CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 aprile 2020
356.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 8

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 28 aprile 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, della Ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, sulle iniziative di competenza del Suo dicastero adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.00 alle 11.05 e dalle 11.35 alle 13.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 28 aprile 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 28 aprile 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Documento di economia e finanza 2020.
Doc. LVII, n. 3 e Annesso.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, il Documento di economia e finanza 2020.

Pag. 9

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, rileva preliminarmente che il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, che traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di stabilità e crescita europeo e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL e per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo per l'anno in corso e per il triennio successivo.
  Il DEF viene trasmesso alle Camere affinché si esprimano su tali obiettivi e sulle conseguenti strategie di politica economica contenute nel Documento. Dopo il passaggio parlamentare, il Programma di stabilità e il programma nazionale di riforma devono essere inviati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile.
  Secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 (legge di contabilità), il Documento, che s'inquadra al centro del processo di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE – il Semestre europeo – deve essere infatti presentato al Parlamento, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, entro il 10 aprile di ciascun anno, al fine di consentire alle Camere di esprimersi sugli obiettivi programmatici di politica economica in tempo utile per l'invio al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, entro il successivo 30 aprile, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (PNR). Quanto alla struttura del DEF 2020, che è disciplinata in generale dall'articolo 10 della legge di contabilità, esso si articola quest'anno nelle sole sezioni I e II, in quanto, alla luce delle linee guida riviste della Commissione Europea, il Governo ha deciso di posporre la presentazione del Programma Nazionale di Riforma (PNR). La prima sezione espone lo schema del Programma di stabilità, che deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico.
  La sezione espone gli obiettivi e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio successivo; l'indicazione degli obiettivi programmatici per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle pubbliche amministrazioni, articolati per i sottosettori della pubblica amministrazione, accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi. Ciò anche ai fini di dare conto del rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine (OMT), qualora si sia verificato uno scostamento dall'obiettivo medesimo. La sezione contiene, inoltre, le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità. La seconda sezione, «Analisi e tendenze della finanza pubblica» contiene, principalmente: l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente; le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico e del saldo di cassa; l'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico della PA riferite almeno al triennio successivo; le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, al debito delle amministrazioni pubbliche e al relativo costo medio, nonché all'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati; le informazioni, infine, sulle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali. Pag. 10Unitamente al DEF il Governo ha trasmesso al Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la Relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) per la finanza pubblica, ai fini dell'autorizzazione parlamentare (a maggioranza assoluta) allo scostamento di bilancio necessario al finanziamento degli ulteriori interventi urgenti che il Governo intende assumere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Con tale Relazione il Governo richiede, in particolare, l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento per 55 miliardi di euro nell'anno 2020, per 24,85 miliardi di euro nel 2021 e per 32,75 miliardi nel 2022.
  Tale Relazione segue quella trasmessa dal Governo il 5 marzo 2020 (con la relativa integrazione dell'11 marzo 2020), che a seguito della approvazione parlamentare ha autorizzato uno scostamento di bilancio di 25 miliardi per il 2020 (utilizzati a copertura delle misure introdotte con il decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto decreto-legge «Cura Italia»)- Per ciò che concerne il contenuto specifico del DEF 2020, quanto al quadro macroeconomico, in relazione alla congiuntura internazionale e all'area dell'euro, il Documento, nella prima sezione, relativa al Programma di stabilità, evidenzia come l'epidemia causata dal nuovo Coronavirus (Covid-19), che ha colpito dapprima la Cina e si è poi diffusa su scala globale, abbia determinato una battuta d'arresto della crescita globale, già indebolita nel corso degli ultimi due anni.
  Il rallentamento dell'economia mondiale, iniziato nel 2018, è infatti proseguito anche nel 2019 registrando il tasso di crescita più debole dell'ultimo decennio, 2,9 per cento, per effetto dell'acuirsi delle tensioni commerciali e della crescente incertezza a livello globale. Le tensioni geopolitiche, le incertezze legate alla tempistica e alle modalità dell'uscita del Regno Unito dall'UE, il permanere di situazioni socio-economiche complesse in alcuni paesi emergenti, unitamente ai fattori ambientali, hanno ulteriormente eroso il contesto internazionale. L'incertezza complessiva si è anche tradotta in una diminuzione degli investimenti esteri globali (-1,0 per cento rispetto al 2018) che ha interessato in misura differente le diverse aree geoeconomiche. È su tale scenario che si è innestata la crisi determinata dal diffondersi dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia del Covid-19, che ha prodotto un crollo senza precedenti dell'attività produttiva a marzo (il DEF riporta l'indice PMI composito globale, sceso a quota 39,4 a marzo), determinato principalmente dalla profonda flessione del terziario (maggiormente colpito dalle misure di chiusura delle attività commerciali e dal distanziamento sociale della popolazione) e dalla contrazione dell'attività produttiva della manifattura. Il brusco peggioramento delle prospettive di crescita è stato rapidamente accompagnato da forti cali nei mercati finanziari e dei corsi petroliferi. La contrazione dell'attività risulta più ampia nell'Eurozona – diventata il secondo epicentro della pandemia dopo la Cina – seguita dal Regno Unito e dal Giappone. L'accelerazione dell'infezione sul territorio statunitense fa prospettare un ulteriore sensibile peggioramento anche nel mese di aprile.
  In un simile contesto, il DEF sottolinea l'elevata incertezza che rende assai difficile qualunque previsione anche nel breve periodo. Nel complesso le attese sono fortemente orientate al ribasso per l'anno in corso, assumendo un recupero per il 2021.
  Secondo le stime più recenti, diffuse dal Fondo Monetario Internazionale ad aprile – riportate nel DEF – a causa della pandemia l'economia globale dovrebbe contrarsi del 3 per cento nel 2020, una contrazione peggiore di quella sperimentata durante la crisi finanziaria del 2008-2009. Tali previsioni di crescita sono ridotte di oltre 6 punti percentuali rispetto alle proiezioni del WEO di ottobre 2019 e di gennaio 2020.
  In tale scenario previsivo – che presuppone che la pandemia si interrompa nella seconda metà del 2020 e che gli sforzi di contenimento possano essere gradualmente Pag. 11assorbiti – l'FMI prospetta un rimbalzo dell'economia globale che porterebbe ad una crescita del 5,8 per cento nel 2021, man mano che l'attività economica si normalizza, aiutata dal sostegno politico.
  In ogni caso, l'FMI sottolinea che, nonostante il recupero atteso per il 2021, anche con tassi di crescita superiori al previsto, il livello del PIL nel 2021 rimarrà comunque al di sotto del trend pre-virus.
  Per quanto riguarda l'Eurozona – che è diventata il secondo epicentro della pandemia dopo la Cina – si prospetta per il 2020 una contrazione dell'attività economica particolarmente ampia. Le recenti previsioni del FMI pongono la contrazione del PIL dell'Area dell'Euro a –7,5 per cento nel 2020, ipotizzando una ripresa al 4,7 per cento nel 2021.
  Anche gli investimenti diretti esteri (IDE) saranno influenzati dall'evoluzione dell'epidemia. Il DEF riporta recenti valutazioni secondo le quali gli IDE si ridurrebbero su scala globale in un intervallo dal 5 al 10 per cento nelle ipotesi che l'epidemia si stabilizzi nella prima parte del 2020 oppure che prosegua nella seconda parte dell'anno con effetti negativi soprattutto nel comparto dell'auto, dell'aviazione civile e dell'energia. Quanto allo scenario macroeconomico nazionale, con riferimento al 2019, il DEF evidenzia come l'economia italiana abbia perso slancio durante l'anno, registrando una crescita del PIL reale nel complesso dello 0,3 per cento nel 2019, in discesa rispetto allo 0,8 per cento registrato del 2018.
  La modesta crescita congiunturale che si era registrata nei primi tre trimestri del 2019 (+0,1 per cento nel I trimestre, invariata nel II e +0,1 nel III) è diventata negativa nel quarto trimestre, con una flessione congiunturale dello 0,3 per cento.
