CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 aprile 2020
349.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 5

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 16 aprile 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. – Interviene la viceministra degli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

  La seduta comincia alle 15.

Sui lavori della Commissione.

  Marta GRANDE, presidente, in via preliminare esprime un ringraziamento ai Gruppi per lo spirito collaborativo dimostrato nel garantire il normale proseguimento dell'attività della Commissione compatibilmente con la stretta osservanza delle misure adottate dal Collegio dei Questori della Camera dei deputati, nello sforzo collettivo per il contrasto alla pandemia da COVID-19.
  Dà quindi il benvenuto alla Viceministra Emanuela Del Re, che ugualmente ringrazia per la sua presenza in questa seduta.

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.
C. 2463 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea ROMANO (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo ricordando che al Senato il Governo ha presentato nel corso dell'esame in Aula un maxiemendamento che ha abrogato i decreti legge n. 9, n. 11 e n. 14 del 2020, vertenti sulla stessa materia, mantenendo la validità degli atti e dei provvedimenti adottati in loro attuazione, nonché facendone salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti. Segnala che, a sua volta, il decreto in esame, nel corso dell’iter presso il Senato, è stato modificato al fine di tenere conto delle norme inserite nel decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, denominato «decreto liquidità», Pag. 6assegnato in sede consultiva anche a questa Commissione.
  Evidenzia che, in via generale, il decreto-legge – che consta di 127 articoli suddivisi in cinque titoli tematici e che è finanziato attraverso l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25 miliardi di euro per l'anno 2020 – reca misure per contenere gli effetti negativi della pandemia sul tessuto socio-economico nazionale, intervenendo a tal fine in numerosi ambiti strategici: il potenziamento del Sistema sanitario e della Protezione Civile; la protezione del lavoro e dei redditi; il sostegno alla liquidità delle imprese e delle famiglie; la sospensione delle scadenze per il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali. Rileva che attraverso significative modifiche apportate durante l'esame presso il Senato il provvedimento interviene in modo puntuale in una pluralità di questioni di specifico rilievo anche per la III Commissione, a partire dal tema della tutela della internazionalizzazione del Sistema Paese e della operatività delle nostre imprese sui mercati esteri, che è questione di vitale importanza in questa fase.
  Rinviando ad altre sedi più opportune il confronto sui complessivi ambiti di intervento del provvedimento, si accinge ad illustrare i soli aspetti di competenza, rilevanti ai fini del parere della Commissione.
  Quanto al Titolo 1, recante Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, sottolinea che le disposizioni in esso contenute sono essenzialmente finalizzate al potenziamento delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale e a favore della Protezione civile, i cui volontari, grazie all'approvazione di un emendamento presentato dalla Lega al Senato, potranno restare in servizio fino a 180 giorni consecutivi.
  In tale ambito, segnala l'articolo 13, che autorizza, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendano esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea e che pertanto regioni e province possono reclutare per il periodo dell'emergenza. Evidenzia che la norma si connette in tal modo a quanto disposto più oltre dall'articolo 96-bis in materia di immigrazione, che si riserva di illustrare più avanti.
  Per completezza e anche per il ruolo attivo che la rete diplomatico-consolare ha avuto al riguardo, cita anche l'articolo 15 che, limitatamente al periodo dell'emergenza, consente di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, seppur imponendo anche ai soggetti importatori dall'estero il rispetto di una procedura per assicurare i requisiti di sicurezza di cui alla normativa vigente. Rileva che sulle merci importate è autorizzata peraltro la sospensione – a decorrere dal 1o febbraio 2020 – dal pagamento dei dazi e dell'IVA all'importazione.
  Sottolinea che, come emerge anche da numerose dichiarazioni delle ultime settimane del Ministro Di Maio, tutta la rete diplomatica è stata attivata per reperire i dispositivi che sono mancati nel nostro Paese in misura sufficiente a fronteggiare l'aumento dei contagi: non solo Cina e Russia, ma anche Stati Uniti, Brasile, Cuba e moltissimi altri Paesi, europei e non, su stimolo della Farnesina hanno mandato in Italia risorse umane e strumentali, nella aspettativa di una stretta reciprocità in caso di bisogno.
  Esprime, dunque, un ringraziamento al Corpo diplomatico e all'intera rete all'estero che ha instancabilmente operato nelle scorse settimane non solo per il reperimento delle mascherine ma anche per permettere ai tanti connazionali rimasti bloccati all'estero di fare rientro in Italia con voli speciali messi a disposizione da Alitalia.
  Nell'ambito del Titolo II, concernente Misure a sostegno del lavoro, e del Capo II, recante norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno Pag. 7ai lavoratori, evidenzia che con emendamento approvato dal Senato è stato inserito un comma aggiuntivo all'articolo 35 in materia di terzo settore: nel contesto di un articolo finalizzato ad alleggerire adempimenti a carico dei soggetti del terzo settore in connessione con le difficoltà derivanti dalla epidemia, è stato approvato il comma 3-quater che modifica l'articolo 26, comma 3, della legge 125 del 2014 recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Rileva che la norma proroga di un anno la cadenza da «almeno biennale» ad «almeno triennale» della verifica e del controllo, effettuati dal Comitato congiunto, della capacità e dell'efficacia acquisita dai «soggetti della cooperazione», secondo la definizione che ne dà la legge. Evidenzia che si tratta delle organizzazioni non governative specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario; di ONLUS statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale; di organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo; delle organizzazioni e associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti della cooperazione attivi nei Paesi coinvolti. Rileva che si tratta anche di imprese cooperative e sociali, di organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, fondazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). Ricorda che dopo tale verifica e controllo, i soggetti della cooperazione sono iscritti in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia per la Cooperazione allo sviluppo.
  Proseguendo nella illustrazione del provvedimento, sottolinea la rilevanza ai fini della Commissione del Titolo III, recante Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, di cui agli articoli da 49 a 59, in cui emerge in modo netto il nesso tra il provvedimento in esame e il «decreto liquidità», già presentato alla Camera per la conversione e il cui iter non è ancora iniziato presso le Commissioni assegnatarie finanze e attività produttive.
