CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 maggio 2020
371.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 165

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 maggio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 12.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
Atto n. 168.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 14 aprile scorso. Ricorda, altresì, che l'atto non è tuttora corredato del prescritto parere della Conferenza unificata e che, quindi, la Commissione potrà iniziarne l'esame ma non concluderlo finché il parere della Conferenza non verrà trasmesso.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, illustra lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sottolineando che la direttiva, il cui termine di recepimento è fissato al 5 luglio 2020, fa parte di un pacchetto di misure sull'economia circolare proposto dalla Commissione europea, entrato in vigore nel luglio del 2018, che modifica sei direttive in materia di rifiuti e discariche: la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e le direttive «speciali» in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche Pag. 166(1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAEE (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE).
  Ricorda che la strategia verso l'economia circolare è funzionale all'accelerazione della transizione verde dell'economia, in vista anche del nuovo ambizioso obiettivo della neutralità climatica del continente europeo entro il 2050. In coerenza con tale strategia ricorda, altresì, che la Commissione europea ha recentemente adottato, nell'ambito del Green Deal e nel quadro della strategia industriale, un nuovo piano d'azione per l'economia circolare (Circular Economy Action Plan), che mira a rendere la nostra economia più adatta a un futuro verde, a rafforzarne la competitività proteggendo l'ambiente e a sancire nuovi diritti per i consumatori. L'obiettivo è quello di far sì che i prodotti sostenibili diventino la norma nell'Unione, responsabilizzare i consumatori e ridurre i rifiuti, concentrando a tali fini gli sforzi sui settori che utilizzano più risorse e che hanno un potenziale di circolarità elevato: elettronica e TIC, batterie e veicoli, imballaggi, plastica, tessili, edilizia e alimentare. La strategia verso l'economia circolare è, peraltro, funzionale all'accelerazione della transizione verde dell'economia, in vista anche del nuovo ambizioso obiettivo della neutralità climatica del Continente europeo entro il 2050.
  La nuova direttiva fissa l'obiettivo vincolante in base al quale entro il 2035 potrà essere conferito in discarica al massimo il 10 per cento del totale dei rifiuti urbani e prevede nuovi e uniformi metodi per calcolare la performance al fine di misurare il raggiungimento degli obiettivi. Sancisce inoltre il divieto di collocare in discarica rifiuti che provengono dalla raccolta differenziata destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo o, a partire dal 2030, idonei al riciclo o al recupero.
  Per completezza, rammenta che la direttiva 1999/31/CE, oggetto di modifiche da parte della direttiva del 2018 in questione, al fine di prevenire, o ridurre il più possibile, qualsiasi impatto negativo delle discariche sulle acque, il suolo, l'atmosfera e la salute umana, ha previsto, tra l'altro, l'obbligo per gli Stati membri di rendere conformi ai requisiti da essa previsti le discariche preesistenti (ossia quelle che, prima del 16 luglio 2001, erano già state autorizzate o erano già funzionanti) oppure di chiuderle, non più tardi del 16 luglio 2009.
  A tale riguardo fa altresì presente che la questione dell'adeguamento nazionale alla disciplina europea in materia di discariche di rifiuti ha dato luogo ad un rilevante contenzioso. Rammenta infatti che risultano attualmente aperte due procedure d'infrazione in materia di discariche a danno dell'Italia relative proprio all'applicazione della citata direttiva 1999/31/CE: la n. 2003-2077, per la quale la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già sanzionato l'Italia (Causa C-196/13) ex articolo 260 TFUE, e la numero 2011-2215, per la quale il 21 marzo 2019 è stata emessa dalla Corte di giustizia una prima sentenza di condanna, ex articolo 258 TFUE, per il mancato adeguamento di 44 discariche da bonificare o chiudere (la procedura di infrazione era stata aperta con riferimento a 102 discariche).
  Prima di illustrare il contenuto dello schema di decreto ritiene utile evidenziare come esso persegua un obiettivo più ampio rispetto alla mera attuazione della direttiva europea, prevedendo un complessivo riordino della disciplina in tema di discariche di rifiuti.
  L'articolo 15 della legge n. 117 del 4 ottobre 2019 (legge di delegazione europea 2018), reca, infatti, specifici principi e criteri direttivi, stabilendo che nel recepimento della direttiva il Governo sia tenuto a riformulare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti, con l'obiettivo di conseguire il rapido adeguamento alle norme dettate dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850 e di semplificare il procedimento per la modifica degli allegati tecnici, nonché ad adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi e ad adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche Pag. 167favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale. La delega prevede altresì di definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.
