CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 aprile 2020
348.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 165

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

  La seduta comincia alle 15.40.

D.L. 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2447 Governo.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

  Umberto BURATTI, relatore, riferisce sui contenuti di competenza della Commissione del decreto-legge n. 19 del 2020.
  Al riguardo, rileva preliminarmente che esso discende dalla necessità di affrontare la situazione emergenziale conseguente al perdurare e all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, divenuta oramai pandemica, e del forte incremento in Italia del numero dei casi di contagio e dei decessi. Tale provvedimento è diretto a tipizzare in un atto di rango primario le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, Pag. 166per periodi di tempo predeterminati, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari.
  Ricorda che in sede consultiva è stato già esaminato in questa Commissione il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 6 del 2020 – poi convertito dalla legge n. 13 del 2020 – di cui il provvedimento in esame dispone l'abrogazione. Il citato decreto-legge n. 6 individuava alcune misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, affidandone l'adozione a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e consentendo, in alcuni casi, alle autorità competenti la possibilità di assumere ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza. A seguito di tale decreto-legge, sono quindi intervenuti una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nonché di ordinanze e decreti ministeriali che, di volta in volta, hanno previsto e diversamente modulato le misure applicabili, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica.
  Il provvedimento oggi in esame reca, quindi, una definizione dettagliata ed esaustiva di tutte le misure potenzialmente applicabili per contrastare l'emergenza, nel cui ambito i singoli provvedimenti attuativi potranno discernere, a seconda del luogo e del momento di applicazione, quelle più opportune ed efficaci.
  La competenza della Commissione non si radica in specifiche disposizioni, ma deriva dal contesto da cui il provvedimento origina, ovvero dalla riconosciuta emergenza di rilievo nazionale, che ha richiesto l'attivazione della Protezione civile nonché interventi conseguenti a eventi calamitosi, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza per sei mesi deliberata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. La citata delibera ha disposto che si provveda con ordinanze, emanate dal Capo del dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Peraltro, come evidenziato dalla relazione illustrativa, la previsione nel decreto-legge del termine dello stato d'emergenza ha come conseguenza che la sua durata potrà essere prorogata soltanto con un atto con forza di legge.
  In particolare, l'articolo 1, consente fino al 31 luglio 2020 – termine dello stato di emergenza – di adottate le misure ivi elencate per un periodo non superiore a 30 giorni, ancorché reiterabili e con possibilità di modularne l'applicazione, in aumento o in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus.
  L'elenco delle misure dettagliatamente elencate che possono essere assunte incidono, come noto, su molteplici aspetti della nostra vita lavorativa, sociale ed economica. Inoltre, sempre per la durata dello stato di emergenza, il prefetto può imporre, con provvedimento assunto dopo aver sentito, senza formalità, le parti sociali, lo svolgimento delle attività delle quali non è prevista la sospensione ai sensi dell'articolo in esame, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità.
  L'articolo 2, al comma 1, stabilisce le modalità di adozione delle misure di contenimento elencate nell'articolo 1. Nello specifico, tali misure sono adottate con decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della salute, sentiti i ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale (in analogia con il richiamato decreto-legge n. 6 del 2020).
  Invece, a differenza di quanto già previsto con il precedente decreto, si consente adesso che tali misure siano assunte anche su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.
  In ogni caso, tali provvedimenti, per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di Pag. 167adeguatezza e proporzionalità, sono adottati dopo aver sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.
  Non si sofferma sull'uso dell'espressione «di norma» che, evidentemente, indebolisce l'obbligo di coinvolgere nel procedimento di adozione delle misure di contenimento il Comitato tecnico scientifico. Evidenzia in ogni caso che tale organo, a cui è affidata anche la valutazione dei profili di adeguatezza e proporzionalità delle misure da assumere, ha una composizione particolarmente qualificata, annoverando tra i suoi membri, oltre alla Protezione civile, rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto «Lazzaro Spallanzani», il Presidente dell'Istituto superiore di sanità e un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome.
  In casi di estrema necessità e urgenza, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio è data facoltà al Ministro della salute di adottare tali misure con ordinanze di carattere contingibile e urgente.
  L'articolo in commento reca inoltre disposizioni volte a regolare gli effetti delle norme previgenti assunte durante la prima fase emergenziale, dimezza i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti per i provvedimenti da adottare (assicurando la provvisoria efficacia ed esecutività), ne dispone le forme di pubblicità e, infine prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro da lui delegato, riferisca ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate.
  L'articolo 3 mira a regolare il rapporto tra le misure statali adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità. In tale ambito, il comma 1 attribuisce alle regioni la facoltà di introdurre misure ulteriormente restrittive, qualora ciò sia richiesto da specifiche situazioni sopravvenute che implichino un aggravamento del rischio sanitario e che interessino il relativo territorio (nella sua interezza o anche solo in una parte di esso). La regione, nella definizione delle misure da adottare, è tenuta comunque ad attenersi alle misure elencate all'articolo 1.
  Il potere regionale è, inoltre, esercitabile nelle more dell'adozione dei citati decreti del Presidente del Consiglio e l'efficacia delle misure introdotte si esaurisce nel momento della loro adozione. Il comma 1 precisa altresì che le misure regionali possono essere introdotte esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
  Il comma 2 circoscrive il potere di ordinanza in capo ai sindaci stabilendo che questi ultimi non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dettate dal medesimo articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente. Osserva che esso parrebbe configurarsi come una «disposizione di chiusura» del sistema per la gestione dell'emergenza, con l'obiettivo di precisare che la disciplina dettata dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 non risulta derogabile neanche nel caso in cui la regione e i comuni adottino provvedimenti motivati da ragioni sanitarie ai sensi di altre disposizioni di legge.
  L'articolo 4 delinea il quadro sanzionatorio per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive e, solo nei casi più gravi, una sanzione penale.
  L'articolo 5 dispone l'abrogazione, ad eccezione di alcune specifiche disposizioni, del più volte richiamato decreto-legge n. 6 del 2020 nonché dell'articolo 35 del decreto-legge n. 9 del 2020 (pendente presso il Senato ma ormai sostanzialmente confluito nel testo del decreto-legge n. 18 del Pag. 1682020 «cura Italia»), e prevede la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali e la clausola di invarianza finanziaria.
  Presenta quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Roberto MORASSUT concorda con la proposta di parere del relatore.

