CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 aprile 2020
348.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 254

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Gianluca Castaldi.

  La seduta comincia alle 10.30.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-TV della Camera dei deputati.

5-03823 Rizzetto: Iniziative in ordine alla regolarità e alla pubblicità delle spese di gestione dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL).

  Walter RIZZETTO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere quali iniziative intenda assumere il Governo nei riguardi del presidente dell'ANPAL, professor Parisi, il quale, in un momento Pag. 255drammatico come quello attuale, in cui l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro è chiamata a giocare un ruolo cruciale per contribuire a sostenere e a riavviare il mercato del lavoro, è rientrato negli Stati Uniti, dopo che, per giunta, la sua proposta di piano industriale è stata bocciata. Il Governo, inoltre, dovrebbe attivarsi per verificare le ingenti spese che, come riportano notizie di stampa, sarebbero state sostenute dal professor Parisi e che non sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia, a differenza di quanto avvenuto, per spese di ammontare assolutamente inferiore, per il suo predecessore.

  Il sottosegretario Gianluca CASTALDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Walter RIZZETTO (FDI), ringraziando il sottosegretario, dichiara di comprenderne l'imbarazzo per il fatto di dover prendere posizione su una vicenda che contraddice il principio della trasparenza, bandiera della parte politica che ha voluto la nomina del professor Parisi alla presidenza dell'ANPAL. Ritiene del tutto inutile perdere ulteriore tempo nell'istruttoria per l'accertamento dei fatti, anticipata dal sottosegretario, dal momento che è chiaro che il professor Parisi ha trascurato il suo obbligo di pubblicare le spese sostenute, a differenza di quanto fatto dal suo predecessore. Sottolinea la gravità del comportamento del presidente dell'ANPAL, che ha utilizzato denaro pubblico per spese di dubbia giustificazione e, come riportano le ultime notizie di stampa, avrebbe assunto l'ulteriore incarico di pubblicizzare in Europa l'Università del Mississippi, da cui dipende. Preannuncia, infine, che, nel corso dell'informativa urgente convocata nella seduta dell'Assemblea di domani, chiederà alla Ministra del lavoro e delle politiche sociali chiarimenti su come intenda esercitare i poteri di vigilanza del suo Ministero nei confronti del presidente dell'ANPAL, di cui auspica, in conclusione, l'immediata sostituzione.

5-03824 Murelli: Iniziative per garantire la celerità delle procedure per l'erogazione degli ammortizzatori sociali e degli altri benefici introdotti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

  Claudio DURIGON (LEGA), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto, chiedendo come il Governo intenda garantire la sollecita erogazione della cassa integrazione in deroga prevista dal decreto-legge cosiddetto «Cura Italia», correggendo, nel contempo, le incongruenze riscontrate in alcune disposizioni, con particolare riferimento alle condizioni imposte agli artigiani, i quali, per accedere al beneficio dell'assegno ordinario con causale Covid-19, sono tenuti all'iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale che lo eroga.

  Il sottosegretario Gianluca CASTALDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Claudio DURIGON (LEGA) si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario, in quanto il Governo non appare avere compreso che l'iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale comporterà per gli artigiani che vogliano accedere al beneficio dell'assegno ordinario l'obbligo di contribuzione, insostenibile in un momento in cui non percepiscono alcuna entrata. Inoltre, stigmatizza l'assenza del rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, ancora una volta, dimostra la distanza dei responsabili di tale Dicastero dal mondo che, al contrario, dovrebbe costituire il centro della sua attività.

5-03825 Serracchiani: Mancata fruizione da parte dei lavoratori dello spettacolo, titolari di contratti di lavoro intermittente, dell'indennità introdotta per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

  Alessia ROTTA (PD), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto, riguardante i circa Pag. 256duecentomila lavoratori intermittenti del settore dello spettacolo che sono esclusi dal beneficio dell'indennità di 600 euro prevista per i lavoratori di tale settore dal decreto-legge cosiddetto «Cura Italia», in quanto lavoratori dipendenti. Essi non possono nemmeno accedere alla cassa integrazione in deroga, in quanto il decreto-legge medesimo prevede la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alla data del 17 marzo 2020. La conseguenza è che tali lavoratori, che lavorano solo a chiamata, sono totalmente privi di reddito in quanto l'epidemia in atto ha bloccato tutte le attività. Si tratta di una lacuna della norma da colmare, alla luce del fatto che tali lavoratori sono iscritti all'INPS e versano i contributi per il finanziamento della NASpI e del FIS.

