CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 maggio 2020
365.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 354

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 12 maggio 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 14.

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
C. 2461 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive, il disegno di legge C. 2461, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, nell'illustrare il contenuto del provvedimento, Pag. 355che si compone di 44 articoli suddivisi in 6 Capi, ricorda che il Capo I (Misure di accesso al credito per le imprese) comprende gli articoli da 1 a 3 e che, in particolare, l'articolo 1, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19, dispone che SACE S.p.A. conceda – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone a tale fine un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI (comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA). Rileva come possano beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI. Le garanzie sono concesse in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato. Sono previste condizioni per il rilascio delle garanzie da parte di SACE e per le obbligazioni derivanti dalle predette garanzie SACE è assistita da una garanzia dello Stato.
  L'articolo 2 riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE, intervenendo sui compiti della stessa SACE, che vengono estesi e potenziati. Si prevede, in primo luogo, che SACE S.p.A. favorisca l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana; si demanda inoltre alla legge di bilancio la definizione dei limiti cumulati all'assunzione di impegni da parte di SACE S.p.A. e Stato, sulla base del piano annuale di attività deliberato dal Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione; viene poi introdotta una nuova forma di operatività di SACE a finalità di sostegno e rilancio dell'economia. L'articolo 3 prevede innanzi tutto un accordo tra SACE S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A. concernente le strategie industriali e commerciali, al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia. Inoltre, al fine di rafforzare il ruolo strategico di SACE S.p.A. per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti si prevede che:
   CDP S.p.A. concordi preventivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.;
   per le deliberazioni di nomina degli organi sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze agisce di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   CDP S.p.A. consulti preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella indicata in precedenza;
   SACE S.p.A. non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A. Il Capo II (Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19) comprende gli articoli da 4 a 14.

