CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 maggio 2020
371.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 179

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 maggio 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.35.

DL 28/2020: Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19.
S. 1786 Governo.
(Parere alla 2a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), relatrice, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile alle materie ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, tutte di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l) della Costituzione); per le disposizioni dell'articolo 6 in materia di sistema di allerta COVID-19 assumono rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale profilassi internazionale (articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione) e le materie di competenza concorrente tutela della salute e protezione civile (articolo 117, terzo comma della Costituzione).
  Nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 proroghi al 1o settembre 2020 l'entrata in vigore della riforma della disciplina delle intercettazioni mentre l'articolo 2 apporta alcune modifiche alla disciplina procedimentale dei permessi cosiddetti di necessità (di cui all'articolo 30-bis dell'ordinamento penitenziario) e della detenzione domiciliare cosiddetta «in deroga», cioè sostitutiva del differimento dell'esecuzione della pena (ai sensi dell'articolo 47-ter comma 1-ter dell'ordinamento penitenziario). Per entrambe le misure, la modifica consiste nella previsione di un parere obbligatorio che i giudici di sorveglianza devono richiedere alla Procura antimafia in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto: solo al Procuratore distrettuale, se la decisione riguarda l'autore di uno dei reati elencati nell'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale (tra questi associazione a delinquere, associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione terroristica), anche al Procuratore nazionale, se riguarda un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale del 41-bis dell'ordinamento penitenziario.
  L'articolo 3 proroga fino al 31 luglio 2020 (rispetto al termine originario del 30 giugno 2020) la fase emergenziale, caratterizzata da specifiche misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari; tale fase ha preso avvio il 12 maggio, quando è venuto meno il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione legale dei termini processuali. Inoltre, il provvedimento d'urgenza integra il catalogo delle udienze civili e penali che non possono essere rinviate, specifica alcune modalità per lo svolgimento da remoto di tali udienze, escludendo espressamente che nei procedimenti penali possano svolgersi a distanza le udienze di discussione finale e di esame di testimoni, e consente il deposito telematico di atti presso gli uffici del pubblico ministero.
  L'articolo 4, oltre a prorogare di un mese il termine finale del periodo di applicazione della disciplina emergenziale dettata con riguardo alla giustizia amministrativa dal decreto-legge cosiddetto cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020), prevede – nel periodo compreso tra il 30 maggio e il 31 luglio 2020 – la possibilità di svolgere la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche con modalità di collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio. Conseguentemente alla introduzione della udienza telematica, la disposizione demanda l'adozione delle modifiche delle regole tecnico operative del processo amministrativo a un decreto del Presidente del Consiglio di Stato.
  L'articolo 5 estende fino al 31 luglio il periodo di operatività della disciplina emergenziale prevista con riguardo alla giustizia contabile dal decreto-legge c.d. cura Italia e interviene sulla composizione del collegio delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo. Si attribuisce, inoltre, la possibilità per il pubblico ministero contabile di avvalersi di collegamenti da remoto, nell'ambito dell'attività istruttoria posta in essere.
  L'articolo 6 istituisce presso il Ministero della salute una piattaforma per il tracciamento dei contatti tra le persone che installino, su base volontaria, un'apposita Pag. 181applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare; la piattaforma è intesa a consentire la gestione di un sistema di allerta, in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19. Al riguardo, il Ministero della salute, in quanto titolare del trattamento dei dati, informa periodicamente i soggetti componenti del sistema nazionale di protezione civile e la Conferenza Stato-regioni (comma 1). Compete allo stesso Ministero della salute, sentito il Garante per la privacy, l'adozione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati. La disposizione chiarisce che i dati raccolti – che comunque devono essere resi anonimi o pseudoanonimi, con esclusione in ogni caso della geolocalizzazione – non possono essere trattati per finalità diverse da quelle specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica, e il mancato utilizzo dell'applicazione non comporterà alcuna conseguenza in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati (commi da 2 a 4). Si prevede infine che la piattaforma venga realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla Sogei (società a totale partecipazione pubblica) e tramite programmi informatici di titolarità pubblica (comma 5). L'utilizzo di applicazione e piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali, devono essere interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza, e comunque entro il 31 dicembre 2020. Entro tale ultima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi (comma 6).
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che si potrebbe valutare l'opportunità che le misure tecniche e organizzative di cui al comma 2 siano adottate sentita anche la Conferenza unificata, oltre che il Garante per la privacy. Gli enti territoriali saranno infatti coinvolti nel sistema di allerta in virtù delle loro competenze in ambito sanitario e in quanto componenti del Sistema nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 4 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Per lo stesso motivo, segnala che, alla luce del coinvolgimento anche degli enti locali, oltre che delle regioni, si potrebbe valutare di prevedere, al comma 1, che il Ministro informi dello stato di avanzamento del progetto la Conferenza unificata e non la sola Conferenza Stato-regioni. Ritiene però di rimettere la riflessione su questi aspetti alla Commissione di merito senza inserirla nel dispositivo del parere, né come condizioni né come osservazioni, perché deve essere anche valutato che, alla luce della natura prettamente tecnica delle disposizioni in esame, un allargamento del confronto alla sede della Conferenza unificata del confronto potrebbe comportare ritardi o situazioni di difficile gestione.
  Andrebbe inoltre chiarito a chi spetti provvedere alla cancellazione dei dati personali trattati prevista al comma 6 e si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere la cancellazione dei dati anche nel caso in cui, prima della scadenza prevista, in esito ai controlli periodici ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, il sistema si riveli di scarsa utilità nonché quella di prevedere puntuali sanzioni per la mancata cancellazione dei dati, decorso il periodo emergenziale, e per l'uso illecito dei dati acquisiti. Anche in questo caso rimette però tutti questi aspetti, che attengono più al merito, alle valutazioni della Commissione competente in sede referente.
  L'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.
  L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

