CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 maggio 2020
360.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 19

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 maggio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.30.

Sull'ordine dei lavori.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, su richiesta del Governo intercorsa per le vie brevi, avverte che, non essendovi obiezioni, l'esame in sede consultiva delle proposte emendative riferite al decreto-legge n. 19 del 2020, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2447-A), già previsto quale primo punto all'ordine del giorno, sarà posticipato al termine dell'esame dei restanti punti in convocazione, al fine di consentire al Governo stesso di ultimare la verifica istruttoria sulle proposte emendative medesime ai fini dell'elaborazione del parere di competenza.

  Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (LEGA), pur comprendendo la ratio della comunicazione testé resa dal presidente Buompane, osserva come il provvedimento in esame rivesta comunque una indubbia rilevanza anche ai fini della competenza propria della Commissione bilancio, giacché appare evidente che le diverse misure di contenimento e di controllo nello stesso contenute risultano suscettibili di determinare costi diretti ed indiretti, in termini ad esempio di ulteriore contrazione delle attività economiche, a carico della finanza pubblica.

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
C. 2461 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 aprile 2020.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta (vedi allegato).

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, preso atto della documentazione testé depositata dal Governo, si riserva pertanto di formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) intende richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo su taluni profili problematici del provvedimento in esame, a suo avviso meritevoli di una più attenta considerazione. In primo luogo, evidenzia come le disposizioni di cui all'articolo 5 non rivestono carattere oneroso bensì appaiono idonee ad ingenerare risorse aggiuntive, posto che il differimento al 1o settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è suscettibile di determinare maggiori introiti in favore dell'erario, ciò in virtù, tra l'altro, del mantenimento di una più estesa base imponibile. In secondo luogo, segnala come, con riferimento alle garanzie prestate da Sace Spa, la Banca d'Italia in sede di audizione presso le Camere, occorsa sia sul provvedimento in esame sia sul recente Documento di economia e finanza 2020, ha realisticamente ipotizzato un tasso di insolvenza del 10 per cento, con la conseguenza che le disposizioni in esame risulterebbero prive di adeguata copertura, giacché le controgaranzie dello Stato rilasciate a favore delle garanzie concesse dalla Sace Spa Pag. 20sono state contabilizzate esclusivamente sul saldo netto da finanziare. A suo avviso, infatti, la mancata imputazione dell'onere anche in termini di indebitamento netto costituisce un palese errore di valutazione che inevitabilmente comporterà – come peraltro già avvenuto in occasione del decreto-legge del 2017 concernente la liquidazione delle banche venete – una riclassificazione dell'operazione da parte di Eurostat, con conseguente registrazione ex post dei relativi effetti anche sull'indebitamento netto. Rileva come le predette garanzie prestate da Sace Spa debbano necessariamente essere considerate alla stregua di garanzie standardizzate, stante la numerosità dei possibili beneficiari e l'uniformità delle condizioni sottostanti il loro rilascio, come tali quindi incidenti anche in termini di indebitamento netto. Tanto premesso, rileva come la corretta imputazione delle garanzie medesime anche in termini di indebitamento netto, oltre che essere coerente rispetto alla disciplina europea in materia di contabilizzazione di tali poste di bilancio, risulterebbe altresì particolarmente vantaggiosa in confronto al quadro finanziario complessivo del nostro Paese, tenuto conto che tale maggiore impatto interverrebbe non nel prossimo futuro, ma nel corso del corrente anno, ossia in un contesto favorevolmente contrassegnato dalla provvisoria sospensione, per l'anno in corso, delle stringenti regole imposte dal Patto di stabilità e crescita.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 5 maggio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.
Atto n. 156.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 marzo 2020.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, in riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente quanto segue. I costi di funzionamento del Comitato ETS di cui all'articolo 4 saranno coperti attraverso i proventi delle aste per i diritti di emissione con riferimento sia al trasporto aereo (articolo 6, comma 2, lettera m)) che agli impianti fissi (articolo 23, comma 7, lettera n)). In questo quadro, i compensi dei componenti del predetto Comitato saranno definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 12, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, e troveranno copertura, al pari delle altre spese di funzionamento, nei proventi delle predette aste, giacché gli oneri da coprire risultano sostanzialmente marginali rispetto all'entità delle somme provenienti dalle aste stesse, stimate in circa 1,2 miliardi di euro complessivi per il 2020. Avverte che trovano copertura nei proventi delle aste per i diritti di emissione anche le spese per le ore di straordinario prestate, nel limite massimo di 70 ore mensili pro capite, dalle Pag. 21cinque unità di personale della Segreteria tecnica, nonché quelle relative alla convenzione con la Società in house che, per altro, non risultano aumentate rispetto a quelle sostenute a legislazione vigente, posto che la convenzione stessa è ancora in atto. In ogni caso, non sussiste possibilità di sottrazione di proventi destinati ad altre finalità, giacché i proventi delle aste sono considerevolmente aumentati rispetto alle precedenti annualità. L'inserimento, all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2013, di nuove finalità di spesa rispetto a quelle previste a legislazione vigente interviene sull'utilizzo dei proventi derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia, comportando un ampliamento delle possibilità di spesa rimesse, in ogni caso, alla discrezionalità delle amministrazioni interessate. Non si determina, pertanto, alcun effetto vincolante circa l'impiego delle risorse né si evidenzia alcun pregiudizio riguardo agli interventi già avviati, posto che i proventi delle aste sono in crescita rispetto agli anni precedenti e che le nuove finalità di spesa saranno prese in considerazione soltanto in sede di adozione del prossimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui saranno determinati i proventi derivanti dalla vendita all'asta successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa. L'articolo 