  Il sottosegretario Gianluca CASTALDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Debora SERRACCHIANI (PD) ringrazia il sottosegretario e si dichiara, anche a nome della collega Rotta, soddisfatta nell'apprendere che il Governo intende adottare uno specifico provvedimento in favore di tale categoria di lavoratori, avendo colto la peculiarità del settore dello spettacolo, caratterizzato da una grande varietà di forme contrattuali. Ribadisce, quindi, la necessità dell'intervento del Governo a favore di un settore che, purtroppo, sarà necessariamente tra gli ultimi a ripartire, una volta cessata l'attuale emergenza sanitaria.

  Andrea GIACCONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 11.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 11.

DL 18/20: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea GIACCONE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione (Bilancio), del disegno di legge C. 2463 Governo, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dal Senato.
  Avverte che la Commissione esprimerà il parere di competenza sul testo del decreto-legge, come trasmesso dal Senato, nella seduta odierna.
  Invita, quindi, il relatore, onorevole Cubeddu, a svolgere la relazione introduttiva.

  Sebastiano CUBEDDU (M5S), relatore, rileva che il decreto-legge consta di centosettantuno articoli e, come si legge nella relazione illustrativa, è finalizzato a proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro.
  Fa presente preliminarmente che nella sua relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni riconducibili alle competenze della Commissione.
  In particolare, al Titolo I, che reca misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 1 incrementa le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle Pag. 257aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, mentre l'articolo 2 autorizza il Ministero della salute ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato.
  Segnala che gli articoli da 2-bis a 2-septies recano contenuto analogo a parte del decreto-legge n. 14 del 2020 (C. 2428), di cui è disposta contestualmente l'abrogazione dall'articolo di conversione del decreto-legge in esame. In particolare, l'articolo 2-bis consente alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza, di procedere al reclutamento delle professioni sanitarie e di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga ai divieti di conferire incarichi al personale già in quiescenza, e di conferire incarichi libero professionali per assolvere ad attività di tipo ordinario e, quindi, per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché in deroga ai vigenti limiti di spesa di personale. I medici specializzandi, che rimangono iscritti alla scuola di specializzazione, percepiscono, per l'attività lavorativa svolta, emolumenti integrativi del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica e il periodo di attività svolto è riconosciuto utile ai fini del completamento del corso di specializzazione (comma 1, lettera a)). I medesimi enti possono procedere anche ad assunzioni di medici specializzandi a tempo determinato con orario a tempo parziale, anche in assenza del previsto accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 1, lettera b)). La norma prevede anche la possibilità di conferire incarichi ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali (comma 3). Infine, una volta che sia verificata l'impossibilità di assumere personale, il comma 5 autorizza le regioni e le province autonome a conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. A tali incarichi, che possono essere conferiti anche in deroga ai vigenti limiti di spesa di personale, non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico.
  Passa all'articolo 2-ter, che, in caso di verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, consente alle aziende e agli enti del SSN di conferire, previa selezione, per titoli e colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato, della durata di un anno e non rinnovabili, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio sanitari. Le attività professionali svolte costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. La norma, infine, introduce disposizioni relative allo svolgimento dell'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche Pag. 258della seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019. La norma prevede anche la possibilità di conferire gli incarichi ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, che, restando iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.
  Rileva, quindi, che, in considerazione delle disposizioni introdotte dai precedenti articoli 2-bis e 2-ter, l'articolo 2-quater dispone la rideterminazione, da parte delle regioni, dei piani di fabbisogno del personale.
  Con riferimento ai servizi di medicina generale, segnala che l'articolo 2-quinquies consente al SSN di instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato con medici iscritti al corso di formazione in medicina generale e conferire incarichi provvisori o di sostituzione dei medici di medicina generale ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Questi ultimi possono essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. La medesima possibilità di assumere incarichi provvisori o sostituzioni è prevista dal comma 4 per medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria.
  Segnala poi che l'articolo 2-sexies consente alle aziende sanitarie locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere per l'anno 2020 a un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna, mentre l'articolo 2-septies consente ai soccorritori, dipendenti delle organizzazioni di volontariato, di svolgere anche attività di volontariato in favore delle stesse organizzazioni, limitatamente alla durata dell'emergenza, in deroga al vigente regime di incompatibilità.
  Rileva, inoltre, che l'articolo 3, che prevede la possibilità per le regioni di stipulare contratti con le strutture private accreditate e non accreditate per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, al comma 3 dispone che le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature.
  Segnala che l'articolo 4-bis dispone l'istituzione, da parte di ciascuna regione e provincia autonoma, di una unità speciale di continuità assistenziale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, mentre l'articolo 4-ter prevede, al comma 1, l'assistenza agli alunni con disabilità, durante la sospensione del servizio scolastico, mediante l'erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza. Sulla base del comma 2, le stesse amministrazioni possono istituire unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.