  L'articolo 4 prevede, fino 31 luglio 2020 (quindi fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica), la sottoscrizione in modo semplificato di specifici contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari, che si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.
  L'articolo 5 differisce al 1o settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Pag. 356
  L'articolo 6 sospende dal 9 aprile (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 31 dicembre 2020 gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in tema di perdita del capitale sociale, in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data del 31 dicembre. La disposizione specifica inoltre che per il medesimo arco temporale non operino le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale. L'articolo 7 reca disposizioni temporanee sui princìpi di redazione del bilancio, disponendo che le società possano redigere il bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 secondo il principio della continuità aziendale qualora sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso, anche se non ancora formalmente approvato, in data anteriore al 23 febbraio 2020.
  L'articolo 8 reca disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società, introducendo un periodo di sospensione – dal 9 aprile 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge, al 31 dicembre 2020 – degli effetti delle disposizioni del codice civile relative ai finanziamenti effettuati dai soci nel suddetto arco temporale, consentendo che gli stessi possano essere sottratti al regime ordinario di postergazione.
  L'articolo 9 prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione. La disposizione proroga i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica. Con riguardo ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazioni ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, invece, è riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione, ovvero di optare per la modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo.
  L'articolo 10 introduce una norma di carattere transitorio volta a sospendere la procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.
  L'articolo 11 dispone la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto in esame e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, per lo stesso periodo.
  La disposizione chiarisce, inoltre, il campo di applicazione della sospensione, con specifico riferimento agli assegni bancari e postali. Si stabilisce, infine, che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio; ove già pubblicati le camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.
  L'articolo 12 chiarisce che le ditte individuali e gli artigiani rientrano tra i beneficiari della disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui «prima casa» (cosiddetto «Fondo Gasparrini») secondo le modalità agevolate previste dall'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle condizioni ivi previste (calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza sanitaria). La norma dispone inoltre che, per un periodo di nove mesi decorrenti dal 9 aprile 2020 e dunque fino al 9 gennaio 2021, i benefici del predetto Fondo siano applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, in deroga alla disciplina vigente.
  L'articolo 13 introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione Pag. 357dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria.
  L'articolo rafforza ulteriormente – anche alla luce dell'intervenuta nuova disciplina sugli aiuti di Stato (State Aid Temporary Framework della Commissione europea) – la disciplina già introdotta dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, riproducendone l'impianto e parte dei contenuti: tale ultimo articolo viene pertanto abrogato, per ragioni di coordinamento.
  In tale contesto il comma 3 anticipa dal 31 dicembre 2020 al 10 aprile 2020 l'abrogazione – disposta dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto «decreto crescita») – della disposizione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1998 che consentiva, con delibera della Conferenza unificata, di limitare l'intervento del Fondo centrale di controgaranzia nel territorio di regioni in cui fossero coesistenti fondi regionali di garanzia.
  In merito alla previsione del comma 3 dell'articolo 13 ricorda che sulla richiamata norma del decreto-legge n. 34 del 2019, la Commissione per le questioni regionali aveva invitato, nel parere reso nella seduta del 14 maggio 2019, con un'osservazione, a valutare «modalità per assicurare forme di coinvolgimento delle regioni nella gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alternative» a quelle della norma abrogata. L'articolo 14 prevede l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità. A tal fine, per l'anno 2020, viene assegnata una dotazione di 30 milioni di euro al primo Fondo e di 5 milioni di euro al secondo. Il Capo III (Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica) comprende gli articoli da 15 a 17. L'articolo 15 apporta modifiche alla disciplina dei poteri speciali del Governo (cosiddetto golden power).
  In primo luogo, intervenendo sull'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 2019, si estende l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica (previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 21 del 2012) relativi all'acquisto, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni di rilevanza tale da determinare il controllo di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, includendovi tutti i fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452. Per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, le norme estendono temporaneamente – fino al 31 dicembre 2020 – l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica e dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, nonché agli ulteriori attivi strategici connessi ai fattori critici elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452.
  L'articolo 16 integra la disciplina dei poteri speciali sugli assetti societari recata dal decreto-legge n. 21 del 2012, specificando che, nei casi di violazione degli obblighi di notifica stabiliti per specifici atti, delibere, operazioni o acquisti di partecipazioni relativi a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica, la Presidenza del Consiglio può avviare anche d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali mediante i quali imporre il veto rispetto ad atti, delibere od operazioni, nonché imporre specifiche condizioni ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni.
  In tali casi, i termini previsti per l'esercizio dei poteri decorrono dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.
  Inoltre, si prevede che il gruppo di coordinamento amministrativo in materia di poteri speciali possa richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o Pag. 358privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti, nonché stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca.
  L'articolo 17 modifica la disciplina degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.
  In particolare, le norme stabiliscono che la CONSOB possa prevedere, ai fini dell'insorgere di detto obbligo, soglie inferiori a quelle predeterminate ex lege, per un limitato periodo di tempo, per le società ad azionariato particolarmente diffuso, eliminando la circostanza che esse presentino altresì un'elevata capitalizzazione di mercato.
  Inoltre, con riferimento all'obbligo di dichiarare gli obiettivi che l'acquirente ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi all'aumento della propria partecipazione oltre specifiche soglie del capitale di emittenti azioni quotate (10, 20 e 25 per cento), viene consentito alla CONSOB di prevedere, per un limitato periodo di tempo, un'ulteriore soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso. Il Capo IV (Misure fiscali e contabili) comprende gli articoli da 18 a 35.
  L'articolo 18, in materia di sospensione di versamenti tributari e contributivi, stabilisce la sospensione per alcuni operatori economici dei termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020.
  Tali soggetti beneficiano inoltre per lo stesso periodo della sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
  I beneficiari sono gli esercenti attività di impresa, arte e professione, individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente, che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nonché i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività dopo il 31 marzo 2019. Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, la sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Viene inoltre stabilita, per alcune province particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19, la sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020, alla sola condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
  La disposizione stabilisce altresì alcune norme di coordinamento con altre agevolazioni fiscali introdotte dal cosiddetto «decreto Cura Italia» (decreto-legge n. 18 del 2020) e forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'INPS, l'INAIL e altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'applicazione della sospensione. L'articolo 19 amplia sotto il profilo temporale le previsioni in materia di sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni contenute nel cosiddetto «decreto Cura Italia», stabilendo il non assoggettamento alle ritenute d'acconto, per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.
  L'articolo 20 consente ai contribuenti di calcolare gli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP, da versare nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, secondo il cosiddetto metodo previsionale (ovvero sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso) in luogo del metodo storico (e cioè sulla base del quantum derivante dalle dichiarazioni dell'anno precedente) senza incorrere in sanzioni e Pag. 359interessi, a condizione che lo scostamento tra l'acconto versato e quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP si mantenga entro il margine del 20 per cento.
  L'articolo 21, in materia di rimessione in termini per i versamenti, consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogata al 20 marzo 2020 dal «decreto Cura Italia», se eseguiti entro il 16 aprile 2020.
  L'articolo 22 proroga al 30 aprile, per l'anno 2020, il termine per la consegna agli interessati delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo; inoltre l'articolo prevede che, per l'anno 2020, non si applichi la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche all'Agenzia delle entrate, purché la trasmissione avvenga entro il 30 aprile.
  L'articolo 23 proroga al 30 giugno 2020 la validità dei certificati in materia di appalti emessi, ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997, dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020.
  L'articolo 24 sospende i termini per le agevolazioni prima casa: in particolare, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono sospesi i termini che condizionano l'applicazione dell'imposta di registro agevolata (2 per cento) agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, nonché il termine per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.
  L'articolo 25 prevede che i CAF e i professionisti abilitati possano gestire a distanza l'attività di assistenza fiscale ai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, acquisendo la delega e la documentazione del contribuente attraverso modalità telematiche. Con tali modalità è consentita anche la presentazione di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS. Rimane fermo l'obbligo di regolarizzazione, con la consegna delle deleghe e della documentazione inviate da remoto, al termine dell'attuale stato di emergenza sanitaria.
  L'articolo 26 interviene sulla disciplina dei versamenti dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche nel caso di importi inferiori a un certo valore.
  In particolare, in luogo di prevedere modalità di versamento semplificate nel caso di importo dovuto annuo pari o inferiore a 1.000 euro, la disposizione rimodula le scadenze dei versamenti in rapporto all'ammontare di imposta dovuta nel trimestre; di conseguenza, viene abbassato a 250 euro l'importo-soglia che consente di usufruire di modalità di pagamento agevolate. L'articolo 27 neutralizza gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, in particolare equiparando- ai fini IVA – la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo il loro valore dalla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette. L'articolo 28 modifica in più punti la disciplina fiscale degli utili distribuiti a società semplici, prevista dall'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019, che ha introdotto il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci, ai sensi del quale la tassazione di tali proventi segue la natura giuridica dei soci stessi.
  In particolare, le disposizioni:
   includono nell'ambito di applicazione della disciplina anche gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal testo unico delle imposte sui redditi;
   chiariscono le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice, per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;
   disciplinano il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile, tra l'altro, ai soci non residenti della società semplice; Pag. 360
   prevedono un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. L'articolo 29 reca norme volte alla semplificazione e alla digitalizzazione del processo tributario.

