CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 aprile 2020
351.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 aprile 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 15.05.

Sui lavori della Commissione.

  Franco VAZIO (PD), presidente, desidera richiamare tutti i membri della Commissione ad una rigorosa osservanza delle raccomandazioni e delle prescrizioni delle competenti autorità sanitarie, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ed evitando assembramenti.

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.
C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 aprile scorso.

  Franco VAZIO (PD), presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Perantoni, ha illustrato il provvedimento ed è stata svolta la discussione generale.

  Mario PERANTONI (M5S), relatore, propone di esprimere sul decreto-legge in Pag. 5discussione parere favorevole (vedi allegato 1). Nell'evidenziare in particolare che l'articolo 83 del decreto-legge in esame detta disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali, sottolinea come tali disposizioni abbiano un'efficacia limitata nel tempo, e quindi non costituisca una norma di sistema. Per tale ragione ritiene che la Commissione possa esprimersi favorevolmente sul testo.

  Enrico COSTA (FI), sottolinea come il provvedimento in discussione coinvolga tematiche particolarmente significative, alcune delle quali introdotte nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, che a suo avviso avrebbero meritato una attenzione maggiore da parte della Commissione. In particolare segnala, pur consapevole che quanto evidenziato non sarà preso in considerazione dai colleghi della maggioranza, la necessità di acquisire agli atti della Commissione, la lettera che il Garante per la protezione dei dati personali ha indirizzato al Ministro della Giustizia circa la celebrazione da remoto delle udienze penali nel decreto-legge in discussione. Sottolinea come tale previsione sia stata introdotta nel corso dell'esame da parte del Senato con un emendamento del Governo e ritiene che il relatore avrebbe dovuto tenere in considerazione quanto evidenziato dal Presidente del Garante per la protezione dei dati personali sulla questione. Manifesta, quindi, la propria meraviglia nel constatare che il relatore ha predisposto una proposta di parere su un provvedimento che investe un argomento così delicato come quello della privacy, di competenza della Commissione Giustizia, omettendo di fare riferimento allo stesso anche nella parte premissiva della proposta di parere. Chiede, quindi, che la proposta di parere sia riformulata inserendo al suo interno un riferimento alla lettera del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali e alle motivazioni per le quali la Commissione ritenga non necessario attenersi a quanto evidenziato in tale missiva. Ritiene che la maggioranza preferisca non affrontare l'argomento del processo penale da remoto per evitare di evidenziare lo scontro al suo interno sulla questione. Ritiene, quindi, gravissimo che l'Esecutivo abbia approfittato della situazione emergenziale per speculare su tale questione inserendo all'interno di un decreto-legge una norma che aveva già pronta da tempo con la quale si stravolge il processo penale. Ritiene, inoltre, che la maggioranza modificherà la disposizione prima dell'11 maggio, e che oggi voglia semplicemente introdurre il principio nell'ordinamento. Ribadisce la sua netta contrarietà a che il dibattimento, da processo che si tiene nelle aule di giustizia, si trasformi in processo nell'etere. Sottolinea, infatti, come il processo penale sia legato ad un aspetto fisico e che le sue modalità di svolgimento non possano essere stravolte tramite l'approvazione di un emendamento ad un decreto-legge. Ribadendo il proprio convincimento che la maggioranza modificherà la disposizione prima ancora dell'11 maggio prossimo, la invita a farlo subito e esorta il relatore ad esaminare con più attenzione il provvedimento al fine di elaborare un parere più articolato.

  Catello VITIELLO (IV) nel sottolineare come la Commissione debba esprimersi sul provvedimento limitatamente ai profili di sua competenza, dichiara di sentirsi libero, per tale ragione, di poter esprimere chiaramente le proprie criticità sul provvedimento senza dover sottostare alla «spada di Damocle» della natura economica del provvedimento. Nel sentirsi, quindi, libero di affermare che l'articolo 83 del decreto-legge in esame, così come verrà licenziato, sta attentando al processo penale, fa notare che si sarebbe aspettato di trovare all'interno della proposta del relatore una risposta alla questione. Sottolinea, quindi, la necessità che il dibattimento si svolga sempre nelle aule dei tribunali e non da remoto. A suo avviso, infatti, il processo penale deve essere svolto all'interno delle aule di giustizia e non mortificato attraverso il ricorso a strumenti telematici. Ritiene che con l'approvazione Pag. 6della disposizione di cui all'articolo 83 non sarà più possibile svolgere il processo penale e ricostruire la verità. Sottolinea, quindi, come con la disposizione in esame si consentirà al giudice, dall'11 maggio al 30 giugno, di ascoltare i testimoni da remoto.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI osserva che i testimoni sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma.

