CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 aprile 2020
357.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 29 aprile 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 11.55.

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Documento di economia e finanza 2020.
Doc. LVII, n. 3 e Annesso.

(Esame e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, ricorda che il Documento di economia e finanza – DEF costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio. Esso traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo PSC.
  Il DEF si colloca al centro del processo di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE, il cosiddetto Semestre europeo e viene trasmesso alle Camere affinché esse si esprimano sugli obiettivi e sulle conseguenti strategie di politica economica in esso indicati. Dopo il passaggio parlamentare, il documento viene inviato, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.
  A causa della rapida evoluzione del quadro economico a livello europeo in relazione al diffondersi dell'epidemia da COVID-19, rispetto ai precedenti Documenti di economia e finanza il DEF 2020 presenta un contenuto più essenziale e limitato, secondo quanto previsto dalle Linee guida aggiornate del 6 aprile 2020 della Commissione europea per i Programmi di stabilità nazionali del 2020. In particolare, in linea con gli altri Paesi europei, gli scenari di previsione della finanza pubblica sono limitati al solo periodo 2020-2021 e al solo quadro tendenziale, mentre il quadro programmatico e la presentazione del Programma Nazionale di Riforma – PNR vengono rinviati a un momento successivo.
  Unitamente al DEF il Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine – OMT per la finanza pubblica, ai fini dell'autorizzazione parlamentare, a maggioranza assoluta, allo scostamento di bilancio necessario al finanziamento degli ulteriori interventi urgenti che il Governo intende assumere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Per quanto concerne il quadro macroeconomico, il DEF evidenzia innanzitutto come l'epidemia causata dal nuovo Coronavirus COVID-19, che ha colpito dapprima la Cina e si è poi diffusa su scala globale, ha determinato una battuta d'arresto della crescita globale, già indebolita nel corso degli ultimi due anni.
  Il rallentamento dell'economia mondiale, iniziato nel 2018, è proseguito anche nel 2019 registrando il tasso di crescita più debole dell'ultimo decennio, 2,9 per cento, per effetto dell'acuirsi delle tensioni commerciali e della crescente incertezza a livello globale.
  Le tensioni geopolitiche, le incertezze legate alla tempistica e alle modalità dell'uscita del Regno Unito dall'UE, il permanere di situazioni socio-economiche complesse in alcuni paesi emergenti, unitamente ai fattori ambientali, hanno ulteriormente eroso il contesto internazionale. L'incertezza complessiva si è anche tradotta in una diminuzione degli investimenti esteri globali (-1,0 per cento rispetto al 2018) che ha interessato in misura differente le diverse aree geoeconomiche.
  Nel complesso, tuttavia, le prospettive per lo scenario internazionale apparivano, all'inizio del 2020, in graduale miglioramento, grazie all'attenuazione delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina.
  Su tale scenario si è innestata la crisi determinata dal diffondersi dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia del COVID-19, che ha prodotto un crollo senza precedenti dell'attività produttiva a marzo, determinato principalmente dalla profonda flessione del terziario – maggiormente colpito dalle misure di chiusura delle attività commerciali e dal distanziamento sociale della popolazione – e dalla contrazione dell'attività produttiva della Pag. 19manifattura. Il brusco peggioramento delle prospettive di crescita è stato rapidamente accompagnato da forti cali nei mercati finanziari e dei corsi petroliferi.
  La contrazione dell'attività risulta più ampia nell'Eurozona – diventata il secondo epicentro della pandemia dopo la Cina – seguita dal Regno Unito e dal Giappone. L'accelerazione dell'infezione sul territorio statunitense fa prospettare un ulteriore sensibile peggioramento anche nel mese di aprile.
  In un simile contesto, il DEF sottolinea l'elevata incertezza che rende assai difficile qualunque previsione anche nel breve periodo. Nel complesso le attese sono fortemente orientate al ribasso per l'anno in corso, assumendo un recupero per il 2021.
  Secondo le stime più recenti, diffuse dal Fondo Monetario Internazionale – FMI ad aprile, a causa della pandemia l'economia globale dovrebbe contrarsi del 3 per cento nel 2020, una contrazione peggiore di quella sperimentata durante la crisi finanziaria del 2008-2009. Tali previsioni di crescita sono ridotte di oltre 6 punti percentuali rispetto alle proiezioni del FMI di ottobre 2019 e di gennaio 2020.
  In tale scenario previsivo, che presuppone che la pandemia si interrompa nella seconda metà del 2020 e che gli sforzi di contenimento possano essere gradualmente assorbiti, l'FMI prospetta un rimbalzo dell'economia globale che porterebbe ad una crescita del 5,8 per cento nel 2021, man mano che l'attività economica si normalizza, aiutata dal sostegno politico.
  In ogni caso, l'FMI sottolinea che, nonostante il recupero atteso per il 2021, anche con tassi di crescita superiori al previsto, il livello del PIL nel 2021 rimarrà comunque al di sotto del trend pre-virus. I rischi per esiti ancora più gravi, tuttavia, sono sostanziali.
  Le previsioni sul commercio internazionale sono ancora più pessimistiche, con una contrazione dell'11 per cento nel 2020, rivista al ribasso di quasi 14 punti percentuali rispetto alle proiezioni di gennaio.
  Per quel che concerne, specificamente, l'Area dell'euro, il DEF evidenzia la perdita di slancio dell'economia dell'Area anche prima dell'epidemia di COVID-19.
  Il DEF sottolinea i segnali di marcato rallentamento del ciclo economico dell'eurozona nel corso del 2019, con una crescita del PIL che si è fermata all'1,2 per cento rispetto all'1,9 per cento del 2018. Al rallentamento ha contribuito, principalmente, il deterioramento della domanda estera, innescato dal venir meno della spinta propulsiva del commercio estero, nonché il peggioramento del settore manifatturiero.
  Ne sono risultati maggiormente interessati Paesi, quali la Germania e la Francia, le cui economie presentano un tessuto manifatturiero più orientato alle esportazioni, che hanno maggiormente subito gli effetti connessi alle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e l'incertezza legata alla Brexit.
  Per l'Eurozona, che è diventata il secondo epicentro della pandemia dopo la Cina, si prospetta per il 2020 una contrazione dell'attività economica particolarmente ampia. Le recenti previsioni del FMI di aprile 2020 pongono la contrazione del PIL dell'Area dell'Euro a –7,5 per cento nel 2020, ipotizzando una ripresa al 4,7 per cento nel 2021.
  Anche gli investimenti diretti esteri – IDE saranno influenzati dall'evoluzione dell'epidemia. Per quanto concerne i rischi per la previsione, il DEF mette l'accento su un ulteriore fattore che si aggiunge al complesso contesto globale, ossia la crisi del settore petrolifero.
  La riduzione della domanda globale ed il crollo del prezzo del petrolio potrebbero determinare uno shock i cui effetti sull'economia globale potrebbero permanere più al lungo rispetto a quelli della epidemia. In particolare, le economie emergenti vedrebbero ridursi le entrate derivanti dalle esportazioni di materie prime, oltre ad effetti sui movimenti di capitale e a pressioni sul tasso di cambio.
  Di fronte a questa difficile situazione, le principali economie mondiali hanno varato una serie di misure, sia di politica Pag. 20monetaria che di natura fiscale, per limitare le conseguenze economiche e sociali della chiusura delle attività produttive e del crollo della domanda interna e mondiale, conseguenti alle misure di contenimento alla diffusione del virus e prevenire la possibilità di esiti peggiori.
  Il DEF 2020 espone, poi, l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2019 e le previsioni tendenziali per l'anno in corso e per il 2021, che riflettono i segnali di pieno impatto dello shock rappresentato dal COVID-19 sull'economia italiana.
  Con riferimento al 2019, il DEF evidenzia come l'economia italiana abbia perso slancio durante l'anno, registrando una crescita del PIL reale nel complesso dello 0,3 per cento nel 2019, in discesa rispetto allo 0,8 per cento registrato del 2018.
  La modesta crescita congiunturale che si era registrata nei primi tre trimestri del 2019 (+0,1 per cento nel I trimestre, invariata nel II e +0,1 nel III) è diventata negativa nel quarto trimestre, con una flessione congiunturale dello 0,3 per cento.
  Il risultato è comunque lievemente superiore a quanto previsto a settembre 2019 nella Nota di aggiornamento del DEF, che aveva rivisto al ribasso le stime di crescita del 2019 dallo 0,2 allo 0,1 per cento, alla luce del peggioramento del contesto economico internazionale. La flessione del PIL nel 2019, sottolinea il DEF, è dovuta principalmente ad una caduta degli indici di produzione nell'industria e nelle costruzioni.
  Gli investimenti fissi lordi hanno rappresentato la componente più dinamica, seppure anch'essi in rallentamento, con un incremento dell'1,4 per cento (+3,1 l'anno precedente).
  L'andamento delle esportazioni ha segnato una decelerazione, dovuta all'incertezza derivante dalle tensioni commerciali internazionali; tuttavia, grazie al calo delle importazioni, legato alla debolezza della domanda interna, l'apporto della domanda estera netta al PIL è stato comunque positivo.
  Riguardo alle componenti settoriali del valore aggiunto, il DEF sottolinea, in particolare, il calo dell'industria manifatturiera, che ha mostrato nel 2019 il primo segno negativo (-0,5 per cento) dopo sei anni di crescita (+2,1 per cento nel 2018, +3,6 per cento del 2017), e della produzione industriale, con una flessione dell'indice, nella media d'anno, a –1,4 per cento rispetto allo 0,6 per cento dell'anno precedente.
  Relativamente alle difficoltà registrate nella produzione, il DEF sottolinea peraltro come l'accentuarsi delle misure protezionistiche nel corso del 2019, che ha determinato una forte contrazione del commercio mondiale, abbia avuto ampie ricadute anche sull'andamento delle esportazioni italiane.
  Con riferimento, infine, all'evoluzione dei prezzi, nel 2019 l'inflazione si è dimezzata rispetto ai livelli dell'anno precedente: 0,6 per cento rispetto all'1,2 per cento.
  Per quanto concerne le prospettive dell'economia italiana, l'orizzonte delle previsioni viene presentato limitatamente al biennio 2020-2021 e con riferimento al solo andamento tendenziale. Il Documento non presenta, dunque, il quadro programmatico, anche in considerazione del fatto che, coerentemente con l'orientamento espresso anche da altri Paesi europei e alla luce delle linee guida riviste della Commissione europea, il Governo ha deciso di posporre la presentazione del Programma Nazionale di Riforma.
  Il nuovo quadro macroeconomico tendenziale 2020-2021 è stato validato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio – UPB in data 16 aprile 2020.
  Lo scenario a legislazione vigente esposto nel DEF 2020 riflette l'effetto dei drammatici eventi causati dalla pandemia di COVID-19 che, diffusasi su scala globale, ha interessato in misura più severa l'Italia nella seconda metà di febbraio.
  Nel mese di marzo l'attività economica, che a inizio d'anno aveva ripreso vigore dopo la battuta d'arresto del quarto trimestre del 2019, ha subìto una caduta senza precedenti. In particolare, il DEF Pag. 21ricorda come, dopo la flessione registrata nel IV trimestre del 2019, i dati congiunturali dei primi due mesi dell'anno indicavano un moderato recupero dell'economia, soprattutto sul versante della produzione industriale, in particolare manifatturiera, e delle esportazioni. Secondo quanto riportato nel DEF, considerando anche la tendenza positiva della fiducia delle imprese dei servizi e del commercio, i dati disponibili a gennaio-febbraio consentivano di ipotizzare un ritmo di crescita dell'economia in graduale miglioramento nell'anno in corso, che avrebbe potuto portare ad una previsione di crescita del PIL reale nel 2020 prossima allo 0,6 per cento previsto nella NADEF dello scorso settembre.
  Il repentino aumento dei contagi da COVID-19 intorno al 20 febbraio ha drasticamente cambiato il quadro macroeconomico.
