CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 aprile 2020
348.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 122

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

  La seduta comincia alle 11.35.

DL 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.
C. 2434-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Beatrice LORENZIN, relatrice, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del testo originario del provvedimento in oggetto nella seduta del 31 marzo 2020. In quella occasione, ricorda altresì di aver formulato, in qualità di relatrice, alcune Pag. 123richieste di chiarimento alla rappresentante del Governo rispetto alle quali quest'ultima si era riservata di rispondere in una successiva seduta. Ricorda, infine, che lo scorso 9 aprile la Commissione cultura ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento in esame, apportandovi alcune modifiche. La Commissione bilancio è quindi ora chiamata ad esprimere il proprio parere direttamente all'Assemblea sul testo come modificato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente.
  Riguardo alle citate modifiche evidenzia quanto segue.
  Per quanto riguarda le modifiche intervenute nella composizione del Consiglio olimpico congiunto di cui all'articolo 1, nel ritenere che esse non siano tali da incidere sull'idoneità delle risorse del CONI a sostenere le spese connesse al funzionamento del predetto Consiglio, giacché la composizione numerica dell'organismo resta invariata e una delle sue funzioni viene meno, chiede comunque al riguardo una conferma al Governo.
  In merito alla modifica apportata alla clausola sul divieto di compensi, che prevede che il rimborso di eventuali spese sostenute dai componenti del Consiglio sia a carico degli enti cui gli stessi fanno capo, ritiene opportuno acquisire la conferma della disponibilità, nell'ambito delle dotazioni di bilancio degli enti interessati, delle relative risorse.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che nel corso dell'esame in sede referente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 4, è stata riformulata più puntualmente nel senso di prevedere che dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio olimpico congiunto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai componenti del Consiglio medesimo non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, mentre i rimborsi di eventuali spese dagli stessi rimangono a carico dei rispettivi enti a cui i componenti stessi fanno capo. Al riguardo non ha osservazioni, giacché la nuova formulazione della clausola di invarianza finanziaria risolve i profili problematici che erano stati evidenziati con riferimento alla originaria versione della clausola medesima.
  Relativamente agli articoli 2, comma 3, 6, comma 4 e 15, comma 3, che prevedono clausole di invarianza finanziaria, segnala che, nel corso dell'esame in sede referente, sono state riformulate più puntualmente le clausole di invarianza finanziaria di cui agli articoli 2, comma 3, 6, comma 4, e 15, comma 3, sostituendo le parole: «non derivano» con le seguenti: «non devono derivare». Al riguardo non ha osservazioni, giacché l'opportunità di apportare le predette riformulazioni era stata evidenziata con riferimento alla versione originaria delle clausole stesse.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che nel corso dell'esame in sede referente nella clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, è stata inserita un'apposita autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo non ha osservazioni, giacché l'opportunità del predetto inserimento era stata evidenziata con riferimento alla formulazione originaria della predetta clausola di copertura.
  Per quanto concerne l'articolo 3, comma 12-bis, relativo agli investimenti sostenibili per le Olimpiadi invernali 2026, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che, in relazione agli investimenti programmati per la sostenibilità delle Olimpiadi 2026, la norma introdotta – nel mantenere ferme le finalità, gli importi e la scansione temporale – modifica l'originaria riserva di una quota del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali in una distinta autorizzazione di spesa, finanziata mediante corrispondente riduzione del Fondo medesimo. Rileva preliminarmente che le modifiche non intervengono sulle spese previste, ma sulle loro modalità attuative: in particolare, la modifica esclude le risorse in esame dalla disciplina generale dettata per il Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, senza esplicitare Pag. 124le nuove modalità di gestione delle risorse in questione. Ritiene quindi opportuno che sia chiarito quale amministrazione sia da considerare titolare degli interventi e quale sia la disciplina applicabile, e se da tali variazioni – trattandosi di risorse in conto capitale, per le quali originariamente erano ascritti effetti diversi sui saldi in funzione della concreta tempistica degli interventi – derivi un'accelerazione dell'indice di spendibilità delle risorse tale da incidere sugli effetti originariamente ascritti dalla legge di bilancio 2020 sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
  Riguardo all'articolo 3-bis, relativo al Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica durevole, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta durante l'esame in sede referente, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, un comitato denominato «Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica e paralimpica». Al riguardo, rileva che nel testo risulta inserita la previsione che ai componenti dell'istituendo Forum non spettino compensi, indennità, emolumenti né rimborsi spese (comma 3).
  Inoltre è riportata una clausola di neutralità finanziaria: tuttavia, al fine di verificare l'effettività di tale clausola, con particolare riferimento a possibili spese di funzionamento e di supporto amministrativo, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009, che il Comitato possa essere costituito e svolgere le proprie funzioni con risorse già esistenti presso la Presidenza del Consiglio.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che nel corso dell'esame in sede referente nella clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, è stata inserita un'apposita autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo non ha osservazioni, giacché l'opportunità del predetto inserimento era stata evidenziata con riferimento alla formulazione originaria della predetta clausola di copertura.
  In merito all'articolo 5, commi 6 e 7, che recano disposizioni tributarie, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che le modifiche riducono le agevolazioni introdotte in favore dei lavoratori dipendenti del Comitato organizzatore, sia sotto il profilo temporale sia sotto il profilo della misura del beneficio (comma 6) e correlativamente diminuiscono l'ammontare delle minori entrate valutate ai fini della copertura finanziaria (comma 7). Ritiene opportuno acquisire gli elementi di valutazione di tali nuove stime, al fine di verificare la quantificazione degli effetti finanziari operata.
  Rinvia, inoltre, a quanto indicato nella Nota del Servizio Bilancio n. 201 del 31 marzo 2020, riferita al testo originario del decreto-legge, in esame in merito alle richieste concernenti i criteri di quantificazione degli effetti finanziari recati dal comma 6.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che, nel corso dell'esame in sede referente, è stato modificato l'articolo 5, comma 7, che provvede agli oneri derivanti dall'applicazione di un più favorevole regime fiscale agli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore istituito dall'articolo 2, da un lato, precisando che gli oneri ivi indicati sono costituiti da minori entrate, dall'altro, inserendo un'apposita autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, si è provveduto alla riduzione dell'importo delle minori entrate oggetto di copertura finanziaria, giacché nel corso dell'esame in sede referente, è stato attenuato il predetto regime fiscale di favore. In proposito non ha osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che l'opportunità di apportare le prime due modifiche dianzi menzionate era stata evidenziata con riferimento alla originaria versione della clausola di copertura in esame.
  Relativamente agli articoli 5-bis e 5-ter, concernente la titolarità e la tutela delle Pag. 125proprietà olimpiche e paralimpiche, in merito ai profili di quantificazione osserva preliminarmente che le norme contengono le definizioni delle «proprietà olimpiche», di cui viene ristretto l'uso a una serie di soggetti in essa indicati, e si prevede il divieto di registrazione del simbolo olimpico, salvo i casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale, il suo ambito di estensione e la data entro cui ha termine il divieto. Infine, si prevede che le disposizioni sopra descritte si applichino anche al simbolo paralimpico Agitos e a tutto quanto contraddistingue i XIV Giochi Paralimpici Invernali. In considerazione della loro natura ordinamentale, non ha osservazioni da formulare sulle disposizioni in esame.