  Il risultato risulta comunque lievemente superiore a quanto previsto a settembre 2019 nella Nota di aggiornamento del DEF, che aveva rivisto al ribasso le stime di crescita del 2019 dallo 0,2 allo 0,1 per cento, alla luce del peggioramento del contesto economico internazionale. Sebbene in rallentamento, la crescita dell'economia è comunque proseguita su un sentiero positivo per il quinto anno consecutivo. Per quanto riguarda le prospettive dell'economia italiana nel 2020 e nel 2021, si ricorda che la Commissione europea, in considerazione dell'elevata incertezza economica causata dalla diffusione del Covid-19 e delle urgenti incombenze che gli Stati membri stanno affrontando, ha adottato delle Linee guida per ridurre i contenuti obbligatori richiesti per i Programmi di Stabilità. Pertanto, l'orizzonte delle previsioni del Documento di Economia e Finanza 2020 viene presentato limitatamente al biennio 2020-2021 e con riferimento al solo andamento tendenziale. Il Documento non presenta, dunque, il quadro programmatico, anche in considerazione del fatto che, come detto in precedenza, coerentemente con l'orientamento espresso anche da altri Paesi europei e alla luce delle linee guida riviste della Commissione Europea, il Governo ha deciso di posporre la presentazione del Programma Nazionale di Riforma (PNR). Lo scenario a legislazione vigente esposto nel DEF 2020 riflette l'effetto dei drammatici eventi causati dalla pandemia di Covid-19 che, diffusasi su scala globale, ha interessato in misura più severa l'Italia nella seconda metà di febbraio.
  Nel mese di marzo l'attività economica, che a inizio d'anno aveva ripreso vigore dopo la battuta d'arresto del quarto trimestre del 2019, ha subìto una caduta senza precedenti: secondo il dato di Confindustria si stima una caduta della produzione industriale del 16,6 per cento in confronto al mese precedente. Le misure di contenimento per fronteggiare il contagio hanno infatti determinato uno shock congiunto di offerta e di domanda: al progressivo blocco di molte attività economiche sul territorio nazionale, necessario per arginare l'epidemia, che ha avuto un impatto molto forte soprattutto sul settore dei servizi, ed in particolare su quelli rientranti negli ambiti del trasporto del turismo e delle attività ricreative, del commercio al dettaglio, si è associato un inevitabile crollo della domanda di beni e servizi, sia dall'interno che dall'estero, vista Pag. 12la diffusione su scala globale dell'epidemia, soprattutto di alcune categorie di consumo, che potrebbe in parte continuare anche dopo il ripristino di condizioni di normalità a causa della diminuzione del reddito disponibile e di cambiamenti nei comportamenti dei consumatori. Su questo ultimo punto, il DEF sottolinea che i volumi di spesa non effettuata in questa fase potrebbero non essere pienamente recuperabili in futuro (ad esempio, le attività turistiche perse durante la primavera 2020). Un'ulteriore flessione si prevede anche per il mese di aprile, seguita da un miglioramento della situazione economica soltanto a partire dal mese di maggio.
  Poiché – sottolinea il DEF – le misure precauzionali dovranno restare in vigore per un congruo periodo di tempo e la pandemia ha nel frattempo investito i principali Paesi partner commerciali dell'Italia, l'economia ne subirà gli effetti negativi per diversi mesi, dovendo probabilmente operare in regime di distanziamento sociale e rigorosi protocolli di sicurezza per alcuni trimestri.
  Ciò determina una marcata revisione dello scenario macroeconomico, in confronto sia a quello che si andava delineando a inizio anno, sia rispetto allo scenario prospettato a settembre nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF).
  Nel DEF si prospetta, dunque, una revisione al ribasso di 8,6 punti percentuali della previsione di crescita del PIL per il 2020, rispetto a quanto previsto nella NADEF del settembre scorso, da un aumento dello 0,6 per cento ad una contrazione dell'8 per cento, mentre per il 2021 si prospetta un recupero del PIL reale pari a +4,7 per cento. Si tratta, comunque, di una previsione considerata dal DEF prudenziale, che sconta il rischio che la crisi pandemica non venga superata fino all'inizio del prossimo anno.
  In tale contesto gli interventi adottati a sostegno dei redditi e dell'occupazione, già attuati alla data di chiusura della previsione, sono inclusi nello scenario a legislazione vigente. Le stime dei modelli econometrici (ITEM) sottostanti la previsione tendenziale attribuiscono agli interventi del decreto Cura Italia un impatto positivo sulla crescita di quasi 0,5 punti percentuali di PIL.
  Per quanto concerne la seconda sezione del Documento di economia e finanza, relativa al quadro di finanza pubblica, essa viene presentata quest'anno eccezionalmente in forma semplificata, limitando l'orizzonte di previsione all'anno 2021. Il Documento riporta quindi l'analisi del conto economico delle amministrazioni pubbliche a legislazione vigente, per il periodo 2020-2021, integrato con le informazioni relative alla chiusura dell'esercizio 2019.
  Per quanto riguarda i dati riferiti al consuntivo 2019, le informazioni riportate nel Documento tengono conto degli aggiornamenti dei dati diffusi dall'ISTAT con i seguenti comunicati: il comunicato «Pil e indebitamento AP», del 2 marzo 2020; il comunicato «IV trimestre 2019 – Conto trimestrale delle AP», del 3 aprile 2020; il comunicato «Notifica dell'indebitamento netto e del debito delle amministrazioni pubbliche», del 22 aprile 2020.
  In relazione alle previsioni tendenziali per il periodo 2020-2021 il DEF espone l'andamento previsto dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nel periodo 2020-2021.
  Per quanto attiene al nuovo quadro previsionale, il conto economico esposto dal DEF evidenzia per il 2020 un indebitamento netto pari al 7,1 per cento del PIL (117.971 milioni).
  Rispetto al 2019, nel 2020 si determina quindi un peggioramento del saldo del 5,5 per cento in termini di PIL. Per quanto riguarda il numeratore del rapporto, l'incremento è attribuibile pressoché interamente a un peggioramento del saldo primario (per 88,35 miliardi), in sostanziale costanza della spesa per interessi (0,32 miliardi di maggiore spesa).
  Si evidenzia infatti che il saldo primario cambia di segno e passa da positivo (avanzo dell'1,7 per cento sul PIL) a negativo (disavanzo del 3,5 per cento). Quanto alle previsioni sul rapporto debito/Pag. 13PIL, per effetto delle ripercussioni economiche della crisi da COVID-19, esso è stimato in aumento rispetto alla stima preliminare per il 2019 del 134,8 per cento, fino al 151,8 per cento nel 2020 nello scenario a legislazione vigente. A ciò contribuiscono innanzitutto gli effetti finanziari delle misure di risposta alla crisi approvate finora, pari a circa 20 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e di 25 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare. Ciò implica, per il 2020, un disavanzo primario del 3,5 per cento del PIL e una maggiore componente stock-flussi dovuta alla diversa contabilizzazione degli effetti finanziari delle misure con il criterio della competenza e quello della cassa. Contribuirà all'aumento del debito anche il forte peggioramento previsto per l'effetto derivante dalla caduta del PIL nominale e reale, a fronte di un livello di spesa per interessi pari a circa il 3,6 per cento del PIL.
  Il DEF attribuisce un carattere temporaneo al peggioramento delle condizioni della finanza pubblica conseguente alla crisi da COVID-19, da cui deriverebbe nell'anno 2021 una previsione, a legislazione vigente, di riduzione del rapporto debito/PIL al 147,5 per cento. Quanto alle entrate il DEF, per il periodo di previsione 2020-2021, stima un andamento delle entrate totali che presenta una iniziale contrazione nel 2020 rispetto al 2019 (- 48,7 miliardi, passando da 841,4 miliardi a 792,8 miliardi) e una ripresa di 53,9 miliardi nel 2021, anno in cui la previsione di entrata si attesta a 846,7 miliardi. In termini di incidenza sul PIL, invece, le stime relative alle entrate totali della PA registrano incrementi sia nel 2020 (47,7 punti percentuali rispetto a 47,1 nel 2019) sia nel 2021 (48 per cento del PIL). Quanto all'andamento delle spese, rispetto a quanto considerato in sede di legge di bilancio 2020, le nuove previsioni di spesa scontano il deterioramento del contesto macroeconomico dovuto alla diffusione della pandemia Covid-19 e l'impatto diretto sulla finanza pubblica degli interventi adottati per sostenere l'economia e rafforzare il sistema sanitario e di gestione delle emergenze. Le spese finali sono quindi riviste al rialzo di 26,3 miliardi per il 2020 e di 12,7 miliardi per il 2021 rispetto alle valutazioni contenute nella Nota tecnico-illustrativa. Riguardo alle principali componenti di spesa, si evidenzia che le spese correnti al netto degli interessi (spese correnti primarie) sono riviste al rialzo di 16,8 miliardi per il 2020 e di 6,4 miliardi per il 2021 rispetto alle valutazioni contenute nella Nota tecnico-illustrativa. La revisione del dato 2020 è quasi interamente spiegata dalla modifica dei dati relativi alle altre prestazioni sociali (+12,9 miliardi) e ai consumi intermedi (+4 miliardi). Con specifico riferimento alla spesa sanitaria, il DEF indica per il 2020 una previsione di spesa pari a 119.556 milioni, con un tasso di crescita del 3,6 per cento rispetto all'anno precedente come rappresentato nella tabella che segue. Nel 2021 è previsto un ulteriore aumento dell'1,3 per cento, mentre il rapporto rispetto al PIL, dopo l'incremento registrato nel 2020 (+7,2 per cento), collegato in larga parte agli interventi connessi all'emergenza sanitaria, registrerebbe nel 2021 una diminuzione attestandosi al 6,9 per cento. La spesa in conto capitale è rivista al rialzo di circa 8 miliardi per il 2020 e di 0,4 miliardi per il 2021 rispetto a quanto previsto dalla Nota tecnico-illustrativa per il 2020. Con riferimento alla spesa per interessi le previsioni per gli anni 2020 e 2021, indicano un aumento su base annua di tale tipologia di spesa più contenuto nel primo anno (circa 300 milioni) e di maggiore rilevanza (ulteriori 2,8 miliardi) nel 2021, anno nel quale la spesa raggiunge il valore di 63.470 milioni. In termini di incidenza sul PIL, la spesa presenta un andamento costante, attestandosi su un valore di 3,6 punti percentuali sia nel 2020 sia nel 2021, tenuto conto della dinamica relativa al denominatore del rapporto. Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della I Commissione, tra le misure urgenti di rilancio Pag. 14economico il Governo richiama, nel DEF 2020-Sezione I, i principali ambiti di intervento, tra cui sono previsti:
   maggiori risorse per le Forze di polizia;
   misure per l'accelerazione dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione;
   interventi di sostegno alle politiche di inclusione e agli investimenti degli enti territoriali.

