CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 giugno 2020
394.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 giugno 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

  La seduta comincia alle 9.20.

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
C. 2537 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro MORELLI, presidente, comunica di avere conferito la funzione di relatrice alla deputata Bruno Bossio.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), relatrice, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XII Commissione Affari sociali, sul disegno di legge n. 30 del 2020, recante Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2, approvato, con modificazioni, dal Senato.
  Passando ad illustrare, sinteticamente, i contenuti dell'articolato, evidenzia che l'articolo 1 reca la disciplina dello svolgimento di un'indagine di sieroprevalenza, epidemiologica e statistica, condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT, concernente la diffusione nella popolazione italiana del virus SARS-COV-2. L'indagine si basa sull'esecuzione di analisi sierologiche, intese a rilevare la presenza di anticorpi specifici negli individui compresi nei campioni.
  In particolare, il comma 1 autorizza, nell'ambito della predetta indagine di sieroprevalenza, il trattamento di dati personali, anche genetici e relativi alla salute, per fini statistici e di studi scientifici, svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.
  Il comma 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un'apposita Pag. 56piattaforma tecnologica, destinata in via esclusiva allo svolgimento dell'indagine in oggetto, e specifica che quest'ultima si basa sull'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2, con riferimento agli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3. Ai sensi del comma 3, l'ISTAT, in accordo con il suddetto Comitato tecnico-scientifico, individua, tramite i propri registri statistici (in particolare sono i seguenti registri: individui, unità economiche, luoghi, registro tematico del lavoro) uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, i quali saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche in oggetto. Con la locuzione «anche longitudinali» si fa riferimento alla possibilità che gli stessi soggetti siano sottoposti, sempre su base volontaria, a diverse analisi nel corso del tempo.
  Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, dispone che la Relazione annuale dell'ISTAT trasmessa alle Camere ricomprenda le attività svolte dall'Istituto ai sensi dell'articolo 1.
  In base al comma 4, l'ISTAT trasmette, con modalità sicure, alla piattaforma summenzionata i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni, nonché degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o dell'affidatario dei minori d'età (rientranti nei medesimi campioni); i competenti uffici del Ministero della salute richiedono, ai fini dell'indagine in esame, ai fornitori dei servizi telefonici – i quali sono tenuti a dare riscontro con modalità sicure – le utenze di telefonia dei loro clienti che appartengano ai campioni o che siano responsabili dei minori summenzionati. In base ai dati così acquisiti, le regioni e le province autonome, al fine di favorire l'adesione all'indagine, comunicano con modalità sicure ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei campioni, affinché questi ultimi siano informati (dai suddetti professionisti) dell'indagine in corso (comma 5).
  Ai sensi del comma 6, i campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo vengono analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome (l'elenco dei laboratori così individuati è riportato nel suddetto protocollo del Comitato tecnico-scientifico). I risultati delle analisi sono comunicati all'interessato e, per il tramite della piattaforma summenzionata, al Ministero della salute ed all'ISTAT.
  Il comma 7 consente che i dati in esame siano comunicati, purché privi di identificativi diretti, ai ricercatori rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, e a ulteriori soggetti, individuati con decreto, di natura non regolamentare del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente dell'ISTAT, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
  Il comma 8, in primo luogo, qualifica alcuni soggetti come responsabili del trattamento di dati nell'ambito dell'indagine in oggetto ed ai sensi della disciplina europea della protezione dei dati personali; tali soggetti vengono così qualificati in base alla considerazione che il Ministero della salute e l'ISTAT, i quali sono, come detto, i titolari del trattamento in esame, si avvalgono di essi nell'attuazione dell'indagine; il medesimo comma 8 consente che le Regioni e le Province autonome, ove risulti necessario per finalità di analisi e programmazione nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso, abbiano accesso ai dati in esame dei propri assistiti, in forma individuale ma priva di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e comunque con modalità che, pur assicurando il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendano questi ultimi non identificabili.