20 riproduce nella sostanza, almeno in parte, le disposizioni già recate dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 30 del 2013 che già prevede, al comma 2, che l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, contenente anche il Piano di monitoraggio ai sensi del successivo comma 3, è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Per quanto riguarda l'irrogazione delle sanzioni, nell'anno 2017 il Comitato ha adottato 58 verbali di accertamento, con cui sono state irrogate sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 30 del 2013, di cui 16 effettivamente pagate, per un importo complessivo pari ad euro 476.429,60. L'articolo 34, recante la disciplina del Sistema di registri, stabilendo – con norma analoga a quella di cui al vigente articolo 28 del decreto legislativo n. 30 del 2013 – che le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2012 sono conservate nel registro dell'Unione ai fini della gestione dei conti di deposito aperti nella sezione italiana e per l'effettuazione di attività quali l'assegnazione, la restituzione e l'annullamento delle quote medesime, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, nel prendere atto dei chiarimenti testé forniti dal Governo, evidenzia tuttavia come l'articolo 6, nel disciplinare l'assegnazione delle quote di emissione agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta, non tiene conto della previsione di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che esclude dalla riassegnazione alla spesa un importo pari a un milione di euro, a valere sulla quota spettante al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risultando in ciò suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria. A tale specifico riguardo, rileva pertanto la necessità di riformulare l'alinea del comma 2 del predetto articolo 6, nel senso di prevedere che la riassegnazione dei proventi derivanti dalle vendite all'asta ai pertinenti capitoli di spesa riguarda l'ammontare eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del successivo articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ferma restando tale precisazione, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il Pag. 22profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato (Atto n. 156);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    i costi di funzionamento del Comitato ETS di cui all'articolo 4 saranno coperti attraverso i proventi delle aste per i diritti di emissione con riferimento sia al trasporto aereo (articolo 6, comma 2, lettera m)) che agli impianti fissi (articolo 23, comma 7, lettera n));
    in questo quadro, i compensi dei componenti del predetto Comitato saranno definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 12, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, e troveranno copertura, al pari delle altre spese di funzionamento, nei proventi delle predette aste, giacché gli oneri da coprire risultano sostanzialmente marginali rispetto all'entità delle somme provenienti dalle aste stesse, stimate in circa 1,2 miliardi di euro complessivi per il 2020;
    trovano copertura nei proventi delle aste per i diritti di emissione anche le spese per le ore di straordinario prestate, nel limite massimo di 70 ore mensili pro capite, dalle cinque unità di personale della Segreteria tecnica, nonché quelle relative alla convenzione con la Società in house che, per altro, non risultano aumentate rispetto a quelle sostenute a legislazione vigente, posto che la convenzione stessa è ancora in atto;
    in ogni caso, non sussiste possibilità di sottrazione di proventi destinati ad altre finalità, giacché i proventi delle aste sono considerevolmente aumentati rispetto alle precedenti annualità;
    l'inserimento, all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2013, di nuove finalità di spesa rispetto a quelle previste a legislazione vigente interviene sull'utilizzo dei proventi derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia, comportando un ampliamento delle possibilità di spesa rimesse, in ogni caso, alla discrezionalità delle amministrazioni interessate;
    non si determina, pertanto, alcun effetto vincolante circa l'impiego delle risorse né si evidenzia alcun pregiudizio riguardo agli interventi già avviati, posto che i proventi delle aste sono in crescita rispetto agli anni precedenti e che le nuove finalità di spesa saranno prese in considerazione soltanto in sede di adozione del prossimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui saranno determinati i proventi derivanti dalla vendita all'asta successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa;
    l'articolo 20 riproduce nella sostanza, almeno in parte, le disposizioni già recate dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 30 del 2013 che già prevede, al comma 2, che l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, contenente anche il Piano di monitoraggio ai sensi del successivo comma 3, è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda;
    per quanto riguarda l'irrogazione delle sanzioni, nell'anno 2017 il Comitato ha adottato 58 verbali di accertamento, con cui sono state irrogate sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 30 del 2013, di cui 16 effettivamente pagate, per un importo complessivo pari ad euro 476.429,60;
    l'articolo 34, recante la disciplina del Sistema di registri, stabilendo – con norma analoga a quella di cui al vigente articolo 28 del decreto legislativo n. 30 del 2013 – che le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2012 sono conservate nel registro dell'Unione ai fini della gestione Pag. 23dei conti di deposito aperti nella sezione italiana e per l'effettuazione di attività quali l'assegnazione, la restituzione e l'annullamento delle quote medesime, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   considerato che l'articolo 6, nel disciplinare l'assegnazione delle quote di emissione agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta, non tiene conto della previsione di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che esclude dalla riassegnazione alla spesa un importo pari a un milione di euro, a valere sulla quota spettante al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risultando in ciò suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria;
   rilevata pertanto la necessità di riformulare l'alinea del comma 2 dell'articolo 6, nel senso di prevedere che la riassegnazione dei proventi derivanti dalle vendite all'asta ai pertinenti capitoli di spesa riguarda l'ammontare eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del successivo articolo 23, comma 4, secondo periodo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   All'articolo 6, comma 2, alinea, dopo la parola: riassegnati aggiungere le seguenti:, per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo,».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio di navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.
Atto n. 165.
