CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 giugno 2020
380.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 17

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 3 giugno 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

  La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la pubblicità della seduta sarà garantita anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

5-03610 Deidda: Sui lavori di ristrutturazione della caserma «Trieste» di Iglesias.

  Il sottosegretario Giulio CALVISI risponde all'interrogazione nei termini riportati (vedi allegato 1).

  Salvatore DEIDDA (FDI) si dichiara soddisfatto della risposta che conferma la prosecuzione dei lavori di riammodernamento della Caserma Trieste di Iglesias. Evidenzia come tale struttura dell'Arma dei carabinieri rappresenti l'unico presidio di legalità nella zona del Sulcis e abbia anche una importanza considerevole sotto il profilo della formazione degli allievi. La Pag. 18notizia rallegrerà sicuramente gli enti locali e auspica che i lavori possano procedere speditamente.

5-03879 Pagani: Sull'occupazione abusiva dell'immobile di via delle Baleniere 263 a Ostia (Roma).
5-04026 Frusone: Sull'occupazione abusiva dell'immobile di via delle Baleniere 263 a Ostia (Roma).

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che le interrogazioni, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

  Il sottosegretario Giulio CALVISI risponde alle interrogazioni nei termini riportati (vedi allegato 2).

  Alberto PAGANI (PD) si dichiara soddisfatto per la parte della risposta che riguarda la celere predisposizione, da parte dell'Amministrazione della difesa, degli atti propedeutici allo sgombero degli immobili abusivamente occupati di via delle Baleniere, a Ostia, mentre lo lascia perplesso la vicenda relativa alla realizzazione e alla disponibilità degli alloggi che risultano, ad oggi, non ultimati e oggetto di un contenzioso con il Comune di Roma. Ritiene che sia necessario avviare una riflessione sul fabbisogno del patrimonio immobiliare della Difesa e sulla gestione degli alloggi di servizio, anche in considerazione degli indirizzi che sono stati espressi dalla Commissione nella risoluzione n. 8-00062, sugli immobili della Difesa, approvata lo scorso gennaio.

  Luca FRUSONE (M5S) esprime apprezzamento per la tempestiva attivazione, da parte del dicastero, nel ripristinare una situazione di legalità, anche alla luce dei rischi derivanti dalla presenza del movimento Casapound e di gruppi della criminalità organizzata. Condivide le preoccupazioni del collega Pagani sulle problematiche che, da troppo tempo, non consentono un'efficace gestione del patrimonio immobiliare della Difesa e auspica che la vicenda del complesso di via delle Baleniere possa costituire il punto di partenza per una nuova politica alloggiativa del dicastero.

  Gianluca RIZZO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 giugno 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

