CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 giugno 2020
385.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 283

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza della Presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.35.

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
S. 1812 Governo.
(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva anzitutto come le misure del provvedimento rientrino nelle materie ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza e profilassi internazionale che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) e q), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre che alla materia tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; con riferimento all'articolo 2 assume infine rilievo la materia di esclusiva competenza statale ordinamento civile e penale (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione).
  In particolare, l'articolo 1, al comma 1, dispone la cessazione delle limitazioni imposte ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, con effetto dal 18 maggio 2020. Per quanto concerne la circolazione tra regioni, la cessazione delle misure restrittive è posticipata dai commi 2 e 3, quanto a decorrenza, al 3 giugno 2020. La medesima scansione temporale Pag. 284è determinata – dal comma 4 – per gli spostamenti da e per l'estero. Il comma 5 dispone che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti, non siano soggetti ad alcuna limitazione. Il comma 6 ha per oggetto la quarantena dell'ammalato, il quale deve permanere nella propria abitazione o dimora, se sottoposto, in quanto positivo al virus Covid-19, alla misura di quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria. Il comma 7 impone l'applicazione della quarantena precauzionale, con provvedimento dell'autorità sanitaria, ai soggetti che abbiano avuto «contatti stretti» con soggetti confermatisi positivi al virus (o con altri soggetti che siano indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19). Il comma 8 stabilisce un divieto di assembramento per le riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  Il comma 9 attribuisce al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico qualora non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, pari ad almeno un metro.
  Al riguardo, rileva l'opportunità, al fine di evitare contenziosi, di precisare se al sindaco sia attribuita una facoltà, e non un obbligo, di procedere alla chiusura delle suddette aree; in altre parole, andrebbe chiarito se la norma consenta a un sindaco di mantenere aperte aree pubbliche o aperte al pubblico anche qualora risultasse impossibile assicurare, in modo adeguato, il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.
  Ricorda poi come il comma 10 dell'articolo 1 disponga che le riunioni si svolgano garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il comma 11 prevede che lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di persone sia tenuto al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose. Il comma 12 abilita i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 (DPCM, o, nelle more, ordinanze del Ministro della salute, delle regioni o dei sindaci), a stabilire termini di efficacia diversificati, ove dispongano in merito a: la quarantena precauzionale (di cui al comma 7); la partecipazione del pubblico a eventi, spettacoli, convegni eccetera (comma 8) o a riunioni (comma 10) o a funzioni religiose (comma 11). Il comma 13 demanda ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020 le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali.
  Segnala, al riguardo, che il comma 13 non fa riferimento, a differenza dei precedenti decreti-legge n. 6 e n. 19, alle attività dei servizi educativi per l'infanzia, di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017 (micronidi e nidi; sezioni primavera, servizi integrativi), che invece appare opportuno citare.
  Il comma 14 stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali si svolgano nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei princìpi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Nel caso di mancato rispetto di detti documenti, che non assicuri adeguati livelli di protezione, il comma 15 dispone la sospensione dell'attività fintanto che non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza. Il comma 16 demanda alle regioni l'effettuazione di un monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell'evoluzione della situazione epidemiologica, in esito al quale è consentito alle stesse di introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, nelle more dell'adozione di DPCM.