  Segnala, altresì, che l'articolo 5-sexies dispone che le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti e che agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai CCNL di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  Rileva, quindi, che l'articolo 7 dispone la possibilità di arruolare medici e infermieri militari in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un Pag. 259anno, senza rapporto di impiego, con l'attribuzione del trattamento giuridico e economico dei parigrado in servizio permanente, nonché di mantenere in servizio ufficiali medici appartenenti alle forze di complemento, e che l'articolo 8 autorizza il Ministero della difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, a conferire incarichi individuali a tempo determinato, fino a un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Tali incarichi sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno, non sono rinnovabili e le attività professionale svolte costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa. Infine, l'articolo 9 dispone finanziamenti per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di bio-contenimento.
  Osserva che l'articolo 10 autorizza l'INAIL ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, un contingente di duecento medici specialisti e di cento infermieri per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici.
  Rileva, quindi, che l'articolo 11 autorizza l'Istituto superiore di sanità ad assumere 50 unità di personale a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, e che l'articolo 12 autorizza le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché la Polizia di Stato a trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. L'articolo 13 consente l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie, in deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche conseguite in un Paese dell'Unione europea o in Paesi terzi, nonché le assunzioni di cittadini di Paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario, mentre l'articolo 14 dispone la disapplicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli operatori sanitari, agli operatori dei servizi pubblici essenziali e ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori, anche nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.
  Dopo avere segnalato che l'articolo 15 introduce disposizioni per promuovere la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, osserva che l'articolo 16 prevede la possibilità, per i lavoratori che non sono nelle condizioni oggettive di poter mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro nell'esercizio della loro attività, di utilizzare quali dispositivi di protezione le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Invece, coloro che sono presenti sull'intero territorio nazionale, sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. L'articolo 17-ter dispone in ordine all'applicazione delle disposizioni sul potenziamento del Servizio sanitario nazionale recate dal decreto-legge alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle Università.
  Si sofferma, quindi, sul Titolo II, che reca misure a sostegno del lavoro. Infatti, al Capo I, l'articolo 19 prevede, nel limite di 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020, la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell'assegno ordinario Pag. 260ai datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 con modalità semplificate. Più in particolare, il beneficio, della durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, a prescindere dall'anzianità aziendale, è concesso senza la necessità di seguire la procedura di consultazione e informazione sindacale né di rispettare i termini di presentazione della domanda previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015. I periodi di trattamento non sono conteggiati ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dal medesimo decreto legislativo e non rilevano ai fini di eventuali successive richieste e i datori di lavoro non sono assoggettati al versamento del contributo addizionale. La norma prevede, inoltre, la possibilità di beneficiare di un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi di trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o marzo 2020, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati in tali comuni. L'assegno ordinario, inoltre, è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale, di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015, in base al quale esso è determinato in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro.
  Osserva, quindi, che, in base all'interpretazione autentica fornita dall'articolo 19-bis, i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali sulla base degli articoli da 19 a 22 del decreto-legge in esame possono, nel corso del medesimo periodo, procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione in deroga alle disposizioni vigenti.
  Con riferimento alle aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, l'articolo 20 prevede, nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020, la possibilità di accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale previsto dal precedente articolo 19, con la conseguente sospensione del trattamento straordinario in corso. Il nuovo trattamento non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015 e i datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo del contributo addizionale. Anche in questo caso, i datori di lavoro sono esentati dalle procedure di consultazione sindacale e dal rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda. La norma, inoltre, prevede la possibilità di concedere un ulteriore periodo di tre mesi del trattamento ordinario, di cui al precedente articolo 19, ai datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o marzo 2020, che, alla data del 23 marzo 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario.
  Anche i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono, sulla base dell'articolo 21, accedere al beneficio del trattamento ordinario di integrazione salariale, nell'ambito del limite di spesa dell'articolo 19, per i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro. Il trattamento concesso sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso e i periodi di fruizione non rilevano ai fini del raggiungimento dei limiti previsti.
