CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 aprile 2020
348.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 178

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza della vicepresidente Deborah BERGAMINI.

  La seduta comincia alle 15.40.

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2463 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Bilancio, per i profili di competenza, sul provvedimento in titolo, approvato dal Senato (C. 2463).
  Il decreto-legge contiene, oltre che significative misure di carattere generale, diverse disposizioni di diretta competenza della Commissione.
  Quanto alle norme generali, ricorda sinteticamente le disposizioni dell'articolo 61 che sospende dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. Tra i beneficiari della misura sono anche inseriti i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie Pag. 179e ski-lift. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
  Altra disposizione generale è contenuta nell'articolo 62 che prevede per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che siano sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
  Segnala inoltre l'articolo 116, che dispone una proroga di tre mesi dei termini per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti da disposizioni vigenti con scadenza tra il 1o marzo e il 31 luglio 2020. Tra i ministeri interessati rientra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che è stato autorizzato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 104/2019 a procedere alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante regolamenti da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino al 31 luglio 2020.
  Passando alle norme di diretto interesse, fa presente che una delle disposizioni più significative è l'articolo 79, in materia di trasporto aereo e di risoluzione della crisi di Alitalia.
  Tale disposizione, modificata nel corso dell'esame al Senato, riconosce formalmente l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale per il settore del trasporto aereo, prevede misure compensative dei danni subiti per le imprese di trasporto aereo di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico (commi 1 e 2) ed autorizza, in considerazione della particolare situazione determinatasi con l'emergenza COVID-19, per Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A., la costituzione di una nuova società pubblica, o interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze, o a prevalente partecipazione pubblica, autorizzando espressamente il Commissario straordinario a porre in essere ogni atto a ciò necessario o conseguente (commi da 3 a 8).
  In base al comma 4, l'atto costitutivo della nuova società pubblica sarà definito attraverso uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti. A seguito di una modifica introdotta al Senato, si propone che tali decreti siano adottati di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Saranno ivi definiti l'oggetto sociale, lo statuto e il capitale sociale iniziale; saranno inoltre nominati gli organi sociali in deroga alle disposizioni vigenti in materia e sarà definito ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Si autorizza inoltre, come detto, il Commissario straordinario delle società a porre in essere ogni atto necessario o conseguente, nelle more dell'espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali delle due società in amministrazione straordinaria e fino all'effettivo trasferimento dei medesimi complessi aziendali all'aggiudicatario della procedura di cessione, ai fini di quanto necessario per l'attuazione della norma in commento.
  Il MEF è autorizzato a partecipare al capitale sociale o a rafforzare la dotazione patrimoniale della nuova società, anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta. Il comma 5 esclude l'applicazione, per la società così costituita, delle disposizioni del testo unico delle società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).
  Il comma 6 dispone che ai fini dell'eventuale trasferimento di personale ricompreso nel perimetro dei complessi aziendali di Alitalia e Cityliner in amministrazione straordinaria, efficientati e riordinati Pag. 180in base al programma dell'amministrazione straordinaria integrato con le iniziative di riorganizzazione ed efficientamento della struttura come previsto dal decreto-legge n. 137/2019, si applichi l'articolo 5, comma 2-ter del decreto-legge n. 347 del 2003, con espressa esclusione di ogni altra disciplina applicabile. L'articolo 5, comma 2-ter richiamato prevede che, nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali, siano ridotti della metà i termini previsti dalla legislazione vigente (articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428). Inoltre la norma prevede che nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il commissario e il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.
  Il comma 7 istituisce un apposito fondo per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Si rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze – da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e, a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – la definizione degli importi da destinare alle singole finalità previste dall'articolo in commento. Si prevede inoltre che con un decreto del Ministro dell'economia e finanze possa essere riassegnata, per gli interventi relativi alla costituzione della nuova società pubblica prevista dal comma 4, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Sempre con riferimento al settore aereo, evidenzia che l'articolo 94 dispone un incremento di 200 milioni di euro, per il 2020, della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e reca, a valere sulle suddette risorse, norme specifiche per il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno investito il settore. In particolare, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale può essere autorizzato in deroga ai limiti di durata massima del trattamento di integrazione salariale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e fino al 31 dicembre 2020, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 nel limite massimo di 10 mesi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione interessata e qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale.
  Con riferimento al settore marittimo, segnala l'articolo 92, modificato nel corso dell'esame al Senato, che contiene disposizioni volte a sostenere il settore marittimo attraverso la non applicazione della tassa d'ancoraggio (fino al 30 aprile 2020), la sospensione dei canoni relativi alle operazioni portuali, dei corrispettivi per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti e dei canoni di concessione di aree e banchine portuali (fino al 31 luglio 2020) e il differimento di trenta giorni dei pagamenti dei diritti doganali (a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge). Nel corso Pag. 181dell'esame al Senato è stata introdotta la sospensione dei canoni demaniali anche per le concessioni di aree del demanio marittimo rilasciate dalle Autorità portuali e dalle Autorità di sistema portuale. Con riguardo al settore marittimo ha rilievo anche la disposizione di cui all'articolo 103-bis, che stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino alla data del 31 agosto 2020, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione che prevede la forma dell'atto pubblico, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengano stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, norma relativa ai contratti stipulati all'estero e che fa riferimento alla mera forma scritta, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste.
  Con riferimento ai veicoli a motore, evidenzia che l'articolo 92 prevede l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione ai sensi dell'articolo 75 del codice della strada o a visita e prova in considerazione di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ai sensi dell'articolo 78 dello stesso codice. La medesima autorizzazione alla circolazione si applica ai veicoli che, nelle medesime cadenze temporali, debbano essere sottoposti a revisione ai sensi dell'articolo 80 del codice della Strada.
  Con riguardo alle sanzioni per violazioni del codice della strada il comma 2 dell'articolo 108 prevede che, considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, il pagamento delle somme inerente sanzioni al codice della strada sia ridotto del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, anziché entro i cinque giorni ordinariamente previsti. Si prevede inoltre che tale misura possa essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.
  Riferisce, inoltre, che nel corso dell'esame al Senato sono state poi introdotte, subordinandone l'applicazione al positivo scrutinio dell'Unione europeo sulla compatibilità dell'aiuto con il regime regolatorio vigente, disposizioni volte a tutelare le società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e scolastico, escludendo la possibilità di ridurre i corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi, e attribuendo inoltre alle amministrazioni la facoltà di sospendere le procedure relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in corso (salvo quelle per cui vi sia già stata l'aggiudicazione), prevedendo contestualmente la possibilità di prorogare gli affidamenti in atto.
