CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 luglio 2020
405.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 50

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.25.

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DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2554 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 1812), dispone la conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 3, recanti Misure di contenimento della diffusione del COVID-19, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme presentano in gran parte carattere ordinamentale e sono volte a porre obblighi e divieti che hanno come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione. In quanto tali, le medesime disposizioni non appaiono suscettibili di comportare effetti diretti per la finanza pubblica, come indicato dalla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3 e in coerenza con quanto disposto per le analoghe misure di contenimento previste, per la fase iniziale dell'emergenza, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 6 del 2020 – per dette misure, rammenta che l'articolo 3 disponeva che l'adozione delle stesse avvenisse senza nuovi o maggiori oneri e la relazione tecnica evidenziava la natura, appunto, ordinamentale – nonché all'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020. Peraltro, per la disciplina delle modalità attuative di determinate attività, in vari punti il testo rinvia alla procedura di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che prevede l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa illustrazione alle Camere, ovvero riferendo alle stesse in merito al contenuto dei medesimi provvedimenti. Poiché il richiamato articolo 2 non contempla una procedura espressamente finalizzata alla verifica in sede parlamentare dei profili finanziari dei provvedimenti da adottare, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità, per gli aspetti di seguito indicati, di dare attuazione ai provvedimenti in questione nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3. In particolare, con riferimento al comma 13, andrebbero acquisiti elementi informativi volti a confermare la possibilità di adottare le misure concernenti le attività scolastico-educative nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente; ciò con particolare riferimento ad aspetti quali la disponibilità di locali, strutture ed attrezzature necessari ad assicurare il rispetto delle esigenze di distanziamento nonché di sanificazione. Con riferimento ai commi 14, 15 e 16, che assoggettano le attività economiche, produttive e sociali ad appositi protocolli o linee guida, ritiene che andrebbe acquisita conferma che le attività in questione, qualora siano svolte da amministrazioni pubbliche, possano essere conformate ai protocolli di volta in volta applicabili senza nuovi o maggiori oneri.
  Con riferimento alle norme recate dall'articolo 2, comma 2-bis – che prevedono che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal testo in esame, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione siano devoluti all'ente territoriale presso cui presta servizio il funzionario o l'agente che tale violazione accerta – non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che la norma si limiti a disporre di entrate che non risultino già destinate a specifiche finalità. Per quanto attiene alle nuove attività che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 potrà svolgere ai sensi dell'articolo 1-bis – che prevedono Pag. 52anche la possibilità di misure di ristoro nei confronti di determinati operatori – evidenzia che le stesse non sono configurate come di carattere obbligatorio. Inoltre è previsto che, per la stipula dei relativi protocolli, il Commissario operi nel limite delle risorse assegnate per lo svolgimento dei suoi compiti con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali. Non ha pertanto osservazioni da formulare nel presupposto che le predette attività siano svolte con risorse già disponibili a legislazione vigente.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA assicura che le attività scolastico-educative di cui all'articolo 1, comma 13, saranno comunque svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, posto che il Ministero dell'istruzione ha già provveduto ad assegnare le risorse stanziate sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato, in misura pari a 331 milioni di euro per l'anno 2020, dall'articolo 231, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ancora in corso di conversione.
  Segnala che, a valere sulle predette risorse, si potrà pertanto provvedere, tra l'altro, all'acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per la didattica a distanza, all'acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché all'adattamento degli spazi interni ed esterni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e di sanificazione, nonché di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.
  Evidenzia poi che le pubbliche amministrazioni già si conformano alle linee guida e ai protocolli previsti dai commi 14 e 15 dell'articolo 1, anche mediante atti di organizzazione interna realizzati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Sottolinea inoltre che le nuove attività del Commissario straordinario per l'attuazione delle misure occorrenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, previste dall'articolo 1-bis, rivestono carattere non obbligatorio e a esse potrà comunque farsi fronte nell'ambito delle risorse già assegnate al predetto Commissario.
  Infine assicura che la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie – relative alle violazioni delle disposizioni previste dal provvedimento in esame ed accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione – all'ente territoriale presso cui presta servizio il funzionario o l'agente accertatore, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, non determina riflessi negativi a carico della finanza pubblica, posto che dette entrate non risultano già destinate a specifiche finalità.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2554 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 33 del 2020, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le attività scolastico-educative di cui all'articolo 1, comma 13, saranno comunque svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, posto che il Ministero dell'istruzione ha già provveduto ad assegnare le risorse stanziate sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato, in misura pari a 331 milioni di euro per l'anno 2020, Pag. 53dall'articolo 231, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ancora in corso di conversione;
    a valere sulle predette risorse si potrà pertanto provvedere, tra l'altro, all'acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per la didattica a distanza, all'acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché all'adattamento degli spazi interni ed esterni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e di sanificazione, nonché di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica;
    le pubbliche amministrazioni già si conformano alle linee guida e ai protocolli previsti dai commi 14 e 15 dell'articolo 1, anche mediante atti di organizzazione interna realizzati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    le nuove attività del Commissario straordinario per l'attuazione delle misure occorrenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, previste dall'articolo 1-bis, rivestono carattere non obbligatorio e a esse potrà comunque farsi fronte nell'ambito delle risorse già assegnate al predetto Commissario;
    la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie – relative alle violazioni delle disposizioni previste dal provvedimento in esame ed accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione – all'ente territoriale presso cui presta servizio il funzionario o l'agente accertatore, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, non determina riflessi negativi a carico della finanza pubblica, posto che dette entrate non risultano già destinate a specifiche finalità,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti e l'emendamento 1.25. Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Gemmato 1.25, il quale prevede che la ripresa delle attività didattiche nelle scuole avvenga con modalità idonee a garantire l'insegnamento attraverso la didattica in presenza, anche utilizzando spazi alternativi per la didattica cooperativa e laboratoriale, nonché attività didattica in sottogruppi di classi. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Gemmato 1.26, che prevede che, qualora ricorrano provvedimenti di limitazione o sospensione dell'attività scolastica, i collegi dei docenti degli istituti scolastici adottino specifici software disponibili sul mercato utili a favorire e potenziare i processi di istruzione della didattica a distanza e della didattica interattiva, individuati con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare Pag. 54attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Evidenzia quindi che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, in assenza di relazione tecnica che possa assicurare l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, esprime parere contrario sugli emendamenti Gemmato 1.25 e 1.26. Esprime invece nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2554 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 33 del 2020, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nel fascicolo n. 1, nonché l'emendamento 1.25;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

