CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 giugno 2020
385.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 118

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
C. 875-1060-1702-2330-A.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Umberto BURATTI (PD), relatore, rileva come le proposte di legge C. 875-1060-1702-2330-A in esame – su cui la Commissione Finanze è chiamata ad esprimere il parere da rendere alla Commissione Difesa – fissano i principi generali del diritto di associazione sindacale del personale militare e definiscono le caratteristiche essenziali delle nuove organizzazioni sindacali e il relativo ambito di operatività.
  L'interesse specifico della Commissione riguarda in particolare le disposizioni riferite alla Corpo della Guardia di finanza.
  Ricorda che le citate proposte di legge traggono spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2018, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui prevede che «i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali», riconoscendo la legittimità delle associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale e rinviando ad un apposito provvedimento legislativo la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento.
  Rammenta altresì che, nel corso della seduta del 28 maggio 2019, l'Assemblea della Camera, su proposta della relatrice del provvedimento, on. Corda, aveva deliberato il rinvio in Commissione del provvedimento, che, nel testo risultante dal successivo esame in sede referente, consta attualmente di 19 articoli.
  Passando al contenuto del provvedimento, precisa che gli articoli 1 e 2 delineano le caratteristiche generali delle associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare, specificandone gli ambiti soggettivi e oggettivi di riferimento, nonché i principi generali.
  L'articolo 3 ha ad oggetto il procedimento relativo alla costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari. Viene stabilito che tali associazioni, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per quelle costituitesi tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e che il competente dicastero, accertata entro e non oltre i sessanta giorni successivi la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo.
  L'articolo 4 concerne le limitazioni riguardanti l'attività delle predette associazioni, mentre per quanto riguarda invece la competenza per materia delle citate associazioni, l'articolo 5 stabilisce che esse Pag. 119rappresentano e tutelano i propri iscritti su tutte le materie di interesse del personale rappresentato con le sole eccezioni delle materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.
  I successivi articoli 6, 7 e 8 recano, rispettivamente, disposizioni in merito alla possibilità che gli statuti prevedano la costituzione di articolazioni periferiche di livello regionale o territoriale, al finanziamento e alla trasparenza dei bilanci e alle cariche elettive all'interno delle associazioni. L'articolo 9 stabilisce i principi generali concernenti lo svolgimento dell'attività sindacale.
  Gli articoli 10 e 11 disciplinano rispettivamente il diritto di assemblea e le procedure della contrattazione, mentre, ai sensi dell'articolo 12, le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle organizzazioni sindacali ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare. L'articolo 13 stabilisce i requisiti per il riconoscimento del carattere rappresentativo a livello nazionale delle suddette associazioni.
  I successivi articoli 14 e 15 recano, rispettivamente, norme in materia di tutela e diritti del personale militare che ricopre cariche elettive e in materia di pubblicità dell'attività sindacale svolta dalle associazioni in esame.
  L'articolo 16 contiene delega al Governo per il coordinamento normativo e i regolamenti di attuazione, mentre l'articolo 17 reca disposizioni in materia di giurisdizione. L'articolo 17-bis istituisce presso il Ministero della difesa la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie, mentre, per la conciliazione delle controversie riferite al personale della Guardia di finanza, è istituita analoga commissione presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità di costituzione e funzionamento di tali commissioni sono definite con regolamento ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  L'articolo 18 concerne abrogazioni e norme transitorie e stabilisce che non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
C. 2500 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luca MIGLIORINO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione finanze avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla V Commissione (Bilancio) – del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio), recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento si compone di 266 articoli, suddivisi in otto Titoli, ed è stato presentato alla Camera dei deputati lo scorso 19 maggio 2020 (A.C. 2500).
  Il decreto ha un impatto sull'indebitamento netto di 55,3 miliardi nel 2020 e di 26,2 miliardi nel 2021, conformemente allo scostamento di bilancio autorizzato Pag. 120dalle Camere con l'approvazione, a maggioranza assoluta, della Relazione governativa allegata al Documento di economia e finanza (DEF) 2020.
  In tema di sanità il decreto-legge è finalizzato ad un complessivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, nelle sue diverse articolazioni, territoriale ed ospedaliera, sia sotto il profilo organizzativo che per quanto attiene alle assunzioni di personale, nonché per l'aumento dei contratti di specializzazione medica, con uno stanziamento complessivo di 3,2 miliardi di euro. Vengono poi disposte alcune proroghe di termini e l'estensione di alcuni benefici in ragione del perdurare dello stato di emergenza.
  Le misure a sostegno del lavoro riguardano, principalmente, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica; l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità; la semplificazione del contratto a termine; la promozione del lavoro agile; l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale.