  Le disposizioni in merito al divieto di riduzione dei corrispettivi non si applicano comunque al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi, rispetto ai quali può quindi essere prevista una tale riduzione.
  L'articolo 93 prevede un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di taxi e NCC, per dotare i veicoli di paratie divisorie per separare il posto guida dai posteriori, istituendo un apposito fondo con una dotazione di 2 milioni di euro e a tal fine e rinviando ad un decreto ministeriale per le disposizioni attuative.
  L'articolo 62-bis, introdotto dal Senato, proroga di dodici mesi i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste relativamente agli impianti a fune previste da una serie di decreti di regolamentazione tecnica, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai decreti indicati, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico. Sempre agli Pag. 182impianti a fune si riferisce la norma di cui all'articolo 94-bis, introdotto dal Senato, che prevede la possibilità per la regione Liguria di erogare nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, una specifica indennità in favore dei lavoratori dipendenti di imprese del territorio di Savona in relazione alla frana causata dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2019 lungo l'impianto di Funivie Spa di Savona, con la finalità di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19.
  Passando al settore delle comunicazioni, riferisce che l'intervento più significativo è previsto dall'articolo 82. La norma prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche, le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche intraprendano misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi (co. 1 e 2). Con una modifica approvata dal Senato, al comma 1 si specifica che restano fermi gli obblighi derivanti dal decreto-legge n. 21 del 2012 in materia di poteri speciali nei settori strategici e le prerogative conferite dalla medesima normativa al governo, nonché quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 105 del 2019 in materia di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza (co. 3). Si prevede inoltre che le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti «prioritari» dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio o dalle unità di crisi regionali. In base al comma 5, le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio. Il comma 6 dispone che le misure straordinarie adottate sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente, laddove necessario al perseguimento delle finalità della norma e nel rispetto delle proprie competenze.
  Una ulteriore importante disposizione è contenuta all'articolo 117, che proroga il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni, estendendolo, dal 31 marzo 2020 attualmente previsto, al nuovo termine di non oltre 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, già dichiarato per sei mesi con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Peraltro con una modifica approvata dal Senato, si sopprime il riferimento, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, ai soli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, risultando dunque la proroga in parola non più limitata ai suddetti atti; all'organo viene dunque riconosciuta la pienezza dei poteri nell'esercizio delle proprie funzioni.
  Infine segnala le disposizioni di cui all'articolo 108, che reca disposizioni per la consegna postale e la notificazione a mezzo posta al fine di contemperare le modalità del servizio con le esigenze di tutela sanitaria previste dalla normativa vigente. Si prevede che, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati e assicurati e alla distribuzione dei pacchi nell'ambito del servizio universale postale, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne Pag. 183la firma. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito. Con una modifica approvata dal Senato, si è espunto il riferimento, relativamente a tali modalità, anche allo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari. Si è poi inserito un nuovo comma 1-bis, in base al quale per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta di tali atti giudiziari, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma o avviso di arrivo. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020 e i termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo di emergenza sono sospesi.
  Con riferimento agli interventi in tema di innovazione e trasformazione digitale, segnala le seguenti disposizioni rientranti negli ambiti di interesse della Commissione.
  L'articolo 17-bis, introdotto al Senato, sostituisce l'articolo 14 del decreto-legge n. 14 del 2020, in materia di disciplina del trattamento dei dati personali in relazione all'esigenza di contrastare l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19. La disposizione estende il novero dei soggetti legittimati al trattamento dei dati personali nonché la comunicazione dei medesimi tra i soggetti legittimati. È di particolare interesse per la Commissione anche in relazione alle audizioni svolte nel corso della scorsa settimana, quanto riportato nella Relazione illustrativa che specifica che l'ampliamento del novero dei soggetti che effettuano trattamenti di dati personali in relazione alla gestione dell'emergenza sanitaria, risponde tra l'altro all'esigenza «di utilizzare anche tecnologie alternative, come la tracciatura dei telefoni e delle geolocalizzazioni per tentare di ricostruire le «catene» dei contagi, al fine di mettere in pratica le misure di contenimento più precise e funzionali nel più breve tempo possibile».
  L'articolo 75, modificato dal Senato, autorizza le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
  La disposizione è finalizzata: ad agevolare la diffusione del lavoro agile; a favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina; ad agevolare l'accesso ai servizi in rete. I prodotti e i servizi devono essere scelti preferibilmente tra quelli basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2018/1807 del Parlamento europeo del 14 novembre 2018. Inoltre, viene posto obbligo di selezionare l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese.
  Il comma 2 prevede la trasmissione al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri degli gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate da parte delle amministrazioni procedenti.
  Ai sensi del comma 3, le amministrazioni prima di stipulare il contratto sono tenute all'acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario che attesti: il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici; la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).Pag. 184
  L'articolo 76 reca autorizzazione alla Presidenza del Consiglio (o Ministro delegato) ad avvalersi – fino al 31 dicembre 2020 – di un contingente di esperti, a fini di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione per dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi della malattia COVID-19. Conferma altresì, fino alla naturale scadenza, gli incarichi ad esperti già conferiti a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio.
  L'articolo 120, modificato dal Senato, incrementa di 85 milioni di euro, per l'anno 2020, le risorse destinate all'innovazione digitale e la didattica laboratoriale finalizzate: all'acquisto di piattaforme e strumenti digitali da parte delle scuole statali; alla messa a disposizione di dispositivi digitali individuali in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti; alla formazione del personale.
  Rileva infine che alla Commissione sono pervenute sollecitazioni ai fini dell'inserimento nel decreto-legge in esame di una disposizione che consenta la gratuità della sosta sulle strisce blu in favore delle persone con disabilità. In base ai principi che regolano il procedimento legislativo alla Camera, evidenzia come un intervento di questo tipo non appare purtroppo ammissibile nell'ambito del provvedimento in esame, in quanto non connesso alla finalità di contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto.
  Ribadisce peraltro, a nome di tutta la Commissione, l'impegno ad affrontare non appena possibile il tema.
  Illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  Federica ZANELLA (FI), con riferimento alla lettera a) della proposta di parere, anche alla luce delle audizioni svolte recentemente dalla Commissione, chiede che fra i principi indicati che devono regolare la nuova applicazione per il tracciamento degli spostamenti delle persone siano previsti innanzitutto la volontarietà dell'adesione a tale applicazione nonché la temporaneità del tracciamento e che questo sia affidato ad un soggetto pubblico. Si tratta di principi che meglio attuano le indicazioni in materia formulate in sede europea. Chiede quindi alla relatrice di integrare la proposta di parere, anche rafforzando la formulazione della suddetta osservazione.