  In via prioritaria, nell'ambito del quadro complessivo e nella politica di bilancio, è richiamata la «digitalizzazione, semplificazione, innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione e nel Paese».
  In tale prospettiva viene evidenziato come l'emergenza Covid-19 imponga di accelerare il processo di digitalizzazione e, in alcuni casi, di adottare misure di deroga, eccezionali o comunque temporanee, nel rispetto dei princìpi generali, rilevando come «Questa esperienza può essere di insegnamento per introdurre semplificazioni di tipo permanente e non più solo eccezionale». Un secondo pacchetto di misure, anche di natura ordinamentale, riguarda l'esigenza di assicurare una drastica semplificazione delle procedure amministrative in alcuni settori cruciali per il rilancio degli investimenti pubblici e privati (soprattutto appalti, edilizia, commercio, controlli). Su questo tema il Governo annuncia nel DEF un provvedimento ad hoc.
  Si rileva infatti come oggi sull'attività amministrativa gravino il peso di vincoli e iter burocratici che, se da una parte sono e devono essere garanzia di sicurezza e trasparenza, dall'altra, non possono tradursi in un rallentamento dei processi decisionali e, in definitiva, in un pesante onere in termini di costi. Gli strumenti normativi vigenti, dalla riforma Bassanini alla riforma Madia rappresentano il riferimento fondamentale per la semplificazione, ma occorre un lavoro condiviso per un intervento straordinario, rapido, profondo, con il carattere di una eccezionalità almeno pari a quella che stiamo vivendo.
  Posta sotto controllo l'emergenza sanitaria, risulta cruciale predisporre tutti gli strumenti necessari per consentire al sistema produttivo del Paese di innescare, in questa fase, una ripartenza capace di superare i rischi di crisi e di recessione. In tale senso occorre, quindi, un intervento drastico di riduzione della ipertrofia burocratica e normativa, che pesa sulla vita delle persone e ostacola l'attività delle imprese, garantendo la rapidità e la speditezza dei processi, sia decisionali sia operativi nella fase post emergenziale. A tal fine, tra le misure urgenti di semplificazione e crescita in corso di predisposizione nel DEF si menzionano, in particolare:
   la massima semplificazione e velocizzazione delle misure a sostegno dei cittadini e delle imprese, che assicuri la riduzione degli oneri amministrativi attraverso semplicità e tempestività dei meccanismi attuativi, autocertificazione e controlli ex post;
   la piena attuazione del principio «once only» (la pubblica amministrazione chiede una sola volta);
   misure volte all'introduzione di strumenti atti a favorire la diffusione del digitale, l'accelerazione del processo di innovazione tecnologica e la digitalizzazione, la semplificazione degli strumenti di accesso ai servizi on line della pubblica amministrazione, in coerenza con le raccomandazioni 3 e 4 del Consiglio Europeo del luglio 2019, che ha posto come priorità degli investimenti anche l'aumento delle risorse per la ricerca, l'innovazione, la digitalizzazione e le infrastrutture. Relativamente alle risorse per le Forze di polizia, nel DEF 2020 si evidenzia come per il rafforzamento dei servizi della pubblica amministrazione si prevedono risorse, tra le altre, per il potenziamento delle attività delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati nelle azioni di contrasto della diffusione del Covid-19.

