CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 luglio 2020
403.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 102

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 13.

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2554 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea GIARRIZZO (M5S), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.
  Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge. Constava di 4 articoli e 23 commi, dopo la lettura al Senato consta di 5 articoli e 25 commi.
  L'articolo 1, al comma 1 dispone la cessazione delle limitazioni imposte ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, con effetto dal 18 maggio 2020. Per quanto concerne la circolazione tra Regioni, la cessazione delle misure restrittive è posticipata dai commi 2 e 3, Pag. 103quanto a decorrenza, al 3 giugno 2020. La medesima scansione temporale è determinata – dal comma 4 – per gli spostamenti da e per l'estero. Il comma 5 dispone che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti, non siano soggetti ad alcuna limitazione. Il comma 6 ha per oggetto la quarantena dell'ammalato, il quale deve permanere nella propria abitazione o dimora, se sottoposto, in quanto positivo al virus Covid-19, alla misura di quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria. Il comma 7, modificato dal Senato, impone l'applicazione della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, con provvedimento dell'autorità sanitaria, ai soggetti che abbiano avuto «contatti stretti» con soggetti confermatisi positivi al virus. Il comma 8 stabilisce un divieto di assembramento per le riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il comma 9 attribuisce al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico qualora non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, pari ad almeno un metro. Il comma 10 dispone che le riunioni si svolgano garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il comma 11 prevede che lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di persone sia tenuto al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose rispettive. Il comma 12 abilita i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19, a stabilire termini di efficacia diversificati, ove dispongano in merito a: la quarantena precauzionale (di cui al comma 7); la partecipazione del pubblico a eventi, spettacoli, convegni ecc. (comma 8) o a riunioni (comma 10) o a funzioni religiose (comma 11). Il comma 13, modificato dal Senato, demanda ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020 le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole e nei servizi educativi per l'infanzia, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali. L'articolo 1-bis – introdotto dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura – reca disposizione integrativa circa i poteri del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. L'articolo 2 introduce una disciplina sanzionatoria destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento previste dal decreto-legge in esame, nonché dai decreti e dalle ordinanze emanati in attuazione del medesimo. L'articolo 3, comma 1, prevede che le misure di cui al decreto-legge si applichino dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1. Il comma 2 prevede che le si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore del decreto.
  Sono di specifico interesse della Commissione i commi da 14 a 16 dell'articolo 1.
  Il comma 14 stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali si svolgono nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Nel caso di mancato rispetto di detti documenti, il comma 15 dispone la sospensione dell'attività fintanto che non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza. Il comma 16 demanda alle regioni l'effettuazione di un monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell'evoluzione della situazione epidemiologica, in esito al quale è consentito alle stesse di introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, nelle more dell'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Il comma 14 dispone, nello specifico, che le attività economiche, produttive e sociali si svolgono nel rispetto dei protocolli o delle linee guida definiti al fine di prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Detti documenti, che sono adottati Pag. 104«dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome», devono rispettare i princìpi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Il comma prevede, al secondo periodo, che in mancanza di protocolli regionali, trovino diretta attuazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. L'ultimo periodo del comma in esame dispone che solo i d.P.C.m. o i provvedimenti regionali di cui al comma 16 del presente articolo, possono imporre misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità.
  Il comma 16 consente, a determinate condizioni, alle regioni di introdurre «misure derogatorie, ampliative o restrittive» rispetto a quelle disposte dai d.P.C.m.. L'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, al comma 1, demanda l'adozione delle misure di contenimento (elencate nell'articolo 1) ai d.P.C.m., per l'adozione dei quali si procede: su proposta del Ministro della salute o su impulso delle regioni (con una proposta dei Presidenti delle regioni interessate, qualora le misure riguardino esclusivamente una o più regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, qualora le misure riguardino l'intero territorio nazionale). In entrambi i casi, il decreto è adottato sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia. La disposizione recata all'ultimo periodo del comma in commento opera in linea con l'articolo 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, di cui ne riproduce parte dei contenuti. Tale articolo circoscrive la facoltà delle regioni di introdurre misure di contrasto all'emergenza epidemiologica stabilendo che esse: possano essere individuate solo fra quelle elencate all'articolo 1; possano introdurre solo misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti; mirino a far fronte a specifiche situazioni sopravvenute che implichino un aggravamento del rischio sanitario e che interessino il relativo territorio (nella sua interezza o anche solo in una parte di esso); possano essere introdotte solo nelle more dell'adozione dei d.P.C.m., con un'efficacia che si esaurisce nel momento dell'adozione di questi ultimi. Per quanto qui più interessa, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge stabilisce che le misure regionali possono essere introdotte «esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza» e «senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale».