  Al riguardo, con riferimento al comma 14, rileva l'opportunità di una riflessione sulla specifica funzione normativa attribuita alla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ricorda che, allo stato. la Conferenza è un organismo di coordinamento politico tra gli esecutivi regionali privo di apposita disciplina legislativa, che si raccorda con il Governo in sede di Conferenza Stato-regioni e in sede Pag. 285di Conferenza unificata e con il Parlamento, attraverso le audizioni presso le Commissioni permanenti e l'interlocuzione strutturata con la nostra Commissione, ai sensi del regolamento approvato nella scorsa Legislatura. La legislazione vigente riconosce già specifiche funzioni (da ultimo proprio con i decreti-legge n. 6 e n. 19 del 2020 relativi all'epidemia) al suo presidente e la Conferenza è citata dal decreto legislativo n. 281 del 1997, in ordine all'organizzazione dei lavori della Conferenza Stato-regioni. Sottolinea, inoltre, come alcune disposizioni richiamino indirizzi elaborati in sede di Conferenza cui poi le regioni danno attuazione: ad esempio, da ultimo, le eventuali azioni di coordinamento previste dagli articoli da 54 a 60 del decreto-legge n. 34 del 2020 per le misure regionali di sostegno alle imprese. Nel caso in esame, però, in considerazione della rilevanza della questione e per l'esigenza, indicata dalla norma, di raccordare le misure regionali con quelle nazionali ed evitare contenziosi, potrebbe risultare preferibile fare piuttosto riferimento, per il futuro e mantenendo ferma l'applicazione dei provvedimenti fin qui adottati, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; segnala inoltre l'opportunità di stabilire un criterio di prevalenza in caso di compresenza e contrasto tra protocolli o linee guida regionali, da un lato, e protocolli e linee guida della Conferenza, dall'altro lato; in proposito osserva che, per ragioni di coerenza complessiva, potrebbe risultare logico attribuire carattere di preminenza ai protocolli e alle linee guida concordate in sede di Conferenza Stato-regioni, ovvero, per quelle già adottate, della Conferenza delle regioni, fermo restando che queste dovranno lasciare sufficienti spazi per un'applicazione nelle diverse regioni che tenga conto delle specificità territoriali.
  Con riferimento al comma 15, rileva la necessità di specificare se la sospensione sia disposta come mera conseguenza del mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida, ovvero se occorra una violazione grave, tale da non poter assicurare adeguati livelli di protezione.
  L'articolo 2 introduce una disciplina sanzionatoria destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento previste dal decreto-legge in esame, nonché dai decreti e dalle ordinanze emanati in attuazione del medesimo. L'articolo 3 al comma 1 prevede che le misure di cui al presente decreto-legge si applichino dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1. Il comma 2 prevede che le disposizioni del decreto-legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Si riserva infine di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi che emergeranno nel corso dell'esame, nonché tenendo conto delle audizioni effettuate al Senato sul provvedimento, con particolare riferimento all'audizione svoltasi ieri nel tardo pomeriggio dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulla quale non ha ancora avuto modo, per la ristrettezza dei tempi, di raccogliere i necessari elementi informativi.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), nell'accogliere con favore molte delle considerazioni svolte dal relatore, rileva tuttavia che i contenuti del provvedimento risultano nei fatti superati dall'interlocuzione in corso, nell'ambito della cosiddetta «cabina di regia», tra il Presidente del Consiglio e i rappresentanti degli enti locali. Ciò è vero in primo luogo con riferimento al comma 9 dell'articolo 1: a tale riguardo, rileva come se da un lato è stato riconosciuto il diritto dei sindaci di intervenire dall'altro lato si è riscontrata l'impossibilità di controllare aree vaste di territori come i parchi e ricorda che sono state Pag. 286sollevate diverse osservazioni che tuttavia non sono ancora state accolte.
  Dichiara poi di condividere il riferimento al comma 14 dell'articolo 1 che prevede che le attività economiche, produttive e sociali si svolgano nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei princìpi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Si tratta di un tema molto dibattuto sul quale, tuttavia, non è ancora stata trovata una linea chiara di azione comune e molte scelte sono state fatte senza tenere conto dell'accordo generale delle regioni. Ricorda, a tale proposito, l'enorme differenza di condizioni in cui si sono trovate le regioni del nord e del sud nel corso della pandemia. Auspica quindi che dalle audizioni del Senato possano emergere le necessarie informazioni sulle ulteriori interlocuzioni in corso e condivide pertanto l'esigenza di rinviare l'espressione del parere.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) chiede se il relatore potrà tenere conto, nell'elaborare la proposta di parere, anche dell'esito delle impugnative di alcune ordinanze regionali.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda che intende rinviare l'espressione del parere proprio per poter prendere in considerazione quanto emerso nel corso delle audizioni che si sono svolte fino alla giornata di ieri al Senato. Ritiene che in quella sede siano emersi tutti i profili meritevoli di attenzione del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2500 Governo.
(Parere alla V Commissione della Camera).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2020.

  Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (vedi allegato 1).

  Il deputato Roberto PELLA (FI) nel dichiarare piena condivisione delle osservazioni del senatore Mollame sul provvedimento in esame esprime tuttavia il proprio disappunto in quanto l'andamento generale dell'esame del provvedimento lascia presagire che ben poco di quanto contenuto nella proposta di parere potrà essere accolto dalla Commissione competente in sede referente. Ricorda ad esempio che il Presidente del Consiglio ha già dichiarato all'ANCI che non sarà possibile accogliere, nell'ambito del DL rilancio, le richieste avanzate dai comuni, in particolare con riferimento all'esigenza di fare fronte alle minori entrate registrate a causa dell'emergenza pandemica. Il premier ha lasciato prospettare la necessità di affrontare il tema in un nuovo provvedimento, per il quale sarà necessario richiedere al Parlamento una nuova autorizzazione allo scostamento di bilancio. È altresì notorio che le risorse disponibili per ulteriori interventi da introdurre in sede parlamentare ammonta a meno di un miliardo, risorse del tutto insufficienti per far fronte alle esigenze degli enti locali, per i quali la stima da parte dell'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) di perdita di gettito nel 2020 provocata dalla pandemia oscilla tra un minimo di 3,8 miliardi e un massimo, purtroppo assai più realistico, di 8,2 miliardi. Per queste ragioni quindi non può che annunciare il voto contrario sulla proposta di parere, proprio a causa della mancanza di spazi praticabili per trasformare in norme i suoi contenuti. Pag. 287
  Chiede comunque ai componenti della maggioranza di sollecitare i componenti del Governo ad accogliere almeno le proposte di regioni province e comuni di natura ordinamentale poiché si tratta di modifiche che, pur non avendo costi, semplificherebbero di molto la vita degli enti locali.
  Rileva inoltre la necessità di affrontare in maniera organica, non appena si sarà usciti dall'emergenza pandemica, il tema del debito dei comuni che non deve però essere una rinegoziazione perché se pure questa reca un lieve alleggerimento della spesa corrente dall'altro aumenta il debito per le generazioni future e rammenta che il tasso di interesse applicato da Cassa depositi e prestiti s.p.a. è un tasso del tutto fuori mercato.
  Ricorda come in passato – grazie all'azione del viceministro Garavaglia – venne attuato un piano di rimodulazione del debito delle regioni che ha liberato molte risorse e ha consentito investimenti portando grande beneficio alle regioni stesse. Rileva l'opportunità di adottare analoghe misure anche oggi concedendo ai comuni e alle province lo stesso trattamento riservato alle regioni.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), nel riscontrare una grande contraddizione nelle dichiarazioni del collega Pella, osserva che non c’è miglior mezzo del parere per indicare al Governo la posizione della Commissione. Trova incongruente dichiarare la condivisione delle istanze rappresentate nel parere e poi dichiarare voto contrario. Il parere parlamentare motivato, circostanziato e preciso è l'unico strumento istituzionale utilizzabile.