Pag. 15

  Nell'ambito delle risorse stanziate per il settore del pubblico impiego sono previste risorse aggiuntive per i rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 del personale dipendente delle amministrazioni statali pari a 3,37 miliardi di euro, sia per il personale contrattualizzato Aran, sia per quello in regime di diritto pubblico (Forze armate, Corpi di Polizia, Vigili del Fuoco, personale prefettizio e personale diplomatico).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato).

  Emanuele PRISCO (FDI), pur riconoscendo lo sforzo compiuto dal relatore nell'elaborazione della sua proposta di parere, ritiene che in essa – oltre che nello stesso provvedimento in esame – venga fornita una rappresentazione non veritiera della realtà attuale, atteso che si richiamano obiettivi di sburocratizzazione e di maggiore impegno di risorse, che appaiono, allo stato, di difficile attuazione. Richiamando l'azione più recente dell'Esecutivo in carica, infatti, fa notare che la realtà è ben differente, considerate le poche risorse stanziate nonché le rilevanti problematiche burocratiche e amministrative incontrate, da un lato, dalle aziende, per conseguire l'erogazione dei finanziamenti, dall'altro dai lavoratori, per ottenere il bonus di 600 euro previsto a loro favore. Preannuncia, pertanto, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere in esame.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, fa notare di essere ben consapevole dell'esigenza di una semplificazione e di una drastica riduzione degli oneri burocratici nel Paese, tanto da aver predisposto una specifica osservazione al riguardo nella sua proposta di parere.