  A tali fini, lo schema di decreto, oltre a novellare il citato decreto legislativo n. 36 del 2003, modifica, assorbendole, anche le disposizioni del decreto ministeriale 27 settembre 2010 in materia di criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Esso reca inoltre, otto Allegati, di cui gli Allegati 1 e 2 sostituiscono i vigenti Allegati del decreto legislativo n. 36.
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una puntuale disamina del contenuto del provvedimento e illustra le principali modifiche recate dai tre articoli di cui esso si compone.
  Fa presente che l'articolo 1 interviene principalmente novellando il citato decreto legislativo n. 36 del 2003, al contempo emendando ed assorbendo anche le disposizioni del citato decreto ministeriale in materia di definizione di criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e le linee guida «ISPRA» del 7 dicembre 2016, n. 145, recanti i criteri tecnici atti a stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica.
  In particolare, il comma 1 dell'articolo, reca novelle al decreto legislativo n. 36 con le lettere da a) a r).
  La lettera a) sostituisce l'articolo 1, indicando le nuove finalità di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare e adempiere i requisiti della gerarchia nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti, nonché di prevedere, mediante requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente. La riduzione e prevenzione delle ripercussioni negative riguarda l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, l'inquinamento del suolo e dell'aria, le ripercussioni sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, le ripercussioni sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.
  La lettera b) modifica l'articolo 2 e adegua le definizioni ai contenuti della direttiva, da un lato rinviando al Codice ambientale, dall'altro inserendo le definizioni di «gestione operativa» e di «gestione post-operativa», le quali designano, rispettivamente, l'insieme delle attività eseguite durante la coltivazione della discarica ovvero dopo la sua chiusura: le attività di gestione sono svolte secondo specifici piani i cui contenuti sono specificati dall'Allegato 2 – integralmente sostituito dallo schema in esame – insieme al contenuto dei piani di ripristino ambientale, di sorveglianza e controllo, economico-finanziario.
  La lettera c) novella l'articolo 3 precisandone l'ambito di applicazione: fermo restando che i rifiuti devono essere depositati in modo tale da impedire qualsiasi inquinamento ambientale o danni alla salute umana; è esclusa dall'ambito di applicazione del decreto n. 36 solo la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, purché tale gestione rientri nell'ambito di applicazione della normativa di settore (decreto legislativo n. 117 del 2008, relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, recante la attuazione della direttiva 2006/21/CE che modifica la direttiva 2004/35/CE).
  La lettera d) modifica l'articolo 5 inserendovi due nuovi commi in materia di divieti di smaltimento in discarica ed esclusioni: il nuovo comma 4-bis prevede che, a partire dal 2030, sarà vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare dei rifiuti urbani, con l'eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior Pag. 168risultato ambientale; si demanda quindi ad un decreto del Ministro dell'ambiente il compito di indicare i criteri per la individuazione di tali rifiuti nonché, eventualmente, la specifica elencazione dei medesimi; il nuovo comma 4-ter prevede invece che, in coerenza con la direttiva, entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica debba essere ridotta al 10 per cento o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti; le Regioni conformano la propria pianificazione al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo.
  La lettera e) introduce il nuovo articolo 5-bis, recante le regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi; in particolare, si indicano criteri di calcolo del peso e si prevede la tracciabilità dei rifiuti urbani. Ricorda, in proposito, che il decreto-legge n. 135 del 2018 ha soppresso dal 1o gennaio 2019 il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) istituendo il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. In tale quadro viene previsto che il controllo della qualità dei rifiuti urbani sia assicurato mediante il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 7-octies e all'articolo 11 del decreto n. 36, come novellati dallo schema in esame, che riguardano i rifiuti ammessi in discarica e le relative verifiche. Inoltre, il comma 3 del nuovo articolo dispone che sono contabilizzati anche i rifiuti urbani spediti all'estero ai fini del collocamento in discarica. Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente un aspetto di particolare importanza, ossia la definizione delle modalità e dei criteri generali per il raggiungimento degli obiettivi europei indicati dai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 5 e gli eventuali obiettivi progressivi in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica. Tale rinvio ad una fonte subprimaria si affianca quindi sia alla possibilità che siano emanati atti di esecuzione da parte della Commissione europea (uno è già stato adottato nel 2019), sia alla previsione di decreti attuativi recata dallo stesso comma 4-bis dell'articolo 5.
