CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2020
409.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.
C. 2070 e abb., approvata dalle Commissioni riunite 1a e 2a del Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, avverte che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere all'Assemblea sulla proposta di legge in oggetto. In proposito, ricorda che la Commissione, in data 6 novembre 2019, ha già espresso parere di nulla osta sul provvedimento all'indirizzo delle Commissioni riunite II e XII e che queste ultime hanno quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente il 12 febbraio 2020, senza apportare modificazioni al testo.
  In merito alle disposizioni del provvedimento di interesse della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 7, comma 6, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi fino al termine della legislatura in corso e siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché tale disposizione non incide sul bilancio dello Stato ma sul bilancio interno delle Camere, fermo restando che le spese relative all'anno 2019 devono intendersi riferite al primo anno di attività della istituenda Commissione. Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere il seguente parere:

  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1a e 2a del Senato, recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia;
   nel presupposto che le spese relative all'anno 2019, di cui all'articolo 7, comma 6, si intendano riferite al primo anno di attività della Commissione,
  esprime

NULLA OSTA».

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  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E) richiama l'attenzione dei colleghi sulla tendenza delle Camere, soprattutto in anni più recenti, a ricorrere in maniera a suo avviso eccessiva e indiscriminata allo strumento della Commissione d'inchiesta parlamentare, utilizzato per indagare, con poteri spesso assimilabili a quelli della magistratura, sulle materie più disparate e non sempre di effettiva rilevanza o attualità.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
C. 687 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o luglio 2020.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento, deliberata dalla Commissione bilancio nella seduta precedente.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA comunica che la relazione tecnica sul provvedimento in discussione è in corso di ultimazione e dovrebbe auspicabilmente pervenire già nella mattina di domani. Avverte tuttavia che nel corso della giornata odierna dovrebbe essere trasmessa alla Commissione bilancio una nota della Ragioneria generale dello Stato, anch'essa in corso di predisposizione, volta presumibilmente a segnalare, tra l'altro, l'opportunità di procedere all'attuazione della delega in esame secondo modalità e tempistiche improntate a un criterio di progressiva gradualità, anche in considerazione dell'ampiezza degli ambiti dalla stessa affrontati, e che a suo giudizio potrà comunque costituire un valido ausilio in vista della formulazione di una proposta di parere da parte della Commissione bilancio.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel ricordare preliminarmente che il provvedimento in esame risulta già iscritto per il seguito della discussione all'ordine del giorno dell'Assemblea ma che sino ad oggi non risulta ancora pervenuta alcuna delucidazione da parte del Governo in merito alle numerose questioni rilevanti sotto il profilo finanziario, invita il presidente Borghi a voler considerare con la debita attenzione la tempistica del prossimo iter presso la Commissione bilancio, posto che a suo avviso prevedere l'espressione del parere di competenza già nella mattina di domani potrebbe confliggere con la necessità per i gruppi parlamentari di disporre di un tempo adeguato per una piena valutazione della documentazione preannunziata dalla sottosegretaria Guerra.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nel rilevare che la delega proposta reca principi e criteri direttivi assai vincolanti ai quali dovrà comunque attenersi il Governo nell'esercizio della stessa, ritiene tuttavia opportuno che già nell'ambito della documentazione preannunziata dalla sottosegretaria Guerra possa essere precisata la questione attinente alla distinzione degli oneri derivanti dall'assegno unico e universale tra una quota comunque riconducibile alla sussistenza di un contratto di lavoro, inclusiva dei relativi versamenti contributivi, e una quota invece ascrivibile all'intervento prettamente assistenziale, con oneri a carico della fiscalità generale.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che la documentazione preannunziata dalla sottosegretaria Guerra sarà inoltrata, non appena disponibile, a tutti i componenti della Commissione. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dall'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.
C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato (A.S. 1136) – è corredato di una relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento. In merito ai profili di quantificazione prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, che chiarisce che gli oneri derivanti dalla cooperazione rafforzata prevista dall'Accordo graveranno esclusivamente sul bilancio dell'Unione europea, e in particolare il funzionamento del Comitato misto sarà garantito da funzionari appartenenti alle istituzioni della stessa Unione europea, le cui spese di missione saranno a carico del medesimo bilancio unionale. Alla luce di ciò, non avendo osservazioni da formulare, propone pertanto di esprimere sul testo del provvedimento un parere favorevole.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.
C. 2314 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019, ed è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica basa la stima degli oneri sull'ipotesi che possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Kosovo, in conformità con quanto previsto dal Trattato, due condannati l'anno. La medesima relazione informa che attualmente sono ristretti, presso strutture penitenziarie italiane, 42 cittadini kosovari. Pertanto, pur tenendo conto che l'articolo 4 del Trattato, richiamato dalla relazione tecnica, subordina il trasferimento del condannato a una pluralità di requisiti concomitanti, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione in merito alla prudenzialità della ipotesi di due trasferimenti l'anno, posta alla base della stima riportata nella relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 1, provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica – valutati in 5.114 euro annui a decorrere dal 2019 e pari a 4.000 euro annui a decorrere dalla medesima annualità – mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio 2019-2021.
  Al riguardo, nel rilevare che il citato accantonamento reca comunque le occorrenti disponibilità anche in relazione al triennio 2020-2022, ritiene necessario – in considerazione del tempo trascorso dalla presentazione del disegno di legge avvenuta lo scorso anno – sia aggiornare la copertura finanziaria riferendola al fondo speciale relativo al triennio 2020-2022, sia differire la decorrenza degli oneri all'anno 2020.

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  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA fa presente che la stima degli oneri relativa al trasferimento delle persone condannate è riferita ai soggetti ristretti di nazionalità italiana presso le strutture del Kosovo che possono trovarsi nella condizione di ottenere il trasferimento in Italia. Precisa al riguardo che, secondo i dati forniti dai competenti uffici del Ministero della giustizia, attualmente si trova in tale condizione un solo connazionale e che l'ipotesi di due trasferimenti di condannati all'anno, posta alla base della stima contenuta nella relazione tecnica, deve pertanto ritenersi prudenziale. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, conviene infine circa la necessità di differire la decorrenza degli oneri all'anno 2020 e di aggiornare la corrispondente copertura finanziaria, riferendola al fondo speciale relativo al triennio 2020-2022.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2314 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la stima degli oneri relativa al trasferimento delle persone condannate è riferita ai soggetti ristretti di nazionalità italiana presso le strutture del Kosovo che possono trovarsi nella condizione di ottenere il trasferimento in Italia;
    secondo i dati forniti dai competenti uffici del Ministero della giustizia attualmente si trova in tale condizione un solo connazionale;
    l'ipotesi di due trasferimenti di condannati all'anno, posta alla base della stima contenuta nella relazione tecnica, deve pertanto ritenersi prudenziale;
    all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame, appare necessario differire la decorrenza degli oneri all'anno 2020 e aggiornare la corrispondente copertura finanziaria, riferendola al fondo speciale relativo al triennio 2020-2022;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2019, ovunque ricorrano, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2020;
    sostituire le parole: ai fini del bilancio triennale 2019-2021 con le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2020-2022;
    sostituire le parole: per l'anno 2019 con le seguenti: per l'anno 2020».