(Rilievi alle Commissioni II e VIII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 29 aprile 2020.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, fa presente quanto segue. Attualmente è presente in Italia un solo impianto di riciclaggio autorizzato, ma non risulta ancora riciclata alcuna nave dopo l'entrata in vigore del Regolamento 1257/2013. Per quanto concerne invece il naviglio nazionale riciclato all'estero, attualmente risulta essere stata riciclata, ai sensi del Regolamento 1257/2013, una sola nave presso un cantiere sito in Turchia (nave «Norman Atlantic»). Per tale nave sono state effettuate le visite e i controlli di cui all'articolo 8 del Regolamento 1257/2013 da parte dell'Organismo Riconosciuto (RINA) ed è stato rilasciato il pertinente Certificato di idoneità al riciclaggio.
  In relazione all'esiguità delle operazioni sinora autorizzate, pertanto, qualsiasi stima in merito alle possibili infrazioni risulta assolutamente aleatoria non disponendosi di dati pregressi, giacché la disciplina sanzionatoria in merito al riciclaggio delle navi non è ancora presente nell'ordinamento, ma verrebbe in esso introdotta proprio grazie al presente schema di decreto legislativo. Anche per quanto attiene gli specifici controlli inerenti alla certificazione della nave di cui agli articoli 5 e 6, non è possibile procedere ad una stima delle contestazioni fatte, in quanto il Regolamento 1257/2013 non ha ancora trovato piena applicazione nella pratica, giacché Pag. 24esso si applica a tutte le navi nuove – il cui contratto di costruzione è stipulato a far data dal 31 dicembre 2018 – e a quelle esistenti a far data dal 31 dicembre 2020, fatto salvo il caso in cui esse siano state destinate al riciclaggio prima di tale data.
  I controlli che saranno effettuati a seguito dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni, comunque, avendo ad oggetto i certificati, rientreranno nell'ambito di quelli inerenti alla materia della «sicurezza della navigazione» che sono attualmente svolti, con riferimento ad altre norme già in vigore, dal Corpo delle Capitanerie di porto.
  Gli organismi di controllo riconosciuti – il cui personale, oltre a quello delle Corpo delle capitanerie di porto, può essere adibito allo svolgimento di controlli sulle navi di cui all'articolo 8 del Regolamento UE – sono enti privati che già operano in svariati settori connessi con la certificazione della navigazione delle navi, la cui opera è remunerata esclusivamente dai privati che ne richiedono i servizi secondo un principio riconosciuto non solo dall'ordinamento italiano, ma anche a livello internazionale, senza che da tale attività possano pertanto derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Attualmente nel Corpo delle Capitanerie di porto sono presenti 138 ispettori delle unità straniere che toccano i porti italiani (ispettori Port State Control) e 169 ispettori delle unità di bandiera italiana (ispettori Flag State Control) che si occupano della sicurezza della navigazione. Come si evince dai dati risultanti dal Rapporto annuale sulle attività svolte nel 2019 e sugli obiettivi prefissati per il 2020 dal Sesto Reparto – Sicurezza della Navigazione – del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, le attività di controllo di cui all'articolo 7 possono essere ampiamente esperite dal personale delle Capitanerie di porto.
  Infatti, la soglia del Fair Share, stabilita in 986 ispezioni fra navi in Priorità I e navi in Priorità II, è stata ampiamente superata nell'anno 2019 con l'effettuazione di ben 1451 ispezioni, confermando così l'Italia tra le migliori Autorità marittime nell'attività di Port State Control, mentre sono stati effettuati nel medesimo anno 84.857 controlli in attività di Flag State Control per verifiche a bordo e ai documenti di bordo del naviglio nazionale ai fini della sicurezza.
  Bisogna inoltre considerare che i controlli di cui all'articolo 7 non verrebbero effettuati nel corso di ispezioni allo scopo dedicate, bensì nel corso di altri accertamenti già programmati o già effettuati a legislazione vigente, atteso che nel corso di una visita ad una nave un ispettore controlla più aspetti concernenti la sicurezza della navigazione ed una moltitudine di certificati.
  L'articolo 7, comma 2, che prevede che le attività di accertamento delle infrazioni siano effettuate dal personale civile e militare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in servizio presso le sue articolazioni centrali e periferiche, non fa sorgere la necessità di alcun fabbisogno aggiuntivo di unità lavorative, posto che si deve considerare, da un lato, che la citata disposizione si limita soltanto a prevedere che le attività in questione non verranno riservate esclusivamente al personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto e che, dall'altro, presso le stesse Capitanerie sono già in servizio anche unità di personale civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I possibili capitoli interessati dalla riassegnazione dei proventi derivanti delle sanzioni amministrative ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinati all'implementazione delle attività di vigilanza e controllo previste dal presente decreto e al finanziamento delle misure di disincentivazione del riciclaggio delle navi in Paesi terzi, sono i capitoli 1664 (competenze fisse e accessorie al personale) e 1625 (spese per acquisto di beni e servizi).