  Il comma 1 obbliga gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti all'albo dei concessionari della riscossione delle entrate locali, nonché le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, a depositare e notificare gli atti successivi e i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche, secondo la relativa disciplina.
  Il comma 2 disciplina la notifica, anche per posta elettronica certificata, dell'importo della sanzione da omesso versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti civili, amministrativi e tributari.
  Il comma 3 dispone che le attività di contenzioso degli enti impositori siano sospese fino all'11 maggio 2020 – vale a dire fino al termine fissato dall'articolo 36, comma 1, del decreto-legge, in deroga al termine di sospensione precedentemente fissato al 31 maggio 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020.
  Quanto alla formulazione dell'articolo segnala come, per un evidente refuso, il comma 3 dell'articolo 29 rinvii «all'articolo 73, comma 1» del provvedimento, operando dunque un rinvio irriferibile, laddove occorre più correttamente far riferimento all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge, secondo quanto si desume dalla relazione illustrativa del disegno di legge, la quale individua il termine di sospensione nell'11 maggio 2020, termine fissato appunto dal predetto articolo 36, comma 1. L'articolo 30 estende il credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, anche alle spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
  L'articolo 31 dispone, per l'anno 2020, l'incremento di otto milioni di euro delle risorse destinate al salario accessorio del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per compensare i maggiori sforzi derivanti dall'incremento delle attività connesse all'emergenza sanitaria.
  Si stabilisce inoltre che i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, siano equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane anche in relazione al riconoscimento quali ufficiali di polizia tributaria.
  L'articolo 32 prevede e disciplina il riconoscimento alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, di una remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza.
  In tale ambito il comma 2 prevede che le modalità di determinazione dell'ulteriore remunerazione saranno definite con «decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».
  Al riguardo, dal punto di vista formale, segnala l'opportunità di sostituire, al comma 2, le parole: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome» con le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».
  L'articolo 33, comma 1, prevede una proroga dei termini di durata degli organi amministrativi (attualmente disciplinata in via generale dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 293 del 1994) per tutti gli enti e organismi pubblici inclusi nell'elenco Pag. 361oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che, nel periodo dello stato di emergenza sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, ad eccezione degli enti territoriali e degli altri soggetti espressamente indicati dalla norma.
  Si dispone, inoltre, che, fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa, i quali, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possano sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.
  Con riferimento al comma 1 dell'articolo 33, il quale proroga, al primo periodo, il termine del mandato degli organi amministrativi e di controllo di alcune tipologie di enti ed organismi pubblici «fino al termine dello stato di emergenza e comunque fino alla loro ricomposizione» si segnala l'opportunità di indicare un termine massimo per la proroga dopo la fine dello stato d'emergenza.
  Con riferimento al secondo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 33, che prevede una diversa proroga, limitata alla fine dello stato d'emergenza, per «enti e organismi pubblici a base associativa», segnala l'opportunità di definire più puntualmente i soggetti compresi nella fattispecie.
  Il comma 2 rinvia il termine entro il quale i funzionari delegati alle operazioni di chiusura delle scritture contabili dell'amministrazione di appartenenza devono presentare i rendiconti suppletivi, relativi ai pagamenti di somme riscosse che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio e che possono essere utilizzate per effettuare pagamenti di spese riferibili all'esercizio scaduto. Il comma 3 inserisce i rendiconti relativi ai pagamenti effettuati a valere sulle gestioni dei programmi comunitari nell'ambito degli atti sottoposti al controllo successivo, prevedendo che la metodologia di controllo da utilizzare sia quella del campionamento.
  L'articolo 34 stabilisce che i professionisti che fruiscono della indennità prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendano iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e non possono essere titolari di trattamento pensionistico diretto. L'articolo 35 semplifica le modalità di rilascio dell'identità digitale da parte dell'INPS per la durata dell'emergenza epidemiologica.
  Il Capo V (Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali) comprende gli articoli 36 e 37. L'articolo 36, comma 1, proroga fino all'11 maggio 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili, tributari, penali e di competenza dei tribunali militari, con le eccezioni già previste dal decreto-legge n. 18 del 2020; conseguentemente, posticipa al 12 maggio 2020 l'avvio della fase nella quale sarà rimessa ai capi degli uffici giudiziari l'organizzazione dei lavori al fine di garantire le misure di distanziamento per prevenire la diffusione del contagio. Ai sensi del comma 2 dovranno comunque tenersi le udienze nei procedimenti penali che coinvolgono imputati in stato di custodia cautelare, se i termini di durata massima della custodia scadono entro l'11 novembre 2020. Per quanto riguarda il processo amministrativo, il comma 3 proroga fino al 3 maggio la sola sospensione dei termini per la notificazione dei ricorsi, mentre, per quanto attiene alle funzioni e le attività della Corte dei conti il comma 4 estende la proroga del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini fino all'11 maggio.
  L'articolo 37 proroga fino al 15 maggio 2020 la sospensione di tutti i termini inerenti allo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, già disposta fino al 15 aprile dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
  Il Capo VI (Disposizioni in materia di salute e di lavoro) comprende gli articoli da 38 a 44.
  L'articolo 38, ai commi 1 e 2, prevede la corresponsione in via immediata – con i relativi arretrati – ai medici di medicina Pag. 362generale ed ai pediatri di libera scelta degli incrementi del trattamento economico contemplati dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 ed integrato in data 29 agosto 2019.
  I commi 3 e 4 recano alcuni criteri sullo svolgimento delle attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
  Il comma 5 prevede la destinazione di una quota di risorse per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri e ne disciplina il relativo uso.
  Il comma 6 prevede, per gli specialisti ambulatoriali convenzionati, la corresponsione in via immediata di alcuni arretrati, in base all'adeguamento del trattamento economico relativo al 2018 alle previsioni del citato atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata.
  Il comma 7 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 39 è volto a semplificare e velocizzare le procedure amministrative a carico delle strutture sanitarie necessarie allo svolgimento di nuove pratiche mediche per l'utilizzo di attrezzature radiologiche, in particolare da parte delle strutture sanitarie ed aree temporanee di emergenza, per tutta la durata dichiarata dello stato di emergenza sul territorio nazionale per il contrasto delle patologie diffusive COVID-19.
  L'articolo 40 reca norme concernenti la sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Le misure hanno la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili e trovano applicazione limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza relativo al suddetto virus (la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi, a decorrere dalla medesima delibera). Le disposizioni assorbono la disciplina già posta ai fini in oggetto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo abrogato, con decorrenza dal 9 aprile 2020, dal comma 8 del medesimo articolo 40).
  L'articolo 41 estende la possibilità del riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, nonché di assegno ordinario – concessi, a determinate condizioni, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 e prevede che le domande di concessione della cassa integrazione in deroga (presentate in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica) siano esenti da imposta di bollo.
  L'articolo 42 dispone la nomina di un Commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Il Commissario assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti, dallo statuto dell'Agenzia, al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione, che decadono automaticamente con l'insediamento del Commissario. La nomina è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il mandato del commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza (31 luglio 2020), o alla scadenza delle eventuali proroghe. Il mandato è compatibile con altri incarichi. Il compenso è determinato con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, salva l'ipotesi di cumulo con altro incarico. Il Commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le Regioni, supporta la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e di ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna Regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-Pag. 36319, fermo restando il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020.
  Ricorda che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 1998 il Presidente dell'Agenas è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni; anche i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute; due di essi sono designati dalla Conferenza unificata. Il procedimento di nomina del Direttore generale di Agenas è invece delineato dall'articolo 2-ter del decreto legislativo n. 115 del 1998, come introdotto dal decreto legislativo n. 106 del 2012, che prevede la nomina con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei all'amministrazione.
  L'articolo 43 dispone che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. L'articolo 44 dispone in ordine alla entrata in vigore del decreto-legge, fissandola al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il decreto-legge appare riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa», «previdenza sociale» e «profilassi internazionale», di competenza legislativa statale esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), o) e q) della Costituzione e alle materie «sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi» e «tutela della salute» di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Per quanto attiene alle tematiche di coordinamento tra le fonti normative, rileva come un numero significativo di disposizioni del decreto-legge abroghino disposizioni del decreto-legge n. 18 del 2020, ancora in corso di conversione al momento dell'entrata in vigore, il 9 aprile 2020, del decreto-legge in esame; si tratta in particolare:
   dell'articolo 2, recante misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese – che abroga, al comma 11, l'articolo 53 del decreto-legge n. 18, il quale, a sua volta, recava misure per il credito all'esportazione;
   dell'articolo 13, in materia di fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che abroga, al comma 12, l'articolo 49 del decreto-legge n. 18, il quale interveniva sulla medesima materia;
   dell'articolo 19, comma 2, che amplia, sotto il profilo temporale, le previsioni contenute all'articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18, in materia di sospensione delle ritenute dei redditi da lavoro autonomo, abrogando il medesimo comma 7 dell'articolo 62;
   dell'articolo 31, comma 2, in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che dispone l'abrogazione dell'articolo 70 del decreto-legge n. 18 del 2020, recante disposizioni di tenore analogo a quelle di cui al comma 1 dell'articolo 31 citato;
   dell'articolo 40, in materia di sperimentazione di medicinali, che dispone al comma 8 l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 18, il quale è intervenuto sulla medesima materia.

