CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2020
409.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 133

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto ministeriale recante la definizione di nuove classi di corsi di laurea a orientamento professionale.
Atto n. 183.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Marco BELLA (M5S), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto ministeriale in titolo, che istituisce tre nuove classi di laurea ad orientamento professionale, individuando per ciascuna gli obiettivi formativi qualificanti.
  Ricorda, per inquadrare lo schema di decreto nella sua cornice normativa, che – in base all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – i corsi di studio dello stesso livello, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza. Le classi sono individuate da decreti ministeriali. Ricorda anche che le università rilasciano titoli di laurea (L) di durata triennale e titoli di laurea magistrale (LM). Lo schema di decreto in esame prevede nuove classi di laurea (L) e più precisamente tre classi di laurea a orientamento professionale. Si tratta in particolare delle seguenti: L-P01 Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio, riferita al settore delle costruzioni e delle infrastrutture civili e rurali; L-P02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali, riferita ai settori agrario, alimentare e forestale; e L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione. Per i possibili sbocchi professionali di ciascuno di questi percorsi formativi, rinvio ai chiarimenti forniti dal Governo con le schede allegate all'atto.
  Ricorda che, con i decreti ministeriali n. 987 del 2016 e n. 6 del 2019, era stato previsto che negli anni accademici scorsi le università potessero attivare, all'interno di classi di laurea esistenti, corsi di laurea sperimentale a orientamento professionale, a numero chiuso, per la formazione Pag. 134di figure con competenze riconducibili ad esigenze del mercato del lavoro. Successivamente il Ministero ha istituito una Cabina di regia nazionale per l'armonizzazione e il coordinamento dell'offerta formativa del sistema di istruzione tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti, con l'obiettivo di creare un sistema professionalizzante articolato in due ambiti distinti: l'uno universitario e l'altro facente capo all'istruzione tecnica superiore. Lo schema di decreto in esame istituisce a regime – non più quindi in forma sperimentale – nuove classi di laurea ad orientamento professionale nei settori anzidetti.
  Riferisce che sullo schema di decreto in esame sono stati acquisiti i pareri di numerosi organismi pubblici e privati, tra cui il Consiglio universitario nazionale (CUN); il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU); la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI); e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
  Segnala che il provvedimento è stato predisposto a seguito di una richiesta della CRUI e sulla base di una proposta del CUN. Il CUN aveva proposto di definire anche un'altra classe a orientamento professionale, denominata Professioni tecniche para-veterinarie, ma il Ministero della salute e la Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari italiani (FNOVI) hanno espresso parere contrario, ritenendo necessario che sia prima istituita la corrispondente figura sanitaria. Di conseguenza, il Ministero dell'università e della ricerca non ha previsto questa nuova classe di laurea nello schema in esame.
  La relazione di accompagnamento del Governo precisa che l'istituzione delle nuove classi di laurea costituisce il presupposto per procedere a interventi normativi che definiscano la valenza dei titoli ai fini dell'esercizio della professione. In particolare sarà necessaria una modifica della normativa vigente in materia di classi di laurea che danno titolo all'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale (si tratta del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, articolo 55). Si potrà inoltre valutare – si legge nella relazione – la possibilità di rendere i titoli in questione direttamente abilitanti, come richiesto anche dalla CRUI.
  Venendo al contenuto dello schema di decreto, precisa che esso si compone di 10 articoli e di un allegato che costituisce parte integrante dell'atto.
  L'articolo 1, nel definire le classi dei corsi di laurea a orientamento professionale di cui si è detto, precisa che il provvedimento si applica a tutte le università statali e non statali, escluse le università telematiche. L'esclusione è motivata dal fatto che i corsi prevedono attività laboratoriali, di tirocinio e pratiche. Le università possono procedere all'istituzione e all'attivazione dei corsi di laurea afferenti alle nuove classi di laurea a orientamento professionale previo apposito accreditamento iniziale.
  L'articolo 2 demanda ai regolamenti didattici di ateneo l'individuazione delle strutture didattiche competenti, anche inter-ateneo, per l'attivazione e la gestione dei corsi. Il numero minimo di docenti di riferimento appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di base è 5, di cui almeno 3 devono essere a tempo indeterminato. Si conferma quindi quanto già disposto per i corsi di laurea ad orientamento professionale sperimentali.