  Il provvedimento contiene, poi, un complesso e articolato sistema di misure fiscali e di sostegno finanziario alle imprese, tra cui l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto dell'IRAP 2020; un credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie; la definitiva soppressione delle cosiddette clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise; l'esonero, fino al 31 ottobre 2020, per gli esercizi di ristorazione, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap); l'incremento del Fondo per le garanzie rilasciate da SACE; il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI; il recepimento della nuova disciplina degli aiuti di Stato; un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, variabile in relazione al fatturato; misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese; misure specifiche per il sostegno del turismo.
  Varie misure sono volte al sostegno degli enti territoriali, con l'obiettivo di far fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica, nonché a favorire il pagamento dei debiti commerciali degli enti medesimi. È inoltre prevista la possibilità, per gli anni 2020 e 2021, di utilizzare in via eccezionale le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), rinvenienti dai precedenti cicli programmatori, per interventi volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale.
  In relazione all'attività delle pubbliche amministrazioni, il decreto contiene alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici.
  Per quanto concerne la scuola, gli interventi sono rivolti, in particolare, a garantire lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato e la ripresa delle attività nell'anno scolastico 2020/2021, ad accelerare la realizzazione di interventi di edilizia scolastica durante la sospensione delle attività didattiche.
  Nei settori della cultura, dello spettacolo e dello sport gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivate dalla sospensione degli eventi, nonché dalla chiusura dell'accesso a istituti e luoghi della cultura, rafforzando alcuni strumenti esistenti e introducendone di nuovi.
  Nel settore dei trasporti viene prevista la costituzione di una nuova società pubblica di trasporto aereo, stabilendo un limite di capitalizzazione con risorse pubbliche pari a 3 miliardi di euro; vengono stanziate risorse per la promozione della mobilità sostenibile e per il sostegno del trasporto pubblico locale.
  Vengono introdotte nuove procedure di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati nei settori dell'agricoltura, della cura della persona e del lavoro domestico.Pag. 121
  Esaminando più nel dettaglio le misure fiscali recate dal provvedimento, il provvedimento prevede:
   l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata – pari al 40 per cento – dell'acconto dell'IRAP 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni (articolo 24);
   un credito d'imposta per l'ammontare del canone di locazione di immobili non abitativi, per i mesi di marzo, aprile e maggio, per alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente (articolo 28);
   la proroga al 31 dicembre 2020 del termine finale di efficacia del cosiddetto superammortamento (articolo 50);
   il rafforzamento delle agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici, effettuati dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (cosiddetti ecobonus, sismabonus, bonus fotovoltaico e colonnine elettriche) (articolo 119);
   un credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie e di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 in favore di esercenti attività in luoghi aperti al pubblico (articolo 120), nonché un nuovo e più ampio credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (articolo 125);
   la possibilità di usufruire di alcune detrazioni fiscali nella forma di crediti d'imposta o di sconti sul corrispettivo (articolo 121) e la possibilità di cedere alcuni crediti d'imposta, in deroga alla disciplina generale (articolo 122);
   la definitiva soppressione delle cosiddette clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise (articolo 123);
   la riduzione al 5 per cento dell'IVA sui dispositivi di protezione contro il COVID-19 (articolo 124);
   la proroga dei versamenti sospesi dai decreti legge in materia di emergenza (decreto-legge 9/2020, decreto-legge 18/2020 e decreto-legge 23/2020) e del versamento dei tributi e contributi sospesi in un'unica soluzione al 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data (articoli 126 e 127);
   in materia di accise, tra l'altro, il differimento di adempimenti e la rimessione in termini per i versamenti (articoli da 129 a 132);
   la modifica della disciplina dell'IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) per i soggetti diversi dalle persone fisiche (articolo 134) e l'uniformazione dei termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 previsto per il bilancio di previsione dei comuni (articolo 138);
   la proroga al 1o gennaio 2021 dell'esclusione di sanzioni per i casi di mancata memorizzazione, omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, qualora la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il mese successivo a quello dell'operazione; lo slittamento al 1o gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria (articolo 140);
   il rinvio al 1o gennaio 2021 della cosiddetta lotteria degli scontrini (articolo 141); dell'avvio sperimentale della cosiddetta precompilata IVA (articolo 142); dell'integrazione dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (articolo 143);
   la rimessione in termini dei pagamenti per cosiddetti avvisi bonari in scadenza fino al 31 maggio 2020; tali versamenti Pag. 122sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020 (articolo 144);
   la possibilità di effettuare i rimborsi fiscali senza l'applicazione della procedura di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo (articolo 145);
   la possibilità di liquidare sotto forma di acconto l'indennità dovuta nel caso di immobili (strutture alberghiere, ovvero altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità) requisiti a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 (articolo 146);