  Catello VITIELLO (IV), nel replicare al sottosegretario Ferraresi, evidenzia come anche la polizia giudiziaria nonché i consulenti, siano testimoni esperti del processo.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) rileva preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul testo di un provvedimento il cui esame non è ancora terminato presso la Commissione di merito. Sottolinea poi che sarebbe più corretto se la maggioranza avesse il coraggio di affermare che comunque il testo in esame è quello definitivo, in quanto le proposte modificative in Commissione di merito, avanzate dalle opposizioni, non saranno accolte. Ritiene, poi, che la proposta di parere avanzata dal relatore sia monca in quanto la Commissione Giustizia dovrebbe pronunciarsi, non solo sugli aspetti relativi all'articolo 83 del provvedimento, bensì su tutte le parti di sua competenza in esso contenute. Nel considerare, pertanto, scandalosa la proposta di parere avanzata dal relatore, invita quest'ultimo ad integrarla valutando anche gli altri profili. Esaminando, quindi, nel merito la proposta di parere, ritiene non condivisibile l'affermazione del relatore in base alla quale l'articolo 83 prevede delle specifiche disposizioni volte a potenziare il processo telematico, anche penale, ed a consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di attività processuali da remoto. Sottolinea, infatti, che non vi sono specifiche disposizioni in quanto la norma attribuisce la regolamentazione delle udienze penali da remoto ad un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. Ritiene che la più grande violazione contenuta nel decreto-legge in esame, per quanto attiene al comparto giustizia, sia proprio quella di aver delegato ad un provvedimento amministrativo destinato a incidere su principi costituzionalmente garantiti. A suo avviso tale aspetto andrebbe adeguatamente preso in considerazione nella proposta di parere del relatore. Condivide, quindi, tutte le osservazioni avanzate dal collega Vitiello, ed esprime la sua forte perplessità in ordine anche alle disposizioni relative al cosiddetto «braccialetto elettronico».

  Mario PERANTONI (M5S), relatore, nel replicare alla collega Bartolozzi, precisa che il 20 marzo scorso il direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ha emanato un provvedimento volto ad individuare e regolare i collegamenti da remoto nelle ipotesi delle udienze previste dal comma 12 dell'articolo 83 del decreto-legge in esame. Le disposizioni alle quali l'onorevole Bartolozzi fa riferimento, invece, sono state introdotte nel corso dell'esame da parte del Senato. Per tale ragione ritiene evidente che i provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia richiamati nelle parti del decreto introdotte al Senato saranno adottati dopo l'entrata in vigore delle disposizioni stesse e cioè successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ribadisce che proprio per quanto testé chiarito dal relatore non si può affermare che l'articolo 83 preveda specifiche disposizioni.

  Walter VERINI (PD) fa notare come le scelte contenute nel decreto-legge in merito al ricorso a strumenti telematici per lo svolgimento delle udienze penali siano scelte legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sottolinea che, qualora si fosse voluto trasformare in via permanente il processo penale in un processo penale telematico, il gruppo del Partito Pag. 7Democratico avrebbe sicuramente manifestato un orientamento contrario già in sede di approvazione del decreto-legge da parte del Consiglio dei Ministri. Ribadisce come non vi sia alcuna intenzione nell'articolo 83 del decreto-legge di rendere permanente il ricorso a strumenti telematici per lo svolgimento delle udienze penali, trattandosi di norme legate all'emergenza e destinate a durare fino al 30 giugno prossimo. Nel richiamare le riserve espresse da diversi esponenti della magistratura sul processo penale che l'articolo 83 del decreto-legge intende introdurre e nel richiamare la lettera del Garante per la protezione dei dati personali al Ministro della giustizia, invita tutti i gruppi a valutare l'ipotesi di predisporre un ordine del giorno da esaminare in Assemblea che, a prescindere dalle posizioni sul merito di ciascun gruppo, impegni il Governo ad avviare, dopo il 30 giugno prossimo, una discussione profonda e articolata nell'ambito del dibattito sulla riforma del processo penale. Tale discussione sarebbe proprio volta a non ignorare le preoccupazioni espresse in questa sede e fuori da questa sede sull'utilizzo di strumenti telematici nel processo penale. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore con l'impegno che l'efficacia delle previsioni dell'articolo 83 cessi dal 1o luglio e da quella data prenda avvio una discussione con tutti i soggetti coinvolti nel processo penale.

  Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene che nella presente legislatura si siano perpetrati una serie di azioni tremende nei confronti della giustizia, quali ad esempio la cancellazione della prescrizione, l'introduzione delle pene accessorie eterne ed ora l'introduzione del processo penale da remoto. Chiede di comprendere le ragioni per le quali si prevede di introdurre il processo penale da remoto dall'11 maggio al 30 giugno prossimo. A suo avviso, infatti, non vi è ragione di ricorrere a tale procedura in quanto tutti i termini processuali sono stati sospesi. Non comprendendo il motivo di tale sperimentazione, a suo avviso inutile, non può accogliere la proposta di mediazione avanzata dal collega Verini, che non motiva le ragioni di tale sperimentazione. Ritiene invece che una risposta ai suoi dubbi sia stata fornita da Pier Camillo Davigo, il quale ha affermato che il processo da remoto dovrebbe diventare una realtà. Nel ricordare che la Commissione si sta riunendo nella Sala della Regina, ritiene che la stessa stia disonorando quest'aula solenne, introducendo un vulnus senza precedenti nell'ordinamento. Precisa infatti che con le previsioni dell'articolo 83 sui collegamenti da remoto nel processo penale si viola evidentemente l'articolo 3 della Costituzione introducendo una grave disparità di trattamento tra chi vedrà svolgere il proprio processo in un'aula di giustizia e chi invece da remoto. Sottolinea, infatti, come in quest'ultima ipotesi si introduca la possibilità di escludere la testimonianza della polizia giudiziaria che costituisce normalmente il fulcro dell'accusa, così come quella dei consulenti che sono testimoni importantissimi nonché dei periti. A tale disparità di trattamento ritiene che si aggiunga anche la compressione dell'articolo 24 della Costituzione sottolineando come la difesa da remoto perda la propria qualità. Ritiene, inoltre, che la violazione più grave sia quella dell'articolo 111 della Costituzione. Sottolinea, infatti, come l'articolo 111 abbia un respiro europeo che con il provvedimento in esame si distrugge. Ricorda, infatti, che la prova si forma nel dibattimento e la disposizione in esame uccide proprio il dibattimento. Nel rivolgersi ai colleghi del Partito democratico, manifesta il proprio disappunto nel constatare che una forza politica, che è stata molto spesso al Governo, non comprende come si stia celebrando la simulazione del processo, in quanto vengono a mancare il principio del contraddittorio e dell'oralità. A questo si accompagna l'effetto che i processi saranno standardizzati. Nel ritenere non accettabile la proposta del collega Verini, richiama l'attenzione sulla presunzione di non colpevolezza prevista dall'articolo 27 della Costituzione nei tre gradi di giudizio, e ritiene che la Pag. 8maggioranza stia appiattendo questo percorso, considerato che, non dando valore al dibattimento, tutto si risolverà nella fase delle indagini preliminari e negli accordi con le procure, che diventeranno le vere e proprie padrone della giustizia.

  Anna Rita TATEO (LEGA) fa notare come l'articolo 83 del decreto-legge abbia numerosi commi che non riguardano esclusivamente la giustizia penale. Ritiene che da troppo tempo sia stata abbandonata la giustizia civile, che invece dovrebbe essere più centrale, se si considera che oggi le grandi imprese non investono in Italia per la presenza di un processo civile lento. Evidenzia come il ricorso a strumenti telematici nel processo civile abbia portato solo nocumento al processo medesimo, considerato che, nonostante il ricorso all'utilizzo di tali strumenti da parte degli avvocati, le sentenze vengono emesse dopo diversi anni. Ritiene che questo sia un dato da modificare e che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 avrebbe potuto rappresentare l'occasione per rivedere lo svolgimento delle udienze civili senza ricorrere agli strumenti telematici, garantendo comunque le distanze interpersonali. Reputa depotenziato il ruolo dell'avvocato nel processo civile telematico. Aggiunge che nella proposta di parere del relatore non si fa nessuna menzione della norma sullo «svuotacarceri», che è uno svuotacarceri mascherato. Nel preannunciare il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore, evidenzia che la Commissione è in procinto di votare su un provvedimento che molto probabilmente sarà modificato dalla Commissione di merito nelle prossime ore.

  Maria Carolina VARCHI (FdI) si dichiara confusa circa il contenuto del dibattito in corso anzitutto perché la proposta di parere illustrata dal relatore sembra essere troppo sintetica a fronte della portata della questione in esame. Chiede, pertanto, un approfondimento della questione anche in considerazione del fatto che la Commissione Bilancio ha rinviato di qualche ora la seduta. Ricordando che in Italia non vi è nulla di più definitivo di ciò che dovrebbe essere provvisorio, richiama alla prudenza nell'espressione del parere.
  Nel ricordare che il periodo intercorrente tra l'11 maggio e il 30 giugno è di circa 45 giorni si chiede quale possa essere il motivo per avviare una sperimentazione di tale portata per un periodo così breve, a meno che non si debba pensare che l'emergenza in corso sia un pretesto per avviare una riforma del processo penale. Ribadisce pertanto la necessità di un approfondimento.
  Osserva, come risulta anche dalle premesse della proposta di parere del relatore, che nel provvedimento si prevede che possano tenersi, con collegamenti da remoto, le udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da pubblico ministero, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti, e si chiede chi siano questi altri soggetti. Sembrerebbe, alla luce di tali premesse, che non si tratti di un rimedio straordinario, bensì di una disposizione applicabile al processo penale tout court, una sorta di esperimento, una prova per capire se sia possibile proseguire in tal modo anche oltre il 1o luglio.
  Nel provvedimento si prevede che il pubblico ministero e il giudice possano avvalersi di collegamenti da remoto mentre altrettanto non è previsto per gli avvocati. Poiché lo scopo dichiarato di tali disposizioni sembrerebbe essere la tutela della salute degli operatori del diritto, non comprende le ragioni per cui la salute di alcuni debba essere valutata diversamente dalla salute di altri. Richiama pertanto alla razionalità invitando a favorire piuttosto disposizioni concrete e rapidamente realizzabili, quali lo scambio telematico dei documenti e l'incentivazione dell'uso delle PEC, e quindi a iniziare dal possibile e non dall'impossibile.
  Nel prendere atto che Commissione non è in grado di esprimere un parere e dichiarando insufficiente la proposta di un ordine del giorno, che riguarda un impegno per il futuro, chiede di sospendere la seduta in modo da poter avere il tempo per una riflessione più approfondita.

