CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 luglio 2020
403.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 19

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 7 luglio 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di Costantino Murgia, professore di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università di Cagliari, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 7 luglio 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di Triantafillos Loukarelis, Direttore dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica – UNAR, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1794 Brescia, recante istituzione dell'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni e delle proposte di legge C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio, recanti istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.45.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 7 luglio 2020.

Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL-FP, CISL-FP e UIL-FP, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e Pag. 20C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.30.

Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di CSA RAL – Dipartimento Polizia Locale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Matteo Mauri.

  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Atto n. 181.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno 2020.

  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Matteo MAURI prende atto delle condizioni e delle osservazioni formulate nella proposta di parere e assicura l'intendimento del Governo di adottare le modifiche dello schema di decreto necessarie per porre rimedio alle criticità evidenziate, anche alla luce dei rilevi del Consiglio di Stato richiamati nella proposta di parere.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, richiama, in particolare, l'attenzione del Governo sull'osservazione di cui alla lettera b) della proposta di parere, in cui si ravvisa l'opportunità di accelerare l'adozione dei decreti attuativi mancanti per dare piena attuazione alla legge 7 aprile 2017, n. 47.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati.
C. 2091 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2091, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo Pag. 21commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.

  Andrea DE MARIA (PD), relatore, segnala innanzitutto come il disegno di legge sia finalizzato a ratificare l'adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (cosiddetto «Accordo multipartito»).
  L'Accordo tra l'UE, la Colombia e il Perù, che costituisce il primo accordo commerciale concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rappresenta uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali. Il rispetto dei princìpi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani forma parte essenziale dell'Accordo.
  Sul piano commerciale e degli investimenti, l'Accordo multipartito istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra le Parti, prevedendo una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli.
  L'Accordo, inoltre, rappresenta un solido quadro giuridico per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti, facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza. L'articolo 329 dell'Accordo stabilisce le disposizioni in base alle quali altri Paesi membri della Comunità andina possono diventare parti dell'Accordo medesimo.
  Il Protocollo di cui si propone la ratifica si compone di 29 articoli, suddivisi in 11 sezioni, e XX allegati.
  L'articolo 1, che costituisce la Sezione I, stabilisce che l'Ecuador diviene Parte dell'Accordo.
  L'articolo 2, che costituisce la Sezione II, stabilisce le modifiche all'Accordo multipartito conseguenti all'adesione dell'Ecuador per quanto concerne l'elenco dei servizi oggetto di reciproca liberalizzazione con l'UE.
  La Sezione III (composta dagli articoli da 3 a 5) concerne la Tabella di soppressione dei dazi.
  L'articolo 6, che costituisce la Sezione IV, riguarda le modifiche necessarie per tenere conto dell'adesione dell'Ecuador con riferimento alle regole d'origine.
  La Sezione V (composta dall'articolo 7) e la Sezione VI (composta dagli articoli 8 e 9) riguardano rispettivamente le misure di salvaguardia agricola e le misure sanitarie e fitosanitarie.
  La Sezione VII, che reca gli articoli da 10 a 19, aggiorna, in conseguenza dell'adesione dell'Ecuador, gli impegni in materia di scambi di servizi, attività economiche liberalizzate, stabilimento e commercio elettronico.
  La Sezione VIII (composta dagli articoli 20 a 23) riguarda gli appalti pubblici e reca, fra l'altro, la precisazione della definizione di «servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi» (articolo 20) e la descrizione per l'Ecuador degli appalti compresi nell'accordo, l'elenco delle amministrazioni e delle altre stazioni appaltanti, nonché l'indicazione degli appalti esclusi dall'Accordo (articolo 21).
  La Sezione IX (composta dagli articoli da 24 a 25) concerne le indicazioni geografiche, prevedendo che specifici prodotti siano considerati a indicazione geografica dell'Ecuador.
  L'articolo 26, che costituisce la Sezione X, prevede l'inserimento nell'allegato XX dell'Accordo di dichiarazioni comuni concernenti precisazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e il mantenimento in vigore delle misure di applicazione della tassa sulle bevande alcoliche per due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, nonché – previa verifica della loro necessità Pag. 22ogni cinque anni – delle misure relative all'importazione di indumenti e calzature usati e di veicoli usati.
  La Sezione XI reca le disposizioni generali e finali. In particolare, l'articolo 27 concerne la notifica del completamento delle procedure di ratifica, l'applicazione provvisoria e l'entrata in vigore del Protocollo e il depositario dell'atto (individuato nel Segretariato generale del Consiglio dell'UE), mentre l'articolo 29 stabilisce che il Protocollo costituisce parte integrante dell'Accordo e che gli allegati del Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso Protocollo.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra.
C. 2121 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2121, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e l'Australia, fatto a Manila il 7 agosto 2017.