  La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la pubblicità della seduta sarà garantita anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto PAGANI (PD), relatore, riferisce che il decreto-legge n. 34 del 2020 è il provvedimento più ampio e ambizioso della serie (ormai assai lunga e corposa) dei decreti-legge emanati per far fronte alla crisi economica e sociale in conseguenza della pandemia mondiale legata alla diffusione del virus Covid-19. Ricorda, tra i provvedimenti di taglio più marcatamente economico, il decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia) e il n. 23 del 2020 (cosiddetto Liquidità), ma questo Pag. 19è il più robusto per mole di misure introdotte, per conseguente numero di articoli e per portata finanziaria. Evidenzia, al riguardo, che il ministro Gualtieri ha affermato che la somma stanziata è di circa 155 miliardi di euro; si tratta di un volume di spesa pubblica mai sperimentato nella storia della Repubblica, che fa seguito all'ultima delibera parlamentare di cosiddetto sforamento ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sottolinea come sulla stampa quotidiana si è molto dibattuto in ordine alle dottrine economiche sottese a questi interventi e, non a torto, Keynes è stato spesso chiamato in causa. Certo è che presso le sedi dell'Unione europea le politiche di rigore finanziario sono state messe in discussione con forza progressiva. Il 20 marzo 2020 si è assistito, per esempio, alla sospensione del patto di stabilità e crescita e dei relativi parametri; poi alla comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato (2020/C 91 I/01), nel cui punto 9 si legge testualmente che: «L'epidemia di Covid-19 comporta il rischio di una grave recessione che riguarda l'intera economia dell'UE, dal momento che colpisce imprese, posti di lavoro e famiglie. Un sostegno pubblico adeguatamente mirato è necessario per garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle imprese sane e per preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia di Covid-19. In considerazione dell'entità limitata delle risorse di bilancio dell'UE, la principale risposta proverrà dai bilanci nazionali degli Stati membri. Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, che incontrano difficoltà economiche a causa dell'epidemia di Covid-19». Successivamente, il 3 aprile e l'8 maggio 2020, la comunicazione è stata emendata per consentire la dilatazione dell'ambito d'intervento degli aiuti di Stato. Proprio il punto 9 della comunicazione – per esempio – è stato modificato, da ultimo, per ricomprendere il settore turistico e dei viaggi (profilo che interessa il nostro Paese in modo peculiare). Infine, lo scorso 27 maggio, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha presentato al Parlamento europeo la sua proposta di Recovery Fund (Fondo per la ripresa), finanziato con l'emissione di titoli di debito europeo a lungo termine. Il fondo sarebbe dotato di 750 miliardi di euro e indirizzerebbe agli Stati membri sia sovvenzioni a fondo perduto sia prestiti da restituire.
  Passando alle disposizioni del decreto-legge, questo si compone di ben 265 articoli e investe una gamma vastissima di settori, in parte anche rivisitando e modificando aree e istituti già trattati nei precedenti decreti. I primi 13 articoli ineriscono al capitolo della sanità, la cui natura pubblica e universale è tornata a essere considerata centrale e imprescindibile. Durante questi mesi è stata convinzione largamente condivisa nell'opinione pubblica e nelle priorità legislative che, non solo dovessero cessare i tagli alla sanità pubblica, ma che anzi strumentazione, personale e ricerca in questo campo dovessero essere rinvigoriti e restaurati, attraverso lo stanziamento di nuove e adeguate risorse. Si tratta di un aspetto che interessa anche direttamente le disposizioni di competenza della nostra Commissione. Gli articoli da 14 a 18 ineriscono, nel complesso, al sistema della protezione civile e all'accoglienza; e gli articoli da 19 a 22 a questioni strettamente attinenti al comparto militare e della difesa. L'articolo 23 concerne ulteriori misure per le Forze dell'ordine e per i Vigili del fuoco; indi inizia il titolo II del decreto-legge, che reca misure di sostengo alle imprese e all'economia (articoli da 24 a 65). Si tratta – in questo caso – di misure mirate essenzialmente sul lato dell'offerta. L'articolo 24, per esempio, abbuona il saldo dell'IRAP per il secondo semestre 2019; l'articolo 25 prevede per le imprese agricole un contributo a fondo perduto; l'articolo 