  Riguardo all'articolo 6, comma 5, che prevede il divieto di compensi per i componenti del Comitato Finali ATP e della Commissione Tecnica di Gestione, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che, nel corso dell'esame in sede referente, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, comma 5, è stata riformulata più puntualmente nel senso di prevedere, da un lato, che a coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato per le Finali ATP o della Commissione Tecnica di Gestione non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese, dall'altro, che i predetti incarichi non sono cumulabili tra loro né compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito della società Sport e salute Spa. Al riguardo non ha osservazioni, giacché la nuova formulazione della clausola di invarianza finanziaria risolve i profili problematici che erano stati evidenziati con riferimento alla originaria versione della clausola medesima.
  Riguardo all'articolo 12, in materia di sanzioni e di tutela amministrativa e giurisdizionale, in merito ai profili di quantificazione, sull'avvalimento della Guardia di Finanza nel procedimento sanzionatorio osserva che alla stessa sono già attribuite a legislazione vigente competenze sanzionatorie in materia di pubblicità ingannevole. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – della sostenibilità dei compiti indicati dalla disposizione sulla base delle risorse già esistenti a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI in merito ai chiarimenti richiesti dal relatore sia con riferimento alla versione originaria del testo del provvedimento, sia in merito alle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione cultura, rileva quanto segue.
  Segnala che gli enti che designano i componenti del Consiglio olimpico congiunto potranno fare fronte alle spese che saranno sostenute dai componenti medesimi nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie a loro disposizione.
  Evidenzia che l'articolo 2, che prevede che la Fondazione «Milano-Cortina 2026» assuma le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi e affida ad essa lo svolgimento di tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, non determina di per sé nuovi flussi finanziari, poiché la Fondazione è già stata istituita e i suoi compiti sono già stati previsti dall’Host City contract.
  Fa presente che non risulta possibile effettuare una valutazione ex ante in merito all'eventuale inserimento della predetta Fondazione nonché della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», istituita ai sensi del successivo articolo 3, nell'elenco delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, atteso che l'aggiornamento della lista dei soggetti che concorrono agli obiettivi di finanza pubblica viene effettuato ogni anno dall'ISTAT in piena autonomia, sulla base di regole stabilite, nell'ambito dell'Unione europea, ai fini della definizione del perimetro del settore istituzionale delle Amministrazioni pubbliche.Pag. 126
  Ricorda che l'applicazione dei princìpi inerenti al continuo miglioramento dell'efficienza, della razionalizzazione e della riduzione dei costi di gestione delle partecipazioni, previsti dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha portato alla sistematica adozione di dettagliati piani industriali come strumento di programmazione in grado di fornire informazioni, in termini qualitativi e quantitativi, sulla possibile dinamica aziendale nel medio-lungo termine, anche sulla base dei cronoprogrammi elaborati in relazione alle attività da realizzare.
  Evidenzia che, in questo quadro, il piano industriale della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», prevista dall'articolo 3, fornirà, non solo informazioni riguardo alla sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico con riferimento allo svolgimento delle attività della società durante tutta la sua vita (sostanzialmente sei anni), ma anche dettagliati elementi a dimostrazione della capacità del capitale sociale di assolvere le funzioni di garanzia nei confronti dei creditori sociali per l'adempimento delle obbligazioni contratte o da contrarsi nell'esercizio dell'attività sociale nonché della congruità del capitale medesimo rispetto allo svolgimento dell'attività sociale, alla luce degli impegni di spesa programmati e delle somme attribuite alla medesima società ai sensi del comma 11 del predetto articolo 3.
  Fa presente che i conferimenti posti a carico degli enti territoriali, ai fini della costituzione della predetta società, saranno comunque effettuati nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per gli enti medesimi.
  Segnala che le risorse di cui al comma 33 dell'articolo 145 della legge n. 388 del 2000 utilizzate dall'articolo 3, comma 4, a copertura degli oneri ivi indicati, risultano effettivamente disponibili – giacché è già stato disposto sullo stanziamento di competenza per l'anno 2020 un accantonamento per nuove leggi pari a 350.000 euro – e che il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le risorse stesse erano state originariamente preordinate.
  Fa presente che l'articolo 3, comma 9, che prevede che la Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» possa avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa e con oneri a carico della stessa, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni è da intendersi nel senso che a tale avvalimento si può ricorrere solo previo consenso dell'interessato, come previsto dal richiamato comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la facoltà delle pubbliche amministrazioni di non concedere il personale la cui collaborazione sia ritenuta necessaria a garantire la piena funzionalità delle stesse.
  Evidenzia che la riduzione del Fondo investimenti delle amministrazioni centrali di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, introdotta nel corso dell'esame in sede referente al comma 12-bis dell'articolo 3, potrebbe determinare non già una accelerazione, ma un rallentamento dei tempi di assegnazione delle risorse all'amministrazione competente, poiché la disposizione interferisce con il già avviato iter di approvazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si provvederà al riparto del predetto Fondo.
  Sottolinea che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato denominato «Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica e paralimpica» di cui all'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché la Presidenza del Consiglio dei ministri dovrà provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria contenuta nel medesimo articolo 3-bis.
  Ricorda che l'articolo 5, comma 6, è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, nel senso di prevedere che i redditi di lavoro dipendente derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Pag. 127organizzatore, concorrano alla formazione del reddito complessivo – anziché per il 30 per cento del loro ammontare nel periodo 2020-2026, come era originariamente previsto – per il loro intero importo nel 2020, per il 60 per cento negli anni dal 2021 al 2023 e per il 30 per cento negli anni dal 2024 al 2026.
  Segnala che all'articolo 5, comma 7, sono state pertanto correttamente rideterminate le minori entrate derivanti dal citato regime fiscale, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, in 0,786 milioni di euro per l'anno 2021, 1,337 milioni di euro per l'anno 2022, 3,637 milioni di euro per l'anno 2023, 10,414 milioni di euro per l'anno 2024, 16,436 milioni di euro per l'anno 2025, 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,735 milioni di euro per l'anno 2027.
  Fa presente che la garanzia dello Stato concessa a favore del Comitato Olimpico Internazionale, ai sensi dell'articolo 4, nonché la controgaranzia dello Stato concessa a condizioni di mercato ai soggetti privati che ne facciano richiesta e che abbiano già prestato garanzia in favore della Federazione italiana tennis, ai sensi del successivo articolo 8, comma 1, non determinano effetti sull'indebitamento netto, trattandosi di garanzie non standardizzate, posto che non ricorrono le condizioni – ossia la numerosità dei beneficiari e delle operazioni garantite – per una loro classificazione come garanzie standardizzate.
  Conferma che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, presenta le disponibilità necessarie per provvedere alle minori entrate ad esso imputate dall'articolo 5, comma 7, anche per gli anni dal 2021 al 2027.
  Fa presente, infine, che l'assegnazione di risorse della società «Sport e salute S.p.A.», per un ammontare pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, alla Federazione italiana tennis non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali le risorse stesse erano originariamente preordinate.

