commissione non interferisce con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie.

  Alfredo BAZOLI (PD), pur comprendendo i colleghi di Fratelli d'Italia e della Lega che, per un dissenso di fondo sul provvedimento in esame, hanno preannunciato il loro voto contrario sulla proposta di parere del relatore, non può non dissentire dalle osservazioni avanzate dalla collega Bartolozzi sul merito del testo unificato in esame e in particolare sull'incitazione all'odio in ragione del sesso e dell'orientamento sessuale. Sottolinea come la Commissione d'inchiesta non sia finalizzata ad accertare reati, ma debba indagare sull'attività di diffusione massiva di fake news anche quando la finalità della disinformazione abbia come finalità l'odio, mentre il testo unificato in materia di omofobia incidentalmente parli di incitamento alla discriminazione e alla violenza.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel contestare il collega Bazoli, ritiene che la maggioranza non sia in grado di distinguere i termini giuridici.

  Franco VAZIO (PD) invita la collega Bartolozzi a far terminare al collega Bazoli il proprio intervento, sottolineando come ciascun collega abbia il diritto di poter intervenire senza essere accusato di dire falsità.

  Alfredo BAZOLI (PD) ritiene che se la questione dirimente possa essere la sostituzione del termine incitamento con quello di istigazione, si potrebbe prevedere un'osservazione volta a sostituire tali termini.

  Ciro MASCHIO (FDI), nel condividere le osservazioni della collega Varchi, ritiene che la Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false richiami alla memoria il già citato «Ministero della verità» che nel romanzo di Orwell era stato creato per adattare la storia alla verità divulgata dal Grande Fratello. Nel sottolineare come il capo della comunicazione dell'attuale premier abbia nel passato partecipato proprio alla omonima trasmissione, ritiene che il Parlamento sia ancora in tempo a fermarsi per evitare di adottare un «provvedimento delirante».

  Ingrid BISA (LEGA) ricorda che le Commissioni di inchiesta hanno gli stessi Pag. 53poteri di indagine dell'autorità giudiziaria e sottolinea come questa in esame potrà indagare su fatti che non sono rilevanti a livello penale nel nostro ordinamento. Nell'evidenziare come ciò costituisca un fatto di una gravità inaudita, ritiene che, qualora la maggioranza avesse intenzione di perseguire una deriva dittatoriale inserendo una siffatta norma all'interno di un ordinamento democratico, dovrebbe assumersi la responsabilità di affermarlo palesemente. Evidenziando che all'interno dell'ordinamento non vi è una definizione di «informazione» e «disinformazione», preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Non ritenendo possibile che dopo aver sospeso la seduta per consentire al relatore di approfondire la questione, quest'ultimo abbia fornito delle blande delucidazioni che non hanno colto nel segno, chiede quindi al relatore di svolgere un'ulteriore riflessione.

  Walter VERINI (PD) sottolinea che il tema della diffusione delle fake news ha assunto caratteri di altissima pericolosità, aggravatosi a seguito dell'esplosione del fenomeno «internet». Ritiene pertanto che l'istituzione di una Commissione parlamentare sulla questione sia obbligatoria. Al collega Paolini, che paragona la istituenda Commissione agli organi di regime, sottolinea come al contrario la lotta alle fake news si propone di combattere le falsità. Invita quindi a inserire all'interno della proposta di parere del relatore una osservazione volta a prevedere che per la composizione della Commissione ci si avvalga, tra i parlamentari, di altissime personalità che si occupano professionalmente della comunicazione, per evitare che la stessa sia composta in base a delle logiche dettate dalla maggioranza del momento.

  Valentina D'ORSO (M5S), nel tentativo di ricondurre tutti all'interno del perimetro del provvedimento, ritiene che si stia partendo da un presupposto fuorviante e cioè che la commissione sia chiamata ad indagare su condotte penalmente rilevanti. Evidenzia come ciò non sia vero in quanto la Commissione deve indagare sulla diffusione di contenuti e non sulle opinioni. Il provvedimento declina poi gli ulteriori compiti attribuiti alla Commissione che derivano da quello principale di fotografare un fenomeno.

  Franco VAZIO (PD) sottolinea come le Commissioni di inchiesta non indaghino solo sui reati.

  Matilde SIRACUSANO (FI), nel condividere l'esigenza di un intervento normativo organico sulla materia, sottolinea come la Commissione di inchiesta prevista dal testo unificato in discussione non sia lo strumento idoneo per perseguire un obiettivo ritenuto importante anche dal suo gruppo parlamentare. Esprime inoltre il proprio dispiacere nel vedere che sia stata esclusa dal provvedimento tutta la parte relativa alla propaganda elettorale.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, alla luce del dibattito presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato), volta a sostituire alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 2, la parola «incitamento» con la parola «istigazione».

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione, come riformulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

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