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016.
C. 2359 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, fa presente che il testo del disegno di legge in esame – già approvato dal Senato (A.S. 1168) – risulta corredato di relazione tecnica. In merito ai profili di quantificazione non ha rilievi da formulare, tenuto conto di quanto riferito dalla relazione tecnica, che evidenzia come l'ampliamento del numero dei componenti nel Consiglio e nella Commissione per la navigazione aerea non comporterà oneri per l'Italia, che continuerà ad essere rappresentata secondo le modalità attualmente previste. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere sul provvedimento in discussione un parere favorevole.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
Nuovo testo C. 875 e abb.-A.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, osserva che la proposta di legge in esame reca norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Evidenzia che la V Commissione ha avviato nella seduta del 28 maggio 2019 l'esame di un precedente testo (C. 875 e abb.-A), mentre il nuovo testo ora sottoposto alla sua attenzione è quello risultante dalle modifiche e dalle integrazioni approvate dalla Commissione di merito (IV Commissione) a seguito del rinvio in Commissione disposto dall'Assemblea, nella seduta del 28 maggio 2019, che non sono peraltro corredate di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito all'articolo 3, comma 1, che prevede la trascrizione degli statuti delle associazioni sindacali militari presso albi ministeriali: ciò al fine di verificare i possibili effetti finanziari onerosi connessi alle attività di implementazione e funzionamento di tali albi. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire elementi di valutazione in merito ad eventuali conseguenze, peraltro di natura indiretta, delle disposizioni recanti la disciplina dei distacchi e dei permessi sindacali di cui all'articolo 9 – definita con maggior dettaglio rispetto al precedente testo – con particolare riguardo all'eventuale incidenza delle medesime disposizioni sull'operatività del personale e degli uffici interessati. Ritiene che andrebbero, infine, forniti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare le previsioni di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 17-bis, commi 1 e 2, relative all'istituzione e al funzionamento delle Commissioni di conciliazione – di cui si prevede la costituzione, nel numero di una presso il Ministero della difesa, di una presso il Ministero dell'economia e delle finanze e di almeno cinque presso unità organizzative minori delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare – ai fini dell'esperimento dei tentativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie sindacali. Osserva che tali chiarimenti appaiono necessari tenuto conto che l'articolo 17-bis, comma 3, con esclusivo riguardo ai presidenti delle Commissioni impone lo svolgimento delle relative funzioni a titolo gratuito, escludendo qualunque compenso salvo il rimborso delle spese documentate, mentre con riferimento agli altri componenti delle Commissioni la stessa si limita ad indicare la Pag. 88loro appartenenza alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento.
  Ritiene che andrebbero quindi individuate le risorse con cui far fronte ai rimborsi previsti per i presidenti e andrebbero chiariti i profili di onerosità connessi all'attività svolta dagli altri componenti delle Commissioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 17-bis, comma 1, prevede l'istituzione della Commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria dianzi descritta, prevedendo che l'istituzione della predetta Commissione debba aver luogo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Inoltre si dovrebbe valutare l'opportunità, al fine di assicurare il rispetto della predetta clausola, di prevedere che ai componenti della citata Commissione non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  Inoltre, l'articolo 17-bis, comma 2, prevede l'istituzione delle Commissioni periferiche di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dovrebbe essere valutata l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria dianzi descritta, prevedendo che l'istituzione delle predette Commissioni debba aver luogo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Inoltre si dovrebbe valutare l'opportunità, al fine di assicurare il rispetto della predetta clausola, di prevedere che ai componenti delle citate Commissioni non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Infine, alla luce dei suoi contenuti, dovrebbe essere valutata l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale riferita al complesso delle disposizioni contenute nel provvedimento stesso, volta a prevedere che dall'attuazione della presente proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in attesa degli elementi informativi in corso di acquisizione presso i competenti uffici, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
Nuovo testo C. 982 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca e conferisce una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura e che oggetto di Pag. 89esame nella seduta odierna è il testo elaborato dalla Commissione di merito risultante dalle proposte emendative approvate, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2020 e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.
  Segnala che il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.
  Con riferimento all'articolo 1, in materia di sostegno al reddito degli agricoltori, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma reca diverse misure agevolative, suscettibili di determinare effetti onerosi di carattere permanente per la finanza pubblica. In relazione a tali misure è prevista una copertura complessivamente indicata in 2 milioni di euro annui nel 2020 e nel 2021, senza che sia esplicitato l'onere riferibile a ciascun intervento agevolativo previsto. In proposito, andrebbero forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere al fine di verificare la congruità delle risorse poste a copertura. Ciò con riferimento sia all'entità degli oneri ascrivibili a ciascuna misura prevista, sia al relativo sviluppo temporale che non sembra limitabile al biennio 2020-2021. Rileva, inoltre, che nella stima degli oneri ascrivibili a ciascuna disposizione vanno altresì considerati gli effetti retroattivi connessi al carattere interpretativo della disposizione relativa al riconoscimento delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti nei confronti delle persone fisiche iscritte negli elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge n. 9 del 1963.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la copertura finanziaria dell'onere derivante dalle misure di sostegno al reddito degli agricoltori previste dall'articolo in esame non appare correttamente formulata, giacché effettuata mediante la riduzione di 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 della voce «Ministero dell'economia e delle finanze» della Tabella A allegata alla legge di bilancio, anziché mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione dovrebbe essere pertanto integralmente riformulata prevedendo che alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, valutate in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ritiene, inoltre, che dovrebbe essere inserita un'ulteriore disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Per quanto riguarda l'articolo 2, in materia di sostegno ai giovani agricoltori, in merito ai profili di quantificazione, fa presente che le disposizioni in esame prevedono la concessione di mutui agevolati – di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per uso agricolo – nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2020, al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni. Ciò premesso, pur rilevando che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, appare utile acquisire dati ed elementi volti a definire i fattori sottostanti la predisposizione di tale limite di spesa. Ciò in considerazione del fatto che i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione del suddetto sostegno sono demandate all'emanazione di un apposito decreto. Rileva, inoltre, che lo stanziamento è limitato al 2020: tuttavia qualora le condizioni agevolative dovessero consistere in una Pag. 90riduzione degli interessi da corrispondere, il relativo onere dovrebbe assumere una proiezione pluriennale a seconda della durata del mutuo. Anche in ordine a tale profilo appare necessario acquisire elementi di valutazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 2 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2020, da intendere come limite massimo di spesa, per l'attuazione degli interventi a sostegno dei giovani agricoltori previsti dal medesimo articolo 2. Il successivo comma 5 provvede invece al relativo onere mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al triennio 2020-2022. In proposito, rileva, in primo luogo, che la disposizione non indica quale sia l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente a cui deve essere imputato l'onere oggetto di copertura. In secondo luogo, da un punto di vista formale, rileva la necessità di sopprimere il riferimento alle «proiezioni» dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, giacché l'onere oggetto di copertura si riferisce al primo anno del triennio 2020-2022 e non agli anni successivi. Infine, rileva la necessità di inserire una disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Con riferimento all'articolo 3, in materia di sostegno ai settori agricoli in crisi, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare posto che l'intervento è configurato come limite di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, prevista dal comma 1 del medesimo articolo 3, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In proposito, premesso che l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, da un punto di vista formale, poiché l'onere derivante dall'articolo in esame si riferisce al primo anno del triennio 2020-2022 e non agli anni successivi, risulta necessario sopprimere il riferimento alle «proiezioni» del citato accantonamento del fondo speciale di parte corrente. Infine, appare altresì necessario inserire una disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante disposizioni in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, rileva che la norma modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000 riducendo, dal 75 al 60 per cento della spesa agevolabile, l'importo massimo concedibile per i mutui agevolati e contestualmente riconosce a tutte le imprese e non solo a quelle ubicate nelle regioni del Sud, i contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Osserva che la disposizione è corredata di una clausola di neutralità finanziaria e a tal fine è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'agricoltura volto garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In proposito reputa necessario disporre degli elementi di stima necessari a verificare l'effettiva possibilità di dare attuazione alla disposizione in esame senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, si dovrebbe a suo avviso valutare l'opportunità di riferire la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 4, recante modifiche al decreto legislativo n. 185 del 2000 in materia di agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura, al più ampio aggregato della finanza pubblica, anziché al solo perimetro del bilancio dello Stato, come attualmente previsto dal testo.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 5, in materia di contratti Pag. 91di filiera per i comparti di mais e grano duro, rileva preliminarmente che gli incrementi dei Fondi citati nella norma sono configurati come limite di spesa: sotto questo aspetto non ha dunque osservazioni da formulare. Per quanto attiene alle risorse utilizzate a copertura, evidenzia che la disposizione finanzia – per il triennio 2020-2022 – due fondi che, a legislazione vigente, sono di conto capitale, provvedendo alla loro copertura con riduzione del FEI nella misura di 30 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022. Al fine di garantire la corrispondenza temporale fra i maggiori oneri e le relative coperture, andrebbero a suo parere acquisiti chiarimenti circa la dinamica per cassa delle spese da effettuare a carico dei due fondi, al fine di escludere che le stesse possano eventualmente concludersi, almeno in parte, oltre il triennio citato (ad esempio, per il pagamento degli ultimi stati di avanzamento lavori e di collaudi), con conseguenti effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto in esercizi successivi a quelli per i quali la norma provvede alla copertura.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 4 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento di due specifici Fondi destinati al sostegno del comparto agricolo – per un importo complessivamente pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 – mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, iscritto sul capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, rammenta che detto Fondo presenta una dotazione di bilancio pari a 99 milioni di euro a decorrere dal 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla citata legge istitutiva.