  Beatrice LORENZIN, relatrice, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2434-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    gli enti che designano i componenti del Consiglio Olimpico Congiunto, istituito dall'articolo 1, potranno fare fronte alle spese che saranno sostenute dai componenti medesimi nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie a loro disposizione;
    l'articolo 2, che prevede che la Fondazione «Milano-Cortina 2026» assuma le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi e affida ad essa lo svolgimento di tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, non determina di per sé nuovi flussi finanziari, poiché la Fondazione è già stata istituita e i suoi compiti sono già stati previsti dall’Host City contract;
    non risulta possibile effettuare una valutazione ex ante in merito all'eventuale inserimento della predetta Fondazione nonché della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», istituita ai sensi del successivo articolo 3, nell'elenco delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, atteso che l'aggiornamento della lista dei soggetti che concorrono agli obiettivi di finanza pubblica viene effettuato ogni anno dall'ISTAT in piena autonomia, sulla base di regole stabilite, nell'ambito dell'Unione europea, ai fini della definizione Pag. 128del perimetro del settore istituzionale delle Amministrazioni pubbliche;
    l'applicazione dei princìpi inerenti al continuo miglioramento dell'efficienza, della razionalizzazione e della riduzione dei costi di gestione delle partecipazioni, previsti dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha portato alla sistematica adozione di dettagliati piani industriali come strumento di programmazione in grado di fornire informazioni, in termini qualitativi e quantitativi, sulla possibile dinamica aziendale nel medio-lungo termine, anche sulla base dei cronoprogrammi elaborati in relazione alle attività da realizzare;
    in questo quadro, il piano industriale della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», prevista dall'articolo 3, fornirà, non solo informazioni riguardo alla sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico con riferimento allo svolgimento delle attività della società durante tutta la sua vita (sostanzialmente sei anni), ma anche dettagliati elementi a dimostrazione della capacità del capitale sociale di assolvere le funzioni di garanzia nei confronti dei creditori sociali per l'adempimento delle obbligazioni contratte o da contrarsi nell'esercizio dell'attività sociale nonché della congruità del capitale medesimo rispetto allo svolgimento dell'attività sociale, alla luce degli impegni di spesa programmati e delle somme attribuite alla medesima società ai sensi del comma 11 del predetto articolo 3;
    i conferimenti posti a carico degli enti territoriali, ai fini della costituzione della predetta società, saranno comunque effettuati nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per gli enti medesimi;
    le risorse di cui al comma 33 dell'articolo 145 della legge n. 388 del 2000 utilizzate dall'articolo 3, comma 4, a copertura degli oneri ivi indicati, risultano effettivamente disponibili – giacché è già stato disposto sullo stanziamento di competenza per l'anno 2020 un accantonamento per nuove leggi pari a 350.000 euro – e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le risorse stesse erano state originariamente preordinate;
    l'articolo 3, comma 9, che prevede che la Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» possa avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa e con oneri a carico della stessa, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, è da intendersi nel senso che a tale avvalimento si può ricorrere solo previo consenso dell'interessato, come previsto dal richiamato comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la facoltà delle pubbliche amministrazioni di non concedere il personale la cui collaborazione sia ritenuta necessaria a garantire la piena funzionalità delle stesse;
    la riduzione del Fondo investimenti delle amministrazioni centrali di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, introdotta nel corso dell'esame in sede referente al comma 12-bis dell'articolo 3, potrebbe determinare non già un'accelerazione, ma un rallentamento dei tempi di assegnazione delle risorse all'amministrazione competente, poiché la disposizione interferisce con il già avviato iter di approvazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si provvederà al riparto del predetto Fondo;
    dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato denominato «Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica e paralimpica» di cui all'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché la Presidenza del Consiglio dei ministri dovrà provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria contenuta al comma 3 del medesimo articolo 3-bis;
    l'articolo 5, comma 6, è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, Pag. 129nel senso di prevedere che i redditi di lavoro dipendente derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore, concorrano alla formazione del reddito complessivo – anziché per il 30 per cento del loro ammontare nel periodo 2020-2026, come era originariamente previsto – per il loro intero importo nel 2020, per il 60 per cento negli anni dal 2021 al 2023 e per il 30 per cento negli anni dal 2024 al 2026;
    all'articolo 5, comma 7, sono state pertanto correttamente rideterminate le minori entrate derivanti dal citato regime fiscale, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, in 0,786 milioni di euro per l'anno 2021, 1,337 milioni di euro per l'anno 2022, 3,637 milioni di euro per l'anno 2023, 10,414 milioni di euro per l'anno 2024, 16,436 milioni di euro per l'anno 2025, 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,735 milioni di euro per l'anno 2027;
    la garanzia dello Stato concessa a favore del Comitato Olimpico Internazionale, ai sensi dell'articolo 4, nonché la controgaranzia dello Stato concessa a condizioni di mercato ai soggetti privati che ne facciano richiesta e che abbiano già prestato garanzia in favore della Federazione italiana tennis, ai sensi del successivo articolo 8, comma 1, non determinano effetti sull'indebitamento netto, trattandosi di garanzie non standardizzate, posto che non ricorrono le condizioni – ossia la numerosità dei beneficiari e delle operazioni garantite – per una loro classificazione come garanzie standardizzate;
    il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, presenta le disponibilità necessarie per provvedere alle minori entrate ad esso imputate dall'articolo 5, comma 7, anche per gli anni dal 2021 al 2027;
    l'assegnazione di risorse della società «Sport e salute S.p.A.», per un ammontare pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, alla Federazione italiana tennis, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali le risorse stesse erano originariamente preordinate;
  considerato che, nel corso dell'esame, in sede referente:
    la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 4, è stata riformulata più puntualmente nel senso di prevedere che dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai componenti del Consiglio medesimo non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, mentre i rimborsi di eventuali spese sostenute dai medesimi componenti rimangono a carico degli enti a cui essi fanno capo;
    è stata inserita in ciascuna delle clausole di copertura finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 3, comma 4, secondo periodo, e 5, comma 7, un'apposita autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
    all'articolo 5, comma 7, è stato precisato che gli oneri ivi indicati sono costituiti da minori entrate;
    all'articolo 6, comma 5, è stata riformulata più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria nel senso di prevedere, da un lato, che a coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato per le Finali ATP o della Commissione Tecnica di Gestione non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese, dall'altro, che i predetti incarichi non sono cumulabili tra loro né sono compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito della società «Sport e Salute S.p.A.;
    sono state riformulate più puntualmente le clausole di invarianza finanziaria di cui agli articoli 2, comma 3, 6, comma Pag. 1304, e 15, comma 3, sostituendo le parole: «non derivano» con le seguenti: «non devono derivare»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2447 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e che il testo reca inoltre, all'articolo 5, comma 3, una clausola generale di neutralità finanziaria, riferita all'attuazione dell'intero provvedimento. Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e di quelle che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 2, recanti misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 e modalità della loro attuazione, rileva che le disposizioni in esame prevedono che, ai fini del contenimento e del contrasto del COVID-19, possano essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con ordinanze di carattere contingibile e urgente del Ministro della salute – secondo le modalità individuate dall'articolo 2 – una o più misure temporanee tra quelle dettagliatamente indicate all'articolo 1, comma 2.