  Le lettere f) e g) modificano, rispettivamente, gli articoli 6 e 7. Le modifiche riguardano i criteri sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica, al fine di ridurne il conferimento in termini percentuali. La nuova formulazione dell'articolo 6 aggiorna la classificazione di talune sostanze non ammesse in discarica, vietando di conferire rifiuti: 1) derivanti dalla raccolta differenziata, destinati a riutilizzo e riciclaggio, individuati dalla tabella n. 1 dell'allegato 3, introdotto dallo schema di decreto; 2) che presentino determinate caratteristiche chimico-fisiche, individuati dalla tabella n. 2 del medesimo allegato 3. Segnala che tale tabella reca l'elenco dei rifiuti non ammessi in discarica sulla base della Decisione 2000/532/CE e che l'allegato non ha un corrispettivo nel decreto legislativo n. 36 del 2003. La novella dell'articolo 7 modifica la disciplina concernente i rifiuti ammessi in discarica che prevede che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, salvo per le categorie di rifiuti per i quali non sia richiesto. La modifica mira quindi a specificare le categorie di rifiuti per i quali non sia richiesto il trattamento prima della collocazione in discarica. A tal fine, la disposizione fa rinvio al nuovo allegato 8 (che non ha un corrispettivo nel decreto legislativo n. 36 del 2003) il quale definisce i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non sia necessario ai fini del conferimento in discarica per i rifiuti da raccolta differenziata, le modalità e la frequenza della misurazione dell'Indice Respirometrico Dinamico Potenziale (IRDP) e delle analisi merceologiche sui rifiuti. Eventuali modifiche all'allegato medesimo non dovranno pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva in recepimento. I metodi di campionamento ed analisi sono individuati dall'allegato 6: le attività sono svolte da persone ed istituzioni «indipendenti e qualificate», tramite laboratori accreditati e i relativi oneri sono a carico del gestore della discarica o del detentore dei rifiuti. Viene inoltre previsto che alle operazioni di smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinati Pag. 169organici persistenti si applichi quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti (POP).
  La lettera h) introduce gli articoli da 7-bis a 7-octies. Questi inseriscono talune disposizioni già recate dal citato decreto ministeriale in materia di definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, che viene abrogato (articolo 2 dello schema), anche aggiornandone i riferimenti normativi. La relazione allo schema evidenzia come tali disposizioni inserite nel decreto legislativo, e mutuate dal decreto ministeriale vigente, vengono emendate in alcuni aspetti che avevano creato dubbi e problemi applicativi, sottolineando la finalità di apprestare un'unica fonte normativa per gli operatori. In particolare, l'articolo 7-bis reca norme sulla caratterizzazione di base – prevedendo che, al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, il produttore dei rifiuti sia tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica, mentre l'articolo 7-ter reca disposizioni sulla verifica di conformità. I nuovi articoli 7-quater (che interessa i rifiuti inerti), 7-quinquies e 7-sexies (che interessano i rifiuti non pericolosi) riguardano le discariche e l'ammissibilità dei rifiuti per tipologie degli stessi, di cui vengono riformulati e aggiornati i criteri. L'articolo 7-septies reca norme in materia di discariche per rifiuti pericolosi; rispetto alla normativa vigente, la disposizione non elenca le fattispecie per lo smaltimento in discariche per rifiuti pericolose, bensì rinvia agli allegati introdotti dallo schema in esame (tabella 6-bis dell'Allegato 4). L'articolo 7-octies riprende la vigente normativa sui criteri di ammissibilità in depositi sotterranei recata dall'articolo 9 del citato decreto ministeriale del 2010, mutando i riferimenti ai relativi punti degli allegati di nuova introduzione. In sintesi, la norma prevede che sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelli indicati al comma 3 del medesimo articolo 7-octies.