  Andrea DE MARIA (PD), relatore, segnala preliminarmente come l'Accordo consolidi e rafforza i tre pilastri della collaborazione tra le Parti, consistenti nella:
   1) cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza di interesse comune, anche nell'ambito di armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro, lotta al terrorismo, promozione della pace e della sicurezza internazionale;
   2) cooperazione economica e commerciale volta a facilitare gli scambi e i flussi di investimenti bilaterali, la soluzione di questioni economiche e commerciali settoriali, la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio ed all'accesso agli appalti pubblici;
   3) cooperazione settoriale, relativa a ricerca e innovazione, istruzione e cultura, migrazione, lotta contro il terrorismo, lotta contro criminalità organizzata e criminalità informatica, cooperazione giudiziaria, tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

  In particolare, l'Accordo contempla un'ampia gamma di settori nei quali possano essere sviluppate forme di cooperazione, tra cui: il commercio agricolo, le questioni sanitarie e fitosanitarie, il commercio e gli investimenti, l'ambiente e i cambiamenti climatici, l'energia, la salute, l'istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione delle catastrofi, la pesca e gli affari marittimi, i trasporti, la cooperazione giuridica, oltre ad altri settori chiave quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione.Pag. 23
  In tale quadro sono previste ampie forme di cooperazione in ambito di agricoltura, commercio e proprietà intellettuale, tutte tematiche di estrema importanza per una convergenza fra le politiche australiane, caratterizzate da ostacoli tariffari e non tariffari, e quelle dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
  Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di 64 articoli, suddivisi in dieci titoli: Finalità e fondamenti dell'accordo (Titolo I); Dialogo politico e cooperazione in materia di politica estera e sicurezza (Titolo II); Cooperazione in materia di sviluppo globale e aiuti umanitari (Titolo III); Cooperazione in materia economica e commerciale (Titolo IV); Cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V); Cooperazione nei settori della ricerca, dell'innovazione e della società dell'informazione (Titolo VI); Cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura (Titolo VII); Cooperazione nei settori dello sviluppo sostenibile, dell'energia e dei trasporti (Titolo VIII); Quadro istituzionale (Titolo IX) e Disposizioni finali (Titolo X).
  Quanto al Titolo I, relativo alle finalità e ai fondamenti dell'Accordo (costituito dagli articoli 1 e 2), le Parti definiscono i fondamenti della cooperazione basati sul rafforzamento delle loro relazioni strategiche a livello bilaterale, regionale e mondiale, sulla base di valori condivisi e interessi comuni, confermando la loro adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e il loro impegno a rispettare i princìpi democratici e i diritti umani, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto, conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed agli strumenti internazionali inerenti ai diritti umani. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere una crescita economica sostenibile, per affrontare le sfide ambientali mondiali connesse al cambiamento climatico.
  Ai sensi dell'articolo 2 l'attuazione dell'Accordo si fonda sui princìpi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato paritario, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.
  Quanto al Titolo II, relativo al Dialogo politico e alla cooperazione in materia di politica estera e sicurezza (costituito dagli articoli da 3 a 11), ai sensi dell'articolo 3 le Parti stabiliscono un dialogo regolare, con l'obiettivo di sviluppare le relazioni bilaterali individuando forme di cooperazione nell'ambito delle sfide mondiali e regionali. Il dialogo si svolgerà attraverso forme definite quali: consultazioni, riunioni e visite a livello di leader, a livello ministeriale, a livello di alti funzionari nelle materie previste; dialoghi settoriali su questioni di interesse comune; scambi di delegazioni e altri contatti tra il Parlamento australiano e il Parlamento europeo.
  In base all'articolo 4 l'impegno delle Parti a favore dei princìpi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto è attuato attraverso la promozione, la collaborazione e coordinamento, ove opportuno anche con Paesi terzi. È inoltre incoraggiata la partecipazione democratica, attraverso l'istituzione di misure tendenti a facilitare la partecipazione alle missioni di osservazioni elettorali.
  Ai sensi dell'articolo 5 le Parti ribadiscono l'impegno di promuovere la pace e la stabilità a livello internazionale, esaminando le possibilità di coordinare e cooperare nella gestione delle crisi.
  Con l'articolo 6, le Parti riaffermano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e loro vettori a livello di attori statali o non statali è una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza a livello internazionale, e convengono di cooperare contro tale proliferazione garantendo l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti accordi ai quali le Parti hanno aderito.
  Viene inoltre stabilito di cooperare contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa mediante: a) l'adozione delle misure necessarie per firmare, ratificare, Pag. 24attuare integralmente e promuovere tutti gli strumenti internazionali pertinenti; b) il mantenimento di controlli nazionali all'esportazione esteso anche al transito dei beni collegati alle armi di distruzione di massa, verificando l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle armi di distruzione di massa, e prevedendo sanzioni in caso di violazione dei controlli; c) la promozione dell'attuazione di tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; d) la cooperazione nei consessi multilaterali e nei regimi di controllo delle esportazioni per promuovere la non proliferazione delle armi di distruzione di massa; e) la collaborazione e il coordinamento di attività di sensibilizzazione in materia di sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare, sicurezza, non proliferazione e sanzioni; f) la condivisione di informazioni pertinenti, se del caso e in conformità delle rispettive competenze.
  Nell'articolo 7 le Parti convengono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illecita di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni, la loro eccessiva accumulazione, i depositi non sufficientemente sicuri e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. Viene quindi stabilito di attuare i rispettivi obblighi di contrasto del commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti ratificati dall'Australia e dall'Unione europea o dagli Stati membri con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Viene inoltre riconosciuta l'importanza dei sistemi di controllo nazionali, l'impegno ad attuare pienamente il trattato sul commercio delle armi, garantendo l'efficace applicazione degli embarghi sulle armi, decisi dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.
  Per quanto riguarda i crimini gravi di rilevanza internazionale, all'articolo 8 le Parti ribadiscono che questi non devono rimanere impuniti, ma perseguiti con provvedimenti nazionali o internazionali anche presso la Corte penale internazionale. È ribadito il sostegno all'adesione universale e alla piena applicazione dello Statuto di Roma.