  Infine, per i settori a cui non si applica la disciplina della cassa integrazione guadagni, compresi i settori agricolo, della pesca e del terzo settore, ivi compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, l'articolo 22 prevede, nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, la Pag. 261possibilità per le regioni di concedere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Ai lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori, mentre, per il settore agricolo, il trattamento, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Le disposizioni non si applicano ai datori di lavoro domestico. La norma, inoltre, introduce disposizioni per l'utilizzo delle risorse dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige e prevede la possibilità di concedere un periodo di trattamento aggiuntivo di ulteriori tre mesi ai datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o marzo 2020, nonché a quelli che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati in tali Comuni. Al di fuori di tali casi, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati in tali regioni, possono riconoscere un ulteriore periodo di trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, per non più di quattro settimane.
  Passa al Capo II, che, all'articolo 23, per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro, prevede il diritto dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato e dei genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS di fruire, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, di uno specifico congedo per i figli fino a dodici anni con la corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione (per gli iscritti alla gestione separata, l'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, è pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità) e il riconoscimento della contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale in corso sono convertiti con diritto all'indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. L'indennità è riconosciuta anche ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. Il limite di età non si applica nel caso di figli disabili. Con riferimento ai figli di età compresa tra i dodici e i sedici anni, la norma prevede il diritto alla fruizione del congedo senza il percepimento della relativa indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In alternativa al congedo i medesimi lavoratori con figli fino a dodici anni possono scegliere di fruire di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Tale ultimo beneficio è erogato anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS.
  Rileva che l'articolo 24 prevede la possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020, di cui alla legge n. 104 del 1992. Tale beneficio può essere fruito dal personale sanitario impegnato a fronteggiare l'emergenza sanitaria compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale cui appartengono, nonché dal personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia Penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compatibilmente con le Pag. 262esigenze organizzative dell'ente cui appartengono e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare.
  Per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, l'articolo 25 prevede, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020, il riconoscimento del congedo e dell'indennità disciplinata dall'articolo 23 nonché la possibilità di optare per il bonus sostitutivo per il pagamento di servizi di baby sitting, il cui importo è aumentato a 1.000 euro per lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma medesima, infine, introduce specifiche disposizioni per i sindaci lavoratori dipendenti, elevando a 72 ore il limite massimo mensile entro cui è permesso di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro e, se dipendenti del settore pubblico, equiparando tali assenze dal lavoro al periodo di servizio prestato.
  Passo all'articolo 26, che dispone, ai fini del trattamento economico, l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso dal lavoratore dipendente del settore privato in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria e la non computabilità ai fini del calcolo del periodo di comporto. Per i lavoratori dipendenti, sia pubblici sia privati, caratterizzati da particolari condizioni di rischio a causa di malattia o disabilità pregresse, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero. Gli oneri per il datore di lavoro sono posti a carico dello Stato, nel limite di spesa di 130 milioni di euro per il 2020.
  Osserva che gli articoli da 27 a 30 e l'articolo 38 dispongono l'erogazione di un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020, che non concorre a formare la base imponibile, rispettivamente, ai liberi professionisti titolari di partita iva e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata dell'INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 27); ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 28); ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 29); agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 30); ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 38). Tali indennità, come disposto dall'articolo 31, non sono tra loro cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di Reddito di cittadinanza.
  Rileva, quindi, che l'articolo 32 proroga dal 31 marzo 2020 al 1o giugno 2020 il termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola, relative agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2019. Analogamente, l'articolo 33 dispone la proroga del termine di decadenza per la presentazione della domanda di NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) e di DIS-Pag. 263COLL (Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi), decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, e di quelli per la presentazione della richiesta di incentivo per l'autoimprenditorialità. La norma proroga anche il termine per la presentazione della domanda per la liquidazione anticipata della NASpI, in un'unica soluzione, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività imprenditoriale, nonché quello per la comunicazione all'INPS, da parte del percettore di NASpI o DIS-COLL, a pena di decadenza dal beneficio, dell'inizio di un'attività di lavoro subordinato o autonomo, al fine della rideterminazione dell'importo dell'indennità.
  Passa all'articolo 34, che dispone la sospensione fino al 1o giugno 2020 del decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi a prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL. Quindi, dopo avere segnalato che l'articolo 35 introduce disposizioni riguardanti gli enti del Terzo settore e che l'articolo 35-bis interviene a favore dei volontari della protezione civile, per consentirne l'impiego nell'emergenza in atto per periodi continuativi più lunghi, senza pregiudizi ai fini del mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico, nonché della copertura assicurativa, osserva che l'articolo 36 consente agli istituti di patronato e di assistenza sociale di acquisire il mandato di patrocinio in via telematica, di predisporre una riduzione degli orari di apertura al pubblico, disponendo altresì la proroga dei termini di alcuni ulteriori adempimenti. Con riferimento ai lavoratori domestici, l'articolo 37 prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro nonché dei termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
