CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 maggio 2020
366.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 46

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 13 maggio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Atto n. 162.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 5 aprile scorso. Ricorda, altresì che l'atto non è tuttora corredato del prescritto parere della Conferenza unificata e che, quindi, la Commissione potrà iniziarne l'esame ma non potrà concluderlo finché il parere della Conferenza non verrà trasmesso.

  Matteo COLANINNO (IV), relatore, illustrando lo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2018/2002/UE (Energy Efficiency Directive – EED II), adottato ai sensi della legge di delegazione europea 2018, ricorda che la direttiva (UE) 2018/2002 modifica la direttiva 2012/27/UE (direttiva EED), che è il principale strumento legislativo sull'efficienza energetica in vigore nell'Unione europea, il quale stabilisce un quadro comune volto a garantire il raggiungimento dell'obiettivo relativo al miglioramento dell'efficienza energetica del 20 per Pag. 47cento entro il 2020, fissando anche obiettivi indicativi a livello nazionale.
  La nuova direttiva (EED 2), entrata in vigore il 24 dicembre 2018, è composta da 4 articoli e un allegato e fa parte del nuovo pacchetto di misure legislative adottato a livello europeo – il cosiddetto Clean Energy Package – che fissa il quadro regolatorio della governance dell'Unione per l'energia e il clima funzionale al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 e del percorso verso un'economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050.
  Ricorda, in proposito, che il quadro 2030 per il clima e l'energia è stato adottato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2014 e i relativi obiettivi in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica sono stati rivisti al rialzo nel 2018, prevedendo ora, per il periodo dal 2021 al 2030: una riduzione pari ad almeno il 40 per cento delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990); una quota almeno del 32 per cento di energia rinnovabile; un miglioramento almeno del 32,5 per cento dell'efficienza energetica.
  Fa presente che il meccanismo di governance delineato in sede comunitaria prevede che ciascuno Stato membro sia chiamato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni attraverso la fissazione di propri target 2030. A tale fine sono preordinati i Piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNIEC), che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030. Il Governo Italiano ha inviato il proprio PNIEC per gli anni 2021-2030 alle Istituzioni europee a gennaio scorso, a seguito di una interlocuzione intercorsa con le istituzioni nazionali ed europee ed una consultazione pubblica. Contestualmente a livello legislativo interno, sono in corso di recepimento le diverse direttive europee di cui si compone il Clean Energy Package.
  Prima di illustrare brevemente il contenuto della direttiva e del relativo schema di decreto per il suo recepimento, rammenta come in realtà tutte le questioni connesse alla sostenibilità ambientale e all'efficientamento energetico siano attualmente oggetto di una incisiva revisione programmatica, che registra una forte accelerazione in termini di fissazione di obiettivi ancora più ambiziosi. La comunicazione sul «Green Deal Europeo» (COM(2019) 640 final), riformula infatti su nuove basi l'impegno della Commissione europea ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente ed in tal senso è destinata ad incidere sui target della Strategia europea per l'energia ed il clima, già fissati a livello legislativo nel Clean Energy Package.
  Osserva che ancora non è chiaro se e in che misura l'avvento dell'emergenza connessa alla pandemia comporterà uno slittamento o una rimodulazione della tempistica annunciata dalla Commissione europea per la presentazione delle proposte e degli atti legislativi per realizzare il nuovo fondamentale obiettivo della neutralità climatica del Continente europeo entro il 2050, che comporta necessariamente anche un aumento dell'obiettivo dell'Unione europea di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 previsto ad oggi nell'ordine di almeno il 50-55 per cento rispetto ai livelli del 1990. Ritiene, invece, certo che, per conseguire riduzioni supplementari delle emissioni di gas a effetto serra, la Commissione europea sarà chiamata a riesaminare tutti gli strumenti pertinenti della politica in materia di clima, e a proporne ove necessario una revisione, introducendo al contempo strumenti nuovi, come l'annunciato meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere volto a ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La Commissione europea valuterà, inoltre, la coerenza con i nuovi obiettivi di decarbonizzazione dei Piani nazionali per l'energia e il clima presentati dagli Stati membri a sensi del Clean Energy Package e la necessità di ulteriori misure.