28 prevede un credito d'imposta per i canoni locatizi per gli usi diversi da quello abitativo. L'articolo 27 – a sua volta – prevede l'istituzione di un patrimonio separato della Cassa depositi e Pag. 20prestiti. Si tratta di un aspetto significativo – anche sul piano tecnico-giuridico – che potrebbe rivelare riflessi d'interesse per l'industria della difesa. Lo stesso interesse – sia pure in chiave indiretta – riveste l'articolo 51, che prevede la proroga dei termini per l'esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese. Più in generale, si può affermare che queste misure sono volte a superare l'obiezione che aveva incontrato il decreto-legge Liquidità. In quest'ultimo provvedimento le imprese erano contemplate come beneficiarie di misure facilitate di credito, le quali tuttavia ne aumentavano l'indebitamento (sia pure con la garanzia dello Stato). Nel nuovo decreto-legge – viceversa – si hanno stimoli alla ricapitalizzazione, sconti fiscali e contributi a fondo perduto. Il titolo III reca misure a favore dei lavoratori (articolo da 66 a 103). Qui – in chiave più schiettamente orientata al sostegno della domanda – si annoverano misure di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga, artt. 68-71 e 87), la previsione relativa al reddito di emergenza (articolo 82) e quelle su nuove indennità per i lavoratori (articolo 84-86).
  Il titolo IV porta due disposizioni su disabilità e famiglia. Segue il titolo V (articoli 106-118) inerente agli enti locali le cui entrate sono state pesantemente compromesse dal periodo più acuto del Coronavirus. Il titolo VI, a sua volta, concerne le misure fiscali (articoli 119-164).
  Vi sono poi i titoli VII e VIII (articoli 165-266) che contengono un nutritissimo pacchetto di misure di settore che vanno dal sostegno al credito, alla giustizia, al turismo, alla cultura in generale, all'editoria, alla scuola, nonché alle infrastrutture, al trasporto pubblico locale, allo sport, all'agricoltura e all'ambiente.
  Si tratta, dunque, di un provvedimento estremamente impegnativo che, da un lato, comporterà oneri di debito pubblico eccezionali, i quali graveranno sulle spalle di molte future generazioni; e che, dall'altro, non di meno hanno l'ambizione di riavviare il sistema economico italiano contribuendo, come per altro espressamente scritto nell'articolo 15 del decreto, alla «ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica». Anche se non per immediate finalità sul parere di competenza, deve segnalare – anzitutto e per completezza d'esposizione – talune disposizioni che hanno effetti più o meno diretti su aspetti d'interesse per la nostra Commissione.
  Cita anzitutto, come pure ha anticipato, l'articolo 27, inerente alla costituzione di un patrimonio destinato della Cassa depositi e prestiti. La disposizione prevede, infatti, che la Cassa sostenga il sistema economico e produttivo italiano tramite il Patrimonio detto Rilancio e che possa costituire comparti del Patrimonio medesimo. Da questo punto di vista, vale la pena ricordare che nel luglio 2019 è stato stipulato un Memorandum of understanding per il sostegno finanziario della Cassa alla filiera industriale nel settore dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza (A, D&S) di Leonardo. Con l'articolo 51 – inoltre – vengono prorogati di 6 mesi i termini per l'esecuzione dei programmi predisposti ai sensi di legge dalle imprese in amministrazione straordinaria. Al riguardo, nel corso della sua attività la Commissione difesa ha incrociato la vicenda della Piaggio Aerospace, per aver esaminato il programma d'arma P180 (velivoli militari) nello scorso autunno (si rammenterà l'atto del Governo n. 127). La nuova disposizione potrebbe risultare di giovamento per tale impresa, anche alla luce di un nuovo recente accordo tra la Piaggio e il Ministero della difesa per la manutenzione degli aerei P180. L'articolo 66 – a sua volta – specifica che per tutti i lavoratori (compresi dunque quelli del comparto della difesa) sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. E che a tali scopi, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio Pag. 21CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. Tale disposizione modifica l'articolo 16 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia e in parte recepisce le preoccupazioni espresse dal parere della nostra Commissione espresso nella seduta del 15 aprile). Analogo impatto sui lavoratori delle imprese private del settore della difesa hanno le modifiche del decreto-legge Cura Italia disposte all'articolo 72 del presente decreto legge, in tema di congedi e bonus baby sitter.