  Rinviando a quanto detto sull'articolo 38, che dispone l'erogazione di un'indennità ai lavoratori dello spettacolo, osserva che l'articolo 39 prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, i lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave nonché i lavoratori immunodepressi e i familiari conviventi di persone immunodepresse hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, con priorità, per quanto riguarda il settore privato, alle istanze dei lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.
  Segnala che l'articolo 40, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sospende per due mesi le misure di condizionalità connesse al godimento di Reddito di cittadinanza, NASPI e DISCOLL, ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici e fatta eccezione per le offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza, nonché alcune procedure relative al cosiddetto collocamento obbligatorio. La norma, inoltre, dispone in ordine alla possibilità di destinare ai bisogni assistenziali emersi nel corso dell'emergenza le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Altre sospensioni sono disposte dall'articolo 41, per quanto riguarda le attività dei comitati centrali e periferici dell'INPS, e dall'articolo 42, con riferimento al decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL. Tale ultimo articolo, inoltre, esclude le infezioni da virus COVID-19, contratte in occasione di lavoro e tutelate dall'Istituto, dal meccanismo di oscillazione delle tariffe dei premi INAIL. Sempre con riferimento all'INAIL, l'articolo 43, che al comma 1 dispone il trasferimento a Invitalia da parte dell'Istituto dell'importo di 50 milioni di euro, da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale, autorizza l'INAIL ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unità di personale, con qualifica di dirigente medico di Pag. 264primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro (commi 2 e 3).
  Passa all'articolo 44, che dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020, una indennità ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. La norma rinvia a un successivo decreto ministeriale anche la destinazione eccezionale di una quota delle risorse al sostegno del reddito dei professionisti iscritti in via esclusiva a enti previdenziali di diritto privato e non titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia. L'articolo 44-bis prevede l'erogazione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020, di un'indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività e che non concorre alla formazione della base imponibile, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata dell'INPS, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.
  Segnala che l'articolo 45 reca disposizioni relative al personale addetto al servizio elettrico, al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico stesso sull'intero territorio nazionale, con particolare riferimento all'eventuale impossibilità di effettuare i prescritti aggiornamenti professionali.
  Rileva, quindi, che l'articolo 46 dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la preclusione per 60 giorni dell'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la sospensione di quelle pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Sino alla scadenza di tale termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
  Sulla base dell'articolo 47, le strutture pubbliche o private accreditate presso il Sistema sanitario nazionale, che erogano prestazioni per persone con disabilità, sono tenute a sospendere l'erogazione delle prestazioni differibili e ad adottare le previste misure di contenimento nel caso di erogazione delle prestazioni indifferibili. La norma dispone, inoltre, che l'assenza dal posto di lavoro di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità a causa della sospensione dell'erogazione delle prestazioni da parte di tali strutture, preventivamente comunicata e motivata, non costituisce giusta causa di recesso dal contratto di lavoro.
  Infine, rileva che, come disposto dall'articolo 48, le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia rientranti nel nuovo Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni e dei centri diurni per persone non autosufficienti, con la conseguente cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga nel caso fossero riconosciuti ai gestori nel periodo di sospensione dei servizi.
  Segnala che l'articolo 54 estende l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento Pag. 265rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus. La norma, inoltre, amplia il novero delle causali per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l'acquisto della prima casa, prevista dall'articolo 2, comma 476, della legge n. 244 del 2007, comprendendo anche la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
  Osserva, in particolare, che l'articolo 63 prevede l'erogazione di un premio di 100 euro, che non concorre alla formazione del reddito, a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. L'articolo 64 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Analogamente, l'articolo 65 riconosce, per l'anno 2020, ai soggetti esercenti attività di impresa, un credito di imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe. La norma, inoltre, introduce disposizioni per il riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
  Passa al Titolo V, che, all'articolo 72 prevede la costituzione del Fondo per la promozione integrata, destinato al finanziamento di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy, prevede la possibilità di istituire uffici periferici dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane nelle aree maggiormente colpite dall'emergenza COVID-19 e autorizza spese per l'assistenza dei cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra i quali segnala il personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale.
