CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 aprile 2020
352.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 9

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 aprile 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.05.

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Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.
Atto n. 163.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 aprile 2020.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, ricorda che nella precedente seduta la rappresentante del Governo aveva fornito gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, rilevata l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo 30, prevedendo l'invarianza finanziaria e non già la copertura delle disposizioni contenute nel presente schema di decreto, conformemente al contenuto del medesimo articolo 30, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato lo Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie (Atto n. 163),
   preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:
    il Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso, intenzionali violenti e per gli orfani di crimini domestici presenta risorse pari a 19,5 milioni di euro da destinare agli orfani e a 11 milioni di euro da destinare alle famiglie affidatarie;
    le risorse indicate nella relazione tecnica allegata al provvedimento in oggetto si riferiscono, non solo ad esercizi futuri, ma anche ad esercizi pregressi poiché, da un lato, tali risorse sono già confluite nell'ambito del citato Fondo di rotazione e risultano ancora inutilizzate in mancanza del regolamento che ne consenta l'impiego, dall'altro, alcuni benefici, quali le borse di studio, le spese mediche e il sostegno alle famiglie affidatarie, possono riguardare anche periodi precedenti all'entrata in vigore del provvedimento in esame;
    le predette risorse appaiono più che sufficienti per coprire gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame e, in ogni caso, in esso sono state previste specifiche disposizioni teleologicamente finalizzate ad assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 30;
    in particolare, l'articolo 6, recante requisiti dei beneficiari e criteri di ripartizione delle risorse destinate al diritto allo studio, statuisce che, in caso di risorse finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, sarà garantito ai richiedenti l'accesso al Fondo in misura proporzionalmente ridotta;
    l'articolo 7, inoltre, nel disciplinare le modalità di accesso alle borse di studio, prevede che l'assegnazione di queste ultime ed il loro importo siano stabiliti annualmente nell'ambito delle risorse attribuite al Capo II al sostegno al diritto allo studio;
    ai fini del rispetto dei limiti di spesa programmati, l'articolo 11 demanda invece all'INPS il compito di effettuare il monitoraggio degli oneri in materia di incentivi all'assunzione, prevedendo che, qualora dal monitoraggio emerga uno scostamento dai limiti summenzionati, l'INPS stesso ne darà notizia al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, il quale, a sua volta, informerà il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, istituito presso il Pag. 11Ministero dell'interno, fermo restando che, superati i limiti di spesa programmati, il citato Istituto non potrà acquisire ulteriori istanze di accesso al beneficio;
    per quanto riguarda le spese mediche ed assistenziali, inoltre, l'articolo 16 prevede che, qualora le risorse disponibili per tale finalità non risultino sufficienti per tutti gli aventi diritto, l'importo dei singoli benefici è ridotto proporzionalmente nella misura occorrente al soddisfacimento di coloro che abbiano prodotto istanza;
    infine, in caso di insufficienza delle risorse finanziarie da destinare alle famiglie affidatarie nell'anno di riferimento, l'articolo 22 prevede che l'accesso al Fondo avvenga in quota proporzionale, in modo da consentire di rientrare nel plafond disponibile;
    rilevata l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo 30, prevedendo l'invarianza finanziaria e non già la copertura delle disposizioni contenute nel presente schema di decreto, conformemente al contenuto del medesimo articolo 30,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione:

  all'articolo 30, sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.
Atto n. 171.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame reca una nuova disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.
  Fa presente che lo schema è presentato in attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 (recante «Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106»), che all'articolo 4 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille, per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti nonché per la pubblicazione degli elenchi annuali, in coerenza con le disposizioni del nuovo codice del Terzo settore.
  Segnala che gli articoli 5 e 6 del citato decreto legislativo n. 111 del 2017 rinviano altresì al medesimo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per quel che riguarda la definizione dei criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti, nonché le modalità di riparto del cd. «inoptato», riguardante le Pag. 12«scelte non espresse», nonché le modalità attuative per la ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti, al fine di velocizzare ulteriormente le procedure di erogazione delle risorse, stabilendo che per il riparto non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative, in ciò innovando rispetto alla disciplina vigente.
  In via preliminare ricorda, brevemente, che l'istituto del 5 per mille dell'IRPEF è stato introdotto a titolo sperimentale, per l'anno 2006, dai commi da 337 a 340 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, i quali hanno previsto l'istituzione di un apposito Fondo nel quale far confluire una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare ad una serie di finalità di interesse sociale e di ricerca. L'istituto è stato poi annualmente confermato, da apposite norme di legge, fino all'anno 2014, ed è stato reso definitivo a partire dall'esercizio 2015, con la legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 154, del legge n. 194 del 2014), che ne ha definito il relativo ammontare annuale, da intendersi quale limite massimo di spesa, stanziato per le finalità cui è diretto il cinque per mille.
  Segnala che la legge di bilancio per il 2015 ne ha inoltre stabilizzato la disciplina, estendendo a decorrere dal 2015 l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge n. 40 del 2010 (che sebbene introdotte per il riparto del cinque per mille dell'esercizio finanziario 2010 erano state via via estese agli anni successivi con apposite norme di legge) e dal relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione del 23 aprile 2010. Tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato successivamente modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014, il quale, ai fini di una maggiore trasparenza sull'utilizzo delle somme, ha introdotto numerose disposizioni tese a rafforzare vari aspetti della semplificazione e della rendicontazione.
  Ricorda che nel 2017, infine, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 106 del 2016 (di riforma del Terzo settore) è stato emanato il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, finalizzato al completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille dell'IRPEF in favore degli enti del Terzo Settore e all'introduzione, per gli enti beneficiari, di obblighi di pubblicità e di trasparenza sulle risorse ad essi destinate. Il decreto legislativo n. 111 del 2017, secondo una logica di continuità con la normativa previgente, detta norme per il completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e revisione organica del contributo, e ne disciplina la destinazione in base alle scelte espresse dai contribuenti. Esso ha introdotto numerose disposizioni volte, in particolare, alla razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio; alla semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti; alla definizione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate; alla revisione della disciplina sanzionatoria.
  Evidenzia che, per quanto concerne l'aspetto delle risorse finanziarie, è prevista una specifica autorizzazione legislativa di spesa, disposta in termini di limite massimo di spesa stanziato per le finalità cui è diretto il cinque per mille.
  Fa presente che l'articolo 1, comma 154, della citata legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha stabilito in 500 milioni di euro annui l'importo destinato alla liquidazione della quota del cinque per mille a decorrere dall'anno 2015 (iscritto sul capitolo 3094 dello stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze). Ricorda che la norma dispone, inoltre, che le somme iscritte sul Pag. 13capitolo, non impegnate alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre), possano essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  Da ultimo, ricorda che l'articolo 1, comma 720, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) ha disposto un incremento delle risorse per il cinque per mille IRPEF, nell'importo di 10 milioni di euro per il 2020, di 20 milioni di euro per il 2021 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2022, portando dunque l'autorizzazione di spesa destinata alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF, a 510 milioni di euro per l'anno 2020, in 520 milioni di euro per l'anno 2021 e in 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  Rammenta, infine, che la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, ha introdotto il divieto di utilizzo per la copertura finanziaria delle leggi le risorse del cinque per mille dell'IRPEF che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti, al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti all'atto del prelievo fiscale.