  Ciò posto, osserva preliminarmente che, in base ad un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per l'anno 2020 sul predetto capitolo risulta ancora integralmente disponibile l'importo originariamente stanziato, non essendo ancora intervenuto il relativo decreto di riparto. Tanto premesso, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, con particolare riguardo agli anni successivi al 2020, anche alla luce degli utilizzi del Fondo recati da ulteriori disposizioni del provvedimento (articoli 35, comma 3, e 51, comma 2, cui si rinvia), nonché un'assicurazione riguardo al fatto che la riduzione in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, tenuto altresì conto delle finalità cui esso risulta preordinato.
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante Efficacia dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, evidenzia che l'estensione all'intero territorio nazionale dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, effettuato da ciascuna regione, appare potenzialmente suscettibile di determinare effetti di gettito, rispetto a quanto risultante a normativa vigente, in relazione al riconoscimento all'imprenditore agricolo professionale delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. In proposito giudica necessario acquisire la valutazione del Governo.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 7, in materia di periodo vendemmiale, per quanto concerne il comma 1 non ha osservazioni da formulare, dal momento che la norma disciplina attività svolte da privati.
  Sul successivo comma 2 rileva che la disposizione in esame riproduce quanto disposto dall'articolo 105, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 18 del 2020 («Cura Italia»), rendendo però la disposizione di carattere permanente anziché limitata all'emergenza sanitaria. Posto che la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 18 del 2020 correlava l'assenza di oneri al carattere temporaneo della disposizione, temporalmente limitato al perdurare della condizione emergenziale, andrebbe Pag. 92a suo avviso acquisito l'avviso del Governo circa i possibili oneri derivanti dall'estensione della deroga in questione in via permanente, ciò anche tenuto conto che all'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma (operata dal comma 1 del citato articolo 105) sono stati ascritti specifici effetti di minor gettito.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 8, recante modifiche alla legge n. 238/2016 relativo alla disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, andrebbe a suo parere acquisita conferma che l'adeguamento degli organismi di controllo di natura pubblica alle disposizioni di cui al nuovo testo dell'articolo 64 della legge n. 238 del 2016 possa avvenire ad invarianza di risorse.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 9, recante semplificazione in materia di cooperative agricole, rileva che la novella in esame consente alle cooperative agricole di usufruire dell'attività lavorativa dei soci senza dover instaurare con essi un ulteriore rapporto di lavoro, potendo detti soci utilizzare la propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo. In proposito, osserva che da tale facoltà potrebbero discendere minori entrate contributive. Ciò premesso, ritiene necessario acquisire dati ed elementi volti a quantificare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla novella in esame. Reputa altresì utile acquisire dati idonei a verificare se possano determinarsi apprezzabili effetti di gettito in relazione alle imposte sul reddito in ragione delle modifiche apportate.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, recante disposizioni in materia di agriturismo, rileva che le disposizioni in esame, con riferimento al comma 1, appaiono suscettibili di ampliare l'ambito applicativo delle agevolazioni previste per prestazioni agrituristiche in ragione del «criterio di prevalenza» dell'attività agricola. Osserva che tali agevolazioni riguardano i criteri di determinazione del reddito con effetti sul piano assicurativo, previdenziale e fiscale. Ritiene pertanto necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare l'impatto finanziario delle disposizioni.
  Per quanto riguarda il comma 2, che consente ai comuni l'applicazione di riduzioni tariffarie ed esenzioni relative alla TARI anche nel caso di fabbricati destinati ad attività di agriturismo, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che dette agevolazioni sono a carattere discrezionale e nel presupposto che esse siano quindi concesse compatibilmente con il rispetto dei criteri posti a garanzia dell'equilibrio finanziario degli enti locali interessati.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 11, recante semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche, non ha osservazioni da formulare.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 12, in materia di trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristici e nelle attività di somministrazione, non ha osservazioni da formulare dal momento che le norme disciplinano attività svolte da privati e nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita conferma, della compatibilità con la pertinente disciplina europea.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 13, in materia di tutela delle micro imprese, non formula osservazioni tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione e del fatto che al codice del consumo non sono ascritti effetti di finanza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 15, recante esclusione dei grassi di origine suina dal contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, rileva in primo luogo che il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) non rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato. Segnala inoltre che gli obblighi di contribuzione in favore dello stesso ricadono esclusivamente sugli operatori della filiera produttiva e commerciale. Pag. 93
  Tanto premesso, non formula osservazioni per i profili di quantificazione, nel presupposto – sul quale è necessario acquisire conferma – che la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del CONOE possa essere assicurata senza riflessi sulla finanza pubblica anche in seguito all'esclusione dei grassi di origine suina dai contributi.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 16, recante semplificazione in materia di pagamento di contributi, rileva che le disposizioni in esame esonerano gli imprenditori agricoli dal pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del RD 2523 del 1923, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli.
  Nel caso specifico, rileva altresì che il contributo versato dalle imprese interessate dalla norma era originariamente diretto alla Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari (SSICA), alla quale, in base all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010 è subentrata la Camera di commercio di Parma (CCIAA).
  Ciò premesso, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità della stima che quantifica l'onere annuo – di carattere permanente – in 5 milioni di euro.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 16 provvede agli oneri derivanti dall'esenzione prevista per gli imprenditori agricoli professionali dal contributo per le spese relative al mantenimento delle stazioni sperimentali per l'industria, di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, stimati in 5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, da un punto di vista formale, rileva che dovrebbe essere valutata l'opportunità di configurare gli oneri di cui al comma 1 in termini di minori entrate valutate in 5 milioni di euro annui. Ciò posto, rileva altresì la necessità, al fine di poter indicare puntualmente il profilo temporale dell'onere, di precisare se l'esenzione prevista dal comma 1 abbia o meno carattere permanente. Infine, in merito all'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica reputa necessario acquisire dal Governo una conferma in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 17, recante semplificazione in materia di digitalizzazione, osserva che il comma 4-bis introdotto, considerato il suo tenore letterale, appare volto ad esonerare le imprese agricole con volume d'affari non superiore a 7.000 euro esclusivamente dagli obblighi di presentazione in formato digitale della documentazione alla pubblica amministrazione, fermi restando gli obblighi documentali per i quali non è previsto un esonero a normativa vigente (come la numerazione e conservazione di fatture e bollette doganali): in tal senso l'intervento normativo appare privo di effetti finanziari. In ordine a quanto sopra giudica utile acquisire una conferma.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 18, recante disciplina della lombricoltura, rileva che le disposizioni in esame prevedono che il Governo disciplini, con regolamento, l'attività di lombricoltura, in particolare equiparandola a tutti gli effetti di legge, a quella esercitata dall'imprenditore agricolo. Osserva che da ciò sembra discendere l'applicazione del regime fiscale previsto per le attività agricole anche alle attività di lombricoltura.
  In proposito, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi volti a quantificare l'impatto finanziario di tale previsione, considerando il più favorevole regime fiscale e contributivo connesso alle attività agricole rispetto a quello previsto per le attività commerciali, cui sembra attualmente soggetta almeno in parte l'attività di Pag. 94lombricoltura. Ciò al fine di provvedere alla stima e alla copertura degli eventuali oneri, tenuto conto che il rinvio alla fonte regolamentare determina il venir meno delle ordinarie procedure di quantificazione e verifica degli oneri previste all'interno del procedimento legislativo.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 19, recante semplificazione e disciplina in materia di apicoltura, rileva che la norma reca alcune misure semplificative per il settore dell'apicoltura che non appaiono determinare effetti per la finanza pubblica. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  In merito invece alla riduzione dell'aliquota IVA sulla pappa reale, evidenzia che la disposizione appare suscettibile di determinare effetti di minore entrata, in termini di gettito IVA. In proposito reputa necessario acquisire dati ed elementi di valutazione necessari ai fini della stima dell'impatto finanziario delle previsioni.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 20, in materia di controllo e certificazione di macchine agricole e forestali, rileva che la disposizione pone in capo al Ministero delle politiche agricole la facoltà di avvalersi dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola, senza quantificare i relativi possibili oneri, ma disponendo che agli stessi (di carattere eventuale) si provveda nell'ambito delle vigenti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole. Al fine di suffragare tale assunzione di invarianza finanziaria, andrebbe quindi a suo parere fornita una stima, sia pur di massima, del relativo impegno finanziario, indicando le risorse già disponibili per farvi fronte.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 20 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni relative alle attività di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali si provveda «nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali». Al riguardo, osserva che la norma, nel qualificare come meramente «eventuale» l'insorgenza di oneri, appare sostanzialmente prefigurare una clausola di invarianza finanziaria, peraltro non correttamente formulata, in merito alla quale ritiene comunque necessario acquisire dal Governo un chiarimento riguardo all'effettiva sussistenza delle occorrenti disponibilità di bilancio.