  Elena LUCCHINI (LEGA) preannuncia l'astensione del proprio gruppo, osservando che le misure di contenimento oggetto del decreto-legge, sono state assunte con molto ritardo, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. Rileva, inoltre, con disappunto che non è stata data alcuna possibilità alle opposizioni di intervenire su alcuno dei provvedimenti di urgenza emanati dal Governo in relazione al virus COVID-19.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (vedi allegato 1).

D.L. 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.
C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

  Silvia FREGOLENT, relatrice, riferisce sui contenuti di competenza della Commissione del decreto-legge n. 18 del 2020.
  Segnala preliminarmente che nel disegno di legge di conversione è stata introdotta, al Senato, una proroga di tre mesi per l'esercizio delle deleghe con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. Per quelle non scadute, i tre mesi decorrono dalla data di scadenza di ciascuno di essi. Per quelle scadute, il medesimo termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
  Per i profili di diretta competenza della Commissione, la proroga riguarderà, in particolare, il recepimento delle direttive dell'Unione europea, sulla base della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 119 del 2019), i cui schemi di decreto legislativo poiché trasmessi alle Camere in prossimità del termine originario di scadenza della delega, già godono di uno «scorrimento» del medesimo termine di tre mesi, cui si aggiungerebbe l'ulteriore proroga prevista dal decreto-legge: atto n. 156 – attuazione della direttiva (UE) 2018/410 – riduzione delle emissioni (termine originario 2 febbraio 2020); atto n. 166 – attuazione della direttiva (UE) 2018/849 – veicoli fuori uso (termine originario 5 marzo 2020); atto n. 167 – attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 – pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (termine originario 5 marzo 2020); atto n. 168 – attuazione della direttiva (UE) 2018/850 – discariche di rifiuti (termine originario 5 marzo 2020); atto n. 169 – attuazione della direttiva (UE) 2018/851 – rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio (termine originario 5 marzo 2020).
  Infine, potrebbero essere interessati dalla proroga anche i termini (che attualmente scadrebbero il 17 luglio 2020) per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrati e correttivi del decreto legislativo n. 81 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/2284/UE (riduzione emissioni nazionali di inquinanti atmosferici).
  Il testo del decreto-legge, notevolmente integrato e modificato al Senato, reca diverse disposizione di interesse della Commissione. Quelle più direttamente inerenti alle nostre competenze si rinvengono negli articoli, 91, comma 2, 113 e 113-bis, nonché l'articolo 125-bis.
  L'articolo 91, comma 2 novella il comma 18 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) al fine di precisare che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo del 20 Pag. 169per cento del valore del contratto di appalto da corrispondere dalla stazione appaltante all'appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, precisando anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
  Tale modifica, secondo la relazione tecnica, «mira a fugare dubbi interpretativi» riguardo all'applicabilità del citato comma 18 – che comunque subordina l'erogazione dell'anticipazione alla costituzione di adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa – alla consegna in via d'urgenza, istituto che ha visto un ambito operativo sempre più ampio.
  L'articolo 113 proroga al 30 giugno 2020 i termini di scadenza di una serie di adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti.
  In primo luogo, si proroga la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), che dovrebbe essere presentato dalle imprese entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
  Inoltre, si proroga il termine – fissato al 31 marzo di ciascun anno – per la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente e la trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli. Il primo adempimento ricade sui produttori mentre il secondo sul Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (CDCNPA).
  È quindi prorogato il termine – fissato al 30 aprile di ogni anno – entro cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE devono comunicare al Centro di Coordinamento RAEE (CDCRAEE) le quantità di RAEE trattate nell'anno precedente.