  Evidenzia che, in precedenza, il decreto-legge n. 6 del 2020 – di cui il provvedimento in esame dispone all'articolo 5 l'abrogazione – aveva già individuato un elenco di misure di contrasto e di emergenza epidemiologica, rinviando per la loro adozione ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, o a ulteriori strumenti (ordinanze) adottabili nelle more dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in casi di estrema necessità e urgenza. Rileva che il provvedimento in esame, rispetto al precedente decreto-legge n. 6 del 2020, specifica in modo più dettagliato ed esaustivo le misure potenzialmente adottabili per contrastare l'emergenza ed è corredato di una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero provvedimento (articolo 5, comma 3). Al riguardo, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica che, nel confermare la suddetta clausola di invarianza finanziaria, afferma la natura sostanzialmente ordinamentale e procedurale delle disposizioni in esame, nonché di quanto riferito circa la neutralità finanziaria di disposizioni di contenuto analogo previste nel decreto-legge n. 6 del 2020. Non formula quindi osservazioni, nel presupposto che il provvedimento in esame si limiti ad individuare il novero delle misure potenzialmente adottabili. Osserva peraltro che il precedente decreto-legge riferiva il vincolo di non onerosità ai singoli specifici strumenti attuativi delle misure stesse (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri) mentre il provvedimento in esame reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero decreto-legge. Sarebbe a suo avviso utile un chiarimento riguardo a tale diversa formulazione; in particolare, andrebbe chiarito se si intenda in tal modo consentire, in attuazione del provvedimento in esame, anche l'adozione di misure onerose purché compensate a valere su specifici fondi per l'emergenza disponibili a legislazione vigente. Osserva che in tal caso non sussisterebbe, peraltro, una specifica sede di verifica parlamentare dei Pag. 131relativi profili finanziari. In proposito reputa utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.
  In merito ai profili di quantificazione relativi alle norme di cui ai commi da 1 a 8 dell'articolo 4, in materia di sanzioni e controlli, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle stesse.
  Per quanto concerne il comma 9, primo periodo, che prevede che il Prefetto si avvalga delle forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, per garantire l'esecuzione delle misure di contenimento, andrebbero a suo avviso forniti dati ed elementi di valutazione circa l'idoneità delle risorse disponibili a legislazione vigente rispetto alla finalità indicata dalla norma; ciò al fine di verificare la clausola generale di neutralità finanziaria recata dall'articolo 5. Con particolare riferimento al comma 9, secondo periodo, che attribuisce al personale delle Forze armate impegnato nelle misure di contenimento la qualifica di agente di pubblica sicurezza, prende atto di quanto riferito dal Governo circa la neutralità finanziaria di disposizioni di analogo contenuto riportate nel decreto-legge n. 6 del 2020 e non formula quindi osservazioni.
  Con riguardo ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 5, recante disposizioni finali, ritiene necessario riformulare il comma 3 dell'articolo 5, recante la clausola di invarianza finanziaria, nei seguenti termini: «Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal decreto medesimo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, evidenzia che le misure previste dall'articolo 1 per evitare la diffusione del COVID-19 e, più in generale, tutte quelle previste dal provvedimento in oggetto saranno attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 3.
  Fa presente che, in questo quadro, le amministrazioni interessate provvederanno alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Infine, concorda con il relatore sulla necessità che la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 3, sia riformulata in modo da evidenziare che dall'attuazione del presente decreto «non devono derivare» nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2447 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2020, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le misure previste dall'articolo 1 per evitare la diffusione del COVID-19 e, più in generale, tutte quelle previste dal provvedimento in oggetto saranno attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 3;
    in questo quadro, le amministrazioni interessate provvederanno alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 3, dovrebbe essere riformulata in modo da evidenziare che dall'attuazione del presente decreto Pag. 132«non devono derivare» nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 5, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  Claudio BORGHI, presidente, pur nella consapevolezza che la Commissione bilancio debba occuparsi esclusivamente degli effetti finanziari dei provvedimenti sottoposti al suo parere, desidera esprimere il proprio disaccordo sul merito del decreto-legge all'esame della Commissione. Ritiene, infatti, che, nonostante l'esigenza indifferibile di mettere in sicurezza il territorio nazionale, il Parlamento non può consentire che, tramite un decreto-legge, si demandi ad atti regolamentari, come i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, la disciplina delle restrizioni relative al contenimento dell'emergenza. In proposito, ritiene che ciò costituisca una grave cessione di sovranità da parte del Parlamento e implichi la violazione di fondamentali principi costituzionali.
  Desidera, inoltre, svolgere un'ulteriore considerazione in merito alla libertà di circolazione dei parlamentari sul territorio nazionale, atteso che l'attività parlamentare si esprime principalmente sul territorio. In proposito annuncia che procederà a richiamare l'attenzione del Presidente della Camera sulle difficoltà che numerosi parlamentari hanno incontrato relativamente a questo aspetto.

  Fabio MELILLI (PD) si associa alle parole del presidente Borghi in merito alla necessità di garantire la libera circolazione dei parlamentari sul territorio nazionale.

  La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI, replicando alla seconda considerazione formulata dal presidente, segnala che il Governo ha già chiesto chiarimenti ai presidenti delle regioni che, tramite proprie libere iniziative, avevano adottato provvedimenti che richiedevano ai parlamentari rientrati nel proprio comune di residenza di osservare un periodo di quarantena. Ricorda, inoltre, che la Ministra Lamorgese ha dato le opportune indicazioni alle Forze di polizia affinché sia garantita la libera circolazione dei parlamentari sul territorio nazionale.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

  La seduta comincia alle 11.55.

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.
Atto n. 163.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, evidenzia che il provvedimento Pag. 133– adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 1, comma 180, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) – reca uno schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 2, recanti disposizioni generali, rileva che le disposizioni in esame precisano l'oggetto del provvedimento in esame, ovvero la disciplina dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per le vittime dei reati di tipo mafioso nonché per gli orfani per crimini domestici, come rivenienti dall'articolo 1, comma 279, della legge n. 205 del 2017, dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 4 del 2018 e dall'articolo 1, comma 492, della legge n. 145 del 2018. Le norme altresì specificano, tra l'altro, che i beneficiari delle misure previste sono i figli minorenni e maggiorenni, di età non superiore a 30 anni, economicamente non autosufficienti, di vittime di crimini domestici o di genere. In proposito, non ha osservazioni da formulare in riferimento alla definizione di tale platea, più ampia di quella con età massima di 26 anni applicata per l'erogazione di altri benefici di legge, atteso che le risorse utilizzate corrispondono a specifici limiti di spesa, corrispondenti agli stanziamenti previsti nelle norme sopra richiamate. In merito a detti stanziamenti, come evidenziati nella tabella riportata nella relazione tecnica, rileva inoltre che le risorse previste per le borse di studio, pari a 2 milioni per il 2017, 4 milioni per il 2018 e 5.960.256 euro per il 2019, per le spese mediche, pari a 0,5 milioni per gli anni 2018 e 2019 e per il sostegno alle famiglie affidatarie, pari a 6 milioni di euro nel 2019, fanno riferimento a esercizi pregressi. Per le considerazioni connesse a tale imputazione rimanda alle successive considerazioni relative agli articoli da 3 a 7 (Sostegno al diritto allo studio), agli articoli da 15 a 17 (Spese mediche e assistenziali) e agli articoli da 18 a 23 (Famiglie affidatarie).
