CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 aprile 2020
353.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 aprile 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

  La seduta comincia alle 17.

Variazione nella composizione dei gruppi della Commissione.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, comunica che la deputata Mariastella GELMINI entra a far parte della Commissione come appartenente al gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente, in sostituzione dell'onorevole Carlo GIACOMETTO.

D.L. n. 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
C. 2461 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

  Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), relatore, riferendo sui contenuti di competenza della Commissione del decreto-legge n. 23 del 2020, fa presente che l'unica disposizione che ricade nell'alveo di competenza della Commissione è l'articolo 23, che proroga al 30 giugno 2020 la validità dei certificati in materia di appalti emessi, ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997, dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020.Pag. 14
  Il citato articolo 17-bis reca un meccanismo volto a rendere più efficaci i controlli in materia di versamenti previdenziali e contributivi per i propri lavoratori da parte delle ditte aggiudicatrici di contratti di appalto. Il comma 5 prevede tuttavia che tali obblighi non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di sopra forniscano al committente una certificazione – messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate, che ha validità di quattro mesi – che dimostri la sussistenza di taluni requisiti di affidabilità. Nella relazione illustrativa, il Governo motiva la disposizione con riferimento alla necessità di limitare gli accessi da parte di contribuenti agli uffici dell'Agenzia delle entrate.
  Per completezza, richiama anche il contenuto dell'articolo 12, che riguarda l'applicazione del fondo Garanzia mutui prima casa, in quanto incidente, sia pure in via indiretta, con le competenze della Commissione in materia di politiche per la casa.
  L'articolo 12 chiarisce che le ditte individuali e gli artigiani rientrano tra i beneficiari della disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui «prima casa» (cd. fondo Gasparrini) secondo le modalità agevolate previste dall'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle condizioni ivi previste (calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus). La norma dispone inoltre che, per un periodo di nove mesi decorrenti dal 9 aprile 2020 e dunque fino al 9 gennaio 2021, i benefici del predetto Fondo sono applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, in deroga alla disciplina vigente.
  Presenta quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Il Sottosegretario Roberto MORASSUT concorda con la proposta di parere del relatore.

  Elena LUCCHINI (LEGA) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo. Fa presente, infatti, che idee che possono essere considerate ottime sono prive di valore se le modalità per la loro attuazione non sono efficaci. Osserva che nel provvedimento non si trovano attuati quelli che oggi si possono considerare proclami ed annunci del Presidente del Consiglio, che facevano ben sperare, essendosi fatto riferimento alla «potenza di fuoco» di 400 miliardi di euro da destinare alle attività produttive. Nel provvedimento, peraltro di difficile comprensione, tempi, importi e modalità di erogazioni sono invece ben diversi da quelli annunciati.
  Quanto ai tempi di erogazione dei contributi, valutati in 2/3 mesi e che in condizioni normali potrebbero ritenersi accettabili, la sequenza articolata di passaggi, tra i quali anche l'emanazione di specifiche circolari bancarie per l'accesso al credito, li rendono del tutto inaccettabili nello stato di emergenza attuale.
  Quanto agli importi, fa presente che l'erogazione di un prestito pari al 25 per cento del fatturato dell'ultimo bilancio, in luogo di un'erogazione di contributi a fondo perduto come deliberato in altri Stati dell'Unione quali Germania e Olanda, del quale si dovranno pagare inoltre interessi e commissioni bancarie, permetterà alle imprese di assolvere al solo versamento delle imposte dovute, rappresentando quindi tale erogazione una mera partita di giro per lo Stato, piuttosto che un aiuto concreto alle imprese come sarebbe stato auspicabile.
  Segnala, infine, che l'articolo 37 del decreto-legge, che prevede la sospensione del termine dei procedimenti amministrativi fino al 15 maggio, ha determinato l'effetto di bloccare le procedure in corso per le gare d'appalto, paralizzando un settore assai rilevante, soprattutto nella cosiddetta «fase 2», quella della ripartenza economica del Paese.
  In conclusione nessun aiuto viene dato dal provvedimento in esame alle aziende, ai lavoratori autonomi, alle partite Iva, né il Governo e la maggioranza hanno ritenuto di accogliere le poche ma significative Pag. 15proposte emendative elaborate dalle opposizioni con spirito costruttivo, che avrebbero delineato un quadro normativo assai più efficace.