  Venendo al contenuto del provvedimento, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame disciplina le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, semplificando la procedura di accreditamento degli enti beneficiari. Gli adempimenti a carico degli enti interessati sono razionalizzati e armonizzati con le disposizioni del nuovo codice del Terzo settore.
  Evidenzia che lo schema definisce le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi annuali e dell'elenco permanente, nonché le modalità di riparto del contributo e di rendicontazione delle somme erogate agli enti beneficiari, finalizzate ad assicurare la pubblicità e la massima trasparenza della destinazione del contributo del cinque per mille.
  Segnala che, rispetto alla normativa vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 (come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016), le novità principali riguardano le seguenti:
   tra i soggetti destinatari del 5 per mille sono previsti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore: gli enti interessati possono dichiarare di voler partecipare al riparto direttamente in sede di iscrizione al Registro;
   sono individuate per ciascuna tipologia di enti le amministrazioni competenti a ricevere le istanze di iscrizione (non è più l'Agenzia delle entrate a pubblicare gli elenchi, ma le singole amministrazioni);
   nella procedura di iscrizione è eliminato un doppio adempimento (domanda e dichiarazione sostitutiva), prevedendosi un'unica autocertificazione;
   sono uniformati i termini per la presentazione della domanda di iscrizione e per la pubblicazione degli elenchi per tutte le tipologie di enti. In tal modo sono agevolati gli adempimenti per quegli enti che possono accedere al contributo in più categorie; inoltre sono armonizzati i termini per la pubblicazione degli elenchi ai fini della dichiarazione precompilata;
   ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito web l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, con le integrazioni e gli aggiornamenti;
   i controlli sul possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al riparto sono effettuati da ciascuna amministrazione, in luogo dell'Agenzia delle entrate;
   al fine di evitare l'eccessiva parcellizzazione delle risorse, l'importo minimo erogabile a ciascun beneficiario è innalzato da 12 a 100 euro;
   sono confermati gli obblighi di trasparenza e di rendicontazione a carico dei beneficiari dei contributi.

  Nel dettaglio, segnala che l'articolo 1 individua le finalità e i soggetti destinatari Pag. 14della quota del cinque per mille dell'IRPEF, sulla base delle scelte dei contribuenti, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente.
  L'articolo 2 individua le amministrazioni competenti a ricevere le istanze di iscrizione per ciascuna tipologia di enti: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite l'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, per gli enti del Terzo settore; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli enti della ricerca scientifica; il Ministero della salute per gli enti della ricerca sanitaria; il CONI per le associazioni sportive dilettantistiche; l'Agenzia delle entrate per gli enti del volontariato fino al momento in cui sarà operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore. Per i comuni, non è richiesta alcuna domanda preventiva di accreditamento.
  Fa presente che resta confermata la possibilità di accreditarsi in più di una categoria.
  Evidenzia che gli articoli da 3 a 7 disciplinano le modalità e i termini di accreditamento per ciascuna tipologia di ente beneficiario, in sostanziale continuità con le regole vigenti delineate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 (come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016), soprattutto per i comuni e per gli enti della ricerca scientifica e della ricerca sanitaria. Le novità più rilevanti interessano gli enti del Terzo Settore e le associazioni sportive dilettantistiche.
  Segnala che per tutte le tipologie di enti sono uniformati i termini per la presentazione della domanda di iscrizione e per la pubblicazione degli elenchi, ciò anche al fine di agevolare l'effettuazione degli adempimenti per quegli enti che, in possesso dei requisiti prescritti, possono accedere al contributo in più categorie.
  Evidenzia che per semplificare le procedure di iscrizione al beneficio, è eliminato il doppio adempimento a carico degli enti beneficiari relativo alla presentazione della domanda di iscrizione e della successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo una autocertificazione relativa al possesso dei requisiti contestuale alla domanda di iscrizione.
  In particolare, per gli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'articolo 3 introduce un'importante semplificazione nella procedura di iscrizione al contributo del cinque per mille, prevedendo che gli enti interessati possono dichiarare la loro volontà di accreditarsi ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille direttamente in sede di iscrizione nel predetto Registro, in via telematica. L'ente interessato può accreditarsi anche in un momento successivo all'iscrizione nel Registro, entro la scadenza del 10 aprile per accedere al contributo dall'esercizio in corso.
  Fa presente che anche per gli enti del volontariato – che in attesa dell'entrata a regime del registro degli enti del terzo Settore continuano ad essere i destinatari del contributo del cinque per mille IRPEF – è previsto un alleggerimento della procedura. L'articolo 7 prevede la presentazione di una istanza, in via telematica, di accreditamento all'Agenzia delle entrate entro i suddetti termini, contenente una autocertificazione, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa alla sussistenza dei requisiti, che può essere inviata direttamente dai soggetti abilitati ai servizi telematici, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica. In tal caso, gli intermediari hanno l'obbligo di conservazione.
  Segnala che l'articolo 8 definisce le modalità di formazione, gestione e pubblicazione dell'elenco permanente degli enti accreditati. In particolare, è confermata la previsione contenuta nell'articolo 6-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, in base alla quale l'accreditamento al riparto del cinque per mille regolarmente eseguito esplica effetti, fermi restando i requisiti prescritti, anche per gli anni successivi.Pag. 15
  Spetta a ciascuna amministrazione competente pubblicare l'elenco permanente degli enti che risultano regolarmente accreditati nei precedenti esercizi, aggiornato annualmente con le variazioni intervenute. Spettano inoltre alle Amministrazione i controlli circa il possesso dei requisiti da parte dei soggetti accreditati ai fini dell'ammissione al riparto delle somme del cinque per mille, disponendo, in caso di perdita dei requisiti, l'esclusione dal riparto e la cancellazione dall'elenco permanente.
  Fa presente che, in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente.
  Evidenzia che l'articolo 9 stabilisce che ciascuna amministrazione competente effettua i necessari controlli e pubblica entro il 31 dicembre sul proprio sito l'elenco degli enti ammessi e quello degli enti esclusi. Gli elenchi sono quindi trasmessi all'Agenzia delle entrate che li pubblica, entro sette mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, con l'indicazione delle scelte attribuite e dei corrispondenti importi.
  Segnala che l'articolo 10 indica i modelli che possono essere utilizzati per eseguire la scelta di destinazione del cinque per mille. In sede di dichiarazione il contribuente può effettuare una sola scelta di destinazione e può indicare il codice fiscale dello specifico ente al quale intende destinare la propria quota del cinque per mille. Nel caso in cui il contribuente apponga la firma in un riquadro, indicando il codice fiscale di un soggetto che appartiene ad un'altra categoria, prevale l'indicazione del codice fiscale.
  Evidenzia che l'articolo 11 introduce disposizioni in tema di riparto ed erogazione del contributo. In particolare, al fine di evitare l'eccessiva parcellizzazione delle risorse, si innalza l'importo minimo erogabile a ciascun beneficiario a 100 euro, mentre ai fini della ripartizione delle somme relative alle scelte effettuate senza indicazione del codice fiscale dell'ente beneficiario o con l'indicazione di un codice fiscale errato, viene prevista la ripartizione delle somme corrispondenti in misura proporzionale, nell'ambito della stessa categoria, al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale.
