CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 giugno 2020
399.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della vicepresidente Annagrazia CALABRIA.

  La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2329 Brescia, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali».
Audizione in videoconferenza di Michele Nicoletti, professore di Filosofia Politica presso l'Università di Trento.
(Svolgimento e conclusione).

  Annagrazia CALABRIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Michele NICOLETTI, professore di Filosofia Politica presso l'Università di Trento, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Annagrazia CALABRIA, presidente, ringrazia il professor Nicoletti per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione in videoconferenza di Giuseppe Valditara, professore ordinario di diritto privato romano presso l'Università europea di Roma.
(Svolgimento e conclusione).

  Annagrazia CALABRIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Giuseppe VALDITARA, professore ordinario di diritto privato romano presso l'Università europea di Roma, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Francesco FORCINITI (M5S) e Simona BORDONALI (LEGA), ai quali replica Giuseppe VALDITARA, professore ordinario di diritto privato romano presso l'Università europea di Roma.

  Annagrazia CALABRIA (FI), presidente, ringrazia il professor Valditara per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

  La seduta termina alle 12.55.

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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 30 giugno 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Cui prodest, intelligence lobbying public affairs, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Value Relations, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione relazioni pubbliche italiana (FERPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 13.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi.
Esame nuovo testo C. 687 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, in sostituzione della relatrice, Parisse, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il nuovo testo della proposta di legge C. 687 Delrio, recante delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione, alla quale sono abbinate le proposte di legge C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli.
  Segnala innanzitutto come il provvedimento in esame intenda perseguire gli obiettivi di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, in particolare femminile.
  Passando a illustrare il contenuto del provvedimento, il quale, a seguito delle modifiche apportate dalla XII Commissione, si compone ora di 5 articoli, l'articolo 1, comma 1, conferisce una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, per adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
  Ai sensi del comma 2 i principi e criteri direttivi generali della delega sono:
   a) l'accesso all'assegno unico e universale è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti individuati dal provvedimento;
   b) l'ammontare dell'assegno unico e universale è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;Pag. 47
   c) ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate diverse da quelle di cui al provvedimento e per il calcolo delle stesse, il computo dell'assegno unico e universale può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE, fino eventualmente ad azzerarsi;
   d) l'assegno unico e universale è pienamente compatibile con la fruizione del Reddito di cittadinanza (RdC) e versato congiuntamente nelle modalità di erogazione del reddito di cittadinanza; l'ammontare complessivo tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare sulla base di parametri della scala di equivalenza Rdc;
   e) l'assegno unico e universale non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità; le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso e per il calcolo dell'assegno;
   f) l'assegno unico e universale è ripartito nella misura del cinquanta per cento tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale; in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno è ripartito, in mancanza di accordo, nella misura del cinquanta per cento tra i genitori;
   g) l'assegno unico e universale è concesso in forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;
   h) è istituito un organismo, aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia maggiormente rappresentative, per il monitoraggio dell'attuazione e della valutazione d'impatto dell'assegno unico e universale.