  Con riferimento agli articoli da 3 a 7, in materia di sostegno al diritto allo studio, rileva che la misura dei benefici per il sostegno al diritto allo studio (erogazione di borse di studio e gratuità o semigratuità della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale, anche sulla base di apposite convenzioni) non viene specificata dalle disposizioni in esame. Segnala che la relazione tecnica precisa in proposito che l'importo delle borse di studio è rimesso ad una ripartizione delle risorse effettuata con delibera annuale del Comitato di solidarietà. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare atteso che le risorse utilizzate corrispondono a specifici limiti di spesa e che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, è previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale. Per quanto attiene alle risorse disponibili per le borse di studio, rileva che le stesse fanno riferimento anche a esercizi pregressi, ovvero 2 milioni per il 2017, 4 milioni per il 2018 e 5.960.256 euro per il 2019. In proposito, al fine di escludere effetti negativi sui saldi, ritiene necessario acquisire chiarimenti circa le modalità e la tempistica di erogazione di dette risorse, anche al fine di confermare che l'impatto della stessa risulti già scontato a legislazione vigente nonché circa gli esercizi finanziari nei quali sono previsti i relativi effetti in termini di competenza e di cassa. Per quanto concerne i profili di quantificazione degli articoli da 8 a 14, recanti sostegno per l'inserimento al lavoro, rileva che le disposizioni in esame prevedono, nei limiti delle risorse stanziate, la destinazione a regioni e province autonome, come ripartite dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, delle risorse stanziate al fine di prevedere iniziative di orientamento e formazione al lavoro. In proposito, non ha osservazioni da formulare atteso che le risorse utilizzate sono contenute entro specifici limiti Pag. 134di spesa. Segnala inoltre come si preveda che, nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo, a decorrere dal 1o gennaio 2020, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, gli orfani sia riconosciuto un incentivo, per ogni assunzione effettuata, fino al 50 per cento dei contributi dovuti per un periodo massimo di 36 mesi. Evidenzia che per tali benefici le risorse sono previste in ragione di 500 mila euro per l'anno 2020, 1 milione di euro per il 2021 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Fa presente che la relazione tecnica non fornisce i parametri di riferimento dell'incentivo, ossia importo contributivo medio annuo, tetto massimo di sgravio, platea di soggetti interessati. In proposito, pur rilevando che il beneficio opera entro prefissati limiti di spesa e che è previsto un meccanismo procedurale per prevenire il loro superamento, ritiene che sarebbe comunque utile acquisire elementi informativi volti a valutare la congruità degli stanziamenti rispetto alle finalità della norma. Quanto agli adempimenti a carico dell'INPS, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – su cui considera utile acquisire conferma – che gli stessi siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine, in merito ai meccanismi di riassegnazione di risorse ed economie di spesa, indicati dall'articolo 14, andrebbero acquisiti, a suo avviso, elementi di valutazione per escludere effetti negativi sui saldi di cassa.
  Con riferimento agli articoli da 15 a 17, concernenti spese mediche e assistenziali, rileva che, analogamente a quanto rilevato per gli stanziamenti relativi all'erogazione di borse di studio, di cui agli articoli da 3 a 7, le risorse stanziate per i benefici in esame fanno riferimento a esercizi pregressi, 500 mila euro per gli anni dal 2017 al 2019. In proposito, ritiene necessario acquisire chiarimenti circa le modalità e la tempistica di erogazione di dette risorse, anche al fine di confermare che l'impatto della stessa risulti già scontato a legislazione vigente, nonché circa gli esercizi finanziari nei quali sono previsti i relativi effetti in termini di competenza e di cassa. Ciò al fine di escludere effetti negativi sui saldi di cassa. Riguardo infine all'articolo 17, rinvia alle considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 14.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 18 a 23, in materia di famiglie affidatarie, rileva che le disposizioni in esame prevedono, nell'ambito di specifici limiti di spesa, pari a 6 milioni nel 2019 e 8 milioni annui a decorrere dal 2020, l'erogazione di risorse alle famiglie affidatarie nella misura di 300 euro mensili per ogni minore affidato. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, è previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale. Pur rilevando che il beneficio in questione opera nell'ambito di un limite massimo di spesa, per il cui rispetto è preordinato un meccanismo di rideterminazione proporzionale delle erogazioni ai beneficiari, sarebbe comunque utile acquisire, a suo avviso, informazioni sui seguenti elementi, che costituiscono presupposto per valutare la congruità dello stanziamento. In particolare, facendo presente che la relazione tecnica fa riferimento a «circa 2.000 orfani di crimini domestici», ritiene utile, da un lato, conoscere se tale platea sia esaustiva di tutti i soggetti aventi diritto, comprensiva quindi dei minori orfani a seguito dei delitti di genere, dall'altro, acquisire dati circa gli orfani eventualmente collocati presso strutture diverse da una famiglia affidataria, per i quali non risulta dunque applicabile il beneficio in esame. Tenuto conto che la spesa in questione è una prestazione sociale monetaria, la cui eventuale riduzione in corso d'anno può essere caratterizzata da una certa rigidità, sarebbe utile, a suo avviso, acquisire chiarimenti circa le modalità applicative della riduzione proporzionale nell'ipotesi in cui la stessa debba avere luogo dopo l'avvio delle prime erogazioni mensili. Infine, rileva che le risorse prevedono anche uno stanziamento relativo a un esercizio pregresso, quello del 2019. In proposito, considera necessario acquisire chiarimenti circa le modalità e la tempistica di erogazione di dette risorse, anche al fine di Pag. 135confermare che l'impatto della suddetta erogazione risulti già scontato a legislazione vigente, nonché circa gli esercizi finanziari nei quali sono previsti i relativi effetti in termini di competenza e di cassa.
  Con riferimento agli articoli da 24 a 31, recanti disposizioni finali, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla clausola di invarianza, andrebbero acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi di valutazione volti a confermare che gli uffici del commissario e delle prefetture possano effettivamente fronteggiare i nuovi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente e che le nuove erogazioni non comportino variazioni onerose nella convenzione con la CONSAP, soggetto gestore del fondo a legislazione vigente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
  Infine, con riferimento alla verifica delle quantificazioni del provvedimento nel suo insieme, osserva che la relazione tecnica, pur essendo redatta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio legislativo economia, non risulta vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato: in merito appare necessario, a suo avviso, un chiarimento.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 30, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, fa presente che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: «Copertura finanziaria» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria».

  La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, evidenzia che il Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso, intenzionali violenti e per gli orfani di crimini domestici presenta risorse pari a 19,5 milioni di euro da destinare agli orfani e a 11 milioni di euro da destinare alle famiglie affidatarie.
  Segnala che le risorse indicate nella relazione tecnica allegata al provvedimento in oggetto si riferiscono, non solo ad esercizi futuri, ma anche ad esercizi pregressi poiché, da un lato, tali risorse sono già confluite nell'ambito del citato Fondo di rotazione e risultano ancora inutilizzate in mancanza del regolamento che ne consenta l'impiego, dall'altro, alcuni benefici, quali le borse di studio, le spese mediche e il sostegno alle famiglie affidatarie, possono riguardare anche periodi precedenti all'entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Fa presente che le predette risorse appaiono più che sufficienti per coprire gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame e che, in ogni caso, in esso sono state previste specifiche disposizioni teleologicamente finalizzate ad assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 30.
  Segnala che, in particolare, l'articolo 6, recante requisiti dei beneficiari e criteri di ripartizione delle risorse destinate al diritto allo studio, statuisce che, in caso di risorse finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, sarà garantito ai richiedenti l'accesso al Fondo in misura proporzionalmente ridotta.
  Ricorda, inoltre, che l'articolo 7, nel disciplinare le modalità di accesso alle borse di studio, prevede che l'assegnazione di queste ultime ed il loro importo siano stabiliti annualmente nell'ambito delle risorse attribuite al Capo II al sostegno al diritto allo studio.