  L'articolo 12 prevede che a decorrere dal 2019 per la ripartizione del contributo non si tiene conto delle dichiarazioni integrative, al fine di accelerare le procedure di erogazione delle somme spettanti.
  L'articolo 13 disciplina le modalità di erogazione del contributo in maniera corrispondente a quanto attualmente previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010.
  L'articolo 14 prevede che entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento, al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.
  L'articolo 15 disciplina gli obblighi di trasparenza in capo alle amministrazioni erogatrici. Come previsto dalla normativa vigente (articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010), le amministrazioni erogatrici devono pubblicare sul proprio sito web, entro novanta giorni dall'erogazione del contributo, gli elenchi dei soggetti beneficiari, la data di erogazione e il relativo importo, nonché il link al rendiconto pubblicato sul sito del beneficiario. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione a carico dell'amministrazione erogatrice, si applicano le sanzioni previste in materia di responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni.
  Segnala che l'articolo 16 prevede, invece, gli obblighi di trasparenza in capo agli enti beneficiari. Analogamente a quanto previsto dalla normativa vigente Pag. 16(articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010), gli enti beneficiari devono predisporre un rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite. A tal fine gli stessi devono utilizzare un modulo disponibile sul sito istituzionale di ogni rispettiva amministrazione competente; la norma individua inoltre i contenuti minimi del rendiconto.
  Fa presente che i rendiconti e le relazioni devono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la loro compilazione, all'amministrazione competente la quale potrà operare, anche a campione, controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari, potendo richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa. Gli enti che percepiscono contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva esplicita richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno in ogni caso essere redatti e conservati per 10 anni.
  Segnala che i beneficiari non possono utilizzare le somme percepite per coprire le spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille.
  Evidenzia, altresì, che beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice. Anche in questo caso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al venticinque per cento dell'importo percepito, in caso di violazione dell'obbligo di pubblicazione.
  Fa presente che l'articolo 17 disciplina le modalità ed i termini per l'eventuale recupero delle somme erogate.
  Infine, segnala che l'articolo 18 dispone l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016, in quanto la disciplina normativa da essi recata viene sostituita da quella del provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con quanto illustrato dal relatore.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, nell'auspicare una celere approvazione della proposta di parere al provvedimento in esame anche per consentire una rapida liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi (Atto n. 171),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 aprile 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.15.

Pag. 17

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.
Atto n. 147.

(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 marzo 2020.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel replicare alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta precedente, segnala che le nuove competenze assegnate dal provvedimento in esame ad ARERA saranno svolte da quest'ultima ad invarianza di oneri per la finanza pubblica e, dunque, senza il ricorso ad alcun incremento della contribuzione da parte dei soggetti regolati.
  Fa presente che le attività in questione rientrano comunque nell'ambito delle ordinarie competenze di ARERA e riguarderanno – in prospettiva – solo un limitatissimo numero di nuove iniziative, considerato che non è prevista in Italia, né a breve né a medio termine, la realizzazione di nuovi metanodotti da parte di Paesi terzi.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Atto n. 147);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
     le nuove competenze assegnate dal provvedimento in esame ad ARERA saranno svolte da quest'ultima ad invarianza di oneri per la finanza pubblica e, dunque, senza il ricorso ad alcun incremento della contribuzione da parte dei soggetti regolati;
     le attività in questione rientrano comunque nell'ambito delle ordinarie competenze di ARERA e riguarderanno – in prospettiva – solo un limitatissimo numero di nuove iniziative, considerato che non è prevista in Italia, né a breve né a medio termine, la realizzazione di nuovi metanodotti da parte di Paesi terzi,

VALUTA FAVOREVOLMENTE
  lo schema di decreto legislativo».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Atto n. 158.

(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 marzo 2020.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel replicare alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, evidenzia che l'obbligo di integrare le infrastrutture di ricarica negli edifici, anche nel caso di edifici pubblici, riguarda Pag. 18esclusivamente gli edifici di nuova costruzione e le ristrutturazioni importanti degli edifici che coinvolgano anche le infrastrutture elettriche o i parcheggi.
  Segnala, inoltre, che, poiché l'obbligo di provvedere, in caso di ristrutturazioni importanti, non sussiste qualora il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7 per cento del costo totale della ristrutturazione, ciò garantisce che, nel caso di pubbliche amministrazioni, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici sia rispettata.
  Conferma che l'applicazione dei requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la nuova disciplina non introduce variazioni rispetto a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005.
  Per quanto riguarda criteri, condizioni e modalità per l'esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, segnala che l'articolo 2, comma 1, lettera c), prevede l'obbligo di ispezione periodica degli impianti per il riscaldamento e il condizionamento d'aria degli edifici per quelli con potenza nominale minima utile maggiore di 70 kW.
  Fa presente che, poiché a legislazione vigente è previsto che siano eseguite ispezioni periodiche sugli impianti con potenza termica nominale superiore a 10 kW, la nuova disciplina consentirà di assicurare una semplificazione dell'attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia per i quali sarà sufficiente l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile.
  Evidenzia che, in questo modo, sarà possibile, da un lato, concentrare i controlli più approfonditi, e le ispezioni in situ, sugli impianti di maggiore taglia, dall'altro, ridurre i costi a carico degli utenti finali, ivi inclusa la pubblica amministrazione, rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente.
  Fa presente che il compito di informare e sensibilizzare gli utenti finali allo scopo di promuovere l'efficienza energetica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), già rientra nelle attività istituzionali dell'ENEA e sarà pertanto svolto da quest'ultimo avvalendosi delle risorse ordinariamente disponibili, fermo restando che il Programma di informazione e formazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014, sarà comunque aggiornato e rifinanziato nell'ambito del recepimento ad oggi in corso della direttiva 2028/2002/UE sull'efficienza energetica, anche con riferimento all'attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti finali, soprattutto nel campo della prestazione energetica degli edifici.
  Sottolinea che l'ipotesi di un incremento dei canoni di locazione degli edifici per la PA per effetto degli investimenti necessari alla decarbonizzazione degli edifici al 2050, prevista dalla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale di cui all'articolo 5, appare alquanto remota, fermo restando che, in ogni caso, l'eventuale necessità di ristorare i costi di riqualificazione energetica con incrementi del canone, verrebbe bilanciata dai minori costi per la bolletta energetica.
  Ricorda che il documento che racchiude la citata Strategia, attualmente in avanzato stadio di predisposizione, è di carattere programmatico e non prevede nuovi impegni a carico del bilancio dello Stato, giacché le misure da porre in essere per il conseguimento dei target di sostenibilità derivano da provvedimenti già vigenti.
