CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 giugno 2020
389.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 48

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 17.15.

Sui lavori della Commissione.

  Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, rammenta di aver suggerito, nel corso della giornata di ieri, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per oggi, venisse svolto prima dell'inizio della seduta, diversamente da quanto invece previsto nell'attuale convocazione della Commissione. Considerato che si è in attesa del testo del decreto-legge n. 28 del 2020 appena approvato dal Senato, evidenzia la necessità per i gruppi di conoscere le modalità di organizzazione dell'esame da parte della Commissione, anche in relazione allo svolgimento di audizioni e ai termini per la presentazione delle proposte emendative. Ritiene che si tratti di informazioni fondamentali soprattutto in considerazione della ristrettezza dei tempi previsti per l'esame, di cui si è rammaricato lo stesso collega Bazoli, dal momento che la Conferenza dei Presidenti di gruppo iscriverà con grande probabilità il decreto-legge all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea di lunedì prossimo. Pertanto, nell'evidenziare Pag. 49la necessità di consultare almeno la documentazione acquisita dal Senato in sede di audizioni, ribadisce che non ci sono le condizioni per svolgere la discussione generale sulle proposte di legge all'ordine del giorno, essendo invece necessario concentrarsi sull'esame dei contenuti del decreto-legge n. 28 del 2020, anche in vista della presentazione delle proposte emendative. Chiede pertanto di conoscere dalla presidente gli orientamenti riguardo alla futura organizzazione dei lavori della commissione Giustizia.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel fare presente che al momento, in attesa delle decisioni della Conferenza dei presidenti di gruppo convocata per domani alle ore 12, non è possibile sapere quando il decreto-legge n. 28 del 2020 sarà iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea la prossima settimana, precisa che la Commissione non sta affatto perdendo tempo. Fa presente a tale proposito che il testo del decreto-legge n. 28 è stato trasmesso da Senato poso fa e che già per le ore 18 di oggi è previsto il suo incardinamento. Nel manifestare l'intenzione di mettere tutti in condizione di fare il proprio lavoro nella maniera migliore possibile, avverte che, non appena incardinato, sarà fornito a tutti i colleghi il link alla documentazione acquisita dal Senato in sede istruttoria durante l'esame del decreto-legge. Precisa inoltre di aver fissato le ore 18 per l'avvio dell'esame del decreto-legge su richiesta di alcuni colleghi che sono al momenti impegnati in Commissione antimafia.

  Wanda FERRO (FDI), associandosi alla richiesta dell'onorevole Turri, in assenza dei collega Varchi e Maschio chiede, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, che venga garantito un tempo congruo per l'approfondimento dei contenuti del decreto-legge n. 28 del 2020.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, in materia di revoca del provvedimento di cambiamento della generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.
C. 2513 Businarolo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2020.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere.
C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2020.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, rammenta che, come convenuto nella seduta di ieri, oggi si svolgerà la discussione generale.

  Alessandro PAGANO (LEGA) interviene sull'ordine dei lavori per manifestare la propria sorpresa, avendo appreso che oggi ad avviso della presidente dovrebbe essere svolta la discussione generale sulle proposte di legge in esame. Sottolinea in primo luogo che allo stato non esiste un testo base su cui avviare una discussione seria, anche al fine di una loro eventuale condivisione, evitando di affrontare questioni ad esso estranee. Esige pertanto che la composita maggioranza culturale che ha prodotto ben 5 proposte di legge chiarisca quale sia l'orientamento unitario sul tema, indicando ai colleghi il testo su cui avviare il ragionamento. Ritenendo che tale questione sia invalicabile, precisa che, come suggerito dal buon senso prima ancora che dal regolamento, la discussione generale non può avvenire in assenza di un testo base.

Pag. 50

  Alessandro ZAN (PD), relatore, chiede di intervenire per svolgere alcune considerazioni sul merito dei provvedimenti in esame.

  Alessandro PAGANO (LEGA) protesta vivamente, sostenendo che la fase in corso non è quella della discussione generale, rilevando di essere intervenuto sull'ordine dei lavori.

  Walter VERINI (PD) precisa che, come dichiarato dalla presidente, è in corso la discussione generale sui provvedimenti in esame.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, precisa che dopo i colleghi Di Muro, Turri Morrone e Ferro, che hanno chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori, darà la parola al relatore.

  Flavio DI MURO (LEGA) interviene per evidenziare il proprio fastidio per le dichiarazioni rilasciate dal collega Zan che, in un comunicato dell'Ansa, ha motivato il rallentamento dei lavori della Commissione Giustizia sulle propose di legge in materia di omofobia con l'atteggiamento ostruzionistico delle opposizioni, che avrebbero avanzato ulteriori richieste di audizione. Richiama pertanto l'attenzione della presidente sul contenuto di tale dichiarazione che reputa irrispettosa nei confronti dei colleghi ingiustamente accusati di tenere atteggiamenti ostruzionistici, ben lontani dalle loro reali intenzioni. Chiede pertanto che il collega Zan chieda scusa e sia richiamato dalla presidente a rilasciare dichiarazioni che siano coerenti con il reale andamento dei lavori di Commissione. Come già rilevato nella seduta di ieri, ribadisce la difficoltà di leggere gli ulteriori contributi pervenuti sulle proposte in esame, di valutarne il contenuto e di acquisire una posizione in materia, tanto più in assenza di una pianificazione dei lavori della Commissione che resta in attesa degli esiti della Conferenza dei presidenti di gruppo prevista per domani con riguardo all'esame del decreto-legge n. 28 del 2020 appena trasmesso dal Senato. Considerata pertanto l'esigenza di concentrarsi sull'esame del decreto-legge vista la ristrettezza del tempo a disposizione, si chiede perché si perda tempo con accuse non veritiere su provvedimenti che non hanno alcuna urgenza.

  Roberto TURRI (LEGA) nel riconoscere che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutosi nella giornata di ieri, aveva convenuto che oggi avesse luogo la discussione generale sulle proposte di legge in materia di omofobia, precisa tuttavia che gli interventi fin qui svolti sono relativi all'ordine dei lavori, Reiterando la propria precedente richiesta di chiarimenti da parte della presidente con riguardo alle modalità di esame del decreto-legge n. 28 del 2020, ribadisce l'esigenza di avere a disposizione, pur nella ristrettezza del termine per la sua conversione, il maggior tempo possibile per approfondirne i contenuti. Ritiene pertanto che, indipendentemente dai termini che verranno concordati per la presentazione delle proposte emendative, sia indispensabile evitare di perdere tempo, al fine di dedicarsi all'esame del testo normativo appena pervenuto dal Senato. Esprime inoltre il proprio fastidio per il fatto che ieri, a fronte della dichiarata impossibilità da parte dei deputati della Lega di prendere parte alla discussione generale, la presidente abbia ventilato la possibilità di dedicare a tale scopo anche diverse sedute, nel corso dei prossimi giorni, senza in alcun modo considerare le esigenze connesse alla conversione del decreto-legge n. 28 del 2020. Sulla base di tali premesse, ritiene che non si possa in questo momento concentrarsi su proposte di legge che non hanno alcuna scadenza, soltanto per il capriccio di qualcuno.

  Jacopo MORRONE (LEGA) nel rilevare la disorganizzazione imperante dei lavori, considerato che nella giornata odierna la convocazione della Commissione è stata modificata ripetutamente, auspicando che per il futuro la programmazione avvenga in modo condiviso invece che essere imposta dalla maggioranza, fa presente la Pag. 51necessità di disporre di tempi adeguati per l'attenta valutazione degli ulteriori contributi pervenuti sulle proposte di legge in esame. Sollecita una anticipazione dell'Ufficio di presidenza, già previsto al termine della seduta, al fine di individuare una soluzione condivisa con riguardo alle questioni sollevate, rilevando la necessità che ai componenti la Commissione siano garantiti tempi e modalità adeguate per valutare attentamente i provvedimenti al loro esame, allo scopo di rispondere alle esigenze reali del settore della giustizia e di evitare di limitarsi a fare i «passacarte». Chiede inoltre alla presidente di invitare il Ministro Bonafede a venire in Commissione per chiarire i termini della risposta da lui fornita oggi, nel corso dello svolgimento del question time in Assemblea, rilevando come a fronte di una interrogazione su questioni relative alla polizia penitenziaria, il responsabile del Ministero della Giustizia, anziché fornire gli elementi in suo possesso sulla specifica vicenda, abbia replicato con uno scomposto attacco personale.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che tale richiesta è estranea all'intervento sull'ordine dei lavori.

  Jacopo MORRONE (LEGA) con riguardo alla sua richiesta di convocare il Ministro Bonafede fa presente che non si tratta di una questione superflua, essendo state pronunciate parole molto gravi che hanno contribuito ad un inasprimento dei rapporti. Nel tornare alla questione precedentemente posta, ribadisce l'invito alla presidente a interrompere il prosieguo dell'esame delle proposte di legge in materia di omofobia, per evitare che la Lega assuma posizioni che non sono nelle sue intenzioni, rilevando nel contempo come non si possa svolgere un dibattito su temi così delicati in assenza di tanti componenti la Commissione.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, invita il collega Morrone a concludere anche per rispetto degli altri deputati che hanno chiesto la parola.

  Jacopo MORRONE (LEGA), nel ribadire la volontà della Lega di esprimere la propria opinione con riguardo alla delicatezza del tema, senza tuttavia essere condizionata da un calendario dei lavori che viene deciso arbitrariamente dalla presidente, presumibilmente anche a seguito di telefonate del Ministro, preannuncia, in assenza di orientamenti diversi, l'intenzione del suo gruppo di rivolgersi al Presidente Fico per evidenziare le modalità con cui viene condotta la Commissione Giustizia.

  Ingrid BISA (LEGA) desidera intervenire su due questioni. Sottolinea preliminarmente come in apertura di seduta la presidente abbia affermato di aver fissato per le ore 18 l'avvio dell'esame del decreto-legge n. 28 del 2020, appena trasmesso dal Senato, per consentire anche ai colleghi contemporaneamente impegnati in Commissione bicamerale antimafia, di essere presenti. Ritiene che tale affermazione dimostri come la presidenza adotti scelte poco imparziali, dovendo essere garantita a tutti i commissari la possibilità di partecipare ai lavori della Commissione e non soltanto ad alcuni. Evidenzia infatti come ai colleghi che in questo momento sono impegnati in Commissione antimafia sarà garantita la possibilità di partecipare all'esame del citato decreto-legge, mentre non è stato loro permesso di essere presenti all'esame del provvedimento in titolo ed a quello in materia di revoca del provvedimento di cambiamento della generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, appena esaminato dalla Commissione. Sottolinea pertanto la necessità che la Commissione non convochi i propri lavori in concomitanza con quello di altre Commissioni, ritenendo inconcepibile che si possano ritenere dei provvedimenti o dei colleghi più importanti di altri. In secondo luogo osserva che sarà concessa alla Commissione Giustizia un tempo assai ristretto per esaminare il decreto-legge n. 28 del 2020, il cui esame, allo stato, dovrebbe essere avviato in Assemblea nella giornata di venerdì. Precisa che il suo Gruppo parlamentare, così come Pag. 52gli altri Gruppi di opposizione, se non fossero obbligati ad essere presenti in questo momento in Commissione per l'esame delle proposte di legge in materia di omofobia, avrebbero potuto meglio esaminare il testo del decreto-legge appena trasmesso, così come modificato dal Senato, al fine di predisporre le necessarie proposte emendative. A suo avviso sarebbe più opportuno concentrarsi ad esaminare un provvedimento urgente la cui conversione in legge deve avvenire entro il 29 giugno e non comprende pertanto come la presidenza possa decidere di utilizzare il tempo della Commissione per esaminare un provvedimento, come quello in discussione, per il quale non sono previste scadenze, comprimendo così al massimo il tempo di esame di un decreto-legge che ha già creato numerose problematiche. Pretendendo che la presidente fornisca delle spiegazioni in merito, sottolinea l'esigenza che siano riviste le modalità di lavoro della Commissione Giustizia.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, precisa di aver comunicato ad inizio seduta l'avvio dell'esame del decreto-legge n. 28 del 2020 alle ore 18, e di non aver rilevato obiezioni in merito.

