CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 maggio 2020
370.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 40

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 maggio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.
C. 2207.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione bilancio ha già avviato l'esame del provvedimento in titolo nella seduta del 26 febbraio, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza alla III Commissione Affari esteri, procedendo in quella sede alla richiesta di relazione tecnica sul testo che, essendo di iniziativa parlamentare, non ne risulta corredato.
  Ricorda altresì che, in data 14 maggio scorso, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame in sede referente, senza apportare al testo alcuna modificazione e che la Commissione bilancio è pertanto oggi chiamata a pronunciarsi sul testo dell'esame dell'Assemblea.
  Non essendo tuttavia ancora pervenuta la richiesta relazione tecnica, reputa necessario un rinvio dell'esame ad altra seduta.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.
C. 2165 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 delle proposte emendative, contenente i soli emendamenti Formentini 3.1, 3.2 e 3.4. Poiché tali proposte emendative non appaiono presentare profili di carattere finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 19 maggio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, recante definizione dei parametri per la determinazione Pag. 41delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, unitamente ai relativi allegati A) e B) che ne costituiscono parte integrante.
Atto n. 172.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la legge 6 ottobre 2017, n. 158 contiene misure che riguardano i piccoli comuni, ossia i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, al fine di sostenere lo sviluppo sostenibile, l'equilibrio demografico, favorendo la residenza in tali comuni, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché il sistema dei servizi essenziali, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento.
  In particolare, osserva che l'articolo 1, commi 2 e 4, della citata legge rimette al Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito l'ISTAT, l'adozione di un decreto che definisca i parametri occorrenti per determinare le tipologie dei comuni che possono beneficiare dei contributi del fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, di cui all'articolo 3 della medesima legge. Segnala che l'articolo 1, comma 7, prevede, in particolare che su tale atto le competenti Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.
  Rileva, altresì, che la legge n. 158 del 2017 prevede, in particolare, tra gli adempimenti necessari, oltre all'adozione del citato decreto del Ministro dell'interno, anche quella di una serie di provvedimenti tra loro collegati: entro 60 giorni dall'adozione del predetto decreto, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con gli altri ministri indicati) dell'elenco dei piccoli Comuni che rientrano nelle tipologie di soggetti beneficiari dei provvedimenti; un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), per la predisposizione di un piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni (articolo 3, comma 2) e, sulla base di questo decreto, di successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che individuino i progetti da finanziare (articolo 3, comma 6).
  Ciò posto, rileva che il presente schema di decreto ministeriale definisce, in primo luogo, i parametri occorrenti per la individuazione di ciascuna delle tipologie di comuni previste dalla citata legge che possono beneficiare dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni (allegato A). In secondo luogo, esso evidenzia in un'apposita nota metodologica (allegato B) le modalità di costruzione dell'elenco dei piccoli comuni potenzialmente destinatari dei benefici della legge n. 158 del 2017 (composto al 1o gennaio 2020 da 5.522 comuni), in quanto in possesso dei requisiti necessari per rientrare in almeno una delle predette tipologie.