  In particolare, segnala che il predetto documento, al fine di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione, prevedrà dapprima la realizzazione dei target 2030, allineandosi in termini di risultati e misure di promozione a quanto già indicato nel Piano integrato per l'energia e il clima, formalmente inviato dall'Italia alla Commissione europea nel dicembre 2019, mentre Pag. 19delineerà, per il periodo successivo, fino al 2050 delle misure ipotetiche finalizzate ad incrementare lo sforzo che il Paese potrebbe mettere in campo per il conseguimento del target.
  Ricorda che la consultazione pubblica sullo schema di Strategia prevista dall'articolo 5, comma 3, sarà effettuata dal Ministero dello sviluppo economico, come già avvenuto in analoghe circostanze, tramite il proprio sito istituzionale, avvalendosi delle risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente.
  Segnala che l'installazione di dispositivi autoregolanti che controllano la temperatura nonché di sistemi di automazione e controllo per gli impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 6, anche nel caso della pubblica amministrazione, solo quando tecnicamente ed economicamente fattibile, il che assicura che i costi di installazione siano completamente coperti dai benefici generati dalle economie derivanti dal risparmio energetico.
  Conferma che i requisiti del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica, di cui all'articolo 6, introdotti nel rispetto di quanto richiesto dalla direttiva 2018/844/UE, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché essi sono già ampiamente applicati in Italia nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni.
  Evidenzia che gli oneri derivanti dall'istituzione del Portale di cui all'articolo 8 sono stati quantificati in 1 milione di euro annui, ipotizzando un costo annuo del personale ENEA, pari a circa 0,5 milioni di euro, un costo annuo per le attività di consulenza esterna, caratterizzate da alta specialità nel campo della predisposizione di sistemi informatici, pari a circa 0,3 milioni di euro annui, nonché un costo annuo per l'acquisto, la messa in opera e la gestione dei sistemi hardware e per la manutenzione del portale e dei sistemi informatici necessari allo svolgimento delle attività, pari a circa 0,2 milioni di euro.
  Segnala che la durata del predetto onere è stata prevista dal 2020 al 2023, giacché la prima fase dell'attività necessaria alla realizzazione del portale richiederà almeno tre anni, stanti le necessità di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte e implementazione degli strumenti di supporto agli utenti e alle pubbliche amministrazioni, fermo restando che alla gestione dello sportello unico provvederà l'ENEA, in qualità di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Fa presente che l'analisi della prestazione energetica globale del sistema tecnico per l'edilizia, di cui all'articolo 9, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché il compito il compito di effettuare tale analisi rientra tra quelli previsti a carico del direttore dei lavori ed è compresa nella relazione prevista ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005.
  Segnala che le modifiche introdotte alle funzioni delle regioni e degli enti locali all'articolo 12 sono volte a rendere più organici i compiti di controllo e verifica già previsti a legislazione vigente in capo a tali amministrazioni e, pertanto, non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Fa presente che l'ampliamento dell'ambito dei servizi energetici comporterà la necessità di rimodulare e differenziare le attività di verifica e controllo a carico degli enti pubblici, ma non determinerà un ampliamento del loro volume, sicché tali attività potranno pertanto essere svolte dai medesimi enti con le risorse già previste a legislazione vigente.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica Pag. 20nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Atto n. 158);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'obbligo di integrare le infrastrutture di ricarica negli edifici, anche nel caso di edifici pubblici, riguarda esclusivamente gli edifici di nuova costruzione e le ristrutturazioni importanti degli edifici che coinvolgano anche le infrastrutture elettriche o i parcheggi;
    inoltre, poiché l'obbligo di provvedere, in caso di ristrutturazioni importanti, non sussiste qualora il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7 per cento del costo totale della ristrutturazione, ciò garantisce che, nel caso di pubbliche amministrazioni, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici sia rispettata;
    l'applicazione dei requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la nuova disciplina non introduce variazioni rispetto a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005;
    per quanto riguarda criteri, condizioni e modalità per l'esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, l'articolo 2, comma 1, lettera c), prevede l'obbligo di ispezione periodica degli impianti per il riscaldamento e il condizionamento d'aria degli edifici per quelli con potenza nominale minima utile maggiore di 70 kW;
    poiché a legislazione vigente è previsto che siano eseguite ispezioni periodiche sugli impianti con potenza termica nominale superiore a 10 kW, la nuova disciplina consentirà di assicurare una semplificazione dell'attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia per i quali sarà sufficiente l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile;
    in questo modo, sarà possibile, da un lato, concentrare i controlli più approfonditi, e le ispezioni in situ, sugli impianti di maggiore taglia, dall'altro, ridurre i costi a carico degli utenti finali, ivi inclusa la pubblica amministrazione, rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente;
    il compito di informare e sensibilizzare gli utenti finali allo scopo di promuovere l'efficienza energetica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), già rientra nelle attività istituzionali dell'ENEA e sarà pertanto svolto da quest'ultimo avvalendosi delle risorse ordinariamente disponibili, fermo restando che il Programma di informazione e formazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014, sarà comunque aggiornato e rifinanziato nell'ambito del recepimento ad oggi in corso della direttiva 2028/2002/UE sull'efficienza energetica, anche con riferimento all'attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti finali, soprattutto nel campo della prestazione energetica degli edifici;
    l'ipotesi di un incremento dei canoni di locazione degli edifici per la PA per effetto degli investimenti necessari alla decarbonizzazione degli edifici al 2050, prevista dalla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale di cui all'articolo 5, appare alquanto remota, fermo restando che, in ogni caso, l'eventuale necessità di ristorare i costi di riqualificazione energetica con incrementi del canone, verrebbe bilanciata dai minori costi per la bolletta energetica;
    il documento che racchiude la citata Strategia, attualmente in avanzato stadio di predisposizione, è di carattere programmatico e non prevede nuovi impegni a carico del bilancio dello Stato, giacché le misure da porre in essere per il conseguimento dei target di sostenibilità derivano da provvedimenti già vigenti;Pag. 21
    in particolare, il predetto documento, al fine di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione, prevedrà dapprima la realizzazione dei target 2030, allineandosi in termini di risultati e misure di promozione a quanto già indicato nel Piano integrato per l'energia e il clima, formalmente inviato dall'Italia alla Commissione europea nel dicembre 2019, mentre delineerà, per il periodo successivo, fino al 2050 delle misure ipotetiche finalizzate ad incrementare lo sforzo che il Paese potrebbe mettere in campo per il conseguimento del target;
    la consultazione pubblica sullo schema di Strategia prevista dall'articolo 5, comma 3, sarà effettuata dal Ministero dello sviluppo economico, come già avvenuto in analoghe circostanze, tramite il proprio sito istituzionale, avvalendosi delle risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente;
    l'installazione di dispositivi autoregolanti che controllano la temperatura nonché di sistemi di automazione e controllo per gli impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-ter), anche nel caso della pubblica amministrazione, solo quando tecnicamente ed economicamente fattibile, il che assicura che i costi di installazione siano completamente coperti dai benefici generati dalle economie derivanti dal risparmio energetico;
    i requisiti del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-quinquies), introdotti nel rispetto di quanto richiesto dalla direttiva 2018/844/UE, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché essi sono già ampiamente applicati in Italia nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni;
    gli oneri derivanti dall'istituzione del Portale di cui all'articolo 8 sono stati quantificati in 1 milione di euro annui, ipotizzando un costo annuo del personale ENEA, pari a circa 0,5 milioni di euro, un costo annuo per le attività di consulenza esterna, caratterizzate da alta specialità nel campo della predisposizione di sistemi informatici, pari a circa 0,3 milioni di euro annui, nonché un costo annuo per l'acquisto, la messa in opera e la gestione dei sistemi hardware e per la manutenzione del portale e dei sistemi informatici necessari allo svolgimento delle attività, pari a circa 0,2 milioni di euro;
    la durata del predetto onere è stata prevista dal 2020 al 2023, giacché la prima fase dell'attività necessaria alla realizzazione del portale richiederà almeno tre anni, stanti le necessità di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte e implementazione degli strumenti di supporto agli utenti e alle pubbliche amministrazioni, fermo restando che alla gestione dello sportello unico provvederà l'ENEA, in qualità di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    l'analisi della prestazione energetica globale del sistema tecnico per l'edilizia, di cui all'articolo 9, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché il compito il compito di effettuare tale analisi rientra tra quelli previsti a carico del direttore dei lavori ed è compresa nella relazione prevista ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005;
    le modifiche introdotte alle funzioni delle regioni e degli enti locali all'articolo 12 sono volte a rendere più organici i compiti di controllo e verifica già previsti a legislazione vigente in capo a tali amministrazioni e, pertanto, non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    l'ampliamento dell'ambito dei servizi energetici comporterà la necessità di rimodulare e differenziare le attività di verifica e controllo a carico degli enti pubblici, ma non determinerà un ampliamento del loro volume, sicché tali attività Pag. 22potranno pertanto essere svolte dai medesimi enti con le risorse già previste a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.
