CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 maggio 2020
371.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 97

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 maggio 2020. 2020 — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 12.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.
C. 2207.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 19 maggio 2020.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la relazione tecnica sul provvedimento redatta dal Ministero dell'interno e positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato).

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, in base alla relazione tecnica testé depositata dalla sottosegretaria, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 2207, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione;
   preso atto dei contenuti della relazione tecnica, trasmessa dal Governo ai Pag. 98sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:
    dalle disposizioni della Convenzione in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia in considerazione della natura prevalentemente programmatica della maggior parte delle norme della Convenzione stessa – la quale mira ad elevare gli standard di protezione, senza fornire puntuali prescrizioni in ordine alle modalità con le quali gli Stati membri debbano raggiungere gli obiettivi indicati – sia perché numerose delle citate disposizioni risultano confermative di norme già vigenti o comunque destinate ad operare nel quadro di procedure già avviate a legislazione vigente;
    in particolare, le disposizioni di cui al Capo I (articolo 1) della Convenzione e al Capo II (articoli 2 e 3), che riguardano, rispettivamente, «Definizioni» e «Ambito di applicazione», risultando meramente ordinamentali e già pienamente conformi alla normativa vigente in materia, di cui all'articolo 2087 del codice civile e al decreto legislativo n. 81 del 2008, recante Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    il Capo III (articoli da 4 a 6) recante «Principi fondamentali», che impone tra l'altro agli Stati parte di adottare un approccio incentrato sulla «prospettiva di genere» per la prevenzione e l'eliminazione della violenza e delle molestie sul lavoro, risulta in linea con quanto già prescritto dalla legislazione vigente;
    con specifico riferimento alla garanzia di attività di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenze e molestie, di cui al paragrafo 2, lettera h), dell'articolo 4 del citato Capo III, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha evidenziato che non sussistono allo stato risorse specificamente destinate al compimento di una attività di vigilanza avente ad oggetto i soli profili di cui alla lettera h) del paragrafo 2 dell'articolo 4 e alla lettera h) dell'articolo 10 della Convenzione in oggetto, ma che comunque tali profili vengono già verificati nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza per il cui svolgimento è previsto, per l'anno in corso, uno stanziamento iniziale pari a euro 9.500.000;
    le disposizioni del Capo IV (articoli da 7 a 9), concernente «Protezione e prevenzione», risultano meramente ordinamentali e già pienamente conformi alla normativa vigente in materia, e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come, ad esempio, nel caso degli obblighi di informazione in favore dei lavoratori, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione, che risultano già previsti dall'articolo 37 del citato Testo Unico;
    il Capo V (articolo 10), concernente «Verifica dell'applicazione e meccanismi di ricorso e di risarcimento», trova piena corrispondenza nella legislazione vigente;
    in questo quadro, la tutela giurisdizionale delle vittime potrà essere garantita attraverso le misure di sostegno legale, sociale, medico e di risarcimento indennitario già previste a legislazione vigente;
    in particolare, il decreto ministeriale 22 novembre 2019, da un lato, ha reso maggiormente fruibile, per una platea più ampia di destinatari, l'indennizzo alle vittime e loro aventi causa, previsto dagli articoli 11 e seguenti della legge n. 122 del 2016, dall'altro lato, lo ha aggiornato al fine di renderlo più adeguato in ragione degli stanziamenti esistenti sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici di cui alla medesima legge n. 122 del 2016, come successivamente rifinanziato;
    con specifico riferimento alla garanzia che gli ispettorati del lavoro siano Pag. 99abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, come previsto dalla lettera h) dell'articolo 10, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha evidenziato che non sussistono allo stato risorse specificamente destinate al compimento di un'attività di vigilanza avente ad oggetto i soli profili di cui alla lettera h) del paragrafo 2 dell'articolo 4 e alla lettera h) dell'articolo 10 della Convenzione in oggetto, ma che comunque tali profili vengono già verificati nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza per il cui svolgimento è previsto, per l'anno in corso, uno stanziamento iniziale pari a euro 9.500.000;
    il Capo VI (articolo 11) concernente «Orientamento, formazione e sensibilizzazione» risulta completamente in linea con la legislazione vigente, giacché sono già disponibili per i datori di lavoro, le lavoratrici e i lavoratori, misure di orientamento e formazione sui temi della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi compresa la violenza e la molestia di genere, da realizzare attraverso le somme che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità destina al «piano contro la violenza sulle donne», finalizzato alla promozione dei diritti delle donne anche quali lavoratrici;
    il Capo VII (articolo 12), che reca «Modalità di applicazione», ribadendo sostanzialmente le precedenti disposizioni convenzionali non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    anche il Capo VIII (articoli da 13 a 20), che detta «Disposizioni finali» di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    rilevata, infine, la necessità di inserire dopo l'articolo 2 del presente provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere che dalla sua attuazione possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – (Clausola di invarianza finanziaria). – 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire le ragioni per cui si afferma che il provvedimento in esame non sia suscettibile di determinare effetti finanziari. In proposito osserva che non possa considerarsi neutra dal punto di vista finanziario la previsione di una maggiore attività in capo all'Ispettorato nazionale del lavoro. Ritiene, piuttosto, che, se così fosse, sarebbe inevitabile che altre fondamentali attività svolte dallo stesso Ispettorato verrebbero meno. A maggior ragione evidenzia, infine, che l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennizzo di cui agli articoli 11 e seguenti della legge n. 122 del 2016 non possa essere garantito senza prevedere ulteriori oneri per la finanza pubblica.
  La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Comaroli, fa presente che l'indennizzo previsto dagli articoli 11 e seguenti della legge n. 122 del 2016 è già adeguatamente finanziato a legislazione vigente e che la ratifica della Pag. 100Convenzione in oggetto non comporterà un ampliamento della platea dei beneficiari. Quanto all'attività svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, nel ricordare che negli ultimi anni si è proceduto ad effettuare maggiori assunzioni presso tale organismo, conferma che essa non comporterà maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito precisa che l'Ispettorato nazionale del lavoro ha evidenziato che i controlli previsti dalla Convenzione in oggetto vengono già effettuati nell'ambito della sua ordinaria attività di vigilanza per il cui svolgimento è previsto, per l'anno in corso, uno stanziamento iniziale pari a euro 9.500.000.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice, osserva che l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria in un provvedimento non garantisce che le disposizioni contenute in esso non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari. Al riguardo fa presente che spesso accade che le disposizioni rimangono inattuate per assenza di risorse o che si sottraggono risorse ad altre attività per dare attuazione a previsioni corredate di clausole di invarianza finanziaria.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), associandosi all'intervento dell'onorevole Comaroli, ritiene che se l'Ispettorato nazionale del lavoro sarà chiamato a svolgere ulteriori attività ad invarianza di risorse vuol dire o che in precedenza tale organismo disponeva di risorse eccessive o che in futuro non sarà in grado di svolgere le nuove attività ad esso affidate e, in questo caso, la ratifica della Convenzione in esame resterà un mero esercizio di stile senza conseguenze nella vita reale dei lavoratori e delle lavoratrici.

  Beatrice LORENZIN (PD), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice, ricorda il lungo percorso che nelle scorse legislature le parlamentari hanno intrapreso al fine di garantire un efficace controllo delle molestie sui luoghi di lavoro.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.10.

Pag. 101