  Le misure di contenimento e controllo dell'epidemia adottate a marzo hanno impattato in modo via via più marcato sull'attività economica, a causa della chiusura degli esercizi commerciali non essenziali e di molti stabilimenti, nonché delle misure di distanziamento sociale.
  A riprova di un calo senza precedenti dell'attività economica, il DEF riporta il dato di Confindustria, di marzo 2020, che stima una caduta della produzione industriale in marzo del 16,6 per cento in confronto al mese precedente.
  Le misure di contenimento hanno determinato uno shock congiunto di offerta e di domanda. Nel quadro macroeconomico tendenziale, un'ulteriore flessione del PIL si prevede anche per il mese di aprile, seguita da un miglioramento della situazione economica soltanto a partire dal mese di maggio.
  Poiché le misure precauzionali dovranno restare in vigore per un congruo periodo di tempo e la pandemia ha nel frattempo investito i principali Paesi partner commerciali dell'Italia, l'economia ne subirà gli effetti negativi per diversi mesi, dovendo probabilmente operare in regime di distanziamento sociale e rigorosi protocolli di sicurezza per alcuni trimestri.
  Nel complesso, in considerazione della caduta della produzione e dei consumi già registrata e delle difficili prospettive di breve termine, il DEF stima che l'economia registrerà una complessiva caduta del PIL reale nel 2020 di 8 punti percentuali. Ciò corrisponde a una revisione al ribasso di 8,6 punti percentuali della previsione di crescita del PIL per il 2020, rispetto a quanto previsto nella NADEF del settembre scorso, da un aumento dello 0,6 per cento ad una contrazione dell'8 per cento. Per il 2021 si prospetta un recupero del PIL reale pari a +4,7 per cento.
  La previsione sconta una caduta del PIL di oltre il 15 per cento nel primo semestre e l'ipotesi di un successivo rimbalzo nella seconda metà dell'anno. Tale previsione macroeconomica è costruita in base all'ipotesi che le misure di chiusura dei settori produttivi non essenziali e di distanziamento sociale vengano attenuate a partire dal mese di maggio e l'impatto economico dell'epidemia si esaurisca completamente nel primo trimestre del 2021.
  Gli interventi adottati a sostegno dei redditi e dell'occupazione, già attuati alla data di chiusura della previsione, sono inclusi nello scenario a legislazione vigente. In particolare, agli interventi del decreto Cura Italia si associa un impatto positivo sulla crescita di quasi 0,5 punti percentuali di PIL.
  La crescita del PIL tornerebbe in territorio positivo nel 2021, con un incremento del 4,7 per cento. Si tratta, comunque, di una previsione considerata dal DEF prudenziale, che sconta il rischio che la crisi pandemica non venga superata fino all'inizio del prossimo anno.
  Il DEF sottolinea altresì che nella previsione tendenziale per il 2021 si sconta l'aumento delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti previsto dalla normativa vigente a decorrere dal 1o gennaio 2021, derivanti dalle c.d. clausole di salvaguardia.
  Nonostante il rimbalzo atteso dalla seconda metà dell'anno in corso, dunque, il DEF prevede tuttavia che il PIL non recupererà pienamente il livello di fine 2019 nel prossimo anno.Pag. 22
  Tutti gli indicatori macroeconomici manifestano nell'anno 2020 un forte calo rispetto al 2019.
  In particolare, i consumi delle famiglie scenderebbero in misura lievemente inferiore al PIL (-7,2 per cento), per effetto sia delle misure di contenimento sociale ma anche per una riduzione del reddito disponibile. Essi manifestano un recupero contenuto a partire dal prossimo anno, posto che la previsione tendenziale sconta in ogni caso l'aggravio di pressione fiscale rappresentato dalle clausole IVA. Al contrario, i consumi pubblici sono attesi in moderato aumento nel 2020 e nel 2021, anche in conseguenza della risposta alla crisi.
  Assai accentuato sarebbe il crollo degli investimenti (-12,3 per cento), maggiormente colpiti dalla sospensione delle attività produttive nonché dalle condizioni di elevata incertezza e dal crollo di aspettative e fiducia.
  Le esportazioni sono previste in netto calo (-14,4 per cento) così come le importazioni. Il contributo della domanda estera netta, dopo la flessione nell'anno in corso, tornerà positivo nel 2021.
  Quanto alla dinamica dei prezzi, la contrazione della domanda interna, unitamente al crollo del costo dei prodotti energetici, determina una flessione dello 0,2 per cento del deflatore dei consumi nel 2020. Il deflatore del PIL è stimato comunque pari all'1,0 per cento per effetto principalmente della marcata flessione di quello delle importazioni, anch'esso condizionato dal trend del prezzo del petrolio.
  Atteso il contesto macroeconomico profondamente mutato rispetto allo scenario delineato nei documenti di programmazione dello scorso autunno, il DEF provvede inoltre ad aggiornare la stima dell'inflazione programmata per l'anno in corso, che è ora attesa pari al –0,2 per cento.
  Rispetto allo scenario tendenziale descritto, i rischi della previsione si concentrano evidentemente sul possibile peggioramento della dinamica epidemica nell'anno in corso e su come questa possa eventualmente influenzare anche i risultati del prossimo anno. Il mantenimento, più a lungo termine, di misure di contenimento molto restrittive, determinerebbe una maggiore flessione dell'attività economica anche a maggio, con il conseguente aggravarsi della flessione del PIL attesa nel secondo trimestre. In alternativa, o in aggiunta a questo, una recrudescenza dell'epidemia nei mesi autunnali causerebbe un'ulteriore perdita di prodotto e ritarderebbe la fase di ripresa prevista nello scenario tendenziale.
  Va considerata, inoltre, l'evolversi della situazione negli altri Paesi europei, tra cui rientrano molti dei principali partner commerciali italiani, che stanno sperimentando l'emergenza con un ritardo temporale rispetto all'Italia. Un ritardo nei tempi per il ripristino dell'ordinaria attività produttiva delle imprese ostacolerebbe la ripresa della domanda estera e potrebbe generare difficoltà negli approvvigionamenti. Il protrarsi della debolezza della domanda estera indebolirebbe il contributo positivo atteso delle esportazioni nette, condizionando la ripresa e peggiorando il trascinamento sull'anno prossimo.
  In relazione ai suddetti rischi della previsione, il DEF considera anche uno scenario alternativo, in cui la ripresa sarebbe più graduale e non si radicherebbe fino al secondo trimestre del 2021.
  Come richiesto dalle linee guida concordate a livello europeo, il documento presenta, infatti, anche alcune ipotesi di scenari di rischio, in cui l'andamento e la durata dell'epidemia sarebbero più sfavorevoli, causando una maggiore contrazione del PIL nel 2020 (fino a –10,6 per cento) e una ripresa più debole nel 2021 (2,3 per cento), nonché un ulteriore aggravio sulla finanza pubblica.
  Per quanto concerne il mercato del lavoro, nonostante il rallentamento dell'attività economica, nel 2019 esso ha conservato un andamento positivo. Il numero degli occupati è aumentato in misura maggiore rispetto al PIL, con una dinamica della produttività sostanzialmente invariata. Nel complesso la crescita degli occupati è stata pari allo 0,6 per cento, sospinta dall'occupazione dipendente, Pag. 23mentre gli indipendenti hanno continuato a ridursi per l'ottavo anno consecutivo.
  Nel secondo trimestre del 2019 si è raggiunto il massimo storico di occupati (23,4 milioni), ma la crescita si è arrestata nella seconda metà dell'anno. Il tasso di occupazione è salito fino a un massimo del 59,3 per cento in novembre, il livello più alto degli ultimi decenni.
  Il lavoro a tempo pieno è cresciuto ad un ritmo inferiore rispetto a quello part-time, rispettivamente 0,1 per cento e 3,0 per cento. Il part-time involontario continua ad aumentare e rappresenta il 64,2 per cento del totale del tempo parziale.
  Il miglioramento del mercato del lavoro si è riflesso nella riduzione del tasso di disoccupazione (circa 10 per cento nel 2019, dal 10,6 del 2018). Altro dato positivo è rappresentato dal calo degli inattivi (-0,6 per cento) e degli scoraggiati (-5,4 per cento).
  Le ore lavorate sono aumentate dello 0,4 per cento, mentre vi è stata una riduzione delle ore lavorate pro-capite dello 0,3 per cento. Sebbene il numero di occupati abbia recuperato e superato i livelli pre-crisi, le ore lavorate per occupato si collocano ancora al di sotto di tale livello, sia in totale che per singoli settori, evidenziando come l'occupazione sia caratterizzata da una bassa intensità lavorativa.
  Dopo la crescita del 2018, i redditi pro-capite hanno decelerato (1,6 dal 2,0 per cento). Conseguentemente è rallentata anche la crescita del costo del lavoro per unità di prodotto, tenuto conto della crescita nulla della produttività.
  Le previsioni tendenziali per il mercato del lavoro riportate nel DEF considerano per l'anno in corso (2020) una contrazione dell'occupazione rilevata dalla contabilità nazionale e delle forze lavoro nettamente più contenuta di quella dell'economia reale e di poco superiore al 2 per cento, grazie al ricorso agli ammortizzatori della Cassa Integrazione Straordinaria – CIGS e soprattutto di quella in deroga, eccezionalmente estesa nel loro ambito di applicazione dal decreto n. 18 del 2020 (Cura Italia) e dai successivi interventi. Maggiore invece è la contrazione attesa per l'occupazione espressa in unità di lavoro equivalente – ULA e per le ore lavorate, che non tengono conto degli ammortizzatori sociali, per le quali si prevede una riduzione rispettivamente del 6,5 e del 6,3 per cento. Si prevede un miglioramento graduale del mercato del lavoro nell'anno successivo (2021), in linea con la ripresa dell'attività economica.
  Infine, il tasso di disoccupazione, che peggiora nel 2020 all'11,6 per cento, recupera parzialmente all'11,0 per cento nel 2021. Sul piano della produttività tale dinamica determina una flessione piuttosto ampia nell'anno in corso (-1,7 per cento), seguita da un rimbalzo nel 2021.
  Venendo alle sezioni del DEF dedicate agli andamenti di finanza pubblica, rileva che l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nell'anno 2019 è stato pari a 29,3 miliardi (1,6 per cento del PIL), in miglioramento rispetto all'anno 2018 (38,8 miliardi ossia il 2,2 per cento del PIL). Hanno contribuito a tale miglioramento sia un incremento del saldo primario (per 5,2 miliardi) sia una riduzione della spesa per interessi (per 4,3 miliardi).
  Le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare quelle tributarie, registrano, nell'anno 2019 rispetto al 2018, valori significativamente superiori alle attese. In particolare, le entrate tributarie sono aumentate di circa 11,7 miliardi.
  Il DEF ricorda che nel 2019, il mercato del lavoro ha presentato un andamento positivo, in termini di occupati e di retribuzioni lorde pro capite, con un conseguente incremento della base imponibile.
  Oltre a ciò, il DEF segnala che sull'andamento positivo dell'IVA va rammentato il ruolo delle innovazioni normative introdotte, quali l'obbligo di fatturazione elettronica che si è rivelato uno strumento efficace nel contrasto alle pratiche evasive.
  La pressione fiscale incrementa dal 41,9 per cento del 2018 al 42,4 per cento del 2019. Considerando il beneficio degli 80 euro, il DEF segnala che la pressione fiscale del 2019 scenderebbe al 41,9 per cento.Pag. 24
  Si evidenzia che le entrate tributarie includono gli effetti dell'attività di contrasto all'evasione fiscale. Nel 2019 l'attività di recupero dell'evasione ha fatto registrare incassi per un ammontare pari a 19,9 miliardi, con un incremento del 3,4 per cento circa rispetto al 2018; quanto alla tax compliance, il maggiore gettito IVA è quantificato in 1,6 miliardi.
  Le spese finali si attestano nel 2019 a 870.742 milioni, in aumento dell'1,6 per cento rispetto agli 857.307 milioni del 2018. Esse aumentano anche in termini relativi, dal momento che la loro incidenza rispetto al PIL passa dal 48,5 per cento del 2018 al 48,7 per cento del 2019.