  Ai sensi dell'articolo 9 la cooperazione in materia di lotta al terrorismo avviene in linea con le convenzioni internazionali applicabili e con il diritto internazionale umanitario, tenendo conto della Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, contenuta nella risoluzione n. 60/288 dell'8 settembre 2006 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Le Parti si impegnano a mantenere un regolare dialogo, attraverso la promozione della cooperazione con gli Stati membri delle Nazioni Unite, scambiando informazioni, mezzi e modi per contrastare il terrorismo. Le Parti inoltre convengono di cooperare strettamente nel quadro del forum globale antiterrorismo (Global Counter-Terrorism Forum) e dei suoi gruppi di lavoro.
  L'articolo 10 stabilisce l'impegno delle Parti a condividere opinioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali, tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il Gruppo dei Venti (G20), il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il Gruppo della Banca Mondiale e le Banche di sviluppo regionali, l'Asia-Europe Meeting (ASEM), l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il Forum regionale dell'ASEAN (ARF), il Forum delle isole del Pacifico (PIF) e il Segretariato della Comunità del Pacifico.
  L'importanza della cooperazione e condivisione di informazioni tra le Parti in materia di sicurezza internazionale e cyberspazio è richiamata nell'articolo 11.
  Quanto al Titolo III, relativo alla Cooperazione in materia di sviluppo globale e aiuti umanitari (composto dagli articoli 12 e 13), le Parti riaffermano il loro impegno a contribuire ad una crescita economica sostenibile, volta a ridurre la povertà, rafforzando la cooperazione in materia di aiuti e conducendo regolari dialoghi, Pag. 25scambi di informazioni e promozione delle sinergie dei rispettivi programmi di sviluppo.
  L'articolo 12 consente l'instaurazione di una cooperazione delegata per conto dell'altra parte, basandosi su modalità concordate congiuntamente, mentre l'articolo 13 conferma l'impegno comune nell'ambito degli aiuti umanitari per dare risposte coordinate.
  Quanto al Titolo IV, sulla Cooperazione in materia economica e commerciale (composto dagli articoli da 14 a 31), nel convenire di mantenere un dialogo per la condivisione di informazioni e di esperienze sulle rispettive politiche e tendenze macroeconomiche, le Parti si impegnano a stabilire le condizioni necessarie per incrementare gli scambi commerciali e gli investimenti, eliminando gli ostacoli non tariffari e migliorando la trasparenza.
  A tale proposito, ai sensi degli articoli 14 e 15 si stabiliscono un dialogo annuale a livello alti funzionari e dialoghi settoriali sui prodotti agricoli e sulle questioni sanitarie e fitosanitarie. Inoltre, le Parti confermano il loro impegno a collaborare nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per una maggiore liberalizzazione degli scambi.
  Con gli articoli 16 e 17, le Parti promuovono meccanismi per una migliore comprensione reciproca e più trasparenza negli investimenti e negli appalti pubblici.
  All'articolo 18 le Parti concordano di cooperare nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi, attraverso il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità dei certificati e marchi tra la Comunità europea e l'Australia.
  In tema di questioni sanitarie e fitosanitarie, ai sensi dell'articolo 19, si richiamano le pertinenti norme OMC contenute nell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (Sanitary and Phytosanitary – SPS). Inoltre, l'Unione europea e l'Australia condividono informazioni sul benessere degli animali attraverso incontri periodici, nei quadri multilaterali pertinenti, quali l'OMC, la Commissione del Codex Alimentarius, la Convenzione internazionale sulla protezione delle piante (International Plant Protection Convention – IPPC) e l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).
  Secondo gli articoli 20 e 21 le Parti cooperano per semplificare le procedure doganali, rispettare gli standard internazionali, tutelare i diritti d'autore, la proprietà intellettuale, i marchi e le indicazioni geografiche.
  L'articolo 22 prevede che la politica di concorrenza venga promossa attraverso il rafforzamento delle rispettive Autorità.
  Gli articoli 23 e 24 stabiliscono l'avvio di dialoghi per promuovere i servizi e il miglioramento dei sistemi di contabilità e di vigilanza dei settori bancari e assicurativi, mentre all'articolo 25 le Parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i princìpi del buon governo nel settore della fiscalità, attraverso lo scambio di informazioni e la prevenzione di pratiche fiscali dannose.
  L'Unione europea e l'Australia riconoscono, nell'articolo 26, l'importanza della trasparenza e del rispetto dell'applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale, a norma dell'articolo X del GATT 1994 e dell'articolo III del GATS.
  L'articolo 27 stabilisce che le Parti, mediante il dialogo nell'ambito delle organizzazioni internazionali multilaterali, potranno creare un quadro normativo rafforzato e trasparente dei mercati mondiali delle materie prime, che comprenda la politica mineraria, il rilascio di licenze e la pianificazione territoriale.
  Per il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, all'articolo 28 le Parti riaffermano il loro impegno allo scambio di informazioni e alla condivisione di esperienze sulle iniziative volte a promuovere reciproche sinergie.
  L'articolo 29 incoraggia la cooperazione tra le imprese e di queste con i governi, anche nell'ambito ASEM (Asia-Europe Meeting), attraverso incentivi per trasferire le tecnologie, le buone prassi e le informazioni inerenti alle norme e alle valutazioni sulla conformità.Pag. 26
  L'articolo 30 incoraggia la promozione degli scambi commerciali e il dialogo con la società civile, mentre nell'articolo 31 si conviene circa una collaborazione tra le Parti per promuovere il turismo in ambedue le direzioni.
  In relazione al Titolo V, sulla Cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (composto dagli articoli da 32 a 40), nell'articolo 32 le Parti riconoscono l'importanza di rafforzare la loro cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, incoraggiando il ricorso all'arbitrato qualora si presentassero controversie civili e commerciali.
  Ai sensi dell'articolo 33 le Parti assicurano la cooperazione tra le rispettive autorità, agenzie e servizi di contrasto alla criminalità transnazionale, attraverso forme di assistenza alle indagini investigative, corsi di formazione e addestramento di operatori.
  Negli articoli da 34 a 37, le Parti ribadiscono l'impegno a cooperare per prevenire e combattere il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale, la corruzione, le droghe illecite, la criminalità informatica, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tale impegno sarà concretizzato attraverso scambio di informazioni nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge.
  Con l'articolo 38 viene concordata tra le Parti la cooperazione in materia di migrazione irregolare, traffico di persone, tratta di esseri umani, asilo, partecipazione sociale ed economica dei migranti, gestione delle frontiere, dei visti e dati biometrici e di sicurezza dei documenti. Al fine di prevenire la migrazione irregolare, l'Australia e ciascuno Stato membro dell'Unione europea accettano di riammettere i propri cittadini presenti irregolarmente nel territorio dell'altra parte, senza ritardo e senza particolari formalità.
  Gli articoli 39 e 40 garantiscono la protezione consolare e la protezione dei dati personali secondo le norme internazionali, tra cui le linee guida dell'OCSE sulla protezione della sfera privata e sui flussi transfrontalieri di dati personali.