  L'articolo 3 dettaglia i crediti formativi universitari (CFU) che possono essere attribuiti alle varie attività, introducendo una disciplina parzialmente diversa da quella prevista per le classi delle lauree universitarie. I 180 CFU che caratterizzano il triennio sono ripartiti nel modo seguente: almeno 48 sono riservati alle attività formative di base e caratterizzanti e alle attività affini o integrative; almeno 48 sono riservati alle attività laboratoriali alle quali non sono associati settori scientifico-disciplinari; almeno 48 sono per le attività di tirocinio, da svolgere presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati (tra cui quelli del terzo settore), Pag. 135ordini o collegi professionali, con l'affiancamento di figure tutor interne alle strutture; almeno 3, infine, sono riservati alle attività formative scelte dallo studente. È consentita l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti (comma 6). I corsi di laurea a orientamento professionale devono prevedere anche attività formative relative alla prova finale e alla conoscenza di almeno una lingua straniera. I corsi in questione possono essere erogati solo in modalità convenzionale, ferma la possibilità di adoperare tecnologie telematiche. Le attività formative devono essere progettate specificamente per questi corsi, non essendo consentito mutuare le attività di base e caratterizzanti da corsi di studio non a orientamento professionale.
  L'articolo 4 dispone che – considerata la previsione di attività laboratoriali e tirocini – i corsi in questione sono a numero programmato locale. A differenza di quanto stabilito per gli attuali corsi di laurea ad orientamento professionale sperimentali, il decreto in esame non fissa un limite massimo di studenti, ma demanda alle università di stabilire tale limite, parametrandolo alla disponibilità di tirocini, alla capienza dei laboratori e alle esigenze del mondo del lavoro. Nei propri manifesti degli studi, gli atenei devono esplicitare che l'iscrizione ad una laurea magistrale non costituisce uno sbocco naturale per i laureati nei corsi a orientamento professionale.
  In base all'articolo 5, per ciascun corso di laurea a orientamento professionale deve essere stabilito l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative. Il percorso formativo deve assicurare un numero di CFU idoneo ad acquisire i contenuti indispensabili per tutti i corsi della classe di laurea. Non possono essere previsti più di 20 esami o verifiche di profitto. In caso di prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con le modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo e nei regolamenti didattici dei corsi di studio. Per il conteggio dei 20 esami o verifiche di profitto si considerano le attività formative: di base; caratterizzanti; affini o integrative; e autonomamente scelte dallo studente.
  L'articolo 6 prevede che per ogni corso di laurea i regolamenti didattici di ateneo stabiliscano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa come pure l'intervallo in cui deve ricadere il numero di CFU da assegnare agli ambiti disciplinari, in conformità con il numero minimo di crediti previsto. Il regolamento (didattico) del corso di laurea a orientamento professionale deve identificare, in linea con il regolamento didattico di ateneo, per ciascun curriculum, il numero intero di crediti da assegnare a ognuno degli ambiti disciplinari e i settori scientifico-disciplinari da attivare. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera. Nel definire gli ordinamenti didattici, le università devono specificare gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi utilizzando il sistema di descrittori adottato in sede europea e individuando eventualmente gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.
  C’è poi una disciplina del riconoscimento dei crediti, che prevede le ipotesi di trasferimento di uno studente da un corso di laurea a orientamento professionale a un altro o da un'università all'altra; di trasferimento tra corsi di laurea della medesima classe; di trasferimento di uno studente da un corso erogato da un ITS a un corso di laurea a orientamento professionale.
  L'articolo 7 ribadisce quanto previsto a legislazione vigente in merito al fatto che i CFU dei corsi di laurea a orientamento professionale devono corrispondere a 25 ore di impegno medio per studente.
  I regolamenti didattici di ateneo determinano per ciascun corso di laurea a orientamento professionale la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre Pag. 136attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, quali ad esempio le attività laboratoriali e i tirocini. È precisato che gli studenti che maturano tutti crediti necessari per la laurea possono conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
  Secondo l'articolo 8, le università rilasciano i titoli di laurea con la denominazione del corso di studio e con l'indicazione della classe di laurea ad orientamento professionale. Non possono essere previste denominazioni che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi. Le università rilasciano, oltre al diploma, una relazione informativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
  In base all'articolo 9, i corsi di laurea a orientamento professionale sperimentali attivati in base ai citati decreti n. 987 del 2016 e n. 6 del 2019 con contenuti e sbocchi analoghi a quelli delle nuove classi previste dallo schema in discussione sono disattivati entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Non possono essere attivati nuovi corsi sperimentali negli ambiti delle stesse classi. Le università devono assicurare agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il titolo. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea a orientamento professionale sperimentali possono optare per il trasferimento ai corsi delle nuove classi, con il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati.
  L'articolo 10 prevede che, nel primo triennio di applicazione, le modifiche tecniche alla tabella delle attività formative indispensabili siano adottate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN.