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  Il deputato Roberto PELLA (FI) dichiara che voterà contro la proposta di parere della relatrice.

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) preannuncia il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di parere della relatrice.
  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 1).

DL 29/2020: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.
S. 1799 Governo.
(Parere alla 2a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), relatrice, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile alla materia ordinamento civile e penale di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione); assumono rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale profilassi internazionale (articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione) e la materia di competenza concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione).
  Nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento rileva come, in particolare, l'articolo 1 preveda la possibilità di revoca del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare cosiddetta in deroga disposta ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975).
  L'articolo 2 stabilisce, per i giudici di sorveglianza che abbiano adottato o adottino provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero di differimento dell'esecuzione della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nei confronti di persone condannate o internate per una serie specifica di gravi delitti (terrorismo, mafia, traffico di stupefacenti, oltre che tutti i soggetti detenuti ai sensi dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario), l'obbligo di valutare l'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato la collocazione extra-muraria del detenuto a causa delle sue condizioni di salute.
  L'articolo 3 – in analogia a quanto disposto dall'articolo 2 – prevede l'obbligo di una revisione periodica relativa alla effettiva permanenza dei motivi, legati all'emergenza epidemiologica in corso, che hanno determinato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari nei confronti di imputati per i medesimi gravi delitti di cui all'articolo 2.
  L'articolo 4 interviene sulla disciplina relativa ai colloqui in carcere limitatamente al periodo compreso tra il 19 maggio e il 30 giugno 2020. Oltre ad essere prevista la possibilità di svolgere tali colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti, è reintrodotta la possibilità per i detenuti di poter vedere i propri congiunti almeno una volta al mese.
  L'articolo 5 prevede che le disposizioni dettate dagli articoli 2 e 3 trovino applicazione anche ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare speciale, di differimento della pena o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari emessi a partire dal 23 febbraio 2020.Pag. 183
  L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento e l'articolo 7 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3, comma 2, prevedono che l'autorità giudiziaria, nel procedere alle valutazioni sulle decisioni di detenzione domiciliare, consulti, tra gli altri anche l'autorità sanitaria regionale nella persona del presidente della giunta regionale sulla situazione sanitaria locale. L'articolo 4, comma 2, prevede inoltre che il direttore della struttura penitenziaria consulti, tra gli altri, anche l'autorità sanitaria regionale nella persona del presidente della giunta regionale al fine di stabilire il numero massimo di colloqui di detenuti da svolgere con modalità in presenza.
  Al riguardo, valuta necessario un approfondimento sull'opportunità di coinvolgere un'autorità politica, quale il presidente della Giunta regionale, nel procedimento che l'autorità giudiziaria deve seguire ai fini delle decisioni sulla detenzione domiciliare ovvero sulle modalità di svolgimento dei colloqui, sia pure limitatamente alla valutazione della situazione sanitaria. Evidenzia infatti i rischi del coinvolgimento di un'autorità politica in questa valutazione tecnica.
  Ricorda, infine, che l'articolo 83, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 prevede, con riferimento a un aspetto connesso, anche se distinto, che i capi degli uffici giudiziari, sentita, tra gli altri, «l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione» adottano le misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie; si tratta di una formulazione che appare più soddisfacente di quella prevista dal provvedimento in esame.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione, con la quale si chiede alla Commissione di merito di approfondire il contenuto dell'articolo 2, comma 2, dell'articolo 3, comma 2 e dell'articolo 4, comma 2, con riferimento al previsto coinvolgimento del presidente della giunta regionale, prendendo anche in considerazione la possibilità di una riformulazione in termini identici all'espressione dell'articolo 83, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 richiamata in premessa.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) dichiara il voto contrario del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere della relatrice.