   l'elevazione a un milione di euro del limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili tramite modello F24 per anno solare (articolo 147);
   le modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 e lo spostamento dei termini per l'approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile (articolo 148);
   la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per alcuni versamenti fiscali che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, tra cui le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione, nonché le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal cosiddetto decreto fiscale 2019 (articolo 149);
   la disciplina della ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni, ai sensi della quale le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione (articolo 150);
   la proroga al 31 gennaio 2021 del termine per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali (articolo 151);
   la sospensione, nel periodo intercorrente tra il 19 maggio e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati (articolo 152);
   la sospensione dell'obbligo, previsto per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, di verificare se il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro (articolo 153);
   la proroga dal 31 maggio al 31 agosto 2020 della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione disposta dall'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia). Si consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la «rottamazione-ter» e il «saldo e stralcio», in scadenza nell'anno 2020, entro il 10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni (articolo 154);
   il differimento del termine per l'emissione e la notifica di atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020; essi vengono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021; la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni (articolo 157);
   una disposizione interpretativa che rende cumulabile la sospensione dei termini processuali prevista dal decreto-legge 18 del 2020 con la sospensione del termine di impugnazione nel caso di accertamento con adesione (articolo 158);Pag. 123
    l'ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del 730 dipendenti senza sostituto, al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730 (articolo 159);
   la proroga per la contestazione delle sanzioni tributarie nei confronti dei soggetti che non abbiano dichiarato al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016 e del 2017 (articolo 160);
   la proroga del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1o maggio (data in cui cessano gli effetti dell'articolo 92 del decreto-legge n. 18 del 2020) e il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per alcune categorie produttive, titolari del conto di debito doganale, che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale (articolo 161);
   la modifica della rateizzazione del debito di accisa per il titolare di deposito fiscale, richiedendo che per accedere alla dilazione il titolare sia in difficoltà economiche documentate e riscontrabili e che il numero delle rate sia modulato in funzione del completo e tempestivo versamento del debito di imposta (articolo 162);
   la proroga al 31 ottobre 2020 del pagamento dell'accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, dovute per i mesi di aprile e maggio 2020 (articolo 163);
   la possibilità per il Ministero della Difesa di alienare anche «in blocco» unità immobiliari libere e presenti in singoli fabbricati o comprensori (articolo 164);
   la concessione di un credito, per il periodo d'imposta 2020 e utilizzabile dal 1o luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, in favore di nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro (articolo 176);
   l'abolizione della prima rata IMU per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività (articolo 177);
   alcune modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco o soggiorno e l'istituzione di un Fondo, per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno (articolo 180);
   l'esonero – dal 1o maggio al 31 ottobre 2020 – per gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap) e l'istituzione di un fondo per il ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle relative entrate (articolo 181);
   per mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la possibilità di prevedere, per il 2020, una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta in tale settore, anche in deroga alle percentuali previste a regime (articolo 183, co. 7);
   il rafforzamento del regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, in particolare con l'elevazione dell'importo massimo dell'investimento ammesso al credito dal 30 al 50 per cento, con un tetto di spesa di 60 milioni (articolo 186);
   l'introduzione, per l'anno 2020, un regime straordinario di forfettizzazione delle rese di giornali quotidiani e periodici, ai fini IVA, che ne consente la riduzione Pag. 124del 95 per cento (invece dell'80 per cento previsto in via ordinaria) (articolo 187);
   un credito d'imposta, in via straordinaria per l'anno 2020, per le spese sostenute per l'acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici (articolo 188);
   un credito d'imposta, per il 2020, in favore di alcune imprese editrici di quotidiani e di periodici pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale (articolo 190);
   la possibilità, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e le associazioni sportive, di sospendere fino al 30 giugno 2020 il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I canoni possono essere versati in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero rateizzati fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Inoltre, è consentita la revisione dei rapporti concessori o di gestione degli impianti sportivi pubblici in scadenza entro il 30 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto (articolo 216);
   la maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 244).

