CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2020
393.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 104

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza della Presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 11.45.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.
C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Soave ALEMANNO (M5S), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in oggetto.
  L'Accordo in esame consolida e rafforza i tre pilastri della collaborazione tra le Parti: la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza di interesse comune, anche nell'ambito di armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro, lotta al terrorismo, promozione della pace e della sicurezza internazionale; la cooperazione economica e commerciale volta a facilitare gli scambi e i flussi di investimenti bilaterali, la soluzione di questioni economiche e commerciali settoriali, la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio ed all'accesso agli appalti pubblici; la cooperazione settoriale, Pag. 105relativa a ricerca e innovazione, istruzione e cultura, migrazione, lotta contro il terrorismo, lotta contro criminalità organizzata e criminalità informatica, cooperazione giudiziaria, tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
  In particolare l'Accordo prevede un'ampia gamma di settore nei quali possano essere sviluppate forme di cooperazione, tra cui: il commercio agricolo, le questioni sanitarie e fitosanitarie, il commercio e gli investimenti, l'ambiente e i cambiamenti climatici, l'energia, la salute, l'istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione delle catastrofi, la pesca e gli affari marittimi, i trasporti, la cooperazione giuridica, oltre ad altri settori chiave quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione. In tale quadro sono previste ampie forme di cooperazione in ambito di agricoltura, commercio e proprietà intellettuale, tutte tematiche di estrema importanza per una convergenza fra le politiche australiane, caratterizzate da ostacoli tariffari e non tariffari, e quelle dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
  L'accordo si compone di 64 articoli. Il Titolo IV riguarda la Cooperazione in materia economica e commerciale (articoli 14-31). Nel convenire di mantenere un dialogo per la condivisione di informazioni e di esperienze sulle rispettive politiche e tendenze macroeconomiche, le Parti si impegnano a stabilire le condizioni necessarie per incrementare gli scambi commerciali e gli investimenti, eliminando gli ostacoli non tariffari e migliorando la trasparenza. A tale proposito si stabiliscono un dialogo annuale a livello alti funzionari e dialoghi settoriali sui prodotti agricoli e sulle questioni sanitarie e fitosanitarie. Inoltre, le Parti confermano il loro impegno a collaborare nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per una maggiore liberalizzazione degli scambi (articoli 14 e 15). Con gli articoli 16 e 17, le Parti promuovono meccanismi per una migliore comprensione reciproca e più trasparenza negli investimenti e negli appalti pubblici. Le Parti concordano di cooperare nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi, attraverso il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità dei certificati e marchi tra la Comunità europea e l'Australia (articolo 18). In tema di questioni sanitarie e fitosanitarie si richiamano le pertinenti norme OMC contenute nell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (Sanitary and Phytosanitary – SPS). Inoltre, l'Unione europea e l'Australia condividono informazioni sul benessere degli animali attraverso incontri periodici, nei quadri multilaterali pertinenti, quali l'OMC, la Commissione del Codex Alimentarius, la Convenzione internazionale sulla protezione delle piante (International Plant Protection Convention – IPPC) e l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). Le Parti cooperano per semplificare le procedure doganali, rispettare gli standard internazionali, tutelare i diritti d'autore, la proprietà intellettuale, i marchi e le indicazioni geografiche (articolo 20 e 21). L'articolo 22 prevede che la politica di concorrenza venga promossa attraverso il rafforzamento delle rispettive Autorità. Gli articoli 23 e 24 stabiliscono l'avvio di dialoghi per promuovere i servizi e il miglioramento dei sistemi di contabilità e di vigilanza dei settori bancari e assicurativi. Le Parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i princìpi del buon governo nel settore della fiscalità attraverso lo scambio di informazioni e la prevenzione di pratiche fiscali dannose (articolo 25). L'Unione europea e l'Australia riconoscono, nell'articolo 26, l'importanza della trasparenza e del rispetto dell'applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale, a norma dell'articolo X del GATT 1994 e dell'articolo III del GATS. L'articolo 27 stabilisce che le Parti, mediante il dialogo nell'ambito delle organizzazioni internazionali multilaterali, potranno creare un quadro normativo rafforzato e trasparente dei mercati mondiali delle materie prime, che comprenda la politica mineraria, il rilascio di licenze e la pianificazione territoriale. Per il raggiungimento Pag. 106degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, le Parti riaffermano il loro impegno allo scambio di informazioni e alla condivisione di esperienze sulle iniziative volte a promuovere reciproche sinergie (articolo 28). Si incoraggia la cooperazione tra le imprese e di queste con i governi, anche nell'ambito ASEM (Asia-Europa meeting), attraverso incentivi per trasferire le tecnologie, le buone prassi e le informazioni inerenti alle norme e alle valutazioni sulla conformità (articolo 29). L'articolo 30 incoraggia la promozione degli scambi commerciali e il dialogo con la società civile. Con l'articolo 31, si conviene una collaborazione tra le Parti per promuovere il turismo in ambedue le direzioni.