  Edoardo RIXI (LEGA) esprime innanzitutto forti perplessità sul provvedimento in esame, che non affronta una serie di questioni assai rilevanti e che riguardano settori di interesse della Commissione. Con riferimento al settore marittimo evidenzia la mancanza, anche nella proposta di parere elaborata dalla relatrice, di norme specifiche a tutela del personale del settore della logistica ed in particolare di coloro che operano presso le autorità portuali, nonché norme che facilitino il rientro in sicurezza dei lavoratori impegnati sia su navi italiane che su navi straniere. Sottolinea l'urgenza di prevedere interventi relativi alla gestione della emergenza sanitaria anche nei porti così come previsto nella organizzazione degli anni Ottanta. Per quanto riguarda la filiera dei trasporti e in vista delle preannunciate aperture di nuovi settori della filiera, occorre garantire che il personale delle aziende del settore possa disporre di dispositivi di protezione individuale, affrontando quindi la questione dei recenti sequestri operati alla dogana. Al riguardo segnala il recente accordo intervenuto tra i rappresentanti di Confindustria e la protezione civile volto anche ad affrontare la questione dei dispositivi di protezione individuali, accordo che deve a suo giudizio essere esteso anche alle aziende che non fanno parte di Confindustria al fine di assicurare la più ampia tutela della salute di tutti i lavoratori coinvolti. Dopo avere evidenziato come anche la materia del cabotaggio non sia affrontata nel provvedimento in esame, nonostante la recente crisi della società Tirrenia e il fatto che numerosi armatori si trovino oggi nella medesima condizione di criticità, sottolinea l'urgenza di stanziare adeguate risorse Pag. 185finanziarie al fine di evitare il fallimento di questi soggetti. Al riguardo segnala che, durante l'esame del provvedimento al Senato, sono stati bocciati tutti gli emendamenti presentati dal gruppo della Lega.
  Più in generale, esprime forti perplessità sul metodo di lavoro del Parlamento durante questa emergenza, che non consente alle Camere nel loro complesso e singolarmente ai parlamentari di dare il proprio contributo. Ricorda ad esempio che durante la discussione del decreto-legge su Genova si è fatto un lavoro prezioso in Parlamento e nelle Commissioni anche con il contributo dei gruppi di opposizione. Ribadisce che il provvedimento in esame è assolutamente insoddisfacente, anche perché nella fase di elaborazione delle norme non è stato assicurato un adeguato coinvolgimento degli operatori dei settori coinvolti, con il risultato che tale insieme di interventi non si rivela efficace ad affrontare la grave emergenza sanitaria. Osserva quindi che anche l'organizzazione che si è data il Parlamento non risulta soddisfacente, dal momento che si chiede addirittura di ridurre la presenza dei colleghi parlamentari nelle aule per una questione di capienza. Rivendica quindi il diritto di tutti i parlamentari di contribuire al dibattito dei provvedimenti in discussione e chiede alla Presidenza della Camera di ripristinare una condizione di normalità in Parlamento. Si chiede infatti come si possa pretendere che gli altri lavoratori mettano a rischio la propria salute lavorando in prima linea senza avere neanche a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale. In tema di organizzazione e politica sanitaria, ritiene che si rendano urgentemente necessarie nuove strutture ospedaliere, al fine di garantire un numero adeguato di posti letto in terapia intensiva, alla stregua di quanto accade nei principali paesi europei che hanno strutture di tutt'altra rilevanza.