  Quanto al Titolo VI, sulla Cooperazione nei settori della ricerca, dell'innovazione e della società dell'informazione (composto dagli articoli 41 e 42), con l'articolo 41 le Parti convengono di rafforzare la cooperazione nei settori della scienza, ricerca e innovazione, previo esame del Comitato misto istituito dall'articolo 56 dell'Accordo, da attivarsi migliorando le possibilità a disposizione degli attori pubblici, privati e delle PMI, potenziando le varie infrastrutture di ricerca, finanziando e definendo le priorità e intensificando la mobilità dei ricercatori per ottenere risultati reciprocamente vantaggiosi in campo commerciale e sociale.
  Nell'articolo 42 le Parti convengono di scambiare opinioni sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare sulle politiche e sulle normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, le licenze, la tutela della privacy, la sicurezza delle reti internet e l'efficienza delle autorità di regolamentazione del settore.
  In ordine al Titolo VII, sulla Cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura (costituito dagli articoli 43 e 44), secondo l'articolo 43 le Parti cooperano nel settore dell'istruzione per sostenere opportunità lavorative a favore dei giovani, attraverso la mobilità di studenti, docenti, personale amministrativo e la promozione dello scambio di esperienze e di know-how.
  La promozione di una cooperazione più stretta nei settori culturali e creativi è stabilita nell'articolo 44, attraverso la realizzazione di iniziative culturali, la circolazione di professionisti e di opere d'arte, il dialogo interculturale tra le organizzazioni della società civile, il dialogo politico in sede UNESCO, la cooperazione culturale nell'ambito dell'ASEM e le attività della Fondazione Asia-Europa (ASEF).
  Quanto al Titolo VIII, sulla Cooperazione nei settori dello sviluppo sostenibile, dell'energia e dei trasporti (costituito dagli articoli da 45 a 54), le Parti stabiliscono l'intensificazione della cooperazione in materia di protezione, conservazione e gestione delle risorse naturali e della diversità biologica, mantenendo il dialogo ad Pag. 27alto livello su questioni ambientali, partecipando ad accordi multilaterali, incoraggiando l'accesso alle risorse genetiche e al loro uso sostenibile, conformemente alle legislazioni nazionali e ai trattati internazionali.
  In base all'articolo 45 le Parti inoltre si impegnano a promuovere lo scambio di pratiche ambientali nei settori della conservazione della biodiversità e dell'ambiente marino, della gestione dei rifiuti delle sostanze chimiche e della politica delle acque.
  La necessità di adottare misure per la riduzione delle concentrazioni di gas a effetto serra è stabilita nell'articolo 46, attraverso il rafforzamento di un dialogo regolare per facilitare azioni nazionali di attuazione, condivisione di conoscenze, scambio di informazioni sugli strumenti di finanziamento di azioni a favore del clima, trasferimento di tecnologie a basse emissioni di anidride carbonica, scambio di migliori prassi per controllo e analisi degli effetti dei gas serra.
  Con l'articolo 47 le Parti sostengono la necessità di promuovere misure di prevenzione e riduzione al minimo delle catastrofi naturali causate dall'uomo.
  Ai sensi dell'articolo 48, per contribuire a conseguire gli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, le Parti riconoscono l'importanza di un mercato dell'energia sostenibile e si adoperano per scambiare informazioni su politiche e tecnologie pulite, sostenibili ed efficienti, condividendo al contempo le migliori pratiche in materia di esplorazione e di produzione.
  Segnala come l'Accordo in esame sia stato ratificato finora dei seguenti Paesi membri dell'UE: Australia, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Repubblica ceca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che è composto da quattro articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, a decorrere dalla sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 61 dell'Accordo medesimo.
  L'articolo 3 stabilisce che dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge, a partire dal giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il disegno di legge attenga alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
C. 875 e abb.-A.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanete per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla IV Commissione Difesa, il nuovo testo della proposta di legge C. 875 Corda, adottata come testo base, cui sono abbinate le proposte di legge C. 1060 Maria Tripodi, C. 1702 Pagani e C. 2330 Ferrari, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il Pag. 28coordinamento normativo, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la IV Commissione.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, ricorda preliminarmente che il Comitato permanente aveva già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame in sede referente svolto dalla IV Commissione prima del predetto rinvio, esprimendo su di esso parere favorevole senza osservazioni o condizioni nella seduta del 14 maggio 2019.
  Passando a sintetizzare il contenuto del testo, che si compone ora di 19 articoli, l'articolo 1, al comma 1, sostituisce il comma 2 dell'articolo 1475 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di stabilire il principio generale in forza del quale «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare o Interforze alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge».
  Ai sensi dei commi 2 e 6 non possono aderire alle richiamate associazioni professionali a carattere sindacale il personale della riserva e in congedo, gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari.
  Nel precisare, al comma 5, che l'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari è libera, volontaria e individuale, il comma 3 pone il divieto agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento di aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi del provvedimento in esame. Inoltre, ai sensi del comma 4, gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
  Al riguardo ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del richiamato Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali», invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».
  Nella richiamata sentenza la Corte, nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale, ha sottolineato la necessità di una puntuale regolamentazione della materia, in considerazione della specificità dell'ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di «coesione interna e neutralità», che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali. In tale settore, sottolinea la Corte, non è concepibile alcun vuoto normativo, «vuoto che sarebbe di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale». In attesa del varo dell'intervento legislativo, al fine di non ledere o comprimere l'esercizio del diritto di associazione sindacale tra i militari, il Ministero della Difesa, con circolare del 21 settembre 2018, ha provveduto a integrare le disposizioni interne in materia di associazionismo tra militari, indicando specifiche condizioni per consentire l'avvio delle procedure di costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale.
  L'articolo 2, al comma 1 prevede che le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari operano nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e partecipazione, nonché nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità ed efficienza prontezza operativa delle forze armate e di polizia a ordinamento militare
  Il comma 2 reca norme concernenti gli statuti delle predette associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari, stabilendo che i medesimi devono ispirarsi ai principi di:
   democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche; Pag. 29
   neutralità, estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;
   assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
   assenza di scopo di lucro;
   rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.