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  Federico CONTE (LEU) ritiene che non possa esserci una sfiducia preventiva al ministro della Giustizia su una norma che non era prevista nell'impianto originario del decreto-legge in esame. A suo avviso l'intenzione della norma è quella di verificare se fosse possibile celebrare anche il processo penale attraverso la modalità telematica. Evidenzia come la parte più critica della maggioranza e le opposizioni abbiano posto un problema serio, ma ritiene che la norma possa essere accolta in quanto ha una valenza temporale limitata. Alla collega Varchi che ritiene inadeguato il ricorso ad un ordine del giorno in quanto riguarda un impegno futuro, fa presente che invece tale strumento potrebbe essere utile proprio perché l'Esecutivo sta per predisporre un altro decreto-legge che potrebbe contenere una disposizione volta a modificare proprio l'articolo 83 del decreto-legge in esame. Invita quindi la maggioranza più critica e l'opposizione a riflettere sul fatto che si potrebbe riportare la norma nel suo alveo opportuno che è quello della sperimentazione. Ritiene però che sia importante non essere esclusivamente critici sulla questione e ritiene che se si debba avanzare un rimprovero all'Esecutivo in materia è quello di non aver lavorato adeguatamente per introdurre la telematizzazione del processo penale nelle parti possibili. A suo avviso la predisposizione da parte di tutti i gruppi di un ordine del giorno in tal senso potrebbe quindi rappresentare un'ottima occasione per il Parlamento.

  Franco VAZIO (PD), presidente, nel dichiararsi d'accordo con le osservazioni del collega Conte circa la limitata efficacia temporale delle disposizioni relative al ricorso a strumenti telematici per lo svolgimento di udienze penali, dichiara di non ritenere irrilevanti, sotto il profilo di merito e ideologico, le obiezioni finora pervenute. Ritiene infatti che non possa accettarsi un processo penale con collegamenti da remoto laddove si formi la prova. Propone quindi di sospendere la seduta al fine di consentire un confronto tra le forze di maggioranza ed il relatore, volto ad inserire eventualmente nella proposta di parere una osservazione che tenga conto dei rilievi critici sollevati.

  Enrico COSTA (FI) chiede che alla ripresa dei lavori il rappresentante del Governo dia indicazioni circa la risposta del Ministro della Giustizia alle richieste di chiarimento formulate dal Garante per la protezione dei dati personali con lettera del 16 aprile scorso, poiché ciò potrebbe essere utile anche ai fini dell'espressione del parere.

  La seduta, sospesa alle 16.40, riprende alle 17.

  Mario PERANTONI (M5S), relatore, alla luce del dibattito svolto nel corso della seduta, presenta una nuova proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 2). Evidenzia, in particolare, che nelle premesse della nuova proposta si richiama l'articolo 123 del decreto-legge in esame che estende fino al 30 giugno 2020 la disciplina già prevista a regime dalla legge n. 199 del 2010 in base alla quale la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, può essere eseguita presso il domicilio, prevedendo in particolare l'estensione del campo di applicazione della misura e aggiungendo modalità di controllo a distanza (cosiddetti braccialetti elettronici). Anche su tale tema sottolinea che la norma ha un'efficacia limitata.

  Enrico COSTA (FI) ritiene che, se il relatore trasformasse l'osservazione contenuta nella nuova proposta di parere in una condizione, il suo gruppo parlamentare potrebbe valutare la possibilità di sostenere tale proposta.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), con riferimento ai braccialetti elettronici, sottolinea di essere contraria a tale disposizione, e precisa che non voterà una proposta di parere che faccia riferimento a tale profilo, in ordine al quale vorrebbe conoscere la posizione della maggioranza.

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  Franco VAZIO, presidente, alla luce delle considerazioni svolte, propone al relatore di modificare ulteriormente la proposta di parere trasformando l'osservazione in condizione e sopprimendo il riferimento all'articolo 123 del decreto-legge in. Fa poi notare che è imminente l'inizio dell'informativa in Assemblea del Presidente del Consiglio. Ritenendo che sia giusto consentire a tutti i deputati di partecipare a tale importante dibattito, fa presente che, se la Commissione intende adottare un parere che possa essere preso in considerazione da parte della Commissione di merito, è necessario votarlo immediatamente. In caso contrario, la seduta dovrà essere aggiornata al termine dell'informativa.

  Mario PERANTONI (M5S), relatore, accogliendo la proposta del presidente Vazio, presenta una ulteriore nuova formulazione della proposta di parere (vedi allegato 3).

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel sottolineare come non siano pronti neanche gli strumenti tecnici necessari ad avviare il processo penale da remoto, tanto che il decreto-legge rimanda per la definizione di tali strumenti ad un atto amministrativo, ritiene evidente che con l'articolo 83 del decreto-legge in esame il Governo stia tentando di introdurre qualcosa di nuovo nell'ordinamento.

  Ingrid BISA (LEGA), nel far proprie le osservazioni del collega Costa, precisa che le considerazioni svolte nel corso dell'esame del provvedimento da parte delle opposizioni non riguardano soltanto il processo penale da remoto, ma tutti quegli argomenti di competenza della Commissione Giustizia che il relatore ha volutamente tralasciato nel tentativo di non affrontarne il dibattito. Si domanda come possa la maggioranza pretendere che si voti favorevolmente una proposta di parere incompleta.