  Roberto TURRI (LEGA) fa presente che gli è stato comunicato che i lavori della Commissione bicamerale antimafia si protrarranno fino alle ore 19.

  Wanda FERRO (FDI) precisa di essersi dovuta allontanare dai lavori della Commissione antimafia per consentire al suo Gruppo parlamentare di essere presente alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi. Manifesta quindi il proprio dispiacere per il fatto che la collega Bartolozzi non possa essere presente in questa sede. Dichiara quindi di sentirsi chiamata in causa dalle dichiarazioni del relatore, onorevole Zan, in ordine ad una presunta attività ostruzionistica da parte dei gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia sul provvedimento in titolo. Precisa in proposito che il suo gruppo parlamentare non ha posto in essere alcun atto strumentale su un argomento particolarmente importante e ritiene che le audizioni svolte sui cinque testi in esame abbiamo costituito un arricchimento. Sottolinea quindi che sulla materia la maggioranza non dovrebbe svolgere una prova muscolare. Ribadendo ancora la delicatezza del testo in esame, ritiene che, una volta adottato il testo base, sarà possibile esaminarlo con l'attenzione che merita da parte di tutte le parti politiche, nei tempi necessari. Invita quindi la presidenza ad accogliere la richiesta del gruppo della Lega cui si associa anche il gruppo di Fratelli d'Italia.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, precisa che la questione è stata già affrontata nella riunione dell'Ufficio di presidenza di ieri.

  Laura BOLDRINI (PD) interviene sull'ordine dei lavori sentendo la necessità di fare chiarezza sulla questione. Ritiene che vi sia un dato di realtà che è impossibile ignorare, e cioè che la discussione generale sul provvedimento in titolo è già iniziata la settimana scorsa.

  Alessandro PAGANO (LEGA) ritiene che quanto affermato dalla collega Boldrini sia soltanto una opinione personale.

  Laura BOLDRINI (PD), nel ribadire la correttezza della sua affermazione, sottolinea come l’iter del provvedimento sia stato avviato diversi mesi fa e rammenta che sullo stesso si sono svolte numerose audizioni ed è stato concesso dalla presidenza un supplemento di esame istruttorio attraverso l'acquisizione di documentazione scritta. Rileva come le numerose audizioni svolte, alle quali ha sempre partecipato, sono state molto interessanti, ma sottolinea anche come alle stesse hanno partecipato soltanto pochi colleghi dell'opposizione. Dimostrandosi dispiaciuta per l'occasione di arricchimento che i colleghi hanno perso non partecipando a tali audizioni, concorda con l'onorevole Pagano quando lo stesso afferma che si debba Pag. 53discutere su un testo base. Sottolinea infatti che il suo gruppo parlamentare vuole procedere nell'esame del provvedimento proprio per poter adottare tale testo. Nel replicare alla collega Bisa in ordine alla sovrapposizione dell'esame di più provvedimenti, sottolinea che, anche qualora si procedesse all'adozione del testo base del provvedimento in esame, la fase emendativa sullo stesso non potrebbe comunque iniziare già la settimana prossima. Fa quindi un appello ai colleghi dell'opposizione affinché si trovi un accordo proprio per adottare il testo base, sottolineando come, una volta effettuata tale scelta, tutte le componenti politiche potranno lavorare insieme per addivenire ad una migliore sintesi. Invita quindi i gruppi di minoranza a desistere da interventi sull'ordine dei lavori, sottolineando come tale tipo di atteggiamento appare ostruzionistico.

  Walter VERINI (PD) rammenta come non sia la prima volta che la Commissione Giustizia si trovi contemporaneamente ad affrontare argomenti delicati con scadenza diverse tra loro. Rileva che il decreto-legge n. 28 del 2020, il cui esame in Assemblea sarà previsto probabilmente nella giornata di lunedì, anche in considerazione della necessità di convertirlo in legge entro il 29 giugno, è un provvedimento impegnativo sul quale è giusto che le forze politiche esercitino le proprie prerogative parlamentari. Ritiene quindi ragionevole pensare che, proprio per evitare la decadenza del decreto-legge, si procederà celermente ad esaminarlo. Sottolinea quindi che dall'altro lato vi è il provvedimento in discussione sul quale la Commissione sta lavorando da mesi e la cui calendarizzazione in Assemblea è prevista per il prossimo mese di luglio. Precisa che il suo gruppo parlamentare si batterà affinché tale calendarizzazione venga mantenuta, in quanto, pur non avendo il provvedimento una scadenza, per il Partito democratico esso costituisce un'emergenza sociale. Propone quindi di procedere immediatamente all'incardinamento dell'esame del decreto-legge n. 28 del 2020 per poi svolgere la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella quale definire le modalità per il prosieguo dei lavori dello stesso. Ritiene che al termine della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si potrebbe quindi continuare ad esaminare il provvedimento in esame svolgendo il dibattito in discussione generale. Condivide quindi le osservazioni della collega Boldrini sulla necessità di adottare un testo base, ritenendo che proprio nella fase di esame del testo base, ciascun gruppo potrà esercitare le proprie prerogative e rammenta che l'approvazione del provvedimento in esame consentirà al nostro Paese di essere più civile.

  Enrico COSTA (FI) rileva che la sede preposta per programmare i lavori della Commissione è l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e non la presente.

  Walter VERINI (PD), nel ritenere di non essere stato sufficientemente chiaro nell'intervento precedente, ribadisce di aver inteso che nella giornata odierna il Senato abbia trasmesso il decreto-legge n. 28 del 2020 , la cui calendarizzazione definitiva in Assemblea sarà decisa dalla Conferenza dei presidente dei gruppi prevista per la giornata di domani. Sottolinea quindi il ristretto tempo a disposizione della Commissione per esaminare il provvedimento. Precisa anche di aver inteso che nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, previsto nella giornata odierna saranno definiti i tempi di esame in Commissione. Ribadisce quindi di avere evidenziato che per il suo gruppo parlamentare il provvedimento in titolo è considerato urgente anche perché la Conferenza dei capigruppo ne ha previsto l'avvio dell'esame in Assemblea nel prossimo mese di luglio. Chiarisce quindi di aver suggerito che la Commissione proceda immediatamente all'incardinamento del decreto-legge n. 28 del 2020, continuando subito dopo la discussione generale sui provvedimenti in titolo in vista, una volta adottato il testo base, di un dibattito ancora più intenso che, ritiene, Pag. 54potrà essere occasione di crescita per tutti i commissari.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, precisando che intenzione della presidenza, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza svoltasi ieri, è quella di procedere nella giornata odierna alla discussione generale alla quale si potrà dedicare una giornata ulteriore nella giornata di lunedì, dichiara di comprendere sia le esigenze delle minoranze sia quelle del Partito democratico di veder esaminato il provvedimento in Assemblea nel prossimo mese di luglio. Ribadisce la propria intenzione di consentire il più ampio dibattito sul tema ed evidenzia come ci siano stati numerosissimi interventi sull'ordine dei lavori, anche se il Regolamento prevede, all'articolo 41, che, a seguito di un intervento di tale natura, venga data la parola ad un oratore a favore e uno contro, e, all'articolo 45, che il presidente possa ampliare il dibattito dando la parola ad un oratore per gruppo. Chiede quindi se vi siano altri gruppi che intendano intervenire.

  Alessandro PAGANO (LEGA) ritiene che sia sempre possibile intervenire sull'ordine dei lavori in Commissione.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, sottolinea che, anche se il Regolamento prevede che sull'ordine dei lavori intervenga un deputato a favore e uno contro, anche per non comprimere il dibattito, non si è attenuta a tale previsione.

  Alessandro PAGANO (LEGA) non condivide quanto testé affermato dalla presidente.

  Jacopo MORRONE (LEGA) evidenzia che nella convocazione inviata anche tramite sms era stato precisato che oggi alle ore 18 si sarebbe svolto l'esame in sede referente del decreto-legge n. 28 del 2020 e che, pur essendo già le 18.15, la Commissione è ancora bloccata ad esaminare il provvedimento in titolo.

  Eugenio SAITTA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella giornata di ieri era stato stabilito il calendario dell'esame del provvedimento in titolo. Rammenta inoltre che il gruppo della Lega e quello di Fratelli d'Italia avevano abbandonato i lavori di tale riunione, ma sottolinea come in virtù di un principio di leale collaborazione fra le forze politiche dovrebbe essere considerato tacito che la fase nella quale si trova la Commissione è quella della discussione generale. Chiede quindi alla presidente se intenda sospendere la discussione generale sul provvedimento per poterla riprendere dopo aver incardinato l'esame del decreto-legge n. 28 del 2020. Precisa infatti che il gruppo del Movimento 5 Stelle è favorevole a proseguire la discussione generale sul provvedimento ma che, per facilitare l'andamento dei lavori, è disposto ad aderire alla proposta del collega Verini.

  Alessandro ZAN (PD), relatore, interviene brevemente per chiarire alcune questioni. In primo luogo, con riguardo al contenuto del comunicato stampa citato dall'onorevole Di Muro, chiede venia ai colleghi, precisando che le sue affermazioni sono state estrapolate da un complessivo ragionamento in cui intendeva esprimere esclusivamente la propria preoccupazione con riguardo all’iter delle proposte di legge in esame. Nel preannunciare l'intenzione di chiarire l'accaduto, rilevando nel contempo come talvolta via sia da parte dei media il tentativo di aumentare il livello dello scontro politico, evidenzia l'esigenza della Commissione di trovare punti di convergenza, in un clima collaborativo, su un tema che è non della sola maggioranza, ma di tutto il Paese. Nel rammentare le dichiarazioni di condanna verso le discriminazioni basate sull'identità di genere rilasciate da molti esponenti del mondo politico, a partire da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, preannuncia che il testo base che intende presentare costituisce una sintesi delle cinque proposte di legge in materia, con l'obiettivo di dare Pag. 55organicità all'intervento normativo, e rappresenterà una base di partenza per una ampia discussione sul merito. Invita pertanto i colleghi a lavorare sul testo base, avviando una vera e propria istruttoria, al fine di raggiungere, attraverso un dialogo proficuo, un punto di incontro su un tema delicato come quello della sofferenza che la violenza, la discriminazione e lo stigma sociale comportano nella vita di tante persone.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, venendo incontro alle esigenze manifestate, fa presente la sua intenzione di sospendere la discussione in corso per procedere all'incardinamento del decreto-legge n. 28 del 2020, previsto per le ore 18, e al successivo svolgimento dell'ufficio di presidenza.