  In particolare, segnala l'articolo 53 concernente misure per il credito all'esportazione nel settore croceristico e che è stato abrogato dall'articolo 2, comma 11, del «decreto liquidità». A tal proposito sarebbe auspicabile potere già in questa sede acquisire dalla rappresentante del Governo se siano comunque salvi gli effetti di medio termine derivanti dalla disposizione abrogata, assai importante per il sostegno all'esportazione, l'internazionalizzazione e gli investimenti delle imprese.
  Evidenzia anche l'articolo 54-bis, già previsto nell'abrogato decreto-legge n. 9, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato e finalizzato ad incrementare di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del cosiddetto «Fondo 394» gestito da Simest per conto del MAECI, fondo a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale dal decreto-legge n. 251 del 1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 394 del 1981, e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee, nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero, al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia. La norma in questione è assai rilevante, tanto più alla luce delle nuove competenze del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del Sistema Paese, trasferite dal Ministero dello sviluppo economico alla Farnesina con il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito dalla legge n. 132 del 2019. Evidenzia che spetta, tra l'altro, alla Farnesina la presidenza Pag. 8del Comitato agevolazioni del Fondo 394, esercitata per il tramite della Direzione generale per la Promozione del Sistema Paese.
  Ricorda, peraltro, che il Fondo 394 è stato rifinanziato di 50 milioni di euro per il 2019 dall'articolo 14, comma 1, del «decreto-legge proroga termini» n. 162 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 8 del 2020, e che l'articolo 18-bis del decreto-legge «crescita» n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, aveva già esteso anche a mercati diversi da quelli dell'Unione europea le tipologie di iniziative delle imprese italiane che possono fruire delle agevolazioni finanziarie concesse a valere sul Fondo Simest.
  Ricorda, altresì, che sono agevolabili a valere sul Fondo le iniziative delle imprese italiane nei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento europeo relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, la cui disciplina è stata abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) n. 1407/2013. Rileva che le iniziative ammesse ai benefici sono: la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento; studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti; altri interventi prioritari individuati e definiti dal CIPE. Sottolinea che per le predette iniziative, vi è una riserva di destinazione del 70 per cento annuo delle risorse del Fondo alle piccole e medie imprese.
  Evidenzia poi l'articolo 56, recante misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19, che riconosce 1'emergenza come «evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia» ai fini dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per il quale sono ammissibili «gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali». Le misure sono destinate alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE, per la quale le PMI sono imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Ricorda che all'interno della categoria delle PMI, la «piccola impresa» occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; la «microimpresa» occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
  Segnala, altresì, per il particolare ruolo assegnato a Cassa Depositi e Prestiti il successivo articolo 57, finalizzato al supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia, che stabilisce che le esposizioni assunte da CDP in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato fino ad un massimo dell'80 per cento dell'esposizione assunta. Precisa che a tale scopo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Rileva che, come emerge anche dalla relazione illustrativa, il Governo attribuisce a queste misure un effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema, con inevitabile impatto anche ai fini della presenza italiana sui mercati esteri. Evidenzia che, d'altra parte, lo strumento non si sovrappone al Fondo di garanzia PMI in quanto assume un ambito soggettivo ben più ampio, anche a favore di imprese non qualificate quali PMI ai sensi della normativa europea Pag. 9quali, ad esempio, le cosiddette «imprese Mid-Cap» (imprese con un numero di dipendenti inferiore a 3 mila unità), né assorbe in alcun modo il regime «de minimis».
  Sottolinea che un'ulteriore norma di competenza, tematicamente connessa all'articolo 54-bis è quella recata dall'articolo 58 concernente la sospensione dei termini di rimborso per il Fondo 394: fino al 31 dicembre 2020 può essere disposta la sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri nell'ambito del Fondo 394.
  Segnala che, ad integrazione di questa massiccia strategia di intervento, l'articolo 59 reca disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19, autorizzando SACE S.p.A., limitatamente al periodo di stato di emergenza, a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria. Ricorda che SACE S.p.A. è una società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti nell'ambito del quale, insieme a Simest S.p.A., di cui detiene il 76 per cento, costituisce il «Polo dell'export e dell'internazionalizzazione». Evidenzia che l'attività tipica è quella di supporto all'esportazione e, tuttavia, nell'ambito dell'intervento in esame, vengono create le condizioni affinché la società, grazie alle proprie risorse e alle competenze nel settore del commercio internazionale, possa operare a supporto delle istituzioni impegnate nell'importazione di beni necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto.
  Rileva che le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché quelle connesse o strumentali.
  Nell'ambito del Titolo V, ai fini delle competenze della Commissione, segnala l'articolo 72 recante misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà. Rileva che l'articolo istituisce, al comma 1, un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy, nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni. Il comma 2 dispone, in considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del COVID-19, la possibilità di aggiudicazione dei contratti di forniture, lavori e servizi tramite la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Il medesimo comma prevede, altresì, che il MAECI e Ice-Agenzia possano avvalersi della società Invitalia tramite modalità definite mediante apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva che il comma 3 stabilisce che le iniziative siano realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione, co-presieduta dal Ministro dello Sviluppo economico e dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, mentre il comma 4 indica la copertura finanziaria. Segnala che nel corso dell'esame al Senato, sono stati introdotti tre nuovi commi da 4-bis a 4-quater, i quali prevedono misure per il potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà. In particolare, il comma 4-bis stanzia: 1 milione Pag. 10per l'anno 2020 per le misure a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale; 4 milioni per l'anno 2020 per le misure di assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità. Precisa che si tratta di una norma basata sulla disciplina del decreto legislativo n. 71 del 2011 che prevede anche che, in casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare possa chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali.