  esprime

PARERE CONTRARIO
  sugli emendamenti 1.25 e 1.26, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA
  sulle restanti proposte emendative.».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus.
Testo unificato C. 2451 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2020.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta del 17 giugno 2020 la rappresentante del Governo aveva depositato agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, integrandola con ulteriori chiarimenti, e che in tale occasione la relatrice si era riservata di approfondire gli elementi di risposta acquisiti, ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2451 e abb., recante Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia Coronavirus;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le iniziative previste dall'articolo 4 per la celebrazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus negli istituti scolastici di ogni ordine e grado rientrano nell'ambito dell'impianto curricolare per la promozione dell'educazione alla salute;
    al fine di escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare tuttavia necessario prevedere, anziché l'obbligo, la facoltà di promuovere e organizzare Pag. 55le predette iniziative da parte delle istituzioni scolastiche nel rispetto della loro autonomia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: promuovono con le seguenti: possono promuovere.»

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018-2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Atto n. 176.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2020.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nelle precedenti sedute le rappresentanti del Governo si erano riservate di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA assicura che al funzionamento della Commissione per la verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento, istituita ai sensi dell'articolo 9 presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvederà senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, rilevata la necessità di prevedere più puntualmente al comma 4 dell'articolo 9 che ai componenti della citata Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018 – 2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (Atto n. 176);
   preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che al funzionamento della Commissione per la verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento, istituita ai sensi dell'articolo 9 presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvederà senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;Pag. 56
   rilevata la necessità di prevedere più puntualmente al comma 4 dell'articolo 9 che ai componenti della citata Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 9, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.».