  Gabriele TOCCAFONDI (IV) esprime l'avviso che non si possa liquidare in una sola breve seduta un tema importante come quello affrontato dall'atto in esame, con il quale si intende fornire una risposta attesa da tempo sia dagli studenti e dalle loro famiglie, sia dal mondo del lavoro. Ricorda che l'istituzione dei corsi di laurea ad orientamento professionale è avvenuta, a livello sperimentale, con decreto ministeriale del 12 dicembre 2016, modificato solo due mesi dopo la sua emanazione per evitare ogni eventuale conflittualità tra i percorsi istituiti e quelli già assicurati dagli istituti tecnici superiori. Ritiene che, per correttezza di rapporti istituzionali, sarebbe opportuno che il Governo riportasse al Parlamento i risultati della sperimentazione e riferisse sui nuovi corsi avviati, in modo da consentire un dialogo e un confronto su quei risultati.
  Passando poi al tema dell'abilitazione, evidenzia l'opportunità di prevedere, contestualmente all'istituzione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale, che i titoli conseguiti al termine dei percorsi di studio abbiano valore abilitante. Sottolinea, quindi, criticamente la mancanza di un'indicazione su un possibile sbocco nell'attività libero-professionale per i laureati della nuova classe di laurea L-P02 (Professioni tecniche, agrarie, alimentari e forestali): sbocco invece previsto per i laureati delle altre due classi nuove.

  Valentina APREA (FI), nell'apprezzare le considerazioni del deputato Toccafondi, esprime preoccupazione per il rischio di uno sbilanciamento, nel segmento di formazione professionalizzante, a favore del percorso accademico e a scapito di quello degli istituti tecnici superiori, che finora hanno assicurato al tessuto produttivo figure professionali adeguate per le nuove competenze richieste dal mercato, garantendo sbocchi occupazionali del 100 per cento, a volte anche prima del completamento Pag. 137del percorso di studi. Esprime inoltre il timore che, a seguito del distacco del Ministero dell'università da quello dell'istruzione, possa verificarsi una sorta di assalto del sistema delle università al settore professionalizzante, che avrebbe il risultato di depotenziare i percorsi di formazione professionale non universitari. Auspica quindi che non si verifichi un disimpegno, da parte del Ministero dell'istruzione, sul versante degli ITS, che, al contrario, meritano di essere sostenuti.
  Ciò premesso, tenuto conto che il provvedimento in esame, certamente e positivamente innovativo, giunge in un momento in cui è necessario, anzi urgente, accelerare sui percorsi professionalizzanti – perché i titoli professionali rilasciati dagli atenei sono riconosciuti e richiesti dal mercato europeo – il suo gruppo non si pronuncerà in senso contrario all'atto in titolo, ma si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere, quando sarà formulata, in attesa di conoscere gli sviluppi che il Governo ha in animo di imprimere all'intero settore della formazione professionale.

  Marco BELLA (M5S), relatore, ritenendo necessario ascoltare tutti i suggerimenti che potranno giungere dal dibattito, si riserva di formulare la sua proposta di parere in un secondo momento.

  La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime apprezzamento per il dibattito svoltosi nel quale sono stati messi a fuoco diversi aspetti interessanti. Rispondendo ai dubbi sollevati dalla deputata Aprea, riferisce che i nuovi percorsi, di livello universitario e di competenza del Ministero dell'università, non entreranno in conflitto con i percorsi professionalizzanti degli ITS, di competenza invece del Ministero dell'istruzione: i primi dovranno piuttosto arricchire la formazione professionale nella fase post-diploma, garantendo la cosiddetta «terza gamba» dell'istruzione, che oggi è ancora solo parzialmente offerta proprio dagli ITS. Nel precisare che il decreto in esame riguarda soltanto percorsi di studio universitari già oggetto della fase sperimentale, osserva che sarà sempre possibile procedere a nuove ulteriori sperimentazioni, in base alle esigenze che perverranno da parte dei vari ordini. Il passo successivo sarà quello di prendere in considerazione la possibilità di conferire valore abilitante alle lauree, in un contesto normativo adeguato e armonizzato.

  Paola FRASSINETTI, presidente, rilevato che vi sono diversi iscritti a parlare, ricorda che la VII Commissione è convocata, alle ore 14, in seduta riunita con la IX Commissione, per il seguito dell'esame delle proposte di legge C. 1056 e abbinate, che non può essere rimandato in quanto le proposte sono iscritte nel calendario dei lavori di Assemblea a partire da lunedì. Avverte quindi che la presidenza scriverà al Presidente della Camera per chiedere di prorogare di dieci giorni il termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento. Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.