Pag. 364

  In merito rileva come, ad eccezione dell'abrogazione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 18, il testo del decreto-legge n. 23 non specifichi tuttavia se l'abrogazione operi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 23 o anche retroattivamente (l'articolo 40 del decreto-legge n. 23 chiarisce infatti che l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 18 opera a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 23; solo per un'altra disposizione abrogata, l'articolo 62, comma 7, è la relazione illustrativa del decreto-legge n. 23 ad indicare la volontà di fare salvi con legge gli effetti della disposizione).
  Al riguardo, ricorda che nel parere espresso nella seduta del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463 di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, il Comitato permanente per i pareri della I Commissione Affari costituzionali ha invitato, con un'osservazione, la Commissione di merito a valutare »l'esigenza di precisare i termini di decorrenza dell'abrogazione di talune norme del decreto-legge in esame (in particolare dell'articolo 17, dell'articolo 49, dell'articolo 53, dell'articolo 62, limitatamente al comma 7, e dell'articolo 70) prevista dal decreto-legge n. 23 del 2020, eventualmente facendo salvi gli effetti prodotti nel periodo della loro vigenza e disciplinando gli effetti delle disposizioni non convertite». Sul tema il Comitato, nelle premesse del medesimo parere, ha infatti rilevato «l'opportunità di approfondire tale aspetto, prendendo in considerazione che, da un lato, l'abrogazione di una norma da parte di un successivo atto normativo opera usualmente, salvo che sia diversamente indicato, pro futuro, e che dall'altro, i sensi dell'articolo 77 della Costituzione, le disposizioni dei decreti-legge non convertiti perdono efficacia sin dall'inizio, potendosi porre l'esigenza in tal caso, sempre ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, di disciplinare con legge gli effetti delle disposizioni non convertite, in particolare chiarendo se sia necessario fare salvi gli effetti prodotti nel periodo della loro vigenza». Rileva inoltre come numerose altre disposizioni del decreto-legge in esame integrino non testualmente, interpretino o modifichino implicitamente il contenuto di alcune norme del decreto-legge n. 18 del 2020. In particolare:
   l'articolo 12 integra la disciplina del Fondo solidarietà mutui prima casa, di cui all'articolo 54 del decreto-legge n. 18;
   l'articolo 21 interpreta la disciplina in materia di proroga dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 18;
   l'articolo 29, comma 3, reca una deroga a quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge n. 18, in materia di processo tributario;
   l'articolo 30 estende l'applicazione del credito d'imposta previsto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 18;
   l'articolo 34 interpreta l'articolo 44 del decreto-legge n. 18, in materia di divieto di cumulo pensioni e redditi;
   l'articolo 36 proroga, al comma 1, le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze e sulla sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili e penali, previste dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18;
   l'articolo 37 proroga la sospensione dei termini di sospensione dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza prevista dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18;
   l'articolo 41 estende alcune disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale già disciplinate dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18.