  A tale ultimo riguardo, segnala che il comma 4-ter autorizza, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione dei sussidi – nei limiti dell'importo complessivo di spesa predetto – senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare.
  Sottolinea che i cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis), che fanno eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione UE, trattandosi di aiuti di piccola entità, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Segnala che il massimale di aiuto previsto da tale regolamento è di 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
  Ricorda che nel 2014 è stato istituito il Piano di promozione straordinaria del Made in Italy e per l'attrazione degli investimenti in Italia con la finalità di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale; espandere le quote italiane del commercio internazionale; valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo; sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia. Rileva che la dotazione del Piano straordinario è stata più volte integrata: con la legge di bilancio per il 2019 di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 e poi con la legge di bilancio per il 2020 di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021. Precisa che l'attuazione del Piano è confermata in capo all'ICE – Agenzia.
  Segnala l'articolo 72-quater recante l'Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza COVID-19, norma introdotta nel corso dell'esame al Senato, che prevede l'istituzione – presso il Ministero delle Beni, delle attività culturali e del turismo – di un Tavolo di confronto sul comparto turistico al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 e valutare l'adozione delle opportune iniziative. Considerato che il comma 3 dell'articolo 72 prevede che, in sede di esame delle problematiche connesse all'emergenza, si debba dare prioritario riferimento alle misure compensative necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, nonché alle esigenze di sostegno e agli interventi strutturali in favore delle attività più esposte, al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e di veicolare il complesso dei valori distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali, rileva l'opportunità di prevedere l'integrazione della composizione del Tavolo di confronto con rappresentanti della Farnesina o comunque prevederne espressamente la stabile partecipazione.
  Tenendo conto del ruolo cruciale e dell'approccio collaborativo che Alitalia ha dimostrato alle istituzioni dello Stato nell'assicurare il rientro in Italia alle migliaia di connazionali in difficoltà nel mondo a causa del dilagare della pandemia e della conseguente rapida cancellazione di voli da parte delle altre compagnie, ritiene doveroso menzionare l'articolo 79, recante misure urgenti per il trasporto aereo, modificato nel corso dell'esame al Senato, che riconosce formalmente l'epidemia da COVID-19 come «calamità naturale ed evento eccezionale» per il settore ai sensi del già richiamato articolo 107 del TFUE, Pag. 11per cui le misure compensative per i danni subiti saranno compatibili con il mercato interno.
  Sempre ai fini della strategia in materia di commercio con l'estero e attrazione degli investimenti esteri, segnala l'articolo 80 che dispone un incremento della dotazione dei «contratti di sviluppo» autorizzando la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020, aggiuntivi rispetto all'incremento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, già disposto dalla legge di bilancio per il 2020. Ricorda che i «contratti di sviluppo» sono stati introdotti nell'ordinamento giuridico nel 2008 e rappresentano il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale. Segnala che lo strumento è gestito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia.
  Per l'impatto che la norma è destinata ad avere sulla rete diplomatico-consolare, inoltre, segnala all'articolo 81 la proroga del termine ultimo per l'indizione del referendum ex articolo 138 Cost. sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019. Osserva che viene previsto che la consultazione referendaria sia indetta entro 240 giorni – anziché 60 – dalla comunicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione sulla legittimità del referendum, comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020. Rileva che, pertanto, il referendum potrà essere indetto entro il 19 settembre 2020 e dal momento che il referendum si deve svolgere in una domenica compresa tra il 50o e il 70o giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione, il termine ultimo per tenere la consultazione referendaria sarebbe domenica 22 novembre 2020.
  Ai fini delle competenze della III Commissione ritiene opportuno menzionare le disposizioni in tema di immigrazione in considerazione delle esigenze correlate allo stato di emergenza, di cui all'articolo 86-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato. Segnala che, a tal fine, vengono prorogati al 31 dicembre 2020 i progetti degli enti locali in scadenza al 30 giugno nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), la cosiddetta seconda accoglienza. Sottolinea che viene introdotta la possibilità che gli stranieri rimangano – fino alla fine dello stato di emergenza – nei centri di prima e seconda accoglienza e di accoglienza straordinaria, anche se sono venute meno le condizioni per la loro permanenza, previste dalle disposizioni vigenti, nelle medesime strutture. Evidenzia che la disposizione prevede che nelle strutture del SIPROIMI possano essere ospitati anche i richiedenti protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ed in generale persone in stato di necessità. Oltre all'estensione fino al 31 agosto 2020 della validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, segnala, anche in connessione con quanto già detto in relazione all'articolo 13, la disposizione che, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, consente alle pubbliche amministrazioni, per la tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge.
  Segnala, infine, l'articolo 100, comma 2, sulla continuità della governance degli enti pubblici di ricerca, modificato dal Senato, che prevede la proroga al 31 luglio 2020 dei mandati dei componenti degli organi scaduti ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza. Ricorda che tra tali enti rientra l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), il cui consiglio di amministrazione è composto dal presidente, designato dal Ministro dell'Università e della ricerca, e da altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli Pag. 12Affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della Difesa, uno dal Ministro dello Sviluppo economico e uno dal Ministro dell'Economia e delle finanze.
  Sempre per il prevedibile impatto della norma sul MAECI e sui carichi di lavoro dei consolati, segnala l'articolo 103 del provvedimento, sulla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, che dispone con efficacia retroattiva la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Allo stesso modo ritiene opportuno segnalare l'articolo 104, che dispone la proroga, fino al 31 agosto 2020, della validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020.
  Alla luce di queste considerazioni, presenta la proposta di parere favorevole, già anticipata ai colleghi per via telematica (vedi allegato).