  Il Titolo VI riguarda la Cooperazione nei settori della ricerca, dell'innovazione e della società dell'informazione (articoli 41-42). Con l'articolo 41 le Parti convengono di rafforzare la cooperazione nei settori della scienza, ricerca e innovazione, previo esame del Comitato misto istituito secondo l'articolo 56 dell'Accordo, da attivarsi migliorando le possibilità a disposizione degli attori pubblici, privati e delle PMI, potenziando le varie infrastrutture di ricerca, finanziando e definendo le priorità e intensificando la mobilità dei ricercatori per ottenere risultati reciprocamente vantaggiosi in campo commerciale e sociale. Nell'articolo 42 le Parti convengono di scambiare opinioni sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare sulle politiche e sulle normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, le licenze, la tutela della privacy, la sicurezza delle reti internet e l'efficienza delle autorità di regolamentazione del settore.
  Quanto al disegno di legge si segnala che l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, a decorrere dalla sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 61 dell'Accordo medesimo. L'articolo 3 stabilisce che dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge, a partire dal giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.
C. 2373 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco RIZZONE (M5S), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in oggetto.
  La Convenzione di Minamata, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) e frutto di un negoziato avviato nel 2009, ha come obiettivo la protezione della salute e dell'ambiente dalle emissioni di mercurio e dei suoi composti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, considerando l'intero ciclo di vita del mercurio, dall'estrazione primaria alla gestione dei rifiuti. Il testo stabilisce delle restrizioni in materia di estrazione primaria e di commercio internazionale del mercurio, vieta la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione di un'ampia gamma di prodotti con aggiunta di mercurio, prevede divieti o condizioni operative per diversi processi di fabbricazione che utilizzano mercurio. La Convenzione chiede altresì di scoraggiare nuovi usi del mercurio in prodotti e processi industriali, nonché l'adozione di misure per ridurre le emissioni di mercurio provenienti dall'estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala e dalle attività industriali, anche attraverso l'uso delle migliori tecniche disponibili. La Convenzione stabilisce infine che lo stoccaggio del mercurio e la gestione dei rifiuti che lo contengono si svolga nel rispetto dell'ambiente. La Convenzione, Pag. 107si compone di un preambolo, di 35 articoli e di cinque allegati. L'articolo 1 definisce l'obiettivo della Convenzione, ovvero proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci del mercurio e dei suoi composti, determinati dall'attività umana. L'articolo 2 offre un quadro delle definizioni utili ai fini della Convenzione, mentre l'articolo 3, con riferimento alle fonti di approvvigionamento del mercurio, vieta alle Parti nuove attività estrattive, fissa in quindici anni il termine per la cessazione di quelle in essere nelle miniere preesistenti e stabilisce l'impegno a censire ogni deposito di mercurio o dei suoi composti superiore alle 50 tonnellate metriche. È altresì prevista l'adozione di misure per lo smaltimento di eventuali eccedenze dopo la dismissione degli impianti. Nel vietare l'esportazione della sostanza, l'articolo in commento fissa infine i criteri per limitate eccezioni. L'articolo 4, relativo ai prodotti con aggiunta di mercurio indicati nell'apposito Allegato A stabilisce l'obbligo per gli Stati Parte di adottare misure opportune – con scadenze differenziate – per vietarne la produzione, l'importazione e l'esportazione, fatte salve alcune limitate eccezioni. L'articolo 5 disciplina i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di suoi composti, stabilendo l'obbligo per gli Stati Parte di adottare misure appropriate per impedirne, a decorrere da una data determinata, l'uso in alcuni processi produttivi elencati nell'apposito Allegato B. L'articolo 6 individua le modalità, per uno Stato Parte o per una Organizzazione regionale per l'integrazione economica, per ottenere esenzioni rispetto alle date limite di messa al bando indicate negli annessi di cui agli articoli precedenti. L'articolo 7 disciplina le attività di estrazione dell'oro dal minerale a livello artigianale e su piccola scala che utilizzano l'amalgamazione del mercurio, prevedendo