  Tommaso FOTI (FDI) reputa del tutto insufficiente l'intervento del Governo, sia in termini generali, sia in relazione ad uno specifico settore di interesse della Commissione. Si riferisce, in particolare, alla totale assenza di aiuti all'edilizia, filiera economica che dal 2008 risente di una crisi che ne ha ridotto considerevolmente il numero di aziende e di addetti e che, tuttavia, riveste una importanza ancora enorme per l'economia e lo sviluppo del Paese.
  Peraltro, la dimensione ridotta della massima parte delle imprese del settore e il suo significativo indotto, richiedono di assumere interventi massicci e mirati di rilancio degli investimenti pubblici, mentre i dati dell'ultimo quadriennio – quali ad esempio quelli di ANAS – sono di segno opposto. Di fronte a questo vero e proprio bollettino di guerra che, non da ora, proviene dal settore edile, sarebbe stata auspicabile una incisiva facilitazione dell'accesso al credito, circostanza che tuttavia – anche alla luce delle considerazioni espresse da Banca Italia e ABI nel corso di recenti audizioni parlamentari – richiederebbe un'applicazione del provvedimento in esame ben diversa da quanto realmente avviene in numerose sedi bancarie, nelle quali l'erogazione dei prestiti viene condizionato all'esibizione di copiosi documenti non dovuti. Forse non è quindi del tutto priva di fondamento la richiesta di ABI di garantire una sorta di scudo penale per i funzionari che gestiscono tali procedure.
  Conclude ribadendo nuovamente la richiesta di svolgere quanto prima l'audizione della Ministra delle infrastrutture per un confronto serio sulle tematiche legate al rilancio dei lavori pubblici.

  Erica MAZZETTI (FI) esprime preliminarmente una grande insoddisfazione per il comportamento del Governo e della maggioranza su questo come anche sugli altri provvedimenti in corso di elaborazione, non essendo stato dato alle opposizioni alcun margine di intervento. Sottolinea come il sistema produttivo italiano stia attraversando una forte crisi sia per l'incertezza sulla possibile riapertura sia per la preoccupazione riguardo al recupero del guadagno perduto in questi mesi di chiusura. Il Governo in una tale fase dovrebbe attuare qualsiasi sforzo volto a sostenerle, mentre nel decreto-legge in esame si rinvengono solo misure di posticipazione per il pagamento delle tasse, erogazione di prestiti in luogo di elargizioni a fondo perduto e misure inefficaci a sostenere le imprese. Sarebbe stata invece opportuna una moratoria per tutto l'anno 2020, a suo giudizio configurabile come una vera misura di aiuto e di semplificazione, delle quali non vi è traccia nel provvedimento.
  Nessuna delle proposte concrete presentata dalle opposizioni è stata attuata, nessun emendamento è stato accolto ed è stata finanche posta la fiducia sui precedenti provvedimenti di urgenza, contraddicendo l'attuale maggioranza quanto con forza proclamato nelle scorse legislature, quando era opposizione.
  Ritiene preoccupante che il destino del Paese sia affidato a un nutrito gruppo di sedicenti esperti che di fatto hanno commissariato il Governo, non essendo più i Ministri a decidere il da farsi né il Parlamento ad essere coinvolto. Osserva inoltre che in tale gruppo non è presente alcun rappresentante del mondo produttivo, il che desta ulteriore preoccupazione quanto alle risposte che le aziende si aspettano per la ripartenza. Non esiste un piano nazionale unitario sulla riapertura dei vari settori, di cui ad oggi non è dato ancora conoscere il calendario.
  Quanto la competenza della Commissione, sottolinea l'importanza per la ripresa economica delle settore dei lavori pubblici e dell'edilizia. Quanto al primo ritiene necessaria una audizione della Ministra De Micheli, che il proprio gruppo chiede da mesi e che è ormai indifferibile, dovendosi procedere con rapidità alla semplificazione del Codice degli appalti, Pag. 16oggetto di una proposta di legge a sua prima firma della quale chiede alla presidenza il rapido avvio dell'esame.
  Quanto all'edilizia, settore fondamentale anch'esso in crisi da molti anni, segnala la presentazione da parte del proprio gruppo di una proposta di legge che va nel senso della semplificazione nonché di una interpellanza urgente in Assemblea volta alla detassazione di tutti i tipi di immobili, all'ampliamento dell'istituto della cedolare secca anche per immobili con destinazione d'uso diversa da quella attualmente prevista e alla semplificazione delle normative edilizie, soprattutto con riguardo alla raccolta in un unico codice di tutta la normativa di settore e alla possibilità di sostituire il vigente permesso a costruire con una più semplice e veloce autocertificazione.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 17.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 23 aprile 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