  La lettera i) interviene sull'articolo 8 relativo alle domande di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle discariche: le modifiche apportate riguardano i dati e le informazioni contenuti nelle domande e rappresentano una riformulazione di carattere procedimentale. In particolare, si specifica la modalità di indicazione della capacità totale della discarica, la descrizione del sito, i contenuti dell'indagine stratigrafica, l'indicazione dei metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento, gli accorgimenti progettuali atti a garantire la stabilità dei manufatti e del terreno di fondazione, il piano di sorveglianza e controllo nonché il piano economico e finanziario, questi ultimi due, redatti secondo i criteri del nuovo allegato 2.
  La lettera l) sostituisce l'articolo 11 sulle procedure di ammissione in discarica dei rifiuti. Si prevedono le modalità di verifica in loco e le procedure di ammissione, individuando le operazioni da seguire, la documentazione da presentare, gli obblighi del gestore, le modalità e la frequenza dei campionamenti.
  La lettera m) modifica l'articolo 12 relativo alle procedure di chiusura della discarica: si prevede che la procedura di chiusura possa essere attuata solo dopo aver verificato la conformità della morfologia della discarica e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettere c), e) e f-bis) che riguarda gli accorgimenti progettuali previsti per la stabilità in base alle norme tecniche vigenti.
  La lettera n) modifica l'articolo 13 relativo alla gestione operativa e post-operativa, inserendo il comma 6-bis relativo alla verifica del mantenimento delle pendenze adeguate per consentire il deflusso superficiale delle acque meteoriche. Il predetto comma stabilisce inoltre che l'effetto inquinante può definirsi esaurito se a seguito di quattro prelevamenti effettuati nell'arco di un anno solare si riscontra Pag. 170che i valori registrati rientrano nei limiti previsti allo scarico sul suolo di acque reflue.
  La lettera o) inserisce gli articoli 16-bis e 16-ter. Con il primo si disciplina l'adeguamento della normativa tecnica, stabilendo che la modifica degli allegati da 3 a 8 avviene ad opera di un decreto del Ministero dell'ambiente adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988, previa richiesta di istruttoria tecnica all'ISPRA. Il secondo reca la disciplina relativa alle deroghe, riprendendo l'articolo 10 del decreto ministeriale 27 settembre 2010 la cui previsione viene ad essere dunque inserita nel decreto legislativo n. 36. In particolare, si concede, ad alcune condizioni, la possibilità di superare i valori limite stabiliti per alcuni parametri specifici fissati agli articoli 7-quater, 7-quinquies, 7-septies e 7-octies. Viene inoltre previsto che ogni tre anni il Ministero dell'ambiente invii alla Commissione europea una relazione sulle autorizzazioni annuali concesse secondo le disposizioni del predetto articolo.
  La lettera p) novella l'articolo 17 inserendo un nuovo comma 7-bis: si interviene in materia di fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane e, in base alla nuova disposizione, i limiti di cui alla tabella 5, nota lettera h., dell'Allegato 4 – introdotto dallo schema – si applicano, ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 4, a partire dal 1o gennaio 2024. Ricorda in proposito che in materia sono state avviate nei confronti dell'Italia due procedure di infrazione per inadempienze nell'attuazione della direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. Le procedure riguardano l'assenza o non corretta funzionalità dei sistemi di raccolta e/o trattamento dei reflui (n. 2017-2181) e la presenza di agglomerati urbani non conformi alle prescrizioni della direttiva con mancanza o insufficienza di informazioni relative agli impianti serventi aree sensibili e bacini drenanti di aree sensibili (n. 2014–2059). Segnala che il tema dei fanghi è oggetto specifico di uno dei criteri della delega: l'articolo 15, lettera b), della legge di delega prevede, infatti, l'adozione di una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi. Tuttavia, lo schema in esame non appare contenere una rivisitazione organica della materia. La relazione illustrativa allo schema non reca nessun riferimento a tale lettera b) della legge delega, esplicitando solo che la modifica dell'articolo 17 «riguarda l'introduzione di un limite di ammissibilità in discarica per il codice EER 190805 che non è di recepimento della direttiva 2018/850/UE e, pertanto, non comporta la mancata entrata in vigore della direttiva nei tempi prescritti».
  Le lettere q) e r) recano, infine, modificazioni agli allegati del predetto decreto legislativo n. 36 del 2003. La prima sostituisce gli allegati 1 e 2; la seconda inserisce gli allegati da 3 a 8. Ricorda, come già accennato, che questi ultimi non trovano speculare corrispondenza nella normativa vigente né nella nuova direttiva 2018/850 che presenta infatti un solo allegato aggiuntivo, che riguarda il piano di attuazione da presentare in caso di rinvio da parte di uno Stato membro dei termini per il conseguimento degli obiettivi.