  Fa presente che, ai fini del rispetto dei limiti di spesa programmati, l'articolo 11 demanda invece all'INPS il compito di effettuare il monitoraggio degli oneri in materia di incentivi all'assunzione, prevedendo che, qualora dal monitoraggio emerga uno scostamento dai limiti summenzionati, l'INPS stesso ne darà notizia al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, il quale, a sua volta, informerà il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, istituito presso il Ministero dell'interno, fermo restando che, superati i limiti di spesa Pag. 136programmati, il citato Istituto non potrà acquisire ulteriori istanze di accesso al beneficio.
  Per quanto riguarda le spese mediche ed assistenziali evidenzia, inoltre, che l'articolo 16 prevede che, qualora le risorse disponibili per tale finalità non risultino sufficienti per tutti gli aventi diritto, l'importo dei singoli benefici è ridotto proporzionalmente nella misura occorrente al soddisfacimento di coloro che abbiano prodotto istanza.
  Infine, ricorda che, in caso di insufficienza delle risorse finanziarie da destinare alle famiglie affidatarie nell'anno di riferimento, l'articolo 22 prevede che l'accesso al Fondo avvenga in quota proporzionale, in modo da consentire di rientrare nel plafond disponibile.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 aprile 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 17.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Antonio Misiani.

  La seduta comincia alle 17.25.

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2463 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Beatrice LORENZIN, relatrice, evidenzia che il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. Le risorse finanziarie previste sono in gran parte reperite mediante l'emissione di titoli di Stato, per un importo fino a 25 miliardi di euro per l'anno 2020, autorizzata con la Risoluzione n. 6-00103 della Camera e la Risoluzione n. 6-00102 del Senato, di approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, della Relazione al Parlamento del 5 marzo 2020, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (cosiddetta legge «rinforzata» di attuazione del principio di pareggio del bilancio).
  Il decreto-legge è stato esaminato in prima lettura dal Senato a partire dallo scorso 24 marzo e approvato dall'Assemblea il 9 aprile, con la votazione fiduciaria sul maxiemendamento presentato dal Governo, con cui, in particolare, è stato recepito nel testo il contenuto di numerosi emendamenti votati nel corso dell'esame in Commissione.
  Il provvedimento riproduce varie disposizioni introdotte con precedenti provvedimenti d'urgenza, non convertiti in legge, mentre talune disposizioni contenute nel testo iniziale sono state abrogate nel corso dell'esame al Senato per confluire nel decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto decreto liquidità). Pag. 137
  Il provvedimento, al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, prevede una numerosa serie di interventi che riguardano molteplici settori: sanità, fisco, credito, lavoro, pubblica amministrazione, istruzione, trasporti, giustizia, cultura e spettacolo, sport, informazione, agricoltura, difesa e ordine pubblico e immigrazione, di cui si darà distintamente conto nella presente relazione.
  Venendo al contenuto del provvedimento, per quanto concerne gli interventi in materia sanitaria, segnala che le misure contenute nel decreto-legge sono essenzialmente finalizzate al potenziamento delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale nel contrasto all'epidemia da COVID-19. Viene disposto un incremento per il 2020, a valere sul finanziamento sanitario corrente, delle risorse del «Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro» della dirigenza medica e sanitaria e del «Fondo condizioni di lavoro e incarichi» del personale del comparto sanità, al fine di elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica. Viene incrementata di 100 milioni di euro la quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo – anche di collaborazione coordinata e continuativa – a iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (articolo 1). Viene consentito al Ministero della salute di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche relativi ad assunzioni a tempo indeterminato (articolo 2). Viene previsto il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari ed a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza (articolo 2-bis). Vengono disciplinate alcune misure dirette al potenziamento delle reti di assistenza territoriale, quali la stipula di accordi contrattuali per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie (articolo 3). Vengono previste norme di deroga relative ad alcuni dispositivi di protezione individuali – DPI e ad altri dispositivi medici, con riferimento alle procedure di acquisto e di pagamento ed alle caratteristiche dei medesimi dispositivi (articolo 5-bis). Vengono stabilite norme particolari e di deroga, nonché un finanziamento specifico, per l'acquisto di 5.000 impianti di ventilazione assistita e dei materiali indispensabili per il loro funzionamento. Si prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di procedere alla rimodulazione o alla sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria. Si prevede che agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica, non si applichino le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore (articolo 5-sexies). Viene incrementato di 4 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2020-2022, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità – ISS per il reclutamento di personale (articolo 11). Viene previsto che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti attualmente vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari (articolo 12). Viene consentito, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di Pag. 138professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea (articolo 13). Per far fronte alla situazione epidemiologica viene consentita la produzione, importazione ed immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale – DPI in deroga alle vigenti disposizioni, nel rispetto di una particolare procedura volta a consentire il riscontro delle caratteristiche tecniche e dei requisiti di sicurezza dei prodotti (articolo 15). Sono previste disposizioni per la sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi medici, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione (articolo 17). Viene incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, sia in relazione agli interventi previsti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, sia per le misure di incremento delle assunzioni nel comparto sanitario disposte dal decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 (articolo 18). Viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari – OSS impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica (articolo 22-bis).
  Numerose misure di carattere fiscale, introdotte inizialmente per la cosiddetta zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n. 9 del 2020, sono state confermate ed estese a tutto il territorio nazionale dal presente decreto-legge. In particolare, il decreto-legge n. 9 del 2020 ha disposto la sospensione dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, relativi alle cartelle di pagamento per le sole zone nei territori maggiormente colpiti dall'epidemia. Tale la misura è stata estesa all'intero territorio nazionale ed è stata ampliata dal presente decreto-legge, che sospende i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. È inoltre differito al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari (articolo 68). Analogamente, il decreto-legge in esame (articolo 61) sospende i versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi, misura già introdotta dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, estendendo tale sospensione – inizialmente prevista per il settore turistico-alberghiero – a soggetti operanti in altri settori e prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Si segnala, per altro, che l'articolo 21 del decreto-legge n. 23 del 2020, cosiddetto decreto liquidità, proroga la sospensione dei versamenti al 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
  Il decreto-legge n. 18 del 2020 ha introdotto inoltre un insieme di ulteriori interventi fiscali, validi su tutto il territorio nazionale e volti, in particolare, a tutelare i lavoratori e a salvaguardare il sistema produttivo. Si ricordano le seguenti misure: la sospensione dei versamenti da autoliquidazione per i titolari di partita IVA di minori dimensioni, nonché per tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal COVID-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti; l'esclusione da ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni, ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (articolo 62); la concessione di un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (articolo 64), nonché di un credito di imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (articolo 65); l'ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo del c.d. tax credit per le edicole (articolo 98); la concessione di incentivi fiscali per le erogazioni liberali (articolo 66), in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento Pag. 139e gestione dell'emergenza epidemiologica, estese anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti. Viene sospesa fino al 31 maggio 2020 l'attività svolta dall'amministrazione finanziaria, tra l'altro, in materia di accertamento, riscossione, risposte a istanze dei contribuenti (articolo 67). Sono conseguentemente prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali. In caso di cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti si consente di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro (articolo 55). Infine, è differito dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo e si consente ai comuni di approvare le tariffe adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020 (articolo 107).
  Per quanto attiene agli interventi di carattere creditizio, sia il decreto-legge n. 9 del 2020 sia il decreto-legge n. 18 del 2020 hanno potenziato l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Il decreto-legge n. 9 ha inserito (articolo 26), tra le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, ai fini dell'accesso alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà, l'ipotesi della sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni. Il decreto-legge n. 18 ha esteso i benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza (articolo 54). Nel corso dell'esame al Senato sono stati ampliati i requisiti di accesso al Fondo: è aumentato a 400.000 euro l'importo massimo del mutuo e sono stati inclusi i mutui già ammessi ai benefici per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate, nonché i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa. Il decreto- legge n. 23 del 2020 ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari alle ditte individuali e agli artigiani, nonché ai mutui contratti da meno di un anno.