  Identifica, poi, le disposizioni di diretta incidenza sugli ambiti classici di competenza della nostra Commissione. In particolare, l'articolo 100 dispone la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico. Tale facoltà è prevista, eccezionalmente, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 e si aggiunge alla facoltà di avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019- 2021). L'avvalimento previsto dalla norma dovrà avvenire nell'ambito dell'attuale contingente di organico e di mezzi assegnato dall'Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro. Pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Venendo ora alle disposizioni inerenti alla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa, considera due disposizioni, l'articolo 164, commi 2 e 3 e l'articolo 211, comma 2. L'articolo 164 – al comma 1 – apporta una modifica inerente alla disciplina dei fondi comuni d'investimento immobiliare del 2011, in materia di apporti ai fondi da parte degli enti locali, nel senso di ampliare il novero dei soggetti che possono effettuare i conferimenti di beni immobili. Il comma 2 aggiunge un comma 5-bis all'articolo 306 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e prevede che il Ministero della difesa possa – in caso di gare deserte – alienare in blocco immobili siti nello stesso comprensorio abitativo, con esclusione del diritto di prelazione del personale civile e militare dell'Amministrazione della difesa. Tale disposizione si presenta problematica per tre motivi di ordine tecnico e uno di natura politico-parlamentare.
  Sul piano tecnico, l'articolo 306, comma 2, del codice dell'ordinamento militare prevede che la procedura di dismissione degli immobili sia avviata da un piano di gestione da rivedere ogni due anni, da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti. Qui si avrebbe un provvedimento di dismissione senza previo parere delle predette Commissioni. Né può essere dimenticato che il piano ex articolo 306, comma 2, non viene presentato dal 2015, sicché la disposizione rischia di apparire come l'avallo della violazione delle prerogative parlamentari. Inoltre, la relazione tecnica di accompagno al decreto-legge precisa che dall'articolo 164 non vengono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta di un rilievo che appare poco pertinente, dal momento che si dovrebbe trattare di cessioni di beni in cambio di corrispettivo e avrebbe potuto – viceversa – fissare un introito minimo previsto. Infine, l'esclusione del diritto di prelazione per i locatari, sovverte un principio generale in materia di locazioni, previsto già dalla legge n. 392 del 1978. In questo senso, la disposizione suscita dubbi anche in ordine al rispetto al criterio dell'affidamento, che è generalmente riconosciuto in materia di rispetto delle situazioni patrimoniali, anche nella giurisprudenza costituzionale (v., tra le tante, le sentenze n. 170 del 2013 e 203 del 2016). Sul piano politico-parlamentare, invece, la disposizione appare in aperto contrasto con la risoluzione approvata in Pag. 22data 28 gennaio 2020 dalla Commissione difesa, nella quale il Governo è impegnato, tra l'altro, a presentare tempestivamente il piano di gestione; a svolgere i sopralluoghi per verificare le condizioni degli immobili; a prevedere forme di assegnazione gratuita in relazione a specifici incarichi; ad ampliare l'attuale parco alloggiativo. A sua volta, l'articolo 211, comma 2, del decreto-legge 34 prevede che la società in house Difesa Servizi possa stipulare convenzioni o accordi comunque denominati per cedere in uso, locazione, affitto, concessione o ad altro titolo (eccetto la proprietà) propri beni immobili di natura industriale e logistica a enti pubblici e privati per favorire la loro più ampia valorizzazione. Non sono previsti limiti di scopo, di tempo o di valore. Anche qui, la relazione tecnica precisa che dall'articolo 211, comma 2, non vengono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre essa, probabilmente, avrebbe potuto viceversa fissare un introito minimo previsto.
  Anticipa pertanto che sarà opportuno sollecitare il Governo a inserire nella disposizione quantomeno alcune coordinate applicative, con vincoli di finalità e di tempo.
  In conclusione, d'intesa con il collega Giovanni Russo, preannunzia che – in esito al dibattito e alle audizioni – sarà avanzata una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni volte a correggere gli aspetti critici testé illustrati.