  L'articolo 2 reca infine le abrogazioni e le disposizioni transitorie. In particolare, il comma 1 dispone l'abrogazione del citato decreto ministeriale 27 settembre 2010, prevedendo tuttavia che le disposizioni relative ai limiti – previsti dall'articolo 6, tabella 5, nota lettera a), del medesimo decreto ministeriale – in materia di esclusione dei limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi per tipologie di fanghi continuino ad applicarsi fino al 1o gennaio 2024. Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere i), m) ed n), in materia di domande di autorizzazione, chiusura e gestione post-operativa delle discariche si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti nell'ambito di discariche esistenti, a condizione che la domanda di autorizzazione sia stata presentata dopo la data di entrata in vigore del decreto in esame. La relazione illustrativa afferma che le citate lettere non sono di stretto recepimento della direttiva, Pag. 171e pertanto «non si è ritenuto di introdurre l'obbligo di adeguamento alla nuova normativa per le discariche già autorizzate».
  L'articolo 3, in ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Come già ricordato, lo schema in esame reca otto Allegati, per la cui disamina rinvia al dossier di documentazione predisposto dagli uffici.
  Conclusivamente, preso atto che lo schema di decreto non è ancora corredato del prescritto parere della Conferenza unificata, si riserva di predisporre una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, tenuto conto dell'esito del dibattito, non appena la Conferenza unificata avrà reso il predetto parere.

  Marco MAGGIONI (LEGA) ritiene che la lettura dello schema in esame imponga una seria riflessione su almeno tre argomenti. Riferendosi, innanzitutto, alla scadenza del 2030 prevista per il superamento di un sistema che ritiene obsoleto e dannoso sul piano ambientale, come quello del conferimento generalizzato dei rifiuti in discarica, osserva come si tratta di un termine eccessivamente dilatato, sottolineando la necessità di procedere ad abbandonare quel sistema molto prima di quella data. Il secondo punto su cui intende focalizzare l'attenzione della Commissione riguarda la riduzione dei poteri discrezionali attualmente in capo alle regioni, operata soprattutto dalle norme recate negli allegati allo schema. La terza e fondamentale problematica riguarda, infine, il mancato superamento dell'attuale normativa, risalente al 1992, relativa all'utilizzo dei fanghi in ambito agricolo, che tanti danni ha provocato e continua a provocare all'ambiente. Ricorda, infatti, che l'utilizzo di tali fanghi in agricoltura è difficilmente controllabile, tanto in relazione alle quantità impiegate quanto relativamente alla vastità delle superfici coinvolte. Ritiene, pertanto, che quella offerta dalla direttiva oggetto di recepimento sia un'occasione sprecata per riformare tale ambito in senso più sostenibile, in coerenza con l'obiettivo del perseguimento di un'economia verde, cosa di cui il Governo e la maggioranza saranno chiamati a rispondere di fronte a tutti cittadini e non solo agli ambientalisti.

  Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene necessario approfondire talune tematiche relative al provvedimento, soprattutto circa la quantificazione degli oneri ad esso connessi. Sottolinea inoltre l'esigenza di chiarire quale sia effettivamente il costo legato alla dismissione dell'uso delle discariche e quali siano le competenze dei diversi organi pubblici, soprattutto di quelli territoriali, nonché di conoscere con certezza chi si farà carico, in ultima istanza, dei costi.