  Sottolinea che quanto detto in premessa è motivato dalla convinzione circa la necessità, che costituisce un suo personale auspicio di carattere generale, che il nostro Paese attui il nuovo pacchetto sul clima in modo rigoroso e con il massimo livello di ambizione, tenendo conto però anche della nuova situazione emergenziale Pag. 48connessa alla pandemia e con tutte le attenzioni necessarie a tutela del nostro sistema produttivo. Nell'attuazione del pacchetto occorrerà inoltre avere presente quanto si va profilando all'orizzonte e avere la consapevolezza di come l'integrazione intelligente delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e le altre soluzioni sostenibili in tutti i settori contribuiranno a conseguire la neutralità climatica al minor costo possibile per il nostro tessuto produttivo, trasformando la transizione energetica in una straordinaria opportunità di modernizzazione e di sviluppo, anche occupazionale, quanto mai necessari nel nuovo contesto di crisi economica. In tal senso ritiene che le recenti misure annunciate dal Governo, ad esempio in materia di «ecobonus» per le ristrutturazioni, vanno nella direzione auspicata.
  Per quanto riguarda la direttiva in oggetto, ricorda che essa prevede la fissazione di obiettivi e contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030, prevedendo, tra l'altro, il nuovo obiettivo del 32,5 per cento entro il 2030 (20 per cento nel 2020) che sarà oggetto di ulteriore valutazione da parte della Commissione europea entro il 2023 e rivisto al rialzo in caso di significative riduzioni dei costi o in attuazione degli obblighi internazionali dell'Unione. Sostituisce, inoltre, l'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE che definisce i regimi obbligatori di efficienza energetica – e in base al quale attualmente gli Stati membri devono garantire un risparmio annuo pari a 1,5 per cento in volume delle vendite medie annue di energia ai clienti finali fino al 31 dicembre 2020 – estendendone la portata fino al 2030 e stabilendo in dettaglio le modalità di calcolo e gli obblighi di realizzazione cumulativa di risparmio energetico nell'uso finale che gli Stati membri devono realizzare. La direttiva si prefigge altresì di migliorare l'informazione sul consumo di riscaldamento e raffreddamento al fine di promuovere il ruolo attivo dei consumatori e di potenziare la frequenza dell'informazione mediante l'introduzione dell'obbligo di leggibilità a distanza dei contatori di calore.
  Rammenta che il termine per il suo recepimento è fissato al 25 giugno 2020, salvo le disposizioni (contenute sia nell'articolato che negli Allegati) di tutela dei consumatori, per le quali invece è fissato il termine del 25 ottobre 2020.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici gli approfondimenti di dettaglio, ricorda che lo schema di decreto in esame si compone di 19 articoli, suddivisi in tre Capi: i primi due novellano in più punti il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che aveva recepito la citata direttiva 2012/27/UE (EED), al fine di adeguarlo alle modifiche arrecate dalla nuova direttiva, mentre il terzo reca modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, che aveva a sua volta attuato la direttiva 2006/32/UE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.
  Illustra quindi taluni contenuti dello schema in esame. Evidenzia, quindi, gli articoli 1 e 2 che novellano rispettivamente gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014, concernente le finalità e le definizioni disciplinate dal provvedimento medesimo mentre l'articolo 3 introduce modifiche concernenti l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico: segnala, in particolare, che in coerenza con il nuovo target europeo, l'obbligo di risparmio energetico viene esteso fino al 31 dicembre 2030 e l'obiettivo nazionale di risparmio energetico, oltre alla riduzione dei consumi già programmata per il 2020, comprenderà anche il contributo nazionale indicativo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e l'ambiente.
  Fa presente che l'articolo 4 dispone in materia di promozione dell'efficienza energetica negli edifici, mentre l'articolo 5 definisce misure per migliorare l'efficienza energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale, tra cui l'istituzione di un portale informatico per semplificare e velocizzare le procedure per la realizzazione del Programma di riqualificazione degli edifici della pubblica amministrazione centrale (PREPAC); lo schema Pag. 49estende lo stanziamento delle risorse per il PREPAC fino al 2030 ed incrementa da 30 a 50 milioni la quota annua da trasferirvi a valere sui proventi delle aste CO2; è prevista inoltre la possibilità che vengano emessi bandi per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico su determinate tipologie di edifici di proprietà pubblica, quali le strutture ospedaliere, scolastiche e universitarie, gli impianti sportivi e gli immobili di edilizia residenziale pubblica.