  Roberto TURRI (LEGA) intervenendo per un richiamo al regolamento, con riferimento all'assenza di molti colleghi rilevata dalla collega Bisa, fa presente che la conclusione dei lavori della Commissione bicamerale antimafia è prevista per le ore 19. Evidenzia inoltre che, come la presidente sicuramente saprà, per quell'ora gli esponenti della Lega sono stati convocati dal Ministro Bonafede.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, accogliendo la proposta del collega Morrone, sospende momentaneamente la fase in corso, per incardinare il decreto-legge e svolgere successivamente l'ufficio di presidenza.

  La seduta, sospesa alle 18.25, riprende alle 19.40.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, rammenta che la Commissione è nella fase della discussione generale.

  Ingrid BISA (LEGA) interviene per un richiamo al regolamento, sottoponendo all'attenzione della Commissione il combinato disposto delle disposizioni dell'articolo 96-bis con quelle contenute nell'articolo 25 del Regolamento della Camera. A tale proposito ricorda che il comma 4 dell'articolo 96-bis stabilisce che «il disegno di legge di conversione è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della Commissione cui è assegnato», mentre ai sensi del comma 2 dell'articolo 25 «il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea». Ciò premesso, anche a seguito di un confronto con il competente Ufficio del Regolamento, evidenzia che la disposizione recata dal comma 4 dell'articolo 96-bis è stata disattesa nella giornata di oggi, dal momento che l'incardinamento del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020 è stato inserito nella convocazione della commissione soltanto dopo l'esame di proposte di legge che non risultano in alcun modo prioritarie. In secondo luogo, fa presente che, essendo il disegno di legge di conversione del citato decreto-legge iscritto allo stato per la giornata di venerdì nel calendario dei lavori dell'Assemblea, il suo esame deve essere garantito in via prioritaria, come previsto dall'articolo 25 del Regolamento della Camera. Chiede pertanto per quali ragioni la presidente abbia così gravemente disatteso le disposizioni regolamentari.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che tutto è stato svolto nel rispetto delle disposizioni regolamentari, evidenziando che l'incardinamento del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020 è stato tempestivamente inserito nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione, immediatamente dopo l'assegnazione del testo approvato dal Senato. Inoltre con riguardo alle considerazioni della collega Bisa, fa presente che le citate disposizioni del Regolamento della Camera non escludono che, nel rispetto delle priorità stabilite, la Commissione si dedichi anche all'esame di altri provvedimenti.

Pag. 56

  Flavio DI MURO (LEGA) interviene per un richiamo al regolamento, preannunciando l'intenzione di intervenire successivamente sull'ordine dei lavori. Nel condividere i rilievi avanzati dalla collega Bisa e reputando l'interpretazione fornita dalla presidente non coerente con le disposizioni regolamentari, fa presente che, in sede di ufficio di presidenza, testé concluso, diversamente da quanto inizialmente previsto, non è stata assunta alcuna decisione in merito alle ripresa della discussione generale sulle proposte di legge in materia di omofobia. Pertanto, ritenendo che la ripresa della discussione non discende automaticamente dalla precedente sospensione, essendo stata rinviata all'Ufficio di presidenza la decisione in merito, ritiene illegittima la seduta in corso. Esprime inoltre la convinzione che nel corso dell'esame delle proposte di legge in materia di omofobia siano state disattese numerose disposizioni del Regolamento della Camera. Rammenta in primo luogo il contenuto dell'articolo 80 del Regolamento, che al comma 1 stabilisce che «se l'autore di una proposta di legge non fa parte della Commissione incaricata di esaminarla, egli deve essere avvertito della convocazione della Commissione, affinché possa partecipare alle sue sedute senza voto deliberativo.» Fa presente pertanto che, alla luce di tale disposizione, sia con la seduta attuale sia con la convocazione di quella precedente sia venuto meno il rispetto del Regolamento della Camera, dal momento che il sottosegretario Scalfarotto, che è il proponente di uno dei provvedimenti in esame, è evidentemente impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, se riceve un sms un quarto d'ora prima dell'inizio della seduta. Nel sottolineare di essere costretto a difendere le prerogative del collega Scalfarotto, chiede inoltre all'onorevole Bartolozzi, in qualità di firmataria di un'altra delle proposte di legge in esame, se ritenga di essere stata avvertita in tempo, anche in considerazione dei suoi eventuali impegni precedenti, ai fini della sua partecipazione alla discussione generale. Nel sottolineare che l'atteggiamento della Lega, volto a segnalare le errate interpretazioni delle disposizioni regolamentari, non può certo essere qualificato come ostruzionistico, chiede chiarimenti alla presidente in merito alla mancata applicazione del Regolamento della Camera, evidenziando come anche altre disposizioni siano state disattese. Rammenta a tale proposito il contenuto dell'articolo 74 che prevede il parere della Commissione bilancio e programmazione su tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese, al fine di verificarne le conseguenze di carattere finanziario, anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel documento di programmazione economico-finanziaria e ai principali contenuti nei trattati dell'Unione europea. Chiede pertanto se tale prescritto parere, prodromico allo svolgimento della discussione generale, sia stato fornito su tutte le cinque proposte di legge in esame, sollecitando a tale proposito una opportuna verifica da parte della presidente, tanto più trattandosi di atti necessari e obbligatori, e chiedendo che la discussione in corso sia eventualmente sospesa in attesa che pervengano i predetti atti. Nel chiedersi poi quale sia l'impatto del comma 3 dell'articolo 77, con riguardo alle tempistiche dell'esame dei provvedimenti in oggetto, e se si sia provveduto all'analisi prevista dall'articolo 78, richiama anche l'articolo 79 richiedendo lo svolgimento di un nuovo Ufficio di presidenza alla presenza dei rappresentanti dei gruppi. Evidenzia a tale proposito l'assenza del collega Turri, rappresentante del gruppo della Lega che, come la presidente ben sa, è stato convocato dal ministro Bonafede in merito alla riforma del Consiglio superiore della magistratura, nel contempo segnalando che i colleghi Cantalamessa e Paolini sono tuttora impegnati con i lavori della Commissione antimafia. Pertanto, con l'intento di evidenziare tutti gli elementi a riprova dell'errata applicazione dell'articolo 79, con riguardo al contenuto del comma 4 chiede alla presidente se la Commissione abbia provveduto ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo e, in particolare «a) la Pag. 57necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge; b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali; c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese; d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.» Con riguardo al comma 5 del medesimo articolo 79 chiede se, per l'acquisizione dei citati elementi, il Governo abbia provveduto a fornire «dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche», facendo altresì presente che, come previsto dal successivo comma 6, le procedure appena descritte potrebbero essere richieste in questa sede dai deputati della Lega, considerando che sono sufficienti soltanto quattro componenti la Commissione. Nel richiamare anche le previsioni del comma 7, tralasciando inoltre le questioni pregiudiziali e sospensive previste dal comma 8 dell'articolo 79, sottolinea come i deputati della Lega, con i loro interventi, stiano contribuendo a chiarire che la seduta in corso rappresenta una lesione delle disposizioni regolamentari. Nel ribadire che i componenti del suo gruppo non hanno posizioni preconcette in materia di omofobia né sono condizionati da diktat provenienti dall'alto, ritiene che alla luce delle gravi violazioni delle disposizioni regolamentari sia da addebitare a qualcun altro la volontà di forzare la mano. Nell'evidenziare infine l'impossibilità di effettuare un confronto sul tema, in assenza di un testo base, ribadisce l'intenzione di intervenire successivamente sull'ordine dei lavori con riferimento alle dichiarazioni del relatore nonché alla questione dell'organizzazione dei lavori.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel replicare al collega Di Muro precisa che la convocazione della seduta odierna è stata inviata anche ai presentatori delle varie proposte di legge. Per quanto attiene alla richiesta di richiedere alle Commissioni di merito i relativi pareri sulle singole proposte si legge in esame, sottolinea che per esigenze di economia procedurale i pareri vengono richiesti direttamente sul testo base adottato dalla Commissione, al termine dell'esame degli emendamenti. Per quanto attiene al richiamo al comma 3 dell'articolo 77 del Regolamento, sottolinea che la Commissione si trova nella fase dell'esame preliminare dei progetti di legge abbinati, al termine della quale si procede alla scelta del testo base. Non comprende poi a cosa faccia riferimento il collega Di Muro nel richiamare l'articolo 78 del Regolamento che dispone in materia di intese tra i due rami del Parlamento. Si rammarica inoltre per il fatto che la seduta della Commissione sia concomitante con una riunione convocata dal ministro Bonafede, ma precisa che non era stata informata di tale riunione della quale è venuta a conoscenza soltanto durante la seduta stessa. Per quanto attiene al richiamo al comma 4 dell'articolo 79 del Regolamento, precisa che l'attività istruttoria è stata ampiamente svolta attraverso le audizioni.

  Gianluca CANTALAMESSA (LEGA) chiede alla presidente di rispondere anche in ordine al richiamo al comma 6 dell'articolo 79 del Regolamento, che prevede che la Commissione, su richiesta di almeno quattro elementi della Commissione possa chiedere al Governo di fornire dati e informazioni anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche.

  Flavio DI MURO (LEGA) chiede alla presidenza di sospendere brevemente i lavori per potersi confrontare ed interloquire con gli uffici.

  Alessandro ZAN (PD) ritiene che sia legittimo che in Commissione si possa intervenire in discussione generale sul Pag. 58provvedimento. Comprende le intenzioni delle opposizioni di utilizzare gli interventi anche sull'ordine dei lavori per una legittima pratica ostruzionistica. Tuttavia ritiene altrettanto legittimo che coloro che oggi intendono esercitare il proprio diritto di intervento per illustrare il proprio punto di vista sulle proposte di legge il cui iter è stato avviato diversi mesi fa, possano farlo. Si dichiara quindi disponibile ad accogliere alcune sollecitazioni dell'opposizione, in particolare si riserva di presentare un testo base che costituisca la sintesi di tutte le proposte di legge in esame. Ritiene che, interpretando anche le richieste delle opposizioni, potrebbe essere utile procedere direttamente alla discussione su tale testo base per adottarlo dopo una o due sedute di discussione. Desidera tuttavia porre all'attenzione dei commissari che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea nel prossimo mese di luglio e che la Commissione dovrà tenere conto di tale scadenza per realizzare un lavoro costruttivo. Ritiene che per trovare un punto di incontro tra le esigenze della maggioranza e dell'opposizione si potrebbero dedicare una o due sedute alla discussione del testo base e si potrebbe procedere successivamente a deliberare l'adozione dello stesso e quindi a fissare il termine per la presentazione degli emendamenti. Auspica che tale proposta possa essere accolta dalla Commissione.