  Giovanni RUSSO (M5S), relatore, completa l'illustrazione esposta dal collega Pagani, soffermandosi su alcune misure attinenti al personale militare. In particolare, rileva che l'articolo 19 è volto a rafforzare, attraverso due specifici interventi, i presidi che erano stati già apprestati durante l'apice dell'emergenza epidemiologica dall'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la specifica finalità di supportare le strutture del Servizio sanitario nazionale. Con riguardo al primo (commi da 1 a 4 dell'articolo 19) ricorda che l'articolo 7 del citato decreto-legge n. 18 del 2020 consentiva – per la sola arma dell'Esercito – di arruolare, in via straordinaria e per un anno, 120 medici e 200 infermieri militari, da inquadrare, rispettivamente, con il grado di tenente e di maresciallo e con il trattamento giuridico ed economico dei loro parigrado in servizio permanente. Erano inoltre previste procedure semplificate di arruolamento, gestite attraverso il portale on-line sul sito internet del Ministero della difesa. Le nuove disposizioni introdotte dal decreto in esame incrementano il personale medico e infermieristico delle Forze armate per ulteriori 170 unità, secondo le medesime modalità di arruolamento e di inquadramento previste dalle disposizioni del precedente decreto-legge. In particolare, viene autorizzata la spesa di quasi 4,7 milioni di euro, per l'anno 2020, e di quasi 4 milioni di euro, per l'anno 2021, destinata all'assunzione di 70 medici (30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e 100 infermieri (50 della Marina e 50 dell'Aeronautica). Come precisato nella relazione illustrativa, il rafforzamento degli strumenti predisposti dovrebbe consentire alle Forze armate di poter rispondere in modo adeguato, tempestivo, flessibile e coerente con la necessità di dislocare i contingenti di personale sanitario nei diversi presidi ospedalieri potenzialmente in difficoltà situati sull'intero territorio nazionale. Il secondo intervento (comma 5 dell'articolo 19) prevede, invece, un'ulteriore autorizzazione di spesa, per un importo di 84,13 milioni di euro per l'anno 2020, che va ad aggiungersi ai 34,6 milioni di euro già stanziati dall'articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2020 con la specifica finalità di rafforzare determinate prestazioni offerte dal presidio sanitario militare. Secondo il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, lo stanziamento in parola riguarda per 14,49 milioni la spesa corrente e per 69,64 milioni la spesa in conto capitale. La relazione tecnica fornisce anche un elenco dettagliato delle esigenze e delle tipologie di acquisti previsti, tra cui: l'acquisto di 2 ospedali da campo Role l+ in grado di assicurare prestazioni di cure mediche di base, pronto soccorso specialistico, triage, rianimazione e stabilizzazione del paziente; Pag. 23l'acquisto di materiale specifico e assetti per trasporti aerei in bio-contenimento; l'acquisito di materiali e dispositivi medici per la gestione di pazienti sia in terapia intensiva che in degenza ordinaria; l'adeguamento infrastrutturale del Policlinico militare del Celio, del Polo ospedaliero di Milano Baggio, del Centro ospedaliero militare di Taranto; la realizzazione di infermerie di accoglienza presso basi aeree militari; il potenziamento delle capacità di accoglienza di pazienti in bio-contenimento epidemiologico e di decontaminazione delle strutture. L'articolo 20, attraverso lo stanziamento di 1 milione di euro, permette di finanziare, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, gli oneri per le prestazioni lavorative straordinarie effettuate per i maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica dal personale delle Forze armate delle sale operative, da quello impiegato sul territorio in funzioni di contrasto e contenimento della diffusione del virus, nonché dal personale medico e paramedico militare assegnato alle strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio) sia del Servizi sanitario. Evidenzia, al riguardo, come la Commissione ricorderà per aver esaminato in sede consultiva il decreto-legge n. 18 del 2020 lo scorso 15 aprile, che il relativo articolo 74, comma 1, aveva autorizzato la spesa di 59,93 milioni di euro, per l'anno 2020, in favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, finalizzata allo svolgimento, da parte del suddetto personale, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19, per un periodo di ulteriori 90 giorni a decorrere della scadenza dei 30 giorni previsti dal comma 01 del medesimo articolo 74, che – a sua volta – in considerazione dell'abrogazione del comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 9 del 2020, disposta dalla legge di conversione del medesimi decreto-legge n. 18, ha autorizzato la spesa complessiva di euro 4,11 milioni di euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri dell'integrazione, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, delle ulteriori 253 unità attivate per tali compiti nell'ambito dell'operazione Strade Sicure. La relazione tecnica precisa, quindi, che il nuovo stanziamento riguarda le prestazioni lavorative straordinarie svolte dalle 220 unità di personale medico e paramedico militare e dalle 130 unità di personale militare impiegato nelle sale operative previste dal ricordato comma 1 dell'articolo 74 per il periodo dal 15 giugno (cioè a decorrere dalla scadenza dei 90 giorni già finanziati dal citato decreto-legge n. 18 del 2020) fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza deliberato Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020. Osserva, quindi, che il sovrapporsi di queste disposizioni – come già emerso nella seduta del 15 aprile – necessiterebbe di un coordinamento