che gli Stati Parte adottino misure volte a ridurre e, ove possibile, ad eliminare l'impiego del mercurio e dei suoi composti, nonché le relative emissioni ed i rilasci nell'ambiente. L'articolo 8 stabilisce l'impegno per le Parti a controllare e, ove possibile, a ridurre, le emissioni in atmosfera del mercurio e dei suoi composti derivanti dalle fonti puntualmente indicate nell'Allegato D. L'articolo 9 stabilisce l'impegno delle Parti a controllare e, ove possibile, a ridurre, i rilasci del mercurio e dei suoi composti nel suolo ed in acqua, nonché ad individuare entro tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione un elenco delle fonti rilevanti. L'articolo 10 disciplina lo stoccaggio temporaneo ed ecologicamente corretto del mercurio, ad esclusione di quello contenuto nei rifiuti, prevedendo l'impegno degli Stati Parte all'adozione delle misure più opportune, tenendo conto delle specifiche linee guida adottate dalla Conferenza delle Parti. L'articolo 11 concerne i rifiuti di mercurio come definiti dalla Convenzione di Basilea del 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, prevedendo l'impegno per ciascuno Stato Parte ad adottare misure adeguate per una loro gestione ecologicamente corretta. Si ricorda, a tale proposito, che la Convenzione di Basilea, elaborata dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), si propone di portare al minimo il numero delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi per proteggere la salute umana e l'ambiente, istituendo un sistema di controllo delle esportazioni e delle importazioni di tali rifiuti nonché del loro smaltimento. L'articolo 12 impegna le Parti a sviluppare strategie adeguate per identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o da suoi composti. Per la gestione di tali siti, la Conferenza delle Parti è chiamata ad adottare specifici orientamenti. L'articolo 13 stabilisce norme sulle risorse e sui meccanismi di finanziamento della Convenzione, impegnando gli Stati Parte anzitutto a stanziare risorse per le attività da porre in essere a livello nazionale. Il medesimo articolo prevede l'impegno a tener conto delle esigenze di quelle Parti che siano piccoli Stati insulari in via di sviluppo o Paesi meno sviluppati, istituendo un meccanismo per l'assegnazione di risorse congrue, prevedibili e tempestive, che comprende un Fondo fiduciario Pag. 108del Fondo mondiale per l'ambiente (GEF) e un Programma internazionale 2 specifico (SIP) – posto sotto la guida della Conferenza delle Parti. L'articolo 14 riguarda lo sviluppo di capacità, l'assistenza tecnica e il trasferimento di tecnologie ai Paesi in via di sviluppo al fine di assisterli negli adempimenti degli obblighi previsti dalla Convenzione. L'articolo 15 istituisce un Comitato per l'attuazione e l'osservanza della Convenzione, quale organo ausiliario della Conferenza delle Parti. L'articolo 16, relativo agli aspetti di tutela della salute, invita le Parti ad identificare i rischi e a proteggere la popolazione, promuovendo lo sviluppo e l'attuazione di appositi programmi e strategie, in particolare di servizi di assistenza sanitaria per la prevenzione e la cura di persone colpite dall'esposizione al mercurio e ai suoi composti. Alla Conferenza delle Parti è attribuito il compito di promuovere la collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e le altre organizzazioni intergovernative competenti in materia. L'articolo 17 disciplina lo scambio di informazioni di tipo scientifico, tecnico, economico e legale tra le Parti relativo al mercurio e ai suoi composti, da realizzarsi attraverso un apposito punto di contatto nazionale designato da ciascun Paese. L'articolo 18 stabilisce norme relative all'informazione, alla sensibilizzazione e all'educazione del pubblico sugli effetti del mercurio e dei suoi composti sulla salute e sull'ambiente. L'articolo 19 richiede alle Parti di cooperare al fine di sviluppare e migliorare i settori della ricerca per ridurre le emissioni e i rilasci di mercurio e dei suoi composti di origine antropica, nonché per monitorare i livelli di diffusione di tali sostanze nelle popolazioni vulnerabili e nell'ambiente. L'articolo 20 prevede la possibilità per le Parti di realizzare Piani nazionali di attuazione della Convenzione sulla base degli orientamenti forniti dalla Conferenza delle Parti. L'articolo 21 disciplina la trasmissione delle relazioni sull'attuazione della Convenzione che ciascuna Parte è tenuta a presentare periodicamente alla Conferenza delle Parti per il tramite del Segretariato. L'articolo 22 prevede che la Conferenza delle Parti