  Giuseppe BUOMPANE, presidente e relatore, nel prendere atto dei chiarimenti testé forniti dal Governo, rilevata comunque la necessità di riformulare la clausola Pag. 25di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, comma 1, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio di navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (Atto n. 165);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    attualmente è presente in Italia un solo impianto di riciclaggio autorizzato, ma non risulta ancora riciclata alcuna nave dopo l'entrata in vigore del Regolamento 1257/2013;
    per quanto concerne invece il naviglio nazionale riciclato all'estero, attualmente risulta essere stata riciclata, ai sensi del Regolamento 1257/2013, una sola nave presso un cantiere sito in Turchia (nave «Norman Atlantic»);
    per tale nave sono state effettuate le visite e i controlli di cui all'articolo 8 del Regolamento 1257/2013 da parte dell'Organismo Riconosciuto (RINA) ed è stato rilasciato il pertinente Certificato di idoneità al riciclaggio;
    in relazione all'esiguità delle operazioni sinora autorizzate, pertanto, qualsiasi stima in merito alle possibili infrazioni risulta assolutamente aleatoria non disponendosi di dati pregressi, giacché la disciplina sanzionatoria in merito al riciclaggio delle navi non è ancora presente nell'ordinamento, ma verrebbe in esso introdotta proprio grazie al presente schema di decreto legislativo;
    anche per quanto attiene gli specifici controlli inerenti alla certificazione della nave di cui agli articoli 5 e 6, non è possibile procedere ad una stima delle contestazioni fatte, in quanto il Regolamento 1257/2013 non ha ancora trovato piena applicazione nella pratica, giacché esso si applica a tutte le navi nuove – il cui contratto di costruzione è stipulato a far data dal 31 dicembre 2018 – e a quelle esistenti a far data dal 31 dicembre 2020, fatto salvo il caso in cui esse siano state destinate al riciclaggio prima di tale data;
    i controlli che saranno effettuati a seguito dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni, comunque, avendo ad oggetto i certificati, rientreranno nell'ambito di quelli inerenti alla materia della «sicurezza della navigazione» che sono attualmente svolti, con riferimento ad altre norme già in vigore, dal Corpo delle Capitanerie di porto;
    gli organismi di controllo riconosciuti – il cui personale, oltre a quello delle Corpo delle capitanerie di porto, può essere adibito allo svolgimento di controlli sulle navi di cui all'articolo 8 del Regolamento UE – sono enti privati che già operano in svariati settori connessi con la certificazione della navigazione delle navi, la cui opera è remunerata esclusivamente dai privati che ne richiedono i servizi secondo un principio riconosciuto non solo dall'ordinamento italiano, ma anche a livello internazionale, senza che da tale attività possano pertanto derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    attualmente nel Corpo delle Capitanerie di porto sono presenti 138 ispettori delle unità straniere che toccano i porti italiani (ispettori Port State Control) e 169 ispettori delle unità di bandiera italiana (ispettori Flag State Control) che si occupano della sicurezza della navigazione;
    come si evince dai dati risultanti dal Rapporto annuale sulle attività svolte nel 2019 e sugli obiettivi prefissati per il 2020 dal Sesto Reparto – Sicurezza della Navigazione – del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, le attività di controllo di cui all'articolo 7 possono essere ampiamente esperite dal personale delle Capitanerie di porto;Pag. 26
    infatti, la soglia del Fair Share, stabilita in 986 ispezioni fra navi in Priorità I e navi in Priorità II, è stata ampiamente superata nell'anno 2019 con l'effettuazione di ben 1451 ispezioni, confermando così l'Italia tra le migliori Autorità marittime nell'attività di Port State Control, mentre sono stati effettuati nel medesimo anno 84.857 controlli in attività di Flag State Control per verifiche a bordo e ai documenti di bordo del naviglio nazionale ai fini della sicurezza;
    bisogna inoltre considerare che i controlli di cui all'articolo 7 non verrebbero effettuati nel corso di ispezioni allo scopo dedicate, bensì nel corso di altri accertamenti già programmati o già effettuati a legislazione vigente, atteso che nel corso di una visita ad una nave un ispettore controlla più aspetti concernenti la sicurezza della navigazione ed una moltitudine di certificati;
    l'articolo 7, comma 2, che prevede che le attività di accertamento delle infrazioni siano effettuate dal personale civile e militare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in servizio presso le sue articolazioni centrali e periferiche, non fa sorgere la necessità di alcun fabbisogno aggiuntivo di unità lavorative, posto che si deve considerare, da un lato, che la citata disposizione si limita soltanto a prevedere che le attività in questione non verranno riservate esclusivamente al personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto e che, dall'altro, presso le stesse Capitanerie sono già in servizio anche unità di personale civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    i possibili capitoli interessati dalla riassegnazione dei proventi derivanti delle sanzioni amministrative ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinati all'implementazione delle attività di vigilanza e controllo previste dal presente decreto e al finanziamento delle misure di disincentivazione del riciclaggio delle navi in Paesi terzi, sono i capitoli 1664 (competenze fisse e accessorie al personale) e 1625 (spese per acquisto di beni e servizi);
   rilevata la necessità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, comma 1, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non «devono derivare» – anziché – «non derivano», come attualmente stabilito nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 157.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2020.

Pag. 27

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, tenuto conto dell'ampia documentazione depositata sul provvedimento in esame dal Governo nella scorsa seduta e rilevata, altresì, la necessità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 245, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 157);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che tutte le attività derivanti dal provvedimento in esame saranno svolte dai soggetti pubblici interessati con le risorse disponibili a legislazione vigente conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 245;
   rilevata la necessità di riformulare la citata clausola, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non «devono derivare» – anziché – «non derivano», come attualmente stabilito nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   All'articolo 245, comma 1, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), con riferimento alla asserita possibilità per i diversi soggetti pubblici coinvolti di poter svolgere le attività derivanti dal provvedimento in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente, ritiene che il frequente ricorso da parte del Governo a tale formula di stile pregiudica di fatto per la Commissione lo svolgimento di una compiuta verifica in ordine alla effettiva assenza di oneri per la finanza pubblica delle disposizioni sottoposte al suo esame.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, si limita ad osservare che la proposta di parere del relatore rappresenta una semplice sintesi degli elementi forniti dal Governo in merito alla predetta neutralità finanziaria del provvedimento in esame, quali risultano dall'articolata documentazione depositata nella seduta del 29 aprile scorso.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Atto n. 162.