  La viceministra Emanuela Claudia DEL RE, associandosi alle considerazioni del relatore, precisa che la norma di cui all'articolo 53, concernente misure per il credito all'esportazione nel settore croceristico, abrogata dall'articolo 2, comma 11, del «decreto liquidità», è stata tuttavia assorbita in una disposizione di portata più ampia, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), del medesimo «decreto liquidità». Chiarisce che la disposizione non ha prodotto nessun effetto né di breve né di medio termine e che la norma abrogata richiedeva ai fini dell'attuazione l'emanazione di un decreto ministeriale, ora non più previsto.

  Eugenio ZOFFILI (Lega), preannuncia il voto contrario del Gruppo Lega sulla proposta di parere del relatore in coerenza con le posizioni già espresse dal proprio partito in sede di esame presso il Senato, nella convinzione che le misure del provvedimento in esame siano del tutto insufficienti per affrontare le conseguenze della gravissima emergenza in atto. Ricorda con rammarico che i gruppi di maggioranza non ha preso con la dovuta serietà le reiterate richieste avanzate dal suo gruppo in sede di Ufficio di presidenza di audizione del Ministro Di Maio al fine di approfondire le misure che la Farnesina, negli ambiti di sua competenza, stava adottando per contrastare l'eventuale penetrazione del contagio in Italia. Nel merito, segnala le evidenti difficoltà che numerosi connazionali all'estero stanno sperimentando nel tentativo di rimpatriare, evidenziando che in sede di esame al Senato è stato respinto un emendamento del Gruppo Lega per destinare 1 milione di euro al potenziamento dell'Unità di crisi: sottolinea che nell'attuale crisi tale struttura ha evidenziato la consueta professionalità ed efficienza, scontando tuttavia una grave carenza di personale.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI), preannunciando il voto contrario del Gruppo Fratelli d'Italia, rileva che gli interventi previsti dal provvedimento in esame risultano timidi, inefficaci e inappropriati. A suo avviso, se da un lato è condivisibile l'esigenza di rilanciare il Made in Italy, dall'altro il Governo ha eluso il tema della rilocalizzazione delle imprese nella fase post-emergenziale. Segnala che, valutando l'insufficienza delle risorse stanziate dal decreto-legge, il proprio Gruppo ha proposto di attingere alle risorse non ancora erogate della cooperazione internazionale, pari a circa 500 milioni di euro. Associandosi alle osservazioni del collega Zoffili sulla professionalità dell'Unità di crisi della Farnesina e sulle difficoltà derivanti dalle carenze di organico, stigmatizza il fatto che taluni consolati non hanno prestato la necessaria assistenza ai nostri connazionali all'estero. Riguardo alle oggettive difficoltà di reperire vettori aerei, ricorda che il proprio Gruppo aveva presentato al Senato emendamenti – puntualmente respinti – per costituire una task force con Alitalia, utilizzando a tal fine le risorse di vari prestiti ponte.

