CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2020
409.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 186

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30.

Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.
S. 1373, approvato dalla Camera.

(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), relatrice, nel ricordare che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame alla Camera Pag. 187nella seduta del 18 giugno 2019, esprimendo un parere favorevole, rileva come il provvedimento si componga di due Capi e di cinque articoli.
  Nel Capo I – intitolato «Limitazioni alla vendita sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso per i prodotti agricoli e agroalimentari» – l'articolo 1 prevede disposizioni in materia di vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili. In particolare si prevede che il Governo venga autorizzato a modificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 – che disciplina appunto i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili – nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.
  L'articolo 2 introduce, al comma 1, il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Si ricorda che il sistema delle aste a doppio ribasso fa sì che alcune grandi aziende di distribuzione chiedano ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usata come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario, quella di prezzo inferiore. Il comma 2 stabilisce la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, mentre il comma 3 prevede che chiunque contravvenga al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. Il comma 4 dispone, poi, che in caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. Il comma 5 individua infine nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni.
  L'articolo 3 dispone, introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari.
  Passando al Capo II – intitolato «Sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di produzione» – l'articolo 4 dispone in materia di pubblicazione dei nominativi dei soci affiliati nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori. Viene, al riguardo, previsto che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.
  L'articolo 5 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari. A tale fine, ai sensi del comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la disciplina di tali filiere sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi (elencati al comma 2): a) definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di tali filiere; b) introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti per la creazione di filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione di prodotti alimentari e agroalimentari; c) definizione e sviluppo di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle produzioni, compresa la pubblicazione Pag. 188dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese della grande distribuzione organizzata e dell'industria di trasformazione alimentare; d) introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete di lavoro agricolo di qualità. Ai sensi del comma 3 tale decreto sarà adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Lo schema di decreto sarà, poi, trasmesso alle Camere per l'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle indicazioni del parere, trasmetterà nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e modificazioni, mentre le Commissioni potranno esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto potrà essere adottato. È prevista infine, al comma 4, una clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, ricorda come il provvedimento intervenga in materia che può essere ricondotta a quella della tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione) e dell'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione), entrambe di competenza esclusiva statale; assumono inoltre rilievo le materie alimentazione, di competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma) della Costituzione) e agricoltura di competenza residuale regionale (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione).
  Segnala che, ai fini del necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, l'articolo 5 (recante una delega al Governo sulla disciplina delle «filiere etiche» in agricoltura) prevede, ai fini del coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, alla luce dell’«intreccio di competenze» sottese alla materia, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti legislativi. Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il deputato Roberto PELLA (FI) nell'evidenziare come il provvedimento sia stato svuotato di alcune norme in materia di etichettatura e come dunque rappresenti un'occasione mancata per rafforzare le filiere dei produttori, rileva tuttavia l'importanza del divieto delle aste a doppio ribasso. Dichiara pertanto il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 1).

Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo.
S. 810 e abb.