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) preannuncia il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).

DL 30/2020: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
S. 1800 Governo.
(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile alle materie «ordinamento civile e penale e profilassi internazionale» di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere l) e q) della Costituzione) e come assuma rilievo anche la materia di competenza concorrente «tutela della salute» (articolo 117, terzo comma della Costituzione).
  Prima di illustrare sinteticamente il contenuto del decreto-legge in esame, fa presente che il provvedimento è finalizzato a dare un supporto normativo all'indagine sierologica richiesta dal Governo su indicazione Pag. 184del Comitato tecnico-scientifico, che è stata già avviata dallo scorso 18 maggio, su un campione di 150 mila persone.
  Rileva come, in particolare, l'articolo 1, al comma 1, autorizza, ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali, il trattamento per fini statistici e di studi scientifici (svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica) dei dati personali rilevati nell'ambito dell'indagine di sieroprevalenza in esame, compresi quelli genetici e relativi alla salute. Ai sensi del medesimo comma 1, l'indagine è svolta secondo le modalità individuate dall'articolo 1 e dal protocollo approvato dal Comitato tecnico-scientifico nonché nel rispetto delle pertinenti regole deontologiche poste dall'allegato A del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
  Il comma 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un'apposita piattaforma tecnologica, destinata in via esclusiva allo svolgimento dell'indagine in oggetto, e specifica che quest'ultima si basa sull'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2, con riferimento agli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3. Ai sensi di quest'ultimo, l'ISTAT, in accordo con il suddetto Comitato tecnico-scientifico, individua, tramite i propri registri statistici individui, unità economiche, luoghi del lavoro, in modo da costituire uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, i quali saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche in oggetto. Con la locuzione «anche longitudinali» si fa riferimento alla possibilità che gli stessi soggetti siano sottoposti (sempre su base volontaria) a diverse analisi nel corso del tempo. In base al comma 4, l'ISTAT trasmette, con modalità sicure, alla piattaforma citata i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni, nonché degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o dell'affidatario dei minori d'età (rientranti nei medesimi campioni); i competenti uffici del Ministero della salute richiedono, ai fini dell'indagine in esame, ai fornitori dei servizi telefonici – i quali sono tenuti a dare riscontro con modalità sicure – le utenze di telefonia dei loro clienti che appartengano ai campioni o che siano responsabili dei minori summenzionati. In base ai dati così acquisiti, le regioni e le province autonome, al fine di favorire l'adesione all'indagine, comunicano con modalità sicure ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei campioni, affinché questi ultimi siano informati (dai suddetti professionisti) dell'indagine in corso, mentre l'Associazione della Croce Rossa italiana verifica telefonicamente la disponibilità dei singoli all'effettuazione delle analisi sierologiche (comma 5). Si prevede che in tale contatto telefonico venga fissato l'appuntamento per il prelievo, sia rivolto al soggetto un questionario, predisposto dall'ISTAT in accordo con il suddetto Comitato tecnico-scientifico, e siano fornite, in maniera sintetica, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in ordine al trattamento dei dati personali per le finalità in oggetto (tali articoli disciplinano le informazioni da fornire all'interessato, rispettivamente, nel caso in cui la raccolta dei dati personali avvenga presso l'interessato o mediante altra fonte). I campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo vengono analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome (comma 6); i risultati delle analisi sono comunicati all'interessato e, per il tramite della piattaforma summenzionata, al Ministero della salute e all'ISTAT.
  Al riguardo, rileva l'opportunità di chiarire se gli adempimenti relativi alle comunicazioni in esame siano posti in capo ai laboratori o alle regioni e province autonome.
  I campioni raccolti sono consegnati, a cura della Croce Rossa italiana, alla banca Pag. 185biologica dell'Istituto nazionale per le malattie infettive-IRCCS «Lazzaro Spallanzani».