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  Piero FASSINO (PD), segnalando di aver raccolto in prima persona numerose richieste di assistenza da parte di connazionali all'estero, esprime apprezzamento per l'efficienza dell'Amministrazione della Farnesina nel gestire una situazione di oggettiva emergenza osservando di non avere registrato alcuna resistenza alla collaborazione: al riguardo, ricorda che proprio in questi giorni circa ottocento italiani sono ancora in attesa di rientrare dall'Argentina, scontando la difficoltà di trovare dei vettori disponibili e non certo il carente sostegno della nostra Ambasciata in loco. A suo avviso, sono pertanto comprensibili le difficoltà incontrate dall'Unità di crisi, peraltro gestite con la consueta professionalità, ritenendo che anche un incremento di personale non avrebbe consentito di affrontare agilmente le decine di migliaia di richieste di contatto e soccorso pervenute in queste settimane.

  Pino CABRAS (M5S) preannunciando il voto favorevole del Gruppo M5S, sottolinea che per commisurare l'efficacia del decreto-legge in esame occorre ben valutare l'impatto devastante della crisi pandemica, paragonabile a quello di una guerra. Riferisce che nell'ultimo mese negli Stati Uniti si sono registrate 22 milioni di richieste di disoccupazione, 5, 5 solo nell'ultima settimana. Per contrastare questi effetti occorrerebbe che la Banca centrale europea potesse operare, come la Federal Reserve americana, come prestatore di ultima istanza, promuovendo massicce iniezioni di liquidità: tale competenza, tuttavia, non è prevista dal suo vigente Statuto. Pertanto, le misure del decreto-legge in esame costituiscono la migliore risposta ad una crisi destinata a incidere profondamente sulle strutture connettive di una comunità mondiale fin qui fortemente globalizzata. Quanto al tema dei connazionali che all'estero faticano a rientrare in Italia, sottolinea l'importanza di un serio rilancio della nostra compagnia di bandiera.

  La viceministra Emanuela Claudia DEL RE ricorda che, a seguito delle modifiche approvate in sede di esame al Senato, al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini all'estero, il provvedimento stanzia, rispettivamente, 1 milione di euro per l'Unità di crisi e 4 milioni di euro per potenziare la rete diplomatico-consolare. Riguardo all'attività dell'Unità di crisi e della stessa rete diplomatico-consolare, ne rimarca l'efficacia, sottolineando che finora sono stati rimpatriati ben 60 mila connazionali, i quali hanno addirittura fruito – in taluni casi – di prestiti personali da parte dei dipendenti in loco, a conferma delle grandi doti professionali ed umane del personale della Farnesina.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.40.

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