  L'articolo 6 adegua le disposizioni nazionali per il conseguimento dell'obiettivo specifico di efficienza energetica al nuovo periodo d'obbligo 2021-2030. In particolare, si stabiliscono misure per l'aggiornamento degli strumenti di promozione finalizzati a generare risparmi per conseguire tale obiettivo, quali i certificati bianchi e il conto termico, i cui costi sono coperti completamente tramite i prelievi sulle tariffe della vendita dell'energia.
  L'articolo 7 aggiorna la disciplina dell'obbligo di eseguire diagnosi energetiche nelle grandi imprese e nelle imprese energivore, introducendo al contempo misure di promozione dell'efficienza energetica nelle piccole e medie imprese.
  L'articolo 8 prevede l'obbligo, per i contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali installati dopo il 25 ottobre 2020, di essere leggibili da remoto e, a partire dal 1o gennaio 2027, l'estensione dell'obbligo anche a tutti i contatori già installati.
  L'articolo 9 integra le norme sull'analisi del potenziale di sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e teleraffrescamento.
  L'articolo 10 dispone in materia di qualificazione degli esperti in gestione dell'energia.
  L'articolo 11 aggiorna le attività di formazione e informazione in materia di efficienza energetica dell'ENEA, finalizzate a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia.
  L'articolo 12 dispone il potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica e la sua estensione alle iniziative agevolabili al settore dei trasporti.
  L'articolo 13 aggiorna la materia delle sanzioni con riferimento alla disciplina delle diagnosi energetiche, introducendo una sanzione aggiuntiva di importo variabile da 1.500 a 15.000 euro in caso di reiterazione dell'inadempimento, e prevede un'ulteriore sanzione di importo variabile da 1.000 a 10.000 euro, a carico delle imprese cosiddette energivore, in caso di accertata violazione dell'obbligo di attuare almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi energetiche.
  L'articolo 14 abroga l'Allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014, concernente il potenziale dell'efficienza per il calore e il raffreddamento, mentre con l'articolo 15 si abroga la parte I dell'Allegato 4, recante Princìpi generali dell'analisi costi-benefici.
  L'articolo 16 modifica l'Allegato 7, in materia di requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione, al fine di specificare che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione elaborino e rendano pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete, il potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove reti.
  L'articolo 17 introduce l'Allegato 9 al decreto legislativo n. 102 del 2014, concernente requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico.
  L'articolo 18 sostituisce l'Allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008, in materia di coefficienti di conversione e l'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria, fatta eccezione per gli articoli 5, 7, 11 e 12 per i quali lo schema in esame dispone la relativa copertura.
  Da ultimo, segnala che nella materia in esame risulta attualmente pendente la procedura d'infrazione n. 2258/2018 (allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE), che riguarda il non corretto recepimento dell'articolo 19, paragrafo 1 della direttiva EED. Fa, tuttavia, presente che tale articolo, non essendo oggetto di modifiche Pag. 50da parte della direttiva EED II, non viene contemplato nello schema di decreto legislativo di recepimento in oggetto. Ricorda che con la procedura, la Commissione europea ha contestato all'Italia le modalità di ripartizione dei costi per i consumi di calore nei condomini che, secondo quanto sostenuto, sarebbero tali da disincentivare l'adozione di interventi di efficientamento energetico degli immobili.
  Conclusivamente, preso atto che lo schema non è ancora corredato del prescritto parere della Conferenza Unificata, si riserva di predisporre una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, tenuto conto dell'esito del dibattito in Commissione, non appena la Conferenza unificata avrà reso il predetto parere.