  Federico CONTE (LEU) auspica che la Commissione proceda immediatamente alla votazione della ulteriore nuova proposta di parere formulata dal relatore in modo da dare un senso alla seduta odierna. Ritiene che, se le forze di opposizione hanno difficoltà a votare l'ulteriore nuova formulazione della proposta di parere, per le forze di maggioranza è impensabile modificare l'impostazione generale del provvedimento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'ulteriore nuova formulazione della proposta di parere del relatore.

DL 23/2020 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
C. 2461 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianfranco DI SARNO (M5S), relatore fa presente che la Commissione è chiamata ad avviare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite VI e X, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (AC 2461 Governo).
  Segnala preliminarmente che il decreto-legge in oggetto interviene a sostegno delle imprese in difficoltà a seguito dell'emergenza Coronavirus, con misure specifiche su quattro principali ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti; misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese; rafforzamento dei poteri speciali nei settori Pag. 11di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. Il decreto-legge in esame contiene inoltre ulteriori disposizioni che intervengono in materia di salute e lavoro nonché in materia di termini processuali e procedimentali.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata dei contenuti del provvedimento, composto da 44 articoli, precisa che di limitarsi ad illustrare gli aspetti di competenza della Commissione Giustizia. A tale riguardo segnala l'articolo 5 che, intervenendo sul comma 1 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, differisce l'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, originariamente prevista al 15 agosto 2020, al 1o settembre 2021. La disposizione fa salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 389. Ricordo che ai sensi di tale comma sono già in vigore dal 16 marzo 2019 (dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto legislativo n. 14 del 2019, avvenuta il 14 febbraio 2019) alcune specifiche disposizioni. Si tratta in particolare di: modifiche concernenti la competenza per materia e per territorio dei procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione; modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria per quanto riguarda la competenza del tribunale per la dichiarazione di insolvenza e per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria; istituzione, presso il ministero della Giustizia, dell'albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel Codice; realizzazione, da parte del ministero dello Sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, di un'area web riservata per le notificazioni relative alla domanda di accesso alle procedure; norme sulla certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi da parte di INPS e INAIL e certificazione dei debiti tributari da parte dell'Amministrazione finanziaria; modifica in materia di spese di giustizia, sul recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; nuove previsioni sugli assetti organizzativi dell'impresa; disposizione sugli assetti organizzativi societari; novità sulla responsabilità degli amministratori; previsioni sulla nomina degli organi di controllo; nuove garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.
  Rammenta che l'articolo 11 del decreto-legge n. 9 del 2020 aveva previsto il differimento al 15 febbraio 2021 dell'entrata in vigore dei soli articoli 14 e 15 del codice della crisi d'impresa, relativi all'obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati. Rammento altresì che il comma 1-bis introdotto dal Senato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, c.d. decreto cura Italia, ha previsto l'abrogazione del citato decreto-legge n. 9 del 2020, facendone salvi gli effetti prodotti. Con riguardo alle ragioni del rinvio dell'entrata in vigore del codice della crisi, disposto dall'articolo 5 del decreto-legge in esame, segnala che, come riportato nella relazione che accompagna il provvedimento, si è ritenuto di differire la prevista data del 15 agosto 2020 di un anno, allorquando non solo la fase peggiore della crisi si sarà auspicabilmente esaurita, ma anche saranno state attuate – a livello nazionale ed internazionale – tutte quelle misure che appaiono necessarie perché il codice possa operare con concrete possibilità di successo; sempre a parere del Governo, nel contempo tutti gli operatori avranno avuto a disposizione un anno di tempo in più per procedere all'approfondimento degli aspetti più innovativi del codice.
  Quanto all'articolo 6, osserva che esso sospende dal 9 aprile (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) al 31 dicembre 2020, gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in Pag. 12tema di perdita del capitale sociale, in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data del 31 dicembre. È inoltre specificato che per il medesimo arco temporale non operino le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale. Nel dettaglio, la disposizione è articolata in funzione delle diverse regole esistenti rispettivamente per le società per azioni (articoli 2446 e 2447 del codice civile) e per le società a responsabilità limitata (articoli 2482-bis e ter del codice civile). In particolare l'articolo 6, comma 1, primo periodo, prevede che, dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la data del 31 dicembre, non si applichino alle società per azioni: i commi secondo e terzo dell'articolo 2446 del codice civile, i quali prevedono che se entro l'esercizio successivo la perdita (di oltre un terzo del capitale) non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate; l'articolo 2447 del codice civile che – in caso di perdita che riducesse il capitale sociale al di sotto del minimo legale (50.000 per le società per azioni) – prevede l'obbligo per l'assemblea di deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
  Rileva che, analogamente, in relazione al medesimo periodo, per le perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la data del 31 dicembre 2020, non si applicheranno alle società a responsabilità limitata: i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 2482-bis del codice civile, che prevedono l'obbligo di riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate, nel caso in cui il capitale si sia ridotto di oltre un terzo in conseguenza delle perdite; le disposizioni dell'articolo 2482-ter del codice civile che prevedono l'obbligo di deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale (10.000 euro per società a responsabilità limitata).