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 22, recante semplificazioni sulla tenuta dei registri carico/scarico merci, andrebbero a suo parere acquisiti elementi idonei a confermare che la realizzazione della nuova funzione del SIAN (gestito dal Ministero delle politiche agricole) non comporti nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione competente.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 23, recante semplificazione per gli incentivi alle aggregazioni delle imprese agricole, con riferimento al comma 1, rileva che le disposizioni prevedono che i finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese e tra loro collegate attraverso un contratto di rete, si avvalgano delle garanzie prestate da ISMEA, soggetto non incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Al riguardo, considera utile acquisire dati ed elementi volti a definire il volume dei finanziamenti interessati dalla norma, al fine di verificare che l'Istituto sia in grado di adempiervi senza pregiudicare l'adempimento di impegni precedentemente assunti e senza prevedere l'erogazione di ulteriori risorse da parte di soggetti pubblici.
  Con riferimento al comma 3, che modifica la normativa in materia di impieghi dei prodotti energetici nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, per i quali è previsto un regime fiscale di accise agevolato, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a quantificare gli effetti attesi per la finanza pubblica.
  Per quanto attiene al comma 4, inerente le garanzie concesse alle imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative dell'agricoltura, Pag. 95osserva che la novella interviene in merito a finanziamenti per i quali è stata autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Al riguardo, rilevato che le modifiche sembrano intervenire in merito a finalizzazioni per le quali sono state già stanziate le relative risorse, giudica utile acquisire conferma che le modifiche non pregiudichino la realizzazione di progetti già avviati a valere sulle medesime risorse.
  Infine, non ha osservazioni da formulare riguardo al comma 2, che interviene sulla cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, atteso che le modifiche in esame appaiono di carattere ordinamentale, come peraltro già specificato dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 91 del 2014.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 24, in materia di monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nel settore dell'acquacoltura, andrebbe a suo avviso preliminarmente acquisito un chiarimento con riguardo alla portata applicativa delle modifiche apportate alla disciplina del monitoraggio delle informazioni sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale. Osserva che tali modifiche, infatti, da un lato, estendono anche agli aiuti de minimis, riferiti ai medesimi settori, la summenzionata attività di monitoraggio e, dall'altro, ne definiscono l'ambito applicativo in relazione alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e forestali (con effetti che appaiono potenzialmente riduttivi del predetto ambito). Tanto premesso, andrebbero a su parere forniti elementi di valutazione volti ad escludere profili di onerosità connessi alle modifiche apportate alla suddetta disciplina in capo alle amministrazioni incaricate delle attività di monitoraggio, confermando quindi che le stesse possano effettivamente dare attuazione alle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 25, recante semplificazione in materia di pluriattività, andrebbe a suo avviso acquisita la valutazione del Governo in merito all'effettiva possibilità di configurare le disposizioni in esame, dato il carattere delle attività coinvolte (che potrebbero anche configurarsi come sostitutive di altre già svolte a normativa vigente con differenti modalità), come suscettibili di determinare una rinuncia a maggior gettito, in quanto tale priva di effetti onerosi.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 26, recante attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice, data la valenza retroattiva della disposizione in esame, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibile insorgenza di oneri per il bilancio dello Stato con particolare riferimento all'indennità dovuta nel caso di espropriazione per pubblica utilità come previsto dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 27, recante disposizioni in materia di assunzioni a tempo parziale, con riferimento alla lettera a), osserva che le modifiche estendono il campo di applicazione delle assunzioni a tempo parziale nei territori montani, per le quali non è prevista contribuzione, anche ai contratti intermittenti. Pur rilevando che a seguito di tali assunzioni non viene maturato il diritto a miglioramenti previdenziali e assicurativi nelle forme di tutela già in godimento per le attività di lavoro autonomo né alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro, osserva che tali modifiche appaiono comunque suscettibili di determinare un minor gettito contributivo rispetto a quello che si sarebbe ottenuto qualora i coltivatori diretti fossero stati assunti come prestatori di lavoro autonomo. In merito all'entità di tali effetti ritiene necessario acquisire elementi di valutazione e di stima.
  Con riferimento alla lettera b), che prevede il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista Pag. 96dal relativo contratto collettivo applicato in azienda, osserva che tale disposizione potrebbe, sia pur in via indiretta, comportare una riduzione di gettito, essendo la contribuzione in esame deducibile ai fini fiscali. Anche a tal proposito, ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 28, recante semplificazione in materia di indennità di maternità, rileva che la norma dispone che le indennità di maternità conseguite da coltivatrici dirette e «coadiuvatrici agricole» (così la norma) siano ricomprese nel reddito agrario e non siano soggette a ritenuta alla fonte. In proposito, tenuto conto che, in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le indennità di maternità sono soggette alla stessa tassazione cui sarebbe stato soggetto il reddito che sostituiscono, rileva che la disposizione potrebbe determinare effetti di gettito negativi sia in termini di competenza (con riferimento alla specifica disciplina del reddito agrario) sia di cassa (con riferimento alla non assoggettabilità a ritenuta alla fonte). Sul punto ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 29, in materia di registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, andrebbero a suo avviso forniti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare la previsione di neutralità finanziaria relativa all'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole del Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali; ciò con riguardo alle spese stimate per l'istituzione ed il funzionamento del registro e alle risorse eventualmente già disponibili per tale utilizzo presso il Ministero competente.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 30, in materia di inserimento delle Comunità del cibo tra i Distretti del cibo, rileva che la novella in esame estende la definizione di «distretti del cibo» interessati dalla disciplina in favore del settore agricolo contenuta nel decreto legislativo n. 228 del 2001. Tenuto conto che a tale provvedimento sono stati attribuiti effetti di maggior onere, rileva che una estensione dell'ambito applicativo del medesimo appare suscettibile di incrementare tali profili di onerosità. Ritiene pertanto necessario acquisire dati ed elementi volti a quantificare gli effetti finanziari derivanti dalla novella in esame.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 31, recante norma interpretativa in materia di diritto di rivalsa, rileva che l'estensione agli imprenditori agricoli del diritto di rivalsa relativo al pagamento dei contributi per sé e per i coadiuvanti e coadiutori appare suscettibile di determinare effetti onerosi in relazione alla deducibilità dei contributi medesimi da parte del soggetto nei cui confronti è esercitata la rivalsa. Inoltre, recando la norma in esame un'interpretazione autentica, osserva che gli eventuali effetti onerosi opererebbero con effetto retroattivo. Anche in ordine a tale profilo andrebbero a suo parere acquisiti i relativi elementi necessari ai fini della stima degli effetti onerosi. Sul punto reputa necessario acquisire chiarimenti.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 32, in materia di sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE, rileva che la norma estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge n. 91 del 2014 (in base alle quali per la costituzione del fascicolo aziendale delle aziende agricole con estensione fino a 5.000 mq non è necessario disporre del titolo di conduzione del terreno agricolo) ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale n. 454 del 2001 (che disciplina l'agevolazione fiscale in materia di accise per gli oli minerali impiegati in agricoltura e altre attività assimilate). In proposito, al fine di escludere effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, andrebbe a suo avviso chiarito se la disposizione possa Pag. 97comportare, nella sostanza, un ampliamento dell'applicazione delle agevolazioni previste dal DM n. 454 del 2001.
  Inoltre, tenuto conto che è disposta la «immediata applicazione per i controlli effettuati in materia» andrebbe a suo parere precisato se la disposizione produca effetti retroattivi al fine di verificarne i conseguenti effetti onerosi.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 33, concernente controversie in materia di masi chiusi, pur considerando che alla norma sulla quale si interviene non sono stati ascritti effetti finanziari, ritiene necessario acquisire dati ed elementi volti a quantificare gli effetti finanziari derivanti dalla novella in esame. Ciò in considerazione del fatto che, in base a quanto disposto dai vigenti commi 3 e 3-bis, il regime di esenzione sembrerebbe attualmente applicabile esclusivamente (e non «anche» come previsto dalla novella in esame) ai periodi d'imposta per i quali non siano scaduti i termini di accertamento e riscossione.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 34, concernente credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e per promuovere le esportazioni, rileva che la norma riconosce il credito d'imposta per il sostegno al Made in Italy di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 anche per i periodi di imposta dal 2020 al 2022, determinando oneri privi di quantificazione e di relativa copertura. Sul punto giudica pertanto necessario acquisire i dati e gli elementi necessari per la stima di tali effetti onerosi.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 35, concernente credito d'imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta, rileva che l'agevolazione è concessa entro limiti di spesa (la cui modulazione annua è deducibile peraltro solo in via indiretta, dalla norma di copertura). In proposito, tenuto conto che la disciplina degli aspetti applicativi è demandata ad un decreto ministeriale, andrebbe a suo parere acquisito l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di ricondurre gli effetti della detrazione fiscale, soggetta a particolari automatismi, entro i limiti massimi di spesa indicati.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 35 provvede agli oneri derivanti dal riconoscimento di un credito d'imposta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 per la progettazione, la realizzazione e l'installazione di case in legno da filiera corta, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, rinvia alle considerazioni in precedenza svolte con riferimento alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 5, comma 4.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 36, concernente sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno, rileva che le disposizioni in esame prevedono la riduzione delle aliquote IRES e IRPEF per le imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e che provvedono alla gestione e manutenzione continua dei territori medesimi. Osserva che per effetto di tali riduzioni le disposizioni prevedono minori entrate fiscali e contributive pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2020. In proposito, reputa necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità della stima dell'onere annuo in esame, ciò soprattutto in quanto gli oneri parrebbero testualmente configurati come limite di spesa («pari a») laddove la disposizione prevede che il riconoscimento del beneficio fiscale sia automatico, al sussistere dei relativi presupposti, senza apprestare misure attuative volte a contenere l'onere entro un limite massimo o subordinare il suo godimento all'effettiva disponibilità di risorse.