CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 maggio 2020
361.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 88

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 maggio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 12.25.

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
C. 2461 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 aprile 2020.

  Piero DE LUCA (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 12.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 6 maggio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.
Atto n. 156.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 marzo 2020.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto l'11 marzo scorso. Ricorda altresì che l'atto non era inizialmente corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, trasmesso, poi, lo scorso 10 aprile. Avverte che la Commissione, pertanto, può ora concluderne l'esame.

  Rosalba DE GIORGI (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice (vedi allegato 2).

Schema di decreto legislativo concernente l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria.
Atto n. 164.
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 13 aprile scorso.

  Raffaele BRUNO (M5S), relatore, illustra il provvedimento all'esame ricordando che lo schema di decreto legislativo reca, in attuazione della delega contenuta dall'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (legge europea 2018), modifiche per l'adeguamento della normativa nazionale alla legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati e dei pertinenti principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  Fa presente che la materia in questione è oggi disciplinata dalla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, della quale lo schema in esame dispone l'abrogazione e che, rammenta, era stata emanata allo scopo di proteggere i consumatori da inganni sui prodotti conciari e di pellicceria, nonché di tutelare il settore produttivo di riferimento da azioni scorrette di imprese di Paesi esteri, che, commercializzando prodotti con la dicitura «cuoio», «pelle» o Pag. 90«pelliccia» privi delle relative caratteristiche organiche, ponessero in essere comportamenti anticoncorrenziali pregiudizievoli per l'industria nazionale; con l'avvento delle nuove tecnologie, si è assistito al crescente aumento sul mercato di prodotti sintetici e materiali alternativi alla pelle, presentati, invece, come tali, ingenerando nel consumatore incertezza sulla vera composizione dei prodotti.
  Il legislatore, prendendo atto di tale problematica, ha ritenuto necessario l'utilizzo di una terminologia appropriata per indicare i diversi materiali esistenti sul mercato, contestualmente ad una corretta definizione dei materiali commercializzati. Per questi motivi è stato disciplinato l'uso dei sopra citati termini e di quelli da essi derivanti. Alla luce dell'evoluzione del settore dei prodotti conciari, divenuti eccellenze in ambito internazionale, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie di produzione a basso impatto ambientale e a tutela del consumatore, rispetto all'impianto normativo del 1966 si è posta l'esigenza di adeguare la normativa nazionale a quella europea: in primo luogo, aggiornando la definizione delle caratteristiche qualificanti dei prodotti; in secondo luogo, approntando un'efficace tutela contro condotte concorrenziali scorrette, anche in relazione all'immissione sul mercato di prodotti pericolosi per la salute o fabbricati con tecniche a forte impatto ambientale.
  Ricorda che un primo tentativo di aggiornamento della normativa nazionale in materia è costituito dalla legge 14 gennaio 2013, n. 8, che ha dettato nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. Tale legge, che ha disposto l'abrogazione della citata legge n. 1112 del 1966, è però incorsa in una procedura di pre-infrazione (Caso EU Pilot n. 4971/13/ENTR), nell'ambito della quale la Commissione ha evidenziato molteplici motivi di contrasto con le norme dell'Unione, tra i quali la mancata attivazione della procedura di notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE (oggi abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/1535), che impone il rinvio di tre mesi, da parte dello Stato membro, dell'adozione di un progetto di regola tecnica, a decorrere dalla data in cui la Commissione europea ha ricevuto la comunicazione (cosiddetto periodo di stand still).
  Al fine di risolvere il caso EU Pilot, la legge europea 2013-bis (legge 30 ottobre 2014, n. 161) ha abrogato la legge n. 8 del 2013 ed ha disposto la riviviscenza della legge n. 1112 del 1966, prevedendo altresì una delega al Governo ad adottare un decreto legislativo che disciplinasse l'utilizzo dei termini in questione e di quelli da essi derivati o sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione nei settori armonizzati. Nel corso del termine per l'esercizio della delega è intervenuta la pronuncia della Corte di giustizia del 6 luglio 2015, causa C-95/14, che ha richiesto ulteriori riflessioni sulle necessarie modifiche della disciplina nazionale, con conseguente scadenza del termine per l'esercizio della delega.