normativo, soprattutto per facilitare i procedimenti di pagamento. L'articolo 21, in considerazione del blocco delle procedure concorsuali per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate, disposta nell'ambito delle misure di contenimento del virus Covid-19, reca, invece, una novella al codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) volta a prolungare i tempi di permanenza nelle ferme prefissate, sia quelle propedeutiche all'accesso nella ferma quadriennale, sia quelle funzionali all'inserimento nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate. Più specificatamente, il comma 1, lettera a), introduce nel codice dell'ordinamento militare il nuovo articolo 2204-ter consentendo il prolungamento, per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta, della ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno che terminano il periodo di rafferma annuale negli anni 2020, 2021 e 2022, ovvero di prolungamento della ferma previsto ai fini della partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale. Viene, inoltre, consentito, per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale, il Pag. 24prolungamento della ferma dei volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale successivo alla ferma prefissata quadriennale che – negli anni 2020, 2021 e 2022 – partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente riservate al solo personale in servizio. Il comma 1, lettera b), introduce invece il nuovo articolo 2197-ter.1. al fine di consentire, in via eccezionale per l'anno 2020, in deroga alle disposizioni vigenti (artt. 682 e 760 del codice dell'ordinamento militare), il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, di 60 marescialli in servizio permanente, di cui 30 dell'Esercito, 15 della Marina e 15 dell'Aeronautica. Il reclutamento avrà luogo mediante concorso per titoli riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna. L'articolo 22 riguarda il contingente di personale delle Forze armate impiegato per i maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19, nell'ambito dell'Operazione «Strade sicure». Ricorda che, per tali finalità, il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 22 del decreto-legge n. 9 del 2020, prevedeva, per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, l'integrazione di 253 unità del contingente delle Forze armate che, congiuntamente alle Forze di polizia, opera nell'ambito del dispositivo «Strade sicure». Successivamente prorogati per ulteriori novanta giorni, a partire dal 17 marzo 2020, dall'articolo 74-ter del decreto-legge n. 18 del 2020. Tuttavia, a seguito dell'abrogazione del decreto-legge n. 9 del 2020, disposta dall'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, il contenuto di tale disposizione è confluito nel comma 01 dell'articolo 74 del decreto-legge n. 18 del 2020. Il nuovo intervento prevede, al comma 1, lettera a), la proroga, dal 14 giugno fino al 31 luglio 2020, dell'impiego di queste 253 unità che, fin dall'insorgere dell'emergenza epidemiologica, sono state affiancate al «tradizionale» dispositivo di 7.050 unità, posto a disposizione dei prefetti, in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell'ambito delle attività di contrasto alla diffusione del Covid-19. Inoltre, al medesimo comma 1 lettera b), viene previsto che a decorrere dalla data di effettivo impiego e fino al 31 luglio 2020, alle 7.303 (7.050 + 253) già autorizzate verranno affiancate, sempre per le medesime finalità, ulteriori 500 unità di personale militare. A tal fine viene autorizzata, per l'anno 2020, un'ulteriore spesa complessiva di 9,4 milioni di euro, di cui 5,15 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e 4,25 milioni per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. Deve poi essere esaminato l'articolo 211, comma 1, che autorizza la spesa di euro 2.230.000 per l'anno 2020, al fine dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto – Guardia Costiera, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da Covid-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata di entrata in vigore del decreto. La norma prevede la seguente specifica destinazione delle risorse: euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale; euro 320.000 per l'acquisto di attrezzature tecniche (la formulazione letterale del testo fa riferimento alla destinazione delle risorse per «acquisto di spese»); euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario (si indica la finalità di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato). Pag. 25
  Vi sono poi altre due disposizioni (articoli 259 e 260) che recano alcune misure per la funzionalità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e che intervengono, rispettivamente, la prima, sulle procedure concorsuali e, la seconda, sui corsi di formazione. In particolare, l'articolo 259 prevede, fino al 31 dicembre 2021, che – in deroga all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – possano essere autorizzate procedure concorsuali le cui modalità di svolgimento, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale, possono essere stabilite o rideterminate con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti. Non viene prevista, invece, la possibilità di modificare le modalità di accesso e le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, assicurando, infine, che venga garantita la validità delle prove concorsuali già sostenute. Viene stabilito che la pubblicazione dei provvedimenti inerenti alle citate procedure concorsuali avverrà tramite i siti istituzionali e, nel caso in cui i candidati siano impossibilitati a partecipare a seguito delle misure di contenimento del Covid-19 alle procedure concorsuali in atto, su istanza