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali.
Atto n. 178.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, avverte che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 è volto a dare attuazione all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, introdotto dall'articolo inserito dall'articolo 4-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 105 del 2019.
  In via preliminare ricorda che per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto-legge n. 21 del 2012, come successivamente modificato nel tempo, la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea con riferimento al previgente assetto legislativo nazionale. Il decreto ha riformato tale assetto determinando l'archiviazione della procedura di infrazione da parte della Commissione europea il 15 febbraio 2017, in quanto la nuova disciplina italiana è stata ritenuta compatibile con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il decreto-legge n. 21 del 2012 definisce, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria – decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato – in particolare del Governo – dei poteri speciali.
  Tali poteri si sostanziano principalmente nella facoltà di porre il veto rispetto all'adozione di determinate delibere, atti e operazioni delle imprese che gestiscono attività strategiche in specifici settori, di dettare impegni e condizioni in caso di acquisito di partecipazioni in tali imprese, ovvero di opporsi all'acquisto delle medesime partecipazioni. Tali poteri riguardano i settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni.
  L'esercizio dei poteri speciali è disciplinato dalla legge ed è assistito da obblighi di notifica e informazione applicabili alle imprese che gestiscono attivi strategici, con riferimento a specifiche delibere, atti e operazioni, nonché ai soggetti che acquistano partecipazioni rilevanti nelle medesime imprese. L'inosservanza degli obblighi di notifica o l'inadempimento di impegni e condizioni derivanti dall'esercizio dei poteri sono, di norma, puniti con specifiche sanzioni amministrative pecuniarie.
  Come detto il provvedimento in esame è volto a dare attuazione all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, introdotto dall'articolo inserito dall'articolo Pag. 574-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 105 del 2019, il quale prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possano essere individuati i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli – già individuati con precedenti provvedimenti attuativi – nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.
  L'individuazione di beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli nei settori citati, è riferita ai fattori critici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione. Tale Regolamento, che ha come scopo la creazione di un sistema comune di monitoraggio sugli investimenti esteri per tutelare le attività strategiche e controllare le operazioni con potenziale impatto su sicurezza e ordine pubblico in Europa, all'articolo 4, paragrafo 1, detta una disciplina volta a determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, prevedendo che gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di:
   a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;
   b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
   c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;
   d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni;
   e) libertà e pluralismo dei media.

  Fa presente che il provvedimento si compone di 15 articoli.
  Evidenzia quindi che in particolare l'articolo 1 richiama la norma di delega e l'oggetto dell'intervento, evidenziando che lo schema individua, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, i beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei precedenti decreti attuativi, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 452 del 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina dei poteri speciali.
  L'articolo 2 identifica le definizioni di «infrastrutture critiche», «tecnologie critiche», «fattori produttivi critici», «informazioni critiche» e «rapporti di rilevanza strategica». Secondo quanto esposto dal Governo nella relazione illustrativa, la specificazione di tali nozioni e, in particolare, dei caratteri della criticità e della rilevanza strategica consente di limitare il campo di applicazione della disciplina, escludendo che siano sottoposti all'obbligo di notifica beni e rapporti che, pur astrattamente riconducibili alle categorie generali indicate nel decreto, siano tuttavia sprovvisti dei citati requisiti di criticità e strategicità. Tali requisiti sono associati alla rilevanza di beni e rapporti, tecnologie, informazioni e attività economiche che devono risultare essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione, nonché il progresso tecnologico.Pag. 58
  L'articolo 3 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore dell'energia, ulteriori rispetto a quelli già individuati nel regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione alle attività strategiche nel settore dell'energia.
  L'articolo 4 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore dell'acqua.
  L'articolo 5 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore della salute.
  L'articolo 6 individua le informazioni e i dati personali rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali. Il comma 1 elenca le informazioni che, qualora risultino «critiche», ossia essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione, costituiscono i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel trattamento, nell'archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili. Il comma 2 elenca i dati personali, riferibili a specifiche persone fisiche ovvero enti giuridici, rilevanti ai fini della disciplina dei poteri speciali. Tra questi rientrano i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, nonché i dati giudiziari civili e relativi a condanne penali, ai reati. Il comma 3 chiarisce che tali dati personali hanno rilevanza strategica per l'interesse nazionale qualora il trattamento, l'archiviazione, l'accesso o il controllo abbiano ad oggetto una quantità degli stessi dati da ritenersi essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione. In tal senso, viene indicata una soglia, pari a trecentomila persone fisiche o enti, superata la quale il trattamento, l'archiviazione, l'accesso o il controllo di dati personali richiamati dal comma 2 è in ogni caso considerato «critico» ai fini dell'applicazione dei poteri speciali del Governo.
  L'articolo 7 specifica che, fra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore delle infrastrutture elettorali rientra la piattaforma del Sistema Informativo Elettorale – SIEL presso il Ministero dell'interno per la raccolta e la diffusione dei dati elettorali, a fini divulgativi, concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, degli organi elettivi delle regioni e degli enti locali, nonché delle consultazioni referendarie disciplinate dalla Costituzione.
  L'articolo 8 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore finanziario.
  L'articolo 9 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie.
  L'articolo 10 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari, precisando che nel relativo ambito applicativo rientrano le tecnologie e le infrastrutture critiche funzionali alla progettazione, allo sviluppo, alla realizzazione e alla fornitura di prodotti e servizi spaziali ed aerospaziali e delle correlate soluzioni applicative.
  L'articolo 11 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali con riferimento all'approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare.
  L'articolo 12 specifica che tra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali rientrano i «prodotti a duplice uso». Tali prodotti vengono definiti Pag. 59dall'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428 del 2009 come i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare.
  L'articolo 13 individua i beni e i rapporti che sono esentati dall'esercizio dei poteri speciali. In particolare, viene ribadito, in coerenza con quanto già stabilito dall'articolo 2, che i poteri speciali relativi a imprese che detengono uno o più degli attivi individuati ai sensi del decreto in esame, si applicano nella misura in cui la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale connessa ad uno specifico rapporto di concessione. Inoltre, vengono esclusi dall'ambito di applicazione dei poteri speciali alcune tipologie di atti e operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo.
  L'articolo 14 reca alcune disposizioni che integrano il procedimento amministrativo volto a valutare l'opportunità di esercitare i poteri speciali, in ragione delle norme contenute nel decreto in esame. Viene previsto, in particolare, che il gruppo di coordinamento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, sia integrato dai rappresentanti dei ministeri competenti in relazione alla specificità della materia o dell'operazione.
  Segnala infine che l'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