(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni per l'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2018/2002 (EED II) in materia di efficienza energetica. Rileva che con essa il legislatore europeo ha apportato modifiche alla direttiva 2012/27/UE (EED), recepita Pag. 28in Italia con il decreto legislativo n. 102 del 2014, che viene quindi in più parti novellato dallo schema in esame al fine di adeguarlo alle modifiche apportate a livello comunitario.
  Osserva che la presente operazione di recepimento viene effettuata sulla base dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 117 del 2019, che ha delegato il Governo ad adottare i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, tra le quali è appunto menzionata (al n. 25) la direttiva 2018/2002.
  Evidenzia che alcuni articoli di valenza ordinamentale sono trattati di seguito riferendo le rispettive relazioni tecniche a gruppi di articoli.
  Quanto al Capo I, recante modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in merito agli articoli 1 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Finalità), 2 (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni), 3 (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Obiettivo nazionale di risparmio energetico) e 4 (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza energetica degli edifici) non formula rilievi, se non limitatamente alla possibilità, prevista dalla lettera d) dell'articolo 2, anche per gli organi costituzionali, di presentare richieste di finanziamenti per progetti di riqualificazione energetica dei propri edifici nell'ambito del programma PREPAC, sulla cui eventuale portata finanziaria sarebbe a suo giudizio auspicabile un chiarimento.
  In ordine all'articolo 5, recante modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, in materia di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in merito ai costi di realizzazione del Portale di cui al nuovo comma 3-bis, evidenzia, da un lato, che non vengono forniti chiarimenti circa gli oneri di gestione e funzionamento dello stesso (lo stanziamento di 100.000 euro è infatti una tantum, essendo limitato al 2021) e, dall'altro, che non sono fornite sufficienti informazioni per verificare le quantificazioni riportate. Ad esempio, bisognerebbe, a suo avviso, conoscere il numero di richieste di agevolazioni, il numero di adempimenti nella fase istruttoria, il numero di soggetti coinvolti nella condivisione documentale.
  Osserva poi che la copertura delle spese del portale è prevista solo per il 2021, mentre è presumibile vi siano comunque alcuni oneri di gestione e manutenzione per gli anni successivi. Andrebbe quindi chiarito, a suo parere, se si tratti di oneri marginali che il Ministero ritiene di poter sostenere utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Rileva che inoltre non sembra comprensibile la modifica apportata all'alinea del comma 12, laddove si pone a carico di somme versate al bilancio dello Stato nel 2014 e nel 2015 la copertura, peraltro fino a 150.000 euro, in luogo dei 100.000 previsti dal comma 3-bis, per la realizzazione del Portale, alla cui copertura già provvede correttamente il comma 3-ter a valere sulle risorse di cui al comma 232 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018.
  Riguardo alle risorse utilizzate a copertura del Portale, evidenzia che lo stanziamento utilizzato prevede 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per la riqualificazione energetica degli immobili. Dato che la somma ora destinata al finanziamento del portale è esigua rispetto alle risorse complessive, ritiene che non sembrano porsi problemi di sostenibilità e andrebbe solo confermato che le risorse non risultino già totalmente impegnate anche in via programmatica per gli interventi immobiliari previsti che per la loro natura possono impegnare più annualità, per cui andrebbe acquisita una conferma della disponibilità nel 2021.
  In relazione al rifinanziamento del Programma per il periodo 2021-2030 di cui alla lettera l), andrebbe assicurata, a suo parere, sulla base di un ragionevole quadro previsionale, la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, nonché l'assenza Pag. 29di pregiudizi su interventi già avviati o comunque programmati a valere sulle medesime risorse.
  In particolare, in relazione all'utilizzo delle risorse annualmente confluite nel fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, che sono utilizzate per coprire l'incremento di 25 milioni dal 2021 al 2030 (lettera l), n. 2), osserva che lo stesso non sembra caratterizzato dalla necessaria neutralità finanziaria rispetto all'assetto attuale, poiché le somme poste a garanzia impattano sul fabbisogno solo in caso di effettiva escussione delle garanzie. Segnala, invece, che l'utilizzo delle stesse somme per il programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, si rifletterà anche sul saldo di cassa, peggiorandolo. Ricorda che tale fondo è istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, ente compreso nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. Anche per l'impatto sul saldo di indebitamento, rammenta che somme poste a garanzia sono contabilizzate solo se le garanzie sono considerate come standardizzate ai sensi del SEC per cui è possibile prevedere il tasso di escussione annua. Andrebbero quindi, a suo avviso, fornite informazioni sulla classificazione ai fini Eurostat del fondo di garanzia citato.
  Quanto alla destinazione di ulteriori 20 milioni di euro nel 2020 e di 50 milioni di euro dal 2021 al 2030 dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 (prevista dalla lettera l), n. 3), dato che la norma prevede tali importi come limite massimo («fino a») e rimette la loro determinazione ad una previa verifica dell'entità dei proventi disponibili, non ha osservazioni.
  Rileva comunque che la lettera l), n. 3) andrebbe corretta, giacché ascrive un aumento del limite massimo di finanziamento al periodo 2015-2030, mentre andrebbe limitato all'arco temporale 2020-2030, dato che altrimenti riguarderebbe uno stanziamento per esercizi finanziari ormai chiusi.
  Non ha alcunché da osservare in relazione alle attività poste a carico dell'Acquirente Unico Spa.