  Ai sensi del medesimo comma 6, il trattamento dei campioni e dei relativi dati è effettuato per esclusive finalità di ricerca scientifica sul SARS-COV-2, individuate dal protocollo di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali individuate nel provvedimento del 5 giugno 2019. Il titolare del trattamento dei dati raccolti nella banca biologica è il Ministero della salute e l'accesso ai dati da parte di altri soggetti, per le suddette finalità di ricerca, è consentito esclusivamente nell'ambito di progetti di ricerca congiunti con il medesimo Ministero. Osserva, pertanto, che le regioni e le province autonome o gli enti potranno avere la possibilità di utilizzare tali dati solo se congiuntamente al Ministero e per le predette finalità. Come accennato, si dispone che gli interessati siano adeguatamente informati dei progetti di ricerca.
  Il comma 6 prevede inoltre che i campioni siano conservati (presso la suddetta banca biologica) per un periodo non superiore a cinque anni. Riguardo ai dati personali, il successivo comma 10 dispone che il Ministero della salute e l'ISTAT li cancellino trascorsi quarant'anni dalla raccolta, mentre gli altri soggetti utilizzatori possono conservare i dati personali solo per il tempo strettamente necessario alle finalità in oggetto.
  Il comma 7, tra le altre cose, consente che l'Istituto superiore di sanità tratti per finalità di ricerca scientifica i dati raccolti nell'ambito dell'indagine in esame.
  Il comma 8 prevede, in primo luogo, come accennato, che anche i soggetti ivi elencati (di cui il Ministero della salute e l'ISTAT si avvalgono ai sensi del presente articolo 1) – Associazione della Croce Rossa italiana, regioni e province autonome, laboratori individuati dai suddetti enti territoriali, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta – siano soggetti responsabili del trattamento in esame agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il medesimo comma 8 consente che le regioni e le province autonome, ove risulti necessario per finalità di analisi e programmazione nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso, abbiano accesso ai dati in esame dei propri assistiti, in forma individuale ma priva di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e comunque con modalità che, pur assicurando il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendano questi ultimi non identificabili. Per quanto riguarda i dati relativi agli assistiti delle altre regioni e province autonome, l'accesso, da parte degli enti territoriali in esame, è consentito in forma anonima e aggregata, a soli fini comparativi.
  Ai sensi del comma 12, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 provvede all'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche in esame nonché di ogni bene necessario alla conservazione presso la suddetta banca biologica dei campioni raccolti.
  Il comma 13 prevede che, in ragione dell'urgenza, i soggetti deputati possano provvedere all'acquisizione di beni e servizi (anche informatici) strettamente connessi alle attività di cui al presente articolo mediante ricorso alle forme di procedura negoziata prive di pubblicazione di un bando di gara, con la selezione, ove possibile, di almeno cinque operatori economici da consultare.
  Il medesimo comma 13 fa salve le previsioni, relative al suddetto Commissario straordinario, di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto «Cura Italia»). In base a tali disposizioni, il Commissario straordinario, nello svolgimento delle sue funzioni, collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni, può adottare in via d'urgenza i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non normativa, sono Pag. 186immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.
  Il comma 14 consente che, per le finalità di cui al presente articolo, l'ISTAT conferisca incarichi di lavoro autonomo (anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa), in numero non superiore a dieci, della durata di sei mesi. La facoltà è concessa in deroga alle norme limitative ivi richiamate ed è esercitabile a valere sulle risorse finanziarie del medesimo ISTAT; in ogni caso, la spesa non può superare il limite di 385.000 euro. Il comma 14 e il successivo comma 15 dispongono inoltre in materia di copertura finanziaria del provvedimento.
  L'articolo 2 reca l'entrata in vigore del provvedimento.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a chiarire se gli adempimenti relativi alle comunicazioni dei risultati delle analisi siano posti in capo ai laboratori o alle regioni e province autonome.
  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 8.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.

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