  La seduta comincia alle 17.23.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
Atto n. 166.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, ricorda che la Commissione avrebbe dovuto esprimersi entro lo scorso 14 aprile. Tuttavia, la richiesta di espressione del parere parlamentare avanzata dal Governo non è corredata del previsto parere della Conferenza Unificata. Ciò nonostante, in considerazione dell'imminente scadenza della delega (5 marzo 2020) e all'urgenza segnalata dal Governo, la Presidenza della Camera ha proceduto comunque all'assegnazione dell'atto alla Commissione.
  Resta inteso che le Commissioni non potranno pronunciarsi definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato. Aggiunge inoltre che, in ossequio a quanto concordato nello scorso Ufficio di presidenza, ha trasmesso una nota al Governo con la quale ho chiesto al Governo di valutare l'opportunità che la Commissione Ambiente esprima il parere oltre il termine previsto in via originaria, e comunque in un tempo congruo con l'eventuale esercizio della delega, anche alla luce delle recenti iniziative normative volte a spostare il termine originariamente fissato.

  Mario MORGONI (PD), relatore, riferisce sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (Atto n. 166).
  Come già evidenziato, il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 14 aprile, anche se l'assegnazione alla Commissione è avvenuta con riserva, non essendo il testo corredato del parere della Conferenza Unificata.
  È invece fissato al 5 luglio 2020 il termine per il recepimento della direttiva 2018/849.
  Quanto invece al termine di esercizio della delega conferita dalla legge di delegazione europea per il 2018 (legge n. 117 del 2019), esso risulterebbe scaduto lo scorso 5 marzo ma, per effetto dello «scorrimento» di ulteriori tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della scadenza del termine, esso verrebbe, Pag. 17a normativa ora vigente, a scadere il prossimo 5 giugno 2020. Peraltro, nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è stata introdotta una ulteriore proroga di tre mesi per l'esercizio della delega in oggetto.
  Prima di esaminare il testo del provvedimento, appare utile ricordare che la norma di delega individua specifici criteri e principi direttivi per l'attuazione della direttiva in vigore dal 4 luglio 2018. In particolare, l'articolo 14, comma 1 lettera a) della citata legge n. 117 del 2019 prevede che si proceda al coordinamento delle previsioni del decreto legislativo n. 209/2003 con le disposizioni contenute nella direttiva oggetto di recepimento, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore. Inoltre, la nuova normativa dovrà individuare forme di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio, disciplinare i sistemi di tracciabilità e contabilità dei veicoli, anche se fuori uso, incentivare il recupero energetico dei rifiuti provenienti dal trattamento degli stessi, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili.
  La direttiva 2018/849 principalmente mira a rendere più affidabile la comunicazione dei dati relativi alla gestione di tali rifiuti da parte degli Stati membri verso la Commissione europea.
  Ai fini del suo recepimento, il testo in esame novella quindi la previgente disciplina, recata dal decreto legislativo n. 209 del 2003, anche al fine di aggiornarne i riferimenti normativi interni riguardanti norme ormai abrogate (segnatamente, il D.Lgs. n. 22 del 1997 «decreto Ronchi»,) e coordinarla con il codice ambientale.
  Si tralasciano in questa sede le modifiche che riguardano il mero aggiornamento dei riferimenti normativi interni ovvero di carattere formale.
  La prima modifica sostanziale riguarda l'articolo 3, comma 1, lettera n) del decreto n. 209 del 2003 (articolo 1, comma 1, lettera a, numero 2) dello schema. Essa ha lo scopo di precisare la definizione di «frantumazione». Si chiarisce che anche le parti non metalliche derivanti da tale operazione – oltre che al recupero, anche energetico, o allo smaltimento, come prevede la vigente normativa – possono essere destinate al riciclaggio.
  Sempre con riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo n. 209 del 2003, degna di menzione è anche la modifica del comma 3 finalizzata a specificare che i produttori sono tenuti a ritirare i veicoli fuori uso o i pezzi usati allo stato di rifiuto, laddove tecnicamente fattibile, sull'intero territorio nazionale. Si tratta di previsione attuativa del nuovo articolo 8-bis, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/85, a norma del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore di prodotti o le organizzazioni che attuano gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di quest'ultimo, abbiano una copertura geografica di prodotti e di materiali chiaramente definita senza limitare tali zone alle aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti sono più proficue.