  La proroga dal 30 aprile al 30 giugno 2020 riguarda infine anche il versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
  L'articolo 113-bis, introdotto al Senato, consente di derogare alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti per il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (cosiddetto Codice dell'ambiente), fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi.
  Per comprendere la portata della disposizione è opportuno ricordare che tale attività di deposito è preliminare al trasporto dei rifiuti in un impianto di trattamento, e avviene nel luogo in cui gli stessi sono prodotti. La norma vigente pone però una serie di condizioni, in particolare, prevedendo che i rifiuti siano raccolti ed avviati al recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito oppure, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
  Secondo la disposizione in commento, il quantitativo massimo ammesso può essere raddoppiato; e il limite temporale massimo di un anno è elevato fino a 18 mesi, con norma apparentemente derogatoria, ma che non fissa alcun termine per la sua operatività. Presumibilmente, ciò avviene in considerazione del fatto che l'attuale disciplina sarà a breve modificata in sede di recepimento, con apposito decreto legislativo, della nuova direttiva sui rifiuti (direttiva 2018/851/UE) il cui schema – già all'esame della Commissione (atto n. 169) – novella la definizione di deposito temporaneo prima della raccolta introducendo un nuovo articolo 185-bis che, in ogni caso, riproduce le condizioni attualmente previste.
  L'articolo 125-bis, inserito dal Senato, al comma 1 proroga dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 il termine per l'emanazione da parte delle Regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. Ricordo che tale termine è previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del D. Lgs. Pag. 170n. 79 del 1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato recentemente dal decreto-legge n. 135 del 2018 (legge n. 12 del 2019).
  Il comma 2, per le regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, proroga ulteriormente il predetto termine del 31 ottobre 2020 di 7 mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
  Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 luglio 2022 il termine – attualmente di due anni dalla legge regionale di cui al comma 1 – entro il quale deve essere adottato il decreto ministeriale con cui sono individuate le modalità e le procedure di assegnazione applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio da parte della regione interessata delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Esso dispone inoltre che anche gli ulteriori termini previsti dalla vigente disciplina – ed attualmente fissati 31 dicembre 2023 – siano prorogati al 31 luglio 2024.
  Per completezza, riferisco anche su alcune disposizioni di interesse per la Commissione, pur non essendo di sua diretta competenza.
  L'articolo 6 disciplina le requisizioni in uso o in proprietà e viene in rilievo in questa sede in quanto, tra i vari contenuti, reca anche una previsione che autorizza il Capo della protezione civile a disporre la requisizione in uso o proprietà di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati. Tale disposizione è volta a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, anche assicurando la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere, e implementando il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.
  Inoltre, la medesima disposizione prevede la possibilità per il Prefetto – su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente – di disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.
  Il termine massimo di durata delle requisizioni è fissato al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza.
  Anche l'articolo 99 riguarda il Dipartimento della protezione civile, in quanto disciplina la ricezione e l'uso delle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da far confluire in appositi conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla loro raccolta e al loro utilizzo. A tali conti correnti ed alle relative risorse si applica la normativa recata dal nuovo codice della protezione civile, in materia di impignorabilità e non sequestrabilità delle risorse di contabilità speciale. Si dettano norme per le acquisizioni finanziate in via esclusiva tramite le donazioni di persone fisiche o giuridiche private.