  Dopo avere segnalato che l'articolo 73-bis introduce disposizioni per la tutela sanitaria del personale appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, applicabili anche al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, rileva che l'articolo 74 autorizza la spesa per il pagamento, tra l'altro, degli straordinari, dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il personale delle Forze di polizia, Forze armate, Guardia costiera, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, prefetture, Amministrazione civile dell'interno, Polizia penitenziaria e dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria e dispone la riduzione della durata del corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia avviato con il concorso pubblico indetto nel 2017. La norma, inoltre, introduce disposizioni per permettere lo svolgimento dell'esame conclusivo della fase di formazione generale del VII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, indetto con decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione n. 181/2018 e per consentire l'assunzione di tale personale, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e della dotazione organica, in deroga alle procedure di autorizzazione previste dall'ordinamento. Infine, si prevede l'individuazione, in via sperimentale, di procedure concorsuali semplificate per l'accesso al pubblico impiego.
  L'articolo 74-bis dispone l'incremento della dotazione organica del ruolo speciale Pag. 266tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia. La norma, inoltre, dispone in ordine alla rinnovabilità degli incarichi dirigenziali del medesimo Dipartimento e al pagamento del trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento. Segnala, quindi, che l'articolo 74-ter introduce ulteriori misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  L'articolo 75 disciplina la procedura per l'acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni di beni e servizi informatici e di servizi di connettività, per la diffusione del lavoro agile e per l'accesso di cittadini e imprese ai servizi in rete. Segnala che una delle condizioni per la stipula dei contratti di acquisto è l'accertamento della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'operatore economico aggiudicatario del contratto.
  L'articolo 76 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, a fini di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ad avvalersi di un contingente di esperti, la cui individuazione, composizione e compensi sono rinviati ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La norma, inoltre, conferma, fino a naturale scadenza, gli incarichi a esperti già conferiti a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio.
  Segnala che l'articolo 77 autorizza la spesa per consentire la pulizia straordinaria delle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, mentre l'articolo 78 introduce disposizioni per il settore agricolo e della pesca, tra le quali segnalo quelle relative alle modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori a tempo determinato e stagionali (commi da 2-sexies a 2-decies), l'incremento dell'indennità erogata al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in considerazione della specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all'attività di polizia giudiziaria (comma 3-bis), nonché la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020 (comma 3-sexies).
  L'articolo 79, oltre a prevedere misure per il settore aereo sulla base del riconoscimento della pandemia da COVID-19 quale calamità naturale ed evento eccezionale, autorizza la costituzione di Alitalia in una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. A tale riguardo, segnala che il comma 6 dispone che, ai fini dell'eventuale trasferimento di personale ricompreso nel perimetro dei complessi aziendali di Alitalia e Cityliner in amministrazione straordinaria, efficientati e riordinati in base al programma dell'amministrazione straordinaria integrato con le iniziative di riorganizzazione ed efficientamento della struttura, si applichi la riduzione dei termini previsti ai fini dell'ammissione agli ammortizzatori sociali e la possibilità di concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione dei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario, anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario, come previsto dall'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, escludendo l'applicazione di ogni altra disciplina.
  Con riferimento alle pubbliche amministrazioni, rileva che l'articolo 87 dispone Pag. 267l'equiparazione al periodo di ricovero ospedaliero del periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e individua nel lavoro agile la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica. Pertanto, tali pubbliche amministrazioni sono tenute a limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza, prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina vigente. La norma prevede anche la possibilità che la prestazione sia svolta attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. Nel caso sia impossibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni, dopo avere esperito la possibilità di utilizzo delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva, possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. In tal caso, il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, prevedendosi comunque l'equiparazione del periodo trascorso in esenzione al servizio prestato, ai fini degli effetti economici e previdenziali (commi 1, 2 e 3). Il comma 3-bis prevede la corresponsione del trattamento economico pieno per i periodi relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), mentre il comma 3-ter, ai fini della valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti, equipara all'attività scolastica regolare quella svolta a distanza a seguito dell'emergenza COVID-19. Segnala che, sulla base del comma 4, gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento a tali principi. Il comma 4-bis prevede la possibilità di cessione delle ferie non oltre il 30 settembre 2020. Il comma 5 dispone la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione di quelle nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità del lavoro agile. Il comma 6 consente la dispensa temporanea dal servizio del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per ragioni comunque riconducibili alla situazione emergenziale connessa con l'epidemia in atto, considerata come congedo/licenza straordinaria. Come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione consente una programmazione eccezionale dei turni di lavoro del personale in questione, consentendo anche di far fronte ad eventuali situazioni non prevedibili di gravi carenze di organico negli uffici, connesse alla diffusione del contagio. Con riferimento al medesimo personale, il comma 7 prevede la possibilità di collocamento d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, sterilizzando tali periodi ai fini del computo dei limiti massimi fruibili.
  Osserva che l'articolo 87-bis, allo scopo di agevolare il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, introduce modifiche alla disciplina di acquisizione dei dispositivi da parte di Consip S.p.A.