  Ulteriori modifiche riguardano l'articolo 5 del decreto n. 209.
  Al comma 1 (comma 1, lettera e), numero 2) dello schema), si precisa che il centro di raccolta, al quale il concessionario deve consegnare i veicoli è quello convenzionato con uno dei produttori dei veicoli di cui effettua la vendita, che sono poi disciplinati nel presente schema. Ciò allo scopo di favorire la raccolta presso centri e impianti certificati e che garantiscano la qualità dei dati raccolti e comunicati.
  Al riguardo, la direttiva attuata in questa sede prevede che i produttori istituiscano un meccanismo di autosorveglianza – in linea con il regime di responsabilità estesa del produttore – sui centri convenzionati, anche al fine di assicurare la corretta predisposizione della prescritta relazione di controllo sulla qualità dei dati comunicati.
  Si evidenzia che l'articolo 231, comma 2, del codice ambientale attribuisce al proprietario di veicoli destinati alla demolizione Pag. 18la facoltà di consegnarli ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri qualora intenda acquistarne un altro. Questi ultimi hanno l'obbligo di accettarne la consegna. Tale obbligo opera però solo per i veicoli che non sono disciplinati dal citato decreto n. 209 del 2003 (che riguarda, in particolare, i veicoli a motore per il trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente o per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t. ed i veicoli a motore a tre ruote). Viceversa, per i veicoli rientranti nel campo di applicazione del decreto n. 209, non sussiste alcun obbligo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato di accettare la consegna per la successiva consegna ad un centro di raccolta e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione. Ove però la accettino, scatta l'obbligo di conferire il veicolo ai suddetti centri di raccolta convenzionati, mentre il medesimo obbligo non grava sui concessionari che ricevono veicoli non soggetti alla normativa in esame poiché – come chiarisce la relazione illustrativa – «non è previsto dalla direttiva 2000/53/CE».
  La seconda modifica introduce un comma 1-bis, che riguarda sempre i concessionari di cui al comma precedente, prevedendo che questi gestiscano come «deposito temporaneo» i veicoli che accettano, prima di conferirli a centri di raccolta, prescrizione peraltro già contenuta nell'articolo 6, comma 8-bis del testo vigente.
  Ancora, il comma 3 dell'articolo 5 viene integrato, da un lato, per specificare che l'obbligo dei produttori di veicoli di ritirare i veicoli fuori uso opera sull'intero territorio nazionale e, dall'altro, per imporre ai medesimi produttori di dare adeguata informazione sulle procedure di selezione dei centri di raccolta.
  Sempre all'articolo 5, al comma 9 si chiarisce che anche i titolari dei centri di raccolta – in analogia con quanto previsto per gli impianti di trattamento – devono effettuare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo entro un breve termine (che lo schema in esame fissa in sette giorni) anche prima della radiazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA), mentre le ulteriori fasi di trattamento avverranno successivamente alla cancellazione dal PRA.
  Infine, al comma 15 si consente che la consegna di veicoli o pezzi usati possa avvenire, oltre che ai consorzi obbligatori, anche ad altri sistemi di gestione di filiera.
  Numerose sono anche le modifiche dell'articolo 6 del decreto n. 209 del 2003. Al comma 2 si precisa, in primo luogo, che il termine per effettuare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo, adesso indicato in modo generico («al più presto») è fissato in sette giorni, così da renderlo più stringente e certo. In secondo luogo, si dettagliano le operazioni di «condizionamento» (pulizia, controllo e riparazione) che consentono il recupero delle componenti dei veicoli fuori uso, da commercializzare come prodotti (e non più come rifiuti). Si segnala che tale norma si affianca a quella introdotta all'articolo 15 che, come vedremo, riguarda solo il recupero delle componenti attinenti alla sicurezza.
  Al comma 3 del medesimo articolo si aggiunge l'obbligo per i produttori di veicoli di verificare la qualità del lavoro svolto presso i centri convenzionati.
  Al comma 8, viene altresì soppressa la previsione per cui il rinnovo della autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento riguarda un periodo di 8 anni
  Il comma 8-bis è integrato al fine di consentire il deposito temporaneo anche in aree «scoperte e pavimentate» purché i veicoli non abbiano fuoriuscite di liquidi o gas e abbiano integri i componenti di sicurezza. Secondo la relazione illustrativa tale norma, che la relazione medesima considera derogatoria rispetto al codice dell'ambiente «responsabilizza il concessionario ad effettuare correttamente il deposito del veicolo accettato per la demolizione e chiarisce le caratteristiche del deposito, distinguendole in base alle potenziali caratteristiche di pericolo del veicolo».Pag. 19