  Con specifico riferimento alle imprese, il decreto-legge n. 18 del 2020 prevede varie misure. Si autorizza il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica a erogare finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, avvalendosi di INVITALIA quale soggetto gestore della misura (articolo 5). Si prevede che, fino al 2 marzo 2021, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori del comuni colpiti dall'epidemia di COVID-19 come individuati nell'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o marzo 2020; per tale finalità il Fondo viene rifinanziato di 50 milioni di euro per il 2020 (articolo 49-bis, che riproduce il testo dell'articolo 25 del decreto-legge n. 9 del 2020). Si fa presente che l'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevedeva il potenziamento e l'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le Pag. 140piccole e medie imprese, è stato invece abrogato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto decreto liquidità), il quale ha introdotto una nuova disciplina transitoria – fino al 31 dicembre 2020 – maggiormente implementativa dell'intervento del Fondo anche alla luce della più recente normativa sugli aiuti di Stato. Si concede alle PMI e alle micro imprese una generale moratoria sui prestiti, sotto forma, tra l'altro, di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e sul mantenimento di fidi o altre forme di finanziamento bancario (articolo 56). Si concede la garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti – CDP in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza, fino ad un massimo dell'80 per cento dell'esposizione assunta (articolo 57). Si prevede che le imprese beneficiarie di mutui concessi da INVITALIA e ubicate nei territori dei primi comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 (di cui all'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o marzo 2020) possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento (articolo 72-ter, che riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 6 del decreto-legge n. 9 del 2020). Si autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito dei contratti di sviluppo (articolo 80). Per ciò che concerne l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti a sostegno delle imprese, l'insieme delle misure originariamente messe in campo a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 18 del 2020 è stato rafforzato da ulteriori interventi, annunciati il 2 aprile 2020. Nelle settimane precedenti Cassa Depositi e Prestiti aveva varato un Piano di interventi da 17 miliardi di euro a sostegno dell'economia italiana per l'emergenza COVID-19, il quale prevede l'erogazione di liquidità a tassi calmierati per le PMI e per le imprese di media dimensione (Mid-cap) tramite il sistema bancario; la concessione di finanziamenti agevolati, garanzie e moratorie sui finanziamenti a medio-lungo termine per supportare le attività di export e internazionalizzazione delle PMI; il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 dei mutui per i comuni della prima Zona rossa. A tali interventi si aggiungono ulteriori 2 miliardi di euro a supporto delle imprese di media e grande dimensione – indicativamente con fatturato superiore ai 50 milioni di euro – per esigenze temporanee di liquidità, supporto al capitale circolante e sostegno agli investimenti previsti dai piani di sviluppo delle aziende, in attesa dell'avvio operativo dei meccanismi di garanzia previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020.
  Quanto alle misure in materia di internazionalizzazione delle imprese, si segnala, in particolare, che il decreto-legge in esame: incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del Fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli dell'UE, nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico, al fine di acquisire flussi turistici verso l'Italia (articolo 54-bis, che riproduce il testo dell'articolo 27 del decreto-legge n. 9 del 2020); autorizza SACE S.p.A., ferma restando l'operatività di sostegno all'esportazione prevista dal decreto legislativo n. 143 del 1998, a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle regioni di beni inerenti alla gestione dell'emergenza sanitaria (articolo 59); prevede che possa essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che Pag. 141operano sui mercati esteri (articolo 58); istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy (articolo 72, comma 1).
  Le misure a sostegno del lavoro riguardano, principalmente, il tema degli ammortizzatori sociali e la riduzione dell'orario di lavoro, con la previsione di appositi congedi ed indennità, nonché lo svolgimento del lavoro agile. Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, vengono previste disposizioni speciali – quali semplificazioni procedurali, deroghe ai limiti di durata complessiva ed esenzioni dalle addizionali contributive – per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e di assegno ordinario richiesti per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 (articolo 19, commi da 1 a 4). L'assegno ordinario corrisposto dal Fondo di integrazione salariale viene riconosciuto, nel 2020 e per un massimo di nove settimane, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo che occupano mediamente più di 5 dipendenti, in luogo dei 15 richiesti in via generale (articolo 19, comma 5). Si riconosce la possibilità, per le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, avessero già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per un periodo non superiore a nove settimane (articolo 20). Viene consentito alle regioni e province autonome di riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa vigente in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro (articolo 22). Si dispone che i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale possono procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in deroga alla normativa vigente (articolo 19-bis, introdotto al Senato).
  Vengono poi introdotte alcune norme speciali a sostegno dei lavoratori in relazione alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole. In particolare, viene riconosciuto ai lavoratori, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, un congedo, continuativo o frazionato, di durata complessiva non superiore a quindici giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni, con un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e con il riconoscimento della contribuzione figurativa (articoli 23, commi 1, 3 e 4, e 25, comma 1); in alternativa è possibile fruire di un voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, elevato a 1.000 euro per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato, nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica (articoli 23, comma 8, e 25, comma 3). Ai lavoratori dipendenti privati, in presenza di figli minori tra i 12 e i 16 anni e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, viene riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (articolo 23, comma 6). Per quanto concerne il lavoro autonomo, viene riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore dei liberi professionisti, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS o titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla medesima Gestione (articolo 27), dei lavoratori Pag. 142autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali (articolo 28), dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29), degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (articolo 30), di lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50 mila euro (articolo 38) e di titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 96).
  Ulteriori disposizioni riguardano l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (articolo 63), nonché l'istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa (articolo 44). Specifiche disposizioni sono volte a favorire il ricorso al lavoro agile. In particolare, si prevede che per il periodo dello stato di emergenza il lavoro agile costituisca la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali devono limitare la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (articolo 87, commi da 1 a 4). Infine, specifiche norme riguardano le forniture, autorizzando le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, ivi inclusi i servizi di telemedicina, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e, per quanto riguarda PC e tablet, con procedure semplificate da parte della CONSIP S.p.A. (articolo 87-bis).
  Per quanto concerne la pubblica amministrazione, è prevista la nomina di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza (articolo 122); si autorizza la Presidenza del Consiglio, fino al 31 dicembre 2020, ad avvalersi di un contingente di esperti, a fini di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione; viene prorogato il termine ultimo per l'indizione del referendum ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019 (articolo 81). Per quanto concerne, specificamente, gli enti territoriali, viene consentito lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali (articolo 73); vengono prorogati i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili (adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio, approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, deliberazione del Documento unico di programmazione degli enti locali) con l'obiettivo di alleggerire i carichi amministrativi degli enti (articolo 107); si consente alle regioni e agli enti locali di calcolare il Fondo crediti di dubbia esigibilità considerando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 anziché con quelli del 2020 (articolo 107-bis); viene riconosciuta alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzo della quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti e, a determinate condizioni, già a partire dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo – per la medesima finalità è consentito agli enti locali l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Pag. 143TU in materia edilizia (articolo 109); si prevede la sospensione della quota capitale dei mutui contratti dalle regioni ordinarie (articolo 111) e dagli enti locali (articolo 112) con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, con destinazione dei relativi risparmi al rilancio dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica.