  Il comma 15 dispone in ordine alle conseguenze per il mancato rispetto, da parte dell'esercente di attività economiche, produttive o sociali, dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali, o, in assenza, nazionali, «che non assicuri adeguati livelli di protezione». Esse consistono nella sospensione dell'attività fintanto che non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza. La misura della sospensione di cui si è detto si somma, peraltro, alle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, comminate per le violazioni di norme recate nel provvedimento: si tratta della sanzione amministrava pecuniaria, nonché della sanzione amministrativa accessoria consistente nella chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
  Il comma 16 demanda alle regioni il compito di monitorare «con cadenza giornaliera» l'andamento della situazione epidemiologica e, su tale base, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario nazionale. La finalità dichiarata della norma è quella di garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali. Gli esiti del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Sulla base dell'andamento della situazione epidemiologica nel territorio, è consentito alle regioni introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte dai d.P.C.m.. Il Pag. 105comma specifica inoltre che tale attività è svolta dalle regioni nelle more dell'adozione dei d.P.C.m. e con contestuale informazione nei confronti del Ministro della salute. L'andamento della situazione epidemiologica è accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020. Con il comma in commento viene rafforzato il coinvolgimento delle regioni nella gestione dell'emergenza epidemiologica, rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 19 del 2020 in cui, come si è ricordato, alle regioni residuava solo la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti, dirette a far fronte a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario. Con il decreto-legge in esame è ora consentita alle Regioni l'adozione di misure ampliative rispetto a quelle recate nei d.P.C.m.. Fra gli altri principali tasselli di tale processo si segnalano: il rinvio ai protocolli/linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni per prevenire o ridurre il rischio di contagio nello svolgimento di attività economiche, produttive e sociali; la previsione, recata nel d.P.C.m. 11 giugno 2020 (e in parte già contenuta nel d.P.C.m. 17 maggio 2020), secondo cui le regioni hanno la responsabilità di dover accertare la compatibilità dello svolgimento di talune attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2020 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.
Atto n. 182.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Fabio BERARDINI (M5S), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.
  Lo schema di decreto ministeriale, trasmesso dal Governo alle Camere, ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, trova il suo presupposto normativo nell'articolo 148 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Legge finanziaria 2001). L'articolo citato dispone, al comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, facendo salvo quanto disposto dal successivo comma 2. Il comma 2, primo periodo, specifica che le predette entrate possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo – per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti. In attuazione di quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 nello stato di previsione della spesa del citato Ministero è stato istituito il capitolo n. 1650 «Fondo derivante da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori».Pag. 106
  Lo Schema in esame concernente la ripartizione, per l'anno 2020, del citato Fondo è costituito da 9 articoli e due Allegati (Allegato A e B). Lo schema individua, nel dettaglio, le iniziative pluriennali a favore dei consumatori – che si svilupperanno nel triennio 2020-2022 – a valere sulle risorse finanziare del Fondo iscritto, a bilancio dello Stato, sul capitolo 1650 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.
  Le iniziative a vantaggio dei consumatori, elencate nell'allegato A dello schema di decreto e attuate con le modalità stabilite negli articoli 2 e seguenti dello schema stesso sono finanziate – secondo quanto dispone l'articolo 1 – nel limite dell'importo complessivo di 43 milioni di euro per gli anni 2020-2022, mediante le risorse finanziarie disponibili sul relativo Fondo, con imputazione di complessivi 16 milioni sull'anno 2020, di complessivi 13 milioni sull'anno 2021 e di complessivi 14 milioni sull'anno 2022.
  L'articolo 2, comma 1 dello schema, assegna, per l'anno 2020, alle Regioni la somma complessiva di 10 milioni di euro per far fronte all'emergenza sanitaria e alle conseguenze socio-economiche derivanti dall'epidemia da Covid-19 mediante iniziative di assistenza socio-sanitaria, compreso il sostegno psicologico alla popolazione, di potenziamento della disponibilità e dell'impiego degli strumenti di comunicazione digitale e di supporto agli sportelli o canali dedicati a favore dei consumatori. L'importo è ripartito fra le Regioni secondo i seguenti criteri: il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, in base ai dati ISTAT al gennaio 2020, come riportato nell'Allegato B; il 20 per cento della somma complessiva è ripartito in proporzioni uguali tra tutte le Regioni; il restante 30 per cento in proporzione al numero di casi positivi in atto, risultanti dall'ultimo dato ufficiale diffuso dalla Protezione civile alla data di adozione del provvedimento in esame, rispetto alla popolazione residente nella Regione, in base ai dati ISTAT al 1o gennaio 2020, come riportato nell'allegato B. Il comma 2 fa obbligo alle Regioni di comunicare preventivamente, ai fini del trasferimento, l'indicazione della destinazione delle risorse assegnate e gli estremi per l'effettuazione del trasferimento. Entro e non oltre 12 mesi dal trasferimento, le Regioni devono attestare l'avvenuto utilizzo ai sensi del presente decreto e relazionano sugli interventi realizzati.