  Si prevede che, nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte di aziende, agenzie ed enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie comunitarie recate dal codice dei contratti pubblici, e a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità. Pag. 171
  L'articolo 116 dispone una proroga di tre mesi dei termini per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti da disposizioni vigenti con scadenza tra il 1o marzo e il 31 luglio 2020. La proroga decorre dalla data di scadenza per l'adozione del D.P.C.M. prevista dalle rispettive disposizioni normative. Tra i Ministeri che risultano interessati dalla disposizione in esame, figura il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che è stato autorizzato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 104 del 2019 (convertito dalla legge 132 del 2019) a procedere alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante regolamenti da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino al 31 luglio 2020.
  L'articolo 125 viene in rilievo in quanto proroga dal 15 gennaio al 15 luglio (6 mesi), limitatamente al 2020, il termine entro il quale dev'essere annualmente emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui sono ripartite le effettive disponibilità finanziarie per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nonché dal 15 maggio al 15 novembre (6 mesi) il termine entro il quale i comuni beneficiari dei predetti contributi sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza dell'assegnazione del contributo.
  Evidenzia inoltre alcune disposizioni che incidono sull'operatività del codice dei contratti pubblici.
  L'articolo 5-bis – inserito dal Senato ma volto a riprodurre il contenuto dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 – consente fino al termine dello stato di emergenza di acquisire i dispositivi di protezione individuale idonei ed altri dispositivi medici, nonché di disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 9 osserva che la deroga è intesa a facilitare ed accelerare le relative procedure contrattuali e di pagamento. La deroga di cui al comma 1 concerne esplicitamente anche i limiti per il ricorso all'affidamento diretto di appalti o forniture di valore pari o superiore alla soglia europea.
  L'articolo 72, nel definire misure per il potenziamento degli strumenti di promozione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema Paese, dispone che per la realizzazione di tali nuovi interventi, nonché di quelli già inclusi nel piano straordinario per la promozione del Made in Italy, di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014, i contratti di forniture, lavori e servizi possano essere aggiudicati mediante ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, secondo i criteri di cui all'articolo 63, comma 6, del codice dei contratti pubblici. Tale procedura è ammessa dal Codice in determinati casi tassativamente indicati. Tra questi, il Codice contempla ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili che impediscono il rispetto dei termini per le procedure consuete.
  L'articolo 75, modificato dal Senato, autorizza le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
  L'articolo 86 autorizza la spesa 20 milioni di euro nell'anno 2020, per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle proteste dei detenuti in relazione alla diffusione epidemiologica del COVID-19. Per la realizzazione dei relativi interventi è autorizzata l'esecuzione dei lavori con le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, di cui all'articolo 163 del Codice degli appalti.Pag. 172
  L'articolo 86-bis, introdotto nel corso dell'esame del Senato, proroga al 31 dicembre 2020 i progetti degli enti locali in scadenza al 30 giugno 2020 nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), la cosiddetta seconda accoglienza. Il comma 1 dell'articolo in commento deroga espressamente alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50 del 2016), salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il comma 4 dà facoltà ai prefetti di modificare i contratti in essere in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti, ma nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
  L'articolo 87-bis, introdotto al Senato, è volto a promuovere il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, aumentando le forniture di personal computer portatili e tablet. A tal fine viene modificata la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A. che può avvalersi di una procedura semplificata, fino al 30 settembre 2020, per la stipula di nuovi accordi-quadro e convenzioni-quadro svolgendo procedure negoziate senza pubblicazione dei bandi di gara.