(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), relatrice, nel rilevare preliminarmente come il provvedimento appaia riconducibile alle materie alimentazione, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e agricoltura di competenza residuale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione), pone l'esigenza di un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, dato il carattere concorrente e residuale delle competenze coinvolte, rileva come lo strumento più idoneo appaia quello delle intese. Richiama in proposito la sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale che sembra indicare il criterio di ricorrere all'intesa nel caso in cui la legge statale intervenga Pag. 189prevalentemente su materie di competenza concorrente o residuale.
  L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento e l'articolo 2 le definizioni. L'articolo 2 prevede anche al comma 2 l'emanazione da parte delle regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano di un regolamento che fissa i criteri di riconoscimento delle associazioni di tartufai secondo linee di indirizzo adottate in sede di Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 3 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sia adottato il «piano nazionale della filiera del tartufo», di seguito denominato «piano di filiera», previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il piano di filiera, tra gli altri aspetti, individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, nonché a realizzare un coordinamento della ricerca scientifica nel settore.
  L'articolo 4 prevede che, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia istituito il «tavolo tecnico del settore del tartufo», di seguito denominato «tavolo tecnico», con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo. Al riguardo, rileva l'opportunità di inserire la previsione dell'intesa ai fini dell'adozione del decreto.
  L'articolo 5 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano redigano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le associazioni riconosciute a livello regionale, il piano regionale del tartufo, sulla base delle indicazioni del piano nazionale. Il piano prevede, tra le altre cose, modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione, aree vocate alla produzione di tartufo, individuazione delle aree di intervento, censimento delle tartufaie controllate e coltivate, nonché accordi di sorveglianza.
  L'articolo 6 definisce le specie e le varietà che possono essere raccolti e destinati al consumo nel territorio nazionale. Il comma 2 prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le caratteristiche specifiche delle specie e delle varietà di tartufi che possono essere raccolti. Il comma 3 prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole può essere autorizzato il commercio di specie edibili presenti nei territori dei singoli Stati appartenenti all'Unione europea ma non elencate al comma 1 dell'articolo. Il comma 5 prevede che in caso di dubbio l'identificazione delle specie avvenga con decreto del Ministero delle politiche agricole, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  Al riguardo, osserva che ai fini dell'adozione dei decreti previsti dall'articolo potrebbe risultare opportuna l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 7, in materia di diritti di proprietà sui tartufi, dispone che l'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso, senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento animali. Possiedono il diritto di proprietà, sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate, coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, istituiscono il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo.
  L'articolo 8 prevede il riconoscimento delle tartufaie coltivate. In particolare, si dispone che il tartuficoltore possa richiedere istanza di riconoscimento della tartufaia coltivata alla regione in cui è sita. Il Pag. 190comma 2 dell'articolo prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie coltivate, nonché le modalità di tabellazione.
  L'articolo 9 prevede che le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia naturale controllata.
  L'articolo 10 consente ai titolari di aziende agricole e forestali o a coloro che a qualsiasi titolo le conducono possano costituire consorzi volontari per la difesa, per la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie coltivate.
  L'articolo 11 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinino la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei tartufai abilitati alla raccolta; comunicano, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla direzione generale competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la lista dei tartufai abilitati, dei tartufai in regola con il pagamento del contributo ambientale previsto all'articolo 22, nonché le variazioni dei tartufai abilitati; istituiscono il registro delle tartufaie coltivate e naturali controllate, che sarà comunicato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 28 febbraio di ogni anno. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, definisce le modalità tecniche di invio e utilizzo dei dati citati.
  Al riguardo, segnala che potrebbe risultare opportuno prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole.
  L'articolo 12 reca norme generali sulla cerca e raccolta dei tartufi. Tra le altre cose si prevede che l'attività di cerca e raccolta debba essere effettuata con l'ausilio di un numero massimo di due cani addestrati o in fase addestramento. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di creare uno scavo per la raccolta del tartufo integro, questo deve essere realizzato mediante l'utilizzo di un apposito attrezzo, chiamato vanghetto o vanghella, limitatamente al luogo in cui il cane abbia individuato il tartufo.
  L'articolo 13 prevede che il soggetto che voglia praticare la cerca e raccolta del tartufo debba sottoporsi a un esame per l'accertamento della sua idoneità, tenuto periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano secondo propri calendari. L'età minima per essere ammessi all'esame è di 16 anni.
  L'articolo 14 configura l'attività di raccolta del tartufo, anche spontaneo, si configura come produzione primaria.
  L'articolo 15 indica per ciascuna specie il calendario dell'attività di cerca e raccolta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono modificare i periodi di cerca e raccolta e sono, comunque, tenute a definire due intervalli di fermo biologico, indicativamente compresi tra aprile e maggio e tra agosto e settembre e, complessivamente, non possono superare i 30 giorni annuali.
  L'articolo 16 prevede che i tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore finale devono essere distinti per specie o varietà e devono essere maturi e liberi da corpi estranei e impurità.
  L'articolo 17 prevede che, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura degli alimenti, nell'etichetta e nella presentazione dei prodotti trasformati, in cui è presente il tartufo come ingrediente, debba essere sempre indicato il nome latino della specie utilizzata.Pag. 191
  L'articolo 18 dispone che alle cessioni di tartufo si applichino le pertinenti disposizioni dell'Unione europea in materia di rintracciabilità.
  L'articolo 19 interviene in materia di produzione e commercializzazione di piante micorizzate con tartufo. In particolare, si introduce al comma 1 un obbligo di certificazione e si dispone, al comma 2, che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definite le modalità di certificazione delle piante micorizzate con tartufo.
  L'articolo 20 individua l'autorità di controllo sull'applicazione delle disposizioni relative alle modalità di cerca e raccolta di tartufo previste dalla legge nel Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA) dell'Arma dei Carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 21 stabilisce le sanzioni per la violazione della legge.
  L'articolo 22 reca le disposizioni finanziarie. In particolare, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare le finalità previste dalla presente legge e da quelle regionali in materia, istituiscono una tassa di concessione regionale di euro 150, di seguito denominato «contributo ambientale». In base al comma 7, è demandato a un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'aggiornamento dell'importo del contributo ambientale previsto dal comma 1.
  Al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale.
  In base all'articolo 23, le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera del tartufo. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello locale, regionale, interregionale o di macroaree.
  L'articolo 24 prevede che le disposizioni della presente legge non si applichino ai tartufi o ai prodotti a base di tartufo fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE).
  L'articolo 25 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, adeguino la propria legislazione alle disposizioni della legge stessa.
  Al riguardo, rileva l'opportunità di inserire la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.
  L'articolo 26 dispone infine l'abrogazione della legge n. 752 del 1985 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2).