  Marco MAGGIONI (LEGA) ricorda che il recepimento della direttiva in oggetto è disposto dalla legge di delegazione europea votata e approvata dal Parlamento solo pochi mesi fa. Evidenzia, tuttavia, che nel frattempo si è verificata una grave emergenza sanitaria che comporta ricadute devastanti sull'economia del Paese e ciò dovrebbe indurre il Governo ad un supplemento di riflessione, soprattutto sulle ricadute in termini di livelli occupazionali che potrebbero derivare dall'attuazione delle ulteriori misure di efficientamento energetico. Queste ultime, seppur condivisibili, dovrebbero essere modulate tenendo conto della crisi generata dalla pandemia, adottando un approccio di maggiore cautela soprattutto a tutela dell'occupazione e del lavoro.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) osserva che è proprio nei momenti di crisi come questi che è utile pensare a un nuovo modo di affrontare il futuro. In tal senso ritiene che l'emergenza sanitaria in corso possa costituire un'occasione per accelerare il percorso verso la riconversione dei modelli di produzione e consumo e il mutamento degli stili di vita alla luce dei principi della sostenibilità dello sviluppo. Proprio la pandemia e il relativo regime di restrizioni sembrano avere del resto favorito il consolidarsi di una nuova coscienza collettiva, soprattutto da parte dei giovani, e ciò induce a ritenere quanto mai necessario proseguire sulla strada intrapresa del Green Deal europeo.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio di navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.
Atto n. 165.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 13 aprile scorso.

  Francesco BERTI (M5S), relatore illustrando lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio di navi, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), ricorda che tale norma ha delegato il Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, entro il 2 novembre 2021, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
  Rammenta che il citato regolamento (UE) n. 1257/2013 ha come obiettivo primario la corretta gestione delle operazioni di demolizione delle navi battenti la bandiera di uno degli Stati membri dell'Unione Pag. 51europea, prendendo in considerazione, oltre agli aspetti ambientali, anche le condizioni di sicurezza degli impianti di demolizione delle navi.
  Ricorda che ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento, gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione delle sue norme mentre il successivo paragrafo 4 reca l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione europea le disposizioni del diritto nazionale relative all'esecuzione del regolamento e le sanzioni applicabili. Il termine di inizio per l'applicazione delle norme del regolamento è già scattato, essendo stato fissato (dall'articolo 32) al più tardi al 31 dicembre 2018. Fa eccezione l'obbligo di tenere sulle navi un inventario dei materiali pericolosi presenti nella struttura o nelle attrezzature delle navi stesse, che dovrà essere rispettato a decorrere dal 31 dicembre 2020.
  Segnala che a livello nazionale sono stati finora adottati taluni decreti ministeriali, che hanno disciplinato le procedure relative all'autorizzazione per il riciclaggio delle navi (decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 ottobre 2017), le istruzioni operative per la vigilanza (decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 27 maggio 2019), nonché l'elenco degli impianti di riciclaggio delle navi (decreto ministeriale 21 febbraio 2018). In ragione della mancata previsione di un regime sanzionatorio nell'ordinamento interno, il 6 giugno 2019 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (procedura n. 2019/2085) nei confronti dell'Italia e di altri otto Stati membri (Cipro, Croazia, Germania, Grecia, Portogallo, Romania, Slovenia e Svezia).
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici gli ulteriori approfondimenti, ricorda che lo schema di decreto si compone di nove articoli. L'articolo 1 precisa che il provvedimento si applica alle navi di cui all'articolo 2 del citato regolamento, ossia alle navi battenti bandiera di uno Stato membro, fatte salve specifiche eccezioni.
  L'articolo 2 reca l'elenco delle definizioni ai fini dell'applicazione del provvedimento. Fa presente che la definizione di «impianto di riciclaggio delle navi» – che il regolamento definisce come «un'area delimitata che è un cantiere o un impianto ubicato in uno Stato membro o in un Paese terzo ed è utilizzata per il riciclaggio delle navi» – è individuata nel testo in esame come «cantiere navale di demolizione iscritto all'albo speciale delle imprese di demolizione navale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1989, n. 234, soggetto al regolamento (UE) n. 1257/2013».
  L'articolo 3 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, calibrate sulla base della gravità delle infrazioni commesse, per la violazione dei requisiti necessari previsti per gli impianti di riciclaggio; le violazioni dovute all'assenza di un certificato di idoneità al riciclaggio; le violazioni per assenza di autorizzazione per gli impianti di riciclaggio; le violazioni in materia di comunicazioni previste per l'operatore di un impianto di riciclaggio.
  L'articolo 4 dispone l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 per l'operatore di un impianto di riciclaggio, che inizi l'attività di riciclaggio senza la predisposizione del piano di riciclaggio della nave, previsto all'articolo 7 del regolamento 1257/2013, ovvero prima della sua approvazione da parte del Capo del Compartimento marittimo.