  Emanuele PRISCO (FDI), dopo aver precisato di aver già riconosciuto al relatore di aver tentato di ricostruire, nella sua proposta di parere, una certa complessità della situazione attuale, ribadisce il giudizio critico del suo gruppo su tale proposta e sul provvedimento in esame.

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 28 aprile 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 26/2020: Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.
C. 2471 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Anna BILOTTI (M5S), relatrice, osserva come la Commissione sia chiamata ad avviare l'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. In linea generale evidenzia come il decreto-legge, che posticipa, in via eccezionale, i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020 (elezioni suppletive per la Camera e il Senato; elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali; elezioni per il rinnovo dei consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario) è stato adottato in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19, al fine, come si legge nel preambolo al decreto-legge, «di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure [elettorali], fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus». Pag. 16
  Passando a illustrare il contenuto del decreto-legge, che si compone di soli 3 articoli, l'articolo 1, comma 1, lettera a), amplia la finestra temporale entro cui è possibile procedere allo svolgimento delle elezioni suppletive di Camera e Senato. Per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020, il termine entro il quale sono indette le elezioni è fissato in 240 giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni, anziché in 90 giorni – eventualmente prorogabili in determinati casi - come previsto in via ordinaria dalla legge elettorale. Si ricorda, al riguardo, che il procedimento per lo svolgimento delle elezioni suppletive, cui si procede nel caso di vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nell'ambito di un collegio uninominale, è disciplinato dalla legge elettorale del Senato (all'articolo 21-ter del decreto legislativo n. 533 del 1993) che si applica anche alle elezioni suppletive della Camera in virtù del rinvio recato dall'articolo 86, comma 4, della legge elettorale per la Camera (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). Tale disciplina prevede, all'articolo 21-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, che i comizi elettorali siano convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Si fa notare che, al momento, risulta vacante il seggio del collegio uninominale n. 03 della regione Sardegna per il Senato. Il Presidente della Giunta delle elezioni del Senato ha dichiarato la vacanza il 18 marzo (Senato della Repubblica, seduta del 18 marzo 2020). Pertanto, la previsione della legge elettorale il termine ultimo per lo svolgimento dell'elezione suppletiva è il 16 giugno, con ultima domenica utile il 14 giugno. In forza della disposizione in esame, che amplia il termine per lo svolgimento le elezioni da 90 a 240 giorni, il termine ultimo slitta al 13 novembre, con ultima domenica utile l'8 novembre 2020. Alla Camera non risultano seggi vacanti di collegi uninominali. Tuttavia, se si verificassero vacanze di seggi entro il 31 agosto, si applicherebbe la disposizione in esame. L'articolo 1, comma 1, lettera b), rinvia il turno ordinario delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali, limitatamente all'anno 2020, ad una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020, anziché tra il 15 aprile e il 15 giugno. La disposizione estende inoltre la nuova finestra elettorale anche alle elezioni dei consigli circoscrizionali. Inoltre, la lettera c) del comma 1 stabilisce che sono inseriti nel turno autunnale di cui sopra anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, «se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020», ossia non oltre il 50o giorno prima dell'apertura della finestra elettorale. In proposito si ricorda che, secondo la disciplina ordinaria, le elezioni dei consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario si svolgono in un turno annuale da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre (ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 182 del 1991). Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni, in base all'articolo 2 della predetta legge n. 182. Sempre ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 182 le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio (ossia 50 giorni prima del 15 aprile), si svolgono nel turno ordinario dell'anno in corso, mentre se si verificano oltre tale data, nel turno dell'anno successivo. La data per lo svolgimento delle elezioni amministrative è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi (ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 182 del Pag. 171991). Pertanto, in ciascun turno ordinario si svolgono le elezioni per il rinnovo dei seguenti consigli comunali:
   i consigli comunali per i quali il mandato elettivo scade dal 1o gennaio al 30 giugno dell'anno in corso;
   i consigli comunali per i quali il mandato elettivo è scaduto dal 1o luglio al 31 dicembre dell'anno precedente;
   i consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio dell'anno in corso;
   i consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate successivamente al 24 febbraio dell'anno precedente. Come accennato in precedenza, la lettera c) del comma 1 dispone l'inserimento nel turno autunnale 2020 anche delle elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, «se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020». Per i comuni per i quali le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate successivamente alla data del 24 febbraio 2020 – e che quindi, in base alla normativa vigente, voterebbero nel turno dell'anno successivo – ed entro il 27 luglio 2020 lo svolgimento del turno elettorale sarebbe quindi anticipato, alla luce delle previsioni della lettera c), al «turno autunnale 2020» previsto dal decreto-legge in esame. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione «con la previsione di cui alla lettera c) si riduce pertanto il periodo di gestione straordinaria per tali enti». In merito all'impatto delle previsioni di cui alle lettere b) e c) si segnala come, secondo l'elenco provvisorio compilato dal Ministero dell'interno i comuni interessati al prossimo turno annuale ordinario sono 1.133, di cui 146 comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (di questi 18 sono comuni capoluogo) e 987 comuni inferiori a 15.000 abitanti. Complessivamente, le elezioni interessano oltre 6,5 milioni di elettori. Come già ricordato, in tale elenco, in base al provvedimento in esame, saranno inseriti anche i comuni i cui organi dovranno rinnovarsi per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, se le condizioni per tale rinnovo si verificheranno entro il prossimo 27 luglio. L'elenco provvisorio comprende sia i comuni situati nelle regioni a statuto ordinario, sia nelle regioni a statuto speciale. Tuttavia, le disposizioni del provvedimento in esame si applicano solamente ai primi, in quanto le regioni a statuto speciale disciplinano ciascuna con proprie leggi le modalità di svolgimento e il sistema elettorale delle elezioni amministrative degli enti locali del territorio regionale. Peraltro, alcune regioni a statuto speciale hanno adottato misure analoghe a quelle introdotte dal decreto-legge.
  In Sicilia il 16 aprile 2020 il governo regionale ha presentato un disegno di legge (n. 731) che dispone che le elezioni amministrative si svolgano in un turno straordinario compreso fra l'11 ottobre ed il 6 dicembre 2020; il disegno di legge è attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali dell'Assemblea regionale.