  Ai sensi del comma 3, al momento della registrazione della nascita l'ufficiale di stato civile informa le famiglie sui benefìci previsti dal provvedimento, come, fra l'altro, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge n. 124 del 2015.
  In merito ricorda che il citato articolo 1, comma 1, lettera h), della legge n. 124 del 2015, nel quadro della disciplina di delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, relativamente alla Carta della cittadinanza digitale prevede, fra i principi e i criteri direttivi, anche la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti e l'accesso ai servizi di interesse dei cittadini, fra i quali anche la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità corrispondenti al profilo dei richiedenti, attraverso l'utilizzo del sito internet dell'Istituto nazionale della previdenza sociale collegato con i siti delle amministrazioni regionali e locali, attivabile al momento dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato.
  L'articolo 2 enumera i princìpi e criteri direttivi specifici a cui dovrà conformarsi il decreto legislativo adottato ai sensi della delega.
  In merito alla formulazione della disposizione, rileva come essa faccia riferimento a un solo decreto legislativo da adottare ai sensi della delega, mentre l'articolo 1, comma 1, fa riferimento all'adozione di «uno o più decreti legislativi» e l'articolo 1, comma 2, alinea, fa riferimento all'adozione di «decreti legislativi».
  Tali princìpi e criteri direttivi sono:
   a) riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico; il beneficio decorre a partire dal settimo mese di gravidanza; per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;
   b) riconoscimento di un assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, fino al compimento del ventunesimo anno di età e con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, al fine di favorirne l'autonomia; Pag. 48l'assegno è concesso solo in presenza di determinate condizioni, vale a dire nel caso in cui il figlio maggiorenne:
    frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale;
    frequenti un corso di laurea;
    svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con redditi complessivi inferiori a un certo importo annuale;
    sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro;
    svolga il servizio civile universale.
   c) per ciascun figlio con disabilità, riconoscimento di un assegno maggiorato rispetto agli importi per i figli minorenni e maggiorenni in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno per maggiorenni, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;
   d) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi dai figli minorenni e maggiorenni;
   e) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
    1) essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero essere un cittadino di Paesi facenti parte dell'Unione europea, o suo familiare, in quanto titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere un cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
    2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, senza limitazioni;
    3) vivere con i figli a carico in Italia;
    4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale.
   e-bis) per comprovate esigenze connesse a casi particolari, per periodi temporali definiti, prevedendo, una Commissione nazionale, costituita d'intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, potrà concedere, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, specifiche deroghe relativamente ai predetti requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno;
   f) progressivo superamento della contribuzione per gli assegni familiari a carico del datore di lavoro;
   g) abrogazione di tutte misure indicate all'articolo 2-bis.

  L'articolo 2-bis reca le disposizioni finanziarie, prevedendo, al comma 1, alinea, che all'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provveda con le risorse del «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», istituito dall'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022; le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli; in merito la norma non specifica quali siano i provvedimenti normativi attuativi degli interventi a valere Pag. 49sulle risorse del Fondo, ma indica che, dal 2021, nel Fondo sono trasferite le risorse dedicate all'erogazione dell'assegno di natalità (cosiddetto «bonus bebè») e del bonus asilo nido.
  Inoltre la disposizione prevede, alle lettere a) e b) del comma 1, di utilizzare le risorse rivenienti dall'abrogazione delle seguenti misure:
   assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge n. 448 del 1998;
   assegno di natalità (cosiddetto «bonus bebè») di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015);
   premio alla nascita, previsto dall'articolo 1, comma 353, della legge n. 232 del 2016 (Legge di bilancio 2017);
   fondo di sostegno alla natalità di cui all'articolo 1, commi 348 e 349, della medesima legge n. 232 del 2016;
   risorse rivenienti dall'abrogazione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:
   detrazioni fiscali per figli a carico previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
   assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 dal decreto-legge n. 69 del 1988, nonché degli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955.

  Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2-bis, all'attuazione delle deleghe si provvede nei limiti delle risorse sopra indicate.
  Il medesimo comma 2 stabilisce che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle predette risorse, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi.
  Nel corso dell'esame referente è stato soppresso l'articolo 3, che disciplinava la dote unica per i servizi a favore dei figli a carico.
  In merito si ricorda che l'11 giugno scorso il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per le pari opportunità e la famiglia e della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, ha approvato il disegno di legge recante «Deleghe al Governo per l'adozione dell'assegno universale e l'introduzione di misure a sostegno della famiglia» (cosiddetto «Family act»).
  Il disegno di legge delinea la cornice normativa e le scadenze temporali entro le quali il Governo sarà chiamato ad approvare i decreti legislativi di attuazione della delega, con l'obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.
  Come dichiarato dalla Ministra per le pari opportunità e la famiglia, riferendosi al provvedimento in esame, nella seduta della XII Commissione del 15 giugno scorso, l'attuazione del «Family act» parte dall'assegno unico e universale, attraverso la piena integrazione dei percorsi svolti dalle Camere e dall'Esecutivo, mentre le norme relative alla dote unica per i servizi, soppresse in Commissione nel corso dell'esame del provvedimento, saranno proposte successivamente all'interno del «Family act».
  L'articolo 3-bis reca una clausola di salvaguardia, la quale prevede che le disposizioni del provvedimento siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Pag. 50statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (il quale prevede che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della stessa legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite).
  L'articolo 4 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo, al comma 1, che gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
  La disposizione specifica che, se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge) o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
  Il comma 2 stabilisce che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi delegati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla legge di delega e con la procedura di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento sia riconducibile alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.
  Per alcuni profili, quali ad esempio i principi di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e) (in materia di rilevanza dell'assegno unico ai fini dell'accesso a prestazioni sociali agevolate), nonché all'articolo 2, comma 1, lettere b) (in materia di erogazione dell'assegno anche in presenza di figli maggiorenni in cerca di lavoro presso centri per l'impiego), e-bis) (in materia di possibilità di integrare i requisiti per l'accesso all'assegno unico su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali) e p) (coordinamento con gli interventi di contrasto alla povertà di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017), assume rilievo la materia delle politiche sociali, di competenza legislativa residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  Al riguardo, si rileva l'opportunità di inserire nel procedimento di adozione dei decreti legislativi forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 1).