  L'articolo 5 prevede le sanzioni amministrative pecuniarie, differentemente modulate, a seconda che si tratti di violazioni: degli obblighi relativi all'inventario dei materiali pericolosi; dei controlli per la navigazione; degli obblighi previsti per l'invio di una nave al riciclaggio da parte dell'armatore; in materia di certificato di idoneità al riciclaggio; per le navi battenti bandiera di un Paese terzo.
  L'articolo 6 disciplina le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di installazione e uso di materiali pericolosi elencati nell'Allegato I al regolamento, di Pag. 52cui è vietato l'utilizzo, tra i quali l'amianto, le sostanze che riducono lo strato di ozono e i sistemi antivegetativi.
  L'articolo 7 disciplina lo svolgimento delle attività di controllo, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni. In particolare, si prevede che i controlli previsti dal regolamento siano effettuati dall'amministrazione (cioè dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto) o dall'organismo riconosciuto da essa autorizzato. I controlli da parte dello Stato di approdo di cui al regolamento, ossia le attività ispettive sulle navi straniere che approdano nei porti nazionali, sono effettuati dal personale del Corpo delle Capitanerie di porto specificamente autorizzato. Le attività di accertamento delle infrazioni sono effettuate dal personale civile e militare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in servizio presso le sue articolazioni centrali e periferiche. L'autorità competente a ricevere il rapporto in relazione alle violazioni accertate, previsto dalla legge n. 689 del 1981, è individuato nel Capo del Compartimento marittimo. Inoltre, per le violazioni commesse all'estero, la competenza ricade sul Capo del Compartimento marittimo di iscrizione della nave.
  L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 9 prevede l'immediata entrata in vigore del provvedimento. La relazione illustrativa giustifica l'indicazione di un termine di entrata in vigore diverso dall'ordinaria vacatio legis a motivo della procedura di infrazione n. 2019/2085.
  Conclusivamente, si riserva di predisporre una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, tenendo conto dell'esito del dibattito in Commissione.

  Marco MAGGIONI (LEGA) riallacciandosi a quanto dichiarato in sede di discussione dell'atto del Governo n. 162 esaminato in precedenza, ritiene che anche sulla materia oggetto dello schema di decreto in titolo sarebbe opportuno che il Governo, alla luce delle gravi ripercussioni economiche derivanti dalla pandemia, focalizzasse meglio quali possano essere le ricadute sui livelli occupazionali dei settori produttivi interessati. Pone quindi l'accento sull'importanza del settore della cantieristica, non solo come eccellenza nazionale ma anche in termini di valore aggiunto prodotto, auspicando l'adozione di misure per il suo sostegno e sviluppo.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
Atto n. 166.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 14 aprile scorso. Ricorda, altresì che l'atto non è tuttora corredato del prescritto parere della Conferenza unificata e che, quindi, la Commissione potrà iniziarne l'esame ma non potrà concluderlo finché il parere della Conferenza non verrà trasmesso.

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, illustra lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, facendo presente, in primo luogo, che la citata direttiva mira in particolare a rendere più affidabile la comunicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti in questione da parte degli Stati membri verso la Commissione europea e che, ai fini del suo recepimento, il testo in esame novella la previgente disciplina, recata dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, anche al fine di aggiornarne i riferimenti normativi interni riguardanti norme ormai abrogate, e di coordinarla Pag. 53con il codice ambientale, con il fine ultimo di ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e di migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale della filiera economica coinvolta nel ciclo di utilizzo dei veicoli.
  Ricorda, in via preliminare, che la citata direttiva 2018/849 è una delle quattro direttive del cosiddetto «pacchetto economia circolare» – entrate in vigore il 4 luglio 2018 e che gli Stati membri dovranno recepire entro il 5 luglio 2020 – che modificano sei precedenti direttive su rifiuti (2008/98/CE), imballaggi (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti elettrici ed elettronici (2012/19/UE), pile (2006/66/CE) e, appunto, veicoli fuori uso (2000/53/CE).