  Il deputato Roberto PELLA (FI) nel concordare con quanto esposto dalla relatrice circa l'opportunità di introdurre la previsione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome anche con riferimento all'adozione del decreto ministeriale chiamato a istituire il tavolo tecnico del settore del tartufo; dei decreti ministeriali chiamati ad individuare le caratteristiche specifiche delle specie e delle varietà di tartufi che possono essere raccolti; ad autorizzare il commercio di specie edibili presenti in altri Stati dell'Unione europea e a individuare Pag. 192le strutture tecniche per l'identificazione delle specie in caso di dubbi; del decreto ministeriale di definizione delle modalità tecniche di invio e utilizzo dei dati da parte di regioni e province autonome nonché del decreto ministeriale chiamato ad aggiornare l'importo del contributo ambientale, esprime una nota di particolare apprezzamento per le norme che stanno per essere approvate, in quanto piemontese, per la nobilitazione del tartufo che oggi è una delle eccellenze italiane riconosciute in tutto il mondo. Auspica un rapporto più intenso con i comuni interessati tra cui in particolare il comune di Alba. Dichiara, infine, il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA) nel concordare con il collega Pella ricorda il concorso di tutti i partiti nella stesura del testo unificato. Rammenta come le fiere abbiano contribuito a portare il tartufo in tutto il mondo e sottolinea come il sistema fiscale introdotto poterà benefìci a tutta la filiera. Ritiene anche che le norme potranno arginare l'invasione di tartufi di bassa qualità provenienti dall'Est Europa. Dichiara, infine, il voto favorevole del gruppo della Lega-Salvini premier.

  Il senatore Francesco MOLLAME (M5S) nel ricordare che si tratta di una legge che intende valorizzare un comparto di straordinaria eccellenza, sottolinea l'importanza della partecipazione delle regioni alla definizione delle relative norme anche in ragione delle enormi differenze delle attività da regione a regione. Nel ricordare le province che finora hanno contribuito all'eccellenza del tartufo (Alba, Acqualagna, Norcia) rileva come grazie anche alle norme che stanno per essere approvate verrà valorizzato il prodotto anche di altre regioni.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
S. 988, approvato dalla Camera.