  L'articolo 4 specifica le attività che non possono essere svolte dalle predette organizzazioni.
  In particolare, la disposizione pone il divieto di:
   assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare;
   proclamare lo sciopero o parteciparvi, anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti ai corpi di polizia ad ordinamento militare;
   promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a parteciparvi;
   assumere la rappresentanza in via esclusiva di singole categorie di personale;
   assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali, per cui sussiste il divieto di adesione ai sensi della legge, o di organizzazioni politiche;
   promuovere iniziative di organizzazioni politiche, supportare a qualsiasi titolo campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;
   stabilire domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o dell'economia e delle finanze;
   assumere rappresentanza a carattere interforze.

  L'articolo 3 definisce il procedimento relativo alla costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari.
  Al riguardo il comma 1 stabilisce il principio generale in forza del quale le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, sono tenute a depositare lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. A sua volta il competente dicastero, accertata, entro e non oltre i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali.
  Secondo il comma 2, in caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero ne dà tempestiva comunicazione all'associazione, che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale.
  In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, ai sensi del comma 4 il Ministero competente ne dà tempestiva comunicazione all'associazione, che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e per iscritto, le proprie osservazioni.
  Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo, il Ministro della pubblica amministrazione.
  Ai sensi del comma 5 l'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente, perdono efficacia Pag. 30le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7.
  Per quanto concerne la competenza per materia delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari, l'articolo 5 stabilisce che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie espressamente indicate dal comma 2 del medesimo articolo 5. Si tratta delle materie afferenti:
   a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare;
   b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
   c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
   d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
   e) alle pari opportunità;
   f) alle prerogative sindacali sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
   g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari.