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 dell'articolo 36 provvede agli oneri derivanti dagli sgravi contributivi previsti in favore delle Pag. 98aziende della filiera del legno, quantificati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, rammenta che tale Fondo, in considerazione delle disposizioni da ultimo inserite in sede di conversione nel decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «Rilancio»), attualmente all'esame del Senato, presenta per l'anno 2020 una disponibilità residua pari a circa 73 milioni di euro. Tanto premesso, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento riguardo all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, con particolare riguardo agli anni successivi al 2020, anche alla luce degli utilizzi del Fondo recati da ulteriori disposizioni del provvedimento, nonché in merito al fatto che la riduzione in esame non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Infine, da un punto di vista formale, rileva la necessità di riformulare la disposizione al fine di precisare che gli oneri di cui trattasi consistono in minori entrate valutate in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 37, recante estensione del bonus verde, rileva che la disposizione, prevedendo un ampliamento degli interventi ammessi alla detrazione fiscale (c.d. «bonus verde»), determina oneri per la finanza pubblica, rispetto ai quali è necessario acquisire i dati e gli elementi necessari per la relativa stima individuando i corrispondenti mezzi di copertura.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 38, concernente classificazione catastale dei fabbricati rurali, ritiene necessario acquisire i dati e gli elementi posti alla base dell'indicazione dell'onere recata dall'articolo, al fine di verificarne la congruità.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 38 provvede alle minori entrate derivanti dalle modifiche in materia di classificazione catastale dei fabbricati rurali, valutate in 5,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, rinvia alle considerazioni in precedenza svolte con riferimento alla clausola di copertura di cui all'articolo 36, comma 3.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 39, recante delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole, osserva che ai sensi di quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009) appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione in merito alla portata finanziaria della disposizione di delega che è finalizzata all'introduzione di un sistema di incentivi per il rinnovamento del parco macchine agricole. Fa presente in proposito che la norma di delega non reca una disposizione di neutralità finanziaria né rinvia, per la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio della delega, alla procedura di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
  A proposito dei profili di quantificazione dell'articolo 40, recante semplificazione in materia di fatturazione, andrebbe a suo parere acquisito l'avviso del Governo in merito a possibili effetti sul gettito IVA derivanti dalla disposizione in esame.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 41, concernente corresponsione annuale del diritto alle camere di commercio, pur tenendo conto del carattere facoltativo della misura, andrebbe a suo parere acquisito l'avviso del Governo in merito all'effettiva possibilità di dare attuazione alla disposizione in esame ad invarianza di oneri.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 42, in materia di donazioni e patti di famiglia, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento ai profili di quantificazione degli articoli 43 e 44, recanti Pag. 99disposizioni in materia di lavorazione del mirto e allevamento di animali, rileva che le disposizioni estendono l'ambito obiettivo delle attività rientranti nella disciplina relativa al reddito agrario; andrebbero pertanto a suo parere acquisiti i dati e gli elementi di valutazione necessari per verificare i relativi effetti di gettito.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 45, recante esonero IVA per le zone agricole svantaggiate, rileva la necessità di acquisire i dati e gli elementi necessari ad una stima degli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame, al fine di definire l'ammontare della copertura finanziaria di cui al comma 2, non esplicitata da testo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 45 provvede agli oneri derivanti dall'esonero dal pagamento dell'IVA per i produttori agricoli delle zone agricole svantaggiate, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito rileva che, al fine di valutare la congruità della copertura in esame, appare necessario procedere alla quantificazione dell'onere derivante dall'articolo in commento, specificandone la durata e la decorrenza. Inoltre, da un punto di vista formale, rileva che dovrebbe essere valutata l'opportunità di configurare gli oneri di cui al comma 1 in termini di minori entrate, ferma restando la necessità di fare comunque riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, anziché «per gli anni 2020 e 2021» come attualmente previsto nel testo in esame. Infine, rileva la necessità di inserire una disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 46, in materia di equiparazione dell'aliquota IVA sull'orzo a quella degli altri cereali, rileva la necessità di acquisire i dati e gli elementi necessari a verificare gli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame indicati dalla norma in misura pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Inoltre, tenuto conto dei prevedibili tempi di approvazione definitiva del testo in esame, ritiene che gli effetti finanziari riferiti all'anno 2020 – e la relativa copertura finanziaria – dovrebbero prodursi in misura ridotta rispetto all'onere previsto a regime. Segnala, infine, che gli interventi diretti ad estendere l'applicazione della Tabella A – Parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (IVA al 4 per cento) richiedono una specifica autorizzazione unionale.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 46 provvede all'onere derivante dall'equiparazione dell'aliquota IVA sull'orzo a quella degli altri cereali, di cui al medesimo articolo 46, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al triennio 2020-2022. In proposito rileva preliminarmente che la disposizione non indica quale sia l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente a cui deve essere imputato l'onere oggetto di copertura. Inoltre, da un punto di vista formale rileva che, da un lato, appare necessario fare riferimento al bilancio triennale 2020-2022, anziché al «bilancio triennale 2020-2023» come attualmente previsto nel testo in esame, dall'altro, dovrebbe essere valutata l'opportunità di configurare gli oneri di cui al comma 1 in termini di minori entrate, valutate in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Infine, rileva la necessità di inserire una disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 47, recante disposizioni in materia di IVA sui servizi di impollinazione, rileva la necessità di acquisire dati ed elementi volti a verificare gli effetti finanziari derivanti dalla norma Pag. 100in esame indicati in misura pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  Inoltre, tenuto conto che dei prevedibili tempi di approvazione del provvedimento in esame, osserva che gli effetti finanziari riferiti all'anno 2020 – e la relativa copertura finanziaria – dovrebbero prodursi in misura ridotta rispetto all'onere stimato a regime.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 47 provvede agli oneri derivanti dall'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento sui servizi di impollinazione, quantificati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, rinvia alle considerazioni in precedenza svolte con riferimento alla clausola di copertura di cui agli articoli 36, comma 3, e 38, comma 2. Infine, da un punto di vista formale, rileva che la disposizione dovrebbe essere riformulata al fine di precisare che gli oneri in questione consistono in minori entrate valutate in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 49, in materia di Fondo per le emergenze fitosanitarie, prende atto che il maggior onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa; peraltro, con riguardo al comma 2 andrebbe a suo parere verificata la formulazione della disposizione che, anziché prevedere una copertura, incrementa il Fondo di solidarietà, duplicando in tal modo l'onere derivante dal comma 1 dell'articolo in esame.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 50, in materia di difesa fitosanitaria, non formula osservazioni, considerato che la possibilità riconosciuta alle Regioni e ai relativi enti strumentali di derogare alle disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato viene comunque consentita nell'ambito dei vincoli previsti a normativa vigente in capo agli enti territoriali in materia di equilibrio di bilancio e di spesa di personale.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 51, in materia di Fondo per l'emergenza avicola, non ha osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 51 provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento, in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, del Fondo per l'emergenza avicola mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, rinvia alle considerazioni in precedenza svolte con riferimento alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 5, comma 4.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 52, recante semplificazione in materia di controlli, rileva che la norma novella l'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 al fine di estendere la disciplina dei controlli ivi contenuta alle imprese agroalimentari (anziché agricole). In proposito, tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 2 del citato articolo 1, reputa opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di svolgere i compiti ad esse attribuite con le risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 54, recante razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 55, recante semplificazioni in materia di accesso ai fondi rustici, reputa necessario acquisire elementi in merito alle minori entrate da canone stradale derivanti, per gli enti proprietari delle strade, dall'applicazione delle disposizioni in esame.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 56, recante delega al Governo Pag. 101per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, rileva che la norma conferisce una delega legislativa al Governo, senza richiamare la previsione (articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009) che consente il rinvio della quantificazione al momento dell'adozione dei decreti legislativi qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari. Risulta dunque a suo parere applicabile il primo periodo della disposizione menzionata, che esprime la regola generale, ai cui sensi «le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi». Ciò posto, ove non risulti applicabile la previsione di cui al secondo periodo, appare dunque a suo parere necessario acquisire dati ed elementi di quantificazione in relazione agli effetti finanziari dell'esercizio della delega e in particolare al principio e criterio direttivo relativo alla riduzione o esenzione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e delle relative pertinenze volti alla ricomposizione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà frammentate nei comuni classificati montani.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 57, recante modifiche al decreto legislativo n. 52 del 2018 concernente la disciplina della riproduzione animale, con riferimento al comma 2, che prevede una specifica sezione supplementare del libro genealogico, disponendo che l'iscrizione avvenga senza oneri per l'allevatore, ritiene che andrebbero specificate le modalità di finanziamento della relativa attività.
  Con riferimento al comma 4, che dispone che l'istituzione della Banca dati unica zootecnica, già prevista a legislazione vigente, avvenga presso la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute, andrebbe a suo avviso acquisita conferma che tale previsione possa essere attuata con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Non formula infine osservazioni circa le restanti disposizioni.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, riservandosi di fornire chiarimenti puntuali sulle diverse questioni sollecitate dal relatore, ritiene necessario acquisire sul provvedimento in esame una apposita relazione tecnica.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, conviene con la proposta della sottosegretaria Guerra di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali.
Atto n. 178.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 luglio 2020.