  Osserva inoltre che non vi è la minima menzione circa gli effetti che l'attuale crisi pandemica, provocata dal Covid-19, determinerà sullo smaltimento dei rifiuti ad essa legati – come ad esempio quelli delle mascherine o di altri sistemi individuali di protezione – e quindi un generale sul sistema delle discariche. Ritiene, pertanto, che anche su tale argomento sia opportuno un approfondimento istruttorio.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) ritiene che la crisi pandemica attuale possa in realtà rappresentare un incentivo a moltiplicare gli sforzi per il raggiungimento degli obiettivi posti in materia di discariche. Riconosce che le scadenze del 2030 e del 2035 potrebbero sembrare molto distanti. Tuttavia è dell'avviso che tali scadenze siano ragionevoli se si considera che tali cambiamenti devono coinvolgere, innanzitutto, le imprese, che devono adattare il loro ciclo produttivo, oltre che i consumatori. Anche per tali motivi crede che sia meglio non ragionare solamente in termini di costi, quanto piuttosto di benefici per tutti. Ribadisce quindi che quanto all'esame costituisce un esempio di un nuovo approccio culturale volto a realizzare un epocale cambiamento dei cicli produttivi all'insegna dei principi dell'economia circolare.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, nel condividere l'importanza di fare una seria riflessione sulla materia in oggetto Pag. 172anche per approfondire alcune delle tematiche sollecitate dai commissari, osserva, con riferimento alla problematica dei costi sollevata dal deputato Pettarin, che l'articolo 3 dello schema medesimo prevede che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i soggetti pubblici interessati provvederanno ad attuarne le disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Atto n. 169.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 14 aprile scorso. Ricorda, altresì, che l'atto non è tuttora corredato del prescritto parere della Conferenza unificata e che, quindi, la Commissione potrà iniziarne l'esame ma non concluderlo finché il parere della Conferenza non verrà trasmesso.

  Filippo SCERRA (M5S), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, ricordando in via preliminare che le citate direttive 2018/851 e 2018/852 fanno parte di un pacchetto di misure sull'economia circolare, entrato in vigore il 4 luglio 2018, che gli Stati membri dovranno recepire entro il 5 luglio 2020.
  Fa presente che la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è volta a migliorare e trasformare la gestione dei rifiuti in una gestione sostenibile dei materiali per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell'economia circolare. Sono, altresì rafforzati gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti. Evidenzia, altresì, che la direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 94/62/CE, prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, allo scopo di contribuire alla transizione verso un'economia circolare.
  Osserva, quindi, che si tratta di due direttive molto importanti, con misure e obiettivi strategici che concorrono a delineare la nuova strategia europea verso l'economia circolare, peraltro funzionale all'accelerazione della transizione verde dell'economia, in vista anche del nuovo ambizioso obiettivo della neutralità climatica del continente europeo entro il 2050. Il recepimento delle predette direttive rappresenta pertanto un'occasione per ulteriori passi avanti, consapevoli dei positivi risultati già raggiunti dall'Italia in termini di tasso di circolarità in alcuni settori economici e della necessità di proseguire il percorso avviato e consolidarlo rendendo l'Italia un riferimento in Europa e nel mondo per la transizione verso l'economia circolare.
  Ricorda che la delega per il recepimento delle citate direttive e i relativi principi e criteri direttivi sono contenuti nell'articolo 16 della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117).Pag. 173
  Fa presente che lo schema in esame novella la disciplina nazionale vigente, contenuta nel cosiddetto Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), recante le norme con le quali sono state recepite le direttive «rifiuti» (2008/98/CE) e «imballaggi» (94/62/CE).
  Per quanto concerne il contenuto del provvedimento, ricorda che l'articolo 1 interviene sulla parte quarta del Codice (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) al fine di: inserire, tra le finalità per la gestione dei rifiuti, l'obiettivo di evitare o ridurre la produzione dei rifiuti, come elemento fondamentale per il passaggio ad un'economia circolare (comma 1); modificare la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore, i cui regimi sono istituiti obbligatoriamente, e introdurre i requisiti generali minimi di tali regimi (commi 2 e 3); individuare le autorità che consentono di derogare ai criteri di priorità previsti nella gerarchia di gestione dei rifiuti (comma 4) e specificare le iniziative che il programma di prevenzione dei rifiuti deve contenere, con l'indicazione altresì di indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi, finalizzati alla valutazione dell'attuazione di tali misure (comma 5); prevedere ulteriori obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani (comma 6); introdurre l'obbligo, entro il 31 dicembre 2023, di differenziare e riciclare i rifiuti organici alla fonte, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti (comma 7); recepire le nuove definizioni di rifiuto non pericoloso, rifiuti urbani, rifiuti da costruzioni e demolizione, rifiuti organici, rifiuti alimentari, gestione dei rifiuti, recupero di materia, riempimento e responsabilità estesa del produttore (comma 8); in materia di classificazione dei rifiuti, aggiungere tra i rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività della silvicoltura e della pesca e specificare che la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle linee guida redatte entro il 31 dicembre 2020 (comma 9); intervenire sulla disciplina riguardante i sottoprodotti (comma 10); introdurre specifici adempimenti per chi usa o immette sul mercato un «materiale End of Waste» – espressione che indica la cessazione della qualifica di rifiuto – (comma 11); disciplinare il deposito temporaneo prima della raccolta e le condizioni previste per lo svolgimento di tale attività (comma 13).