  L'articolo 92 reca disposizioni volte a sostenere i settori del trasporto marittimo di merci e di persone, nonché in materia Pag. 268di circolazione di veicoli, tra le quali segnala, al comma 2, la sospensione fino al 31 luglio 2020 delle tariffe per la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese che svolgono operazioni e servizi portuali ovvero ai titolari di concessione di aree e banchine.
  Rileva che l'articolo 94 dispone l'aumento delle risorse nel 2020 del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e prevede la possibilità di concedere, nel limite di tali ulteriori risorse e nel limite massimo di dieci mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, in deroga ai limiti di durata massima previsti dalla normativa vigente.
  Segnala, quindi, che, tra le misure introdotte dall'articolo 94-bis per il territorio di Savona, il comma 1 prevede la possibilità per la Regione Liguria di erogare nel 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.
  Rileva che l'articolo 96, al comma 1, dispone l'erogazione dell'indennità di 600 euro nel mese di marzo 2020, prevista dai precedenti articoli 28, 29, 30 e 38, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione della mancata percezione di altro reddito da lavoro.
  Con riferimento al settore dell'università e della ricerca, l'articolo 100 reca misure per il sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca; l'articolo 101 introduce disposizioni finalizzate a garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti universitari da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche e prevede il differimento di vari termini relativi ai procedimenti per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale per le tornate 2018-2020 e 2020-2022, in deroga alla disciplina generale vigente. L'articolo 102 reca disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie.
  L'articolo 103 prevede, tra l'altro, la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, tra i quali quelli dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pubbliche. Fanno eccezione, tra gli altri, i termini relativi al pagamento di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate. La norma, inoltre, prevede la proroga fino al 31 agosto 2020, tra gli altri, anche dei termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, della validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale e dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari. Segnala, infine, che la norma, al comma 6-bis, dispone la sospensione dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 del decorso del termine di prescrizione quinquennale per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per i soli illeciti amministrativi in materia di lavoro e legislazione sociale.
  Rileva che l'articolo 105 estende, con specifico riguardo alle attività agricole, ai parenti e affini sino al sesto grado la previsione in base alla quale le prestazioni da loro svolte non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Pag. 269La norma, inoltre, al comma 1-quinquies, estende, fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, l'applicazione della disciplina che esclude, a determinate condizioni, la configurabilità di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato anche alle prestazioni effettuate da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane.
  Segnala, quindi, che l'articolo 115 dispone la disapplicazione dei limiti previsti dalla normativa vigente per le risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario del personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell'emergenza epidemiologica, al cui finanziamento contribuisce un apposito fondo, destinato anche all'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. L'articolo 116 dispone la proroga di tre mesi dei termini per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri, con scadenza tra il 1o marzo e il 31 luglio 2020, che sono, come risulta dalla documentazione predisposta dagli Uffici, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Gli articoli 117 e 118 sono volti ad assicurare la continuità delle funzioni, rispettivamente, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali; l'articolo 119 autorizza la concessione di un contributo economico mensile di 600 euro, per un massimo di tre mesi, a favore dei magistrati onorari, a fronte della sospensione delle udienze, dei termini e delle attività processuali disposta dal decreto-legge in esame.
  Con riferimento al settore della scuola, rileva che l'articolo 120, tra l'altro, autorizza le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado a sottoscrivere contratti, sino al termine delle attività didattiche, con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. L'articolo 121 prevede l'assegnazione alle scuole statali delle risorse necessarie per stipulare contratti di supplenza breve e saltuaria anche nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche in relazione all'emergenza sanitaria. Le scuole sono pertanto autorizzate a stipulare contratti a tempo determinato con il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di potenziare la didattica a distanza. L'articolo 121-bis consente ai collaboratori scolastici vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, impossibilitati a prendere servizio il 1o marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell'istituzione scolastica o educativa di titolarità, di sottoscrivere il contratto di lavoro e prendere servizio dalla medesima data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati. Sulla base dell'articolo 121-ter, l'anno scolastico in corso mantiene la sua validità e sono ridotti proporzionalmente i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale delle scuole interessate.
  L'articolo 122 prevede la nomina di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19, definendone l'ambito delle competenze. La norma prevede, inoltre, che il Commissario straordinario si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico costituito presso il medesimo Dipartimento, potendosi avvalere, altresì, di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche.
  Infine, con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, segnala che si dispone l'abrogazione dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, e la proroga Pag. 270di tre mesi dei termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, mentre, per quelli il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, si prevede la possibilità di essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, nel rispetto dei principi e criteri direttivi.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a illustrare la sua proposta di parere.