Atto n. 153.

(Rilievi alle Commissioni XI e XII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 marzo 2020.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel replicare alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, evidenzia che la disposizione di cui all'articolo 1 secondo la quale il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti in costanza di attività lavorativa e che, qualora ne ricorrano i presupposti, segnali la necessità che la stessa prosegua, sempre in costanza di attività lavorativa, anche una volta cessata l'esposizione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tale sorveglianza, in costanza di attività lavorativa, trova copertura negli stanziamenti già previsti a favore dei datori di lavoro pubblici per l'esercizio della sorveglianza medesima.
  Fa presente che anche l'ipotesi disciplinata dal medesimo articolo 1 del lavoratore cessato a titolo definitivo dall'attività lavorativa, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, giacché tale disposizione, nel far riferimento non più alla sorveglianza sanitaria, ma più correttamente agli accertamenti sanitari, prevede soltanto che il medico competente, sulla base dello stato di salute del lavoratore e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, fornisca al medesimo indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari. Ciò significa che i predetti accertamenti, di cui verrebbe indicata l'opportunità nelle sole ipotesi in cui lo richieda lo stato di salute del lavoratore, alla luce delle evidenze scientifiche, sono meramente eventuali. Infatti, va considerato, da un lato, che nonostante le indicazioni del medico competente, non sussiste alcun obbligo a carico del lavoratore cessato definitivamente dal servizio di effettuare gli accertamenti e, dall'altro, che in casi non infrequenti il lavoratore si sottopone ad accertamenti presso strutture sanitarie private.
  Segnala che il successivo articolo 2, nel prevedere la modifica degli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pur incrementando i livelli di tutela, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché riguarda agenti chimici e processi lavorativi ordinariamente estranei alle attività poste in essere dalle pubbliche amministrazioni.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (Atto n. 153);Pag. 23
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la disposizione di cui all'articolo 1 secondo la quale il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti in costanza di attività lavorativa e che, qualora ne ricorrano i presupposti, segnali la necessità che la stessa prosegua, sempre in costanza di attività lavorativa, anche una volta cessata l'esposizione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tale sorveglianza, in costanza di attività lavorativa, trova copertura negli stanziamenti già previsti a favore dei datori di lavoro pubblici per l'esercizio della sorveglianza medesima;
    anche l'ipotesi disciplinata dal medesimo articolo 1 del lavoratore cessato a titolo definitivo dall'attività lavorativa, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, giacché tale disposizione, nel far riferimento non più alla sorveglianza sanitaria, ma più correttamente agli accertamenti sanitari, prevede soltanto che il medico competente, sulla base dello stato di salute del lavoratore e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, fornisca al medesimo indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari;
    ciò significa che i predetti accertamenti, di cui verrebbe indicata l'opportunità nelle sole ipotesi in cui lo richieda lo stato di salute del lavoratore, alla luce delle evidenze scientifiche, sono meramente eventuali;
    infatti, va considerato, da un lato, che nonostante le indicazioni del medico competente, non sussiste alcun obbligo a carico del lavoratore cessato definitivamente dal servizio di effettuare gli accertamenti e, dall'altro, che in casi non infrequenti il lavoratore si sottopone ad accertamenti presso strutture sanitarie private;
    il successivo articolo 2, nel prevedere la modifica degli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pur incrementando i livelli di tutela, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché riguarda agenti chimici e processi lavorativi ordinariamente estranei alle attività poste in essere dalle pubbliche amministrazioni;

VALUTA FAVOREVOLMENTE
  lo schema di decreto legislativo».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 157.

(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione all'articolo 20 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che reca principi e criteri direttivi specifici (che integrano quelli generali) per l'esercizio della delega per la compiuta attuazione della direttiva Euratom in esame; criteri specifici che prevedono, tra l'altro, l'emanazione di un nuovo testo unico volto al riordino e all'armonizzazione della normativa di settore e non recano previsioni ulteriori rispetto a quelle sopra ricostruite circa i profili finanziari.Pag. 24
  Evidenzia che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e reca inoltre una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento (articolo 245) ed un'ulteriore clausola, riferita al solo Titolo XVI (che disciplina l'apparato sanzionatorio amministrativo e penale), secondo la quale dall'attuazione delle relative disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato: rinvia in proposito alle relative schede.
  In merito ai profili di quantificazione, dato il complesso rilievo tecnico di molte previsioni inserite nel provvedimento e tenuto conto della configurazione quali adempimenti obbligatori di molte attività ivi disciplinate, andrebbero a suo parere preliminarmente chiarite le ragioni per cui – a fronte di una clausola generale di non onerosità – ne sia stata prevista un'altra di carattere specifico riferita al solo Titolo XVI. Più in particolare, sarebbe necessario acquisire una conferma che a tutti i contenuti innovativi – rispetto alla normativa vigente – introdotti dal provvedimento in esame sia possibile dare effettiva attuazione nel quadro delle risorse già disponibili, avendo riguardo anche alle eventuali esigenze di adeguamento tecnico, strumentale e organizzativo che dalle stesse previsioni possono discendere.
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, limitando l'analisi agli aspetti che attengono più direttamente alla quantificazione degli effetti finanziari, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli 1-7, recanti campo di applicazione, principi generali di protezione dalle radiazioni ionizzanti, definizioni (Titoli I e II), non formula osservazioni, in ragione del carattere ordinamentale delle norme.