  Con riguardo all'articolo 6, recante modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di regime obbligatorio di efficienza energetica, non formula rilievi in relazione al previsto aggiornamento degli strumenti di promozione finalizzati a generare risparmi per conseguire gli obiettivi per il periodo 2021-2030, quali i certificati bianchi e il conto termico, atteso che i loro costi, come confermato dalla relazione tecnica, sono coperti completamente tramite i prelievi sulle tariffe della vendita dell'energia. Chiarimenti andrebbero tuttavia forniti, a suo avviso, in relazione alla possibilità che gli aggiornamenti degli strumenti di promozione si risolvano indirettamente in più elevate tariffe per le utenze elettriche degli edifici pubblici, proprio a causa del meccanismo di copertura dei costi d'incentivazione.
  Infine, andrebbero fornite indicazioni, a suo parere, circa le modalità attuative della previsione di cui alla lettera l) che si propone di favorire la promozione e l'adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico di misure volte a ridurre al minimo l'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia. Infatti, qualora tali misure siano rappresentate da sgravi fiscali o contributi pubblici sembra inevitabile l'insorgere di effetti sulla finanza pubblica. Proprio in ragione di ciò ritiene che andrebbero forniti chiarimenti sulla disposizione.
  In relazione all'articolo 7, recante modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia, preso atto che tutti gli impegni di spesa sono configurati in termini di limiti massimi e che resta invariato lo stanziamento per ENEA destinato alla prosecuzione, Pag. 30nei medesimi termini, di attività già esistenti, osserva che lo stanziamento aggiuntivo di 100.000 euro annui per l'organizzazione di 20 eventi per la sensibilizzazione e l'assistenza delle PMI presuppone un costo unitario di 5.000 euro, destinato a coprire l'impegno per 3 giorni di 3 addetti (con oneri di missione) e la locazione di locali e strumentazione. Maggiori chiarimenti circa la congruità dello stanziamento dovrebbero essere forniti, a suo giudizio, anche se la previsione di un limite massimo di spesa rappresenta comunque idonea garanzia a presidio dei saldi, potendosi tradurre in una riduzione del numero di eventi annui, onde contenere gli oneri entro il tetto fissato.
  Va comunque rilevato, a suo parere, che il dispositivo (lettera e)) andrebbe corretto, giacché non sembra concepibile ascrivere il previsto incremento dello stanziamento di 100.000 euro annui al periodo 2014-2030, mentre andrebbe limitato all'arco temporale 2021-2030, conformemente alla disposizione di cui al nuovo comma 10-ter e al fatto che altrimenti si riferirebbe ad uno stanziamento per esercizi finanziari ormai chiusi (tranne il 2020). Osserva che sul punto la stessa relazione tecnica, da un lato, conferma l'impostazione della norma, dall'altro, correttamente, fa riferimento al periodo 2021-2030.
  Per i profili di copertura, andrebbe a suo avviso assicurata la capienza, sia pure in via prospettica, sulla base di un ragionevole quadro previsionale, delle risorse corrispondenti ai proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico per progetti energetico-ambientali, sia per le necessità dei bandi di cui alla lettera d) che per quelle relative allo stanziamento di cui alla lettera e). Inoltre, andrebbe escluso qualsiasi pregiudizio su interventi già avviati o perlomeno programmati a valere sulle medesime risorse.
  Circa l'articolo 8, recante modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, segnala che in realtà le attività poste dall'articolo in capo ad enti rientranti nel novero del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni sono più ampie rispetto a quanto riportato nella relazione tecnica, per cui vanno considerati anche il nuovo comma 8-quater che affida all'ENEA il compito di pubblicare un rapporto contenente un'analisi di mercato e dei costi e la lettera b) del comma 1) che estende le modalità tecniche che l'ARERA deve adottare.
  Sebbene si tratti di compiti aggiuntivi che appaiono di limitata entità, soprattutto nel caso del rapporto affidato ad ENEA andrebbe a suo avviso assicurato che sussistano le adeguate risorse per realizzarlo, senza nocumento per le altre ordinarie attività.
  Evidenzia che le restanti disposizioni hanno carattere ordinamentale, disciplinando rapporti tra imprese e soggetti privati.
  Con riferimento all'articolo 9, recante modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, non ha alcunché da osservare, anche alla luce della limitata portata innovativa delle disposizioni in esame.
  Non formula altresì osservazioni in merito all'articolo 10, recante modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione.
  In ordine all'articolo 11, recante modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di informazione e formazione, premesso che l'onere sembra comprimibile in caso di insufficienza di risorse data la formulazione come limite massimo e previa verifica dell'entità dei proventi disponibili, ritiene che andrebbe comunque acquisita conferma che la destinazione alla finalità in esame di una somma triplicata rispetto a quella prevista in passato per il triennio 2015-2017 non pregiudichi interventi (verosimilmente investimenti, quindi destinati a svilupparsi in un arco temporale relativamente lungo) già avviati o comunque Pag. 31programmati a valere sulle medesime risorse attinte dalle quote spettanti al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2.
  Sottolinea inoltre una contraddizione fra la clausola di copertura, limitata al 2030, e la previsione di cui al comma 1, che non pone un termine finale alla predisposizione del programma di formazione e informazione affidato all'ENEA, ma prevede soltanto una periodicità triennale.
  Circa l'articolo 12, recante modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di Fondo nazionale per l'efficienza energetica, in relazione all'estensione al 2021-2030 dell'integrazione delle risorse destinate al Fondo nazionale per l'efficienza energetica (lettera a)), rileva che si tratta delle medesime fonti già previste fino al 2020.