  Riguardo ai richiamati articoli 36 e articolo 37 ricorda che, nel già citato parere del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463 di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, il Comitato permanente per i pareri della I Commissione Affari costituzionali, con riferimento specifico alla proroga dei termini di giustizia e amministrativi, aveva invitato con un'osservazione Pag. 365la Commissione di merito a valutare l'opportunità «anche tenendo conto di ragioni di coerenza sistematica e di chiarezza normativa, di chiarire il rapporto tra le previsioni di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, e di cui all'articolo 103, commi 1 e 5, del decreto-legge in esame e talune disposizioni del decreto-legge n. 23 del 2020, per quanto concerne la sospensione dei termini dei procedimenti in materia di giustizia e amministrativi, considerato che la legge di conversione del decreto-legge in esame (il quale stabilisce la sospensione di tale termine fino al 15 aprile 2020) entrerà in vigore successivamente al decreto-legge 23 del 2020 (il quale stabilisce la sospensione del termine fino al 15 maggio 2020), ferma restando l'opportunità di evitare interventi con ulteriori strumenti normativi su decreti-legge in corso di conversione.»
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Emanuele PRISCO (FDI) dichiara la propria contrarietà al provvedimento in esame, facendo notare come esso rechi interventi che, a dispetto delle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio, appaiono poco rispondenti alle reali esigenze del Paese. Segnala, peraltro, come il provvedimento in esami rischia di essere stravolto durante l'esame in sede referente, a fronte delle numerose proposte emendative presentate, anche da parte dei gruppi di maggioranza, a testimonianza di una certa confusione e contraddizione che sembra contraddistinguere quegli schieramenti.
  Osserva, peraltro, come anche l'articolata proposta di parere formulata dal relatore – che peraltro reca alcune condivisibili osservazioni, tra cui richiama, in particolare, quella di cui alla lettera a) – evidenzi una certa criticità del provvedimento in esame. Preannuncia infine il voto contrario del suo gruppo, soprattutto in considerazione del contenuto del provvedimento nel suo complesso.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati.
C. 2360 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2360, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.
  Rileva preliminarmente come il progetto SKA (Square Kilometre Array) preveda la realizzazione di una rete di antenne operanti su diverse frequenze dello spettro radio, geograficamente distribuite nel nord del Sudafrica e nell'ovest dell'Australia, collegate fra loro attraverso un sistema di fibre ottiche capaci di raccogliere ed analizzare i segnali in maniera sincrona, come se fossero raccolti da un singolo grande radiotelescopio, la cui superficie di raccolta è appunto delle dimensioni equivalenti ad un chilometro quadrato. L'infrastruttura, oltre a potenziare enormemente la capacità massima osservativa dell'universo oggi esistente nella banda radio, consentirà di effettuare osservazioni simultanee di diverse zone del cielo, grazie alla tecnologia cosiddetta «multi-beam» che, a regime, è destinata ad avere applicazioni nel campo della telefonia mobile in quanto consentirà di ottimizzare l'uso della banda radio destinata alle comunicazioni cellulari.Pag. 366
  L'infrastruttura SKA, uno dei progetti più importanti nelle «roadmap» prodotte dall’European strategy forum on research infrastructures (ESFRI), si configura come un progetto d'avanguardia a livello planetario ed è destinato ad aprire la strada allo sviluppo sia sul piano delle scienze astronomiche, sia sul piano delle innovazioni tecnologiche potenzialmente ad alto impatto sociale.
  Attualmente i tredici Stati membri della SKA Organisation sono Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Spagna, Svezia, Paesi Bassi, Regno Unito. L'Italia, che vanta una notevole tradizione nel campo della radioastronomia ed è coinvolto in numerosi progetti internazionali in materia, partecipa al progetto sin dal 2000 tramite l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF): il coinvolgimento dell'INAF nel progetto SKA è stato pensato, sin dai primi anni, come un volano non solo scientifico, ma anche economico e industriale, stante il coinvolgimento di numerose imprese italiane di settore.
  La relazione illustrativa del disegno di legge evidenzia come la partecipazione italiana al progetto assuma la valenza di uno strumento di politica industriale, tale da consentire all'industria nazionale di accrescere la propria presenza in aree geografiche emergenti del mondo, a partire dall'Africa, dove andrà a risiedere una parte cospicua delle antenne dell'infrastruttura, e di consolidare la propria posizione in altre aree con cui si condividono già floridi rapporti commerciali, come nel caso dell'Australia, dove sarà allocata la restante parte dell'impianto.
  Passando al contenuto della Convenzione di cui si propone la ratifica, che si compone di 20 articoli, essa provvede alla costituzione dell'Osservatorio SKA, un'organizzazione intergovernativa, che subentra alla precedente società privata di diritto britannico SKA Organisation, ponendosi quale nuovo soggetto giuridico responsabile della costruzione e della gestione dei telescopi SKA in Australia e in Sudafrica. Le trattative formali per la stesura della Convenzione sono iniziate nel 2015 e si sono concluse con la firma della Convenzione a Roma il 12 marzo scorso. Tra i primi firmatari figurano Australia, Cina, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Sudafrica e Regno Unito. A questi sette membri fondatori dello SKA Observatory dovrebbero affiancarsi India e Svezia, che hanno partecipato ai negoziati, ed altri Stati.