  La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
Atto n. 166.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilevo sulle conseguenze di carattere finanziario).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2020.

  Michele SODANO (M5S), relatore, rilevata la necessità, da un punto di vista formale, da un lato, di riferire la seconda parte della clausola di invarianza finanziaria di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3, relativa ai soggetti pubblici interessati, alle disposizioni del presente decreto, anziché a quelle del medesimo articolo 3, dall'altro, di modificare la rubrica dello stesso articolo, in considerazione del suo contenuto, sostituendo le parole: «Disposizioni finanziarie» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria», formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (Atto n. 166);Pag. 60
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le amministrazioni coinvolte faranno fronte agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3;
    in particolare, dalla stipula degli accordi di programma tra le associazioni di produttori dei veicoli e quelle che effettuano il riciclaggio ed il recupero, da una parte, e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dall'altra, diretti al conferimento di particolari rifiuti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Ministero medesimo, giacché il ruolo di quest'ultimo è solo quello di garantire la conformità dei contenuti degli accordi stessi ai principi e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e il rispetto della normativa comunitaria;
    l'adempimento della trasmissione annuale, anziché triennale, alla Commissione europea della relazione di controllo della qualità dei dati oggetto di rendicontazione previsti dalla direttiva 2000/53/CE non determina nuovi o maggiori oneri a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in quanto tale adempimento sarà svolto unitamente alla trasmissione dei dati annuali richiesti dalla Commissione europea secondo gli schemi di cui alla decisione 2001/53/CE e alla decisione 2005/293/CE;
    tali dati, elaborati dall'ISPRA sulla base delle comunicazioni ad essa pervenute tramite il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), sono infatti trasmessi dal predetto Ministero entro il 30 giugno di ciascun anno e sono corredati dal pertinente Quality report, predisposto dallo stesso ISPRA sulla base delle linee guida di Eurostat;
   rilevata la necessità, da un punto di vista formale, da un lato, di riferire la seconda parte della clausola di invarianza finanziaria di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3, relativa ai soggetti pubblici interessati, alle disposizioni del presente decreto, anziché a quelle del medesimo articolo 3, dall'altro, di modificare la rubrica dello stesso articolo, in considerazione del suo contenuto, sostituendo le parole: «Disposizioni finanziarie» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria»,

VALUTA FAVOREVOLMENTE
   lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
    all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:
     al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: del presente decreto;
     alla rubrica, sostituire le parole: Disposizioni finanziarie: con le seguenti: Clausola di invarianza finanziaria».

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.
Atto n. 179.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilevo sulle conseguenze di carattere finanziario).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 giugno 2020.

Pag. 61

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda sull'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 2, sostituendo le parole: «Disposizioni finanziarie» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria».

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE (Atto n. 179);
   rilevato che l'articolo 2 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, appare necessario riformulare la rubrica sostituendo le parole: «Disposizioni finanziarie» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria»,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 2, sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore

Sui lavori della Commissione.

  Claudio BORGHI, presidente, nell'imminenza del rinnovo dell'Ufficio di presidenza della Commissione, rivolge un saluto ai commissari e li ringrazia per il lavoro svolto insieme nei due anni nei quali ha avuto l'onore di ricoprire la carica di Presidente.

  Maria Elena BOSCHI (IV) ringrazia il Presidente Borghi per l'attività svolta ed esprime apprezzamento per la correttezza e il senso istituzionale dimostrati nel corso della sua presidenza.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
Atto n. 177.