dell'interessato verrà consentito di sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tali circostanze, le eventuali risultanze delle prove valutate, se già sostenute nell'ambito dell'originario concorso, saranno prese in considerazione secondo le disposizioni e i criteri del concorso cui i candidati interessati sono stati rinviati e, se risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, tali candidati saranno avviati alla frequenza del corso di formazione o immessi direttamente in ruolo. In entrambi i casi, sarà loro attribuita la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori. Viene precisato, altresì, che le procedure concorsuali dovranno svolgersi nel rispetto di specifiche prescrizioni idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della salute, su proposta dei Ministri competenti, eventualmente anche tramite modalità di svolgimento telematico. Infine, si prevede che il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non abbia fruito della licenza ordinaria, del congedo e delle ferie spettanti nel corso dell'anno 2020, possa fruirne entro i dodici mesi successivi ai termini previsti dalle disposizioni vigenti. L'articolo 260, sempre con riguardo al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, autorizza la rimodulazione, l'anticipata conclusione e la temporanea sospensione o il rinvio dei rispettivi corsi di formazione al fine di commisurarli alle peculiari condizioni dettate dall'emergenza da Covid-19. Anche in questo caso, le previsioni della nuova norma hanno efficacia per la durata dello stato di emergenza e fino al permanere di misure restrittive o di contenimento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Le amministrazioni interessate possono, ai sensi del comma 2, disporre la temporanea sospensione del corso ovvero la rimodulazione dello stesso, anche d'intesa con gli atenei in caso di corsi a carattere universitario, al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie. Il comma 3 prevede che possa essere altresì disposta la conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a carattere universitario, qualora non sia stato necessario adottare le misure di rimodulazione, sospensione o rinvio, in quanto sono stati già raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tale ipotesi, resta salva la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito e, per il personale interessato, è corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso alla qualifica superiore, qualora decorrente dalla data di conclusione del corso di formazione. Ciò al fine di evitare che, nei casi in cui l'attribuzione della Pag. 26qualifica superiore si consegua con la fine del prescritto corso di formazione, la conclusione anticipata dello stesso comporti indebiti avanzamenti di carriera. Il comma 4 disciplina il trattamento giuridico ed economico spettante ai frequentatori e agli allievi interessati in caso di sospensione, interruzione o rinvio. Si prevede, in particolare, che siano mantenute le qualifiche possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. Il comma 5, con riguardo alle assenze dai corsi di formazione, riconducibili a motivi connessi alla vicenda epidemiologica in atto, dispone che esse non concorrano al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporti il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi. Il comma 6 prevede, invece, che non si tenga conto del rinvio o della sospensione dei corsi ai fini del transito interno tra ruoli. Infine, il comma 7, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché i servizi di istituto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, connessi all'attuale situazione emergenziale, interviene sulla durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato e per allievi vigili del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che hanno comunque inizio negli anni 2020, 2021 e 2022, consentendo, in deroga alle disposizioni vigenti, che la durata dei corsi formativi sia ridotta, rispettivamente, con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, assicurando comunque una durata minima di sei mesi, e con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco. Sottolinea, al riguardo che, secondo quanto riferisce la relazione tecnica, nessuna di queste due norme comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

  Salvatore DEIDDA (FdI) rileva che gli interventi dei due relatori hanno bene evidenziato l'enorme quantità di disposizioni contenute nel provvedimento, spesso assai corpose. Si tratta, dunque, di un decreto-legge monstre, che incrementa la burocrazia, anziché semplificare. Alcune norme, che riguardano il mondo militare sono meritevoli, ma tuttavia non sembrano sufficienti a dare le risposte che erano attese. In particolare, con riguardo alla rafferma del personale volontario, sarebbe stato opportuno prevedere procedure più spedite e in grado di garantire a tutti la permanenza nelle Forze armate. C’è un grande bisogno di incrementare il personale militare e, per tale ragione, il proprio gruppo presenterà proposte emendative volte a superare la legge n. 244 del 2012. Infine, sarebbe stato necessario incrementare le risorse finanziarie della Difesa, per dotarsi di strumenti e strutture efficienti, ma – al contrario – secondo una parte dell'attuale Governo il settore della Difesa è considerato meno importante di altri.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 3 giugno 2020.

Audizione informale di esponenti del Ministero della difesa, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 34 del 2020, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19» (C. 2500).

  L'audizione informale si è svolta dalle 18.30 alle 19.40.

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