  Tutto ciò considerato, ritiene che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché si limita a definire i parametri necessari per l'individuazione delle diverse tipologie di comuni beneficiari dei finanziamenti del predetto Fondo. Propone, pertanto, di esprime sul provvedimento stesso una valutazione favorevole.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 42

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
Atto n. 166.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2020.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, precisa che le amministrazioni coinvolte faranno fronte agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3. In particolare, evidenzia che dalla stipula degli accordi di programma tra le associazioni di produttori dei veicoli e quelle che effettuano il riciclaggio ed il recupero, da una parte, e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dall'altra, diretti al conferimento di particolari rifiuti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Ministero medesimo, giacché il ruolo di quest'ultimo è solo quello di garantire la conformità dei contenuti degli accordi stessi ai principi e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e il rispetto della normativa comunitaria. Segnala, infine, che l'adempimento della trasmissione annuale, anziché triennale, alla Commissione europea della relazione di controllo della qualità dei dati oggetto di rendicontazione previsti dalla direttiva 2000/53/CE, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in quanto tale adempimento sarà svolto unitamente alla trasmissione dei dati annuali richiesti dalla Commissione europea secondo gli schemi di cui alla decisione 2001/53/CE e alla decisione 2005/293/CE. In particolare, tali dati, elaborati dall'ISPRA sulla base delle comunicazioni ad essa pervenute tramite il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), sono infatti trasmessi dal predetto Ministero entro il 30 giugno di ciascun anno e sono corredati dal pertinente Quality report, predisposto dalla stessa ISPRA sulla base delle linee guida di Eurostat.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in assenza del prescritto parere della Conferenza unificata, non essendovi obiezioni, rinvia comunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Atto n. 167.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2020.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, con particolare riferimento all'articolo, 1 recante modifiche al decreto legislativo n. 49 del 2014, precisa che la preparazione e la stesura della relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE da inviare annualmente, anziché ogni tre anni, alla Commissione europea non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva infatti che tale adempimento, al pari della trasmissione annuale alla Commissione europea della relazione di controllo della qualità dei dati oggetto di rendicontazione previsti dalla direttiva 2012/19/UE, non è suscettibile Pag. 43di determinare oneri aggiuntivi in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, posto che, a legislazione vigente, i dati richiesti dalla Commissione europea secondo gli schemi di cui alla decisione 2005/369/CE sono elaborati dall'ISPRA e da questa annualmente trasmessi al medesimo Ministero insieme al pertinente Quality report, redatto sulla base del modello predisposto da Eurostat.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in assenza del prescritto parere della Conferenza unificata, non essendovi obiezioni, rinvia comunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
Atto n. 168.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2020.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente seduta, precisa che le disposizioni recate dal presente provvedimento sono di carattere ordinamentale, procedimentale e organizzatorio e non comportano comunque nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché ineriscono a competenze ordinariamente attribuite alle pubbliche amministrazioni. Avverte che in attuazione del divieto, a partire dal 2030, di conferimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo e in particolare i rifiuti urbani – di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del presente provvedimento, che inserisce il comma 4-bis all'articolo 5 del decreto legislativo n. 36 del 2003 – le regioni saranno chiamate ad adeguare i propri Piani dei rifiuti, all'interno della normale attività di pianificazione già prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, senza ulteriori oneri carico della finanza pubblica. Chiarisce altresì che, nel conformare la programmazione della gestione dei rifiuti al nuovo obiettivo fissato dal presente provvedimento, non si produrranno aggravi relativi ad aspetti legati alla sostenibilità del sistema di gestione dei rifiuti, in quanto in attuazione dell'articolo 179 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, lo smaltimento in discarica rappresenta l'ultimo livello della gerarchia dei rifiuti. Rileva infatti che le pubbliche amministrazioni perseguono già da anni iniziative volte a favorire il rispetto della gerarchia dei rifiuti, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Segnala, infine, che le definizioni di gestione operativa e gestione post-operativa – di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 4), che inserisce le lettere t-bis) e t-ter) all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2003 – hanno mero carattere descrittivo e, pertanto, non danno luogo ad alcun ulteriore onere per gli enti interessati.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in assenza del prescritto parere della Conferenza Stato-regioni, non essendovi obiezioni rinvia comunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Atto n. 169.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2020.

Pag. 44

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, rappresenta quanto segue. Nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/851 sono stati definiti con un maggior dettaglio l'ambito di applicazione e le finalità del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di renderlo coerente con gli indirizzi europei volti allo sviluppo dell'economia circolare. Tali specificazioni quindi, rendendo maggiormente esplicito quanto già previsto dalla legislazione vigente, non comportano alcun ulteriore onere a carico delle amministrazioni pubbliche interessate dal provvedimento e quindi della finanza pubblica. L'articolo 178-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, che definisce i requisiti minimi dei regimi di responsabilità estesa del produttore, è volto a garantire – anche attraverso l'obbligo di copertura dei costi di gestione del fine vita dei prodotti immessi sul mercato direttamente in capo al produttore – un supporto gestionale ed economico alle amministrazioni pubbliche competenti che devono garantire il servizio di raccolta nel proprio territorio.
  Il produttore è pertanto obbligato a farsi carico dell'organizzazione del sistema di raccolta dei propri prodotti giunti a fine vita, anche attraverso forme di raccolta alternative, al fine di intercettare anche quei rifiuti che allo stato attuale sfuggono al circuito di raccolta gestito dal servizio pubblico.