(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, nel rilevare preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile alle materie alimentazione, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e agricoltura di competenza residuale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione), osserva che conseguentemente si pone l'esigenza di un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, rileva come, dato il carattere concorrente e residuale delle competenze coinvolte, lo strumento più idoneo appaia quello delle intese. Richiama in proposito la sentenza n. 7 del 2016 che sembra indicare il criterio di ricorrere all'intesa nel caso in cui la legge statale intervenga prevalentemente in materie di competenza concorrente o residuale.
  L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, che – fatto salvo il vigente sistema dei controlli – mira a disciplinare i vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
  L'articolo 2 contiene le definizioni di «produzione biologica» o «metodo biologico, di «prodotti biologici» e di «aziende con metodo biologico».
  L'articolo 3 individua il Ministro delle politiche agricole come l'autorità nazionale di indirizzo e di coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione biologica, mentre l'articolo 4 definisce le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come le autorità locali competenti Pag. 193a svolgere le attività tecnico-scientifiche e amministrative di settore. Le regioni sono chiamate ad adeguare i propri ordinamenti ai principi espressi nella legge.
  L'articolo 5 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole il Tavolo tecnico per la produzione biologica, sopprimendo contestualmente il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile e il Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica. Al tavolo partecipano rappresentanti degli enti territoriali.
  L'articolo 6 istituisce il marchio biologico italiano, volto a caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano», precisando le condizioni per il suo utilizzo. Il marchio è istituito, ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro delle politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 7 disciplina il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con cadenza triennale e aggiornato annualmente. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con una pluralità di obiettivi: tra gli altri, quelli di favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali (specie dei piccoli produttori) e di sostenere le forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera produttiva, nonché il monitoraggio del settore attraverso il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), le attività di controllo, certificazione e tracciabilità dei prodotti biologici, nonché la ricerca e sviluppo dei prodotti stessi. In materia, il Ministro presenta alle Camere una relazione annuale.
  Al riguardo segnala l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del piano d'azione nazionale previsto dal comma 1 dell'articolo 7.
  L'articolo 8 introduce il Piano nazionale per le sementi biologiche, finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica. Il piano, aggiornato a cadenza triennale, è finanziato mediante il Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita annualmente dal Ministro con proprio decreto.
  Al riguardo segnala l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del piano nazionale per le sementi biologiche previsto dal comma 1 dell'articolo 8.
  L'articolo 9 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. La sua dotazione è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale per la sicurezza alimentare, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese autorizzate alla vendita di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico. Ulteriore novità è la previsione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo. Sono, infine, trasferite al Fondo in esame le disponibilità esistenti nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che viene contestualmente soppresso. Segnala quindi le misure del provvedimento finanziate con le risorse del Fondo. Ai sensi del comma 2, le modalità di funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 10 introduce strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica prevedendo, al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, che lo Stato sostenga la stipulazione di contratti di rete, la costituzione di cooperative tra produttori e la sottoscrizione di contratti di filiera all'interno del settore.Pag. 194
  L'articolo 11 stabilisce una serie di misure per il sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica da parte dello Stato, sia tecnologica che applicata. Tra le altre cose, è prevista la promozione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche e di aggiornamento per i docenti degli istituti agrari pubblici e la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico.
  L'articolo 12 detta disposizioni in materia di formazione professionale per gli operatori del settore, sulla base dei princìpi stabiliti con un apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
  L'articolo 13 reca una dettagliata disciplina dei distretti biologici. Fatte salve l'inclusione dei distretti biologici e dei biodistretti tra i distretti del cibo, si stabilisce che costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, a spiccata vocazione agricola, con una significativa produzione con metodo biologico. Si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole e altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. Con decreto ministeriale sono disciplinati i requisiti per la costituzione dei distretti; con altro decreto interministeriale sono poi definiti gli interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e nell'atmosfera causati da impianti inquinanti. In entrambi i casi è prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori per realizzare forme di certificazione di gruppo.
  L'articolo 14 interviene in materia di organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, finalizzate al riordino delle relazioni contrattuali, aventi il compito di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, può essere riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o della medesima circoscrizione economica.
  L'articolo 15 regola gli accordi quadro che le associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale (come definite nella stessa norma) possono stipulare per la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.
  L'articolo 16 riguarda le intese di filiera per i prodotti biologici. Si prevede l'istituzione, presso il MIPAAFT, del Tavolo di filiera per i prodotti biologici, che propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi più rappresentativi a livello nazionale allo scopo di valorizzare le produzioni biologiche, i processi di preparazione e trasformazione con metodo biologico, la salvaguardia dell'ambiente, la tracciabilità delle produzioni, la promozione delle attività connesse, lo sviluppo dei distretti, la valorizzazione dei rapporti organici con le organizzazioni dei produttori biologici per pianificare e programmare la produzione.
  Al riguardo, rileva l'opportunità di introdurre la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'istituzione del Tavolo di filiera.
  L'articolo 17 reca disposizioni inerenti alle organizzazioni dei produttori biologici, che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il testo specifica i requisiti necessari perché le organizzazioni possano essere riconosciute.
  L'articolo 18 prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà si sono sviluppate, abbiano diritto alla vendita in ambito locale e possano procedere al libero scambio delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcun registro ed evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata, Pag. 195nonché il diritto al libero scambio. La norma rinvia alla disciplina generale contenuta nell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848, recante disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale e di materiale eterogeneo biologico.
  Infine, l'articolo 19 disciplina le abrogazioni espresse, mentre l'articolo 20 reca la clausola di salvaguardia per le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 3).