  Sebastiano CUBEDDU (M5S) illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 4).

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2447 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea GIACCONE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione (Affari sociali), del disegno di legge C. 2447 Governo, di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Avverte che, non avendo la Commissione di merito completato l'esame in sede referente, la Commissione esprimerà il parere di competenza sul testo originario del decreto-legge, nella seduta odierna.
  Invita, quindi, il relatore, onorevole Librandi, a svolgere la relazione introduttiva.

  Gianfranco LIBRANDI (IV), relatore, ricorda che il decreto-legge, come si legge nella relazione illustrativa, è volto a tipizzare, in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti alla pandemia in atto, per periodi di tempo predeterminati. Pertanto, reca una definizione dettagliata ed esaustiva di tutte le misure potenzialmente applicabili per contrastare l'emergenza, e nel cui ambito i singoli provvedimenti attuativi potranno discernere, a seconda del luogo e del momento di applicazione, quelle più opportune ed efficaci, in conformità alla riserva di legge prevista dalle norme costituzionali per le limitazioni ad alcuni diritti di libertà, giustificate dall'interesse costituzionale della tutela della salute pubblica.
  Venendo al merito del provvedimento, esso consta di sei articoli e, all'articolo 1, individua le misure che possono essere adottate su tutto il territorio nazionale o su parte di esso allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020. Tra le misure indicate, segnala, perché riconducibili alle competenze della XI Commissione: la sospensione delle attività di formazione professionale (comma 2, lettera p)); la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile (comma 2, lettera s)); la limitazione o la sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti Pag. 271già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi (comma 2, lettera t)); la limitazione o la sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale (comma 2, lettera z)); la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente (comma 2, lettera ff)).
  Segnala, quindi, che l'articolo 2 disciplina le modalità di adozione delle misure individuate dall'articolo 1, mentre l'articolo 3 indica i limiti entro i quali le regioni possono adottare ulteriori misure restrittive. L'articolo 4 introduce le sanzioni per le violazioni delle misure di contrasto alla pandemia e disciplina le modalità di controllo del loro rispetto. Infine, gli articoli 5 e 6 recano, rispettivamente, le disposizioni finali, tra cui la clausola di invarianza finanziaria, e l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a illustrare la sua proposta di parere.

  Gianfranco LIBRANDI (IV) illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 5).

  La seduta termina alle 11.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.20 alle 11.30.

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