  In dettaglio, l'articolo 1 contiene le definizioni utilizzate nel testo della Convenzione e nei relativi allegati, l'Allegato A, Protocollo sui privilegi e le immunità e l'Allegato B, Protocollo finanziario.
  L'articolo 2 istituisce lo SKAO – Osservatorio Square Kilometre Array, con sede nel Regno Unito, come un'organizzazione internazionale avente personalità giuridica con i poteri di contrattare, di disporre di proprietà mobili e di avviare procedure aventi valore legale nonché l'obbligo di addivenire ad accordi bilaterali con i Paesi presso i quali l'infrastruttura SKA sarà dislocata.
  L'articolo 3 individua le finalità di SKAO, che consistono nel facilitare e promuovere una collaborazione globale nel campo della radioastronomia, con l'obiettivo prioritario di implementare il progetto SKA.
  L'articolo 4 stabilisce l'obbligo, per gli Stati membri, di riconoscere all'organizzazione i privilegi e le immunità riportati nello specifico Allegato A, che è parte integrante della Convenzione.
  L'articolo 5 illustra i requisiti tecnici che il radiotelescopio dovrà soddisfare e introduce la distinzione fra la fase 1 del programma, SKA-1, e le restanti fasi del progetto che potranno essere avviate solo su esplicita autorizzazione del Council dell'organizzazione (di cui agli articoli 7 e 8 della Convenzione).
  Con l'articolo 6 si stabilisce che le Parti della Convenzione in esame saranno membri di SKAO e che soggetti titolati ad aderire all'organizzazione sono gli Stati e le organizzazioni internazionali. Le categorie di adesione sono distinte in membri e membri associati, dove questi ultimi non possono beneficiare degli stessi diritti riconosciuti agli Stati membri.Pag. 367
  L'articolo 7 disciplina l'impianto organizzativo di SKAO, indicando quali organi di governo il Consiglio ed il Direttore generale.
  L'articolo 8 delinea i poteri del Consiglio, quale organo direttivo di SKAO, nel quale siedono massimo due rappresentanti per Stato membro, di cui uno solo con diritto di voto.
  L'articolo 9 stabilisce ruolo e funzioni del Direttore generale, che è il rappresentante legale dell'organizzazione ed ha i poteri dell'amministratore delegato.
  L'articolo 10 disciplina gli aspetti finanziari, imponendo il rispetto dei termini previsti dal protocollo finanziario contenuto nell'Allegato B e stabilisce che le quote di contribuzione devono essere definite secondo le previsioni di budget approvate dal Consiglio e proporzionali al valore cumulativo della contribuzione complessiva stabilita per la realizzazione del progetto SKA.
  L'articolo 11 è dedicato ai diritti di proprietà intellettuale e prevede che sia il Consiglio a definire la relativa politica di proprietà. Il Consiglio potrà anche decidere di concedere, a titolo gratuito e per sole finalità di carattere educativo e di ricerca, ovvero non commerciali, l'utilizzo da parte di soggetti appartenenti agli Stati membri dei diritti di proprietà intellettuale acquisiti nello sviluppo del progetto, nel rispetto comunque dei vincoli di diritti di proprietà intellettuale preesistente o di diritti di proprietà intellettuale appartenenti a terzi.
  La disciplina di appalti e acquisti è contenuta nell'articolo 12, ai sensi del quale l'acquisizione di beni e di servizi può avvenire attraverso contributi finanziari, sia in denaro sia in natura o con una combinazione di entrambi, da parte degli Stati membri. Le politiche e le regole di acquisto sono definite dal Consiglio; è stabilito inoltre che gli appalti vengano attuati sulla base dei princìpi di ritorno bilanciato, equità, trasparenza e competitività.
  L'articolo 13 stabilisce il principio che l'accesso al tempo osservativo dei telescopi di SKA e a tutte le risorse del progetto dovrà essere conforme al Regolamento di accesso approvato all'unanimità dal Consiglio. L'accesso dei membri e dei membri associati sarà proporzionale alla loro partecipazione al progetto, salvo diversa decisione adottata dal Consiglio all'unanimità.
  L'articolo 14 rinvia alla giurisdizione della Corte permanente di arbitrato la soluzione di eventuali controversie fra i membri, non risolvibili in via negoziale.
  L'articolo 15 stabilisce la procedura per le modifiche della Convenzione.
  L'articolo 16 disciplina il ritiro dalla Convenzione, che sarà possibile trascorsi dieci anni dalla sua entrata in vigore, dovrà avvenire in forma scritta e a condizione che il membro che intende recedere abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo diversa determinazione del Consiglio. L'efficacia dell'uscita decorre dopo dodici mesi dalla data di notifica.
  L'articolo 17 riguarda le modalità di risoluzione della Convenzione e di scioglimento dell'organizzazione.
  L'articolo 18 disciplina la gestione del mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione.
  L'articolo 19 disciplina le modalità di firma, accettazione, approvazione della Convenzione nonché di adesione e ne disciplina l'entrata in vigore.
  L'articolo 20 stabilisce il deposito della Convenzione presso il Governo del Regno Unito, definendo, altresì, gli obblighi di deposito nonché di registrazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria per le spese derivanti dagli articoli 8 e 10 della Convenzione, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria per quanto riguarda le restanti disposizioni della Convenzione. L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.Pag. 368
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
Emendamenti C. 2117-A, approvato dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 2117-A, approvato dal Senato, e abbinate, recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
  In sostituzione del relatore, Maurizio Cattoi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come le proposte emendative non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta del presidente.