  Ricorda, in proposito, che il settore calzaturiero, della pelle e pelletteria è già armonizzato dall'Unione attraverso la direttiva 94/11/CE in materia di etichettatura delle calzature, che non prevede una disciplina specifica sull'indicazione in etichetta dell'origine dei prodotti, ma consente esclusivamente che informazioni scritte supplementari apposte sull'etichetta possano accompagnare le indicazioni richieste dalla direttiva stessa. Gli Stati membri, tuttavia, non possono vietare od ostacolare l'immissione sul mercato di calzature conformi al disposto della direttiva.
  Secondo la citata sentenza della Corte di giustizia del 2015, la direttiva 94/11/CE in materia di etichettatura delle calzature deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che vieti il commercio degli elementi in cuoio delle calzature provenienti da altri Stati membri o Paesi terzi e che siano già stati posti in commercio in un altro Stato membro o nello Stato membro interessato, quando tali prodotti non riportino le indicazioni relative al Paese d'origine.
  Evidenzia che decorso il termine per emanare il decreto legislativo di cui alla Pag. 91legge n. 161 del 2014, l'avvenuta abrogazione della legge n. 8 del 2013 e la conseguente riviviscenza della legge 1112 del 1966 non ha risolto i problemi di conflitto con la normativa dell'Unione. La legge n. 1112 del 1966 si pone infatti in contrasto con il diritto dell'Unione sostanzialmente per i medesimi motivi espressi dalla Commissione europea in merito alla legge n. 8 del 2013. In primo luogo, all'articolo 4, nel disporre che le disposizioni della legge n. 1112 del 1966 si applicano anche ai prodotti importati dall'estero, non prevede la regola del «mutuo riconoscimento» all'interno del mercato dell'Unione europea, che necessariamente deve essere introdotta, trattandosi di disciplina di un settore non armonizzato dall'Unione; in tale norma si ravvisa l'imposizione di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione non giustificate ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
  In secondo luogo, la legge n. 1112 del 1966 non rispetta le condizioni stabilite dal TFUE, che prevede la concessione dell'autorizzazione agli Stati membri a derogare alle misure di armonizzazione a condizione che lo «Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro e insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione» e, comunque, previa notifica alla Commissione europea delle disposizioni previste corredate dai motivi dell'introduzione delle stesse.
  Rileva quindi che lo schema di decreto è diretto a porre rimedio ai rilievi di incompatibilità sollevati dalla Commissione europea nella procedura EU-Pilot con riferimento all'abrogata legge n. 8 del 2013, ma riferibili anche alla vigente legge n. 1112 del 1966, nonché dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella citata sentenza del 2015. A tal fine esso prevede: l'abrogazione della legge n. 1112 del 1966; l'espletamento della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche, avvenuta il 29 dicembre 2016 e conclusasi positivamente il 30 giugno 2017; la previsione della clausola del mutuo riconoscimento, che fa salva la commercializzazione dei prodotti in questione, provenienti dagli altri Stati membri, che utilizzano le medesime denominazioni; la previsione della non applicazione del decreto ai prodotti definiti dalla direttiva 94/11/CE in materia di etichettatura dei materiali usati nelle calzature, con ciò intendendosi eliminare la possibilità di interferenza della nuova disciplina nazionale con un settore già armonizzato dall'Unione europea.
  Lo schema di decreto prevede, infine, anche la disciplina di un sistema sanzionatorio, con contestuale individuazione degli organismi preposti al controllo, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni ammnistrative pecuniarie. In particolare, queste ultime, ricomprese tra 700 euro e 20.000 euro, sono individuate con riferimento a quanto già disposto dalla normativa relativa al settore tessile e delle calzature e rispettano i limiti edittali minimi di 150 euro e massimi di 150.000 euro previsti dal criterio di delega generale di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, ferme restando le fattispecie penali in materia già disciplinate dagli articoli 515 e 517 del codice penale.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici la disamina dettagliata del testo, rammenta che sullo stesso è stata espletata positivamente, oltre che la procedura di notifica alla Commissione europea, anche quella di notifica all'Organizzazione Mondiale del Commercio.
  Infine, considerate l'assenza, per quanto di competenza, di profili di criticità e l'urgenza di procedere all'emanazione dello schema di decreto legislativo in esame, e qualora dal dibattito non emergessero risultanze diverse, fa presente di essere orientato a presentare una proposta di parere favorevole.