  Erica MAZZETTI (FI) a nome del proprio gruppo manifesta disappunto per la gestione dell'emergenza da parte del Governo. Osserva, infatti, che sin dall'inizio è stata offerta dal proprio gruppo una collaborazione, stanti anche le particolari condizioni venutesi a creare in seguito all'emergenza sanitaria, volta a costruire insieme i provvedimenti per superare sia la crisi sanitaria, che quella economica, che si sta già palesando con forti conseguenze su cittadini e imprese.
  Auspica, pertanto, che da ora in avanti le forze di maggioranza diano ascolto in modo fattivo alle proposte concrete che vengono dai gruppi di opposizione. In particolare, sottolinea l'assenza nel decreto-legge di misure relative al settore dei cantieri edili, le cui aziende chiedono con forza di poter riavviare la propria attività, ovviamente in base a protocolli programmati che rispettino la sicurezza dei lavoratori. Rileva che il proprio gruppo, anche prima dell'emergenza in atto, ha elaborato alcuni provvedimenti di rilancio di questo settore, finora ancora non presi in considerazione dalla Commissione. Chiede pertanto al Governo una risposta certa sulla data di apertura dei cantieri edili, settore a suo avviso strategico per la ripartenza economica del Paese.
  Con riguardo al tema dello smaltimento dei rifiuti, le imprese che si occupano di economia circolare sono state di fatto lasciate al loro stesse. Ritiene opportuno che si lavori sin da subito a questi temi, procedendo in primo luogo ad una semplificazione relativamente alla autorizzazioni degli impianti di trattamento e proseguendo l'esame della proposta di legge a prima firma Gelmini, incardinata dalla Commissione poco prima del lockdown.
  Un altro tema che ritiene debba essere preso in considerazione con la massima rapidità è quello della tutela degli operatori ecologici, che ringrazia per il lavoro che stanno svolgendo in una situazione di assoluta emergenza.
  Con riguardo alla tassa sulla plastica, ritiene opportuno che questa venga annullata e non semplicemente posticipata come proposto dal Governo. La plastica monouso si è infatti rivelata fondamentale in questo periodo e per tali ragioni riterrebbe un controsenso procedere ad una sua tassazione.
  Chiede infine al Governo un chiarimento riguardo alla possibilità per le imprese di riciclo dei tessuti di operare, essendo previsti alcuni codici ATECO all'interno del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, ma non essendo chiaro se essi contemplino anche il riciclo degli indumenti. In relazione a tale ultima richiesta e, più in generale, fa un appello alla maggioranza e al Governo affinché possano essere emanati, in collaborazione Pag. 173con le opposizioni, provvedimenti incisivi e soprattutto chiari per cittadini e imprese.