  Quanto alle misure di sostegno finanziario alle imprese:
   si incrementa il Fondo per le garanzie rilasciate da SACE ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020, di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5, per le garanzie rilasciate dalla stessa SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito (articolo 31, co. 1);
   si rifinanzia nella misura di 3.950 milioni di euro per il 2020 il Fondo di garanzia per le PMI, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., per le finalità previste dall'articolo 13 del DL n. 23/2020 (articolo 31, co. 2);
   si assegnano all'ISMEA 50 milioni di euro per il 2020 (ulteriori rispetto ai 100 milioni già assegnati per lo stesso anno dall'articolo 13, comma 11, del DL n. 23/2020) in relazione all'operatività delle garanzie che essa può prestare a fronte di finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca (articolo 31, co. 3);
   si prevede la garanzia di SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito in misura pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine maturati dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro. La misura è finalizzata a preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e a garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. L'efficacia della garanzia è comunque subordinata all'approvazione del relativo regime di aiuto da parte della Commissione Europea.

  Per le predette finalità è istituita – nell'ambito del Fondo a copertura degli oneri derivanti dalle garanzie assunte da SACE di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23/2020 – una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, Pag. 125con dotazione iniziale di 1700 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 35);
  si prevedono molteplici interventi per il rafforzamento delle startup innovative. In particolare:
   si rifinanzia di 100 milioni per l'anno 2020 la misura «Smart&Start Italia», destinando le risorse ai finanziamenti agevolati per le startup;
   sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione in favore delle startup innovative di contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative;
   si rifinanzia di 200 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di sostegno al venture capital;
   si interviene anche sotto il profilo fiscale: in particolare sul credito di imposta in ricerca e sviluppo, inserendo le spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con le startup innovative, tra le spese che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
   si proroga di 12 mesi il termine di permanenza delle startup innovative nella sezione speciale del registro delle imprese;
   si riserva una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al rilascio delle garanzie in favore delle startup innovative e delle PMI innovative;
   viene integrata la disciplina agevolativa delle startup innovative prevedendo incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in startup innovative;
   si istituisce presso il MISE, di un Fondo, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro nel 2020, per sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, denominato «First Playable Fund» (articolo 38);
   si introducono misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale (articolo 39);
   viene istituito nello stato di previsione del MISE il Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle startup innovative e alle PMI innovative (articolo 42);
   si istituisce nello stato di previsione del MISE il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria (articolo 43);
   si dispone la sospensione dei versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia relativi ai finanziamenti a favore delle imprese dell'aerospazio, sia in ambito civile che della difesa nazionale, concessi ai sensi della legge n. 808/1985, con scadenza nel 2020. Si prevede, tra l'altro, che i versamenti sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021 (articolo 52);
   vengono prorogati di sei mesi i termini di esecuzione dei programmi aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020 e già autorizzati dal MISE, di talune società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria (articolo 51).

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  Segnalo inoltre le seguenti misure in tema di esportazioni e internazionalizzazione:
   rifinanziamento di 250 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, istituito presso il MAECI dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020; nell'ambito degli stanziamenti del Fondo, il MAECI può, fino al 31 dicembre 2020, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese; si elimina poi il limite imposto dalla disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore, cosiddetti «de minimis», in relazione alle attività del Fondo che consistono nel cofinanziamento dei finanziamenti agevolati concessi alle imprese italiane che operano sui mercati esteri a valere sul cosiddetto Fondo Legge n. 394/1981 (il richiamo è ora generico alla disciplina UE sugli aiuti di Stato ivi inclusa dunque anche quella più estensiva del cosiddetto Temporary Framework per l'emergenza da COVID) (articolo 48, co. 1);
   rifinanziamento del Fondo Legge n. 394/ 1981 di 200 milioni di euro per l'anno 2020, autorizzando l'amministratore del Fondo in questione, il Comitato agevolazioni, ad elevare fino al doppio, in conformità con le norme UE, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo stesso; la previsione si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021; entro la stessa data, anche i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo in questione, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi sulle operazioni del Fondo stesso con le risorse del Fondo per la promozione integrata, possono eccedere i limiti degli aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea (articolo 48, co. 2);
   autorizzazione di spesa di 10 milioni per l'anno 2020, di 15 milioni per ciascun anno del biennio 2021 e 2022, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna (articolo 48, co. 5).

  Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato:
   si prevede che ai regimi di aiuto concessi, a livello nazionale o territoriale, ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'emergenza da COVID-19, accedono anche le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti. Tali imprese accedono ai regimi di aiuti del Temporary Framework al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione (articolo 53);
   si traspone sostanzialmente nell'ordinamento interno il contenuto di varie sezioni della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni. In tal modo, in considerazione della situazione emergenziale in atto, si definisce una cornice normativa entro la quale – previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di procedere alla concessione di aiuti, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (articolo 54), di garanzie sui prestiti alle imprese (articolo 55), di prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati (articolo 56), di finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti (articolo 57); di investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione Pag. 127in serie, prodotti connessi al COVID-19 (articolo 58), di investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (articolo 59), di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (articolo 60);
   si stabiliscono disposizioni comuni alle norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli da 54 a 60 (articolo 61);
   si dispone che le amministrazioni territoriali interessate all'attuazione degli articoli da 54 a 60, vi provvedono a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e, i relativi regimi di aiuti alle imprese, sono da esse concessi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della Legge finanziaria 2004 (L. n. 350/2003). Tale norma definisce le operazioni di indebitamento che gli enti territoriali possono compiere per finanziare spese di investimento. La norma specifica che le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e – per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie – si applica quanto già disposto dall'articolo 125, comma 4, decreto-legge n. 18/2020;
   si dispone che gli aiuti concessi in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (cosiddetto Temporary framework) soggiacciono all'osservanza degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA). Inoltre, ciascuna misura di agevolazione concessa dagli enti territoriali ai sensi degli articoli da 54 a 60 del decreto-legge, deve essere identificata, attraverso un codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA – CAR» La registrazione è operata dai soggetti competenti all'erogazione dell'aiuto, sotto la loro responsabilità (articolo 63);
   si dispone, infine, un adeguamento del RNA, del SIAN e del SIPA agli specifici obblighi di trasparenza e rendicontazione introdotti dal Temporary Framework della Commissione UE, a cura dei Ministeri competenti (rispettivamente MISE E MIPAAF), mediante sezione aggiuntiva, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali (articolo 64).

  Per quanto concerne il settore del turismo:
   si istituisce nello stato di previsione del MIBACT un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato; il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive; si consente l'incremento del Fondo, nella misura di 100 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (articolo 178);
   si istituisce nello stato di previsione del MIBACT il Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale (articolo 179);
   si istituisce un fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al fondo è attribuita una dotazione di 25 milioni di euro per il 2020 (articolo 182);
   si segnalano, per la loro rilevanza, anche le seguenti misure di carattere fiscale: concessione di un credito, per il periodo d'imposta 2020 e utilizzabile dal 1o luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, in favore di nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro (Tax credit vacanze) (articolo 176); abolizione della prima rata IMU per i Pag. 128possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività (articolo 177).

  Con riferimento infine a ulteriori misure di natura finanziaria, si segnalano:
   il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con contenuto ammontare di ricavi e fatturato; la misura del contributo è variabile in relazione al fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (articolo 25);
   le misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, sotto forma di: credito di imposta a fronte di investimenti in società italiane che hanno subito una riduzione dei ricavi; credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020; un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società di media dimensione, alle condizioni di legge (articolo 26);
   le disposizioni che consentono a Cassa Depositi e Prestiti di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze, con risorse impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano (articolo 27);
   la possibilità di modificare il regolamento dei titoli e dei contratti delle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza assistiti da garanzia statale (GACS) per adeguarne la disciplina alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 (articolo 32);
   la possibilità, fino 31 luglio 2020 (e cioè fino al termine dello stato di emergenza), di concludere con modalità semplificate e telematiche i contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari e assicurativi (articolo 33) e di stipulare per via telefonica i contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati (articolo 34);
   le norme che consentono di contabilizzare nello stato patrimoniale di INVITALIA Spa esclusivamente gli eventuali decrementi conseguenti ad operazioni di razionalizzazione e dismissione immobiliare poste in essere anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico (articolo 47);
   le modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine volte a consentire una maggiore concentrazione dell'esposizione (e del relativo rischio) verso un medesimo emittente o gruppo, ampliando i limiti alle somme che possono essere destinate ai piani di risparmio a lungo termine e chiarendo ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito fino al 31 dicembre 2019, e di un solo piano di risparmio costituito a partire dal 1o gennaio 2020 (articolo 136);
   le norme che autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nonché per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza – ELA), fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (articoli 165-167);
   il regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di piccole dimensioni, diverse dalle banche di credito cooperativo, ovvero di quelle con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro (articoli 168-175).