  Nel Friuli Venezia Giulia, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la legge regionale 1o aprile 2020, n. 5, all'articolo 8 ha stabilito che le elezioni per il rinnovo degli organi dei 12 comuni in scadenza nel 2020, si svolgeranno in una domenica compresa tra il 4 ottobre e il 13 dicembre 2020.
  Nella regione Valle d'Aosta le elezioni dei consigli comunali, già previste per il 17 maggio sono state rinviate a una domenica compresa tra il 15 settembre e il 1o novembre 2020. Nella regione Trentino-Alto Adige le elezioni comunali, già fissate per il 3 maggio, sono state rinviate a data da destinarsi, che verrà fissata con un successivo decreto dal Presidente della Regione e comunque il rinvio non potrà superare i 60 giorni decorrenti dal 3 maggio (Decreto del Presidente della Regione 10 marzo 2020). Quanto alle elezioni Pag. 18regionali l'articolo 1, comma 1, lettera d), dispone, in primo luogo, che gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020, durano in carica 5 anni e 3 mesi, in luogo dei 5 anni previsti in via ordinaria dalla normativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 165 del 2004).
  Inoltre, si prevede che le elezioni per il rinnovo degli organi si svolgano esclusivamente nei 60 giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori. Ricorda che la citata legge n. 165 del 2004 reca i principi fondamentali cui ciascuna regione deve attenersi nella definizione con propria legge del sistema e del procedimento elettorale per il rinnovo degli organi rappresentativi. Essa dispone che gli organi elettivi delle regioni durano in carica per 5 anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i 60 giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori. Rispetto al termine ad quem già previsto dalla normativa statale la lettera d) aggiunge quindi che la finestra temporale dei 60 giorni successivi al termine della scadenza del mandato (inclusa la domenica compresa nei 6 giorni ulteriori) ha carattere di esclusività. In proposito ricorda che nel 2020 sono previste le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali in 6 regioni a statuto ordinario: Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia, nelle quali le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali si sono svolte il 31 maggio 2015, e per le quali il quinquennio della legislatura si concluderebbe dunque ordinariamente il 31 maggio 2020. Pertanto, dato che la legge statale prevede che le elezioni si svolgano non oltre i 60 giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori, secondo la disciplina ordinaria le prossime elezioni avrebbero dovuto essere indette in una domenica compresa tra domenica 17 maggio e domenica 2 agosto 2020: per effetto dello slittamento disposto dalla disposizione in esame, la legislatura è invece prolungata al 31 agosto e le elezioni potranno perciò svolgersi nel periodo dal 1o settembre al 5 novembre, con la prima domenica utile il 6 settembre e l'ultima il 1o novembre (60 giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori). Per quanto riguarda il riparto di competenze legislative in materia si ricorda che l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, ha conferito alle regioni a statuto ordinario potestà legislativa in materia elettorale nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica; la medesima legge stabilisce inoltre la durata degli organi elettivi. Ai sensi dell'articolo 123, primo comma, della Costituzione, ciascuna regione, inoltre, adotta uno statuto che ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Il predetto articolo 122, primo comma, della Costituzione è stato attuato dalla legge n. 165 del 2004, la quale prevede, all'articolo 5, che gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, salvi i casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data dell'elezione e le elezioni dei nuovi consigli hanno luogo non oltre i 60 giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori. Nel rispetto di questi limiti, ciascuna legge regionale può specificare ulteriormente il procedimento di convocazione dei comizi elettorali.
  L'articolo 5 della legge n. 165 del 2004 è stato modificato dall'articolo 1, comma 501, della legge n. 190 del 2004 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2015, che hanno inserito tra i princìpi fondamentali l'indicazione di un termine temporale certo, successivo alla fine della legislatura, entro il quale si debbano svolgere le elezioni, in modo da poter anche agevolare l'abbinamento delle elezioni dei consigli regionali ad eventuali altre elezioni Pag. 19(cosiddetto election day). In tale contesto emerge come il termine ad quem per lo svolgimento delle elezioni sia fissato dalla legge statale e sia uguale per tutte le regioni a statuto ordinario. Il termine a quo, precedente la scadenza della legislatura, a partire dal quale è possibile convocare i comizi elettorali, può invece essere stabilito dalle singole regioni con la legge elettorale regionale. In assenza di specifiche previsioni dettate dalle leggi regionali, si applica peraltro la normativa statale cedevole recata dalla legge n. 108 del 1968, che prevede il rinnovo dei consigli regionali ogni cinque anni (in base all'articolo 3, primo comma, della legge n. 108 del 1968), decorrenti per ciascun consiglio dalla data della elezione (ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge n. 108); in particolare, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della citata legge n. 108 le elezioni possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento dei cinque anni della legislatura. Nelle regioni che hanno invece esercitato il loro potere legislativo in materia, vigono discipline differenziate circa il predetto termine a quo. In Toscana, Campania e Puglia le leggi regionali hanno mantenuto la previsione della legge n. 108 del 1968 e prevedono che le elezioni possono effettuarsi a partire dalla quarta domenica prima della scadenza della legislatura. Lo stesso vale per la regione Liguria che non ha adottato ancora una legge elettorale alla quale pertanto si applica la normativa statale di cui alla legge n. 108 del 1968.
  Le Marche individuano come dies a quo il 15o giorno precedente la scadenza della consiliatura, mentre il Veneto prevede che le «elezioni del consiglio regionale e del Presidente della Giunta, fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale, sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica e hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 maggio e il 15 giugno». Tale ultimo termine deve però considerarsi superato dalla normativa statale. Rispetto a tale quadro variegato la norma della lettera d) del comma 1 prevede invece che le elezioni si svolgano esclusivamente nei 60 giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori. Pertanto, sembrerebbe esclusa l'applicazione delle disposizioni regionali che contemplano la possibilità di svolgere le elezioni anche prima della scadenza del quinquennio. Per completezza di esposizione ricorda che secondo le leggi elettorali delle regioni citate, spetta al Presidente della Giunta regionale indire le elezioni con proprio decreto. Per quanto riguarda la Liguria, che non ha adottato una propria legge elettorale, si applica la normativa statale: la data delle elezioni è dunque fissata dal Governo e sono indette dal prefetto del capoluogo di regione. In tale quadro si rammenta inoltre che nel 2020 sono previste anche le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Valle d'Aosta, che, in quanto regione a statuto speciale, ha una competenza legislativa esclusiva in materia elettorale. Nella Valle d'Aosta la disciplina per l'elezione del consiglio regionale è recata dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, come recentemente modificata dalla legge regionale 4 