  Silvia FREGOLENT, relatrice, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Roberto MORASSUT concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Elena LUCCHINI (LEGA) preannuncia, a nome del suo Gruppo, il voto contrario sul provvedimento che pure interseca solo marginalmente le competenze della Commissione. Tale scelta è motivata, in primo luogo, dall'atteggiamento di chiusura della maggioranza e del Governo che, smentendo le dichiarazioni iniziali, ha respinto tutte le proposte dell'opposizione formulate al Senato. Con la posizione della questione di fiducia in prima lettura si è impedito di affrontare argomenti di grande rilievo, quali gli aumenti di stipendio per gli operatori sanitari, i finanziamenti aggiuntivi ai comuni e perfino l'incremento del fondo per gli affitti – che tuttavia la regione Lombardia ha operato con riguardo ovviamente alle sole locazioni nel territorio regionale –, nonché la sospensione delle bollette per un tempo adeguato alla portata dell'emergenza.

  Luca DE CARLO (FDI) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, non solo per il contenuto insoddisfacente del provvedimento, ma anche per l'atteggiamento di chiusura del Governo nella valutazione delle poche proposte emendative presentate dal proprio gruppo, che in maniera propositiva affrontavano temi concreti e il cui accoglimento avrebbe migliorato il testo del decreto-legge. Stigmatizza inoltre la posizione della questione di fiducia da parte del governo, che, in linea con l'atteggiamento precedentemente assunto, ha impedito qualsiasi forma di collaborazione delle opposizioni.
  Riporta la propria esperienza politica nelle amministrazioni locali – ben diversa da quella vissuta in Parlamento – dal momento che lì la maggioranza si confronta con le opposizioni sui provvedimenti prima che questi vengano emanati. La collaborazione offerta dall'attuale Governo appare quindi non sostanziale, ma solo di propaganda attraverso i mezzi di comunicazione.
  Stigmatizza inoltre i tentativi più o meno espliciti di comprimere la presenza dei deputati in Parlamento nonché i tempi di discussione dei provvedimenti, volendosi costringere i deputati al ruolo di «pigia bottoni», ruolo per il quale non ritiene di essere stato eletto. Giudica fondamentale quindi discutere in maniera approfondita i provvedimenti messi in campo dal Governo, dal momento che lo stato di emergenza non annulla la funzione costituzionale dei parlamentari e la necessità che questi possano esprimere la loro opinione. A tal fine fa presente che il proprio gruppo ha proposto nella Conferenza dei presidenti di gruppo tenutasi nella giornata odierna di garantire il funzionamento degli organi parlamentari tutti i giorni della settimana in via continuativa, non volendosi arrendere a questa forma di «post democrazia» perorata da maggioranza e Governo.

  Erica MAZZETTI (FI) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo per le ragioni su esposte, essendo i parlamentari di opposizione stati utilizzati come figuranti nelle riunioni con il Governo a seguito delle quali il Presidente del Consiglio emanava decreti in contrapposizione con quanto precedentemente discusso e concordato. Esprime sorpresa per l'atteggiamento delle attuali forze di maggioranza che nelle scorse legislature, dai banchi delle opposizioni, gridavano allo scandalo per le continue posizioni della questione di fiducia su provvedimenti di grande rilievo, come quello all'esame. Auspicherebbe pertanto una riapertura del dialogo presso questo ramo del Parlamento, pur ritenendola un'ipotesi del tutto residuale, visto l'atteggiamento tenuto dal Governo finora.

  Rossella MURONI (LEU) esprimendo il voto favorevole sul provvedimento, ritiene Pag. 174opportuno soffermarsi sulle critiche mosse dalle forze di opposizione, sia di merito che di metodo. Al riguardo, richiama l'attenzione sul carattere assolutamente straordinario dell'attuale situazione emergenziale, alla quale occorre a suo avviso dare risposte con la massima rapidità e quindi, inevitabilmente, con strumenti normativi immediatamente operativi, quali sono i decreti-legge e i decreti del Presidente del Consiglio. Quanto all'esigenza di assicurare un più intenso funzionamento dell'istituzione parlamentare invocato dal collega De Carlo, ricorda di avere in prima persona assunto iniziative volte a favorire metodi di lavoro da remoto più moderni e idonei a consentire – anche in questo frangente – l'esercizio del mandato negli organi parlamentari, oltre che nel collegio di riferimento, attività che pure appare di estrema importanza proprio in questo periodo.
  Quanto alle critiche di merito, evidenzia come si tratta di prime misure di intervento che, necessariamente, dovranno essere implementate con successivi provvedimenti da assumere in tempi rapidi per far fronte ad una crisi sanitaria ed economica senza precedenti, che impegna tutti ad immaginare un futuro in cui sia la società che la struttura economica risulteranno profondamente modificati. Né appariva possibile intervenire in modo organico e onnicomprensivo in situazioni variegate e complesse, come ad esempio l'attuale mercato del lavoro e le figure professionali che in esso operano.

  Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C !-AC) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, nonostante il grande spirito collaborativo da questo dimostrato fin dall'inizio della gestione dell'emergenza. L'invito rivolto alle opposizioni a partecipare ad un dialogo non si è concretizzato in un reale confronto sulle poche proposte emendative segnalate, i cui contenuti, tiene a precisarlo, raccoglievano le istanze dei territori e delle categorie produttive.
  Richiamando l'intervento della collega Muroni, ribadisce l'importanza della celerità nell'emanazione di misure immediatamente efficaci. Tuttavia fa presente che il decreto-legge in esame non contiene misure immediatamente efficaci, dal momento che i cittadini e le imprese non stanno ancora materialmente ricevendo il denaro ad essi destinato. Ritiene che non siano quindi le opposizioni a far perdere tempo, quanto più i proclami senza costrutto.
  Con dispiacere ribadisce pertanto il parere contrario del proprio gruppo, auspicando che alla Camera si possa riaprire un dialogo più proficuo ovvero, nel caso della posizione della questione di fiducia, che il Governo possa tener conto delle indicazioni date dalle opposizioni nel prossimo provvedimento di urgenza che verrà emanato ad aprile.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 16.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

  La seduta comincia alle 16.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.
Atto 156.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 26 febbraio scorso.

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  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere di competenza è venuto a scadenza lo scorso 11 marzo 2020 ma la richiesta avanzata dal Governo non era corredata del previsto parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Pertanto, la Commissione non è stata nelle condizioni di pronunciarsi definitivamente fino allo scorso 9 aprile, data in cui il Governo ha provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Poiché il termine per esprimere il parere è ormai scaduto, la stessa presidenza della Camera ha rappresentato l'opportunità che il Governo concordi con le Commissioni stesse un termine congruo per la conclusione dell'esame parlamentare, nel rispetto della scadenza prevista dalla legge per l'esercizio della delega.
  Al riguardo, ha comunque ritenuto di convocare la Commissione su tale argomento nella giornata odierna, dal momento che la delega ha una scadenza imminente: per effetto dello «scorrimento» di tre mesi, il termine originario del 2 febbraio 2020 è adesso fissato al prossimo 2 maggio.

  Patrizia TERZONI. relatrice, chiede di poter disporre di ulteriore tempo prima della presentazione della proposta di parere, trattandosi di un provvedimento assai complicato. Preannuncia in ogni caso che invierà nei prossimi giorni ai rappresentanti dei gruppi una proposta di parere, al fine di permettere loro una preventiva valutazione dei contenuti e la formulazione di eventuali osservazioni, che chiede le vengano informalmente anticipate.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, alla luce delle richiesta di poter disporre di ulteriore tempo per l'espressione del parere, chiede al rappresentante del Governo se può dare fin d'ora la disponibilità del Governo in tal senso, anche alla luce di probabili proroghe dei termini della delega. In ogni caso, nel corso dell'Ufficio di presidenza odierno, inviterà i gruppi a valutare una richiesta di rinvio riferita a tutti gli atti su cui la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere.

  Il sottosegretario Roberto MORASSUT concorda con la richiesta di rinvio avanzata dalla relatrice, sottolineando che la proroga inserita nella legge di conversione del decreto-legge poc'anzi esaminato dalla Commissione permetterà di disporre di ulteriore tempo per l'esame di tale provvedimento.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 aprile 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle alle 16.35 alle 16.50.

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