  Simona BORDONALI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia.
Esame C. 2123 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, osserva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2123, approvato dal Senato, recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Governo della Repubblica Pag. 51democratica socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007.
  Rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica, persegua l'obiettivo di migliorare la conoscenza reciproca mediante lo sviluppo della cooperazione nei settori delineati dall'Accordo. L'Accordo consentirà infatti di creare nuove forme di collaborazione nei campi dell'istruzione scolastica ed universitaria e di promuovere e migliorare l'insegnamento della lingua italiana in Sri Lanka.
  Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo, che si compone di un breve preambolo e di 17 articoli, l'articolo 1 ne indica la finalità, che consiste nella volontà delle due Parti di favorire attività volte a migliorare la conoscenza dei reciproci patrimoni culturali e a migliorare la cooperazione culturale, scientifica, tecnologia e dell'insegnamento. Con l'Accordo le Parti si impegnano reciprocamente a favorire iniziative per promuovere la conoscenza della propria lingua nel territorio dell'altro Stato.
  L'articolo 2 impegna le Parti a favorire la cooperazione tra le rispettive Università, gli Istituti di Alta formazione nel settore delle arti e della musica e gli Istituti scientifici nei settori di reciproco interesse. Nel settore dell'istruzione universitaria, verrà favorita la cooperazione mediante scambi di docenti, ricercatori, scambi interuniversitari e ricerche congiunte nei campi di interesse comune.
  L'articolo 3 riguarda l'istruzione scolastica ed impegna le Parti a forme di collaborazione volte ad incrementare la conoscenza reciproca sui reciproci sistemi scolastici e a favorire lo scambio di esperti.
  L'articolo 4 prevede che le Parti, di comune accordo, potranno richiedere, di comune accordo, la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione dei progetti derivanti dall'Accordo stesso o dagli accordi complementari che potrebbero scaturirne.
  L'articolo 5 è volto ad incoraggiare – compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili – nel settore dell'arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a manifestazioni di rilievo. Viene incoraggiato altresì lo scambio di mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio culturale.
  L'articolo 6 intende favorire le attività delle istituzioni culturali di ciascuna Parte nel territorio dell'altra, consentendo di usufruire di tutte le facilitazioni per la realizzazione delle loro iniziative, nel rispetto della legislazione del Paese ospitante.
  L'articolo 7 riguarda la collaborazione scientifica e tecnologica e invita le Parti a individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione. Al riguardo, l'Italia e lo Sri Lanka effettueranno scambi di documentazione e di esperti, organizzeranno conferenze, seminari e corsi di formazione e svilupperanno ricerche congiunte in settori di comune interesse. Inoltre le Parti si impegnano a promuovere le collaborazioni tra le rispettive organizzazioni e istituzioni scientifiche pubbliche e private, al fine, in particolare, di favorire l'introduzione di nuove tecnologie.
  L'articolo 8 intende favorire la cooperazione nei settori archeologico ed etnologico mediante scambio di informazioni, esperienze, seminari, ricerche comuni e la promozione di missioni archeologiche ed etnologiche nel territorio dell'altra Parte.
  L'articolo 9 invita le Parti ad offrire borse di studio a laureati e studenti dell'altra Parte, per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario.
  L'articolo 10 è relativo alla protezione dei beni culturali e al contrasto del traffico illecito di opere d'arte, mediante azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni in materia e tenendo conto delle Convenzioni internazionali sottoscritte dai due Paesi.
  L'articolo 11 è volto ad incoraggiare programmi di scambio di giovani e di esperienze nel settore della gioventù.Pag. 52
  L'articolo 12 incoraggia la collaborazione tra i rispettivi archivi, biblioteche e musei, mediante lo scambio di materiale e di esperti.
  L'articolo 13 intende incentivare la collaborazione tra i rispettivi organismi nei settori della radio, della televisione e della stampa.
  L'articolo 14 disciplina la protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo e prevede, qualora necessario, che possano essere finalizzati accordi specifici volti a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale relativi alle materie di cui all'intesa. Si prevede altresì che le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette a tutela dei diritti della proprietà intellettuale e derivate dall'attività di cooperazione tra le Parti, non saranno divulgate a terzi, senza il previo consenso di entrambe le Parti.
  L'articolo 15 prevede che venga istituita una Commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica alla quale viene affidato il compito di rendere operativo l'Accordo e di verificarne lo stato di applicazione. La Commissione mista si riunirà, di comune accordo quando ritenuto opportuno, alternativamente nello Sri Lanka e in Italia per attuare efficacemente l'Accordo; le Parti definiranno programmi esecutivi pluriennali.
  L'articolo 16 affida alla via negoziale ed alla consultazione attraverso i canali diplomatici la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti.
  L'articolo 17 disciplina inoltre l'entrata in vigore, prevedendo che avvenga alla data della ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine previste. La disposizione riconosce inoltre a ciascun contraente la possibilità di chiedere una revisione o un emendamento, in toto o in parte, dell'Accordo stesso.
  Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, già approvato dal Senato il 25 settembre scorso, esso si compone di 5 articoli. Al riguardo segnala che nella XVII legislatura un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo in esame (A.S. 2813), venne discusso dalla Commissione Affari esteri del Senato il 28 giugno 2017, ma non completò il suo iter di esame a causa della conclusione della legislatura.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 definisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, pari a 185.000 euro per l'anno 2019, a 185.000 per l'anno 2020 e a 195.400 euro a decorrere dall'anno 2021. Il comma 2 stabilisce che a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria per la quale dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad eventuali ulteriori oneri derivanti dall'articolo 17 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  Infine l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si segnala come il disegno di legge attenga alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Pag. 53