  Per quanto riguarda, in particolare, la spesa per interessi, essa risulta pari a 60,3 miliardi, con una riduzione rispetto al 2018 di circa 4,3 miliardi. In termini di PIL la spesa si colloca, nel 2019, al 3,4 per cento, rispetto al 3,7 per cento del 2018.
  Per quanto concerne le previsioni tendenziali a legislazione vigente, limitate, come detto, al periodo 2020-2021, l'indebitamento netto per il 2020 è stimato pari al 7,1 per cento del PIL (117,97 miliardi), in peggioramento rispetto al 2019. Per il 2021, si stima invece un miglioramento rispetto al 2020, sia in valore assoluto (74,92 miliardi) sia in rapporto al PIL (4,2 per cento del PIL).
  Quanto alle entrate totali, si stima un'iniziale contrazione nel 2020 (- 48,7 miliardi, passando da 841,4 miliardi a 792,8 miliardi) e una ripresa nel 2021 (846,7 miliardi). Tra i fattori che incidono sull'andamento crescente delle entrate totali in rapporto al PIL, il DEF segnala: l'andamento delle entrate dalla UE, gli effetti delle clausole di salvaguardia su IVA e accise previste dalla normativa vigente a partire dal 2021, l'andamento delle altre variabili macroeconomiche rilevanti (in particolare quelle relative al mercato del lavoro) e l'evoluzione stimata per i dividendi, gli aiuti internazionali e i trasferimenti diversi in entrata.
  In particolare, le entrate tributarie registrano, in valore assoluto, una contrazione di 39,9 miliardi nel 2020 (476,6 miliardi rispetto a 516,5 del 2019) ed una ripresa di 50,1 miliardi nel 2021 (raggiungendo l'importo di 526,7 miliardi).
  Con riferimento ai contributi sociali, le previsioni indicano un decremento del 5,2 per cento nel 2020 (229,4 miliardi circa rispetto ai 242 nel 2019), mentre nel 2021 è stimato un parziale recupero nell'ordine del 3 per cento (7 miliardi circa), con una previsione che aumenta a circa 236, 4 miliardi.
  La pressione fiscale sale al 42,5 per cento nel 2020 e raggiunge il 43,3 per cento nel 2021. Al netto del beneficio degli 80 euro mensili, innalzato a 100 euro per i titolari di reddito complessivo lordo non superiore a 28.000 euro, la pressione fiscale passerebbe dal 41,9 per cento del 2019, al 41,8 del 2020 e al 42,5 per cento nel 2021.
  Inoltre, il DEF evidenzia che il Governo intende includere nel decreto-legge di prossima emanazione l'eliminazione degli aumenti dell'IVA e delle accise previsti dal 2021. Gli effetti di tale provvedimento non sono peraltro inclusi nelle predette stime, elaborate sulla base del criterio della legislazione vigente. IL DEF informa inoltre che, considerando anche gli effetti del nuovo provvedimento, in corso di preparazione e non incluso quindi nel tendenziale, nel 2021 il valore scenderebbe ulteriormente al 41,4 per cento.
  Le spese finali sono riviste al rialzo, stimando 910,7 miliardi per il 2020 e 921,6 miliardi per il 2021. La loro incidenza rispetto al PIL si accresce arrivando al 54,8 per cento nel 2020 per poi ridursi al 52,3 per cento nel 2021.
  Con specifico riferimento alla spesa sanitaria, il DEF indica per il 2020 una previsione di spesa pari a 119.556 milioni, con un tasso di crescita del 3,6 per cento rispetto all'anno precedente, e nel 2021 è previsto un ulteriore aumento dell'1,3 per cento.
  Quanto alla spesa per interessi, l'andamento stimato indica un aumento della spesa per interessi più contenuto nel primo anno (circa 300 milioni) e di maggiore rilevanza (ulteriori 2,8 miliardi) nel 2021, anno nel quale la spesa raggiunge il Pag. 25valore di 63,4 miliardi. In termini di incidenza sul PIL, la spesa presenta un andamento costante, attestandosi su un valore di 3,6 punti percentuali sia nel 2020 sia nel 2021.
  Oltre alle nuove previsioni tendenziali il DEF riporta anche il quadro di finanza pubblica con le nuove politiche, includendovi gli effetti dei prossimi provvedimenti che il Governo intende adottare, il cui impatto sull'indebitamento netto è stimato in 55,3 miliardi nel 2020 (3,3 per cento in termini di PIL) e in 26,2 miliardi per il 2021 (1,5 per cento in termini di PIL). In conseguenza di tali misure l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nel 2020 salirà al 10,4 per cento del PIL rispetto al 7,1 per cento indicato nella previsione tendenziale aggiornata. Nel 2021, per effetto delle nuove politiche, il saldo passerà dal valore tendenziale del 4,2 per cento del PIL al 5,7 per cento.
  Per quanto concerne il rapporto debito/PIL, la stima preliminare per il 2019 indica un livello invariato al 134,8. Non appare pertanto essersi materializzata la previsione in aumento di 0,9 punti percentuali prevista dalla NADEF 2019 e dal Documento programmatico di bilancio – DPB 2020. Il risultato migliore rispetto alle stime viene spiegato dal DEF con un tasso di crescita del PIL nominale maggiore di 0,3 punti percentuali rispetto alle previsioni e un'accumulazione di debito minore di 0,6 punti percentuali.
  Tra le principali determinanti della variazione del rapporto debito/PIL, il DEF cita l'avanzo primario, salito all'1,7 per cento del PIL, in aumento rispetto all'1,5 per cento del 2018 e il calo delle disponibilità liquide del Tesoro, in riduzione dello 0,1 per cento del PIL rispetto al 2018.
  Quanto alle previsioni, per effetto delle ripercussioni economiche della crisi da COVID-19, il rapporto debito/PIL è stimato in aumento di 17 punti percentuali, fino al 151,8 per cento nel 2020 nello scenario a legislazione vigente. A ciò contribuiscono innanzitutto gli effetti finanziari delle misure di risposta alla crisi approvate finora, pari a circa 20 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e di 25 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare.
  Si rammenta che nella NADEF 2019 e nel Documento programmatico di bilancio 2020, il Governo prevedeva per il 2020 una riduzione del rapporto debito/PIL pari a 0,5 punti percentuali al livello del 135,2 per cento.
  Il DEF attribuisce un carattere temporaneo al peggioramento delle condizioni della finanza pubblica conseguente alla crisi da COVID-19, da cui deriverebbe nell'anno 2021 una previsione, a legislazione vigente, di riduzione del rapporto debito/PIL al 147,5 per cento.
  Unitamente al DEF il Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per la finanza pubblica, ai fini dell'autorizzazione parlamentare allo scostamento di bilancio necessario al finanziamento degli ulteriori interventi urgenti che il Governo intende assumere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  La Relazione è adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il quale prevede che scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico di medio termine siano consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro rispetto all'obiettivo di medio termine. La richiesta è finalizzata all'adozione di misure di carattere straordinario e urgente che consentano di fronteggiare le rilevanti esigenze di natura sanitaria e socio-economica derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-2019.
  La Relazione allegata al DEF segue quella trasmessa dal Governo il 5 marzo 2020 (con la relativa integrazione dell'11 marzo 2020), che a seguito della approvazione parlamentare ha autorizzato uno scostamento di bilancio di 25 miliardi per il 2020 (utilizzati a copertura delle misure introdotte con il decreto-legge n. 18/2020, cd. «Cura Italia»).Pag. 26
  La nuova Relazione riferisce che il 20 marzo la Commissione Europea ha disposto l'applicazione della cosiddetta general escape clause per l'anno in corso, al fine di definire il necessario spazio di manovra fiscale nell'ambito del bilancio dei Paesi membri, indispensabili al sostenimento delle spese sanitarie per l'emergenza epidemiologica e per il contrasto degli effetti recessivi sulle economie europee della diffusione del COVID-19; ciò dovrebbe determinare una temporanea deviazione dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di medio termine, a condizione che non venga compromessa la sostenibilità fiscale nel medio periodo.
  In precedenza, la Commissione ed il Consiglio Europeo avevano già garantito a tutti i Paesi interessati, e in particolare all'Italia, la piena applicazione della flessibilità prevista nel Patto di Stabilità e Crescita in relazione alle misure collegate all'epidemia di COVID-19.
  Con la presentazione della nuova Relazione al Parlamento, si valuta che gli interventi fin qui attivati hanno rappresentato solo una prima risposta per proteggere la salute dei cittadini e la salvaguardia del buon funzionamento del sistema sanitario e ospedaliero, nonché, per fronteggiare le più immediate esigenze di natura economica legate all'emergenza sanitaria. In tale contesto, si rende pertanto necessaria l'adozione di altre misure volte garantire e incentivare la ripresa di tutte le attività economiche, nonché ad assicurare l'implementazione della sicurezza sui luoghi di lavoro.
  In tal senso, si avverte l'urgenza di un adeguato sostegno alle imprese attraverso i necessari interventi di politica economica e fiscale, che potrebbero non esaurirsi nell'anno in corso, congiuntamente agli altri interventi che occorrerà adottare nella fase di convivenza con l'infezione, in attesa del completamento del processo di vaccinazione della popolazione.
  Con la nuova Relazione il Governo richiede al Parlamento l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 di 55 miliardi di euro, 24,85 miliardi di euro nel 2021, 32,75 miliardi di euro nel 2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2 miliardi dal 2032.
  In considerazione della natura degli interventi programmati, l'effetto sul fabbisogno delle amministrazioni pubbliche previsto è di 65 miliardi di euro nel 2020, 25 miliardi nel 2021 e pari all'indebitamento netto in ciascuno degli anni successivi.
  Sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa, gli effetti del decreto ammontano a 155 miliardi nel 2020, 25 miliardi nel 2021 e risultano pari a quelli indicati in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in ciascuno degli anni successivi.
  Il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è quindi fissato al 10,4 per cento del PIL nel 2020 e al 5,7 per cento nel 2021.
  Quanto al livello del debito pubblico, lo stesso è previsto attestarsi al 155,7 per cento del PIL nel 2020 e al 152,7 per cento del PIL nel 2021.
  Circa il Piano di rientro dello scostamento previsto, la Relazione evidenzia che l'elevato rapporto debito/PIL, seppur in discesa nel 2021 rispetto al picco che si registra quest'anno, consente di delineare un sentiero di rientro solo a partire dagli anni successivi.
  A tale proposito, certifica comunque la sostenibilità del debito pubblico dell'Italia, il cui rapporto debito/PIL verrà ricondotto verso la media dell'area euro nel prossimo decennio attraverso una strategia di rientro che, oltre al conseguimento di un adeguato surplus di bilancio primario, si baserà sul rilancio degli investimenti, pubblici e privati, grazie anche alla semplificazione delle procedure amministrative.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI avverte che è stata predisposta una errata corrige al Documento di economia e finanza 2020, che, dopo aver illustrato, deposita agli atti della Commissione (vedi allegato 1).

Pag. 27

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire alla relatrice il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul Documento di economia e finanza 2020. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  La seduta termina alle 12.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 aprile 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 12.25.

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2447-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il testo originario del provvedimento in oggetto per il parere alla Commissione Affari sociali nella seduta del 15 aprile 2020, esprimendo su di esso parere favorevole con una condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a prevedere una riformulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 3, del provvedimento medesimo.