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  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che, durante l'audizione svoltasi in occasione dell'esame del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cosiddetto «Liquidità», il gruppo della Lega aveva chiesto al ministro Gualtieri di valutare la possibilità di rinviare le scadenze relative al pagamento degli acconti e dei saldi IRPEF e IRAP, operazione che avrebbe avuto un costo bassissimo per l'Erario, pur equivalendo a svariati miliardi di euro. Sebbene il Ministro avesse dichiarato in quella sede che la proposta sarebbe stata oggetto di effettiva considerazione ai fini di un suo recepimento, nel testo approvato non vi è traccia della citata misura.
  Rammenta che anche durante l'esame del decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto «Crescita», un emendamento presentato dai gruppi della Lega e del MoVimento 5 Stelle proponeva di rinviare al 30 settembre tali scadenze.
  Fermo restando che si riserva di affrontare nuovamente la questione in occasione della audizione del Ministro dell'Economia che il Suo gruppo ha chiesto di poter calendarizzare, auspica che su questo tema si possa realizzare una proficua collaborazione tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione, posto che la Commissione Finanze non potrà intervenire direttamente sul testo del decreto-legge cosiddetto «Rilancio», ma soltanto esprimere un parere, nel quale tuttavia ci si potrà fare interpreti in modo bipartisan delle esigenze dei contribuenti interessati da queste scadenze.
  Ribadisce la necessità, in tale prospettiva, di rinviare tutte le scadenze fiscali, anche quelle non soggette agli studi di settore; poiché è a conoscenza del fatto che il MoVimento 5 Stelle ha presentato al decreto-legge in esame una proposta emendativa in tal senso, riterrebbe forse opportuno darne sin d'ora notizia ai contribuenti, la cui prima scadenza fiscale è prevista per il 30 giugno prossimo, sempre che vi sia una ragionevole probabilità che l'emendamento venga approvato.

  Nicola GRIMALDI (M5S) conferma che l'emendamento, a prima firma del deputato Currò, presentato al decreto-legge cosiddetto «Rilancio» prevede il rinvio delle scadenze per i versamenti di giugno e riterrebbe in effetti utile darne notizia il prima possibile ai contribuenti, ma non prima di aver ricevuto sulla proposta la relazione della Ragioneria Generale dello Stato ed il parere del Governo. Si unisce quindi all'auspicio del collega Gusmeroli affinché su questo tema maggioranza e opposizione possano lavorare concordemente.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ritenendo che molti aspetti del decreto-legge cosiddetto «Rilancio» riguardanti le materie di competenza della Commissione Finanze possano essere migliorati, preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di un parere alternativo.

  Nicola GRIMALDI (M5S) ricorda che in Commissione Finanze – sia con la precedente coalizione che con quella attuale – maggioranza e opposizione hanno sempre lavorato concordemente, ed auspica che tale clima costruttivo possa permanere, manifestando la piena disponibilità del suo gruppo in tal senso.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 10 giugno 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

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  La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Raffaele TRANO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-04107 Ungaro: Misure per la ripresa del settore dei giochi.

  Massimo UNGARO (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Massimo UNGARO (IV) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita. Rammenta che l'Italia non ha ancora riaperto il settore del gioco pubblico. Si sono in questi mesi registrati due miliardi di euro di perdite per l'Erario e un indotto che conta tra i 75 ed i 100 mila lavoratori si trova in gravissime difficoltà; si rischia inoltre di favorire i canali del gioco clandestino. Auspica pertanto la riapertura il più rapida possibile delle sale da gioco, sempre compatibilmente con la situazione emergenziale in corso, che permetta una ripresa del comparto.