  Il comma 9 prevede che, ai fini dello svolgimento dell'indagine in oggetto, possano essere acquisiti dati personali (relativi ai soggetti rientranti nei campioni) presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute, secondo le modalità poste dal regolamento relativo alle procedure per l'interconnessione Pag. 57a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale (decreto ministeriale 7 dicembre 2016, n. 262), nonché quelli presenti nell'Anagrafe nazionale vaccini (decreto ministeriale 17 settembre 2018), nel rispetto delle garanzie ivi previste.
  Riguardo alla conservazione dei dati personali, il comma 10 dispone che il Ministero della salute e l'ISTAT procedano alla cancellazione trascorsi quarant'anni dalla raccolta, mentre gli altri soggetti utilizzatori possono conservarli solo per il tempo strettamente necessario alle finalità in oggetto.
  Il comma 11 specifica che i dati personali raccolti ai sensi dell'articolo in esame vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità individuate dal medesimo, nel rispetto dei princìpi generali sul trattamento dei dati personali, di cui all'articolo 5 del citato regolamento 2016/679/UE, e nei limiti in cui sia necessario per lo svolgimento delle funzioni affidate a ciascuno dei soggetti coinvolti.
  Ai sensi del comma 12, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 provvede all'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche in esame nonché di ogni bene necessario alla conservazione presso la suddetta banca biologica dei campioni raccolti.
  Il comma 13 prevede che, in ragione dell'urgenza, i soggetti deputati possano provvedere all'acquisizione di beni e servizi (anche informatici) strettamente connessi alle attività di cui all'articolo in esame mediante ricorso alle forme di procedura negoziata prive di pubblicazione di un bando di gara, con la selezione, ove possibile, di almeno cinque operatori economici da consultare.
  Il comma 14 consente che, per le finalità di cui al presente articolo, l'ISTAT conferisca incarichi di lavoro autonomo (anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa), in numero non superiore a dieci, della durata di sei mesi. La facoltà è concessa in deroga alle norme limitative ivi richiamate ed è esercitabile a valere sulle risorse finanziarie del medesimo ISTAT.
  Il comma 15 reca alcune autorizzazioni di spesa e provvede alle relative coperture finanziarie.
  L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, interviene in materia incarichi individuali a tempo determinato, relativi al profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, presso il Ministero della difesa.
  L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Propone quindi di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Elena MACCANTI (LEGA) chiede alla relatrice alcuni elementi informativi di maggiore dettaglio sugli oneri recati dal provvedimento e sulle norme relative alla copertura finanziaria per farvi fronte.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), relatrice, evidenzia che le autorizzazioni di spesa previste al comma 15 dell'articolo 1 prevedono rispettivamente 220.000 euro, per il 2020, per la realizzazione della piattaforma tecnologica summenzionata; 1.700.000 euro per l'attività svolta dalla Croce Rossa italiana ai sensi dell'articolo 1; 700.000 euro per la conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica; 1.500.000 euro per l'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche. Alla copertura della prima delle autorizzazioni di spesa suddette si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute e alimentato dall'eventuale reiscrizione di somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati. Alla copertura delle altre autorizzazioni, si provvede mediante quota delle risorse assegnate, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, al Commissario straordinario.

  Elena MACCANTI (LEGA), pur ritenendo condivisibili le finalità di tutela Pag. 58della salute del provvedimento, preannuncia il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere. Esprime infatti forti perplessità circa la tutela dei dati personali raccolti per lo svolgimento della descritta indagine epidemiologica dato l'elevato numero di soggetti coinvolti nella medesima nonché per gli oneri finanziari recati dalle misure previste che giudica eccessivamente alti rispetto alle finalità da perseguire. Stigmatizza, altresì, l'eccessiva concentrazione di poteri in capo al Commissario straordinario.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 9.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 24 giugno 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.40.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 24 giugno 2020.

Audizione della presidente di USAerospace Partners, Michele Roosevelt Edwards, sulla manifestazione di interesse presentata per Alitalia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.55 alle 10.20.

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