  Ciò posto, segnala che la Commissione Affari sociali, nel corso dell'esame in sede referente, ha puntualmente recepito la predetta condizione ed ha apportato ulteriori modifiche al testo del provvedimento. Poiché tali modifiche, anche alla luce della citata clausola di invarianza finanziaria, non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, consapevole che la competenza della Commissione bilancio in sede consultiva è limitata agli effetti finanziari dei provvedimenti sottoposti al suo parere, esprime una considerazione sul provvedimento in oggetto, affinché possa costituire uno spunto di riflessione. In proposito osserva come le previsioni del decreto-legge in esame relative alla possibilità di limitare o sospendere attività di impresa e professionali non possano essere considerate meramente ordinamentali, ma abbiano rilevanti effetti sull'economia del Paese, come evidenziato anche dal Documento di economia e finanza 2020, testé esaminato dalla Commissione in sede referente. Pertanto, anche se il provvedimento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri in via diretta, come affermato anche dal relatore e dalla rappresentante del Governo, ritiene che non si possano tacere le conseguenze di carattere economico e finanziario da esso derivanti e quindi possibili oneri indiretti o indotti.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
C. 2461 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, dispone la conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
  Stante la concomitanza di una pluralità di decreti-legge legati all'emergenza da COVID-19 (fra i quali il presente), segnala che il provvedimento in esame (cd. «decreto liquidità», entrato in vigore il 9 aprile 2020) abroga alcuni articoli (17, 49, 53 e 70 nonché il comma 7 dell'articolo 62) del decreto-legge n. 18 del 2020, il cui iter di conversione in legge non era ancora concluso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.
  Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e di quelle che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese, rileva che la disposizione istituisce un Fondo con dotazione di 1 miliardo per il 2020 per coprire le garanzie statali sulle garanzie rilasciate da SACE in favore delle banche e degli altri intermediari autorizzati che abbiano erogato nuovi finanziamenti alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai professionisti; sulle garanzie rilasciate da Cassa depositi e prestiti – CDP in relazione a portafogli di finanziamenti erogati dai soggetti abilitati in favore delle imprese e sulle garanzie rilasciate ai sensi dell'articolo 2, cui rinvia, rammentando sin d'ora che esse concernono finanziamenti verso imprese fino a un importo massimo di 200 miliardi di euro decorrenti dal 2021.
  Segnala poi che anche le prime due garanzie sono concesse fino ad un importo complessivo massimo degli impegni assunti di 200 miliardi di euro. Rileva che la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma, mentre il prospetto riepilogativo registra gli effetti, pari, appunto, a 1 miliardo di euro per il 2020, sul solo saldo netto da finanziare. Rammenta che SACE e CDP sono esterne al perimetro della pubblica amministrazione; pertanto, la previsione di una garanzia statale sulle garanzie concesse dai due organismi determina l'assunzione da parte della pubblica amministrazione del correlato rischio di escussione – contingent liabilities. Tanto premesso, reputa necessario acquisire dati ed elementi idonei a suffragare le stime sulla cui base, a fronte di un tetto massimo di impegni assumibili ai sensi degli articoli 1 e 2 pari a 400 miliardi, si ritenga di dover disporre uno stanziamento per la garanzia statale pari a 1 miliardo di euro: tale percentuale è pari allo 0,25 per cento, considerando le garanzie di cui agli articoli 1 e 2. Evidenzia che l'effetto sul saldo netto da finanziare dovrebbe infatti coincidere con le risorse accantonate dal Ministero dell'economia e delle finanze, a fronte delle garanzie rilasciate. Va in proposito considerato, a suo parere, che, mentre le garanzie CDP e le garanzie SACE per le imprese di maggiori dimensioni sono soggette a valutazione, le garanzie SACE per le imprese di minori dimensioni, per i professionisti e per gli autonomi sono, invece, rilasciate automaticamente: osserva che, a sua volta, a fronte delle garanzie SACE, la controgaranzia statale opera di diritto, mentre per le garanzie CDP la concessione della controgaranzia statale è oggetto di valutazione di caso in caso. Ritiene quindi opportuno un chiarimento sulle stime soggiacenti le misure in questione. Ciò anche in considerazione del fatto che lo stanziamento di 1 miliardo non appare configurato, sulla base della formulazione letterale come limite di spesa, ma come dotazione iniziale di un fondo costituito a fronte delle medesime garanzie. In secondo luogo, andrebbe a suo avviso fornito un chiarimento in merito alla mancata iscrizione in termini di fabbisogno, almeno per un ammontare commisurato al rischio di escussione. Andrebbero inoltre esplicitate, a suo parere, le valutazioni sottostanti la mancata iscrizione di effetti sull'indebitamento netto, che risulta compatibile con le Pag. 29regole del SEC 2010 nel caso in cui tutte le garanzie in esame siano da considerare «non standardizzate» o nel caso in cui non sia possibile prevedere escussioni delle garanzie statali.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 14 dell'articolo 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, a copertura delle garanzie concesse dallo Stato ai sensi dei commi 5 e 13 del medesimo articolo 1, nonché del comma 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del presente provvedimento. Rileva che al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, relativa al Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato. Ciò stante, considerato che tale contabilità, come si evince dall'allegato n. 4 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, recava una giacenza di 2.185 milioni di euro, giudica necessario che il Governo assicuri che le risorse utilizzate a copertura siano tuttora disponibili sulla citata contabilità speciale e che il loro utilizzo non sia suscettibile di compromettere gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo a seguito dell'escussione delle garanzie ad esso imputate ai sensi della legislazione vigente. Infine, da un punto di vista formale, rileva la necessità di riformulare la disposizione in esame indicando espressamente l'ammontare dell'onere oggetto di copertura che, come risulta dalla relazione tecnica e dal relativo prospetto riepilogativo degli oneri, dovrebbe essere pari, in termini di saldo netto da finanziare, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 2, in materia di sostegno all'esportazione, all'internalizzazione e agli investimenti delle imprese, rileva che la disposizione opera rilevanti modifiche al sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi di SACE. In particolare, si prevede la coassicurazione dei rischi non di mercato, a partire dal 1o gennaio 2021, ripartita tra SACE (10 per cento) e Stato (90 per cento) entro limiti stabiliti annualmente dalla legge di bilancio, sulla base di un piano di attività approvato dall'apposito Comitato interministeriale per il sostegno pubblico all'esportazione (istituito dalle disposizioni in esame). Osserva che a copertura degli impegni così assunti dallo Stato è istituito, a decorrere dal 2020, un Fondo («nuovo Fondo»), alimentato con i premi versati per le garanzie e nel quale confluisce il Fondo già istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge n. 260 del 2003 («vecchio Fondo»). Si prevede altresì la possibilità per la SACE di rilasciare garanzie in qualsiasi forma in favore di banche, di istituzioni finanziarie per finanziamenti concessi alle imprese entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Rileva che sugli impegni assunti da SACE opera la garanzia statale e che l'onere derivante da detta garanzia trova copertura nel fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del provvedimento in esame (rinvia in proposito alla relativa scheda, anche con riguardo alle richieste di chiarimenti ivi formulati). Vengono previste inoltre la riassicurazione da parte dello Stato del novanta per cento degli impegni in essere assunti da SACE al 9 aprile 2020, senza remunerazione per lo Stato, e il contestuale trasferimento del 90 per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche al MEF e la riassicurazione da parte dello Stato del novanta per cento degli impegni assunti dalla SACE nel periodo intercorrente tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, con remunerazione concordata con la stessa Pag. 30SACE, e versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata a spesa. Segnala che dal combinato disposto dei commi 3 e 5 si evince che la copertura è a valere sul «nuovo Fondo». In proposito reputa comunque utile una conferma. Si prevede altresì la garanzia dello Stato su specifiche operazioni del settore crocieristico già autorizzate o ammissibili ai sensi della delibera CIPE n. 75 del 2019, e ulteriori operazioni deliberate da SACE entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fino all'importo massimo di 2,6 miliardi (evidenzia che anche tale impegno parrebbe assunto a valere sul «nuovo Fondo»: sul punto ritiene necessario acquisire una conferma). Si prevede altresì la possibilità per il MEF di rilasciare, per l'anno 2020, la garanzia statale per altre operazioni di SACE nei settori crocieristico e difesa, con copertura a valere sul «nuovo Fondo» e viene quindi istituito – come sopra anticipato – un fondo («nuovo Fondo») alimentato con i premi riscossi dalla SACE per conto del MEF, al netto delle commissioni trattenute dalla SACE, in cui confluiranno anche le risorse già presenti sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge n. 269 del 2003 («vecchio Fondo») pari, secondo quanto informa la relazione tecnica, a euro 1.591.927.899,59 alla data del 3 aprile 2020. In proposito evidenzia altresì: con riferimento all'operare della garanzia dello Stato sulle garanzie concesse da SACE a banche e istituzioni finanziare nel limite di 200 miliardi di euro, coperta a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, che la misura opera a decorrere dal 1o gennaio 2021, mentre il fondo è dotato per il solo anno 2020. Segnala che tale circostanza sembra riferibile alla costituzione di un'apposita contabilità di tesoreria, che consente di prescindere dal criterio di annualità. Con riferimento alla riassicurazione da parte dello Stato del novanta per cento degli impegni in essere assunti dalla SACE alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, segnala che, sulla base dei dati riportati dalla relazione tecnica, verrebbe riassicurato un importo di circa 100 miliardi (25 miliardi considerando il solo «Erogato»). Al riguardo reputa necessario che vengano forniti dati ed elementi al fine di verificare la possibilità per lo Stato di far fronte agli oneri derivanti dalla predetta riassicurazione, tenuto conto che, come previsto dalla norma, tale forma di riassicurazione opera senza remunerazione per lo Stato. In particolare, considera opportuno che siano forniti elementi informativi in merito alle riserve tecniche che verrebbero trasferite al MEF per la copertura dei relativi rischi e alla loro congruità rispetto ai rischi riassicurati. In proposito rileva che, sulla base dei dati riportati sul sito SACE, le riserve tecniche nel 2018 ammontavano a 3.244 milioni di euro; con riferimento alla garanzia dello Stato su specifiche operazioni del settore crocieristico, prende atto di quanto riportato dalla relazione tecnica in ordine alle valutazioni pervenute dalla SACE sulle perdite attese aggiornate relative alle nuove operazioni deliberate, e sul potenziale deterioramento delle perdite attese dello stock trasferito al MEF e perfezionato a tutto il 29 febbraio 2020, in base alle quali dovrebbe risultare sufficiente la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003. Ritiene tuttavia opportuno che il Governo chiarisca se, ai fini della valutazione siano state considerate anche le operazioni successive al 29 febbraio 2020, che la norma consente di riassicurare e la relazione tecnica parrebbe non considerare esplicitamente; con riferimento alla riassicurazione da parte dello Stato del novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, pur rilevando che la disposizione, di carattere transitorio, appare configurata in termini discrezionali e non obbligatori, rileva comunque l'opportunità di acquisire elementi informativi circa la possibilità per lo Stato di far fronte ai suddetti impegni, tenuto conto, fra l'altro, che le risorse già giacenti sul «vecchio Fondo», da trasferire sul «nuovo Fondo», sarebbero utilizzate, secondo i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica, a copertura dei rischi connessi Pag. 31alla concessione della garanzia dello Stato su specifiche operazioni del settore crocieristico; con riferimento al nuovo sistema di coassicurazione introdotto a decorrere dal 1o gennaio 2021, non ha osservazioni da formulare in quanto, ai sensi del nuovo comma 9-bis, gli impegni risultano fissati nell'ambito di appositi limiti stabiliti annualmente con la legge di bilancio e la loro assunzione appare configurata come di carattere discrezionale; per quanto riguarda l'istituzione del nuovo Comitato per il sostegno all'esportazione, pur rilevando che il nuovo comma 9-sexies reca una clausola volta ad escludere la corresponsione di emolumenti, osserva che la formulazione utilizzata – a differenza di quella per prassi contenuta in norme analoghe – non esclude espressamente e distintamente la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese ulteriori rispetto a quelli già spettanti a legislazione vigente. Ritiene quindi che andrebbe chiarito se taluni di tali emolumenti possano essere corrisposti, indicando, eventualmente, le corrispondenti risorse disponibili a tal fine. Inoltre, al fine di suffragare la clausola di invarianza, ritiene opportuno acquisire la conferma che l'avvalimento delle amministrazioni partecipanti possa effettivamente avere luogo ad invarianza di risorse.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 10 dell'articolo 2 provvede all'onere derivante dall'attribuzione dell'incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza a società a totale partecipazione pubblica, finalizzato alla predisposizione dello schema di convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e SACE, di cui al comma 1, lettera b), capoverso comma 9-quinquies, del medesimo articolo 2. A tale onere, nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, relativo alla SACE S.p.A., non ha osservazioni da formulare.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 4, relativo alla sottoscrizione di contratti e comunicazioni in modo semplificato, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme incidono solo sulle modalità di sottoscrizione di alcuni tipi di contratti stipulati con banche e intermediari finanziari.