  In ordine ai profili di quantificazione degli articoli 8-9, in materia di autorità competenti e funzioni di vigilanza (Titolo III), andrebbe a suo parere acquisita conferma che le attività in questione – che in base alla relazione tecnica sono già previste a legislazione vigente – possano essere svolte dalle pubbliche amministrazioni competenti ad invarianza di risorse anche alla luce dell'impatto del complesso delle innovazioni introdotte dal provvedimento in esame su criteri e modalità, anche di ordine tecnico, di esercizio delle funzioni medesime.
  Con riguardo ai profili di quantificazione degli articoli 10-29, in materia di sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti (Titolo IV), circa l'articolo 16, che istituisce una sezione per il radon nella banca dati radioattività ambientale, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della sua istituzione: andrebbero tuttavia a suo parere acquisiti elementi in merito alle attività di rilevazione e trasmissione dei relativi dati e alla effettiva possibilità di svolgere le stesse in condizioni di invarianza finanziaria. Con riferimento all'articolo 14 (campagne statali e regionali di sensibilizzazione sul radon), per quanto riguarda le campagne statali, osserva che la relazione tecnica fornisce assicurazioni circa le risorse disponibili nel bilancio ISIN per il 2020; tuttavia, trattandosi di un adempimento di carattere permanente, andrebbero forniti analoghi elementi con riguardo alle annualità successive, con particolare riguardo alla congruità e alla certezza delle risorse in questione. Inoltre, per quanto riguarda ISS e INAIL, rileva come la relazione tecnica condizioni la neutralità finanziaria ad uno specifico presupposto, ossia che i relativi dati vengano forniti o resi accessibili ai due enti; pertanto, ritiene che andrebbero acquisite informazioni circa la sussistenza e la permanenza nel tempo del predetto presupposto. In ordine all'articolo 19 (campagne regionali per promuovere la misurazione del radon nelle abitazioni), segnala come la relazione tecnica si limiti ad affermare che si tratta di attività istituzionali e che pertanto le stesse saranno svolte con le risorse già disponibili a legislazione vigente. In proposito, trattandosi di un nuovo adempimento di carattere obbligatorio, risulta a suo parere necessario acquisire Pag. 25dati ed elementi di valutazione circa l'effettiva possibilità, per le regioni, di provvedervi senza fronteggiare nuovi oneri.
  Circa i profili di quantificazione degli articoli 30-35, in materia di lavorazioni minerarie (Titolo V), non formula osservazioni stante il carattere ordinamentale delle norme e tenuto conto che le stesse pongono obblighi e divieti in capo a soggetti privati, mentre i compiti e le funzioni dei soggetti pubblici non appaiono sostanzialmente innovativi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente. In proposito reputa comunque opportuna una conferma.
  Circa i profili di quantificazione degli articoli 36-45, in materia di regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione (Titolo VI), prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica riguardo alle norme in esame, che hanno come destinatari principalmente soggetti privati e che in larga parte riproducono con aggiornamenti le previsioni del Capo V del decreto legislativo n. 230 del 1995. Con specifico riferimento agli articoli 37, 38, 43 e 44, rileva che la relazione tecnica sottolinea che i relativi adempimenti saranno svolti con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente: giudica utile in proposito acquisire ulteriori elementi a conferma dell'effettiva idoneità delle risorse esistenti a garantire tale neutralità.
  Relativamente ai profili di quantificazione degli articoli 46-61, recanti regime autorizzatorio e disposizioni per rifiuti radioattivi (Titolo VII), non formula osservazioni, tenuto conto che, per quanto concerne i compiti delle amministrazioni interessate, gli articoli da 46 a 61 non appaiono presentare contenuti sostanzialmente innovativi rispetto alle corrispondenti norme del decreto legislativo n. 230 del 1995 e quindi non appaiono suscettibili di comportare problemi di sostenibilità sul piano organizzativo e finanziario. In proposito considera comunque utile una conferma.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli 62-75, recanti particolari disposizioni per le sorgenti sigillate ad alta attività e per le sorgenti orfane (Titolo VIII), non formula osservazioni, considerato che gli articoli 63, 65, 66, 68 e 69 pongono obblighi in capo a soggetti privati e disciplinano attività da essi svolte, mentre gli articoli 62, 64, 67, 70, 71, 73, 74 e 75, che hanno ad oggetto anche compiti e funzioni di amministrazioni pubbliche, appaiono riproduttivi della legislazione vigente. Anche in tal caso tuttavia, considerato il rilievo tecnico del complesso delle disposizioni contenute nel provvedimento, andrebbe a suo avviso acquisita conferma che le predette attività possano continuare ad essere svolte ad invarianza di risorse.
  In ordine ai profili di quantificazione degli articoli 76-105, in materia di impianti, rileva che gli articoli in esame hanno ad oggetto l'autorizzazione e la gestione degli impianti nucleari e dettano disposizioni volte al rispetto della sicurezza degli stessi e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, evidenziando altresì come tali disposizioni, a carattere prevalentemente ordinamentale, riprendano con modifiche – che non sembrano rilevanti sotto il profilo finanziario – gli articoli da 36 a 58-quinquies del decreto legislativo n. 230 del 1995. Rappresenta, in merito alla sostituzione dei riferimenti all'ANPA (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, successivamente diventata Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici – APAT) e all'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) con i riferimenti all'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), che la relazione tecnica chiarisce che il trasferimento delle competenze da ANPA/ISPRA ad ISIN è stato già previsto e disciplinato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 45 del 2014, compreso il trasferimento presso il medesimo ente del personale del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale di ISPRA. In merito alle disposizioni in esame non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.Pag. 26
  Con riguardo ai profili di quantificazione degli articoli 106-146, in materia di esposizione dei lavoratori, rileva che le disposizioni in esame sono volte a tutelare i lavoratori – inclusi quelli addetti ad attività esercitate dallo Stato, dagli enti pubblici, territoriali e non territoriali, dagli organi del SSN, dagli istituti di istruzione, dalle università e dai laboratori di ricerca – dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Osserva che la relazione tecnica afferma preliminarmente che le comuni attività della pubblica amministrazione non comportano rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti e, pertanto, tali obblighi non riguardano la generalità dei datori di lavoro pubblici, ma solo attività specifiche del settore sanitario, affermando al contempo che i rischi in esame sono però già oggetto di valutazione nelle strutture sanitarie pubbliche e, inserendosi nel consolidato e più ampio sistema di gestione della sicurezza del servizio sanitario nazionale, non comportano variazioni apprezzabili degli oneri economici rispetto al quadro attuale. In proposito, considerato che gli adempimenti in materia hanno carattere obbligatorio e inderogabile, al fine di suffragare pienamente la previsione di invarianza (articolo 245), ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi riguardo all'ordine di grandezza degli oneri in questione e all'effettiva possibilità che gli stessi possano trovare capienza nell'ambito delle risorse già utilizzate per il sistema di sicurezza del servizio sanitario nazionale. Detti elementi dovrebbero essere altresì idonei ad escludere l'insorgenza di oneri per strutture pubbliche, anche in ottica prospettica. Con riferimento alle problematiche rivenienti dalle singole disposizioni, osserva altresì che le modifiche di cui all'articolo 107 ampliano la definizione di «lavoratori», non più circoscritta ai lavoratori subordinati o quelli ad essi equiparati; al contempo, l'articolo 146 prevede nuovi limiti per la dose equivalente al cristallino, molto più restrittivi di quelli in vigore. Segnala che da tali modifiche potrebbero discendere nuovi oneri per la finanza pubblica atteso che in capo a soggetti pubblici (con particolare riferimento agli organi del servizio sanitario nazionale e a quelli della protezione civile) potrebbe verificarsi la necessità di adeguare in termini quantitativi e qualitativi la strumentazione di protezione, nonché la fruizione di periodi di riposo e di indennità specifiche. Rileva inoltre che la previsione di limiti più stringenti appare suscettibile di determinare la necessità di adeguare la dotazione di protezione e i protocolli anche con riferimento alle esposizioni accidentali o di emergenza, di