  Alessandro PAGANO (LEGA), intervenendo per un richiamo al Regolamento, invita preliminarmente gli uffici a predisporre un resoconto quanto più dettagliato possibile in quanto sono stati segnalati dal suo gruppo parlamentare diversi aspetti procedurali e ritiene pertanto che il resoconto della seduta odierna sarà oggetto di grande attenzione. Ricorda quindi che l'articolo 79, comma 2, del Regolamento, prevede che il procedimento per l'esame dei progetti d'esame in sede referente è costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione degli elementi informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul mandato da conferire all'Assemblea. Manifesta quindi la propria sorpresa nel constatare che dopo che la Commissione ha svolto una lunga discussione interamente basata sulle procedure, finalmente si stia chiarendo che non è possibile fare un dibattito senza un testo base. A suo avviso, in assenza di un testo base sul quale iniziare la discussione, non si può che constatare che il suo gruppo non esercita alcuna condotta ostruzionistica in quanto sta semplicemente evidenziando un fatto certo e cioè che mancano gli elementi necessari per avviare una discussione. Prende quindi atto che il relatore ha finalmente preannunciato la presentazione alla Commissione e non agli organi di stampa di una proposta di testo base, e ritiene che pertanto la Commissione possa terminare oggi i propri lavori in attesa di tale testo.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, manifestando la propria soddisfazione per la convergenza che sembra profilarsi, precisa che la fase preliminare è composta dalla fase istruttoria e dalla discussione generale. Ritiene quindi che, qualora la Commissione convenisse di terminare la discussione generale sulle proposte presentate per concentrarsi sulla discussione su una proposta di testo base, questo potrebbe costituire una valida soluzione per proseguire i lavori.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) non condivide la proposta della presidente, e precisa che il Regolamento prevede che la discussione generale si svolga prima dell'adozione del testo base per consentire ai gruppi, qualora le proposte di legge sulle quali la Commissione svolge l'esame abbiano contenuti eterogenei, di orientare il relatore nella predisposizione di un testo base. Ribadisce quindi la propria volontà a che sia svolta una approfondita discussione generale su tutte le proposte di legge per poter decidere anche eventualmente, qualora si sentisse forzata dall'adozione del testo base, di chiedere il disabbinamento della propria proposta di legge. Ritenendo quindi che non si possa rinunciare alla fase della discussione generale, non condivide le valutazioni del collega Pagano, Pag. 59con il quale invece concorda sulla circostanza che è perlomeno inopportuno che la Commissione investa il proprio tempo sull'esame del provvedimento in discussione, e non sul decreto-legge n. 28 del 2020, che ha tempi di esame molto ristretti.

  Eugenio SAITTA (M5S), pur condividendo le considerazioni della collega Bartolozzi, ritiene che sia tuttavia necessario individuare un punto di incontro per il prosieguo dei lavori. Constatata quindi la disponibilità dell'onorevole Zan a presentare una proposta di testo base sulla quale avviare una discussione, ritiene che si potrebbe aggiornare la discussione sul merito delle varie proposte di legge ad un'altra seduta per poi consentire al relatore di presentare in una successiva seduta una proposta di testo base. In tale maniera si andrebbe incontro anche alle esigenze del gruppo della Lega di discutere direttamente su una proposta di testo base. Auspica che la sua proposta venga accolta.

  Walter VERINI (PD) ritiene che la proposta del collega Saitta sia di buon senso. Rammenta che la presidente, in linea con quanto stabilito nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi ieri, ha aperto la seduta ricordando che siamo in discussione generale sul provvedimento e che il gruppo della Lega, intervenendo con numerosi richiami al regolamento, non ha reso possibile tale discussione. Sottolinea come davanti a tale empasse il relatore abbia dimostrato una grande disponibilità proponendo di concentrare il dibattito direttamente sulla proposta di testo base. Ricorda anche che la collega Bartolozzi non si è dichiarata favorevole a tale soluzione. Invita, quindi, le opposizioni a trovare un accordo tra di loro per consentire comunque alla Commissione di procedere ai propri lavori.

  Laura BOLDRINI (PD) ritiene essenziale che la Commissione definisca le modalità con le quali intende proseguire i lavori. Si dichiara disponibile a discutere, come richiesto dalla collega Bartolozzi, su tutte le proposte di legge in esame e rammenta che il Regolamento prevede che la discussione generale si svolga prima dell'adozione del testo base proprio per introdurre, attraverso il dibattito, ogni argomento utile. Ciò nonostante, si dichiara pronta anche a discutere direttamente su una proposta di testo base, per venire incontro alle esigenze dei colleghi della Lega. Evidenzia che invece non è possibile che la Commissione continui a non procedere nell'esame di un provvedimento dal contenuto molto importante. Sottolinea che le proposte di legge all'esame della Commissione hanno tutte come obiettivo quello di contrastare una discriminazione e le condotte violente mirate a gruppi sociali specifici. Apprezza molto la proposta di legge della collega Bartolozzi che si concentra sulla discriminazione per motivi di genere. In proposito auspica che tale aspetto sia recepito all'interno della proposta di testo base. Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'approvazione del provvedimento in discussione rappresenta una esigenza del Paese in quanto il nostro è uno dei pochi Stati membri a non prevedere una legislazione in materia, nonostante il Parlamento europeo stia chiedendo da molti anni al nostro Parlamento di intervenire. Nel ricordare che la prima proposta di legge sul tema risale al 1996, evidenzia quindi che tutte le proposte di legge in discussione circoscrivono il loro campo d'azione non prevedendo alcun collegamento con la libertà d'espressione e di pensiero né con la propaganda e riferendosi sempre e soltanto alle condotte discriminanti e violente e mai alle opinioni. Ricorda in fine che sulla materia è intervenuta più volte la Corte Costituzionale e constata con rammarico che su temi sensibili il Parlamento arrivi troppo spesso in ritardo.

  Ingrid BISA (LEGA) chiede in primo luogo che la proposta avanzata dal relatore Zan sia oggetto di discussione nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentati dei gruppi previsto per la giornata di domani. In secondo luogo, alla Pag. 60collega Bartolozzi, firmataria di una delle proposte di legge in esame, la quale era assente nella prima parte della seduta, fa presente che il relatore nel suo ultimo intervento ha evitato di riproporre quanto già detto in precedenza, vale a dire di essere pronto a presentare un testo base che sia il risultato di un collage delle diverse proposte di legge. Ritiene infatti che la collega Bartolozzi debba essere edotta della questione stigmatizzando inoltre il fatto che la Commissione Giustizia venga convocata contestualmente ai lavori di Commissioni bicamerali rilevanti, come quella antimafia, a maggior ragione se ciò coinvolge uno dei proponenti dei provvedimenti in esame.

  Flavio DI MURO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, nell'apprezzare il contenuto degli interventi dei colleghi Zan, Saitta e Verini, avanza una proposta conclusiva. Ritiene infatti che, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, la Commissione concordi su alcuni aspetti, a partire dalla esigenza che si tenga una discussione generale sulle cinque proposte di legge in esame e dalla consapevolezza che allo stato attuale non vi sono le condizioni perché ciò avvenga. Pertanto rammentando che per la giornata di domani è previsto un Ufficio di presidenza per la definizione delle modalità di esame del decreto-legge n. 28 del 2020, ritiene che a tale sede si possa rimettere anche la decisione in merito alla «iniziata» discussione generale sui provvedimenti in materia di omofobia.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, acquisite le opinioni di tutti i gruppi, rinvia la discussione sulle modalità di proseguimento dei lavori all'Ufficio di presidenza previsto per domani. Nel fare presente che, in avvio di seduta ha esplicitamente dichiarato che la Commissione si trovava nella fase di discussione generale e che la collega Boldrini è intervenuta anche sul merito dei provvedimenti, precisa che l'Ufficio di presidenza di domani, una volta definiti i tempi dell'esame del decreto-legge n. 28 del 2020, deciderà se la seduta di lunedì prossimo debba essere dedicata alla discussione generale delle proposte di legge in materia di omofobia o alla presentazione di una proposta di testo base su cui avviare la discussione. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 20.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 18.25.

DL 28/2020: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19.
C. 2547 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sapere se siano già disponibili anche la documentazione predisposta dagli uffici nonché il materiale istruttorio acquisito dall'altro ramo del Parlamento.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel sottolineare che si sta operando con la massima tempestività, fa presente che sull'applicazione Geocamera sono già disponibili il testo del provvedimento ed il relativo dossier del Servizio Studi. Fa altresì presente che, non appena concluso l'incardinamento del decreto-legge, verrà trasmesso a tutti i componenti la Commissione il collegamento ipertestuale per accedere agli atti istruttori del Senato.

Pag. 61

  Enrico COSTA (FI), nel ringraziare la presidente per i chiarimenti forniti, rinvia al successivo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, per le necessarie considerazioni sull'organizzazione dell'esame del provvedimento.