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 5, relativo all'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme rinviano l'entrata in vigore di disposizioni a cui non erano ascritti effetti finanziari e considerato che la relazione tecnica afferma che gli adempimenti connessi alle attività istituzionali, interessati dalle norme, vengono garantiti attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 6, che reca disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme intervengono sulla disciplina che regola il funzionamento di organismi privati.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 7, che reca disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio, non ha osservazioni da formulare.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 8, che prevede disposizioni temporanee in materia di finanziamenti a società, non ha osservazioni da formulare in linea generale, dal momento che le norme intervengono sulla disciplina che regola rapporti finanziari tra privati; non ha altresì osservazioni da formulare limitatamente al caso delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, cui la disciplina del codice civile risulta applicabile, salvo deroghe, a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nel presupposto – sul quale considera opportuno acquisire una conferma – che la norma non sia idonea a produrre effetti Pag. 32onerosi, in termini di competenza o di cassa, per le amministrazioni che abbiano effettuato finanziamenti nel 2020. In ordine a quanto evidenziato ritiene utile acquisire la valutazione del Governo.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 9, che reca disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione, non formula osservazioni, considerata la natura procedurale delle disposizioni e tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, che riferisce che gli adempimenti connessi alle attività istituzionali previsti dalla norma potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 10, in materia di dichiarazione di fallimento e di stato di insolvenza, prende atto della natura procedurale delle disposizioni e di quanto affermato dalla relazione tecnica. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto che – come precisato dalla relazione tecnica – una volta terminata l'efficacia temporanea delle previsioni normative introdotte, la situazione straordinaria determinatasi a carico degli uffici giudiziari coinvolti potrà essere gestita attraverso l'adozione di opportune misure organizzative delle strutture nell'ambito delle risorse umane e strumentali già a disposizione degli uffici.
  Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 11, che prevede la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, prende atto del carattere infrannuale del differimento dell'incasso e non formula osservazioni, anche alla luce delle considerazioni riportate nella relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 12, relativo al Fondo solidarietà mutui «prima casa», pur tenendo conto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'assenza di effetti finanziari derivanti dalla norma in esame, rileva che la relazione tecnica riferita all'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha fornito elementi relativi alla congruità dello stanziamento – 400 milioni nel 2020 – rispetto alle esigenze di potenziamento del Fondo solidarietà mutui prima casa. In proposito, pur evidenziando che il Fondo opera nel limite delle risorse disponibili, ritiene utile chiarire se, nelle suddette valutazioni, siano state considerate le fattispecie ricomprese dalla norma in esame. Diversamente, per effetto delle disposizioni in esame – che, per quanto attiene al comma 1, sembrano caratterizzarsi come disposizioni interpretative, con effetti quindi retroattivi – si determinerebbe un ampliamento della platea interessata e delle ipotesi di accesso rispetto a quanto originariamente previsto, con conseguente possibile venir meno della congruità dello stanziamento previsto rispetto alle finalità dell'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020. In proposito considera necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 13, relativo al Fondo centrale di garanzia PMI, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la disposizione prevede un potenziamento ed un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria. L'articolo rafforza ulteriormente la disciplina già introdotta dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, riproducendo l'impianto e parte dei contenuti di questa norma e abrogandola contestualmente. Per le relative finalità, sono assegnati al Fondo di garanzia 1.729 milioni di euro per l'anno 2020. La relazione tecnica indica gli effetti finanziari delle disposizioni in esame in termini differenziali rispetto a quelli già considerati in relazione al citato articolo 49. In proposito, per quanto riguarda l'entità degli stanziamenti, pur rilevando che i meccanismi di garanzia dovrebbero operare nel limite delle risorse disponibili, rileva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni esaustive sulle valutazioni alla base degli incrementi previsti in relazione alle singole innovazioni introdotte, limitandosi ad indicare l'importo corrispondente all'incremento dell'onere stimato. Con specifico riguardo agli effetti ascritti sui saldi di finanza pubblica, osserva che, coerentemente con quanto previsto nel Pag. 33quadro finanziario del decreto-legge n. 18 del 2020, l'importo stanziato ad incremento del Fondo di garanzia PMI è scontato soltanto con riguardo al saldo netto da finanziare ed all'indebitamento netto. Pur rispondendo tale iscrizione alla prassi seguita in relazione ai finanziamenti del Fondo medesimo, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo alla prudenzialità della mancata previsione di effetti sul saldo di cassa, per esborsi connessi almeno ad una percentuale ritenuta probabile sulla base del prevedibile andamento, quantitativo e temporale, delle escussioni. Analoghe considerazioni riguardano le garanzie ISMEA, con riferimento alle quali, innovando rispetto al criterio seguito in occasione del decreto-legge n. 18 del 2020, il prospetto elimina gli effetti già stimati in termini di fabbisogno dal prospetto riepilogativo allegato allo stesso decreto-legge n. 18.
  Per quanto attiene al maggior onere per 600 milioni – già individuato dalla relazione tecnica riferita all'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 quale maggior fabbisogno derivante dall'esclusione dell'applicazione del cosiddetto «modulo andamentale» – ritiene opportuno acquisire la conferma che tale importo costituisce una delle componenti già incluse nello stanziamento iniziale di 1.500 milioni previsto dallo stesso articolo 49, tenuto conto che la relativa relazione tecnica non individua puntualmente le componenti che concorrono a determinare detto importo complessivo.
  Sempre con riferimento agli oneri computati in relazione al predetto articolo 49 – i cui effetti devono intendersi inclusi in quelli complessivamente imputabili alle norme in esame e la cui abrogazione concorre quindi alla copertura dell'articolo in esame – ritiene opportuno chiarire le ragioni per cui le minori entrate extratributarie derivanti dalla gratuità delle commissioni per il 2020 non sono registrate sul saldo di indebitamento netto ma solo sul saldo di fabbisogno.
  Infine, con riguardo all'altra modalità di copertura, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di stima idonei a confermare che tale utilizzo non incida sulle finalità di spesa originarie della norma da ultimo citata.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 13 dell'articolo 13 provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento, per un importo pari a 1.729 milioni di euro per il 2020, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nonché dall'assegnazione di 100 milioni di euro per il medesimo anno all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai fini della concessione di garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione – disposta dal comma 12 del medesimo articolo 13 – dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto «Cura Italia») e, quanto a 249 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.
  Con riferimento alla prima modalità di copertura, rileva preliminarmente che l'abrogazione dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 consente di recuperare risorse corrispondenti a quelle originariamente approntate per la sua copertura dall'articolo 126 dello stesso decreto-legge n. 18, pari complessivamente a 1.580 milioni di euro per il 2020, di cui 1.500 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e 80 milioni di euro per l'assegnazione ad ISMEA di risorse finalizzate alla concessione di garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca. Al riguardo, dal punto di vista sostanziale, non ha osservazioni da formulare, giacché l'articolo in esame, nel disporre l'abrogazione del citato articolo 49 ne riproduce sostanzialmente l'impianto, ampliandone la portata e l'ambito di applicazione. Da un punto di vista meramente formale, invece, ritiene necessario riformulare la disposizione in esame precisando che gli oneri coperti attraverso le citate risorse sono pari a 1.580 milioni di euro, in termini di Pag. 34saldo netto e di indebitamento netto, giacché tale indicazione non risulta dal testo della disposizione stessa.
  Con riferimento, invece, alla seconda modalità di copertura, ricorda che l'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 ha stanziato 1,73 miliardi di euro per l'istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese a supporto della moratoria straordinaria, fino al 30 settembre 2020, relativa alle passività delle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19. La relazione tecnica allegata al presente provvedimento, in relazione all'utilizzo delle predette risorse, specifica che la complessiva riduzione di 300 milioni di euro per l'anno 2020 delle risorse di cui al citato articolo 56, comma 6 – comprensiva, oltre che degli oneri in commento, anche di quelli derivanti, per ulteriori 51 milioni di euro, dall'attuazione dei successivi articoli 14 e 41, alla cui illustrazione rinvia – si rende possibile in quanto «il potenziamento delle modalità operative e delle garanzie rilasciabili» dal Fondo per le piccole e medie imprese, disciplinato dall'articolo 13 ora in commento, «inducono ad assumere che il ricorso al beneficio della moratoria» previsto dal suddetto articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 da parte dei potenziali beneficiari «sarà meno diffuso e per importi inferiori a quelli originariamente stimati al momento dell'adozione» del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, ciò anche in considerazione della «maggiore durata dei finanziamenti coperti» dal Fondo per le piccole e medie imprese, come ridisegnato dalla norma in esame, «rispetto al termine ravvicinato del 30 settembre 2020 previsto per la moratoria». Tutto ciò considerato, non ha pertanto osservazioni da formulare riguardo alla modalità di copertura in esame.
  In merito all'articolo 14, relativo ai finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e ai contributi in conto interessi, in merito ai profili di quantificazione ritiene che andrebbe preliminarmente chiarito se le garanzie attivabili ai sensi delle norme in esame siano limitate a 30 milioni di euro ovvero possano essere attivate per importi superiori, a valere sull'intera disponibilità del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, precisando in tal caso fino a quale misura. Segnala, inoltre, che la relazione tecnica assume che la dotazione di 30 milioni consenta l'attivazione di finanziamenti per 90 milioni: premessa l'opportunità di un chiarimento riguardo alle ipotesi alla base di tale assunzione, osserva che le norme non fissano espressamente un limite all'entità dei finanziamenti erogabili. Ritiene quindi che andrebbero acquisiti elementi a sostegno dell'effettiva possibilità di limitare l'escussione delle garanzie alla dotazione fissata. Osserva, infine, che in relazione all'erogazione di finanziamenti garantiti, ai sensi del comma 1, il prospetto riepilogativo degli effetti non contabilizza alcun effetto in termini di fabbisogno nel corso del triennio. Considerato che la relazione tecnica stima un tasso di rischio di circa il 33 per cento a fronte di prestiti quinquennali, ritiene che andrebbero esplicitati gli elementi che inducono ad escludere l'escussione di garanzie nel corso del triennio, data la mancata contabilizzazione di effetti in termini di fabbisogno nel prospetto riepilogativo. Per quanto riguarda la copertura, parzialmente posta a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 13.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 3 dell'articolo 14 provvede agli oneri, pari complessivamente 35 milioni di euro per l'anno 2020, derivanti da finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti previsti dal medesimo articolo 14, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 e, per 5 milioni di euro per l'anno 2020 in soli Pag. 35termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12.
  Al riguardo, dal punto di vista sostanziale, non ha osservazioni da formulare, alla luce di quanto già detto con riferimento all'articolo 13, comma 13. Da un punto di vista formale, invece, rileva la necessità di riformulare la disposizione in esame precisando, da un lato, che gli oneri di cui trattasi sono pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, e a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020 in termini di fabbisogno, dall'altro, che ad essi si provvede, quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 e, quanto a 5 milioni di euro in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 dell'articolo 13 – analogamente a quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo 13 – anziché mediante utilizzo delle risorse di cui al predetto comma 12, posto che quest'ultimo non prevede lo stanziamento di risorse.
  Per quanto concerne l'articolo 16, recante modifiche al decreto-legge n. 21 del 2012, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla lettera e) del comma 1, che prevede l'obbligo di vari soggetti, fra i quali anche amministrazioni pubbliche, di fornire dati ai fini dell'esercizio dei poteri speciali su richiesta del gruppo di coordinamento e consente alla Presidenza del Consiglio di stipulare convenzioni con enti di ricerca, ritiene opportuno acquisire elementi volti a confermare, da un lato, che le amministrazioni possano fronteggiare gli adempimenti così introdotti ad invarianza di risorse e, dall'altro, che – anche in mancanza di un'esplicita previsione normativa e di elementi forniti dalla relazione tecnica – le convenzioni debbano essere stipulate senza nuovi o maggiori oneri per la Presidenza del Consiglio.