  Deborah BERGAMINI, presidente, con riferimento ad alcune considerazioni svolte dal collega Rixi, evidenzia che in quanto presidente di commissione è chiamata a garantire il rispetto delle regole stabilite in sede di Collegio dei questori al fine di assicurare la conformità anche nelle sedi della Camera alle prescrizioni sanitarie. Esprime ciononostante il suo disagio personale a dover chiedere ai colleghi di dover lasciare l'aula della commissione.

  Federica ZANELLA (FI) ribadisce l'opportunità di rafforzare la formulazione dell'osservazione in tema di tracciamento delle persone dal momento che si tratta di limitazioni della libertà personale.

  Elena MACCANTI (LEGA), nel condividere pienamente le considerazioni svolte dal collega Rixi quanto al metodo di lavoro del Parlamento, che si trova ad affrontare l'esame di provvedimenti molto delicati, esprime a nome del gruppo della Lega un giudizio fortemente negativo sul merito del decreto-legge in esame, anche in considerazione del lavoro svolto dalla Commissione negli ultimi mesi. Nel giudicare le osservazioni contenute nella proposta di parere elaborata dalla relatrice, ritiene ad esempio che sul tema del trasporto pubblico locale occorrerebbe una maggiore riflessione, anche al fine di chiarire l'impatto delle disposizioni che prevedono la mancata riduzione dei corrispettivi alle aziende di trasporto pubblico locale e scolastico, disposizioni che andranno ad incidere negativamente sui bilanci degli enti locali già fortemente in difficoltà; ricorda come al Senato il gruppo della Lega avesse presentato emendamenti volti a far gravare l'onere economico delle disposizioni, la cui finalità risulta pienamente condivisibile, sul bilancio statale. Esprime quindi forti critiche anche sul tema dei dispositivi di protezione individuale destinati alla filiera dell'autotrasporto, ricordando che alcuni emendamenti del suo gruppo presentati al Senato e poi respinti prevedevano un credito d'imposta a tutela dei lavoratori della logistica. Osserva inoltre come un altro settore dimenticato dal provvedimento in esame è quello delle autoscuole, che sta pagando un prezzo altissimo. Preannuncia Pag. 186al riguardo che il gruppo della Lega proverà a presentare specifici emendamenti su tale delicata questione, anche al fine di valorizzare il lavoro di prezioso approfondimento svolto dalla Commissione. Anche sul tema delle revisioni, ritiene che l'osservazione contenuta nella proposta di parere sia assai timida ed invita la relatrice e la maggioranza a riflettere se non si possa utilizzare il provvedimento in esame per completare un intervento normativo sul quale la Commissione ha lavorato a lungo, prevedendo l'esternalizzazione del servizio. Ribadisce infine l'importanza di prevedere la gratuità delle strisce blu a favore dei soggetti disabili. Per quanto riguarda l'applicazione per il tracciamento delle persone giudica sconcertanti le dichiarazioni della ministra Pisano nella recente audizione svolta presso la Commissione, dalla quale è emerso con certezza che la ministra al momento non è in possesso di informazioni specifiche riguardo alle modalità di introduzione di tale applicazione né delle sue caratteristiche. Dichiara infine di condividere l'osservazione prevista riguardo al potenziamento delle reti di comunicazioni.

  Andrea ROMANO (PD) desidera innanzitutto condividere le considerazioni svolte dal collega Rixi circa la necessità di dotare le autorità di sistema portuale di specifiche strutture sanitarie nonché sulla necessità di interventi specifici a tutela dei lavoratori della logistica e del settore della crocieristica, anche al fine di rendere sicuro il rientro in Italia sia dei passeggeri che dei lavoratori coinvolti. Un ulteriore aspetto che ritiene meritevole di attenzione riguarda la necessità che i porti tornino ad essere luoghi sicuri anche per consentire lo sbarco degli stranieri in difficoltà che lo richiedano. Propone quindi alla relatrice di integrare la proposta di parere con un'osservazione specifica su tale delicata questione.
  Per quanto concerne le modalità di lavoro in Parlamento durante l'attuale grave emergenza sanitaria, dichiara che il Partito democratico è assolutamente convinto della necessità di garantire un rapido ritorno alla normalità al fine di tutelare l'assetto democratico dei poteri. Condivide quindi le preoccupazioni espresse in ordine alle modalità di funzionamento delle Camere, anche al fine di poter dare un messaggio rassicurante all'opinione pubblica.