  Il senatore Daniele MANCA (PD) nel ricordare l'importanza di questo voto che tiene conto di tutte le istanze degli enti locali, ricorda che il provvedimento al nostro esame non è un punto di arrivo nell'interlocuzione tra lo Stato e gli enti locali, bensì un punto di partenza. Nel rammentare il difficile compito dei sindaci di mantenere la coesione sociale con i bilanci degli enti locali soprattutto ora che ci sarà un mancato gettito ancora non valutabile, osserva che con la nota di aggiornamento al def e con la legge di bilancio il Governo potrà stanziare ulteriori risorse per sostenere gli enti locali nel loro compito di garantire i servizi essenziali. Ricorda, infine, che non tutti i comuni hanno lo stesso livello di indebitamento e che alcuni comuni con basso livello di debito hanno comunque difficoltà ad erogare in modo soddisfacente i servizi. Sarà pertanto necessario individuare soluzioni che tengano conto di questa realtà differenziata.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) ritiene importante il riferimento alla necessaria concertazione tra Stato e autonomie territoriali. Ciò è tanto più vero per le regioni a statuto speciale e per le province autonome: per le province autonome in particolare è urgente procedere al ristoro delle minori entrate in quanto entro il mese di giugno devono essere approvati i bilanci di previsione e un mancato ristoro potrebbe mettere a rischio l'erogazione di molti servizi in cui le province hanno competenza esclusiva. È quindi necessario provvedere già in sede di conversione del provvedimento in esame.

  Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), relatore, nel ringraziare il collega Pella per la schiettezza con sui si è espresso ricorda che nel compilare il parere ha preso ampio spunto anche da suggerimenti venuti dalle opposizioni. Con riferimento alla sua critica circa il probabile non accoglimento di molte modifiche al testo, fa presente che si è ancora in una fase in cui è necessario dare la priorità alle problematiche inerenti alla salute, mentre sui temi economici non mancherà il tempo per il confronto e per l'individuazione di soluzioni condivise.

  Emanuela CORDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

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  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 1).

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus.
Testo unificato C. 2451 Mulè e abb.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), relatore, nell'illustrare il contenuto del provvedimento, che si compone di 6 articoli, ricorda che l'articolo 1 istituisce il 18 marzo quale Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia di Coronavirus, al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa dell'epidemia.
  Ai sensi del comma 2 in occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia, mentre il comma 3 specifica che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del maggio 1949.
  Rileva che, ai sensi della citata legge n. 260 del 1949, che stabilisce le ricorrenze festive, nei giorni della festa nazionale (2 giugno), delle solennità civili (11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede e 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli) e del 25 aprile, del 1o maggio e del 4 novembre, si prevede l'orario ridotto negli uffici pubblici e l'imbandieramento dei pubblici edifici. Inoltre, nei giorni della festa nazionale, del 25 aprile, del 1o maggio e del 4 novembre si prevede il riconoscimento, ai lavoratori che prestino la loro opera nelle suindicate festività, della maggiorazione per il lavoro festivo.
  L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che in occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono delegare l'amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), al fine di sostenere la ricerca scientifica. Ai sensi del comma 2 tale facoltà è riconosciuta anche ai lavoratori del settore privato.
  In merito alla previsione del comma 1 rammenta che, ai sensi del citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999.
  Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di sua competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
  L'articolo 3 stabilisce che, al fine di celebrare la Giornata nazionale istituita dall'articolo 1, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative Pag. 289specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare la memoria di coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia di Coronavirus, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.
  L'articolo 4 prevede che nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia di Coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.
  Ai sensi dell'articolo 5 la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
  L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, rileva come l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione), quali «promozione e organizzazione di attività culturali» e «istruzione». In proposito ricorda però che l'adozione di tali iniziative è rimessa nel testo alla libera scelta di regioni, province e comuni e delle istituzioni scolastiche. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), esprimendo l'auspicio che non ci siano più vittime in questa terribile tragedia che ha colpito l'Italia.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) nell'annunciare il voto favorevole sulla proposta di parere, ricorda che la prima delle proposte di legge di diversi gruppi politici che sono confluite nel testo unificato in esame è stata presentata da un collega del suo gruppo, l'onorevole Mulè; dichiara poi di apprezzare particolarmente l'autonomia lasciata ai vari enti locali di decidere come commemorare le vittime di coronavirus. Coglie poi l'occasione per sottolineare l'importanza della grande attenzione della Commissione per il sistema degli enti territoriali. Ringrazia per questo tutti i gruppi e la presidente.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 9.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

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