  Con riferimento alle altre disposizioni, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del carattere ordinamentale delle previsioni e della neutralità finanziaria ascritta alle disposizioni originarie e a quelle modificative aventi il medesimo o analogo oggetto.
  Riguardo all'articolo 17, che reca modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo n. 58 del 1998, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che le norme in esame ampliano i presupposti per l'esercizio, da parte della CONSOB, di poteri già previsti dall'articolo 120 del testo unico della finanza: in proposito evidenzia altresì che all'articolo novellato non sono stati ascritti effetti finanziari, che i compiti in esame sono già esercitati dalla CONSOB e che la CONSOB è in ogni caso un soggetto esterno al perimetro degli enti rilevanti ai fini del conto economico consolidato della pubblica amministrazione (Elenco pubblica amministrazione ISTAT).
  Riguardo all'articolo 18, che prevede la sospensione di versamenti tributari e contributivi, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la relazione tecnica non attribuisce effetti finanziari alla norma, in quanto la ripresa dei versamenti consente il recupero degli importi sospesi entro l'anno 2020. Segnala, tuttavia, che il progressivo ampliamento del periodo di sospensione per effetto di successivi provvedimenti – quali il decreto-legge n 9 del 2020, il decreto-legge n. 18 del 2020 e, da ultimo, il provvedimento in esame – comporta sia un incremento dell'importo complessivo che i soggetti dovranno pagare al momento della ripresa dei versamenti, sia un differimento della data in cui la ripresa dei versamenti potrà essere effettuata. Pertanto, considera opportuno acquisire elementi volti a confermare l'effettiva possibilità di riscossione nell'anno dell'intero ammontare di tributi e contributi oggetto di sospensione, in considerazione sia dell'ammontare dei tributi sospesi sia del progressivo slittamento della data di ripresa dei versamenti verso scadenze più prossime alla fine del 2020, rilevando che per la generalità dei contribuenti, in caso Pag. 36di rateizzazione, l'ultima rata scade nel mese di ottobre 2020. In questa ottica, per quanto concerne le informazioni fornite dalla relazione tecnica circa l'ammontare stimato dei versamenti sospesi, ai fini della verifica delle stime riportate, ritiene utile acquisire informazioni di maggior dettaglio, tenuto conto che per le ritenute la relazione tecnica fornisce il risultato di «elaborazioni effettuate utilizzando i dati dichiarativi e quelli della fatturazione elettronica» e, per i dati contributivi, la relazione tecnica si limita ad illustrare la procedura adottata per la stima. Inoltre, ritiene che andrebbe precisato se la stima dei contributi previdenziali includa sia le quote del lavoratore e del datore di lavoro, indicando in tal caso il dato riferito a ciascuna componente.
  Relativamente all'articolo 19, che prevede la proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la relazione tecnica non attribuisce effetti finanziari alla norma in quanto la ripresa dei versamenti consente il recupero degli importi sospesi entro l'anno 2020. Segnala in proposito che l'ampliamento di ulteriori due mesi del periodo di sospensione rispetto a quello previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020 – 17 marzo 2020-31 marzo 2020 – comporta sia un incremento dell'importo complessivo delle ritenute non operate che i soggetti dovranno pagare alla scadenza prevista, sia un differimento della data in cui la ripresa dei versamenti potrà essere effettuata. Ritiene pertanto che andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo alla prudenzialità dell'ipotesi assunta circa la possibilità, per i contribuenti interessati, di effettuare l'intero versamento nell'anno. Evidenzia, inoltre, che la relazione tecnica fornisce il valore stimato delle ritenute non operate limitandosi ad illustrare la procedura adottata. In proposito, considera utile acquisire informazioni di dettaglio quali, ad esempio, il numero dei contribuenti interessati ed i criteri adottati per la stima dell'importo mensile.
  In merito all'articolo 20, relativo al metodo previsionale degli acconti di giugno, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la disposizione esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi qualora l'acconto d'imposta versato dal contribuente risulti non inferiore all'80 per cento di quello determinato con riferimento al periodo d'imposta in corso (cosiddetto «metodo previsionale»). In proposito – tenuto conto che le disposizioni sembrano consentire, nella sostanza, il versamento di un acconto di imposte inferiore fino al 20 per cento rispetto a quello determinato con il metodo previsionale – rileva che le stesse:
   comportano effetti finanziari infrannuali, nell'ipotesi in cui siano applicabili esclusivamente alla prima rata di acconto, ovvero giugno 2020 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Tale interpretazione, desumibile dalla rubrica della norma, non corrisponde tuttavia a quanto indicato letteralmente dalla disposizione che fa riferimento alla misura dell'acconto, senza distinguere tra prima e seconda rata;
   appaiono suscettibili invece di determinare una riduzione del gettito tributario 2020, qualora siano riferite al valore complessivo degli acconti delle imposte dirette e dell'IRAP – prima e seconda rata – scadenti, rispettivamente, a giugno e a novembre 2020 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Sul punto considera necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo ai fini di una verifica dell'effettivo impatto delle disposizioni in termini di gettito.

  Inoltre, fa presente che la relazione tecnica assume la neutralità finanziaria della disposizione sulla base dei possibili comportamenti delle imprese. In proposito rileva che la disposizione, avendo carattere generale, trova applicazione nei confronti di tutti i contribuenti e non esclusivamente delle imprese. Anche in merito a tale aspetto considera opportuno acquisire l'avviso del Governo al fine di verificare i possibili conseguenti effetti finanziari. Pag. 37
  Infine, considera opportuna una precisazione in merito alle imposte cui si applica la norma in esame, tenuto conto che la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 13 aprile 2020 afferma che l'ambito applicativo include anche l'imposta sostitutiva per i cosiddetti «forfetari», la cedolare secca, l'IVIE e l'IVAFE.
  Riguardo all'articolo 21, relativo alla rimessione in termini per i versamenti, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, tenuto conto del periodo del differimento e della circostanza che i versamenti dovranno in ogni caso essere effettuati entro il corrente anno.
  In merito all'articolo 23, che prevede la proroga di certificati emessi, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 97, nel mese di febbraio 2020, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma interviene sulla disciplina di contrasto all'evasione fiscale nel settore degli appalti alla quale, nel suo complesso, sono stati attribuiti rilevanti effetti di maggior gettito, ovvero 453 milioni nel 2020, 910 milioni nel 2021 e 713 milioni annui dal 2023. In proposito, ritiene quindi che andrebbe acquisito l'avviso del Governo al fine di escludere che le disposizioni in esame possano incidere sul maggior gettito da emersione scontato in fase di introduzione della predetta disciplina finalizzata al contrasto di fenomeni elusivi.
  Relativamente all'articolo 24, in materia di credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che i termini differiti dalla disposizione sembrano riguardare adempimenti preordinati al riconoscimento e non anche al momento della fruizione dello stesso. In tal senso dalle disposizioni non sembrerebbero discendere, in linea di principio, effetti negativi di gettito. Tuttavia, con riferimento alla quota dei contribuenti che, avendo acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, non sarebbero stati in grado di procedere entro un anno alla vendita dell'abitazione ancora in possesso, la sospensione in esame è suscettibile di determinare rinvii, di carattere anche ultrannuale, dei pagamenti dovuti per la decadenza dal beneficio. In merito alle relative conseguenze di gettito ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo.
  Riguardo all'articolo 25, che reca misure di assistenza fiscale a distanza, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare.
  Riguardo all'articolo 26, che prevede semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che alla norma sulla quale si interviene – termini di versamento dell'imposta di bollo di importo esiguo sulle fatture elettroniche – non sono stati ascritti finanziari. Segnala peraltro che, in base alle modifiche introdotte, in caso di imposta di bollo di modico valore, l'ammontare riferito al quarto trimestre verrebbe versato nell'anno successivo a quello di riferimento, essendo venuta meno la previsione del pagamento a saldo entro il 16 dicembre. Ritiene pertanto che andrebbe escluso che ciò possa determinare effetti apprezzabili sul gettito.
  Per quanto concerne l'articolo 27, relativo alla cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole, in merito ai profili di quantificazione la relazione tecnica evidenzia che la disposizione «comporta un mero ampliamento della possibile destinazione di beni non commercializzati» e per tale motivo non ascrive alla stessa effetti finanziari. Tale affermazione sembrerebbe quindi presupporre che i medicinali considerati – oggetto di cessione gratuita ad uso compassionevole – non sarebbero comunque stati posti in vendita. In proposito, ritiene opportuno acquisire elementi diretti a suffragare l'ipotesi implicitamente assunta dalla relazione tecnica, anche in considerazione del fatto che la disposizione è introdotta a regime e non è riferita alla momentanea situazione di emergenza sanitaria.
  Riguardo all'articolo 28, che reca modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici, in merito ai profili di quantificazione rileva che la relazione Pag. 38tecnica non fornisce gli elementi di stima idonei a verificare l'invarianza finanziaria affermata. Considera pertanto necessario acquisire i dati e le ipotesi sottostanti la predetta stima di neutralità.
  Inoltre, in merito a quanto affermato dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  Evidenzia, in via preliminare, che alla norma originaria – sulla quale si interviene – sono stati ascritti sia effetti positivi di gettito – 12,3 milioni per il 2020 e 2,1 milioni annui dal 2021 riferiti all'imposta sostitutiva – sia effetti negativi di gettito, dal 2022, riferiti all'IRPEF ordinaria. La relazione tecnica riferita alla norma in esame afferma che «la relazione tecnica originaria all'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019 ha considerato prudenzialmente, a fronte di una parziale disponibilità di informazioni, tutti i dividendi da partecipazione in capo alle società semplici. Pertanto, alla modifica proposta non si ascrivono effetti finanziari.» Tale affermazione sembrerebbe riferita alle modifiche introdotte dal comma 1, lettera a), che estendono il regime fiscale in esame ai dividendi distribuiti alle società semplici da qualunque soggetto IRES. Premessa la necessità di una conferma in proposito, evidenzia che la stima originaria sembrerebbe quindi includere anche gli effetti positivi attribuibili alla norma in esame. Al riguardo considera opportuno un chiarimento.
  Inoltre, segnala che la norma in esame introduce un regime transitorio (comma 2-bis) non previsto nella norma sulla quale si interviene. Tenuto conto che alla norma originaria sono stati ascritti effetti di maggior gettito dal 2020 (imposta sostitutiva) ed effetti di minor gettito dal 2022 (imposta ordinaria IRPEF), e che in base al regime transitorio introdotto, ai dividendi riferiti ad utili pregressi si applica la previgente disciplina, ritiene che andrebbero fornite informazioni riguardo agli elementi a supporto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale la misura «di fatto cristallizza quanto già immanente nell'ordinamento», affermazione questa su cui si basa l'assunzione di neutralità finanziaria evidenziata dalla stessa relazione tecnica.
  Riguardo all'articolo 29, che reca disposizioni sul processo tributario, sulla notifica di atti sanzionatori relativi al contributo unificato e sulle attività del contenzioso degli enti impositori, in merito ai profili di quantificazione rileva che il processo telematico tributario è già operante a legislazione vigente ed obbligatorio nella generalità dei casi, salve eccezioni. Non ha quindi osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che le attività telematiche rese obbligatorie dal comma 1 possano essere effettuate dalle amministrazioni interessate utilizzando le risorse disponibili a normativa vigente.
  Non formula osservazioni inoltre riguardo al comma 2, tenuto conto che, per l'amministrazione, lo stesso configura un'opzione facoltativa e non un adempimento obbligatorio e preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, che dalla norma attende risparmi prudenzialmente non quantificati.
  Infine, non ha nulla da osservare in merito al comma 3, tenuto conto che lo stesso anticipa il termine di cessazione della sospensione processuale per le parti del giudizio tributario: ritiene che sarebbe tuttavia necessario, stante un refuso nel testo pubblicato, chiarire se il termine sia quello del 15 o dell'11 maggio 2020.