  L'articolo 3 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 13,5 milioni di euro per il triennio 2020-2022, per la realizzazione di iniziative in materia di vigilanza del mercato e controlli sulla sicurezza, conformità e qualità dei prodotti, compresi gli strumenti di misura, e dei servizi, allo scopo di assicurare la piena attuazione della normativa nazionale ed europea in materia.
  L'articolo 4 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 1,5 milioni di euro per il triennio 2020-2022, per la realizzazione di iniziative dirette ad assicurare il rafforzamento della tutela dei consumatori attraverso specifiche azioni nel settore dell'educazione al consumo, comprese quelle da realizzare nell'ambito del sistema di educazione scolastica, volte altresì all'educazione al consumo responsabile e sostenibile.
  L'articolo 5 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 3 milioni di euro per il triennio 2020-2022, per la realizzazione di iniziative dirette a garantire una maggiore consapevolezza e coinvolgimento del ruolo dei consumatori attraverso 5 specifiche azioni nel settore dell'economia circolare, della lotta allo spreco alimentare e della sostenibilità ambientale.
  L'articolo 6 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 3 milioni per il triennio 2020-2022 per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'informazione, la formazione, la sicurezza e la tutela dei consumatori e degli utenti nell'ambito Pag. 107delle comunicazioni digitali, dell'economia e dei mercati digitali, anche nell'ambito scolastico.
  L'articolo 7 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 2 milioni di euro per il triennio 2020-2022 per la realizzazione di iniziative destinate ad aumentare la consapevolezza, la conoscibilità, l'efficacia degli strumenti messi a disposizione dei cittadini consumatori attraverso un'adeguata comunicazione ed informazione, per promuovere i diritti dei consumatori anche in ambito europeo European Consumer Centres network (ECC-Net – Network dei centri europei per i consumatori), per assicurare la più ampia diffusione e sensibilizzazione alle tematiche consumeristiche, nonché per il supporto, monitoraggio e verifica delle iniziative comprese quelle del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU).
  L'articolo 8 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 10 milioni di euro per il biennio 2021-2022 per favorire l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, in ambito regionale, mediante, in particolare sportelli aperti ai consumatori.
  L'articolo 9 dispone, al comma 1, che per la copertura della spesa complessiva di 43 milioni di euro prevista per le iniziative descritte negli articoli precedenti, saranno utilizzate le somme di competenza disponibili sul capitolo n.  1650/MISE «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori» secondo l'anno di esigibilità dell'impegno. Ai sensi del comma 2, nei limiti di tali risorse effettivamente disponibili sul predetto capitolo di spesa, con successivi provvedimenti del Direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, si provvede ad attivare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli da 2 a 8 del decreto in esame, mediante l'adozione dei più confacenti strumenti attuativi, tra cui la stipula di convenzioni, l'acquisizione di servizi e l'adozione di decreti con cui disciplinare le modalità di attuazione; gli ambiti di collaborazione, definire il piano delle attività da realizzare, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute, nonché la valutazione dei risultati. Ai sensi del comma 3, a seguito della verifica sull'andamento delle attività e con riguardo agli obiettivi prefissati, nonché di speciali esigenze sopravvenute, nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, con successivi provvedimenti del Direttore generale della direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, può provvedere a riprogrammare e rimodulare le iniziative di cui agli articoli da 3 a 8, sia con riguardo agli importi nei limiti del 10 per cento, che all'anno di imputazione degli impegni esigibili. Infine, ai sensi del comma 3, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, provvede – per la realizzazione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli da 2 a 8 – all'impegno delle somme, secondo il principio di esigibilità della spesa ai sensi della normativa vigente, nonché, avuto riguardo all'articolo 1, alla riprogrammazione temporale degli stessi in casi di necessità sopravvenute.
  Il provvedimento sottoposto al parere è corredato di una Relazione illustrativa e della Relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati a vantaggio dei consumatori a valere sulle risorse del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo lunedì 13 luglio.

  La seduta termina alle 13.10.

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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 7 luglio 2020.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Individuare e affrontare le barriere al mercato unico – COM(2020)93, Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico – COM(2020)94, Una nuova strategia industriale per l'Europa – COM(2020)102, Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale – COM(2020)103 e nell'ambito dell'esame della Trentottesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'UE e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di Paesi terzi nei confronti dell'UE nel 2019 COM(2020)164.
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.55.

Audizione di rappresentanti di Confetra.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.10.