  In base al comma 4, in relazione alle predette materie, le associazioni professionali, possono:
   a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune;
   b) essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
   c) chiedere di essere ricevuti dai ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

  Il comma 3 esclude da tale competenza le materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico – funzionale, nonché all'impiego del personale in servizio.
  Gli articoli 6, 7 e 8 recano, rispettivamente, disposizioni in merito alla possibilità che gli statuti prevedano la costituzione di articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale, al finanziamento e alla trasparenza dei bilanci e alle cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
  In particolare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari possono prevedere articolazioni periferiche di livello regionale o territoriale.
  In tali casi, ai sensi del comma 2 gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:
   a) informazione e consultazione degli iscritti;
   b) esercizio delle prerogative sindacali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
   c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto, interloquendo con l'amministrazione centrale di riferimento;
   d) formulazione di pareri e proposte agli organismi elettivi direttivi delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

  L'articolo 7 prevede che le associazioni professionali di carattere sindacale tra militari siano finanziate esclusivamente Pag. 31con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dall'articolo. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma.
  Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia ad ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.
  Ai sensi del comma 3 la durata delle cariche elettive è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche elettive di cui all'articolo sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato. Secondo il comma 4 nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.
  In base al comma 2 è eleggibile il personale militare in servizio che non si trovi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale e che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo, che non risulti frequentatore o allievo delle scuole o delle accademie militari, purché in possesso dei seguenti requisiti:
   non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
   non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

  L'articolo 9 regola lo svolgimento dell'attività a carattere sindacale e conferisce una delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni.
  A tal proposito il principio generale, stabilito dal comma 1, è quello in forza del quale i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio.
  In base al comma 2, ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti, nonché permessi e aspettativa sindacale non retribuiti.
  Secondo il comma 3 con la contrattazione nazionale di comparto di cui all'articolo 11, è fissato:
   a) il contingente massimo di distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, nonché il numero massimo annuo di permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;
   b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concesse ai rappresentanti sindacali.

  In tale contesto il comma 14 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività a carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente. A tal fine il Governo dovrà consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare, salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.
  In base al comma 15 il predetto decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, previa acquisizione del parere del Consiglio Pag. 32di Stato e sentite le associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative a livello nazionale. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  L'articolo 10 disciplina il diritto di assemblea, prevedendo, al comma 1, che i militari fuori dall'orario di servizio, possono tenere riunioni anche in uniforme, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che concorda le modalità d'uso; in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.
  Ai sensi del comma 2 sono autorizzate riunioni durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, con almeno cinque giorni di anticipo, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.
  In base al comma 3 le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni devono essere concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.
  L'articolo 11 stabilisce le procedure della contrattazione nazionale di comparto, mentre l'articolo 13 stabilisce i requisiti per il riconoscimento del carattere rappresentativo a livello nazionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
  In particolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al quattro per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività in misura non inferiore al 3 per cento della forza effettiva, in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare.
  In tale ambito segnala come, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, limitatamente alla prima elezione dei rappresentanti delle associazioni professionali sindacali tra i militari la richiamata quota percentuale di iscritti sia ridotta al tre per cento.
  Ai sensi del comma 2 dell'articolo 13, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale.
  Con riferimento al potere di contrattazione di cui all'articolo 11, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo alle richiamate associazioni riconosciute a livello nazionale sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto.
  Ai sensi del comma 2 le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare, stabilite dal provvedimento, si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica, concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, mentre il comma 3 specifica che i predetti decreto del Presidente della Repubblica sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle delegazioni della parte pubblica della parte sindacale, di cui si detta la composizione (la delegazione di parte sindacale è composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2).
  Ai sensi del comma 4, per le Forze armate le materie oggetto di contrattazione sono quelle di cui all'articolo 5 del Pag. 33decreto legislativo n. 195 del 1995; per le forze di polizia ad ordinamento militare le materie sono invece quelle indicate dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 195 del 1995.
  Per quanto riguarda l'articolo 4, da ultimo richiamato (quindi per le forze di polizia ad ordinamento militare), tali materie sono:
   il trattamento economico fondamentale e accessorio;
   il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998;
   la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
   le licenze;
   l'aspettativa per motivi privati e per infermità;
   i permessi brevi per esigenze personali;
   il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
   i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia;
   i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
   l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 229 del 1999.

  Per quanto riguarda invece l'articolo 5 del decreto legislativo n. 195 del 1995 (quindi per le Forze armate), tali materie sono:
   il trattamento economico fondamentale ed accessorio;
   la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
   le licenze;
   l'aspettativa per motivi privati e per infermità;
   i permessi brevi per esigenze personali;
   il trattamento economico di missione e di trasferimento;
   i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli Enti di assistenza del personale.

  Segnala in merito che la nuova formulazione del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 195, introdotta dal decreto legislativo n. 129 del 2000, ha introdotto tra le materie oggetto di concertazione anche le seguenti:
   il trattamento economico di lavoro straordinario;
   il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998);
   l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

  Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo 5 del decreto legislativo n. 195, aggiunto dal decreto legislativo n. 129 del 2000, dispone che le procedure di concertazione per le Forze armate individuano e disciplinano le modalità attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.
  Ai sensi dell'articolo 12 le amministrazioni del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicano Pag. 34alle organizzazioni sindacali ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del Corpo di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare.
  Gli articoli 14 e 15 recano, rispettivamente, norme in materia di tutela e diritti del personale militare che ricopre cariche elettive, e pubblicità dell'attività sindacale svolta dalle associazioni di rappresentanza.
  In particolare, ai sensi dell'articolo 14, i militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale:
   a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere anche fuori del servizio a salvaguardia del prestigio istituzionale;
   b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale, di esigenza di trasferimento dovute alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando, le attribuzioni specifiche di servizio;
   c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza;
   d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla legge e nelle materie di cui all'articolo 5; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla legge;
   e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno.