  Raffaella PAITA (IV) condivide senza dubbio molte delle considerazioni svolte dai colleghi ma ritiene che il decreto-legge in esame non possa corrispondere a tutte le aspettative emerse durante l'attuale emergenza sanitaria. Si tratta suo giudizio di una prima risposta alle molteplici esigenze e condivide senza dubbio la necessità di individuare rapidamente modalità operative che tutelano il diritto-dovere dei parlamentari di dare il proprio contributo. Ringrazia quindi la presidenza che si trova ad applicare con disagio regole che sono state individuate al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie. Auspica in ogni modo che si possa tornare presto ad una situazione di normalità dei lavori parlamentari.
  Passando al merito del provvedimento ritiene senza dubbio degno di nota il tema della portualità, sul quale il suo gruppo ha dato il proprio contributo nell'elaborazione del parere, ricordando altresì l'urgenza di attivazione dello sportello unico doganale. Più in generale, ritiene che il provvedimento in esame, pur non esaustivo, debba essere attuato rapidamente con la consapevolezza che nuovi interventi urgenti devono essere adottati al fine di affrontare adeguatamente una situazione nuova e straordinaria. Giudica quindi con favore le osservazioni e le critiche che possono certamente contribuire a migliorare il parere che la Commissione si accinge oggi a votare.

  Gianluca ROSPI (MISTO) evidenzia come la politica sia chiamata innanzitutto a servire il Paese e che ciò debba essere fatto in una condizione di condivisione di fondo, al fine di utilizzare le migliori energie positive presenti in Parlamento e valorizzando gli obiettivi comuni. Esprime forti perplessità sul fatto che il Parlamento Pag. 187nelle ultime settimane non abbia di fatto dato un particolare contributo, mentre molti cittadini erano in prima linea ad affrontare una grave emergenza sanitaria. Ritiene assolutamente necessari interventi di semplificazione e di riorganizzazione del Paese, soprattutto nel settore della sanità pubblica. Ritiene che per raggiungere tali obiettivi occorra individuare tempi e modalità concrete di intervento che siano realmente efficaci, evidenziando come nel provvedimento in esame non si intraveda un progetto di ampio respiro.
  Osserva infatti che, nonostante siano stati recentemente costituiti numerosi gruppi di esperti, anche nella proposta di parere elaborata dalla relatrice si propone l'istituzione di cabine di regia, chiedendosi se si tratti di uno strumento effettivamente utile e necessario dal momento che il Paese attende risposte concrete e immediate, come ad esempio sulla grave questione dell'approvvigionamento e della distribuzione dei dispositivi di protezione individuale. Ribadisce la necessità di procedere secondo il metodo della condivisione, obiettivo che deve essere perseguito concretamente così come è avvenuto durante l'esame del decreto-legge su Genova per il quale ha svolto le funzioni di relatore, provvedimento che è stato migliorato durante l'esame delle Camere con il contributo di tutti i gruppi di maggioranza ed opposizione. Ribadisce infine come la politica debba agire secondo scienza e coscienza individuando soluzioni concrete ed efficaci.

  Paolo FICARA (M5S) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto nonché i colleghi fin qui intervenuti nel dibattito, che hanno certamente dato un utile contributo. Ricorda che il provvedimento in esame è stato adottato dopo solo una settimana dalla chiusura totale delle attività del paese e che rappresenta in quanto tale solo una prima risposta per affrontare la grave emergenza sanitaria. Il provvedimento stanzia 25 miliardi di risorse che certamente non risolvono tutti i problemi da affrontare, ma che rappresentano un primo importante intervento.
  Il Parlamento la prossima settimana è chiamato a votare un ulteriore scostamento di bilancio, che servirà ad approntare ulteriori interventi normativi. In tale contesto giudica quindi molto utili le critiche e i suggerimenti che possono essere tenuti nella dovuta considerazione anche per l'elaborazione di successivi provvedimenti urgenti. Auspica infine che il Parlamento possa ritornare quanto prima a lavorare in condizioni di normalità.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), relatrice, evidenzia innanzitutto come anche i parlamentari di maggioranza avrebbero voluto poter intervenire maggiormente nel decreto-legge in esame, ma ritiene che tutte le questioni sollevate nel dibattito dai colleghi potranno certamente trovare adeguata risposta nei prossimi provvedimenti. Ritiene che in questa fase occorra focalizzare l'attenzione sulle questioni più urgenti ed evidenzia come la finalità delle osservazioni contenute nella proposta di parere è proprio quella di sollecitare ulteriori modifiche e interventi normativi. Dichiara quindi di condividere le considerazioni svolte dalla collega Zanella sull'applicazione per il tracciamento delle persone, precisando peraltro che la ministra Pisano si è limitata a riferire che tale delicata questione è alla diretta attenzione del Presidente del consiglio. Auspicando interventi rapidi per dare inizio alla cosiddetta ’fase 2’ che potrebbe partire già dalla data del 3 maggio, ritiene che vi sia anche un problema di assicurare tempi rapidi per garantire l'adesione del numero massimo di persone. Dichiara quindi di condividere anche il tema delle autoscuole, questione sulla quale la Commissione ha lavorato con profitto, nonché il tema delle revisioni. Con riferimento alla questione del trasporto pubblico locale, ritiene che l'osservazione elaborata nella proposta di parere sia sufficientemente dettagliata allo scopo di sollecitare adeguati interventi. Ritiene infine assai rilevante e condivisibile la proposta formulata dal collega Romano sulla questione dei porti sicuri per la quale va certamente trovata una Pag. 188soluzione adeguata che garantisca la tutela sanitaria durante l'emergenza.