  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA) nel ricordare che il testo potrebbe essere migliorato anche sulla base degli emendamenti presentati presso la Commissione di merito, dichiara l'astensione del gruppo della Lega-Salvini premier.

  Il deputato Guido Germano PETTARIN (FI) nel dichiarare la propria soddisfazione per l'introduzione delle intese nel parere così come esposte dal relatore ricorda che il testo potrebbe tuttavia essere migliorato. Dichiara l'astensione del gruppo di Forza Italia.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 3).

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
Nuovo testo C. 982 e abb.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), relatrice, nell'illustrare il provvedimento, osserva che i 59 articoli del testo affrontano un ventaglio assai ampio di questioni attinenti al settore agricolo.
  In particolare, il Capo I reca misure di sostegno al settore agricolo. Tra queste merita richiamare l'articolo 1, che estende misure di agevolazione fiscale già previste nel settore; gli articoli 2 e 4, che prevedono l'erogazione di mutui agevolati per i giovani agricoltori; l'articolo 3 che istituisce un fondo per i settori agricoli in crisi; l'articolo 5, che rifinanzia il fondo per la qualità delle produzioni ceralicole.
  Il Capo II reca misure di semplificazione nel settore. Tra questi merita segnalare l'articolo 6, che precisa che l'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo fatta in una regione vale su tutto il territorio nazionale. L'articolo 9 specifica poi che un lavoratore autonomo agricolo può prestare la propria attività lavorativa nella cooperativa utilizzando la propria previdenza senza che sia necessario instaurare un ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa stessa. L'articolo 10 interviene sulla legislazione dedicata all'attività agrituristica prevedendo, tra le altre cose, che le prestazioni di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato addetti all'attività agrituristica siano considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione. L'articolo 12 prevede la possibilità di evidenziare l'indicazione del luogo di produzione dei prodotti somministrati nell'esercizio dell'attività agrituristica. L'articolo 15 aggiunge i grassi animali di origine suine tra i prodotti esclusi dall'applicazione del contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE). L'articolo 16 esenta gli imprenditori agricoli dal pagamento del tributo a favore delle Stazioni sperimentali per l'industria relativamente all'attività da questi svolta per la trasformazione dei prodotti agricoli. L'articolo 17 prevede che l'obbligo di utilizzare in via esclusiva la tecnologia per presentazione di istanze e lo scambio di documenti tra imprese e amministrazioni non si applichi alle imprese agricole con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro annui. Pag. 196L'articolo 18 prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione per la disciplina della lombricoltura. L'articolo 19 prevede poi semplificazioni nella disciplina dell'apicoltura. L'articolo 24 modifica la normativa in materia di Registro nazionale degli aiuti di Stato, aggiungendo gli aiuti de minimis nei settori agricolo e forestale, compresi gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle foreste, tra gli atti soggetti a monitoraggio attraverso l'integrazione e l'interoperabilità del Registro con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca. L'articolo 26 estende il termine di operatività delle norme sull'attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 228 del 2001 – legge di orientamento in agricoltura). L'articolo 28 considera reddito agrario l'indennità di maternità conseguita in ragione dell'iscrizione alla previdenza agricola ex-Scau da parte delle coltivatrici dirette e delle coadiuvatrici stabilendo, altresì, che la medesima non sia soggetta a ritenuta alla fonte. L'articolo 29 istituisce il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali. L'articolo 32 esenta dall'obbligo di tenuta del titolo di conduzione per la costituzione del fascicolo aziendale gli imprenditori agricoli il cui fondo è ubicato in comuni montani svantaggiati, è coltivato in base ad un contratto di affitto e comodato e la cui coltivazione è legata all'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. L'articolo 33 prevede che l'esenzione sull'imposta di bollo e per ogni altro contributo agli atti relativi ai masi chiusi si applichi a tutti i procedimenti e non solo a quelli per i quali non siano scaduti i termini di accertamento e di riscossione.
  Il Capo III interviene in materia di fiscalità agricola. Tra le norme meritevoli di essere qui richiamate segnala in primo luogo l'articolo 34 che estende, al comma 1, il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive ai periodi di imposta successivi al 2018. Al comma 2, il credito di imposta a sostegno del Made in Italy per i periodi di imposta dal 2020 al 2022 è esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari – per la realizzazione di infrastrutture informatiche che possano potenziare il commercio elettronico – e alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di filiera. L'articolo 35 prevede poi la detrazione dall'imposta lorda, pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, per le spese sostenute per l'acquisto di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime derivanti dalla filiera corta. L'articolo 36 prevede uno sgravio contributivo per le imprese della filiera del legno che hanno sede principale nei territori montani e che provvedono alla manutenzione dei territori. L'articolo 38 interviene in materia di classificazione catastale dei fabbricati rurali, precisando che sono esclusi da tale agli immobili di categoria A/1 e A/8, anche gli immobili di categoria A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Viene soppresso il riferimento, di conseguenza, ai fabbricati ad uso abitativo con caratteristiche di lusso (come individuate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969). L'articolo 39 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per l'introduzione di un sistema di incentivi che agevoli il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli. L'articolo 45 prevede che i produttori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 10.000 euro, il cui fondo è ubicato nelle zone agricole svantaggiate, sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali. L'articolo 46 abbassa dal 10 al 4 per cento l'IVA sull'orzo destinato alla semina e sulla semola d'orzo. L'articolo 47 inserisce tra i Pag. 197servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento quelli relativi all'attività di impollinazione.