  Lo schema reca anche alcune integrazioni dell'articolo 7 del decreto n. 209 del 2003. In primo luogo, si introduce il comma 1-bis relativo alla possibilità di stipulare accordi di programma diretti al conferimento di particolari rifiuti ai sistemi di gestione di filiera già organizzati al recupero di rifiuti affini (ad esempio plastica o vetro). Tale accordo può avvenire tra il Ministero dell'ambiente e associazioni di categoria dei produttori o delle imprese che effettuano il riciclaggio e il recupero.
  Al comma 2-bis, si specifica che tra i dati che i responsabili degli impianti di trattamento sono tenuti a comunicare rientra anche il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso del centro di raccolta.
  La modifica dell'articolo 10 riguarda semplicemente la previsione che i produttori forniscano ai centri di raccolta anche le informazioni necessarie per la messa in sicurezza dei veicoli, in aggiunta a quelle relative alla loro demolizione.
  Lo schema in esame interviene anche sulla disciplina vigente in materia di trasmissioni di dati e informazioni, di cui all'articolo 11 del decreto n. 209 del 2003. La novella del comma 1 soddisfa l'obbligo di trasmettere, con cadenza annuale –la cadenza per trasmettere analoghe informazioni attualmente è triennale – i dati relativi alle percentuali di reimpiego e recupero dei materiali (in rapporto al peso) e la relazione di controllo della qualità dei dati oggetto di rendicontazione, riguardanti i veicoli fuori uso. La novella del comma 3 consegue alla intervenuta abrogazione del sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e dunque prevede che le comunicazioni relative ai veicoli fuori uso avvenga con il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
  L'integrazione dell'articolo 13, comma 7, in materia di sanzioni per l'inadempimento all'obbligo di effettuare le prescritte comunicazioni da un lato inasprisce la sanzione prevedendo anche la sospensione dell'attività per il responsabile, dall'altro consente comunque la rettifica o il completamento delle comunicazioni entro trenta giorni dalla data di presentazione.
  Le modifiche all'articolo 15 del decreto n. 209 del 2003 riguardano il riutilizzo dei pezzi di ricambio. Al comma 7 si specifica che i pezzi di ricambio possono essere reimmessi sul mercato solo se sottoposti alle prescritte operazioni di condizionamento, presso un centro autorizzato che ne garantisce la tracciabilità, attraverso l'annotazione sui documenti di vendita dei pezzi matricolati. La nuova disciplina del comma 8 prevede che tali pezzi, se attinenti alla sicurezza del veicolo (freni, sterzo, ecc.), siano anche certificati da parte delle imprese di autoriparazione.
  Infine, si integra anche l'Allegato I relativo ai requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso, per introdurvi l'obbligo di dotarli di un adeguato sistema di pesatura dei veicoli in ingresso. Nella relazione illustrativa si evidenzia che «oggi il peso dei veicoli in ingresso è indicato sulla base delle informazioni ricavate dal libretto di circolazione (...). Ciò favorisce il mercato illecito dei pezzi di ricambio che possono essere asportati prima del conferimento dei veicoli nei centri di raccolta e che, quindi, non possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento degli obiettivi del reimpiego».
  Si evidenzia che lo schema di decreto in esame fissa al 31 dicembre 2020 il termine entro cui i centri di raccolta devono adeguarsi alle nuove disposizioni, per le quali non è previsto alcun onere per le finanze dello Stato, come conferma la relazione tecnica allegata al testo in esame.

  Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, richiamando la richiesta della Commissione di concordare adeguati tempi di esame del presente provvedimento, nonché degli ulteriori schemi di decreto legislativo – atti n. 167, 168 e 169 – che completano il cosiddetto «pacchetto economia circolare, Pag. 20invita a tenere nella dovuta considerazione l'esigenza che lo Stato italiano rispetti il termine di recepimento delle direttive, fissato al 5 luglio 2020. Auspica pertanto che il Governo possa acquisire le indicazioni delle Commissioni parlamentari entro la fine del mese di maggio.
  Pur non essendo all'ordine del giorno, formula la richiesta di una sollecita conclusione anche dell'esame dell'atto n. 156, poiché la rapida adozione del decreto legislativo consentirà di chiudere una procedura di infrazione comunitaria.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 23 aprile 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.40 alle 17.55.

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