cui all'articolo 124. Sul punto, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, reputa necessario acquisire dati ed elementi di valutazione al fine di confermare l'invarianza degli oneri assunta dalla relazione tecnica. Per quanto attiene all'istituzione, presso il Ministero del lavoro, dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti, di cui all'articolo 126, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'assenza di oneri dal momento che detto Archivio sarà creato come sezione dell'Archivio nazionale relativo ai casi di superamento del livello di riferimento. Peraltro, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che gli adeguamenti al software e gli adempimenti connessi al nuovo archivio saranno sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò anche in considerazione che nell'ambito di tale Archivio andrà prevista un'apposita sezione in cui registrare i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, ai sensi dell'articolo 109 del provvedimento in esame. Riguardo ai compiti aggiuntivi che la relazione tecnica assume possano essere svolti dalle amministrazioni competenti (in particolare l'ISIN e il Ministero del lavoro) sulla base delle risorse esistenti, andrebbero a suo parere acquisiti dati ed elementi di valutazione a conferma di tale ipotesi. Segnala che l'articolo 136 prevede, tra l'altro, che la visita medica straordinaria sia eseguita su richiesta del lavoratore qualora la motivazione della richiesta Pag. 27stessa sia ritenuta dal medico autorizzato correlabile ai rischi professionali, innovando rispetto a quanto previsto a legislazione vigente dall'articolo 85 del decreto legislativo n. 230 del 1995. In proposito, giudica utile acquisire conferma che i soggetti pubblici interessati (con particolare riferimento agli organi del servizio sanitario nazionale) possano effettivamente fare fronte a questa fattispecie nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Circa i profili di quantificazione degli articoli 147-155, in materia di esposizione della popolazione, rileva che le disposizioni in esame sono volte a innovare la normativa vigente, ampliandone la portata applicativa e introducendo alcune novità per finalità di rafforzamento della tutela della salute della popolazione. Con riferimento all'articolo 148, evidenzia che le disposizioni impongono a chi svolge attività comportanti l'utilizzo di radiazioni ionizzanti l'attuazione di misure che impediscano l'esposizione della popolazione al rischio di ricevere o impegnare dosi superiori ai limiti. A tal riguardo, osserva che la relazione tecnica afferma che le misure non determinano un impatto sulla finanza pubblica in quanto a carico degli esercenti che svolgono una pratica comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti. In proposito, reputa necessario acquisire conferma che eventuali soggetti pubblici esercenti (con riferimento ad esempio agli organi del servizio sanitario nazionale e a quelli della protezione civile) possano effettivamente far fronte alle misure nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche alla luce delle modifiche recate dal precedente articolo 146, relativamente ai limiti di dose e di esposizione. Evidenzia come, peraltro, considerazioni di analogo tenore appaiano riferibili all'articolo 149, che prevede l'obbligo in capo all'esercente, ovvero al vettore autorizzato, di adottare le misure idonee ad evitare l'aggravamento del rischio qualora si verifichi una contaminazione radioattiva non prevista. Rileva, in proposito, che il comma 4 dispone che l'esercente adotti un sistema per l'analisi e la registrazione di eventi significativi che hanno comportato o possono comportare esposizioni accidentali o involontarie degli individui della popolazione; disposizione che appare innovativa rispetto alla normativa in vigore, di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 230 del 1995. Analoghe considerazioni possono altresì essere svolte, a suo parere, con riguardo all'articolo 151, in cui si prevede che gli esercenti si facciano carico del controllo della contaminazione radioattiva nel sottosuolo delle installazioni e dell'accesso degli individui della popolazione nell'area delle suddette installazioni. Anche per tali fattispecie ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione riguardo ai possibili effetti onerosi per soggetti pubblici esercenti; ciò anche alla luce delle modifiche recate dal precedente articolo 146, relativamente ai limiti di dose e di esposizione. Osserva, infine, che l'articolo 153 dispone, con riferimento agli individui contaminati o portatori di radioattività già ricoverati presso strutture sanitarie o da esse presi in carico, che la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione debba essere garantita dalla struttura medesima. Sottolinea che, qualora gli individui contaminati non siano invece ricoverati o comunque in carico presso strutture sanitarie, la norma prevede che chiunque ne accerti la contaminazione ne dia comunicazione alla ASL, che provvede alla presa in carico e, nel caso in cui non sia necessario il ricovero, fornisca le istruzioni e norme di comportamento. In proposito, reputa necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che tali compiti possano effettivamente essere svolti dai soggetti pubblici interessati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, come affermato dalla relazione tecnica.
  Circa i profili di quantificazione degli articoli 156-171, in materia di esposizioni mediche, pur prendendo atto del fatto che la relazione tecnica afferma che le norme in esame non sono suscettibili di determinare oneri – in quanto o confermative della legislazione vigente o attuabili a Pag. 28risorse invariate – rileva che alcune disposizioni sembrano avere un impatto quanto meno di carattere organizzativo. In particolare, con riferimento all'articolo 156 – che al comma 2, lettera e), prevede che i principi generali della radioprotezione delle persone esposte si applichino nell'ambito di procedure a scopo non medico condotte con attrezzature medico-radiologiche – andrebbe a suo parere chiarito se la nuova formulazione adottata possa implicare un ampliamento dell'ambito applicativo delle norme (come parrebbe dedursi dell'elencazione delle pratiche di cui all'articolo 169) tale da comportare la necessità di ammodernamenti tecnologici, anche solo per alcune strutture pubbliche. Con riferimento all'articolo 159, rileva che il comma 7 innova rispetto alla legislazione vigente (articolo 6 del decreto legislativo n. 187 del 2000), prevedendo che nelle attività sanitarie con esposizioni a radiazioni ionizzanti sia «coinvolto» (invece che «disponibile») uno specialista in fisica medica e che allo stesso siano fornite le risorse necessarie allo svolgimento dell'attività e, infine, prescrivendo diversi livelli di «coinvolgimento» applicabili a varie procedure. Osserva che la relazione tecnica afferma che le nuove previsioni sono specificazioni che non modificano o estendono la funzione fondamentale dello specialista in fisica medica. Tuttavia, riguardo alle nuove attribuzioni previste dal comma 7, andrebbero a suo avviso acquisiti elementi informativi circa il maggior coinvolgimento dello specialista in fisica medica e circa i potenziali correlati impatti finanziari o organizzativi per il servizio sanitario nazionale. Quanto all'articolo 162, che tratta della formazione, pur rilevando che l'inserimento di attività didattiche in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito dei corsi universitari è già previsto a legislazione vigente, osserva che l'introduzione di un termine di adempimento appare suscettibile di dar luogo a nuovi o maggiori oneri relativamente alle università che non hanno ancora provveduto oppure, comunque, di determinare l'anticipazione temporale di spese previste per esercizi successivi. Parimenti, l'esplicita previsione della necessità di prevedere una quantità minima di crediti formativi in materia di radioprotezione nell'ambito di determinati corsi di laurea potrebbe a suo parer implicare la riorganizzazione dei corsi di formazione nel loro complesso, con possibili ricadute di carattere finanziario. Su entrambi i profili giudica necessario acquisire l'avviso del Governo. Per quanto concerne le norme che trattano dei requisiti delle attrezzature, della formazione degli operatori, dell'emanazione di linee guida (si vedano ad esempio gli articoli 163 sulle attrezzature medico-radiologiche e 165 sulle pratiche speciali), andrebbe a suo parere chiarito se tali elementi di novità si sostanzino nel mero recepimento in un testo normativo delle migliori pratiche mediche già di fatto operative e se dunque gli eventuali oneri connessi a tali elementi innovativi siano inclusi negli stanziamenti di bilancio previsti per la gestione e ammodernamento periodico e continuo delle attrezzature esistenti, inclusivo della formazione del personale ad esse preposto. In caso contrario, infatti, le disposizioni appaiono a suo avviso suscettibili di determinare maggiori oneri senza che siano indicate le risorse con cui farvi fronte.