  Tuttavia, va a suo parere evidenziato che le risorse rivenienti dal Fondo di garanzia istituito presso la Cassa servizi energetici e ambientali (già Cassa conguaglio per il settore elettrico, ricompresa nel novero del conto consolidato delle PP.AA. valido ai fini della notifica dell'indebitamento netto), senza la proroga della destinazione in esame sarebbero state altrimenti destinate a rimpinguare le garanzie a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento e quindi ad operazioni che avrebbero avuto impatto contabile attenuato sul fabbisogno, in quanto esse sono registrate su tale saldo solo al momento dell'effettiva escussione delle garanzie.
  Rileva, invece, che il Fondo nazionale per l'efficienza energetica opera, oltre che con la concessione di garanzie (comma 2, lettera a), dell'articolo 15, del decreto legislativo n. 102 del 2014) anche attraverso l'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari (comma 2, lettera b) del medesimo articolo), il che appare invece suscettibile di alterare gli effetti previsti sul fabbisogno a partire dal 2021. La questione merita a suo giudizio un approfondimento.
  In relazione all'articolo 13, recante modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di sanzioni, non ha alcunché da osservare.
  Con riguardo al Capo II, recante modifiche agli allegati al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in merito agli articoli 14 (Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento), 15 (Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici), 16 (Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione) e 17 (Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico), non formula osservazioni.
  Circa il Capo III, recante modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, non formula osservazioni in ordine all'articolo 18 (Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008).
  In merito all'articolo 19, recante disposizioni finali, non ha alcunché da osservare, fatti salvi i rilievi formulati in relazione ai singoli articoli.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 maggio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE, indi del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 16.05.

Pag. 32

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2447-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Baldini 1.10, che introduce, tra l'altro, un credito d'imposta per le spese sostenute per l'installazione di barriere protettive in vetro o altri materiali conformi presso gli sportelli degli uffici per le relazioni con il pubblico nonché presso le casse degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, senza tuttavia recare alcuna indicazione in merito all'onere che ne deriva e alla relativa copertura finanziaria;
   Cirielli 1.56, che è volta a prevedere l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto con aliquota al 4 per cento per la produzione e l'acquisto di dispositivi medici di protezione individuale e di prodotti utili per la sanificazione, senza tuttavia recare alcuna indicazione in merito all'onere che ne deriva e alla relativa copertura finanziaria;
   Baldelli 5.60, che è volta a consentire la detrazione delle spese certificate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mascherine chirurgiche e provvede alla copertura del relativo onere per l'anno 2020, anziché per l'anno 2021;
   Caretta 5.050, che è volta ad ampliare la platea degli aventi diritto al credito di imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020, senza tuttavia recare alcuna indicazione in merito all'onere che ne deriva e alla relativa copertura finanziaria;
   Caretta 5.051, che è volta ad incrementare di 600 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, senza provvedere alla copertura del relativo onere.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Bellucci 1.25 e Gemmato 1.95, che prevedono che i farmaci individuati con determina dell'AIFA del 17 marzo 2020 siano distribuiti dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le medesime modalità previste per l'erogazione dei farmaci in regime convenzionale per il tempo correlato al perdurare all'emergenza sanitaria in corso. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Bellucci 1.27, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuino, all'interno delle aree sanitarie temporanee o all'interno di altre strutture appositamente individuate, aree idonee per il personale sanitario e socio-sanitario, il personale delle forze dell'ordine e i volontari della protezione civile in quarantena con sorveglianza attiva, qualora tali soggetti siano impossibilitati a trascorrere tale periodo presso il proprio domicilio o residenza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Bellucci 1.22, che prevede che, laddove sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici, le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni in forme individuali Pag. 33domiciliari e/o a distanza, resi nel rispetto delle direttive sanitarie, e/o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione e sempre nel rispetto delle direttive sanitarie garantendo, altresì, la dotazione di presidi di protezione individuale per operatori ed utenti. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Lucaselli 1.28, che, senza per altro indicare la durata della misura, destina una quota, pari a 120 milioni di euro, del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche all'acquisto di dispositivi digitali e della necessaria connettività di rete da parte delle famiglie meno abbienti al fine di consentire la didattica a distanza e sostenere l'accesso agli strumenti digitali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;
   Lucaselli 1.29, che prevede che, ove non sia possibile garantire la fruizione e l'utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza da parte degli studenti con disabilità, il Ministero dell'istruzione garantisca l'attività didattica mediante apposita programmazione o prestazioni domiciliari individuali. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Ferro 1.34, che prevede che i comuni potenzino e garantiscano l'accesso al wi-fi pubblico gratuito senza limiti di orario e di traffico da tutti gli hotspot, anche attraverso l'adesione al progetto wi-fi Italia del Ministero dello sviluppo economico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Spena 1.62, che prevede che, in coordinamento con gli enti territoriali, anche attraverso accordi con strutture private, si provveda a implementare e garantire l'offerta sul territorio di attività didattico-ricreative in strutture chiuse e in aree aperte. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Bucalo 1.4, che è volta ad autorizzare, con decreto del Ministero dell'istruzione, un percorso telematico abilitante con graduatoria per titoli, riservato ai docenti e personale educativo con almeno 36 mesi di servizio, ai fini dell'immissione in ruolo sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di assunzione dalle graduatorie dei concorsi vigenti del 2016 e del 2018. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Frassinetti 1.5, che è volta ad autorizzare, con decreto del Ministero dell'istruzione, la costituzione di una graduatoria per titoli, riservata all'immissione in ruolo di insegnanti di religione cattolica con almeno 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, sui posti vacanti e disponibili, nelle more delle assunzioni di cui alla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Bucalo 1.6, che, in considerazione della sospensione del concorso pubblico per direttori dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, prevede l'assegnazione, dal 1o settembre 2020, dei Pag. 34posti vacanti e disponibili al personale idoneo inserito nelle graduatorie della mobilità professionale dall'Area B all'Area D, profilo professionale direttore dei servizi generali e amministrativi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Cirielli 1.91, 1.92 e 1.93, che sono volte a consentire l'assunzione e il reclutamento di personale, rispettivamente, presso la Polizia di Stato, la polizia penitenziaria e i comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso pubblico, mediante scorrimento di graduatorie. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Varchi 1.33, che prevede che i comuni e le regioni individuino apposite strutture idonee a consentire l'esecuzione della misura della quarantena in caso di accertata positività di un ospite della struttura residenziale per anziani. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Baldini 1.7, 1.8 e 1.9 e Bagnasco 1.16, che introducono nel provvedimento ulteriori misure potenzialmente adottabili per contrastare l'emergenza quali – rispettivamente – interventi di sanificazione, autorizzazione di aree di sosta straordinaria dei veicoli del personale medico-sanitario nelle aree urbane, istituzione di cellule sanitarie mobili sul territorio per la distribuzione gratuita delle mascherine, assistenza ed effettuazione di tamponi e screening per la diagnosi da COVID-19 per le persone senza fissa dimora. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Lollobrigida 1.80, che introduce tra le misure potenzialmente adottabili per contrastare l'emergenza anche la realizzazione, l'acquisto e l'installazione di dispositivi di tracciamento elettronici. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Novelli 1.81, che introduce tra le misure potenzialmente adottabili per contrastare l'emergenza anche l'esecuzione prioritaria di tamponi e test diagnostici ai lavoratori e al personale volontario direttamente impegnato nella gestione dell'emergenza sanitaria, tra cui il personale sanitario e socio-sanitario, il personale delle Forze di polizia, dei Carabinieri, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Varchi 1.54 e 1.55, che prevedono che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera gg), relative allo svolgimento in sicurezza delle attività consentite, si applichino, in quanto compatibili, anche ai tribunali, alle Corti di appello e ad ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, garantendo in particolare, all'interno dei locali, la decontaminazione delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Baldini 1.12, che prevede, tra l'altro, l'obbligo per le autorità competenti di distribuire gratuitamente dispositivi di protezione individuale in tutti i luoghi pubblici e nei luoghi di pubblico accesso. Al riguardo, ritiene necessario acquisire Pag. 35l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Bellucci 1.23, che consente lo svolgimento di incontri tra minori e genitori nell'ambito delle strutture presso cui sono assistiti i minori fuori famiglia, assicurando e predisponendo le necessarie misure strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza e la dotazione dei presidi di protezione individuale per il personale e gli ospiti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Bellucci 1.24, che prevede la costituzione, ad opera di ciascun comune, di un'unità di pronto intervento nelle situazioni a rischio per i minori, in conseguenza dell'emergenza sanitaria in atto, composta da un rappresentante delle istituzioni scolastiche, delle autorità giudiziarie minorili, dei servizi sociali, sanitari e del terzo settore, compreso un rappresentante delle associazioni familiari. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Spena 1.15, che prevede che lo Stato e gli enti territoriali provvedano al rafforzamento dell'assistenza domiciliare diretta e indiretta alle persone in situazione di maggiore disagio, con particolare riferimento ai soggetti con disabilità, prevedendo altresì l'obbligo per gli operatori e gli utenti di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Lucaselli 1.30, che reca interventi volti all'attivazione di servizi di concessione internet in postazione fissa stabile o mobile prevedendo finanziamenti a fondo perduto in favore dei clienti finali, da erogare a questi ultimi mediante voucher di importo non superiore a 250 euro per il tramite degli operatori che offrono i citati servizi, anche attraverso compensazione dei costi a carico di utenti, secondo criteri e modalità demandati ad un successivo decreto ministeriale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Gemmato 2.050, che è volta, tra l'altro, a prevedere che il numero dei posti complessivamente disponibili per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, sia pari a 15.000 unità per ciascuno degli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Sisto 4.1, che è volta, tra l'altro, a stabilire che le autorità competenti controllino la veridicità delle informazioni rese nella dichiarazione che attesta le motivazioni dello spostamento entro 48 ore dalla compilazione della dichiarazione medesima. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Locatelli 4.03, che prevede l'adozione, da parte del Comitato tecnico scientifico, di linee guida per la gestione dell'epidemia presso le strutture, pubbliche e private, per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità e indica i principi che devono essere rispettati nella redazione delle linee guida. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;Pag. 36
   Locatelli 4.055, che è volta a istituire un Fondo, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per garantire la riapertura in sicurezza dei centri estivi, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura proposta, anche in considerazione del fatto che le risorse utilizzate risultano di conto capitale;
   Locatelli 4.056, che è volta a disporre la proroga per novanta giorni dei piani terapeutici per la fornitura di protesi, ortesi, ausili e altri dispositivi, che scadono durante lo stato di emergenza. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI chiede una breve sospensione della seduta al fine di valutare i profili finanziari delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta, per consentire alla rappresentante del Governo di effettuare i necessari approfondimenti istruttori in merito alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  La seduta, sospesa alle 16.15, riprende alle 17.15.

  Claudio BORGHI, presidente, avendo il Governo rappresentato per le vie brevi la necessità di disporre di tempo ulteriore per il compimento della verifica istruttoria sulle proposte emendative in esame, né essendo possibile al momento avere una precisa rassicurazione in ordine alla tempistica per il compimento della verifica medesima, rinvia il seguito dell'esame delle proposte emendative in oggetto ad altra seduta, che avrà luogo domani mattina prima dell'inizio dei lavori in Assemblea.

  La seduta termina alle 17.20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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