valuti l'efficacia della Convenzione entro e non oltre sei anni dalla sua entrata in vigore e, successivamente, con periodicità da determinare. L'articolo 23 istituisce la Conferenza delle Parti quale organo decisionale ed esecutivo della Convenzione, preposta a: istituire gli organi ausiliari necessari per l'attuazione del testo; cooperare con le altre organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi e non governativi competenti; esaminare le informazioni e le raccomandazioni trasmesse dal Comitato per l'attuazione e l'osservanza; intraprendere le azioni aggiuntive ritenute necessarie per la realizzazione degli obiettivi del testo convenzionale; monitorare e valutare costantemente l'attuazione della Convenzione. L'articolo 24 istituisce il Segretariato della Convenzione e ne definisce le funzioni. In particolare è previsto che esso: organizzi le riunioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi ausiliari presti assistenza agli Stati Parte ai fini dell'attuazione del testo garantisca il coordinamento con i segretariati di altri organismi internazionali pertinenti assista le Parti al fine dello scambio di informazioni prepari le relazioni periodiche. L'articolo 25 definisce le modalità per la composizione delle eventuali controversie tra le Parti relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione, da realizzarsi mediante arbitrato, ovvero deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia. L'articolo 26 disciplina la possibilità per ciascuna Parte di proporre modifiche alla Convenzione, da adottarsi in occasione della Conferenza delle Parti. L'articolo 27 stabilisce che gli allegati alla Convenzione ne costituiscano parte integrante e che la proposta relativa ad allegati aggiuntivi sia disciplinata secondo la procedura prevista dall'articolo 26. L'articolo 28 disciplina il diritto di voto per ciascuna Parte, mentre l'articolo 29 stabilisce le modalità per la firma della Convenzione. L'articolo 30 concerne le modalità di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al testo convenzionale. 3 L'articolo Pag. 10931 dispone relativamente all'entrata in vigore della Convenzione a livello internazionale, stabilendo che ciò avvenga dal novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. L'articolo 32 stabilisce che la Convenzione non possa essere oggetto di riserve l'articolo 33 disciplina le modalità per una Parte di recedere dal testo convenzionale. L'articolo 34 individua nel Segretario generale delle Nazioni Unite il depositario della Convenzione, e l'articolo 35, infine, qualifica come parimenti facenti fede i testi della Convenzione redatti nelle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite, e conservati presso il depositario. L'Allegato A, relativo ai prodotti che contengono mercurio, indica quali prodotti non sono soggetti a limitazioni previste dalla Convenzione, fra i quali quelli essenziali per impieghi di protezione civile o militari, quelli utilizzati per la ricerca, la taratura di strumenti o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento, quelli usati in pratiche tradizionali o religiose e i vaccini contenenti tiomersale come conservante. Nella prima parte dell'Allegato viene fissato al 2020 il termine oltre il quale non potranno essere fabbricati, importati o esportati prodotti contenenti mercurio come batterie, dispositivi elettronici, lampade, cosmetici, pesticidi, strumenti di misura, ecc. Nella seconda parte viene indicata una lista di nove misure relative all'amalgama dentale contenente mercurio, due delle quali dovranno essere obbligatoriamente adottate da ciascuna Parte. L'Allegato B, relativo ai processi produttivi in cui si utilizza il mercurio o i suoi composti, fissa nella prima parte le date entro le quali dovranno essere eliminate le tecnologie che prevedono l'uso di mercurio per la produzione di cloro-alcali (2025) e di acetaldeide (2018). Il medesimo Allegato, nella seconda parte, indica i limiti per i processi produttivi del monocloruro di vinile, dell'etilato e del metilato di sodio e di potassio, nonché del poliuretano, ove siano adottate tecnologie che prevedono l'utilizzo di mercurio. L'Allegato C, relativo all'attività estrattiva dell'oro a livello artigianale e su piccola scala, fornisce prescrizioni per le Parti sul cui territorio tale attività sia svolta in modo significativo, al fine di ridurre e progressivamente eliminare l'uso di mercurio nel processo di estrazione. L'Allegato D definisce la lista delle fonti di emissioni di mercurio e di suoi composti nell'atmosfera, ed elenca le cinque categorie di impianti considerate quali principali responsabili, ovvero centrali elettriche a carbone, caldaie industriali a carbone, processi di fusione e arrostimento per la produzione di metalli non ferrosi, impianti per l'incenerimento dei rifiuti ovvero per la produzione di clincker da cemento. L'Allegato E definisce la procedura di arbitrato e quella di conciliazione in caso di controversie tra le Parti.