  Evidenzia che la strategia a lungo termine sottesa all'economia circolare è quella di coinvolgere le aziende nel realizzare prodotti con materiali nuovi, interamente riutilizzabili e che quindi non generino scarti, mentre quella a breve e medio termine è gestire gli scarti prodotti in modo più responsabile, attraverso il riutilizzo ed il riciclo, con l'obiettivo di migliorare sia le performances ambientali che quelle economiche. Ricorda, altresì, che in coerenza con tale strategia la Commissione europea ha recentemente adottato, nell'ambito del Green Deal europeo e nel quadro della strategia industriale dell'Unione europea, un nuovo piano d'azione per l'economia circolare (Circular Economy Action Plan), che mira a rendere la nostra economia più adatta a un futuro verde, a rafforzarne la competitività proteggendo l'ambiente e a sancire nuovi diritti per i consumatori. L'obiettivo è quello di far sì che i prodotti sostenibili diventino la norma nell'Unione, responsabilizzare i consumatori e ridurre i rifiuti, concentrando a tali fini gli sforzi sui settori che utilizzano più risorse e che hanno un potenziale di circolarità elevato: elettronica e TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), batterie e veicoli, imballaggi, plastica, tessili, edilizia e alimentare.
  Osserva che la strategia verso l'economia circolare è funzionale all'accelerazione della transizione verde dell'economia, in vista anche del nuovo ambizioso obiettivo della neutralità climatica del Continente europeo entro il 2050, e consente di preservare l'ambiente naturale rafforzando al contempo la competitività del sistema produttivo, chiamato a trasformare profondamente il modo in cui i prodotti sono progettati, fabbricati, riciclati e riutilizzati. Osserva altresì che per raggiungere questi ambiziosi obiettivi è stata ampiamente riconosciuta l'esigenza di uno sforzo sinergico tra le diverse politiche europee, nonché la necessità di predisporre un quadro finanziario pluriennale che sia all'altezza di garantire il necessario sostegno agli Stati membri nell'adozione di tali misure e nella gestione della transizione green, affinché questa si realizzi in modo equo ed inclusivo.
  Ritiene che l'attuazione di tale strategia creerà inoltre molte opportunità commerciali e occupazionali, sfruttando anche l'innovazione e la digitalizzazione per garantire il superamento di quella economia lineare che, a suo avviso, ha mostrato tutti i suoi limiti e che ancora interessa quasi il 90 per cento dell'economia europea. Ricorda che uno degli obiettivi di questo nuovo Piano è, infatti, l'aumento del PIL comunitario dello 0,5 per cento entro il 2030 proprio grazie alle nuove misure di economia circolare che, stima, creeranno circa 700.000 nuovi posti di lavoro.
  Ciò premesso, passando alla disamina dello schema di decreto, ricorda che esso è stato adottato ai sensi della delega di cui all'articolo 14 della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), la quale individua specifici criteri e principi direttivi per l'attuazione della direttiva in oggetto, in vigore dal 4 luglio 2018. In particolare, si prevede che si proceda al coordinamento delle previsioni del citato decreto legislativo n. 209 del 2003 con le disposizioni contenute nella direttiva oggetto di recepimento, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore. Inoltre, la nuova normativa deve individuare forme di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio, Pag. 54disciplinare i sistemi di tracciabilità e contabilità dei veicoli, anche se fuori uso, incentivare il recupero energetico dei rifiuti provenienti dal trattamento degli stessi, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili.
  Ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 14 aprile e che l'assegnazione alla Commissione è avvenuta con riserva, non essendo il testo corredato del parere della Conferenza unificata. Il termine per il recepimento della direttiva 2018/849 è fissato, come ha già accennato, al 5 luglio 2020, mentre il termine di esercizio della delega – originariamente previsto per il 5 giugno, a seguito dell'applicazione del disposto dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 – è stato esteso di ulteriori tre mesi per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020 di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
  Nel passare ad illustrare le principali modifiche sostanziali recate dai tre articoli di cui si compone il provvedimento, segnala, innanzi tutto, la novella dell'articolo 3, comma 1, lettera n) del decreto n. 209 del 2003 (articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2, dello schema), che intende precisare la definizione di frantumazione, nonché chiarire che anche le parti non metalliche derivanti da tale operazione – oltre che al recupero, anche energetico, o allo smaltimento, come prevede la vigente normativa – possono essere destinate al riciclaggio. Inoltre, si modifica il comma 3 dell'articolo del predetto decreto, specificando che i produttori sono tenuti a ritirare i veicoli fuori uso o i pezzi usati allo stato di rifiuto, laddove tecnicamente fattibile, sull'intero territorio nazionale. Si tratta di una previsione attuativa del nuovo articolo 8-bis, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851, a norma del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore o le organizzazioni che attuano gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di quest'ultimo, abbiano una copertura geografica di prodotti e di materiali chiaramente definita senza limitare tali zone alle aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti sono più proficue.