  Simona BORDONALI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa.
Esame C. 2322 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2322, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1o luglio 2019.
  L'Accordo di cui si propone la ratifica, che si compone di 12 articoli, preceduti da un breve preambolo, è volto fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.
  Con l'articolo 1 vengono enunciati i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, anche a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 2 è dedicato all'attuazione, ai campi e alle modalità della cooperazione. La disposizione prevede che le Amministrazioni competenti per organizzare e gestire le attività saranno i rispettivi Ministeri della difesa e che le eventuali consultazioni tra le Parti potranno avere alternativamente luogo in Italia e nel Burkina Faso; sarà possibile stipulare ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto le aree di cooperazione, che sono:
   politica di sicurezza e di difesa;
   sviluppo e ricerca, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
   operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
   organizzazione e impiego delle Forze armate, servizi ed equipaggiamenti delle unità militari e gestione del personale;
   questioni ambientali connesse all'inquinamento causato da attività militari;
   sanità, storia e sport militare;
   formazione e addestramento militare;
   altri settori di interesse delle Parti.

  Quanto alle modalità di cooperazione, esse consistono di:
   visite reciproche di delegazioni di personale civile e militare;
   scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
   incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della Difesa;
   scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari;
   partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso enti civili e militari della Difesa;
   partecipazione a esercitazioni militari; Pag. 54
   partecipazione a operazioni di mantenimento della pace e umanitarie;
   visite di aeromobili militari;
   scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
   sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della Difesa.