  Precisa che l'articolo 6, comma 1, secondo periodo, specifica che per il medesimo arco temporale che va dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, non operano le cause di scioglimento: delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (di cui all'articolo 2484, primo comma, numero 4, del codice civile); delle cooperative per perdita di capitale sociale (articolo 2545-duodecies del codice civile).
  Osserva che, secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, le disposizioni di cui all'articolo 6 mirano a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di imprese nell'alternativa tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile. Inoltre, sempre secondo la relazione, la sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale risponde all'esigenza di fronteggiare l'emergenza COVID-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale.
  Con riguardo alle competenze della Commissione Giustizia, segnala l'articolo 7 che reca disposizioni temporanee in merito ai principi che le società devono seguire nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, consentendo in particolare, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.
  Rammenta a tale proposito che il citato articolo 2423-bis reca i principi per la redazione dei bilanci societari. In particolare, al primo comma, numero 1), è indicato che la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza Pag. 13(e quindi non contabilizzando i profitti non ancora realizzati ma iscrivendo a bilancio tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate) e nella prospettiva della continuità aziendale (e cioè sulla base del presupposto che l'azienda prosegua in condizioni normali la propria attività, in un arco temporale prossimo, senza che vi sia l'intenzione, la necessità o l'obbligo di avviarla a liquidazione). Tale norma impone dunque agli amministratori la adozione di un criterio di prudenza nella valutazione delle voci di bilancio privilegiando la prospettiva positiva che potrebbe scaturire dalla continuazione dell'attività. Il principio di continuità nella predisposizione anno dopo anno dei bilanci di esercizio, consiste nel tenere conto del funzionamento dell'azienda, ovvero applicare alle poste di bilancio valutazioni effettuate sulla previsione delle azioni future in vista del mantenimento in vita dell'azienda. Nello specifico, l'articolo 7 del provvedimento in esame stabilisce che la valutazione delle voci di bilancio nel senso della continuità aziendale possa essere operata qualora sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. Secondo quanto specificato nella relazione, il decreto individua come riferimento la data del 23 febbraio 2020, in quanto le prime misure di contenimento dell'epidemia sono state adottate con il decreto-legge n. 6, emanato proprio in quella data, e pertanto si è ritenuto che i primi segnali della crisi economica avrebbero potuto iniziare a manifestarsi a partire da essa. Le società possono comunque avvalersi della facoltà riconosciuta ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 – in corso di conversione in legge (AC 2463) – che fissa il termine entro il quale l'assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio in centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, in luogo dei centoventi giorni previsti dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis del codice civile. Per consentire, anche ai fini della revisione del bilancio, una migliore comprensione del bilancio medesimo, è inoltre richiesto che la nota informativa che lo accompagna illustri, in maniera dettagliata, il criterio di valutazione adottato, anche richiamando le risultanze del bilancio precedente. Il comma 2 dell'articolo 7 stabilisce infine che le sopra descritte disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
  Rammenta che l'articolo 8 stabilisce che i finanziamenti erogati dai soci alle società dal 9 aprile 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, al 31 dicembre 2020 non sono assoggettati alla disciplina di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile. Nel dettaglio, grazie alla sospensione dell'applicazione dell'articolo 2467, il rimborso del finanziamento che i soci abbiano erogato a favore della società non sarà postergato rispetto alla soddisfazione dei creditori della società; e resta fermo anche se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società. È altresì sospesa l'applicazione dell'articolo 2497-quinquies del codice civile che dispone analogamente per quanto riguarda i finanziamenti erogati a favore della società da parte di chi esercita attività di direzione o coordinamento o da altri soggetti sottoposti a tale attività, operando un rinvio al medesimo articolo 2467. Come specificato nella relazione illustrativa, nell'attuale situazione congiunturale, l'applicazione delle norme citate risulterebbe eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento.
  Evidenzia che investe le competenze della Commissione Giustizia anche l'articolo 9 che prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione. In particolare, il comma 1 proroga di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati e aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021. Con riguardo ai procedimenti per l'omologazione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione Pag. 14ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il comma 2 riconosce al debitore la possibilità di presentare, sino alla udienza per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni, per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato (ex articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosiddetta legge fallimentare) o di un nuovo accordo di ristrutturazione (ex articolo 182-bis del medesimo regio decreto), nei quali – come evidenzia la relazione illustrativa – «il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica». Il termine decorre dalla data del provvedimento del tribunale e non è ulteriormente prorogabile, stante il carattere eccezionale del meccanismo. Nel caso del concordato preventivo tale possibilità è negata al debitore la cui originaria proposta sia già stata sottoposta al voto dei creditori senza riscuotere le necessarie maggioranze (ex articolo 177 del citato regio decreto). Il comma 3 consente poi al debitore già ammesso al concordato preventivo, con una proposta che ha pure già ottenuto l'approvazione in sede di adunanza dei creditori, e dunque in attesa unicamente dell'omologazione, di modificare unilateralmente i termini di pagamento previsti nel piano prorogandoli di sei mesi. A tal fine il debitore deve depositare una memoria che deve contenere l'indicazione dei nuovi termini – non superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati – e deve essere accompagnata dalla documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. In presenza di tale modifica unilaterale il Tribunale può sempre procedere all'omologa subordinatamente alla verifica della persistente sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis della cosiddetta legge fallimentare, dando nel decreto di omologa espressamente atto delle nuove scadenze. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il tribunale deve acquisire il parere del Commissario giudiziale. Le ultime misure riguardano la fase introduttiva rispettivamente del concordato (comma 4) o dell'accordo di cui all'articolo 182-bis della cosiddetta legge fallimentare (comma 5). Più nel dettaglio il comma 4 prevede che ai fini della presentazione del piano il debitore possa presentare istanza per ottenere un'ulteriore proroga (sino a novanta giorni) del termine già concesso ed eventualmente già prorogato, (ex articolo 161, comma 6, della cosiddetta legge fallimentare), indicando gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica. Il Tribunale acquisito il parere favorevole del commissario giudiziale, se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. La proroga può essere concessa anche in caso di pendenza di istanza di fallimento. Tale possibilità è legata – come precisa la relazione illustrativa – alla «preponderante esigenza di conferire quante più chances possibili al salvataggio dell'impresa». «Trattandosi di una mera dilatazione degli originari termini», la disposizione prevede l'applicazione dei commi settimo e ottavo dell'articolo 161 della cosiddetta legge fallimentare. Il comma 5 reca una analoga previsione con riguardo agli accordi di ristrutturazione, stabilendo che l'istanza di proroga può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-bis, comma settimo, della cosiddetta legge fallimentare. Il tribunale provvede in camera di consiglio, omessi gli adempimenti previsti del primo periodo del medesimo comma settimo dell'articolo 182-bis, e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182, primo comma, della legge fallimentare. Nel caso degli accordi di ristrutturazione, esigenze di celerità – rileva sempre la relazione illustrativa – «hanno suggerito di non applicare la peraltro macchinosa Pag. 15procedura prevista dall'articolo 182-bis, comma settimo, primo periodo, della legge fallimentare».
  Osserva che l'articolo 10 introduce una norma di carattere transitorio volta a sospendere la procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020. In particolare, il comma 1 prevede l'improcedibilità dei ricorsi depositati nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, relativi a: istanze per la dichiarazione di fallimento; istanze per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento; istanze relative all'accertamento dello stato di insolvenza per le imprese soggette all'amministrazione straordinaria. Il comma 1 in esame si applica ai ricorsi, depositati dal 9 marzo al 30 giugno, in corso di trattazione e sempre che una pronuncia non sia stata già depositata fino all'8 aprile 2020 incluso. Nulla è tuttavia specificato circa la sorte degli eventuali fallimenti dichiarati su ricorsi depositati nei tribunali dal 9 marzo 2020 e con sentenze pubblicate fino all'entrata in vigore della norma in commento (8 aprile 2020). Il comma 2 introduce un'eccezione alla regola dell'improcedibilità dei ricorsi. Saranno infatti procedibili i ricorsi presentati dal Pubblico ministero, contenenti la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari e conservativi (di cui all'ottavo comma dell'articolo 15 del già citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).
  Rileva che il comma 3 specifica che – una volta concluso il periodo di improcedibilità – quando ai ricorsi presentati in tale periodo faccia seguito dichiarazione di fallimento, lo stesso periodo temporale non dovrà essere computato: ai fini del calcolo dell'anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese per la dichiarazione di fallimento; ai fini del calcolo dei termini per la proposizione delle azioni revocatorie.
  Evidenzia che, come si evince dalla relazione illustrativa del provvedimento, la sterilizzazione del periodo di improcedibilità delle istanze di fallimento ai fini del computo dei termini è prevista allo scopo di «evitare che tale blocco precluda irreversibilmente la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate o venga a riverberarsi in senso negativo sulle forme di tutela della par condicio creditorum».
  Fa presente che l'articolo 29 reca norme volte alla semplificazione e alla digitalizzazione del processo tributario. Il comma 1 obbliga gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti all'albo dei concessionari della riscossione delle entrate locali, nonché le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, a depositare e notificare gli atti successivi e i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche, secondo la disciplina del processo tributario telematico contenuta nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dai successivi decreti attuativi. Il comma 2 dell'articolo 29 interviene sull'articolo 16 del testo unico delle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), per disciplinare la notifica, anche per posta elettronica certificata, della sanzione da omesso versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo. In particolare, l'articolo 16 del testo unico disciplina l'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato prevedendo l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto maggiorato degli interessi per il mancato tempestivo pagamento e una sanzione dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta dovuta. Inserendo nell'articolo 16 il comma 1-ter, il decreto-legge consente agli uffici giudiziari di notificare la sanzione derivante da omesso o parziale pagamento del contributo unificato anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di segreteria o di cancelleria dell'autorità giudiziaria competente. In base alla relazione illustrativa, la nuova procedura telematica permette «di completare il flusso informatico delle spese di giustizia collegate Pag. 16a processi giurisdizionali digitali già obbligatori, oltre che generare un risparmio di spese postali nel bilancio dello Stato. La ratio della norma consiste nel valorizzare il ruolo del difensore e il relativo domicilio eletto, non solo per le notifiche processuali, ma anche per la ricezione degli atti relativi alle spese di giustizia. Sarà il difensore a garantire al suo assistito la conoscibilità degli atti notificati in base al mandato ricevuto.