Pag. 102

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in replica alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, rappresenta quanto segue. Il gruppo di coordinamento istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 è, ad oggi, costituito dai rappresentanti dei Ministeri che, in ragione delle relative competenze, svolgono la funzione di amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta. Poiché tale modello organizzativo e procedurale viene esteso, per effetto dello schema di decreto, anche agli altri Ministeri competenti, ne deriva che l'incremento delle notifiche, in relazione all'ampliamento dei settori strategici, si ripartisce tra le varie amministrazioni, comprese le nuove che integreranno il gruppo, determinando un effetto complessivamente non significativo che non influisce sul fabbisogno di personale.
  Per ogni notifica che perviene alla Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmessa al gruppo di coordinamento, i Ministeri competenti, ordinariamente per il tramite delle strutture degli uffici di diretta collaborazione, acquisiscono le informazioni necessarie per valutare l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo rivolgendosi alle loro strutture tecniche, che detengono le informazioni utili per la valutazione delle notifiche. Anche sotto quest'aspetto le attività, che non hanno una cadenza quotidiana o un carattere permanente, si ripartiscono tra più uffici senza determinare un carico di lavoro tale da richiedere nuove risorse. Come già avvenuto per i settori ricompresi nel testo originario del decreto-legge n. 21 del 2012 non occorre, perciò, creare nuove strutture che non avrebbero, tra l'altro, le informazioni necessarie essendo queste detenute dagli uffici ad oggi esistenti.
  I componenti del gruppo di coordinamento pertanto dovranno effettuare la valutazione delle informazioni già in possesso delle amministrazioni e le relative attività potranno essere svolte a risorse vigenti, eventualmente rimodulate all'occorrenza;
  Sul piano organizzativo, l'utilizzo di modelli standard consente di velocizzare le attività di raccolta di informazioni e di coordinamento tra le stesse.
  Per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio dei ministri, il servizio che ha le competenze in materia è composto da sei unità di personale non dirigenziale e da un dirigente di seconda fascia.
  Inoltre, il servizio è inserito nell'ambito di un ufficio di livello dirigenziale generale, che supporta e coordina le attività del Golden power, incardinato all'interno del Dipartimento per il coordinamento amministrativo. Osserva peraltro che la struttura sta acquisendo nuove unità e potrà fare quindi fronte alle attività che deriveranno dalla prossima applicazione dello schema di decreto nell'ambito delle risorse umane della medesima Presidenza del Consiglio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali (Atto n. 178),
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:
    il gruppo di coordinamento istituito con DPCM 6 agosto 2014 è, ad oggi, costituito dai rappresentanti dei Ministeri che, in ragione delle relative competenze, svolgono la funzione di amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta;
    poiché tale modello organizzativo e procedurale viene esteso, per effetto dello schema di decreto, anche agli altri Ministeri competenti, ne deriva che l'incremento delle notifiche, in relazione all'ampliamento dei settori strategici, si ripartisce tra le varie amministrazioni, comprese le nuove che integreranno il gruppo, determinando Pag. 103un effetto complessivamente non significativo che non influisce sul fabbisogno di personale;
    per ogni notifica che perviene alla Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmessa al gruppo di coordinamento, i Ministeri competenti, ordinariamente per il tramite delle strutture degli uffici di diretta collaborazione, acquisiscono le informazioni necessarie per valutare l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo rivolgendosi alle loro strutture tecniche, che detengono le informazioni utili per la valutazione delle notifiche;
    anche sotto quest'aspetto le attività, che non hanno una cadenza quotidiana o un carattere permanente, si ripartiscono tra più uffici senza determinare un carico di lavoro tale da richiedere nuove risorse;
    come già avvenuto per i settori ricompresi nel testo originario del decreto-legge n. 21 del 2012 non occorre, perciò, creare nuove strutture che non avrebbero, tra l'altro, le informazioni necessarie essendo queste detenute dagli uffici ad oggi esistenti;
    i componenti del gruppo di coordinamento pertanto dovranno effettuare la valutazione delle informazioni già in possesso delle amministrazioni e le relative attività potranno essere svolte a risorse vigenti, eventualmente rimodulate all'occorrenza;
    sul piano organizzativo, l'utilizzo di modelli standard consente di velocizzare le attività di raccolta di informazioni e di coordinamento tra le stesse;
    per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio dei ministri, il servizio che ha le competenze in materia è composto da sei unità di personale non dirigenziale e da un dirigente di seconda fascia;
    inoltre, il servizio è inserito nell'ambito di un ufficio di livello dirigenziale generale, che supporta e coordina le attività del Golden power, incardinato all'interno del Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
    la struttura sta acquisendo nuove unità e potrà fare quindi fronte alle attività che deriveranno dalla prossima applicazione dello schema di decreto nell'ambito delle risorse umane della medesima Presidenza del Consiglio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) pone in evidenza l'apparente contraddizione tra, da un lato, la rassicurazione fornita dalla rappresentante del Governo circa la possibilità di provvedere all'attuazione del presente schema di decreto in condizioni di neutralità finanziaria e, dall'altro, la prevista acquisizione di nuove unità di personale, evidentemente allo stato già destinate a differenti specifiche attività, da parte della struttura preposta agli adempimenti contemplati dal medesimo schema di decreto, dal momento che tale ultima circostanza equivale nella sostanza ad ammettere che lo svolgimento dei predetti compiti comporterà in realtà oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA chiarisce che gli elementi informativi dianzi forniti si limitano a precisare che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'attuale composizione del servizio competente in materia del golden power potrà comunque essere ulteriormente incrementata previa acquisizione di unità di personale già rientranti nelle disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, ciò anche a prescindere dai compiti effettivamente assegnati al predetto servizio.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.05.