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame del decreto-legge n. 28 del 2020 come modificato dal Senato. Preliminarmente sottolinea che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020 è stato integrato nel corso dell'esame in Senato per fare salvi gli effetti di alcune disposizioni dello stesso decreto n. 28 e del decreto-legge n. 29 del 2020 non convertito. In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge di conversione abroga il decreto-legge n. 29 del 2020, recante «Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2020 e in corso di conversione presso il Senato, il cui contenuto è stato inserito nel decreto-legge n. 28. Trattandosi di disposizioni che hanno subito modifiche, entreranno in vigore con la legge di conversione. Per questa ragione, l'articolo unico del disegno di conversione conferma la validità degli atti e dei provvedimenti adottati sulla base del decreto-legge n. 29 e fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto, ora abrogato.
  Rammenta che l'articolo unico del disegno di legge di conversione, inoltre, prevede una analoga clausola di salvezza per gli atti compiuti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto-legge n. 28, che viene abrogata. Si tratta della disposizione del decreto-legge che posticipava al 31 luglio 2020 la fine della fase emergenziale nel settore della giustizia civile e penale. Tale scadenza è stata infatti anticipata al 30 giugno 2020 nel corso dell'esame del provvedimento in Senato.
  Passando all'esame dell'articolato del decreto-legge, rileva che l'articolo 1, non modificato dal Senato, proroga al 1o settembre 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (c.d. riforma Orlando) – troverà applicazione. La nuova proroga dell'entrata in vigore della riforma della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, secondo quanto si afferma nella relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge in esame, si è resa necessaria per effetto delle conseguenze negative che si sono avute anche nel settore della giustizia a causa del diffondersi della pandemia da Covid-19. In particolare, al comma 1, lettera a), si prevede, con una modifica all'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo, che la riforma si applicherà non più ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020, come previsto nella disciplina vigente, ma ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020. Per tutti i procedimenti in corso continuerà dunque ad applicarsi la disciplina attuale. La lettera b) del comma 1 modifica a sua volta il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017, prorogando al 1o settembre 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione che introduce un'eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti (di cui all'articolo 114 c.p.p.), tale da consentire la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare (articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 216 del 2017).Pag. 62
  Precisa che il comma 2 proroga l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 161 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 7 del 2020, stabilendo che anche le nuove disposizioni recate dal decreto-legge medesimo, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 6, si applichino ai procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020. In tal modo viene allineata l'efficacia della disciplina delle intercettazioni recata dalla riforma Orlando e l'efficacia delle nuove disposizioni previste dal decreto-legge medesimo, che l'hanno in parte modificata. Ricordo che il decreto-legge n. 161 non si è infatti limitato a prorogare il termine a partire dal quale la riforma delle intercettazioni telefoniche di cui al decreto legislativo n. 216 del 2017 avrebbe trovato applicazione, ma ha a sua volta apportato una serie di modifiche alla disciplina delle intercettazioni contenuta nel codice di procedura penale. Entra invece immediatamente in vigore la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 161 del 2019 (quindi senza alcuna proroga rispetto al termine del 30 aprile stabilito dalla legge di conversione del decreto-legge medesimo) relativa all'adozione del decreto del Ministro della giustizia con il quale vengono stabiliti le modalità da seguire per il deposito in forma telematica degli atti e dei provvedimenti riguardanti le intercettazioni, nonché i termini a decorrere dai quali il deposito in forma telematica sarà l'unico consentito, per consentire agli uffici giudiziari che si sono già organizzati per il deposito telematico degli atti e dei provvedimenti riguardanti le intercettazioni di attuare questa modalità. Il decreto potrà essere adottato previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
  Rileva che l'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, consente alla polizia penitenziaria di utilizzare i droni per assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza al loro interno. La disposizione aggiunge un ulteriore periodo al comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, che, nella sua formulazione vigente, demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con altri Ministeri (fra i quali quello della giustizia), la disciplina delle modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, dei droni, ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza con particolare riguardo al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché in relazione alle funzioni svolte dalle Forze di polizia nei comparti di specialità. Con riguardo al Corpo della Guardia di finanza il comma 3-sexies consente l'utilizzo dei droni anche per le attività di contrasto delle frodi e degli illeciti nel settore economico. La novella estende al personale abilitato del Corpo di polizia penitenziaria (attualmente escluso) la possibilità di utilizzo dei droni nell'ambito delle funzioni di polizia svolte dal predetto personale (previste dall'articolo 5 della legge n. 395 del 1990).
  Fa presente che l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in Senato, apporta alcune modifiche alla disciplina procedimentale dei permessi c.d. di necessità (di cui all'articolo 30-bis dell'ordinamento penitenziario) e della detenzione domiciliare c.d. «in deroga», cioè sostitutiva del differimento dell'esecuzione della pena (ex articolo 47-ter comma 1-ter, ordinamento penitenziario). In particolare, il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 30-bis dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui disciplina il procedimento per l'adozione del provvedimento relativo ai permessi c.d. di necessità, i quali trovano il presupposto applicativo «nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente» ovvero «eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità» (commi primo e secondo dell'articolo 30 o.p.). La modifica apportata dal decreto-legge consiste nella previsione della richiesta obbligatoria da parte dell'autorità competente a decidere sull'istanza Pag. 63di permesso, di un parere in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto: a) nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha pronunciato la sentenza di condanna; nel corso dell'esame in Senato è stata inserita una disposizione volta a prevedere che tale parere possa essere reso in alternativa dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che procede; b) anche del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis o.p. La disposizione non prevede un termine entro il quale i pareri debbano essere resi, ma stabilisce che la misura non possa essere concessa dal magistrato di sorveglianza prima di 24 ore dalla richiesta. Sono tuttavia fatte salve le ipotesi in cui «ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza», in relazione alle quali il giudice di sorveglianza potrà procedere anche prima dello spirare del termine delle 24 ore. La lettera a) del comma 1 apporta un'ulteriore modifica all'articolo 30-bis O.P., integrando il contenuto del nono comma che concerne l'informativa trimestrale che deve essere resa al Procuratore generale presso la corte d'appello in relazione permessi concessi e del relativo esito, dagli organi che li hanno rilasciati. Con l'integrazione apportata si prevede che il Procuratore generale presso la corte d'appello una volta ricevuta l'informativa a sua volta dà comunicazione: dei permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha pronunciato la sentenza di condanna ovvero ove ha sede il giudice che procede; di permessi concessi a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis o.p., al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il comma 1, lettera b), introducendo nell'articolo 47-ter o.p., un nuovo comma 1-quinquies, modifica la disciplina procedimentale della concessione o proroga della detenzione domiciliare c.d. «in deroga». Si tratta della misura – prevista dal comma 1-ter del suddetto articolo – in base alla quale nei casi in cui vi sono i presupposti per disporre il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena (ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p.), il tribunale di sorveglianza ha la facoltà di disporre l'applicazione della detenzione domiciliare «in deroga» cioè non vincolata da limiti edittali (e concedibile anche ai detenuti in regime speciale ex articolo 41-bis o.p. e per quelli che in passato hanno subito la revoca di misure alternative). In tali casi il giudice di sorveglianza, pur ricorrendo i presupposti per il differimento dell'esecuzione (con particolare riguardo alle condizioni di salute del condannato, incompatibili col regime carcerario), effettua un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto – tali da non consentire un semplice differimento dell'esecuzione – e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo. Il nuovo comma 1-quinquies, contempla come obbligatoria la richiesta di un parere sull'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e sulla pericolosità del soggetto. Tale parere deve essere richiesto dal giudice di sorveglianza: 1) soltanto al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha pronunciato la sentenza di condanna, laddove si tratti di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p; 2) anche al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, OP.
  Con riguardo ai termini di espressione dei pareri, ricorda che essi devono essere resi: entro 2 giorni dalla richiesta, il parere del Procuratore distrettuale; entro 15 giorni dalla richiesta, il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
  Osserva che nel corso dell'esame in Senato è stata altresì introdotta, nell'articolo Pag. 6447-ter o.p., una disposizione che prevede la revoca del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare c.d. in deroga, nel caso in cui vengano meno i presupposti per la sua concessione previsti dal comma 1-ter dell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario ovvero la motivazione relativa al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale. Tale disposizione riproduce il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, abrogato dal disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.
  Sottolinea che l'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, riproduce in larga parte i contenuti degli articoli 2 e 5 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, la cui abrogazione è prevista nel comma 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione. In particolare l'articolo stabilisce, per i giudici di sorveglianza che abbiano adottato (a partire dal 23 febbraio 2020) o adottino provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero di differimento dell'esecuzione della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nei confronti di persone condannate o internate per una serie specifica di gravi delitti, l'obbligo di valutare l'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato la collocazione extra-muraria del detenuto a causa delle sue condizioni di salute. Rispetto al contenuto del decreto-legge 29/2020, il Senato ha aggiunto specifiche disposizioni concernenti il profilo delle garanzie processuali del soggetto nei confronti del quale il magistrato di sorveglianza abbia disposto la revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in via provvisoria (in assenza di contraddittorio). In particolare, è stata introdotta una disposizione volta a stabilire che il tribunale di sorveglianza (presso il quale il contraddittorio è ripristinato secondo le forme tipiche del procedimento di sorveglianza) decide in via definitiva sulla ammissione alla detenzione domiciliare (o sul differimento della pena) entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche in deroga al termine ordinario. È inoltre specificato che il mancato intervento della decisione del tribunale nel termine prescritto, determina la perdita di efficacia del provvedimento di revoca. Con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della norma, si tratta di persone condannate o internate: per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o per delitti commessi con finalità di terrorismo; per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa; per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti; sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  Osserva che l'articolo in esame detta un particolare procedimento qualora – in relazione alle predette tipologie di condannati o internati – il giudice di sorveglianza adotti un provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19. La nuova procedura, limitata all'emergenza epidemiologica in atto, prevede che il giudice di sorveglianza che ha disposto la scarcerazione, debba valutare la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria. La rivalutazione va effettuata: previa acquisizione del parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna (nella formulazione originaria del DL 29/20 il parere era richiesto al Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato) e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati già sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis O.P.; sentita l'autorità sanitaria regionale, nella persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale; acquisite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla detenzione domiciliare Pag. 65o ad usufruire del differimento della pena possa riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. La valutazione deve essere effettuata entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. I termini di quindici giorni e di un mese sono anticipati nel caso in cui il DAP comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena.
  Rileva che ai sensi del comma 3, l'autorità giudiziaria provvede valutando: se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di pena; la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato.
  Ricorda che, con riguardo al provvedimento di valutazione dell'autorità giudiziaria, che revochi la detenzione domiciliare o il differimento della pena, si stabilisce l'immediata esecutività dello stesso.