5-04105 Osnato: Caso di mancata applicazione delle misure di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

  Marco OSNATO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), evidenziando che una specifica segnalazione sul caso potrà essere rivolta all'Agenzia delle Entrate.

  Marco OSNATO (FDI) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, apprezzando la volontà di verificare che l'Agenzia delle Entrate presti maggiore attenzione alle prescrizioni della richiamata normativa.

5-04103 Grimaldi: Chiarimenti in ordine alla disciplina dei conti di pagamento.

  Nicola GRIMALDI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Ringrazia inoltre l'onorevole interrogante, perché oggi il dibattito sul bail in non è più in prima pagina come un tempo, ma la paura dei risparmiatori rimane e vi è la necessità di riaffermare che i fondi depositati sui conti di pagamento sono tutelati dalle procedure di bail in come anche dalle azioni dei creditori degli istituti di pagamento.

  Nicola GRIMALDI (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta estremamente positiva, auspicando che vi sia una effettiva informazione per i consumatori ed i depositanti, su un tema che rappresenta una battaglia del M5S sin dalla scorsa legislatura.

5-04104 Baratto: Recupero di imposte illegittimamente versate.

  Raffaele BARATTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Raffaele BARATTO (FI) ringrazia per la dettagliata risposta, ma non può ritenersi soddisfatto. Avrebbe sperato di vedere lo Stato, almeno una volta, dalla parte dei cittadini, soprattutto in un caso Pag. 131in cui un utente è stato fortemente penalizzato dalla complicazione delle regole burocratiche.

5-04106 Centemero: Chiarimenti in ordine alle procedure di ristoro in caso di estinzione anticipata di un finanziamento.

  Silvia COVOLO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Silvia COVOLO (LEGA) ringrazia il sottosegretario per la dettagliata risposta. Ritiene fondamentale che sia tutelato il principio del legittimo affidamento, evitando pesantissime conseguenze economiche in un momento di grave difficoltà qual è quello attuale.

5-04108 Fragomeli: Ambito applicativo del Fondo di garanzia per le PMI.

  Alessia ROTTA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Alessia ROTTA (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per il chiarimento fornito, evidenziando l'attenzione del Partito Democratico su un tema assai significativo, oggetto peraltro di un emendamento presentato e approvato al decreto-legge cosiddetto «liquidità», di recente approvazione.

5-04109 Sangregorio: Modalità di versamento dell'IRAP nei casi di variazione del domicilio fiscale delle imprese.

  Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.) ringrazia il sottosegretario per la risposta dettagliata ed esaustiva.

  Raffaele TRANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.50.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 15.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Raffaele TRANO, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che l'interrogazione Fregolent n. 5-03414, è stata sottoscritta dal deputato Ungaro.

5-01327 Panizzut: Sanzioni inflitte dall'amministrazione tributaria.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Laura CAVANDOLI (LEGA), intervenendo anche a nome del collega Panizzut, Pag. 132evidenzia come, a fronte del principio del doppio binario del processo tributario e penale, permanga il problema della tempistica differente, che rischia di determinare situazioni di grave ingiustizia nei confronti di coloro che sono stati vittime di una truffa. Auspica che la problematica venga risolta e che non si verifichino più episodi del genere.

5-03414 Fregolent: Applicazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ai fini della detrazione delle spese mediche.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

  Massimo UNGARO (IV) ringrazia il sottosegretario per la risposta esaustiva, che chiarisce come, al fine di usufruire della detrazione del 19 per cento, occorrerà fare tutte le relative spese con pagamenti tracciabili, a meno che non vi sia una fattura o una ricevuta fiscale che attesti il pagamento avvenuto con altre modalità.

5-03704 Martinciglio: Chiarimenti sull'applicazione del regime forfettario di tassazione dei redditi.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).

  Vita MARTINCIGLIO (M5S) ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita e per i chiarimenti relativi alla disciplina del regime forfettario introdotta con la Legge di Bilancio per l'anno 2020, che ha grande portata, in considerazione del numero di utenti coinvolti.

5-03983 Viscomi: Istituzione della Banca del Mezzogiorno.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 11). Ringrazia inoltre l'interrogante per aver sollevato il tema in oggetto ed assicura il proprio interesse verso la questione.

  Antonio VISCOMI (PD) ringrazia il sottosegretario e conferma il proprio impegno nel monitoraggio della situazione, al fine di coniugare l'autonomia imprenditoriale con la tutela del territorio.

  Raffaele TRANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 16.15.

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