  L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie, se possibile presso le infrastrutture militari, con oneri a carico della parte inviante.
  È espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.
  Con l'articolo 4 vengono disciplinate le questioni attinenti alla giurisdizione.
  In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. Lo Stato inviante, invece, conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi dal medesimo personale che minacciano la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione o in relazione con il servizio. Qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i princìpi fondamentali e l'ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se già irrogate, non saranno eseguite.
  Ai sensi dell'articolo 5 in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse, il risarcimento sarà garantito dalla Parte inviante previo accordo tra le Parti. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati in relazione alle attività svolte nell'ambito dell'Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tali perdite o danni.
  Con l'articolo 6 viene disciplinata la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa che, nel rispetto degli ordinamenti nazionali, sarà possibile instaurare con riferimento a:
   aeromobili ed elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativo equipaggiamento;
   carri e veicoli per uso militare;
   armi da fuoco automatiche e relative munizioni;
   armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
   bombe, mine (eccetto quelle anti-uomo), missili, razzi, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
   polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;
   sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;
   materiali speciali blindati costruiti per uso militare;
   materiali specifici per l'addestramento militare;
   sistemi e attrezzature per la produzione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni;
   equipaggiamenti specializzati specialmente concepiti per uso militare.

  Il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra i due Stati oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Pag. 55Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente.
  La relazione illustrativa precisa che tali attività saranno svolte nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge n. 185 del 1990, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento. Le attività nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:
   ricerca scientifica, prove e progettazione;
   scambio di esperienze nel settore tecnico;
   produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici nei settori identificati dalle Parti;
   supporto alle industrie della difesa e agli enti statali al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.