  Segnala poi che l'articolo 1, comma 12, dello schema di decreto, attraverso l'introduzione della lettera d-bis) all'articolo 185 del Codice in attuazione della direttiva 2018/851, provvede a escludere dal campo di applicazione delle norme sui rifiuti, in quanto regolate da altre normative europee, le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi, come definite dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 767/2009 (sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi) e che non sono costituite da, né contengono, sottoprodotti di origine animale.
  Lo schema in esame non interviene invece sulla vigente disposizione di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del Codice, che esclude dal campo di applicazione della parte quarta gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa. Ricorda che in relazione a tale disposizione è stata aperta una procedura di precontenzioso a livello europeo (caso EU- Pilot 9180/17/ENVI) in seguito all'approvazione della legge n. 154 del 2016, di delega al Governo in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, che aveva ampliato l'esclusione prevista dalla direttiva: a sfalci e potature provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, nonché da attività agricole e agro-industriali; al materiale destinato alle normali pratiche agricole e zootecniche e utilizzato al di fuori del luogo di produzione o ceduto a terzi.
  Segnala che al fine di pervenire alla chiusura della sopra citata procedura, la disposizione in questione è stata modificata Pag. 174dalla legge europea 2018 (legge n. 37 del 2019, articolo 20). Tenuto conto del fatto che il provvedimento in esame, in linea con la normativa europea, con riferimento alla categoria dei rifiuti urbani, vi include i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi ed esclude i rifiuti dell'agricoltura e della silvicoltura, osserva che sarebbe opportuno adeguare la lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del Codice alle modifiche introdotte dai commi 8 e 9 dell'articolo 1 dello schema stesso concernenti le definizioni e la classificazione dei rifiuti.
  L'articolo 1, comma 14, modifica la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che è stato soppresso (a decorrere dal 1o gennaio 2019) dall'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 e sostituito con il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). La riscrittura della disciplina è finalizzata a riportare all'interno del Codice la normativa relativa alla tracciabilità dei rifiuti, che viene modificata e integrata rispetto a quanto previsto dal decreto-legge n. 135 del 2018, anche al fine di tenere conto delle disposizioni in materia di tracciabilità introdotte dalla direttiva (UE) 2018/851. Ricorda, infatti, che l'articolo 11-bis della direttiva 2008/98/CE (come modificata dalla direttiva n. 2018/851) prevede, tra l'altro, che gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani e che, al fine di garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati, il sistema può consistere in registri elettronici, in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti o, rispettivamente, in tasso di scarto medio per i rifiuti cerniti per vari tipi di rifiuti e pratiche di gestione dei rifiuti.
  Il comma 15 dell'articolo 1 interviene sulla disciplina riguardante i registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 del Codice, anche con riferimento ai soggetti obbligati alla loro tenuta. Segnala, in proposito, che rispetto all'articolo 35 della direttiva 2008/98/CE (come modificata dalla direttiva n. 2018/851), la disposizione nazionale sembrerebbe escludere dall'obbligo di tenuta dei registri enti e imprese che raccolgono rifiuti pericolosi a titolo professionale osservando, pertanto, che andrebbe valutata la compatibilità di tale previsione con il disposto della direttiva.
  L'articolo 2, comma 1, interviene sulle norme della Parte IV del Codice dedicate ai servizi di gestione integrata dei rifiuti, prevedendo l'elaborazione di un programma nazionale per la gestione dei rifiuti che, tra l'altro, deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS). La previsione di tale verifica sembrerebbe coerente con quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza 8 maggio 2019, causa C-305/18 a proposito della normativa recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016 – adottato in attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «sblocca Italia») – che recava misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale.
  Il comma 2 dell'articolo 2 modifica in più punti la disciplina della pianificazione regionale in materia di rifiuti. Si prevede, tra l'altro, l'inclusione nel Programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) delle informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi previsti dall'articolo 5, paragrafo 3-bis, della direttiva discariche (n. 1999/31/CE), il quale dispone che gli Stati membri si adoperano per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale.