giugno 2019, n. 7. Il 23 marzo 2020 il Presidente della Regione, nell'ambito delle iniziative assunte a fronte della situazione emergenziale Covid-19 e previa comunicazione al Ministro dell'interno, ha emanato un decreto di revoca della convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale, previsto per il 10 maggio 2020, e il rinvio degli stessi. La nuova convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale sarà stabilita con un successivo decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro il 31 luglio del 2020, ossia entro il termine di validità della delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, ossia entro il 31 luglio 2020 (Decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 118). Ricorda infine che l'articolo 7 del decreto-legge n. 98 del 2011 prevede che, a decorrere dal 2012, le consultazioni elettorali per le elezioni Pag. 20dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, «si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno» (election day). Inoltre, qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni di cui sopra si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge dispone che, in considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, è consentito rinviare di non oltre tre mesi le consultazioni elettorali di cui al provvedimento in esame, anche se già indette. Il rinvio è disposto con lo stesso provvedimento previsto per la relativa indizione. Vengono comunque fatte salve le operazioni già compiute per lo svolgimento delle elezioni medesime.
  La previsione del comma 2, anche tenuto conto di quanto evidenziato nell'Analisi tecnico – normativa allegata al disegno di legge di conversione, sembra quindi configurare una norma di ulteriore proroga da applicare oltre i termini previsti al comma 1 nel caso di «sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19». In tale previsione sarebbero ricomprese tutte le elezioni previste al comma 1 (quindi amministrative, regionali, suppletive per la Camera ed il Senato). In tale contesto complessivo ricorda altresì che l'articolo 81 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto-legge «Cura Italia») ha prorogato il termine ultimo per l'indizione del referendum ex articolo 138 della Costituzione sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019. Prevedendo al riguardo che la consultazione referendaria sia indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum sulla legittimità del referendum (comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020).
  Pertanto, ai sensi di tale proroga, il termine ultimo per tenere la consultazione referendaria sarebbe domenica 22 novembre 2020.
  Per quanto riguarda infine il ricorso dello strumento del decreto-legge in materia elettorale, si rileva come l'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1998 stabilisce che il Governo non può mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, tra le quali è compresa la materia elettorale. Si sono peraltro registrati diversi precedenti di interventi in materia elettorale con lo strumento del decreto-legge; tali interventi, tuttavia, hanno avuto ad oggetto prevalentemente aspetti del procedimento elettorale e non la disciplina del sistema elettorale in senso sostanziale. Anche dalla giurisprudenza costituzionale si ricava che il divieto di intervenire con decreto-legge in materia elettorale riguardi la determinazione della rappresentanza in base ai voti ottenuti e non incida sulla legislazione elettorale cosiddetta di contorno. Per quanto concerne la delimitazione della materia elettorale da parte della giurisprudenza costituzionale, occorre risalire alla sentenza n. 104 del 1973, secondo la quale in tale materia «va ricompreso anche ciò che attiene alla organizzazione della funzione elettorale, ossia tutta quella normazione positiva riguardante lo svolgimento delle elezioni». Con riguardo all'utilizzo della decretazione d'urgenza in materia elettorale, si segnala la sentenza n. 161 del 1995, pronunciata nell'ambito di un giudizio su un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riguardante il decreto-legge n. 83 del 1995, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie. Tale conflitto era stato sollevato dai promotori di alcuni referendum, ad avviso dei quali il citato decreto-legge risultava «viziato «per cattivo uso del potere di cui all'articolo 77 della Costituzione» essendo stato adottato, senza che ricorressero gli estremi della necessità e dell'urgenza, in materia referendaria, da ritenersi preclusa Pag. 21al decreto-legge». In tale pronuncia la Corte, dopo aver riaffermato, in linea con la sentenza n. 29 del 1995, che spetta ad essa il sindacato sull'esistenza dei presupposti costituzionali ed aver rilevato che nel caso di specie «non ricorre quella «evidente mancanza» dei requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza di tali presupposti», si pronuncia sul «limite oggettivo che, rispetto alla decretazione d'urgenza, viene dedotto nel ricorso con riferimento alla materia referendaria», rilevando «che tale limite non risulta desumibile, né direttamente né indirettamente, dalla disciplina costituzionale».
  «Il rilievo può valere – argomenta la Corte – anche per quanto concerne il divieto – desunto dall'articolo 72, quarto comma, della Costituzione e richiamato dall'articolo 15, secondo comma, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 – relativo alla materia elettorale: e, invero, anche a voler ammettere, ai fini dell'operatività di detto limite rispetto al caso in esame, una piena equiparazione tra materia elettorale e materia referendaria, resterebbe pur sempre il fatto che il decreto in questione ha inteso porre una disciplina che non viene a toccare né il voto né il procedimento referendario in senso proprio, ma le modalità della campagna referendaria. La sfera regolata dal decreto-legge n. 83 del 1995, pur connessa alla materia referendaria – in quanto funzionalmente collegata all'applicazione dell'articolo 75 della Costituzione – risulta, pertanto, distinta, nei suoi contenuti, da tale materia, il cui oggetto va identificato nel voto e nel procedimento referendario».
  Da tale affermazione sembra desumersi che il divieto di intervenire con decreto-legge in materia elettorale riguardi, per così dire, il «nucleo duro» della legge elettorale, essenzialmente quello che regola la determinazione della rappresentanza politica in base ai voti ottenuti, e non incida invece sulla cosiddetta legislazione elettorale di contorno o sulla disciplina di aspetti di carattere procedimentale o organizzativo.
  Al riguardo ricorda, a titolo esemplificativo, i seguenti altri decreti-legge che (oltre al già richiamato decreto-legge n. 27 del 2015) sono intervenuti sul procedimento elettorale:
   il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, ha disposto il rinvio delle elezioni amministrative in tutta la provincia dell'Aquila, a una data compresa tra il 1o novembre e il 15 dicembre, da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno; il decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, ha rinviato ulteriormente le elezioni al turno ordinario del 2010;
   il decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011;
   il decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012;
   il decreto-legge n. 79 del 2012, all'articolo 6-bis ha escluso dall’election day il rinnovo degli organi degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose, chiarendo che continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dal testo unico degli enti locali che prevedono che quando il commissariamento scade nel secondo semestre dell'anno le nuove elezioni comunali si svolgono in un turno straordinario tra il 15 ottobre e il 15 dicembre;
   il decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013.