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica lo stesso, già approvato dal Senato il 5 febbraio scorso, consta di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione della Convenzione di Minamata del 10 ottobre 2013. L'articolo 3, comma 1 designa quale autorità nazionale italiana competente per l'attuazione della Convenzione, nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il medesimo articolo 3, al comma 2, prevede che – entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica – con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano fissate le modalità per assicurare il coordinamento delle attività di raccolta dei dati di monitoraggio. L'articolo 4, comma 1 reca la copertura finanziaria del provvedimento. L'articolo 5 infine, reca il dispositivo dell'entrata in all'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla Pag. 110ratifica, prevista per il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016.
C. 2521 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gavino MANCA (PD), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in oggetto.
  L'Accordo tra l'Italia e la Mongolia nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016 intende fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.
  L'Accordo è composto da 12 articoli preceduti da un breve preambolo. Con l'articolo 1 vengono enunciati i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, anche a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo 2 è dedicato all'attuazione, ai campi e alle modalità della cooperazione, che si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere, individuando altresì i soggetti cui spetta dare esecuzione all'Accordo nei Ministeri della difesa dei due Paesi, che potranno anche tenere consultazioni allo scopo di elaborare accordi integrativi e programmi di cooperazione specifici tra le rispettive Forze armate. Il paragrafo 2 individua i campi di cooperazione. L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Infine, è espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti. L'articolo 4 è relativo alla giurisdizione. L'articolo 5 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. L'articolo 6 è dedicato alle categorie di armamenti interessate ad una possibile cooperazione, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate. Vengono poi stabilite, al paragrafo 2, le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari, e si prevede infine, che le Parti si prestino reciproco supporto tecnico amministrativo, assistenza e collaborazione per promuovere l'esecuzione dell'Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell'industria nazionale e delle organizzazioni interessate. L'articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto Pag. 111sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti. L'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati. L'articolo 9 stabilisce che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni per il tramite dei canali diplomatici. L'articolo 10 prevede che l'Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali. L'articolo 11 stabilisce che l'Accordo potrà essere integrato da protocolli aggiuntivi. L'articolo 12 stabilisce che l'Accordo ha durata illimitata, che potrà essere denunciato da una delle due Parti, per iscritto attraverso i canali diplomatici ed avrà effetto dopo novanta giorni dalla notifica. La denuncia non avrà conseguenze sui programmi e le attività già in atto. Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, lo stesso è composto da 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria. L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del medesimo Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 precisa che gli eventuali oneri derivanti derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.
C. 2523 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gavino MANCA (PD), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in oggetto.
  L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Uruguay relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016 è volto fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi. Quanto al contenuto, l'Accordo è composto da 13 articoli preceduti da un breve preambolo.