  Alessandro BATTILOCCHIO (FI) esprime a nome del suo gruppo una valutazione Pag. 92favorevole sul provvedimento all'esame, il cui scopo è dare una concreta tutela ai consumatori e agli operatori economici di un settore produttivo sottoposto, ormai da molto tempo, a pratiche commerciali scorrette. Sottolinea, pertanto, come lo schema di decreto all'esame costituisca un positivo passo in avanti, rilevando, in particolare, come sia degno di nota la previsione dell'obbligo di etichettatura sui materiali o manufatti immessi o messi a disposizione sul mercato e la connessa responsabilità per l'esattezza delle informazioni contenute nell'etichetta. Conclude esprimendo una valutazione positiva anche circa il sistema sanzionatorio previsto.

  Raffaele BRUNO (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 12.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 6 maggio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari europei, Laura Agea.

  La seduta comincia alle 14.

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-03907 Bianchi: Sulla programmazione dei fondi europei alla luce dell'emergenza Covid-19.

  Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, rilevando, in particolare, l'esigenza di conoscere le intenzioni del Governo circa il ruolo che potranno assumere le autorità regionali e locali in materia gestione ed utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei alla luce dell'emergenza Covid-19, evidenziando in proposito il rischio di un loro ridimensionamento.

  La sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura AGEA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta della rappresentante del Governo in quanto, pur avendo fornito un quadro riassuntivo dell'approccio che l'Esecutivo intende seguire in materia, non ha chiarito quale sia il ruolo che potranno assumere le regioni nella gestione dei fondi strutturali, in particolare di quelli per la politica di coesione, né escluso il rischio che le stesse siano indebolite nelle proprie prerogative o persino esautorate dalla gestione dei predetti fondi.

5-03908 Berti: Sulla concorrenza fiscale aggressiva nell'Unione europea nel contesto dell'emergenza Covid-19.

  Francesco BERTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando in particolare come l'assenza di una Unione fiscale consenta ad alcuni Stati membri di attuare politiche di concorrenza fiscale aggressive, che comportano effetti distorsivi sul mercato unico e incidono sulla capacità degli Stati di finanziare la spesa pubblica e i servizi, ostacolando il reperimento delle risorse necessarie per affrontare l'emergenza economico-sociale in atto.

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  La sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura AGEA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Francesco BERTI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, che conferma l'impegno dell'Italia nel sollecitare le istituzioni europee a promuovere i principi della trasparenza e a contrastare le pratiche di concorrenza fiscale, attuate in particolare da paesi quali l'Olanda, il Lussemburgo, Malta, Cipro e l'Irlanda, che ricorrono in modo diffuso a politiche di pianificazione fiscale aggressiva strategica.
  Conclude esprimendo apprezzamento altresì sul riferimento fatto dalla rappresentante del Governo in ordine all'esigenza di fare ricorso in modo incisivo alla collaborazione rafforzata per contrastare il fenomeno della concorrenza fiscale.

5-03909 De Luca: Sull'utilizzo dei fondi strutturali per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

  Marina BERLINGHIERI (PD), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura AGEA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Marina BERLINGHIERI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta, rilevando come l'emergenza attuale, seppure assai gravosa e incidente in modo differenziato nei vari territori, possa rappresentare l'occasione per migliorare le strategie di programmazione dei fondi strutturali europei, superando le inefficienze e le lungaggini che ne hanno spesso caratterizzato la gestione, a beneficio non solo dei territori coinvolti, ma dell'intero sistema Paese.

5-03910 Mantovani: Sul dumping fiscale nel contesto dell'emergenza Covid.

  Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura AGEA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Augusta MONTARULI (FDI), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta in quanto essa eluderebbe la questione di carattere politico sottesa all'interrogazione, rinvenibile nell'esito deludente della strategia adottata dal Governo, sia nel contrasto ai Paesi che ricorrono a forme aggressive di concorrenza fiscale, sia per il conseguimento di strumenti quali gli «eurobond».
  A tal proposito, ricorda come il Ministro Di Maio, a ridosso di un'importante recente riunione dell'Eurogruppo, sollevò con forza la questione del contrasto al dumping fiscale anche come elemento di negoziazione ai fini dell'ottenimento dei cosiddetti «eurobond», senza tuttavia alcun risultato, atteso che l'Italia non ha visto prevalere la sua posizione sugli «eurobond», e ciò proprio anche in ragione della forte avversione agli stessi di un paese come l'Olanda, che continua invece a perseguire liberamente politiche di dumping fiscale.

  Sergio BATTELLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.35.

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