  Con riferimento alle novelle relative all'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003, evidenzia le seguenti innovazioni: a) al comma 1 (articolo 1, comma 1, lettera e), numero 2) dello schema), si precisa che il centro di raccolta, al quale il concessionario deve consegnare i veicoli, è quello convenzionato con uno dei produttori dei veicoli di cui effettua la vendita, che sono poi disciplinati nello schema in titolo, ciò allo scopo di favorire la raccolta presso centri e impianti certificati e che garantiscano la qualità dei dati raccolti e comunicati: al riguardo ricordo che la direttiva prevede che i produttori istituiscano un meccanismo di autosorveglianza – in linea con il regime di responsabilità estesa del produttore – sui centri convenzionati, anche al fine di assicurare la corretta predisposizione della prescritta relazione di controllo sulla qualità dei dati comunicati; b) l'introduzione (articolo 1, comma 1, lettera f) dello schema) di un comma 1-bis, che riguarda sempre i concessionari, per i quali si dispone che questi gestiscano come «deposito temporaneo» i veicoli che accettano, prima di conferirli a centri di raccolta, prescrizione peraltro già contenuta nell'articolo 6, comma 8-bis del testo vigente; c) il comma 3 dell'articolo 5 viene integrato (articolo 1, comma 1, lettera h) dello schema) da un lato, per specificare che l'obbligo dei produttori di veicoli di ritirare i veicoli fuori uso opera sull'intero territorio nazionale, dall'altro, per imporre ai medesimi produttori di dare adeguata informazione sulle procedure di selezione dei centri di raccolta. Segnala che la prima di tali innovazioni, come precisato dalla relazione illustrativa, è norma attuativa del nuovo articolo 8-bis, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/85, a norma del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore di prodotti o le organizzazioni che attuano gli obblighi Pag. 55derivanti dalla responsabilità estesa di quest'ultimo, abbiano una copertura geografica di prodotti e di materiali chiaramente definita senza limitare tali zone alle aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti sono più proficue; d) la novella del comma 9 (articolo 1, comma 1, lettera l) dello schema) chiarisce che anche i titolari dei centri di raccolta – in analogia con quanto previsto per gli impianti di trattamento – devono effettuare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo entro un breve termine (che lo schema in esame fissa in sette giorni) anche prima della radiazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA), mentre le ulteriori fasi di trattamento avverranno successivamente alla cancellazione dal PRA; e) al comma 15 (articolo 1, comma 1, lettera m) dello schema) si precisa che la consegna di veicoli o pezzi usati possa avvenire, oltre che ai consorzi obbligatori, anche ad altri sistemi di gestione di filiera.
  Lo schema di decreto in esame reca poi alcune novelle all'articolo 6 del decreto n. 209 del 2003, prevedendo, tra l'altro, che il termine per effettuare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo, adesso indicato in modo generico («al più presto») sia fissato in sette giorni, così da renderlo più stringente e certo. In secondo luogo, si dettagliano le operazioni di «condizionamento» (pulizia, controllo e riparazione) che consentono il recupero delle componenti dei veicoli fuori uso, da commercializzare come prodotti (e non più come rifiuti). Tra le altre modifiche apportate all'articolo 6 segnala anche l'aggiunta di un comma 8-bis al fine di consentire il deposito temporaneo anche in aree «scoperte e pavimentate» purché i veicoli non abbiano fuoriuscite di liquidi o gas e abbiano integri i componenti di sicurezza. Evidenzia che secondo la relazione illustrativa tale norma, che la relazione medesima considera derogatoria rispetto al codice dell'ambiente, «responsabilizza il concessionario ad effettuare correttamente il deposito del veicolo accettato per la demolizione e chiarisce le caratteristiche del deposito, distinguendole in base alle potenziali caratteristiche di pericolo del veicolo».