  L'articolo 16, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo n. 195 del 1995 e del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  Rammenta al riguardo che il decreto legislativo n. 195 del 1995, ha attuato l'articolo 2 della legge n. 216 del 1992, relativa alle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
  Con l'articolo 2 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 è stato sancito il principio della partecipazione degli organismi di rappresentanza militare alla fase di concertazione che precede l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica – previsti dall'articolo 1 – con i quali vengono regolamentati i rapporti relativi alle due richiamate categorie di personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate.
  In relazione alla richiamata delega sono stabiliti i seguenti principi e criteri direttivi:
   1) abrogazione delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
   2) novella del decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di inserirvi le disposizioni della legge;
   3) modificazioni e integrazioni normative per il necessario coordinamento Pag. 35con la nuova legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;
   4) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristiche delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresi la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività.

  In base al comma 2 sugli schemi di decreto è prevista l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.
  Il comma 3 dell'articolo 16 attribuisce ad un apposito decreto, adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il compito di determinare il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale, sulla base della rappresentatività calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 13 del provvedimento.
  Il predetto decreto dovrà essere adottato entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 17 reca disposizioni in materia di giurisdizione, prevedendo al comma 1 che siano riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
  Secondo il comma 2 i giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo.
  Se la controversia è relativa a condotte antisindacali consistenti in diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla legge, ai sensi del comma 4 l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso l'apposita commissione istituita presso il Ministero della difesa ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-bis.
  Il comma 2 dell'articolo 17-bis prevede, inoltre, la costituzione, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, di almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle aventi rilievo locale.
  Ricorda in tale ambito che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con le eccezioni indicate dal medesimo comma. A sua volta l'articolo 28 della legge n. 300 del 1970 stabilisce il principio secondo il quale, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il Tribunale in composizione monocratica del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
  Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, concernenti gli organismi della rappresentanza militare. Pag. 36
  Il comma 2 stabilisce inoltre che i delegati della rappresentanza militare il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16 e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  Il comma 2-bis precisa altresì che non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del decreto legislativo n. 66 del 2010, né il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento definisca i principi generali del diritto di associazione sindacale del personale militare e le caratteristiche essenziali delle nuove organizzazioni sindacali e il relativo ambito di operatività, oltre a recare norme sulla giurisdizione in relazione alle controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla legge.
  Il provvedimento appare pertanto riconducibile alle materie «difesa e Forze armate» e «giurisdizione e norme processuali», attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117 secondo comma, lettere d) ed l), della Costituzione.
  Come in precedenza rilevato, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare, in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali», invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».
  In estrema sintesi, con la sentenza n. 120 del 2018 la Corte costituzionale:
   1) ha riconosciuto la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale;
   2) ha rinviato ad un apposito provvedimento legislativo la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento;
   3) ha confermato la legittimità del comma 2 dell'articolo 1475, nella parte in cui ha stabilito il divieto per il personale militare di aderire ad altre associazioni sindacali, «divieto dal quale consegue la necessità che le associazioni in questione siano composte solo da militari e che esse non possano aderire ad associazioni diverse».

  Quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, in relazione alle finalità del provvedimento, volto a prevedere una disciplina organica dell'esercizio del diritto sindacale dei militari, rilevano gli articoli 39 e 52, terzo comma, della Costituzione, concernenti, rispettivamente, il diritto di organizzazione sindacale e il principio di democraticità dell'ordinamento militare.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2554 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI (PD), presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno Pag. 37di legge C. 2554, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Segnala quindi come il decreto-legge, il quale si compone, dopo l'esame al Senato, di 5 articoli, all'articolo 1, al comma 1, dispone la cessazione delle limitazioni imposte ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, con effetto dal 18 maggio 2020.
  Per quanto concerne la circolazione tra Regioni, la cessazione delle misure restrittive è posticipata dai commi 2 e 3, quanto a decorrenza, al 3 giugno 2020. La medesima scansione temporale è determinata – dal comma 4 – per gli spostamenti da e per l'estero.
  Il comma 5 dispone che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti, non siano soggetti ad alcuna limitazione.
  Il comma 6 ha per oggetto la quarantena dell'ammalato, il quale deve permanere nella propria abitazione o dimora, se sottoposto, in quanto positivo al virus Covid-19, alla misura di quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria.
  Il comma 7, modificato dal Senato, impone l'applicazione della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, con provvedimento dell'autorità sanitaria, ai soggetti che abbiano avuto «contatti stretti» con soggetti confermatisi positivi al virus (o con altri soggetti che siano indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020).
  Il comma 8 stabilisce un divieto di assembramento per le riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  Il comma 9 attribuisce al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico qualora non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, pari ad almeno un metro.
  Al riguardo, segnala l'opportunità di precisare se al sindaco sia attribuita una facoltà, e non un obbligo, di procedere alla chiusura delle suddette aree, chiarendo se la norma consenta al sindaco di mantenere aperte aree pubbliche o aperte al pubblico anche qualora risultasse impossibile assicurare, in modo adeguato, il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.
  Il comma 10 dispone che le riunioni si svolgano garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  Il comma 11 prevede che lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di persone sia tenuto al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose rispettive.
  Il comma 12 abilita i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, a stabilire termini di efficacia diversificati, ove dispongano in merito a:
   quarantena precauzionale (di cui al comma 7);
   partecipazione del pubblico a eventi, spettacoli, convegni ecc. (comma 8) o a riunioni (comma 10) o a funzioni religiose (comma 11).