  Federica ZANELLA (FI) ribadisce la necessità che l'osservazione contenuta nella lettera a) della proposta di parere sia trasformata in una condizione vera e propria al fine di garantirne una maggiore efficacia.

  Raffaella PAITA (IV), con riferimento alla questione dei porti sicuri, ritiene opportuno che nella proposta di parere sia prevista un'osservazione generica al fine di non aprire una discussione politica che evidentemente, in questa sede, non può essere affrontata.

  La seduta, sospesa alle 16.50, è ripresa alle 16.55.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), relatrice, alla luce del dibattito svoltosi e del contributo dei deputati intervenuti, riformula la proposta di parere (vedi allegato 2).
  In particolare ritiene di poter integrare l'osservazione di cui alla lettera a) prevedendo che, la disciplina di una nuova applicazione per il tracciamento personale sia introdotta tramite una norma primaria, garantendo la gestione esclusivamente pubblica del sistema integrato di tracciamento, il carattere volontario dell'adesione al medesimo, la custodia dei dati esclusivamente sul dispositivo personale la tempestiva cancellazione dei dati nonché un'efficacia limitata al tempo strettamente necessario per il superamento dell'emergenza. Dichiara quindi di aver modificato l'osservazione di cui alla lettera b) della proposta di parere, rafforzandone la formulazione, e l'osservazione di cui alla lettera d), prevedendo l'affidamento del servizio di revisione anche ad officine private autorizzate.
  Illustra quindi le nuove osservazioni contenute nella nuova lettera g), che prevede l'opportunità di introdurre misure di sostegno per il settore delle autoscuole profondamente colpito dalla crisi economica in atto, e nella nuova lettera h), che evidenzia la necessità di adeguati presidi di sanità marittima nei porti al fine di fronteggiare l'emergenza e garantirne la sicurezza.

  Elena MACCANTI (LEGA) desidera ringraziare in modo non formale la relatrice per aver voluto accogliere le proposte di integrazione della proposta di parere a testimonianza del fatto che nella Commissione è possibile lavorare con il contributo di tutti i gruppi. Preannuncia peraltro, per le ragioni già esposte, che il gruppo della Lega esprimerà un voto contrario sulla proposta di parere.

  Diego SOZZANI (FI), dopo avere espresso ampio apprezzamento per lo sforzo di dialogo e di condivisione che certamente è stato operato durante l'esame in Commissione del provvedimento, dichiara il voto contrario del gruppo di FI sulla proposta di parere in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice (vedi allegato 2).