  Il Capo IV reca interventi per le emergenze nel settore agricolo. Tra questi richiama l'articolo 49, che istituisce un fondo di emergenza presso il Servizio Fitosanitario nazionale destinato all'attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie. La dotazione iniziale disposta è di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. A tale fine viene incrementata di pari importo la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale. Segnala anche l'articolo 51, che prevede il finanziamento del Fondo per l'emergenza avicola per il 2020, destinandovi un importo di 5 milioni, e modifica, in parte, le finalità, aggiungendo quella relativa alla realizzazione di investimenti per la prevenzione e il rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole.
  Il Capo V reca semplificazioni in materia di controlli in agricoltura. Tra questi segnala l'articolo 52, che amplia il novero dei soggetti sottoposti a controlli ispettivi, facendo riferimento non più alle sole imprese agricole come soggetti passivi dell'accertamento, ma alle imprese agro-alimentari, includendo, così, anche quelle che operano nella prima trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo.
  Il Capo VI reca semplificazioni in materia di contratti e accesso a fondi agricoli. In particolare, l'articolo 54 interviene sulle disposizioni relative all'utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 228 del 2001, estendendo l'applicabilità delle disposizioni sull'affitto dei fondi rustici e sui contratti agrari a tutti i terreni di qualsiasi natura (mentre, attualmente, l'applicazione riguarda solo i terreni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibili dello Stato e degli enti pubblici) e aggiungendo che, nel caso il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, è causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione.
  Il Capo VII, composto dal solo articolo 56, reca una delega al Governo per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani.
  Il Capo VIII interviene in materia di zootecnia. Merita tra le altre richiamare la disposizione dell'articolo 59 che interviene sul codice della strada prevedendo che i rimorchi possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente.
  Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione segnala che il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia agricoltura, di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; assumono anche rilievo, per specifiche disposizioni, le materie di esclusiva competenza statale tutela del risparmio, sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento civile; tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e), l), o) ed s) della Costituzione) e quelle di competenza concorrente tutela e sicurezza del lavoro; alimentazione, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma della Costituzione).
  A fronte di questo intreccio di competenze, nel quale risulta comunque prevalente la materia agricoltura, la giurisprudenza costituzionale prescrive il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ed appare orientata a privilegiare, a tale fine, nel caso di prevalenza, come in via generale nel provvedimento in esame, di una materia di residuale competenza regionale, lo strumento dell'intesa; deve essere al tempo stesso valutato che per specifiche disposizioni del provvedimento, le quali vedono una prevalenza di aspetti di esclusiva competenza statale, come quelli attinenti al sistema fiscale statale e Pag. 198al sistema previdenziale, può essere ritenuta idonea la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni. Richiamo in proposito la sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale.
  Il provvedimento già prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 3, comma 2 (fondo per i settori agricoli in crisi) e dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di ricomposizione dei fondi agricoli e di riordino delle proprietà frammentate nei territori montani di cui all'articolo 56.
  Ritiene però opportuno introdurre la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni anche per ulteriori disposizioni; in particolare, l'intesa dovrebbe essere prevista per l'adozione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 2 (in materia di mutui per i giovani agricoltori); dell'articolo 22, comma 2 (registri di carico/scarico dei prodotti sementieri); dell'articolo 29, comma 4 (registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico); dell'articolo 57, comma 1 (riproduzione animale). L'intesa dovrebbe anche essere prevista ai fini dell'emanazione dei regolamenti di delegificazione previsti dall'articolo 18 (in materia di disciplina della lombricoltura) e dei decreti legislativi previsti dall'articolo 39, comma 1 (delega in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole); con riferimento a tale ultimo articolo, segnala anche la necessità di introdurre specifici princìpi e criteri direttivi.
  Segnala inoltre che appare opportuno un decreto ministeriale di attuazione con riferimento alle modalità di utilizzo del fondo per le emergenze fitosanitarie di cui all'articolo 49 ed anche in questo caso appare opportuno introdurre, ai fini della sua adozione, l'intesa.
  Potrebbe invece risultare sufficiente l'adozione l'introduzione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 35, comma 2 (credito d'imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta) e dell'articolo 36, comma 2 (sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno). Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 4).