  Riguardo all'articolo 30, relativo al credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, tenuto conto che il credito d'imposta è fruibile entro un limite massimo di spesa e che la norma rinvia, per le modalità applicative, ad un decreto ministeriale da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 il quale, a sua volta, stabilisce che le modalità attuative devono assicurare il rispetto del limite di spesa.
  In merito all'articolo 31, relativo al potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, Pag. 39considerato che il maggior onere recato dalla norma è posto a valere sui finanziamenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a verificare che il suddetto importo possa effettivamente rendersi disponibile per le finalità previste dalla disposizione attraverso una rimodulazione di altre voci di bilancio dell'Agenzia, senza pregiudizio per gli altri fabbisogni di spesa disciplinati a normativa vigente. Tanto premesso, ritiene che andrebbe altresì confermato che l'iscrizione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto sia stata effettuata in ragione della deroga ai limiti prefissati a legislazione vigente per i trattamenti accessori.
  In merito all'omogeneizzazione delle attribuzioni e delle funzioni dei dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli disposta dal comma 3, evidenzia che il medesimo comma prevede che alla stessa si provveda nell'ambito del fondo delle risorse decentrate e nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica – che nel ribadire il contenuto della disposizione ne afferma la neutralità finanziaria – considera opportuno che venga fornita una stima degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, con specifico riferimento all'impatto che la stessa è suscettibile di determinare sul trattamento economico complessivo dei medesimi dipendenti dell'Agenzia. Inoltre, analogamente a quanto osservato in merito al comma 1, ritiene che andrebbe confermato che alle nuove eventuali esigenze di spesa determinate dalla disposizione si possa effettivamente provvedere attraverso una rimodulazione degli utilizzi del fondo del Fondo risorse decentrate, senza pregiudizio per gli altri fabbisogni di spesa già disciplinati a normativa vigente. Tali chiarimenti appaiono opportuni considerato che, per effetto del comma 1, si prevede un incremento delle risorse del Fondo risorse decentrate per il solo 2020, mentre l'omogeneizzazione disposta dal comma 3 opera in via permanente a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.
  Per quanto riguarda la divergenza, rilevabile dal prospetto riepilogativo, fra gli effetti netti ascritti per il 2020 – ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto – all'articolo 70 del decreto-legge n. 18 del 2020, in misura di 4,1 milioni e quelli imputati all'articolo in esame – che riproduce il citato articolo 70 con contestuale abrogazione – in misura di 4,2 milioni, non formula osservazioni tenuto conto che l'arrotondamento ha per effetto la registrazione prudenziale della spesa in misura maggiore.
  In merito ai profili di copertura finanziaria evidenzia che l'articolo 31, comma 1, incrementa di 8 milioni di euro per il 2020 le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a valere sui finanziamenti della stessa Agenzia, provvedendo alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 70 del decreto-legge n. 18 del 2020, disposta ai sensi del successivo comma 2. Al riguardo, per quanto concerne l'utilizzo dei finanziamenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli allo scopo di incrementare il Fondo risorse decentrate della stessa Agenzia, ritiene necessario che il Governo assicuri che le risorse occorrenti possano essere utilizzate senza pregiudizio per altri fabbisogni di spesa dell'ente medesimo. In merito alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, invece, non ha osservazioni da formulare, posto che le risorse utilizzate erano state stanziate per le medesime finalità di cui alla disposizione in commento.
  Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 32, recante misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza, fa presente che le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e dell'incremento tariffario sono demandate ad un Pag. 40decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà garantire la compatibilità con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Osserva che l'invarianza finanziaria di tale meccanismo è pertanto affidata ad una procedura che rinvia ad una fonte subordinata gli elementi essenziali per la definizione della spesa in questione. Pertanto né dalla norma né dalla relazione tecnica è possibile, a suo parere, desumere elementi idonei a determinare, in sede di verifica parlamentare delle quantificazioni, l'effettiva neutralità delle disposizioni in esame. In proposito reputa quindi opportuno acquisire elementi di valutazione del Governo.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 33, comma 1, recante proroga di organi e rendiconti, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, recante disposizioni in materia di rendiconti, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.
  Per quel che attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 34, in materia di divieto di cumulo di pensioni e redditi, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sono volte a chiarire la portata applicativa delle disposizioni in materia di riconoscimento dell'indennità concessa a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020. In proposito, premessa l'opportunità di un chiarimento riguardo all'effettiva portata normativa delle disposizioni, che sembrano assumere effetti retroattivi, evidenzia che le stesse dovrebbero essere volte ad escludere il beneficio per professionisti titolari di trattamento pensionistico. Ove acquisita conferma al riguardo, non formula osservazioni atteso che le risorse destinate alle finalità in esame, definite con decreto interministeriale, rientrano nel limite di spesa (300 milioni di euro per l'anno 2020), di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 36, concernente termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare, prende atto del carattere prevalentemente procedurale delle norme in esame evidenziato dalla relazione tecnica. Evidenzia, peraltro, che la proroga della sospensione dei termini processuali disposta può considerarsi neutrale a condizione che la stessa non determini, al termine del periodo di sospensione, riflessi sui fabbisogni di funzionamento rispetto a quanto previsto in bilancio per gli organi giudiziari e che le misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari in modo da evitare assembramenti possano essere disposte nell'ambito risorse disponibili a legislazione vigente. In merito all'effettiva possibilità che dette condizioni si realizzino reputa opportuno acquisire elementi di valutazione e di conferma.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 37, concernente termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza, non formula osservazioni, tenuto conto della durata della sospensione, del carattere ordinamentale delle disposizioni e del fatto che alla disposizione oggetto di proroga di cui all'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 non sono stati ascritti effetti finanziari.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 38, recante disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, con riferimento ai commi 1, 2 e 6: non appaiono peraltro evidenti, a suo parere, i criteri di quantificazione utilizzati ai fini della determinazione degli oneri ascritti alle medesime disposizioni. A tale riguardo ritiene necessario acquisire un chiarimento anche in considerazione del fatto che la norma determina un'accelerazione delle procedure di negoziazione contrattuale nel settore sanitario, prevedendo il Pag. 41pieno recepimento delle ipotesi di adeguamento contenute in uno specifico Atto di indirizzo contrattuale che, in base a quanto previsto dalla vigente disciplina, dovrebbe svolgere solo funzioni introduttive nel processo negoziale. Al riguardo, stante il tenore letterale della norma (che riferisce solamente l'avvenuta acquisizione del parere positivo del Governo sul medesimo atto di indirizzo), in base agli elementi forniti dalla relazione tecnica non appare evidente, a suo parere, se i costi contrattuali delle ipotesi di accordo siano stati verificati – come prescritto dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – ai fini della certificazione della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione economica e di bilancio. In proposito giudica necessario acquisire ulteriori elementi per escludere spese eccedenti quelle già scontate sulla base della vigente normativa. Non ha alcunché da osservare, infine, con riguardo al comma 5, che consente un'ulteriore finalizzazione, di carattere facoltativo, di risorse già stanziate a legislazione vigente.
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 39, in materia di procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche, non ha osservazioni da formulare, considerato che le disposizioni in esame introducono procedure amministrative semplificate (rispetto alla normativa vigente) a carico delle strutture sanitarie necessarie allo svolgimento di nuove pratiche mediche per l'utilizzo di attrezzature radiologiche da parte delle strutture sanitarie limitatamente al periodo dello stato di emergenza sul territorio nazionale.
  Per quel che concerne i profili di quantificazione dell'articolo 40, in materia di sperimentazione e uso compassionevole di medicinali, evidenzia che gli adempimenti indicati appaiono riconducibili ai compiti istituzionali degli enti coinvolti e che già a legislazione vigente (articolo 7 del decreto legislativo n. 211 del 2003, in materia di sperimentazione clinica dei medicinali) è previsto il ruolo di un Comitato etico coordinatore in caso di sperimentazione multicentro. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione e di conferma – dell'effettiva possibilità per i diversi soggetti interessati di provvedere ai predetti adempimenti nel quadro delle risorse già esistenti. Ciò anche con riguardo alle funzioni del Comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 41, in materia di trattamenti di integrazione salariale, rileva preliminarmente che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 estendono l'erogazione del trattamento ordinario di integrazione salariale e dell'assegno ordinario (articolo 19 del decreto-legge n. 18 del 2020) nonché della cassa integrazione in deroga (articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020) anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, qualora i datori di lavoro sospendano o riducano l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Rammenta che la normativa previgente limitava invece l'erogazione ai soggetti alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. In proposito, rileva che l'accesso agli ammortizzatori sociali in questione è concesso nell'ambito di specifici limiti di spesa, cui sono associati un monitoraggio e un meccanismo di salvaguardia ad opera dell'INPS, volti a garantire il rispetto di detti limiti. Ciò premesso, giudica tuttavia opportuno acquisire elementi volti a confermare la compatibilità dei predetti limiti di spesa con la potenziale estensione delle platee di soggetti interessati alle misure di integrazione al reddito, derivante dalle disposizioni in esame. Per quanto attiene al comma 3, segnala che le disposizioni prevedono che le domande per l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, siano esenti dall'imposta di bollo. In proposito prende atto della quantificazione fornita (16 milioni di euro per il 2020) dalla relazione tecnica, che afferma che il numero delle richieste è stato calcolato Pag. 42«sulla base dei dati acquisiti dall'INPS, coerentemente con quanto già stimato in occasione dell'adozione delle misure straordinarie sulla cassa integrazione in deroga». Tuttavia, poiché i dati in questione sembrano far riferimento al 2019, ritiene utile acquisire conferma circa la prudenzialità di tale stima, atteso che le misure di contenimento dell'epidemia, sia in Italia che nel resto del mondo, potrebbero aver inciso in senso crescente sulla dinamica delle domande di cassa integrazione e che l'onere per il bollo non è soggetto a limiti di spesa. Per quanto riguarda la copertura, parzialmente posta a valere sulle risorse di cui all'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020, rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 13.
  In merito ai profili di copertura finanziaria del medesimo articolo, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 41 provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo, relativi all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate dai datori di lavoro che, a causa della crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ricorrono alle misure speciali relative agli ammortizzatori sociali previste dalla decretazione d'urgenza connessa alla situazione emergenziale, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020. Rileva, inoltre, che il medesimo comma 4 dell'articolo 41 provvede alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'articolo 49 del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Al riguardo, dal punto di vista sostanziale, non ha osservazioni da formulare, alla luce di quanto già detto con riferimento all'articolo 13, comma 13. Da un punto di vista formale, invece, rileva la necessità di riformulare la disposizione in esame precisando che gli oneri di cui trattasi sono costituiti da minori entrate e che ad esse, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, si provvede mediante «corrispondente» riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 dell'articolo 13 – analogamente a quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo 13 – anziché mediante utilizzo delle risorse di cui al predetto comma 12, posto che quest'ultimo non prevede lo stanziamento di risorse.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 42, in materia di commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), non formula osservazioni, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma in esame. Evidenzia, in particolare, che la relazione tecnica riferisce che l'onere derivante dalla previsione di un'indennità per il Commissario straordinario risulta compensato da risparmi di spesa relativi al mancato pagamento dei compensi previsti a norma dello statuto di AGENAS per il Presidente e per i componenti del Consiglio di amministrazione del medesimo ente che, con la nomina del Commissario, decadranno automaticamente. Andrebbero tuttavia acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi di valutazione idonei a confermare che l'esercizio delle funzioni e delle attività commissariali, come definite ai sensi dei commi 2 e 3 possano essere attuate in condizioni di neutralità finanziarie e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione di AGENAS, a legislazione vigente.
  Con riguardo ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie, rileva che l'articolo 43 prevede che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che, ove necessario, possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Pag. 43

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 29 aprile 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.