  Segnala che il comma 4, il cui contenuto non è presente nell'articolo 2 del decreto-legge n. 29 del 2020 ma è stato introdotto nel corso dell'esame in Senato, interviene sui provvedimenti provvisori di ammissione alla detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati dal magistrato di sorveglianza. Nello specifico si prevede l'obbligo per il magistrato di sorveglianza che procede alla valutazione del provvedimento provvisorio, di trasmettere immediatamente al tribunale di sorveglianza, i pareri e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati all'esito della valutazione. Tali atti si aggiungono a quelli inviati dal magistrato di sorveglianza ai sensi degli articoli 684, comma 2 c.p.p., e 47-ter, comma 1-quater, dell'ordinamento penitenziario. In ordine alle garanzie processuali del soggetto nei confronti del quale il magistrato di sorveglianza abbia disposto la revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in via provvisoria, il Senato ha introdotto una disposizione volta a stabilire che il tribunale di sorveglianza decide in via definitiva sulla ammissione alla detenzione domiciliare (o sul differimento della pena) entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche in deroga al termine ordinario di sessanta giorni (previsto dall'articolo 47, comma 4, o.p). È inoltre specificato che il mancato intervento della decisione del tribunale nel termine prescritto, determina la perdita di efficacia del provvedimento di revoca. Il comma 5 – che riproduce il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 29 del 2020 – specifica che le disposizioni introdotte dall'articolo in esame trovano applicazione anche per i provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare speciale o di differimento della pena, emessi in relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19, a partire dal 23 febbraio 2020. Nel corso dell'esame in Senato è stato altresì specificato (rispetto a quanto previsto dal decreto-legge n. 29 2020) che per i provvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena già adottati dal magistrato di sorveglianza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il termine di trenta giorni (previsto dal comma 4) per la decisione del Tribunale di sorveglianza, decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
  Rammenta che l'articolo 2-ter, introdotto dal Senato, riproduce il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29. In analogia a quanto disposto dall'articolo 2-bis, l'articolo prevede l'obbligo di una revisione periodica relativa alla effettiva permanenza dei motivi, legati all'emergenza epidemiologica in corso, che hanno determinato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari nei confronti di imputati per i medesimi gravi delitti di cui all'articolo 2. Il comma 1, in particolare, affida la verifica della permanenza dei motivi legati alla emergenza epidemiologica, che hanno determinato la sostituzione Pag. 66della custodia cautelare con la misura degli arresti domiciliari, al pubblico ministero che deve procedere entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione di tale misura e, successivamente, con cadenza mensile. Anche in questo caso i termini sono anticipati qualora il DAP comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato. Il pubblico ministero, sempre che sussistano le originarie esigenze cautelari, chiede al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere: se le condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare sono mutate; oppure se sopraggiunga la disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguate alle condizioni di salute dell'imputato. Il comma 2 disciplina l'istruttoria che il giudice deve effettuare in vista del provvedimento di revoca oppure della conferma della misura sostitutiva. In particolare il giudice dovrà, analogamente a quanto prescritto per il magistrato di sorveglianza: sentire l'autorità sanitaria regionale, nella persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale; acquisire dal DAP informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l'imputato può essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. A differenza di quanto previsto per i giudici di sorveglianza dall'articolo 2, si prevede la possibilità per il giudice, qualora non sia in grado di decidere allo stato degli atti, di disporre, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti in ordine alle condizioni di salute dell'imputato o procedere a perizie, i cui esiti vanno acquisiti nei successivi quindici giorni. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 299, comma 1, c.p.p., in merito all'immediata revoca della misura cautelare quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste della stessa ovvero vengano meno le esigenze cautelari. Le disposizioni introdotte dall'articolo in esame trovano applicazione anche per i provvedimenti di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari emessi, in relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19, a partire dal 23 febbraio 2020.
  Rileva che l'articolo 2-quater, introdotto dal Senato, riproduce il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 29 del 2020 relativo alla disciplina in materia di colloqui in carcere limitatamente al periodo compreso tra il 19 maggio e il 30 giugno 2020. Oltre ad essere prevista la possibilità di svolgere tali colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti, è reintrodotta la possibilità per i detenuti di poter vedere i propri congiunti almeno una volta al mese. In particolare il comma 1 dispone che, dal 19 maggio al 30 giugno 2020, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei condannati, internati e imputati con i congiunti o con altre persone a norma dell'articolo 18 della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), dell'articolo 37 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 230 del 2000), nonché con riguardo ai condannati minorenni, dell'articolo 19 del d.lgs. n. 121 del 2018, possono essere svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica, che può’ essere autorizzata oltre i limiti attualmente previsti (articolo 39, comma 2, del d.P.R. n. 230 del 2000 e articolo 19, comma 1, del predetto d.lgs. n. 121/2018). La disposizione, al comma 2, prevede il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona, demandando nel contempo al direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per minorenni, l'indicazione – sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione – del numero Pag. 67massimo – nel rispetto dei limiti di legge – di colloqui da svolgere con modalità in presenza.
  Segnala che l'articolo 2-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina relativa alla corrispondenza telefonica delle persone detenute. La disposizione, al comma 1, interviene sulla normativa in materia di colloqui telefonici dei detenuti con i familiari, prevedendo che – con riguardo ai detenuti ordinari – l'autorizzazione ai colloqui telefonici possa essere concessa una volta al giorno (in luogo di una volta a settimana): nel caso in cui riguardi figli minori di età o maggiorenni portatori di una disabilità grave; nei casi in cui si svolga con il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con i genitori, i fratelli o le sorelle del condannato unicamente nel caso in cui questi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefìci ivi previsto, l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Tale disciplina non si applica ai detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Il comma 2 dell'articolo in esame, conseguentemente alle modifiche apportate, prevede che il comma 3 dell'articolo 39 cessi di avere efficacia.
  Fa presente che l'articolo 2-sexies, introdotto dal Senato, interviene in tema di accesso ai colloqui con il Garante nazionale e con i garanti territoriali per i detenuti sottoposti al regime ex articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, confermando in capo al Garante nazionale dei detenuti la prerogativa del colloquio riservato, dando la possibilità ai garanti regionali, nell'ambito del territorio di propria competenza, di effettuare colloqui monitorati con il vincolo della riservatezza e infine prevedendo un esplicito divieto per i garanti locali di effettuare colloqui riservati con i detenuti sottoposti al regime speciale, lasciando loro soltanto la possibilità di effettuare una visita accompagnata agli istituti di pena collocati nell'ambito territoriale di competenza. Più nel dettaglio la disposizione inserisce nell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario tre nuovi commi (2-quater.1, 2-quater.2 e 2-quater.3). Ai sensi del nuovo comma 2-quater.1, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale può: accedere senza limitazioni all'interno delle sezioni speciali degli istituti penitenziari incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale; svolgere con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali previsti dal comma 2-quater. Il nuovo comma 2-quater.2. disciplina i colloqui dei soggetti sottoposti al regime speciale con i Garanti regionali dei diritti dei detenuti. Ai garanti regionali è riconosciuta la possibilità di accedere, limitatamente al loro ambito territoriale di competenza, all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale e di effettuare esclusivamente colloqui visivi videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater. Il nuovo comma 2-quater.3 infine prevede per i Garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque denominati, soltanto la possibilità di effettuare una visita accompagnata agli istituti di pena collocati nell'ambito territoriale di competenza. Tale visita è consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti. La disposizione vieta espressamente la possibilità per i garanti locali di svolgere colloqui visivi con i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.
  Precisa che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge modifica l'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, che rappresenta la disposizione principale in tema di misure di contenimento degli effetti dell'epidemia, e della quarantena, sul sistema Pag. 68giudiziario nazionale. Il decreto-legge, anzitutto, prolunga fino al 31 luglio 2020 (rispetto al termine originario del 30 giugno 2020) la fase emergenziale, caratterizzata da specifiche misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari; tale fase ha preso avvio il 12 maggio, quando sono venuti meno il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione legale dei termini processuali. Inoltre, il provvedimento d'urgenza integra il catalogo delle udienze civili e penali che non possono essere rinviate, specifica alcune modalità per lo svolgimento da remoto di tali udienze, escludendo espressamente che nei procedimenti penali possano svolgersi a distanza le udienze di discussione finale e di esame di testimoni, e consente il deposito telematico di atti presso gli uffici del pubblico ministero. Il Senato ha modificato ed integrato il testo, in primo luogo ripristinando il termine originario del 30 giugno per la fine della fase emergenziale negli uffici giudiziari. La lettera a) interviene sul comma 3 dell'articolo 83, che individua una serie di controversie e procedimenti, tanto civili quanto penali, caratterizzati da urgenza, per i quali non si applica la disciplina del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini.In particolare (n. 1) tra le controversie civili il decreto-legge aggiunge l'esclusione dal rinvio nelle cause relative alla tutela dei minori, quando vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali. In merito, il Senato ha corretto il riferimento alle cause relative alla tutela dei minori con quello alle cause relative a «diritti delle persone minorenni» ed ha previsto inoltre l'esclusione dalla disciplina del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini per le seguenti cause: cause relative al diritto all'assegno di mantenimento; cause relative all'assegno divorzile. Posto che la fase emergenziale, nella quale operava il rinvio di diritto delle udienze e la sospensione dei termini processuali, è cessata lo scorso 11 maggio, e ricordato che le modifiche al decreto-legge entrano in vigore con la legge di conversione, evidentemente l'integrazione dell'elenco delle udienze indifferibili serve a escludere che – nell'ambito delle misure organizzative introdotte nei singoli uffici giudiziari per lo svolgimento delle attività giudiziarie fino alla fine dell'emergenza – possa essere previsto il rinvio d'ufficio di tali udienze (le eccezioni dell'articolo 83, comma 3, vanno infatti rispettate anche nella seconda fase dell'emergenza). Con la modifica della lettera a), inoltre, il decreto-legge corregge la formulazione della disposizione in modo da escludere, con una norma di chiusura, il rinvio delle udienze civili quando l'autorità giudiziaria dichiari – con decreto non impugnabile – l'urgenza della trattazione per evitare un grave pregiudizio alle parti. Per quanto riguarda le udienze penali, il decreto-legge [lettera a), n. 2)] interviene sulla disposizione che esclude il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti nei quali, nel periodo di sospensione, scadrebbero i termini di custodia cautelare (ex articolo 304 del codice di procedura penale). Il Governo: precisa che i termini di custodia cautelare sono quelli di cui al comma 6 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, e dunque quelli di durata massima della custodia; aggiunge che non possono essere rinviate le udienze penali nei procedimenti nei quali i termini di durata massima della custodia cautelare scadano entro l'11 novembre 2020 (ovvero sei mesi dopo la scadenza del periodo di sospensione, fissato all'11 maggio dal decreto-legge n. 23 del 2020). La disposizione, infatti, viene così riformulata: «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale». La lettera b) – al pari della lettera i) – interviene sul comma 6 dell'articolo 83, che demanda ai capi degli uffici giudiziari l'adozione di misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici. Il decreto-legge prevede che tali misure organizzative – che caratterizzano la c.d. fase 2 della gestione dell'emergenza nell'ambito della giustizia ordinaria – debbano essere introdotte e rispettate a partire Pag. 69dal 12 maggio 2020, ovvero il giorno successivo alla scadenza delle disposizioni sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini (11 maggio 2020), e fino al 31 luglio 2020.Il provvedimento in esame modifica infatti entrambi i termini posti dal comma 6: tanto quello di inizio della fase 2, che viene aggiornato con quanto già disposto dal decreto-legge n. 23 del 2020, e dunque portato dal 16 aprile all'11 maggio 2020; quanto quello di conclusione della fase emergenziale, che è individuato nel 31 luglio, in luogo del precedente 30 giugno. Tale modifica è effettuata in tutte le disposizioni dell'articolo 83 dalla lettera i) del testo originario del decreto-legge.