  Il comma 13, modificato dal Senato, demanda ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020 le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole e nei servizi educativi per l'infanzia, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali.
  Con riferimento a tali norme in materia d'istruzione, alla luce dell'articolo 3, comma 1, sembra doversi escludere che i provvedimenti richiamati (DPCM) potranno disciplinare il periodo successivo al 31 luglio 2020 e quindi l'anno scolastico 2020/2021; al riguardo, segnala dunque l'opportunità di approfondire tale aspetto.
  Al contempo, rileva l'opportunità di precisare con quale atto e sulla base di quale autorizzazione legislativa potrà essere disciplinato, successivamente al 31 luglio 2020, l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 in relazione ai diversi aspetti concernenti il Pag. 38contenimento dell'epidemia da COVID-19 non già affrontati dal decreto del Ministro dell'istruzione del 26 giugno 2020 (tale questione è stata posta dal Comitato per la legislazione nel parere reso sul provvedimento nella seduta del 30 giugno 2020).
  Ricorda al riguardo che, in sede di Conferenza Stato-regioni è stata raggiunta, lo scorso 26 giugno, l'intesa prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 22 del 2020, la quale però, ai sensi del citato articolo 2, può avere ad oggetto esclusivamente la «definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021».
  Inoltre, sulla base dell'accordo raggiunto tra Stato e regioni e del parere reso dalla Conferenza è stato adottato il decreto del Ministro dell'istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 che disciplina diversi aspetti in materia.
  Il comma 14 stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali si svolgano nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
  Al riguardo, segnala l'opportunità di stabilire un criterio di prevalenza in caso di compresenza e contrasto tra protocolli o linee guida regionali, da un lato, e protocolli e linee guida stabilite dalla Conferenza, dall'altro lato.
  Nel caso di mancato rispetto di detti documenti, che non assicuri adeguati livelli di protezione, il comma 15 dispone la sospensione dell'attività fintanto che non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza.
  Al riguardo, rileva l'opportunità di specificare se la sospensione dell'attività è disposta come mera conseguenza del mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida, ovvero se occorre una violazione grave, tale da non poter assicurare adeguati livelli di protezione.
  Il comma 16 demanda alle Regioni l'effettuazione di un monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell'evoluzione della situazione epidemiologica, in esito al quale è consentito alle stesse di introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, nelle more dell'adozione di DPCM.
  L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, modifica i poteri del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, disponendo che il Commissario possa stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto.
  L'articolo 2 introduce una disciplina sanzionatoria destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento previste dal decreto-legge, nonché dai decreti e dalle ordinanze emanati in attuazione del medesimo.
  Il comma 2-bis, introdotto al Senato, stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto – legge, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, e siano devoluti invece alle Regioni, alle Province e ai Comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
  L'articolo 3, al comma 1, prevede che le misure di cui al decreto-legge si applichino dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1.
  Al riguardo, rileva l'opportunità di approfondire il combinato disposto tra l'articolo 1, comma 12, e l'articolo 3, comma 1, in quanto l'articolo 1, comma 12, stabilisce infatti che le disposizioni di cui ai commi 7 (quarantena precauzionale), 8 (divieto di assembramento), 10 (distanza nelle riunioni) e 11 (svolgimento delle funzioni religiose) sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 (vale a dire DPCM o, nelle more, ordinanze del Ministero della salute), Pag. 39che possono anche stabilire diversi termini di efficacia, laddove invece l'articolo 3, comma 1, prevede che le misure di cui al decreto si applichino dal 18 maggio al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1. In proposito, ricorda che, in via generale, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 prevede che le misure di contenimento dell'epidemia possono essere adottate «per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020». Il successivo comma 2 precisa anche che le misure possono essere adottate «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio».
  Sul punto rammenta che il Comitato per la Legislazione, nel già richiamato parere sul provvedimento espresso il 30 giugno 2020, ha posto una condizione volta a richiedere di «approfondire il combinato disposto dell'articolo 1, comma 12, e dell'articolo 3, comma 1, al fine di escludere un'interpretazione dello stesso che consenta un'applicazione delle misure previste dall'articolo 1 successivamente al 31 luglio 2020»; le premesse del parere segnalano infatti che il richiamo «dell'articolo 3, comma 1, deve intendersi invece come esclusivamente riferito ad altri termini temporali fissi, anteriori al 31 luglio, previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, in materia di mobilità sul territorio nazionale mentre «i termini di efficacia» indicati dall'articolo 1, comma 12, devono intendersi come i termini iniziali di efficacia» e che « una possibilità di applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 12, successiva al 31 luglio 2020, con termine temporale non previamente fissato per legge, potrebbe infatti porre problemi di coerenza con il carattere temporaneo e proporzionato che le misure di contrasto dell'epidemia incidenti su libertà fondamentali devono avere».
  Il comma 2 prevede che le disposizioni del decreto-legge si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.
  Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione.
  Assumono inoltre rilievo le materie «istruzione», «tutela della salute» e «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e la materia «commercio e attività produttive», attribuita alla competenza legislativa residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma.
  Segnala inoltre come il comma 14 dell'articolo 1 stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali si svolgano nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 7 luglio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.50.

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