Atto n. 149.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 marzo 2020.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore nella seduta precedente, segnala che la Commissione, in quanto gestore della rete, provvederà alla implementazione della rete elettronica unionale dei certificati di qualificazione, di cui all'articolo 7, senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni nazionali competenti, giacché, una volta predisposta l'interfaccia di collegamento, l'amministrazione provvederà ad alimentare la rete con i dati necessari avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda le modifiche alla carta di qualificazione del conducente previste dall'articolo 8, ritiene che occorra tener conto del fatto che la qualificazione dei conducenti ai sensi della direttiva 2003/59/CE, modificata con la direttiva oggetto di recepimento da parte del presente provvedimento, è dimostrata, ordinariamente, con l'apposizione del codice unionale armonizzato «95» direttamente sulla patente di guida.
  Fa presente che le carte di qualificazione del conducente vengono pertanto rilasciate in pochissimi casi residuali, specificatamente per conducenti non residenti in uno Stato dell'Unione europea e quindi muniti di una patente rilasciata dallo Stato nel quale hanno posto la residenza, ma che svolgono l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita in Italia.
  Segnala che la predisposizione delle carte (meno di 100 all'anno) non comporta quindi implementazioni dei sistemi di stampa sia per l'irrisorietà del numero delle carte stampate, sia perché prevedere sulla facciata delle carte di qualificazione nuove indicazioni e diciture, come previsto dall'articolo 8, richiede mere modifiche di carattere grafico da cui derivano attività che potranno essere svolte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Evidenzia che le attività previste per l'adeguamento delle procedure informatiche di cui agli articoli 7, 9 e 10 comportano oneri modesti, quantificabili in circa 80.000 euro, giacché si tratta solo di aggiungere nuove funzioni al sistema Resper con il quale già si scambiano i dati sulle patenti – e non di implementarne l’hardware –, al fine di consentire anche l'interscambio dei dati relativi alle carte di qualificazione del conducente.
  Fa presente che tali oneri graveranno sull'esercizio finanziario 2021 – il che risulta compatibile con la direttiva in esame, che prevede quale termine di attuazione della rete il 23 maggio 2021 – e, Pag. 44stante la loro esiguità, ad essi potrà farsi fronte mediante una riprogrammazione degli acquisti di forniture e servizi a valere sullo stanziamento del capitolo 1277 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato «Spese di funzionamento e di sviluppo del sistema informatico relativo all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida», senza compromettere le finalità già previste a legislazione vigente.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Atto n. 149);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la Commissione, in quanto gestore della rete, provvederà alla implementazione della rete elettronica unionale dei certificati di qualificazione, di cui all'articolo 7, senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni nazionali competenti, giacché, una volta predisposta l'interfaccia di collegamento, l'amministrazione provvederà ad alimentare la rete con i dati necessari avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    per quanto riguarda le modifiche alla carta di qualificazione del conducente previste dall'articolo 8, occorre tener conto del fatto che la qualificazione dei conducenti ai sensi della direttiva 2003/59/CE, modificata con la direttiva oggetto di recepimento da parte del presente provvedimento, è dimostrata, ordinariamente, con l'apposizione del codice unionale armonizzato «95» direttamente sulla patente di guida;
    le carte di qualificazione del conducente vengono pertanto rilasciate in pochissimi casi residuali, specificatamente per conducenti non residenti in uno Stato dell'Unione europea e quindi muniti di una patente rilasciata dallo Stato nel quale hanno posto la residenza, ma che svolgono l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita in Italia;
    la predisposizione delle carte (meno di 100 all'anno) non comporta quindi implementazioni dei sistemi di stampa sia per l'irrisorietà del numero delle carte stampate, sia perché prevedere sulla facciata delle carte di qualificazione nuove indicazioni e diciture, come previsto dall'articolo 8, richiede mere modifiche di carattere grafico da cui derivano attività che potranno essere svolte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    le attività previste per l'adeguamento delle procedure informatiche di cui agli articoli 7, 9 e 10 comportano oneri modesti, quantificabili in circa 80.000 euro, giacché si tratta solo di aggiungere nuove funzioni al sistema Resper con il quale già si scambiano i dati sulle patenti – e non di implementarne l’hardware –, al fine di consentire anche l'interscambio dei dati relativi alle carte di qualificazione del conducente;
    tali oneri graveranno sull'esercizio finanziario 2021 – il che risulta compatibile con la direttiva in esame, che prevede quale termine di attuazione della rete il 23 maggio 2021 – e, stante la loro esiguità, ad essi potrà farsi fronte mediante una riprogrammazione degli acquisti di forniture e servizi a valere sullo stanziamento del capitolo 1277 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato «Spese di funzionamento e di sviluppo del sistema informatico relativo all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe nazionale Pag. 45degli abilitati alla guida», senza compromettere le finalità già previste a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo concernente l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria.
Atto n. 164.
(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e che oggetto di esame sono le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto riportato dalla relazione tecnica con riferimento all'articolo 6, riguardo al sistema sanzionatorio introdotto, che non si configura come sostitutivo di analoghe sanzioni preesistenti, e con riferimento all'articolo 7, riguardo alle attività di accertamento delle violazioni svolte dagli organi di controllo, le quali – secondo la stessa relazione tecnica – non producono costi aggiuntivi, non costituiscono una nuova funzione e sono coperte dalle risorse ordinarie.
  Rileva, in particolare, che con riferimento alle sanzioni, la relazione tecnica precisa che la riassegnazione alla spesa dei proventi delle sanzioni riguarda le nuove sanzioni introdotte e non determina, pertanto, una minore entrata per l'Erario, mentre affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato le sanzioni di cui alle leggi n. 874 del 1975 e n. 150 del 1992.
  Pertanto, non formula osservazioni, in considerazione della clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 10, del carattere ordinamentale delle disposizioni, che vedono come destinatari soggetti privati, e dell'assenza di effetti ascritti alla legge abrogata.
  Propone quindi di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto in oggetto.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio di navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.
Atto n. 165.

(Rilievi alle Commissioni II e VIII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, osserva che l'atto del Governo n. 165 reca lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega generale conferita al Governo per l'adozione della disciplina sanzionatoria per le violazioni di obblighi contenuti in atti normativi dell'Unione europea, ordinariamente recata dalle leggi di delegazione europea. Nel caso di specie, la delega è conferita dall'articolo 2, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, che Pag. 46delega il Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti, tra l'altro, in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge in questione, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. Segnala che il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre è volto alla disciplina delle attività di «riciclaggio» delle navi al termine della loro vita utile, onde assicurare una corretta gestione delle operazioni di demolizione delle navi battenti bandiera di uno degli Stati membri dell'Unione europea, prendendo in considerazione, oltre gli aspetti ambientali, anche le condizioni degli impianti di demolizione delle medesime navi.
  Evidenzia che lo schema di decreto legislativo disciplina, in particolare, il sistema di sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 13 del citato regolamento, che lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è corredato a tal fine di una specifica clausola di invarianza finanziaria (articolo 8).
  In merito all'articolo 2, contenente definizioni, non ha nulla da osservare, ritenuta l'evidente portata definitoria e ordinamentale delle disposizioni in esame.
  Relativamente agli articoli da 3 a 6, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di maggiori entrate «eventuali» per il bilancio dello Stato, riconducibili alla irrogazione delle sanzioni amministrative imputato al Capo XV delle entrate in occasione del riscontro di violazioni alla normativa di cui al Regolamento UE n. 1257/2013, non ha nulla da osservare.
  Ad ogni modo, anche al fine di consentire una prima valutazione in merito al prevedibile impatto finanziario delle suddette disposizioni sanzionatorie, e tenuto conto di quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 7, ritiene utile l'acquisizione di un quadro informativo di massima circa lo stato del «riciclaggio» dei navigli registrati nella marina mercantile e da diporto italiana, ed una stima dei possibili introiti riconducibili alle più diffuse contestazioni di irregolarità da parte della competente Autorità amministrativa, a fronte delle infrazioni previste dalla normativa europea in questione.
  Ciò detto, in particolare, dal momento che la stessa annessa relazione tecnica – in particolare in relazione all'articolo 7 – certifica che i controlli in materia già ad oggi rientrano nell'ambito dei controlli inerenti la materia della «sicurezza della navigazione» che sono svolti ai sensi della legislazione vigente dal Corpo delle Capitanerie di porto.
  Riguardo all'articolo 7, concernente l'attività di controllo, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni, per i profili di quantificazione, rinviando all'articolo 8 per l'esame dei profili tecnico contabili inerenti alla clausola di neutralità che accompagna il provvedimento, considera necessaria l'acquisizione in relazione alle disposizioni in esame di alcune informazioni, ad integrazione degli elementi forniti dalla relazione tecnica e a conferma della invarianza delle norme specificamente in esame.
  In primis, con riferimento al comma 1, posto che ivi si prevede che ai controlli su navi e imbarcazioni di cui all'articolo 8 del Regolamento UE possano essere adibiti sia personale appartenente al Corpo delle Capitaneria di Porto che ad unità appartenenti all’«organismo» a tal fine riconosciuto (e autorizzato), ritiene che andrebbero forniti elementi documentativi a conferma che entrambe le modalità di svolgimento dei suddetti compiti siano esperibili «ad invarianza d'oneri» a valere delle sole risorse che sono già previste dalla legislazione vigente per l'Amministrazione.
  Sul punto, premesso che la relazione tecnica specifica espressamente che le attività di controllo, verifica e rilascio della documentazione di sicurezza della flotta nazionale mercantile, nonché le attività di Pag. 47controllo svolte nei confronti del naviglio straniero, rientrano già nell'ambito delle normali attività di Port State Control (PSC) e sono ad oggi svolte da personale del Corpo debitamente formato ed autorizzato quale «ispettore» dislocato in appositi nuclei istituiti a livello di Direzione Marittima, non prefigurandosi perciò elementi di «criticità» circa i compiti di controllo e tantomeno nel quadro delle «capacità di trattazione delle pratiche», rammenta che l'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità impone che tali affermazioni – allorché si sia in presenza di specifiche clausole di neutralità, come nel caso in esame – vadano sempre accompagnate dall'illustrazione di dati ed elementi che siano idonei a dimostrarne la sostenibilità. Non essendo, come noto, a tal fine considerabili utili delle affermazioni di «principio».
  Ritiene che la relazione tecnica andrebbe pertanto integrata da un quadro di sintesi delle unità lavorative del Corpo delle Capitanerie di Porto ad oggi assegnate a tali compiti presso i comandi competenti e da assicurazioni in merito ai fabbisogni operativi riconducibili alle norme in esame per ciascuna ripartizione del Corpo.
  In proposito, venendo anche al comma 2, ritiene che andrebbe confermato che il previsto riconoscimento dei compiti di accertamento delle infrazioni, in capo al personale «civile» in forza al dicastero delle infrastrutture e dei trasporti, presso i propri uffici centrali e periferici, possa essere effettivamente assicurato dall'Amministrazione avvalendosi del solo personale che è ad oggi in servizio e che i relativi adempimenti non determinano un fabbisogno aggiuntivo di unità lavorative.
  Sul comma 3, prendendo atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica circa la conferma di quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di Autorità amministrativa competente alla recezione del rapporto di contestazione di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, non ha nulla da osservare.
  Quanto al comma 4, ivi prevedendo la norma la riassegnazione delle maggiori entrate erariali, derivanti dalle sanzioni irrogate nella materia in esame, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinandone l'importo agli stanziamenti volti al rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo previste e al finanziamento di misure di disincentivazione del riciclaggio delle navi in Paesi terzi, ritiene che andrebbe comunque richiesto un quadro dettagliato dei capitoli che ne saranno interessati.
  Per quanto riguarda l'articolo 8, recante disposizioni finanziarie, dal punto di vista metodologico, ribadisce che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità prescrive che in presenza di disposizioni che risultino corredate di clausole di neutralità finanziaria la relazione tecnica debba sempre accompagnarsi ad una valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché alla illustrazione dei dati e degli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 157.

(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 22 aprile 2020.

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  La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione un documento contenente gli elementi di risposta alle osservazioni formulate dal relatore nella seduta precedente (vedi allegato 2).

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi di chiarimento testé depositati dalla rappresentante del Governo.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

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