  Il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 12 maggio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 12 maggio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, del 28 aprile scorso, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare la proroga di un anno del termine dell'indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori, già previsto per aprile 2020. Il predetto termine sarebbe pertanto prorogato ad aprile 2021.

  La Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine.

  La seduta termina alle 14.30.

Pag. 369

SEDE REFERENTE

  Martedì 12 maggio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Achille Variati.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 26/2020: Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.
C. 2471 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2020.

  Anna BILOTTI (M5S), relatrice, dopo aver ricordato di avere già approfondito il contenuto del provvedimento nella precedente seduta di esame, dichiara di condividere le finalità del provvedimento in esame, ritenendo necessario che l'esercizio del diritto di voto dei cittadini sia garantito in condizioni di massima sicurezza. Ritiene che un'eventuale anticipazione del voto costituirebbe un ulteriore elemento di disagio per i cittadini già gravati dall'emergenza epidemiologica ed economica.

  Stefano CECCANTI (PD) chiede al Governo delucidazioni in ordine al comma 2 dell'articolo 1, il quale prevede che le elezioni suppletive per i collegi uninominali di Camera e Senato, amministrative e regionali, già rinviate ai sensi del comma 1, possano essere ulteriormente rinviate di non oltre tre mesi, con il medesimo provvedimento che ne prevede l'indizione, se permangono i profili di gravità connessi alla diffusione epidemiologica da COVID-19, facendo salve le operazioni già completate per lo svolgimento delle elezioni, che rimangono valide.
  Fa notare che su tale disposizione sia il Comitato per la legislazione sia la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso talune perplessità, prevedendo talune specifiche condizioni nei propri pareri, ricordando, peraltro, che taluni profili di criticità di tale norma sono stati richiamati anche da alcuni soggetti auditi dalla Commissione.
  Auspica pertanto l'apertura di un serio confronto su tale argomento, al fine di giungere a un ampio consenso in una materia così delicata.

  Emanuele PRISCO (FDI), nel ringraziare il rappresentante del Governo per aver assicurato la sua presenza nella seduta odierna, condivide la preoccupazione manifestata dal deputato Ceccanti in relazione al comma 2 dell'articolo 1, ritenendo rischioso lasciare al Governo il potere discrezionale di disporre ulteriori rinvii, per i quali sarebbe invece opportuna l'adozione da parte dell'Esecutivo di un nuovo decreto-legge. Si chiede, dunque, se non sia opportuno presentare una proposta emendativa soppressiva del comma 2 dell'articolo 1.
  Ritiene inoltre necessario che il Governo chiarisca una volta per tutte ai cittadini e alle stesse forze politiche la sua volontà circa l'ipotesi – alimentata da voci insistite che si rincorrono negli ultimi tempi, riprese dagli stessi organi di stampa – di una eventuale anticipazione delle elezioni in questione, facendo notare che il suo gruppo sarebbe contrario a qualsiasi forzatura sull'argomento, ritenendo inaccettabile un cambiamento delle regole di gioco.

  Federico FORNARO (LEU), dopo aver ricordato che la relatrice, nel suo intervento introduttivo, ha già illustrato con equilibrio il contenuto del provvedimento in esame, approfondendo con serietà le questioni principali, chiede al rappresentante del Governo di esprimersi riguardo ad una indiscrezione, ripresa dagli organi di stampa e sfociata in una vera e propria campagna mediatica, secondo la quale sarebbe in corso una mediazione, improntata ad una logica di scambio, che porterebbe – nella prospettiva di far svolgere le elezioni nel periodo autunnale – a una vera e propria riforma del sistema elettorale Pag. 370degli enti locali, da attuare mediante l'eliminazione del sistema delle preferenze e l'introduzione delle liste bloccate. Chiede, dunque, al Governo se tale ipotesi corrisponda al vero o se sia piuttosto da catalogare come una fake new. Ribadisce, infine, la propria condivisione sull'impianto complessivo del provvedimento.

  Il Sottosegretario Achille VARIATI, dopo aver rivolto alla Commissione, a nome del Governo, il proprio rammarico per non aver potuto garantire la sua presenza nella precedente seduta di esame del provvedimento, pur precisando che tale assenza non è stata imputabile a una sua responsabilità personale, in quanto è stato incaricato di seguire per l'Esecutivo il provvedimento in una data successiva, si sofferma su talune questioni emerse nel dibattito odierno.
  Fa notare, anzitutto, che il rinvio disposto dal provvedimento al periodo autunnale riguarda tutte le elezioni, fatta eccezione per il referendum costituzionale, per il cui rinvio si è già intervenuti con l'articolo 81 del decreto-legge n. 18 del 2020 (decreto-legge cosiddetto «Cura Italia»).
  In relazione al comma 2 dell'articolo 1, fa notare che l'intento del Governo è stato quello di prevedere l'ipotesi di un eventuale ulteriore rinvio delle elezioni, attraverso una previa autorizzazione di rango legislativo, a fronte dell'eventualità del permanere dell'eccezionalità della situazione di rischio epidemiologico anche nel periodo autunnale. Riconosce, tuttavia, che la norma potrebbe prestarsi a interpretazioni discordanti e fuorvianti, con il rischio di generare incertezza circa il regime in cui verrebbero ad operare gli organismi di rappresentanza locale, non apparendo del tutto chiaro se vi sia un'ulteriore proroga del loro mandato o solamente del termine entro il quale, scaduto il mandato, si svolgono le elezioni. Ritiene, peraltro, che sarebbe paradossale, prevalendo una certa interpretazione, lasciare un consiglio regionale in regime di prorogatio – ovvero con poteri affievoliti – proprio in una fase di emergenza in cui sarebbe necessario il massimo sforzo operativo da parte degli enti territoriali. Dichiara, dunque, la disponibilità del Governo a valutare eventuali proposte di modifica, anche soppressive, del comma 2 dell'articolo 1, restando peraltro impregiudicata la possibilità per l'Esecutivo di ricorrere all'adozione di un nuovo decreto-legge per disporre ulteriori interventi in tal senso.
  Rispondendo poi al deputato Fornaro, fa notare che l'ipotesi da quest'ultimo richiamata risponde solo a una suggestione giornalistica, che non ha alcun fondamento nella realtà e non merita di essere presa in considerazione, non essendo allo studio da parte del Governo alcuna proposta di modifica al riguardo. Ricorda peraltro che i sistemi elettivi regionali, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, sono disciplinati dalle leggi regionali, entro i princìpi fondamentali stabiliti da legislatore statale. Non esisterebbe dunque alcuna possibilità per il legislatore statale di imporre qualsivoglia modifica del sistema elettorale locale, potendo, al massimo, limitarsi a modificare i princìpi fondamentali recati dalla legge statale vigente.
  Soffermandosi, infine, sulla questione dei tempi di svolgimento delle elezioni, evidenzia come il Governo, nel definire una finestra autunnale per il loro svolgimento, si sia attenuto a criteri e princìpi ragionevoli e ben definiti. Osserva, infatti, che nel prevedere tale rinvio il Governo ha tenuto conto sia dell'eventualità di un maggiore rischio epidemiologico connesso alla ripresa delle attività prevista con l'avvio della cosiddetta «fase 2», sia di serie questioni di merito che richiamano il rispetto di tempi adeguati a un corretto svolgimento della democrazia – dovendosi necessariamente garantire il libero svolgimento del confronto politico elettorale – oltre che quello dei normali tempi tecnici necessari alle regioni per l'organizzazione e lo svolgimento delle procedure elettorali. In conclusione, precisa che il Governo non ha intenzione di presentare proprie proposte di modifica, ma si dichiara disponibile Pag. 371a valutare qualsiasi iniziativa parlamentare volta al miglioramento del testo.