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2447 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele SCAGLIUSI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XII Commissione Affari sociali, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, adottato dal Governo in ragione del perdurare e dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, divenuta oramai pandemica, e del forte incremento in Italia del numero dei casi di contagio e dei decessi.
  Tale provvedimento è diretto a tipizzare in un atto di rango primario le Pag. 189misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per periodi di tempo predeterminati, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari.
  Ricorda che il precedente disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 6 del 2020 (convertito dalla legge n. 13 del 2020), di cui il provvedimento in esame dispone l'abrogazione, aveva individuato alcune misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, prevedendo che esse fossero adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e consentendo, in alcuni casi, alle autorità competenti l'adozione di ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza.
  A seguito di tale decreto-legge, sono quindi intervenuti una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nonché di ordinanze e decreti ministeriali, che di volta in volta hanno previsto e diversamente modulato le misure applicabili, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica.
  Il provvedimento in esame, che si compone di 6 articoli, reca l'individuazione delle misure applicabili per contrastare l'emergenza.
  L'articolo 1, al comma 1, dispone che, allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020 – termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 – e con possibilità di modularne l'applicazione, in aumento o in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus.
   Il comma 2 individua le misure che possono essere adottate per contrastare l'emergenza sanitaria, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso.
  Tra di esse assume particolare rilievo, per i profili di competenza della Commissione, la possibilità di disporre o di affidare alle autorità statali e regionali competenti la limitazione, riduzione, sospensione o soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale (lettera o)).
   Il comma 3 prevede che, per la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1, possa essere imposto, con provvedimento del prefetto assunto dopo aver sentito, senza formalità, le parti sociali, lo svolgimento delle attività delle quali non è prevista la sospensione ai sensi dell'articolo in esame, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità.
   L'articolo 2, al comma 1, prevede che le misure di contenimento elencate nell'articolo 1 sono adottate con: uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale (in analogia con il richiamato decreto-legge n. 6 del 2020). I decreti del Presidente del Consiglio possono altresì essere adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti i Ministri della salute, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia; si tratta di un'ipotesi nuova, non prevista dal citato decreto-legge n. 6 del 2020.Pag. 190
   In ogni caso, tali provvedimenti, per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, sono adottati dopo aver sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.
   In casi di estrema necessità e urgenza, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, il comma 2 dà facoltà al Ministro della salute di adottare, con ordinanze di carattere contingibile e urgente (ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978), le misure previste dall'articolo 1 del provvedimento in esame.
  Il comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base della disciplina previgente, mentre, in analogia con quanto già stabilito dal decreto-legge n. 6 del 2020, il comma 4 interviene per semplificare il procedimento di controllo preventivo della Corte dei conti.
  Il comma 5 stabilisce infine che i provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo in esame siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Si prevede altresì che il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro da lui delegato, riferisca ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate si sensi del provvedimento in oggetto.
   L'articolo 3 interviene per regolare il rapporto tra le misure statali adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità.
   L'articolo 4 delinea il quadro sanzionatorio per la violazione delle misure di contenimento del contagio. È fra l'altro previsto che chiunque violi le misure di contenimento previste da decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da provvedimenti delle regioni o da ordinanze del sindaco è infatti soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro. Viene dunque meno la contravvenzione per l'inosservanza degli ordini dell'autorità, già prevista dall'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 2020, che viene pertanto abrogato. La sanzione è aumentata fino a un terzo se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo.
  L'articolo 5 dispone reca le abrogazioni, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome e la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 6 reca la clausola di entrata in vigore del provvedimento.
  Segnala, inoltre, che in attuazione del decreto-legge in esame, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, contenente le misure applicabili sull'intero territorio nazionale dal 14 aprile al 3 maggio 2020.
  Il citato decreto del Presidente del Consiglio sostituisce i precedenti atti in materia. L'articolo 1 contiene le norme generali per il contenimento del contagio, con i divieti e le sospensioni alle attività applicabili sull'intero territorio nazionale, tra cui alla lettera a) il divieto per le persone fisiche di spostarsi o trasferirsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
  In materia di trasporto, la lettera ff) dell'articolo 1 prevede inoltre che il Presidente della Regione disponga la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della Pag. 191salute, può disporre, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.
  L'articolo 2 disciplina le misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali. L'articolo 3 contiene le ulteriori misure di informazione e prevenzione igienico sanitaria per l'intero territorio nazionale, tra cui è previsto (lettera f)) che le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottino interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.
  L'articolo 4 disciplina l'ingresso in Italia prevedendo che chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione recante in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: a) motivi del viaggio; b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di 14 giorni, obbligatorio anche per le persone asintomatiche e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungerla; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. Si conferma l'obbligo dei vettori e degli armatori di misurare la temperatura corporea dei passeggeri e di vietarne l'imbarco se in stato febbrile e di adottare le misure di distanziamento dei passeggeri e di promuovere l'uso dei dispositivi di protezione individuale; in particolare il vettore aereo è tenuto a dotare i passeggeri, se sprovvisti, di tali dispositivi. Analoghe norme sono previste in caso di ingresso in Italia con mezzo di trasporto privato (commi 5 e 6).
  Si conferma altresì che le disposizioni sulle restrizioni per l'ingresso in Italia non si applicano all'equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia, al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di professioni sanitarie, ai lavoratori transfrontalieri per comprovati motivi di lavoro. In casi eccezionali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, possono essere concesse specifiche deroghe temporanee.
  L'articolo 5 disciplina i transiti ed i soggiorni di breve durata in Italia, per un periodo non superiore a 72 ore, prorogabili di 48 ore.
  Specifiche norme sono previste all'articolo 6 per le navi da crociera, i cui servizi per le navi passeggeri di bandiera italiana sono sospesi. È fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, fino al termine della crociera in svolgimento. Tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali. Precise disposizioni sono previste per lo sbarco passeggeri nei porti italiani.
  È fatto divieto alle società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso nei porti, anche ai fini della sosta inoperosa.
  Le ulteriori disposizioni sono contenute nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2020, che reca specifiche disposizioni per il trasporto aereo, ferroviario, per i servizi automobilistici interregionali, su tutto il territorio nazionale, nonché per i trasporti con la Sicilia e con la Sardegna, applicabili dal 14 aprile al 3 maggio 2020. Pag. 192
  Il principio generale è che sono assicurati solo i servizi minimi essenziali. Le misure a livello nazionale sono in sintesi le seguenti.
  Per il trasporto aereo (articolo 1), l'operatività è limitata ai soli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Roma Ciampino, quest'ultimo per i soli voli di stato, trasporti organi, canadair e servizi emergenziali. Il personale addetto ai servizi aeroportuali presso aeroporti diversi da quelli elencati è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore, nella misura prevista dagli enti competenti. L'ENAC può consentire l'operatività di altri aeroporti solo per specifiche fattispecie. Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aree di atterraggio, escluse le aviosuperfici, sono consentiti solo voli motivati da comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute. Per i voli diretti in Sicilia ed in Sardegna deve essere acquisita comunque la preventiva autorizzazione del Presidente della Regione.
  Per il trasporto ferroviario (articolo 2), il trasporto passeggeri, sia per i servizi a mercato come le Frecce, che da contratto di servizio di lunga percorrenza con Trenitalia, deve assicurare almeno una coppia di collegamento su ogni direttrice, secondo le tabelle dell'Allegato 1 (che indica i seguenti servizi Intercity A/R: Roma-Ventimiglia, Roma-Palermo, Roma-Reggio Calabria, Siracusa-Messina), come da richiesta dell'impresa esercente, salvo eventuali maggiori esigenze di trasporto. Per i servizi Intercity, Trenitalia potrà rimodulare i servizi in funzione delle ridotte esigenze di mobilità, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I servizi di Italo NTV sono assicurati secondo la tabella dell'Allegato 2 (che comprende anche le Frecce di Trenitalia), come da richiesta dell'impresa esercente. Nessuna limitazione è prevista per il trasporto merci e per i servizi di emergenza.
  Per i servizi automobilistici interregionali (articolo 3), si consente al vettore di modificare e ridurre fino al 3 maggio i servizi di linea, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero e all'utenza, a condizione che non si abbia l'integrale cessazione dei servizi e che vi sia il rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
  Specifiche norme sono previste per i trasporti per la Sicilia (articolo 4): il trasporto marittimo viaggiatori da e per la Sicilia è sospeso. È assicurato solo il trasporto merci possibilmente su unità di carico non accompagnate. Il traffico merci può essere effettuato esclusivamente sulla tratta Messina-Tremestieri. Gli spostamenti passeggeri via mare sullo Stretto (Messina- Villa San Giovanni o Reggio Calabria), consentiti solo per le forze dell'ordine e le forze armate, gli operatori sanitari, i lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, necessità o di salute, sono assicurati con 4 corse giornaliere A/R, nella fascia oraria tra le 6.00 e le 21.00.
  Il trasporto aereo è assicurato, solo per improrogabili esigenze di connessione territoriale, mediante due voli A/R Roma-Palermo e due voli A/R Roma-Catania, uno antimeridiano ed uno meridiano. Sono sospesi tutti gli altri voli, compresi quelli internazionali.
  I servizi automobilistici interregionali sono soppressi. Il treno Intercity Roma-Palermo diurno è limitato a Villa San Giovanni.
  Specifiche norme sono previste altresì per i trasporti per la Sardegna (articolo 5): il trasporto marittimo viaggiatori da e per l'isola è sospeso, mentre, fermo restando l'utilizzo delle navi previste in convenzione, continua ad essere assicurato il trasporto delle merci, possibilmente su unità di carico non accompagnate. Il trasporto passeggeri può essere autorizzato solo su navi adibite a trasporto merci, per dimostrate e improrogabili esigenze lavorative, di necessità o di salute, previa Pag. 193autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'autorità sanitaria regionale.
  Il trasporto aereo viaggiatori è assicurato dal solo aeroporto di Cagliari, sempre per dimostrate e improrogabili esigenze lavorative, di necessità o di salute, previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'autorità sanitaria regionale.
  Illustra quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 3).