  L'articolo 7 riguarda la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti), che le Parti si impegnano a garantire ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli accordi internazionali in materia da loro sottoscritti nonché, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 8 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza o da autorità nazionali designate in conformità alle leggi dei due Stati.
  Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. Ulteriori aspetti di sicurezza relativi alle informazioni classificate che non sono previsti dall'articolo in esame saranno regolati tramite specifico accordo.
  Ai sensi dell'articolo 9 le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno regolate mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
  Ai sensi dell'articolo 10, l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, del completamento delle rispettive procedure nazionali.
  L'articolo 11 prevede la possibilità che le Parti stipulino protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, nel rispetto delle procedure nazionali e limitatamente agli scopi dell'Accordo, il testo del quale potrà essere emendato o rivisto attraverso uno scambio di Note.
  I programmi di sviluppo, che consentiranno l'attuazione dell'Accordo, saranno messi a punto e attuati dal personale dei rispettivi Ministeri della difesa e in stretta coordinazione con i Ministeri degli affari esteri e, per quanto attiene alle informazioni classificate, con le competenti autorità di sicurezza.
  L'articolo 12, infine, stabilisce che l'Accordo rimarrà in vigore sino a quando una delle Parti deciderà di denunciarlo, con effetto a 90 giorni. La denuncia dell'Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso, previste nell'ambito del medesimo Accordo, se non diversamente.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, mentre l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, dove viene ribadita la neutralità finanziaria delle disposizioni dell'Accordo, con la sola esclusione di quelle dell'articolo 2, paragrafo 1, relative alle consultazioni tra le Parti. Agli oneri eventualmente derivanti da spese mediche, risarcimento dei danni e protocolli aggiuntivi (di cui, rispettivamente agli articoli 3, Pag. 56paragrafo 1, lettera b), 5 e 11 dell'Accordo) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  L'articolo 5, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Simona BORDONALI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo.
Esame C. 2333 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2333, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999.
  La Convenzione di cui si propone la ratifica intende disciplinare gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione privilegiata rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.
  La Convenzione, si compone di 30 articoli, suddivisi in 6 capitoli, e di un Protocollo, e richiama il modello di convenzione fiscale dell'OCSE.
  Ai sensi dell'articolo 1 la Convenzione si applica alle persone, fisiche e giuridiche, residenti negli Stati contraenti e, sotto il profilo oggettivo, è limitata, ai sensi dell'articolo 2, all'imposizione sui redditi che sono, per la parte italiana, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, vigente al momento della firma della Convenzione, e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il paragrafo 4 dell'articolo 2 prevede l'applicazione delle norme della Convenzione «anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti». Tale è il caso, per l'Italia, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, vigente al momento della firma della Convenzione: secondo quanto precisato nella relazione illustrativa l'applicazione della Convenzione non potrà che essere riferita all'imposta sul reddito delle società (IRES).
  L'articolo 3 contiene le definizioni generali di concetti utilizzati nella Convenzione.
  L'articolo 4 definisce il concetto di residenza ai fini della Convenzione; la norma, oltre a specificare il concetto di residente come persona assoggettata ad imposta, detta i criteri dirimenti (cosiddette «tie-breaker rules») dei casi di doppia residenza, seguendo una prassi consolidata.
  L'articolo 5 chiarisce la definizione di stabile organizzazione.
  L'articolo 6 concerne le modalità di tassazione dei redditi immobiliari.
  L'articolo 7 riguarda la tassazione degli utili di impresa, accogliendo il principio Pag. 57generale in base a cui essi sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione.
  L'articolo 8 disciplina le modalità di tassazione degli utili derivanti da navigazione marittima e aerea.
  L'articolo 9 è relativo alla disciplina riguardante le imprese associate.
  Con riferimento alle imposizioni sui dividendi regolate dall'articolo 10, sugli interessi, disciplinate dall'articolo 11, e sulle royalties di cui all'articolo 12, la Convenzione stabilisce un criterio impositivo concorrente fra lo Stato di residenza e quello della fonte, fissando un'aliquota massima di prelievo da parte di quest'ultimo al 15 per cento per i dividendi e al 10 per cento per gli interessi e i canoni. La relazione illustrativa evidenzia come tali condizioni appaiano del tutto favorevoli agli operatori italiani che investano nel Paese africano e richiama, al riguardo, anche il punto 4 del Protocollo annesso alla Convenzione, che include il riferimento alla clausola della nazione più favorita; in base a tale clausola, ove il Gabon accordasse ad un altro Stato dell'OCSE aliquote più favorevoli rispetto a quelle previste dalla Convenzione, le ritenute alla fonte per i casi disciplinati dalla Convenzione medesima verrebbero automaticamente allineate a quelle più vantaggiose.
  L'articolo 13 riguarda le plusvalenze e stabilisce l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza, ad eccezione degli utili di capitale derivanti dall'alienazione di beni immobili o di beni mobili relativi ad organizzazioni stabili, per i quali è prevista una potestà impositiva concorrente dei due Stati.
  Al trattamento fiscale sui redditi derivanti da professioni indipendenti è dedicato l'articolo 14, a quello sui redditi da lavoro subordinato l'articolo 15, ai gettoni di presenza l'articolo 16 mentre l'articolo 17 riguarda il trattamento fiscale dei redditi da attività di artisti e sportivi.
  L'articolo 18 riguarda le pensioni, prevedendone la tassazione soltanto nello Stato di residenza, salvo che per i pagamenti erogati all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di una persona fisica.
  L'articolo 19, relativo alle remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte.
  Per i redditi di professori ed insegnanti temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti, l'articolo 20 dispone un'esenzione temporanea nel Paese presso cui essi svolgano attività di ricerca o insegnamento, e ciò al fine di facilitare gli scambi culturali.
  Per gli studenti e gli apprendisti l'articolo 21 prevede un'esenzione, a condizione che i redditi provengano da fonti situate al di fuori dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio o apprendistato, in conformità a quanto previsto dal modello OCSE.
  Per quanto riguarda il trattamento dei redditi diversi l'articolo 22 stabilisce la tassazione esclusiva nello Stato di residenza, conformemente al modello OCSE.
  Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, la Convenzione prevede, all'articolo 23, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria.
  L'articolo 24 sancisce il principio di non discriminazione, in virtù del quale i cittadini di uno Stato non possono essere assoggettati nell'altro Stato a imposizioni od obblighi in materia fiscale più onerosi o gravosi rispetto a quelli previsti per i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
  L'articolo 25 prevede una procedura amichevole per la risoluzione di controversie concernenti casi di imposizione non conformi alla Convenzione.
  L'articolo 26 disciplina lo scambio di informazioni fra le autorità competenti delle Parti ai fini dell'applicazione della Convenzione e i relativi vincoli di segretezza.
  L'articolo 27 sancisce l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti, dal diritto internazionale o da accordi particolari, per agenti diplomatici e funzionari consolari. Pag. 58
  L'articolo 28 disciplina la procedura di rimborso delle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalla Convenzione.
  Gli articoli 29 e 30 concernono, rispettivamente, l'entrata in vigore e le modalità di denuncia della Convenzione.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 3 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Simona BORDONALI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
C. 2537.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti al disegno di legge C. 2537, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
  Segnala come le proposte emendative non presentino profili problematici per quanto attiene al riparo di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

  Simona BORDONALI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata dal relatore.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

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