  Rileva che con il comma 3 si dispone che le attività di contenzioso degli enti impositori siano sospese fino all'11 maggio 2020, in deroga al termine di sospensione in precedenza fissato al 31 maggio 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020. Ricordo che l'articolo 67 del decreto-legge n. 18 del 2020 sospende temporaneamente alcune attività svolte dall'amministrazione finanziaria, e precisamente sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso degli uffici degli enti impositori. Le norme dell'articolo 29, ponendosi in esplicita deroga al richiamato articolo 67, prevedono che per l'attività degli enti impositori tale sospensione sia anticipata all'11 maggio 2020, e cioè al termine fissato dall'articolo 36, comma 1 del decreto-legge in esame, che posticipa dal 15 aprile all'11 maggio 2020 il termine (fissato del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) del rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per specifici procedimenti. Il Governo al riguardo chiarisce che le norme dell'articolo 29, giusto il rinvio operato dall'articolo 36, intendono riallineare i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario, anticipando dal 31 maggio all'11 maggio quello previsto per l'attività degli enti impositori.
  Rammenta che l'articolo 36, infine, reca disposizioni in materia di sospensione dei termini processuali. In particolare, il comma 1 proroga, dal 15 aprile all'11 maggio 2020, su tutto il territorio nazionale, le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze e sulla sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili, tributari, penali e di competenza dei tribunali militari, previste dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, in corso di conversione alla Camera (AC. 2463) Anche questo ulteriore rinvio delle udienze e questa ulteriore proroga dei termini non si applicano alle controversie ed ai procedimenti, caratterizzati da urgenza, per i quali l'articolo 83, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020 impone la trattazione. Conseguentemente, con la proroga della fase emergenziale fino all'11 maggio, il comma 1 dell'articolo 36 posticipa anche l'avvio della seconda fase, nella quale spetterà ai capi degli uffici giudiziari adottare misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. Tali misure organizzative, che in base all'articolo 83, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 dovevano essere introdotte e rispettate dal 16 aprile 2020, prenderanno avvio il 12 maggio 2020 e dovranno essere applicate fino al 30 giugno 2020, data sulla quale non incide il provvedimento in commento.
  Osserva che la disciplina sul rinvio d'ufficio delle udienze e sulla sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio, e quella sull'adozione di misure organizzative per prevenire la diffusione del contagio dal 12 maggio al 30 giugno 2020, viene estesa – in quanto compatibile: ai procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie (articolo 83, comma 20, del decreto-legge n. 18 del 2020); ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare (articolo 83, comma 21, del decreto-legge n. 18 del 2020). Dovranno comunque tenersi le udienze nei procedimenti penali che coinvolgono imputati in stato di custodia cautelare, se i termini di durata massima della custodia scadono entro l'11 novembre Pag. 172020 (comma 2). Infatti, il comma 2 dell'articolo 36 esclude la proroga del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini per i procedimenti penali nei quali il termine di durata massima della custodia cautelare scada tra il 12 maggio e l'11 novembre 2020 (ovvero nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020).
  In proposito, evidenzio che la disposizione si aggiunge a quanto già previsto dall'articolo 83, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, in base al quale non possono essere rinviate le udienze penali né sospesi i termini in relazione ai procedimenti nei quali, nel periodo di sospensione, e dunque fino all'11 maggio 2020, scadrebbero i termini di custodia cautelare (ex articolo 304 del codice di procedura penale). Dal combinato disposto delle due previsioni (articolo 83, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020 e articolo 36, comma 2, del decreto-legge in esame) si ricava dunque l'obbligo di celebrare le udienze e di non sospendere i termini processuali in tutti i procedimenti penali nei quali l'indagato/imputato si trovi in stato di custodia cautelare, se i termini di durata massima di tale custodia (con la conseguente scarcerazione dell'indagato) sono destinati a scadere entro l'11 novembre 2020.
  Precisa che il comma 3 dell'articolo 36 interviene sui processi amministrativi per prorogare fino al 3 maggio la sola sospensione dei termini per la notificazione del ricorso, con l'eccezione dei ricorsi relativi al procedimento cautelare. Diversamente da quanto previsto per la giustizia civile e penale, il decreto-legge in discussione, infatti, non proroga la disciplina sul rinvio delle udienze contenuta nell'articolo 84 del decreto-legge n. 18 del 2020, in corso di conversione alla Camera (AC. 2463); conseguentemente, per il processo amministrativo: le udienze e i termini processuali diversi da quelli relativi alla notifica del ricorso, riprendono a partire dal 16 aprile. Per tenere le udienze e accedere agli uffici giudiziari si applicheranno le misure organizzative previste fino al 30 giugno dall'articolo 84 del decreto-legge n. 18 del 2020; i termini per la notificazione dei ricorsi (di primo e di secondo grado; introduttivo, in appello, incidentale, per motivi aggiunti, eccetera), diversi da quelli relativi alla tutela cautelare, sono sospesi fino al 3 maggio. Il comma 4, infine, estende l'applicazione della proroga del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio 2020 anche a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, già oggetto dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020 (che espressamente escludeva rinvii o sospensioni per le funzioni di controllo preventivo di legittimità). Anche per le attività della magistratura contabile, dunque, le misure organizzative per garantire il rispetto del distanziamento sociale saranno applicate a partire dal 12 maggio 2020.

  Franco VAZIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.25 alle 17.30.

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