  Osserva che su questo aspetto è intervenuto il Senato che ha riportato al 30 giugno 2020 – in luogo del 31 luglio 2020 – la data di conclusione della fase emergenziale. Sopprimendo la lettera i) e modificando il comma 6, il Senato ha previsto dunque che la fase emergenziale per gli uffici giudiziari cessi il prossimo 30 giugno: le disposizioni dell'articolo 83, relative alle misure organizzative da applicare negli uffici, al rinvio delle udienze, alla trattazione da remoto, sono destinate a trovare applicazione solo fino alla fine del mese di giugno. Dal 1o luglio 2020 – in base alla modifica introdotta dal Senato – il sistema giudiziario tornerà alla normalità. Tale scelta rappresenta una eccezione rispetto alla dichiarazione di stato di emergenza proclamata dalla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 per sei mesi, e pertanto fino al 31 luglio 2020. A seguito della soppressione della lettera i), il Senato ha comunque inserito nell'articolo 1 della legge di conversione la salvezza degli effetti prodotti dalla disposizione del decreto-legge che individuava nel 31 luglio il termine di conclusione della fase emergenziale.
  La lettera c) interviene sul comma 7 dell'articolo 83, che elenca le misure organizzative che potranno essere adottate dai capi degli uffici giudiziari. In particolare, per quanto riguarda la possibilità di svolgere le udienze civili mediante collegamenti da remoto (lettera f) del comma 7), il decreto-legge precisa che il giudice dovrà essere fisicamente presente nell'ufficio giudiziario; saranno gli altri partecipanti all'udienza – difensori, parti private, eventualmente PM – che potranno collegarsi da remoto con l'ufficio giudiziario. Il Senato ha precisato che il luogo fisico posto all'interno dell'ufficio giudiziario dal quale si collega il magistrato è da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, aula d'udienza.
  Rileva che il Senato ha inserito nell'articolo 3 del decreto-legge (lettera c-bis) la sostituzione del comma 7-bis dell'articolo 83. Sostituendo la disposizione, il Senato ha eliminato la previsione che fino al 31 maggio consentiva di effettuare da remoto gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro. Al tempo stesso, però, la nuova formulazione pare dare per scontata questa modalità fino alla fine del mese in ottemperanza agli specifici provvedimenti giudiziali già emanati. Dalla formulazione del nuovo comma 7-bis pare ricavarsi, inoltre: che dal 1o giugno deve essere ripristinata la continuità degli incontri tra genitori e figli, in presenza e garantendo il distanziamento sociale; che quando ciò non sia possibile si deve procedere con collegamenti da remoto. La sospensione degli incontri, infatti, è ammissibile solo «nei casi in cui si è in presenza di taluno dei delitti di cui alla legge n. 69 del 2019»; l'infelice formulazione intende presumibilmente fare riferimento a denunce o procedimenti penali aperti a carico di uno dei genitori per taluno dei delitti di violenza domestica e di genere elencati dal c.d. Codice rosso. Il Senato, con la nuova lettera c-ter), ha inserito nell'articolo 83 del decreto-legge Cura Italia un nuovo comma il comma 11.1. Con tale previsione si intende disporre – dal 9 marzo al 31 luglio 2020 – che nei procedimenti civili (tanto contenziosi quanto di volontaria giurisdizione) dinanzi a tribunali e corti d'appello, i magistrati possano procedere al deposito dei propri atti esclusivamente con modalità telematiche; il deposito con modalità diverse deve essere consentito solo a fronte del mancato funzionamento dei sistemi informatici del ministero della giustizia. La disposizione dunque prescrive Pag. 70modalità informatiche di deposito degli atti da parte dei magistrati, prevedendone l'obbligatorietà anche per il periodo dal 9 marzo all'entrata in vigore della legge di conversione. La lettera d) interviene sul comma 12-bis dell'articolo 83, che prevede lo svolgimento mediante collegamenti da remoto delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti, consulenti e periti. Il decreto-legge – oltre a posticipare fino al 31 luglio 2020 la possibilità di svolgere le udienze penali da remoto che il Senato ha però soppresso – inserisce un ultimo periodo al comma 12-bis per specificare che non possono tenersi con modalità da remoto, salvo che le parti espressamente vi consentano: le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio; le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. La disposizione è innovativa sono per quanto riguarda l'esame di parti, consulenti e periti in quanto la partecipazione dei testimoni alle udienze da remoto era già espressamente esclusa dal campo d'applicazione del comma 12-bis.
  Diversamente da quanto previsto per le udienze civili, nelle udienze penali non sembra essere richiesta la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario. Il comma 12-bis, infatti, specifica che solo l'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario.
  Fa presente, altresì, che la lettera e) modifica il comma 12-ter dell'articolo 83, che riguarda i procedimenti penali in Cassazione, per introdurre la possibilità, oltre che delle parti private, anche del Procuratore generale presso la Corte di cassazione di chiedere la discussione orale, evitando così che la causa sia trattata in camera di consiglio, con modalità da remoto, senza la sua partecipazione. La lettera f) inserisce nell'articolo 83 due ulteriori commi per disciplinare, fino al 31 luglio 2020, il deposito con modalità telematiche di atti presso gli uffici del pubblico ministero. Si evidenzia che questa scadenza del 31 luglio non è stata anticipata dal Senato. Con due disposizioni aventi la medesima struttura, il decreto-legge prevede che il Ministro della giustizia possa, con uno o più decreti di natura non regolamentare, autorizzare i singoli uffici del pubblico ministero che ne facciano richiesta, e che dispongano di servizi di comunicazione dei documenti informatici giudicati idonei dal ministero stesso: a prevedere il deposito con modalità telematica delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle istanze che l'indagato può presentare alla procura ai sensi dell'articolo 415-bis, comma 3, del codice; del deposito dovrà essere rilasciata ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali (comma 12-quater.1); a prevedere la comunicazione con modalità telematica di atti e documenti da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria; della comunicazione dovrà essere rilasciata ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali (comma 12-quater.2).
  Rammenta che la lettera g) interviene sul comma 12-quinquies, che disciplina lo svolgimento da remoto delle deliberazioni collegiali per i procedimenti, sia penali che civili, non sospesi. La disposizione prevede, fino al 30 giugno 2020 (in base all'anticipazione del termine del 31 luglio decisa dal Senato), che le camere di consiglio possano essere tenute con modalità da remoto, considerando il luogo dal quale il magistrato che partecipa al collegio si collega, come camera di consiglio. Il decreto-legge in commento, per quanto riguarda i procedimenti penali, esclude che possano tenersi con modalità da remoto le deliberazioni collegiali conseguenti a udienze di discussione finale che si siano svolte con modalità ordinarie, e dunque senza collegamento da remoto. La disposizione si collega alla modifica introdotta al comma 12-bis, con la quale è stato escluso il ricorso al dibattimento a distanza per le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio. In tali casi, non sarà possibile neanche assumere la deliberazione collegiale da remoto. La lettera h) interviene sul comma 20 dell'articolo 83, che – per la durata della prima fase dell'emergenza Pag. 71– sospende i termini per lo svolgimento delle attività di mediazione e di negoziazione assistita, nonché di ogni procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie. A seguito della legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, il comma 20 dell'articolo 83 sospendeva i suddetti termini dal 9 marzo al 15 aprile per tutte le procedure di risoluzione stragiudiziale promosse o risultanti comunque pendenti tra il 9 marzo e il 15 aprile con conseguente sospensione dei termini di durata massima di tali procedimenti. Anche sul termine previsto dal comma 20 era peraltro intervenuto il decreto-legge n. 23 del 2020 che, all'articolo 36, comma 1, prevede che le disposizioni che prorogano il termine del 15 aprile all'11 maggio «si applicano, in quanto compatibili ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83». Il decreto-legge in esame, superando il decreto-legge n. 23 del 2020, sostituisce – nel solo comma 20 – il riferimento al 15 aprile con quello all'11 maggio 2020.
  Osserva che il Senato ha inserito una lettera h-bis), così da modificare il comma 20-bis dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020. Il periodo inserito dal Senato è volto a disciplinare la trasmissione, da parte del mediatore, agli avvocati delle parti ed all'ufficiale giudiziario, dell'accordo raggiunto. In entrambi i casi ciò dovrà avvenire per posta elettronica certificata. Per eseguire le notificazioni, l'ufficiale giudiziario estrarrà copie analogiche che lui stesso dichiarerà conformi all'originale, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale. La lettera i), nel testo originale del decreto-legge, attualmente in vigore, come già più volte ricordato posticipa di un mese e fissa al 31 luglio 2020 la fine dell'emergenza e la cessazione di efficacia delle misure organizzative apprestate dagli uffici giudiziari per limitare il contagio. Sino all'emanazione del decreto-legge in commento, infatti, il termine era fissato al 30 giugno 2020.
  Ricorda che tale nuovo termine trova applicazione non solo in relazione all'attività degli uffici giudiziari ordinari, ma anche nei procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali (diverse da giustizia amministrativa e contabile), agli arbitrati rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare (in tal senso dispone l'articolo 83, comma 21). Come già anticipato, il Senato ha soppresso la lettera i) individuando dunque nuovamente nel 30 giugno 2020 la fine dell'emergenza e la cessazione di efficacia delle misure organizzative apprestate dagli uffici giudiziari.
  Sottolinea che il comma 1-bis dell'articolo 3, introdotto dal Senato modifica l'articolo 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, prevedendo una modalità alternativa alla sottoscrizione del verbale redatto all'esito del tentativo di conciliazione andato a buon fine, quando tale verbale sia stato redatto in formato digitale. In tal caso, la sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori viene sostituita da un'apposita dichiarazione del giudice istruttore con la quale si attesta che i citati soggetti hanno avuto piena conoscenza degli accordi raggiunti e li hanno accettati. Per quanto riguarda gli effetti giuridici, il verbale che reca la suddetta dichiarazione costituisce titolo esecutivo ed ha gli stessi effetti del verbale di conciliazione sottoscritto in udienza dalle parti. Il comma 1-ter dell'articolo 3, introdotto dal Senato, disciplina l'effettuazione con modalità telematiche delle comunicazioni e notificazioni nei procedimenti dinanzi al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale. In particolare, attraverso una modifica della disciplina delle comunicazioni e notificazioni per via telematica di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 179 del 2012, la disposizione prevede che le comunicazioni e le notificazioni riguardanti i procedimenti che si svolgono davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale siano effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o da elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto della normativa riguardante la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Pag. 72
  Osserva che nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento è stato introdotto anche il comma 1-quater, dell'articolo 3, che modifica l'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13), aggiungendo un comma 6-ter. Il nuovo comma appare volto a prevedere che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento adottate in relazione all'emergenza sanitaria possa essere valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta (ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020).
  Rileva che l'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, recante la disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, aggiungendovi i commi da 3-bis a 3-quater. La modifica ha lo scopo di consentire a coloro che siano legati ad una persona nei cui confronti è stata disposta la revoca di un provvedimento di cambiamento delle generalità per effetto di un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione instauratosi successivamente all'emanazione del predetto provvedimento, di evitare che la revoca produca effetti anche nei loro confronti (comma 3-bis). A tal fine, gli stessi soggetti devono presentare apposita istanza motivata alla Commissione centrale, la quale dovrà acquisire i necessari elementi di valutazione dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e dal Servizio centrale di protezione. Qualora ritenga che sussistano dei rischi per l'incolumità personale del coniuge, dell'unito civilmente e dei figli, la Commissione accoglie l'istanza e dispone quali adempimenti debbano essere compiuti negli atti, nelle iscrizioni, nelle trascrizioni ed in generale in tutti i provvedimenti che riguardino la persona istante (comma 3-ter). In presenza di figli minori, così come previsto per il cambiamento delle generalità dall'articolo 1, comma 2, del medesimo d.lgs. 119/1993, è necessario che vi sia l'assenso dell'altro genitore o, in mancanza, l'autorizzazione del giudice tutelare, che decide tenendo conto delle esigenze di tutela della sicurezza del minore, della sicurezza della persona ammessa allo speciale programma di protezione e dei diritti dei coniugi (comma 3-bis). In proposito, rammenta che è in corso di esame presso la Commissione Giustizia l'AC 2513 in materia di revoca del provvedimento di cambiamento della generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. È infine previsto (comma 3-quater) che quanto disposto dal comma 3-bis si applichi ai destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle generalità «nonché a coloro nei cui confronti siano stati adottati i medesimi provvedimenti». Con riguardo a questi ultimi, presumibilmente si tratta delle persone legate al destinatario del provvedimento di revoca da un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione, ma non risulta esplicitamente nella formulazione della disposizione. Con riguardo all'ambito temporale di applicazione della disposizione, si specifica che la stessa si applica ai provvedimenti di revoca adottati nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame fino al perdurare dello stato di emergenza relativa a COVID-19.
  Rammenta che l'articolo 4, modificato nel corso dell'esame preso l'altro ramo del Parlamento, reca disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa. In particolare, al comma 1, primo periodo, interviene sull'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: prorogando di un ulteriore mese (dal 30 giugno al 31 luglio) l'applicazione delle misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari e volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19, al fine di Pag. 73evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone (comma 3 dell'articolo 84); consentendo – fra le misure organizzative adottabili – il rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 (in luogo del 30 giugno previsto dal comma 4, lettera e) dell'articolo 84 nella formulazione vigente prima del decreto-legge in conversione); estendendo fino al 31 luglio la disciplina del processo cartolare «coatto» prevista dal comma 5 dell'articolo 84 in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, prorogando di un mese (dal 30 giugno al 31 luglio) il termine del periodo del quale, nei procedimenti nei quali vi sia stato il differimento dell'udienza, non si tiene conto ai fini della durata ragionevole del processo di cui all'articolo 2 della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), (comma 9 dell'articolo 84).