  In relazione ai profili di quantificazione degli articoli da 172 a 190, in materia di piani di emergenza, con riferimento all'articolo 175 – che prevede che il Prefetto si avvalga di un apposito comitato per la pianificazione dell'emergenza radiologica e nucleare – rileva che a normativa vigente è già previsto un organismo con funzioni simili, ma non identiche. Osserva che la normativa vigente specifica anche che il Comando provinciale dei Vigili del fuoco deve esplicare i compiti di segreteria ed attuare il coordinamento dei lavori del comitato, disposizione che non appare riprodotta nel testo in esame. Tanto premesso, ritiene necessario che sia chiarito con quali risorse sarà garantito l'esercizio delle attività non previste a normativa vigente ed il supporto tecnico-amministrativo all'attività del comitato. Analogamente, rileva che Pag. 29l'articolo 182 prevede l'istituzione di un Comitato, non previsto a legislazione vigente, di cui deve avvalersi la Presidenza del Consiglio per la redazione del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche, limitandosi a specificare che ai suoi componenti non spetta alcun emolumento né rimborsi spese. Tanto premesso giudica necessario che sia chiarito attraverso l'impiego di quali risorse sarà garantito il funzionamento del comitato. Con riferimento all'articolo 184, osserva che esso prevede che il Centro di elaborazione e valutazione dati sia costituito da un membro con funzioni di coordinamento e altri dodici membri di cui sei effettivi e sei supplenti. Evidenzia che la normativa vigente prevede che il Centro sia costituito da soli dieci membri, di cui cinque effettivi. Tanto premesso – pur prendendo atto che la relazione tecnica afferma che l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare provvede al funzionamento del Centro nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – rileva che la relazione medesima non fornisce elementi circa l'eventuale maggior onere da fronteggiare. Sul punto reputa utile un chiarimento.
  Circa i profili di quantificazione degli articoli 191-197, in materia di informazione della popolazione, con riferimento all'articolo 197, rileva che lo stesso conferma la normativa vigente per quanto riguarda l'istituzione del comitato, ma la innova per quanto concerne la costituzione di una commissione di esperti di cui si avvale il citato comitato. Ritiene pertanto opportuno che il Governo chiarisca con quali risorse sarà garantito il funzionamento di tale commissione.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli 198-204, in materia di particolari situazioni di esposizione esistenti, rileva preliminarmente che le norme disciplinano fattispecie di carattere residuale o eventuale. Non formula osservazioni sulle norme di carattere programmatico e definitorio (articoli 198, 199 e 203) o comunque riproduttive della legislazione vigente (articolo 204). Rileva che gli articoli 200, 201 e 202, innovativi rispetto alla legislazione vigente, prevedono una campagna di individuazione di particolari fonti di radioattività, ad opera delle regioni, nonché l'individuazione di apposite strategie di gestione e il coordinamento delle misure protettive, ad opera del Prefetto che si avvale di una commissione, per i cui membri sono esclusi emolumenti e rimborsi. A suo avviso, andrebbero dunque forniti elementi idonei a consentire una quantificazione degli oneri derivanti dai predetti adempimenti oppure a suffragare la neutralità delle disposizioni.
  In ordine ai profili di quantificazione degli articoli 205-231, in materia di apparato sanzionatorio, non ha osservazioni da formulare con riferimento alla destinazione a finalità di spesa degli introiti delle sanzioni amministrative riferite a comportamenti non sanzionati a legislazione vigente, trattandosi, infatti, dell'utilizzo di somme che non sarebbero, in assenza delle norme in esame, entrate nella disponibilità dell'erario. Rileva che diverso è il caso dei comportamenti già sanzionati penalmente e depenalizzati dal testo in esame. Segnala che, con riferimento a tali comportamenti, la legislazione vigente prevede il pagamento di un'ammenda il cui importo non viene destinato a finalità di spesa; la legislazione proposta prevede invece il pagamento di una sanzione amministrativa da destinare al finanziamento di attività dirette alla protezione dell'ambiente. Evidenzia che, con riferimento a tali fattispecie, la relazione tecnica esclude tuttavia effetti finanziari negativi: circa l'effettiva neutralità della riassegnazione a spesa sarebbe dunque a suo avviso necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione. Inoltre, sempre per quanto riguarda la riassegnazione a spesa dei proventi da sanzioni, sarebbe a suo parere opportuno acquisire un chiarimento circa l'effettiva possibilità di sostenere e programmare impegni di spesa, potenzialmente anche di carattere pluriennale o caratterizzate da elementi di rigidità, a valere su risorse eventuali, e cioè incerte nel se, nel quanto e nel quando: ritiene tali chiarimenti opportuni tenuto conto che la Pag. 30riassegnazione a spesa – e con specifica finalizzazione – riveste carattere obbligatorio, non facoltativo, e che la stessa dovrebbe avere luogo nel medesimo esercizio di riscossione del provento.
  Con riguardo ai profili di quantificazione degli articoli 232-245, recanti disposizioni transitorie e finali, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica. Peraltro, con particolare riguardo al termine (180 giorni dalla entrata in vigore delle norme in esame) fissato per l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare al fine di rendere operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti (articolo 241) e all'applicazione al Ministero della difesa delle disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare) in materia di norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti (articolo 242), ritiene che andrebbero acquisiti elementi a conferma della effettiva neutralità delle disposizioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, reputa necessario riformulare il comma 1 dell'articolo 245, recante la clausola di invarianza finanziaria, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non «devono derivare» – anziché «non derivano», come attualmente stabilito nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.