  Svolgendo alcune considerazioni finali di carattere generale, evidenzia come il provvedimento in esame miri a garantire il diritto di voto dei cittadini, affinché siano assicurate condizioni di completa sicurezza per ogni genere di elezione. Pag. 22
  Facendo riferimento ad alcune dichiarazioni pubbliche rese, con riferimento al rinvio delle elezioni amministrative, da alcuni presidenti delle regioni – della cui buona fede si dichiara convinta – ritiene opportuno che tale delicata fase di rischio epidemiologico venga gestita con la massima prudenza, ascoltando gli esperti e conciliando le esigenze di salute, che ritiene prioritarie, con quelle di natura economica. Auspica quindi che vengano garantite aperture progressive, ponderate e proporzionate alla situazione di rischio di volta in volta accertata, al fine di scongiurare conseguenze negative e farsi trovare pronti in caso di un eventuale ritorno dell'epidemia nel periodo autunnale. Ritiene, in ogni caso, che la scelta di individuare un election day, nel corso del quale svolgere le diverse elezioni, possa rappresentare una soluzione auspicabile, anche in una prospettiva di risparmio economico.

  Emanuele PRISCO (FDI), dopo aver stigmatizzato l'assenza del Governo in occasione della discussione di un provvedimento importante come quello in esame, si chiede quali misure l'Esecutivo abbia in mente di assumere nel malaugurato caso in cui la situazione di rischio epidemiologico non dovesse migliorare nel prossimo periodo autunnale. Ricorda peraltro che il rischio di un lungo rinvio riguarda anche lo svolgimento del referendum costituzionale.

  Anna BILOTTI (M5S), relatrice, ricorda che sulla questione della proroga del termine per l'indizione del referendum ex articolo 138 della Costituzione sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019, è intervenuto l'articolo 81 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto-legge «Cura Italia»).

  Federico FORNARO (LEU) ritiene che l'assenza del Governo, seppure ineccepibile da un punto di vista regolamentare, sia invece politicamente ingiustificata, attesa l'importanza della discussione in corso. Auspica, dunque, che tale presenza sia assicurata nelle prossime sedute. Si riserva di svolgere più approfondite considerazioni di merito nel prosieguo del dibattito, pur anticipando la propria condivisione rispetto all'impianto complessivo del provvedimento in esame la cui ratio intende però confrontare con il rappresentante del Governo.

  Stefano CECCANTI (PD), con riferimento ad alcune considerazioni volte dal deputato Prisco, fa notare che il provvedimento, all'articolo 1, comma 2, già prevede l'ipotesi di un ulteriore rinvio, in considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19. Ritiene sia ragionevole assumere un atteggiamento prudenziale circa lo svolgimento delle elezioni in questione, evitando inutili forzature che espongano al rischio di avviare una procedura elettorale senza che vi sia la possibilità di portarla poi effettivamente a conclusione, come avvenuto, ad esempio, in Francia. Pur comprendendo le ragioni elettorali e di parte rappresentate da alcuni presidenti di regioni, ritiene che il Parlamento, facendosi interprete di esigenze di carattere nazionale, sia chiamato ad assumere una decisione ponderata, considerato il rischio epidemiologico ancora presente in tutto il territorio europeo.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dopo aver precisato di aver richiesto per la seduta odierna la presenza del Governo, per il quale evidentemente non è stato possibile assicurare la presenza di un suo rappresentante, ricorda che la presenza del Governo in tale sede non è obbligatoria. Fa presente, comunque, che sarà sua cura sollecitarne la presenza per le prossime sedute, alla luce dell'opportunità politica che l'Esecutivo fornisca chiarimenti durante l'esame di tale delicato provvedimento, affinché sia possibile approfondire nel merito tutti gli aspetti del testo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

Pag. 23