  Segnala inoltre che il Senato è intervenuto a sopprimere la disposizione che proroga di un mese (dal 30 giugno al 31 luglio) il termine del periodo nel quale opera la sospensione dell'obbligo di deposito cartaceo (comma 10 dell'articolo 84). Nel corso dell'esame in Senato è stata inoltre disposta l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, che prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata, anche a mezzo del servizio postale, almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge in conversione prevede, poi, la possibilità, a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020, per le parti costituite di chiedere con apposita istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, la discussione orale mediante collegamento da remoto. Lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti da remoto deve non solo garantire che siano assicurati il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori stessi all'udienza, ma anche assicurare in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informativo della giustizia amministrativa e dei relativi apparati, nei limiti delle risorse assegnate attualmente ai singoli uffici. Si dà quindi luogo alla discussione con modalità da remoto: a richiesta di tutte le parti costituite; su disposizione del presidente del collegio: quando lo ritenga necessario anche in assenza di istanza di parte; nei casi in cui l'istanza non sia presentata congiuntamente da tutte le parti costituite, previa valutazione dell'istanza e delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti. In tutti i casi in cui venga disposta la discussione da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza di trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Di tutte le operazioni che si svolgono in udienza si redige processo verbale, ivi inclusi l'accertamento dell'identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. In alternativa alla discussione da remoto è prevista la possibilità per le parti di depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente ad ogni effetto in udienza.
  Il comma 2 dell'articolo 4 modifica il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010, intervenendo in materia di adozione delle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. La disposizione demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio di Stato l'adozione delle regole tecniche-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario (al Presidente della Repubblica o al Presidente Pag. 74della Regione siciliana). Tale decreto, che deve essere adottato previo parere (da rendere entro 30 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto) del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale e degli altri soggetti indicati dalla legge, si applica a partire dalla data indicata nello stesso, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Senato è intervenuto sulla disposizione in oggetto specificando i soggetti il cui parere deve essere acquisito ai fini dell'adozione del decreto: Consiglio nazionale forense, Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.
  A tale decreto è rimessa, con riguardo ai casi di trattazione mediante collegamento da remoto, la definizione dei tempi massimi di discussione e replica. Il comma 3 dispone – a decorrere dal quinto giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo decreto del Presidente del Consiglio di stato di cui al precedente comma 2 – l'abrogazione del regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40; del comma 2-quater dell'articolo 136 dell'allegato 1 al codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) che permette che il privato chiamato in causa dal giudice possa essere autorizzato dallo stesso al deposito di scritti difensivi o altri documenti mediante upload (ovvero caricando gli atti) sul sito istituzionale quando non in possesso di posta elettronica certificata. In proposito la relazione illustrativa osserva come l'abrogata disposizione non abbia mai avuto pratica attuazione; dell'articolo 13-bis dell'allegato 2 al codice del processo amministrativo recante misure transitorie per l'uniforme applicazione del processo amministrativo telematico. In proposito la relazione illustrativa osserva come tale disposizione abbia ormai perso efficacia.
  Segnala che l'articolo 5, anch'esso modificato dal Senato, interviene in materia di giustizia contabile, apportando una serie di modifiche all'articolo 85 citato del decreto-legge n. 18 del 2020. In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 – come modificata dal Senato estende al 31 agosto il periodo di operatività delle misure adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile. Nel dettaglio: è prorogata fino al 31 agosto l'applicazione delle misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari e volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone (comma 2 dell'articolo 85); è previsto – fra le misure organizzative adottabili – il rinvio delle udienze a data successiva al 31 agosto 2020 (ai sensi del comma 3, lett. f) dell'articolo 85 nella formulazione vigente prima del decreto-legge in conversione); sono sospesi, in caso di rinvio, tutti i termini che scadono entro il 31 agosto; è prorogata di fino al 31 agosto la disciplina derogatoria relativa al procedimento monocratico presso la giustizia contabile dettata dal comma 5 dell'articolo 85; è prorogata l'applicazione della disposizione per la quale, in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze in grado di riunirsi tempestivamente anche in via telematica; è disposto che nei procedimenti nei quali vi sia stato il differimento dell'udienza, non si tiene conto – ai fini della durata ragionevole del processo di cui all'articolo 2 della citata legge n. 89 del 2001 – del periodo fino al 31 agosto 2020; è previsto che fino al 31 agosto i decreti del Presidente Pag. 75della Corte dei conti con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistino efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 8-bis dell'articolo 85). Nel corso dell'esame il Senato ha introdotto poi una nuova lettera a-bis), la quale prevede (modificando il comma 4 dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020) che in caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1o settembre 2020.
   La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 modifica il comma 6 dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18, innalzando il numero dei membri del collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo portandolo da dieci a quindici magistrati, oltre al presidente di sezione preposto al coordinamento, nonché stabilendo che lo stesso delibera in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica con almeno dodici magistrati, in luogo dei nove previsti dall'articolo 85, nella sua formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione. Aggiungendo un ulteriore periodo al comma 6 dell'articolo 85, il decreto-legge prevede altresì che i criteri per l'individuazione dei magistrati che compongono il suddetto organo siano fissati dal Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di Presidenza. Tali criteri devono assicurare adeguata proporzione tra magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici territoriali. La lettera c) del comma 1 infine, aggiungendo un ulteriore comma (comma 8-ter) all'articolo 85 del decreto-legge n. 18, consente al pubblico ministero contabile, con riguardo all'attività istruttoria posta in essere nell'ambito dei giudizi di responsabilità, di avvalersi, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, di collegamenti da remoto, per l'audizione di soggetti informati finalizzata ad acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilità (ex articolo 60 del Codice di giustizia contabile) e del presunto responsabile che ne abbia fatto richiesta (ex articolo 67 del Codice di giustizia contabile). La disposizione prevede che le regole tecniche per l'individuazione di tali collegamenti e la relativa disciplina siano adottate con decreto del presidente della Corte dei conti – ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 – che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Senato ha poi introdotto un ulteriore comma (il comma 1-bis) nella disposizione, prevedendo che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, in relazione all'accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico, l'ufficio di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assume la denominazione di Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati.
  Ricorda che l'articolo 6, in relazione al quale il Senato non ha approvato proposte di modifica, al comma 1 prevede l'istituzione di una piattaforma informatica unica nazionale che consenta la gestione di un sistema di allerta, in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19, contatto rilevato tramite l'installazione, su base volontaria, di un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Il Ministero della salute viene qualificato come il soggetto titolare del trattamento, agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali – secondo la quale il titolare del trattamento singolarmente o insieme con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il medesimo Dicastero si coordina, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con gli altri soggetti individuati dal comma 1 – che assumono anch'essi la responsabilità del trattamento agli effetti della disciplina Pag. 76sulla protezione dei dati personali –, ai fini della gestione del sistema suddetto e dell'adozione delle misure di sanità pubblica e di cura (inerenti in particolare alle persone interessate dai contatti stretti in esame). Al riguardo, il comma 1 specifica altresì che le modalità operative del sistema di allerta sono complementari alle ordinarie modalità in uso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informano periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sullo stato di avanzamento del progetto. La disposizione, al comma 2, demanda al Ministero della salute – all'esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 – l'adozione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In base al presente comma 2, in linea con quanto previsto dagli Orientamenti della Commissione europea e con le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali il sistema di tracciamento digitale deve assicurare in particolare, che: gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati (lettera a)); per impostazione predefinita, i dati personali raccolti dall'applicazione siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di essere rientrati tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19 – contatti individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute – nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti (lettera b)); il trattamento effettuato sia basato sui dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi, oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati. È esclusa in ogni caso la geo-localizzazione dei singoli utenti (lettera c)); siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento (lettera d)); i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute. I dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine (lettera e)); i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento GDPR possano essere esercitati anche con modalità semplificate (lettera f)). Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge precisa che i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quella specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica. Il mancato utilizzo dell'applicazione – ai sensi del comma 4 – non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole, né alcuna limitazione del principio della parità di trattamento. Il comma 5, oltre a prevedere che sia la piattaforma che i programmi informatici per la realizzazione della stessa e per l'utilizzo dell'applicazione siano di titolarità pubblica, stabilisce che debba essere realizzata dal Commissario straordinario esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla Sogei. Il comma 5 precisa altresì che i programmi informatici sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione debbano essere resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta ex articolo 69 («Riuso delle soluzioni e standard aperti») del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005). L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali devono essere interrotti alla data di cessazione dello Pag. 77stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati sono cancellati o resi definitivamente anonimi (comma 6). Il comma 7 reca la copertura finanziaria degli interventi per la realizzazione della piattaforma. A tali oneri, quantificati in 1.500.000 euro, si provvede mediante utilizzo di risorse assegnate per il 2020 al Commissario straordinario, con delibera del Consiglio dei ministri, a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  Rileva che l'articolo 7 che reca le disposizioni finanziarie prevede che dall'attuazione degli articoli del decreto-legge in conversione, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6 con riguardo al sistema di allerta Covid-19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione precisa altresì che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Sottolinea che l'articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame per la conversione dall'altro ramo del Parlamento, interviene in materia di sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio, prevedendo che i contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica, disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, devono prevedere, tra i servizi preattivati, sistemi di parental control o di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco dei contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto (comma 1). Tali sistemi, ai sensi del comma 2, devono essere gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto. La disposizione prevede inoltre in capo agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche l'obbligo di assicurare adeguate forme di pubblicità dei sistemi di protezione, in modo da garantire che i consumatori possano compiere scelte informate (comma 3). In caso di violazione degli obblighi imposti dalla disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere (comma 4).
  Fa presente, infine, che l'articolo 8 disciplina infine l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, preannunciando che anche la relazione verrà tempestivamente messa a disposizione sull'applicazione GeoCamera, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.30 alle 18.55.