  Fa quindi presente che lo schema reca talune integrazioni all'articolo 7 del decreto n. 209 del 2003, tra cui la previsione della possibilità di stipulare accordi di programma diretti al conferimento di particolari rifiuti ai sistemi di gestione di filiera già organizzati per il recupero di rifiuti affini, quali ad esempio plastica o vetro, nonché che interviene anche sulla disciplina vigente in materia di trasmissioni di dati e informazioni, di cui all'articolo 11 del decreto n. 209 del 2003. In tal senso la novella prevede l'obbligo di trasmettere, con cadenza annuale – anziché triennale, come attualmente previsto – i dati relativi alle percentuali di reimpiego e recupero dei materiali in rapporto al peso e la relazione di controllo della qualità dei dati oggetto di rendicontazione, riguardanti i veicoli fuori uso. La novella del comma 3 consegue alla intervenuta abrogazione del sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e dunque prevede che le comunicazioni relative ai veicoli fuori uso avvengano con il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
  Segnala poi l'integrazione dell'articolo 13, comma 7, del decreto n. 209 del 2003, in materia di sanzioni per l'inadempimento all'obbligo di effettuare le prescritte comunicazioni dei dati relativi ai veicoli fuori uso che, da un lato, inasprisce la sanzione prevedendo anche la sospensione dell'attività per il responsabile e, dall'altro, consente comunque la rettifica o il completamento delle comunicazioni entro trenta giorni dalla data di presentazione.
  Evidenzia, quindi, che le modifiche all'articolo 15 riguardano la materia del riutilizzo dei pezzi di ricambio. Al comma 7 dell'articolo 15 si specifica che i pezzi di ricambio possono essere reimmessi sul mercato solo se sottoposti alle prescritte operazioni di condizionamento, presso un centro autorizzato che ne garantisce la tracciabilità, attraverso l'annotazione sui documenti di vendita dei pezzi matricolati.
  Fa, infine, presente che viene integrato anche l'Allegato I riguardante i requisiti Pag. 56relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso, per introdurvi l'obbligo di dotarli di un adeguato sistema di pesatura dei veicoli in ingresso. Ricorda che nella relazione illustrativa allegata allo schema si evidenzia che «oggi il peso dei veicoli in ingresso è indicato sulla base delle informazioni ricavate dal libretto di circolazione (...). Ciò favorisce il mercato illecito dei pezzi di ricambio che possono essere asportati prima del conferimento dei veicoli nei centri di raccolta e che, quindi, non possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento degli obiettivi del reimpiego». Lo schema di decreto in esame fissa al 31 dicembre 2020 il termine entro cui i centri di raccolta devono adeguarsi a tale nuova disposizione, per la quale non è previsto alcun onere per la finanza pubblica, come conferma la relazione tecnica allegata al testo in esame.
  Segnala, in ultimo, che l'articolo 2 dello schema di decreto fissa al 31 dicembre 2020 il termine entro cui i centri di raccolta devono adeguarsi alle nuove disposizioni, mentre l'articolo 3 reca la clausola d'invarianza finanziaria.
  Conclusivamente, preso atto che lo schema di decreto non è ancora corredato del prescritto parere della Conferenza unificata, si riserva di predisporre una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, tenuto conto dell'esito del dibattito, non appena la Conferenza unificata avrà reso il predetto parere.

  Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) fa presente che presso la Commissione di merito i rappresentanti del suo gruppo hanno chiesto che in materia si svolga un approfondimento istruttorio attraverso un ciclo di audizioni. Pur riconoscendo che tali approfondimenti non riguardano profili relativi alla compatibilità del testo in esame con la normativa dell'Unione europea, quanto piuttosto aspetti di merito, ritiene che sarebbe opportuno attendere l'eventuale svolgimento di ulteriori attività istruttorie per pronunciarsi sul testo.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
Atto n. 151.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 marzo 2020.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 10 marzo scorso.

  Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) dopo aver richiamato la travagliata gestazione della direttiva oggetto di recepimento, rileva come ad avviso del suo gruppo la disciplina da essa recata costituisca una vera e propria ingerenza dell'Unione europea nei sistemi penali nazionali di cui non si avverte la necessità. Pur riconoscendo che i successivi passaggi della procedura legislativa comunitaria hanno apportato taluni miglioramenti all'originario testo proposto dalla Commissione europea e pur comprendendo le ragioni sottese ad alcune fattispecie, come nel caso del contrasto alle frodi dell'Iva, ritiene che il provvedimento in esame configuri comunque un primo passo verso forme di armonizzazione del diritto penale che costituiscono una grave ingerenza nelle prerogative in tale ambito degli Stati membri dell'Unione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.45.