Pag. 104

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali.
Atto n. 180.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, segnala che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto reca «Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali» redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ne ha previsto il riordino. In particolare la citata norma ha stabilito che «Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'ente il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. II regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato.». La norma, richiamando i principi e criteri direttivi del comma 634 della legge n. 244 del 2007 e il principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati, delinea con chiarezza il perimetro dell'intervento di riordino, stabilendo precisi limiti all'attività regolamentare. La natura di ente di diritto «comune» è confermata, ai fini di interesse, dalla mancata inclusione dell'ente tra quelli comunque considerati ai fini del Conto economico della pubblica amministrazione ai sensi del Regolamento SEC2010.
  Evidenzia al riguardo, come ricorda la relazione tecnica, che il riordino in esame interessa un ente di diritto pubblico che ciò nonostante non è contemplato nel novero dei soggetti consolidati ai fini del conto economico della PA, non ricevendo alcun tipo di trasferimento dal bilancio dello Stato o da altre pubbliche amministrazioni (articolo 12) ma traendo i mezzi per il finanziamento delle proprie attività esclusivamente da altre fonti. Ad ogni modo, posto che la norma in esame reca una specifica clausola di neutralità con riferimento alle norme in esame, ritiene pertanto necessario soffermarsi su alcune delle disposizioni in esso riportate, che appaiono rilevanti ai fini di interesse, dal momento che si riflettono in adempimenti e attività che coinvolgono amministrazioni pubbliche. Rammenta peraltro che, secondo i principi stabiliti dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, l'invarianza d'oneri per la finanza pubblica deve essere adeguatamente dimostrata. In particolare, l'articolo 14 (Vigilanza) nell'attribuire compiti di vigilanza in massima parte già previsti ai sensi della legislazione vigente in capo al Ministero dello sviluppo economico, prevede, altresì, che il Banco sia tenuto alla trasmissione al Pag. 105medesimo di una relazione semestrale con particolare riferimento allo stato di avanzamento del riordino e al contenimento delle spese (comma 4). Sul punto, ritiene quindi che andrebbe confermato che l'Amministrazione richiamata sia in grado di assolvere a tutti i compiti istruttori correlati ai compiti di vigilanza come ridefiniti ai sensi dell'articolo citato, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente. In tal senso, ribadisce che ogni qualvolta nuove norme si associano a siffatte clausole, la relazione tecnica dovrebbe completarsi con la dettagliata illustrazione dei dati e di tutte le informazioni indispensabili a comprovarne l'effettiva sostenibilità dei relativi adempimenti a valere delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, nonché a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, non solo fornendo l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, ma anche rappresentando indicazioni puntuali circa la loro utilizzabilità anche attraverso una «riprogrammazione». In ogni caso, resta precluso il ricorso a tali clausole in presenza di spese di natura giuridicamente obbligatoria.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA assicura che i competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico svolgeranno le attività istruttorie correlate ai compiti di vigilanza, come definiti all'articolo 14 dello schema di decreto in esame, con le risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente. In particolare, precisa che a seguito della riorganizzazione del predetto Ministero avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, le funzioni di «elaborazione degli indirizzi e redazione di pareri sul Banco Nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali inerenti ai regolamenti interni e alle delibere concernenti le tariffe per le prove delle armi» sono attribuite alla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione, e le piccole e medie imprese, fermo restando il coordinamento «delle attività di indirizzo, vigilanza e monitoraggio sugli enti strumentali vigilati e sulle società partecipate dal Ministero» svolto dal Segretariato generale. Chiarisce infine che la dotazione organica della Direzione generale competente, al 30 giugno 2020, è composta da personale dirigenziale e non dirigenziale, escluso il personale comandato presso altra amministrazione o in aspettativa, per 87 unità, di cui: 1 dirigente di livello generale; 6 dirigenti di livello non generale (su un totale previsto di 11, di cui 6 di prima fascia economica); 1 risorsa di Area I; 27 risorse di Area II; 52 risorse di Area III.

  Ubaldo PAGANO (PD) formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (Atto n. 180);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    i competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico svolgeranno le attività istruttorie correlate ai compiti di vigilanza, come definiti all'articolo 14 dello schema di decreto in esame, con le risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente;
    in particolare, a seguito della riorganizzazione del predetto Ministero avvenuta con DPCM 19 giugno 2019, n. 93, le funzioni di «elaborazione degli indirizzi e redazione di pareri sul Banco Nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali inerenti ai regolamenti interni e alle delibere concernenti le tariffe per le prove delle armi» sono attribuite alla Direzione generale per Pag. 106la politica industriale, l'innovazione, e le piccole e medie imprese, fermo restando il coordinamento «delle attività di indirizzo, vigilanza e monitoraggio sugli enti strumentali vigilati e sulle società partecipate dal Ministero» svolto dal Segretariato generale;
    la dotazione organica della Direzione generale competente, al 30 giugno 2020, è composta da personale dirigenziale e non dirigenziale (escluso il personale comandato presso altra amministrazione o in aspettativa) per 87 unità, di cui: 1 dirigente di livello generale; 6 dirigenti di livello non generale (su un totale previsto di 11, di cui 6 di prima fascia economica); 1 risorsa di Area I; 27 risorse di Area II; 52 risorse di Area III;

VALUTA FAVOREVOLMENTE
  lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 34, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Atto n. 181.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, osserva che il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica modifica il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Rileva che il decreto è emanato in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Segnala che l'articolo 21 detta le disposizioni finanziare e stabilisce che dall'attuazione della legge n. 47 del 2017 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica se non quelli rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 16, che tratta del diritto di assistenza legale, e all'articolo 17, che prevede l'assistenza psicologica e legale dei minori vittime di tratta, per l'attuazione delle quali è autorizzata una spesa pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017. Evidenzia infine che l'articolo 22 prevede che il Governo apporti al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 le modifiche necessarie, per adattarlo ai contenuti della legge.
  In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, atteso che le disposizioni in esame adeguano il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 alle modifiche intervenute in via legislativa e tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica. Propone pertanto di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto in oggetto.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
Atto n. 168.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in Pag. 107oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2020.

  Claudio BORGHI, presidente, comunica che è stato trasmesso il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni sul provvedimento in oggetto.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, in base agli elementi di chiarimento forniti dal Governo nella seduta precedente, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le disposizioni recate dal presente provvedimento sono di carattere ordinamentale, procedimentale e organizzatorio e non comportano comunque nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché ineriscono a competenze ordinariamente attribuite alle pubbliche amministrazioni;
    in attuazione del divieto, a partire dal 2030, di conferimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo e in particolare i rifiuti urbani – di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del presente provvedimento, che inserisce il comma 4-bis all'articolo 5 del decreto legislativo n. 36 del 2003 – le regioni saranno chiamate ad adeguare i propri Piani dei rifiuti, all'interno della normale attività di pianificazione già prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, senza ulteriori oneri carico della finanza pubblica;
    nel conformare la programmazione della gestione dei rifiuti al nuovo obiettivo fissato dal presente provvedimento, non si produrranno aggravi relativi ad aspetti legati alla sostenibilità del sistema di gestione dei rifiuti, in quanto in attuazione dell'articolo 179 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, lo smaltimento in discarica rappresenta l'ultimo livello della gerarchia dei rifiuti;
    le pubbliche amministrazioni infatti perseguono già da anni iniziative volte a favorire il rispetto della gerarchia dei rifiuti, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE;
    le definizioni di gestione operativa e gestione post-operativa – di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 4), che inserisce le lettere t-bis) e t-ter) all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2003 – hanno mero carattere descrittivo e, pertanto, non danno luogo ad alcun ulteriore onere per gli enti interessati;
   rilevata la necessità di riferire la seconda parte della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, relativa ai soggetti pubblici interessati, alle disposizioni del presente decreto, anziché del medesimo articolo 3,

VALUTA FAVOREVOLMENTE
  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: del presente decreto».

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), pur concordando con la relatrice e la rappresentante del Governo sul fatto che le disposizioni del provvedimento in esame non comporteranno oneri diretti per il bilancio dello Stato, esprime preoccupazione rispetto ai maggiori oneri che le Pag. 108regioni saranno chiamate a sostenere per adeguare i propri Piani dei rifiuti a seguito del divieto di conferimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), concordando con l'onorevole Comaroli, ritiene che il probabile aumento dell'impegno economico delle regioni avrà sicuramente riflessi sul piano finanziario. Pertanto, ritiene opportuno che il Governo proceda ad ulteriori approfondimenti in modo da escludere che dal provvedimento derivino oneri per la finanza pubblica.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nel ricordare che anche nelle regioni più virtuose il 20 per cento dei rifiuti non viene riciclato, dubita del fatto che il provvedimento in esame non sia suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tenuto conto del fatto che le disposizioni del provvedimento potrebbero comportare per le regioni oneri relativi alla costruzione di adeguati impianti di smaltimento dei rifiuti.