  Edoardo RIXI (LEGA) osserva come anche su questo provvedimento sarebbe stato opportuno prevedere un'ampia discussione che coinvolgesse tutto il Parlamento anche al fine di dare maggiore chiarezza sui provvedimenti adottati del governo. Ritiene infatti che, soprattutto per gli interventi di politica sanitaria, occorra rientrare rapidamente in una situazione di normalità che preveda un'effettiva interlocuzione con le regioni al fine di consentire ai cittadini di poter rispettare le regole che cambiano continuamente e che hanno prodotto una situazione di grave confusione e di incertezza anche sui semplici moduli di autocertificazione degli spostamenti. Ritiene infatti che anche in una condizione di emergenza sanitaria grave come quella attualmente in atto nel Paese sia opportuno che si svolga un confronto serrato tra maggioranza e opposizione. Giudica grave anche la decisione assunta oggi dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo che ha deciso che anche sul MES il Parlamento non si esprimerà con un voto esplicito. Più in generale, ritiene che quando si limitano i diritti fondamentali e le libertà individuali occorra procedere con estrema serietà e chiarezza.

  Emanuele SCAGLIUSI (M5S), relatore, con riferimento ad alcune considerazioni svolte dal collega Rixi desidera precisare che l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede espressamente la modalità della concertazione con i ministri competenti e con i presidenti delle regioni così come il coinvolgimento del comitato scientifico di esperti nominato dal Governo.

  Edoardo RIXI (LEGA) ricorda che il coinvolgimento delle regioni su determinate materie è previsto espressamente dalla Costituzione.
  Stigmatizza il fatto che il coinvolgimento dei presidenti di regioni sia di fatto avvenuto in maniera tardiva e frettolosa. Ribadisce quindi che per quanto riguarda gli interventi che attengono all'esercizio di libertà individuali occorre ristabilire la normale dialettica tra i poteri dello Stato e tra i soggetti titolari di iniziativa legislativa, senza ricorrere eccessivamente ad esperti ai quali, oltretutto, sono stati conferiti poteri assai rilevanti. Ritiene che il metodo di intervento fin qui adottato dal governo sia pericoloso e che l'eccessivo ricorso a decreti del Presidente del Consiglio esautorino di fatto il Parlamento dal proprio ruolo su materie per le quali è invece fortemente raccomandabile l'utilizzo di decreti-legge che possano essere adeguatamente discussi e modificati dalle Camere.

  Elena MACCANTI (LEGA) preannuncia il voto di astensione da parte del gruppo della Lega anche in considerazione dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 17.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 aprile 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.05 alle 17.15.

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