  La funzione di vigilanza e controllo sul corretto adempimento degli obblighi derivanti dal regime di responsabilità estesa è assegnata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), in linea con quanto previsto dalla disciplina vigente che, all'articolo 206-bis, comma 1, lettera g-quinquies), del decreto legislativo n. 152 del 2006, affida l'attività di controllo al predetto Ministero e ne addebita i relativi costi ai sistemi collettivi.
  Tuttavia, poiché nell'attuale formulazione all'articolo 206-bis, comma 6, manca un richiamo al citato articolo 178-ter, che consenta di addebitare ai sistemi collettivi i costi relativi alla predetta attività di controllo, appare necessario apportare le opportune correzioni al medesimo articolo 206-bis. Le modifiche introdotte agli articoli 181 e 182-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 dai commi 6 e 7 dell'articolo 1 del presente provvedimento in materia, rispettivamente, di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, nonché di rifiuti organici, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Infatti, le modifiche introdotte al citato articolo 181 prevedono misure di natura ordinamentale e non economica, nell'ambito delle quali gli enti preposti riorganizzeranno l'attività di gestione dei rifiuti, indirizzandola alle nuove indicazioni della direttiva che, più che puntare sulla raccolta differenziata, praticata già da molti anni sul territorio nazionale, mirano a nuove forme di gestione. Per altro, il comma 2 del predetto articolo 181 pone in capo ai produttori il compito di attivare tutte le azioni necessarie affinché si possano attuare le misure per garantire la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di loro competenza.
  Inoltre, le disposizioni che riguardano l'incentivazione del riciclaggio, del compostaggio sul luogo di produzione dei rifiuti organici e dell'utilizzo dei prodotti ottenuti, di cui al nuovo testo del citato articolo 182-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, seppur di maggior dettaglio, risultano analoghe a quelle già previste dalle lettere b) e c) del comma 2 del testo vigente dello stesso articolo 182-ter.
  Il Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 14, del presente provvedimento, risulta formalmente istituito ma non ancora operante, in mancanza del decreto regolamentare che ne definisca funzionalità e organizzazione.
  Le risorse attribuite al predetto Registro dall'articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135 del 2018, pari a 1,61 Pag. 45milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, risultano pertanto ancora disponibili, mentre i contributi a carico degli operatori previsti per l'annualità 2020 – in assenza della quantificazione degli oneri, da definire con il richiamato decreto regolamentare – non sono stati ancora richiesti agli operatori stessi.
  L'interoperabilità del citato Registro con i sistemi gestionali delle imprese non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i relativi costi risultano essere previsti all'interno dei costi ordinari di gestione del medesimo Registro, che sono finanziati con i contributi a carico degli operatori.
  Analoghe considerazioni valgono con riferimento al Registro nazionale dei produttori previsto dall'articolo 178-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserito dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, che condivide con il Registro elettronico la medesima banca dati anagrafica.
  La piattaforma MonitorPiani è stata realizzata per agevolare le comunicazioni tra le regioni, le province autonome e il MATTM, ai fini della rendicontazione all'Unione europea riguardo all'adozione o alla revisione dei piani di gestione regionali e all'attuazione delle misure previste dai piani stessi.
  Attraverso le modifiche introdotte dall'articolo 2 del presente provvedimento all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è stato previsto che la predetta piattaforma rappresenti l'unico mezzo di trasmissione dei Piani regionali e dell'attuazione delle misure previste dai Piani stessi al MATTM, per garantire uniformità di raccolta dei dati.
  Nel corso dell'utilizzo della citata piattaforma saranno realizzate nuove sezioni o aree riservate, nel numero che sarà richiesto, e saranno inseriti collegamenti telematici con tutte le banche dati di interesse dei fruitori della piattaforma stessa.
  Le suddette attività saranno svolte dall'Albo nazionale gestori ambientali nell'ambito del supporto alle attività della competente direzione generale del MATTM e non comporteranno, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in assenza del prescritto parere della Conferenza unificata, non essendovi obiezioni rinvia comunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Atto n. 162.
(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2020.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nel ricordare che nel corso della precedente seduta il rappresentante del Governo ha depositato agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dello sviluppo economico, contenente elementi di risposta in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, in assenza del prescritto parere della Conferenza unificata, non essendovi obiezioni, rinvia comunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.