  Andrea MANDELLI (FI), associandosi agli interventi precedenti, ritiene difficile escludere a priori la neutralità finanziaria del provvedimento in esame. Crede, pertanto, sia necessario che il Governo svolga un approfondimento più circostanziato sullo schema di decreto legislativo in esame.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), associandosi agli interventi precedenti, chiede alla sottosegretaria Guerra di chiarire se il Governo ha già concordato con le regioni gli aspetti organizzativi relativi alle previsioni del provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA fa presente di aver già risposto a talune questioni sollevate dagli interventi dei commissari. In proposito, ribadisce che il provvedimento reca disposizioni di carattere ordinamentale, procedimentale e organizzatorio, che ineriscono a competenze ordinariamente attribuite alle pubbliche amministrazioni. Sottolinea, inoltre, che lo schema di decreto legislativo è stato adottato dal Governo in attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che fissa determinati obiettivi rispetto alle percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica. Tuttavia, considerati gli interventi precedenti, accoglie la richiesta di un maggiore approfondimento da parte del Governo sulla eventualità di nuovi o maggiori oneri a carico delle regioni derivanti dal provvedimento in esame.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, concorda con la rappresentante del Governo sull'opportunità di svolgere un ulteriore approfondimento sullo schema di decreto legislativo in esame.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Atto n. 169.

(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2020.

  Claudio BORGHI, presidente, comunica che è stato trasmesso il prescritto parere della Conferenza Unificata sul provvedimento in oggetto.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, in base agli elementi di chiarimento forniti dal Governo nella precedente seduta, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma Pag. 1092, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto n. 169);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/851 sono stati definiti con un maggior dettaglio l'ambito di applicazione e le finalità del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di renderlo coerente con gli indirizzi europei volti allo sviluppo dell'economia circolare;
    tali specificazioni quindi, rendendo maggiormente esplicito quanto già previsto dalla legislazione vigente, non comportano alcun ulteriore onere a carico delle amministrazioni pubbliche interessate dal provvedimento e quindi della finanza pubblica;
    l'articolo 178-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, che definisce i requisiti minimi dei regimi di responsabilità estesa del produttore, è volto a garantire – anche attraverso l'obbligo di copertura dei costi di gestione del fine vita dei prodotti immessi sul mercato direttamente in capo al produttore – un supporto gestionale ed economico alle amministrazioni pubbliche competenti che devono garantire il servizio di raccolta nel proprio territorio;
    il produttore è pertanto obbligato a farsi carico dell'organizzazione del sistema di raccolta dei propri prodotti giunti a fine vita, anche attraverso forme di raccolta alternative, al fine di intercettare anche quei rifiuti che allo stato attuale sfuggono al circuito di raccolta gestito dal servizio pubblico;
    la funzione di vigilanza e controllo sul corretto adempimento degli obblighi derivanti dal regime di responsabilità estesa è assegnata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), in linea con quanto previsto dalla disciplina vigente che, all'articolo 206-bis, comma 1, lettera g-quinquies), del decreto legislativo n. 152 del 2006, affida l'attività di controllo al predetto Ministero e ne addebita i relativi costi ai sistemi collettivi;
    tuttavia, poiché nell'attuale formulazione all'articolo 206-bis, comma 6, manca un richiamo al citato articolo 178-ter, che consenta di addebitare ai sistemi collettivi i costi relativi alla predetta attività di controllo, appare necessario apportare le opportune correzioni al medesimo articolo 206-bis;
    le modifiche introdotte agli articoli 181 e 182-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 dai commi 6 e 7 dell'articolo 1 del presente provvedimento, in materia, rispettivamente, di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, nonché di rifiuti organici, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    infatti, le modifiche introdotte al citato articolo 181 prevedono misure di natura ordinamentale e non economica, nell'ambito delle quali gli enti preposti riorganizzeranno l'attività di gestione dei rifiuti, indirizzandola alle nuove indicazioni della direttiva che, più che puntare sulla raccolta differenziata, praticata già da molti anni sul territorio nazionale, mirano a nuove forme di gestione;
    per altro, il comma 2 del predetto articolo 181 pone in capo ai produttori il compito di attivare tutte le azioni necessarie affinché si possano attuare le misure per garantire la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di loro competenza;
    inoltre, le disposizioni che riguardano l'incentivazione del riciclaggio, del compostaggio sul luogo di produzione dei rifiuti organici e dell'utilizzo dei prodotti ottenuti, di cui al nuovo testo del citato articolo 182-ter del decreto legislativo Pag. 110n. 152 del 2006, seppur di maggior dettaglio, risultano analoghe a quelle già previste dalle lettere b) e c) del comma 2 del testo vigente dello stesso articolo 182-ter;
    il Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 14, del presente provvedimento, risulta formalmente istituito ma non ancora operante, in mancanza del decreto regolamentare che ne definisca funzionalità e organizzazione;
    le risorse attribuite al predetto Registro dall'articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135 del 2018, pari a 1,61 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, risultano pertanto ancora disponibili, mentre i contributi a carico degli operatori previsti per l'annualità 2020 – in assenza della quantificazione degli oneri, da definire con il richiamato decreto regolamentare – non sono stati ancora richiesti agli operatori stessi;
    l'interoperabilità del citato Registro con i sistemi gestionali delle imprese non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i relativi costi risultano essere previsti all'interno dei costi ordinari di gestione del medesimo Registro, che sono finanziati con i contributi a carico degli operatori;
    analoghe considerazioni valgono con riferimento al Registro nazionale dei produttori previsto dall'articolo 178-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserito dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, che condivide con il Registro elettronico la medesima banca dati anagrafica;
    la piattaforma MonitorPiani è stata realizzata per agevolare le comunicazioni tra le regioni, le province autonome e il MATTM, ai fini della rendicontazione all'Unione europea riguardo all'adozione o alla revisione dei piani di gestione regionali e all'attuazione delle misure previste dai piani stessi;
    attraverso le modifiche introdotte dall'articolo 2 del presente provvedimento all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è stato previsto che la predetta piattaforma rappresenti l'unico mezzo di trasmissione dei Piani regionali e dell'attuazione delle misure previste dai Piani stessi al MATTM, per garantire uniformità di raccolta dei dati;
    nel corso dell'utilizzo della citata piattaforma saranno realizzate nuove sezioni o aree riservate, nel numero che sarà richiesto, e saranno inseriti collegamenti telematici con tutte le banche dati di interesse dei fruitori della piattaforma stessa;
    le suddette attività saranno svolte dall'Albo nazionale gestori ambientali nell'ambito del supporto alle attività della competente direzione generale del MATTM e non comporteranno, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE
  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
     all'articolo 2, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Al comma 6 dell'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4 dell'articolo 178-ter e al presente articolo».

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) esprime perplessità sull'addebito a carico dei sistemi collettivi dei costi relativi alla funzione di vigilanza e di controllo sul corretto adempimento degli obblighi derivanti dal regime di responsabilità estesa. In proposito, evidenzia che i produttori, gravati da maggiori spese, non potranno fare altro che scaricarle sul prezzo della merce e, quindi, sui consumatori. Ritiene, pertanto, opportuno prevedere un monitoraggio della misura proposta.

Pag. 111

  Claudio BORGHI, presidente, replicando all'onorevole Garavaglia, fa presente che la questione da lui sollevata riguarda la Commissione di merito, in quanto la Commissione bilancio si esprime esclusivamente relativamente agli effetti sulla finanza pubblica dei provvedimenti sottoposti al suo parere.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), concordando con l'onorevole Garavaglia, ritiene doveroso sottolineare che i costi relativi alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi derivanti dal regime di responsabilità estesa verranno scaricati sui consumatori.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, fa presente che il rilievo contenuto nella proposta di parere testé formulata è volto semplicemente ad esplicitare meglio quanto già previsto dal provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, concordando con il relatore, fa presente che il rilievo formulato nella proposta di parere è volto a chiarire che dal provvedimento in esame non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
Atto n. 177.

(Rilievi alle Commissioni I e IX).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2020.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, relativamente alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, chiarisce che le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sono idonee a fronteggiare anche gli eventuali oneri di funzionamento del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6.
  Ritiene necessario riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12.
  Inoltre, in considerazione del contenuto dello stesso articolo 12, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene necessario riformulare la rubrica del medesimo articolo 12.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Atto n. 177);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sono idonee a fronteggiare anche gli eventuali oneri di funzionamento del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6;
    appare necessario riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12;
    inoltre, in considerazione del contenuto dello stesso articolo 12, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, appare necessario riformulare la rubrica del medesimo articolo 12;

VALUTA FAVOREVOLMENTE Pag. 112
  lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:
    sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria;
    sostituire le parole: Dal presente decreto non derivano con le seguenti: Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.40.