  Segnala, altresì, che l'articolo 2, comma 3, integra la disciplina relativa alle misure per incrementare la raccolta differenziata, contenuta nell'articolo 205 del Codice, al fine di prevedere il divieto di miscelazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato. Pag. 175In linea con la direttiva, la deroga al citato divieto è possibile nel caso di raccolta congiunta di più materiali, purché ciò sia economicamente sostenibile e non pregiudichi la possibilità che siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante la raccolta differenziata delle singole frazioni. Il comma 4 dell'articolo 2 introduce, nel testo del Codice, l'articolo 205-bis relativo alle regole per il calcolo degli obiettivi per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti.
  L'articolo 3 novella le norme della Parte IV, Titolo II, del Codice, relative alla gestione degli imballaggi. Un primo gruppo di modiche è finalizzato, in particolare, al riallineamento delle definizioni a quelle recate dalla direttiva 2018/852 (comma 3), nonché a intervenire sui criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio (comma 4). L'articolo 3, inoltre, modifica la disciplina relativa al sistema sperimentale di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, al fine di ampliarla a tutti gli imballaggi e di renderla permanente (comma 5). Sono altresì introdotte (dal comma 6) disposizioni volte a recepire le regole dettate dell'Unione europea per calcolare il conseguimento degli obiettivi e a modificare la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e i relativi obblighi della pubblica amministrazione (comma 7). Fa presente che la disposizione recata dal paragrafo 3 dell'articolo 6-bis della direttiva imballaggi, che impone agli Stati membri di stabilire un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, è attuata dalla norma recata dall'ultimo periodo del nuovo testo del comma 6, ove si dispone che il controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio è assicurato dal RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti).
  L'articolo 4 apporta limitate modifiche alla Parte IV, Titolo VI, del Codice, dedicata all'apparato sanzionatorio, mentre l'articolo 5 e l'articolo 6 recano, rispettivamente, disposizioni finali e abrogazioni di una serie di disposizioni che risultano superate dalle nuove norme previste dallo schema di decreto in esame.
  L'articolo 7 modifica o riscrive, nella Parte IV del Codice, gli allegati C, D, E, F, I, e introduce l'allegato L-ter, al fine di recepire quanto introdotto con le direttive 2018/851 e 2018/852.
  L'articolo 8 infine reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Conclusivamente, preso atto che lo schema di decreto non è ancora corredato del prescritto parere della Conferenza unificata, segnala che la Commissione di merito sta svolgendo un ciclo di audizioni su tutto il pacchetto di misure sull'economia circolare, che consentirà di acquisire importanti elementi di informazione. Si riserva, pertanto, di predisporre una proposta di parere nel prosieguo dell'esame tenuto conto dell'esito del dibattito e non appena la Conferenza unificata avrà reso il predetto parere.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
Atto n. 151.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2020.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 10 marzo scorso.

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  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) dopo aver ricordato come i rappresentanti del suo gruppo abbiano già espresso riserve sul merito del provvedimento in altre sedi competenti, osserva come seppur migliorata rispetto alla formulazione originaria proposta dalla Commissione europea la direttiva oggetto di recepimento configuri comunque forme di armonizzazione del diritto penale che costituiscono una ingerenza nelle prerogative in tale ambito degli Stati membri dell'Unione.
  Per tali motivi annuncia il voto di astensione del suo gruppo.

  Guido Germano PETTARIN (FI) osserva come la materia debba essere trattata con molta attenzione e serietà, considerato il rischio di generare confusione giuridica nell'ambito del diritto penale a causa dell'intreccio fra i sistemi penali degli Stati nazionali e una sorta di sistema penale europeo, che andrà attentamente valutato e interpretato nelle diverse fattispecie. Cita al riguardo il tema della frode transnazionale che lede gli interessi dell'Unione, che di fatto diversifica una medesima condotta, la frode appunto, in base al soggetto che ne è vittima.
  È comunque dell'avviso che quanto all'esame costituisca un primo passo verso forme di armonizzazione del diritto penale che come tale deve essere visto con favore, annunciando pertanto il voto favorevole del suo gruppo.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) pur riconoscendo le difficoltà di armonizzare tali ambiti, così come quello fiscale, ritiene che ciò sia auspicabile in quanto funzionale anche al contrasto di forme di concorrenza sleale e, in generale, di ausilio alle imprese che operano a livello transnazionale cui deve essere assicurata la certezza del diritto.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 12.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.

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