  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA) nel ricordare che sul provvedimento tutti i gruppi parlamentari hanno lavorato molto a lungo, sottolinea l'importanza di dare seguito alle istanze avanzate dalle organizzazioni di categoria agricole nel corso delle attività conoscitive con riferimento al contrasto della fauna selvatica mentre la maggioranza, nonostante le promesse fatte ai rappresentanti del settore, ha scelto di non procedere in questa direzione, prova ne sia il respingimento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 21. Nello stigmatizzare questo modo di procedere che ha portato anche il gruppo della Lega ad abbandonare i lavori della Commissione agricoltura nelle ultime sedute, rileva come, anche in questo caso, ci si trovi di fronte a un'occasione persa.
  Rileva tuttavia che su altri aspetti, come quello della ricomposizione fondiaria e dell'applicazione dell'IMU nel settore agricolo, vi è stata maggiore disponibilità al confronto. Dichiara pertanto il voto favorevole del gruppo della Lega-Salvini premier.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), nel dichiarare di condividere quanto appena dichiarato dal collega Gastaldi, evidenzia una differenza tra le dichiarazioni pubbliche e il testo normativo che si sta per approvare, richiamando la maggioranza alla necessità di essere coerenti. Nel ricordare l'importanza strategica che il settore agricolo riveste nella nostra economia, specie in questo momento di forte indebolimento del settore manifatturiero e del made in Italy, dichiara, tuttavia, la propria soddisfazione per la conclusione del provvedimento dopo un lungo iter parlamentare durato quasi due anni. Dichiara il voto favorevole del gruppo di Pag. 199
Forza Italia, auspicando un miglioramento del testo nelle prossime settimane.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 4).

  La seduta termina alle 9.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 luglio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.05.

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