  Con l'articolo I vengono enunciati i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, anche a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo II è dedicato all'attuazione, ai campi e alle modalità della cooperazione, che si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere, individuando altresì i soggetti cui spetta dare esecuzione all'Accordo nei Ministeri della difesa dei due Paesi, che Pag. 112potranno anche tenere consultazioni allo scopo di elaborare accordi integrativi e programmi di cooperazione specifici tra le rispettive Forze armate. L'articolo III è dedicato alle categorie di armamenti interessate ad una possibile cooperazione, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente agli categorie di armamenti elencate, tra cui, navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, in particolare per motivi legati a scopi di ricerca scientifica, allo scambio di esperienze, alla reciproca produzione e modernizzazione di servizi tecnici, al supporto alle industrie della difesa. L'equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente; in ogni caso, in accordo ai princìpi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento. Vengono poi stabilite, al paragrafo 2, le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari, e si prevede infine, che le Parti si prestino reciproco supporto tecnico amministrativo, assistenza e collaborazione per promuovere l'esecuzione dell'Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell'industria nazionale e delle organizzazioni interessate. L'articolo IV è relativo alla giurisdizione e alla Parte ospitante la giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul suo territorio e puniti secondo la legislazione dello Stato ospitante. Al contempo si riconosce allo Stato ospitato il diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie forze armate e sul personale civile nel caso i reati nei casi in cui minaccino la propria sicurezza o il proprio patrimonio, e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione del servizio o in relazione con esso. L'articolo V prevede che le Parti rinunciano a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti di ciascuno o contro qualcuno dei membri delle proprie Forze armate per danni provocati contro gli stessi in occasione di attività previste dal presente Accordo o conseguenti alle stesse, salvo che il soggetto responsabile non le esegua con dolo o negligenza grave. Inoltre, stabilisce che ciascuna Parte indennizzerà qualsiasi danno causato dai membri delle proprie Forze armate nei confronti di terzi, sia si tratti di persone fisiche che giuridiche, in conformità alla legislazione nazionale dello Stato ospitante. Infine, in caso di responsabilità congiunta delle Forze armate di entrambe le Parti per danni arrecati a terzi, le stesse si faranno carico solidalmente al fine di indennizzare il danneggiato. L'articolo VI regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Infine, è espressamente stabilito che tutte le eventuali 2 attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti. L'articolo VII impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti. L'articolo VIII regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Pag. 113Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza. L'articolo IX prescrive che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni per il tramite dei canali diplomatici. L'articolo X stabilisce che l'Accordo potrà essere integrato da protocolli aggiuntivi, stabiliti tra le Parti, in ambiti specifici in materia di difesa; l'Accordo potrà essere emendato per iniziativa di una delle due Parti, mediante uno scambio di note che dovrà avvenire attraverso i canali diplomatici. L'articolo XI stabilisce che l'Accordo ha durata illimitata, che potrà essere denunciato da una delle due Parti, per iscritto attraverso i canali diplomatici ed avrà effetto dopo novanta giorni dalla notifica. La denuncia non avrà conseguenze sui programmi e le attività già in atto. L'articolo XII prevede che l'Accordo entrerà in vigore dopo trenta giorni dal ricevimento dell'ultima notifica del completamento della procedura interna di ratifica dell'Accordo. L'articolo XIII riguarda la registrazione dell'Accordo presso le Nazioni Unite che dovrà essere effettuata dalla Parte nel cui territorio si appone l'ultima firma all'Accordo.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica lo stesso, già approvato dal Senato il 27 maggio scorso, è composto da 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3, reca norme in materia di copertura finanziaria. L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo II dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 precisa che eventuali oneri derivanti dagli articoli V, VI e X dell'Accordo si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.55.

AUDIZIONI

  Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza della Presidente Barbara SALTAMARTINI. — Intervengono il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini e la Sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali Lorenza Bonaccorsi.

  La seduta comincia alle 12.10.

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, in merito alle iniziative del Governo per sostenere il settore del turismo gravemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

  Dario FRANCESCHINI, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Sara MORETTO Pag. 114(IV), Martina NARDI (PD), Riccardo ZUCCONI (FDI), Giorgia ANDREUZZA (LEGA), Angela MASI (M5S) e Paolo BARELLI (FI).

  Dario FRANCESCHINI, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

  Intervengono per formulare ulteriori quesiti ed osservazioni i deputati Maria Teresa BALDINI (FDI), Lucia SCANU (M5S) e Gavino MANCA (PD).

  Dario FRANCESCHINI, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ringrazia il ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.45.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.