  Giovanni DONZELLI (FDI) ritiene necessario che la maggioranza esca da una certa ipocrisia politica e chiarisca fin da subito la sua volontà circa i tempi che prevede per lo svolgimento delle elezioni in discussione. Valuta, infatti, inammissibile che le forze di maggioranza possano essere a conoscenza con un congruo anticipo di un'eventuale consultazione elettorale da svolgere prima dell'estate mentre le forze di opposizione ne sono all'oscuro. Riterrebbe grave e inaccettabile l'imposizione di qualsiasi forzatura su tale versante – magari attraverso una proposta di modifica introdotta in Assemblea prima della conclusione dell’iter di esame – che, peraltro, a quel punto, si scontrerebbe con l'impossibilità tecnica e concreta di anticipare lo svolgimento delle elezioni, come peraltro, fa notare, ha rilevato lo stesso Ministro della salute durante un'audizione svoltasi in Parlamento a causa del permanere dell'emergenza epidemiologica. Qualora il Governo intendesse anticipare le consultazioni elettorali sarebbe infatti indispensabile ascoltare nuovamente il Ministro della salute sul tema.

  Federico FORNARO (LEU), invita i deputati dell'opposizione ad attenersi ai fatti e a quanto risulta dagli atti formali, ricordando che non esiste alcuna dichiarazione ufficiale di esponenti della maggioranza che abbia confermato le ricostruzioni e le ipotesi riferite, mentre è stata espressa piena condivisione dell'impianto del decreto-legge in esame.

  Stefano CECCANTI (PD), pur facendo presente che le preoccupazioni espresse dal deputato Donzelli sono condivisibili, atteso che gli stessi esponenti dei gruppi di maggioranza hanno manifestato l'esigenza che il Governo faccia chiarezza rispetto a certe indiscrezioni emerse sugli organi di stampa, fa notare, associandosi a quanto affermato dal deputato Fornaro, che gli esponenti della maggioranza non hanno mai prospettato certe modifiche al testo. Fa notare, inoltre, che su certe questioni non può che essere il Governo, il quale ha disposto tale rinvio delle elezioni sulla base di dati epidemiologici di cui è in possesso, a introdurre modifiche, essendo il soggetto, che, strutturalmente, appare più adeguato a intervenire, sulla base delle evidenze scientifiche di cui ha maggiore contezza.
  Segnala, infine, come l'unico punto sul quale gli esponenti della maggioranza hanno espresso perplessità riguardi il comma 2 dell'articolo 1, per la cui eventuale soppressione, peraltro, alla luce di quanto emerso nell'attuale dibattito, ritiene sia auspicabile un'iniziativa parlamentare condivisa da tutti i gruppi, che la relatrice potrebbe far propria con uno specifico emendamento.

  Vittoria BALDINO (M5S) rileva come nessun membro della maggioranza abbia mai dichiarato in sedi istituzionali eventuali modifiche al testo, ricollegabili a certe indiscrezioni della stampa che devono pertanto ritenersi infondate.
  Ricorda che la stessa relatrice ha manifestato la propria condivisione rispetto al contenuto del testo in esame, richiamando con forza la necessità di mantenere la finestra autunnale per lo svolgimento delle elezioni. Dichiara quindi la ferma contrarietà del suo gruppo a qualsiasi proposta di anticipo delle consultazioni elettorali, nonché a qualsiasi ipotesi di riforma dei sistemi elettorali locali, che prevedano, ad esempio, l'introduzione delle liste bloccate o l'eliminazione del sistema delle preferenze. Fa presente, peraltro, che la tutela dell'esercizio del diritto di voto non riguarda soltanto il momento finale della sua effettiva espressione, ma anche la fase precedente, nella quale si articola il confronto politico, si raccolgono le firme, si svolgono i comizi, si formano le liste, ovvero si svolgono tutte quelle necessarie attività – per le quali si richiedono tempi adeguati – in vista del voto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Pag. 372
  Ricorda quindi che, in base a quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti si intende fissato alle ore 11 di venerdì 15 maggio.
  Informa pertanto che la seduta di esame del provvedimento prevista per giovedì 14 maggio prossimo non avrà luogo e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

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