  Per quanto concerne il settore dell'istruzione, gli interventi sulla scuola sono rivolti a salvaguardare la validità dell'anno scolastico, sostenere la didattica a distanza durante il periodo di sospensione dell'attività didattica – anche attraverso contratti per supplenze brevi e saltuarie – disciplinare la valutazione degli studenti, assicurare materiali per la pulizia straordinaria dei locali e dispositivi di protezione e igiene personale. In primo luogo si prevede che, qualora le scuole non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, previsti a regime, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità; si dispone che la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta a distanza nell'anno scolastico 2019-2020, produca gli stessi effetti della valutazione in presenza (articolo 87, comma 3-ter); si incrementano di 85 milioni di euro per l'anno 2020 le risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale (articolo 120); si autorizzano le scuole statali a sottoscrivere, per l'anno scolastico 2019-2020, contratti sino al termine delle attività didattiche – 30 giugno 2020 – con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza (articolo 120, commi da 4 a 7); si autorizza la spesa di 43,5 milioni di euro nell'anno 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personale (articolo 77). Inoltre, si prevede che le sedute degli organi collegiali delle scuole possono svolgersi in videoconferenza, anche ove ciò non sia previsto nei regolamenti interni (articolo 73, comma 2-bis) e si dispone un rimborso per i viaggi e le iniziative di istruzione sospesi, da corrispondere anche mediante un voucher di pari importo utilizzabile entro un anno dall'emissione (articolo 88-bis).
  Specifiche disposizioni riguardano l'università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM, con l'obiettivo di garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza (articolo 101). In particolare, si prevede che le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, svolte o erogate con modalità a distanza, siano computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dei professori e ricercatori di ruolo, e siano valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, nonché ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva; che la data ultima per lo svolgimento dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio dell'anno accademico 2018-2019 è il 15 giugno 2020 e che le attività formative svolte con modalità a distanza sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU) e dell'attestazione della frequenza obbligatoria; si differiscono vari termini relativi alla procedura per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) per le tornate 2018-2020 e 2020-2022 e si prevede che le università, nonché gli istituti di ricerca, promuovano, anche mediante convenzioni, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e informatiche; si istituisce, per il 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca – MUR, il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema delle università, anche non statali, nonché delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici vigilati dal MUR, con una dotazione pari a 50 milioni di euro. Infine, per fronteggiare le particolari condizioni di sofferenza del Servizio sanitario Pag. 144nazionale, si introduce una nuova disciplina per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, superando la previsione relativa all'esame di Stato e prevedendo che è abilitante la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (classe LM/41), previa acquisizione dell'idoneità conseguita al termine di un tirocinio pratico-valutativo di 3 mesi, da svolgere nell'ambito del corso di laurea medesimo (articolo 102).
  Specifiche disposizioni riguardano il settore dei trasporti. Per quanto concerne il settore aereo, con riferimento alla situazione di Alitalia si prevede la costituzione di una nuova società pubblica, o interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze, o a prevalente partecipazione pubblica, autorizzando espressamente il Commissario straordinario a porre in essere ogni atto a ciò necessario o conseguente (articolo 79, commi da 3 a 8); si riconosce formalmente l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale per il settore del trasporto aereo, prevedendo misure compensative dei danni subiti per le imprese passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico (articolo 79, commi 1 e 2); si dispone l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo, prevedendo, altresì, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di finanziare interventi di sostegno al reddito a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno investito il settore aereo (articolo 94). Per quanto riguarda il settore marittimo si prevede la non applicazione della tassa d'ancoraggio fino al 30 aprile 2020; la sospensione dei canoni relativi alle operazioni portuali, dei corrispettivi per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti e dei canoni di concessione di aree e banchine portuali; il differimento di trenta giorni dei pagamenti dei diritti doganali; la sospensione dei canoni demaniali anche per le concessioni di aree del demanio marittimo rilasciate dalle Autorità portuali e dalle Autorità di sistema portuale, che dovranno essere pagati entro il 30 settembre 2020, senza applicazione di interesse (articolo 92). Con riferimento al trasporto stradale ed al trasporto pubblico locale, si prevede l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione, nonché dei veicoli che debbano essere sottoposti a revisione (articolo 92, comma 4); si riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di taxi e noleggio con conducente, per dotare i veicoli di paratie divisorie volte a separare il posto guida da quelli posteriori (articolo 93); si prevede la proroga di ulteriori 15 giorni, rispetto a quanto stabilito dalla legge, del termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti fino all'effetto della nuova polizza (articolo 125, comma 2); a tutela delle società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale, regionale e scolastico, si esclude la possibilità di ridurre i corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi (articolo 92, comma 4-bis); si riconosce alle amministrazioni la possibilità di sospendere le procedure relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in corso, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza (articolo 92, commi 4-ter e 4-quater);
  Le disposizioni in tema di giustizia hanno principalmente lo scopo di agevolare il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste per il contenimento dell'emergenza epidemiologica negli uffici e nelle aule giudiziarie, dettando misure volte a limitare l'accesso ai luoghi di giustizia e a consentire lo svolgimento dei soli procedimenti urgenti e non differibili, anche mediante l'utilizzo di modalità telematiche. Per quanto riguarda la giustizia civile e la giustizia penale, si dispone in Pag. 145tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020, nonché la possibilità, dal 16 aprile al 30 giugno, di adottare misure organizzative – che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze – volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari. Specifiche disposizioni sono volte a potenziare il processo telematico, anche penale, ed a consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di attività processuali da remoto (articolo 83). Per quanto riguarda la situazione delle carceri ed il trattamento dei detenuti, si autorizza la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2020 per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa dei recenti episodi di protesta dei detenuti (articolo 86); si estende, fino al 30 giugno 2020, la disciplina già prevista a regime dalla legge n. 199 del 2010 in base alla quale la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, può essere eseguita presso il domicilio, ampliando il campo d'applicazione della misura, riducendo gli adempimenti burocratici per velocizzarne l'applicazione e aggiungendo modalità di controllo a distanza – i cosiddetti braccialetti elettronici – ferma restando l'esclusione per determinate categorie di condanne, nonché per i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare e per quelli coinvolti nei disordini e nelle sommosse scoppiate dal 7 marzo 2020; si estendono le licenze concesse ai detenuti in semilibertà fino al 30 giugno 2020 (articolo 124). Ulteriori misure concernono la possibilità che il Capo del Dipartimento della protezione civile disponga la requisizione, in uso o in proprietà, di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere, da soggetti pubblici o privati, e che il Prefetto disponga la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (articolo 6); la possibilità di escludere la responsabilità del debitore ex articolo 1218 del codice civile, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali, connesse a ritardati o omessi adempimenti se determinati dal rispetto delle misure di contenimento (articolo 91, comma 1); la concessione ai magistrati onorari di un contributo economico mensile di valore pari a 600 euro, per un massimo di 3 mesi, a fronte della sospensione delle udienze e delle attività processuali disposta ai sensi dell'articolo 83 (articolo 119); la proroga del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, attualmente in carica, nell'esercizio delle proprie funzioni fino al termine di 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (articolo 118).
  Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi sono volti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura dell'accesso a istituti e luoghi della cultura. In particolare, vengono istituiti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi da ripartire, uno di parte corrente, l'altro di conto capitale, volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento per il 2020, rispettivamente, di 80 milioni e di 50 milioni di euro (articolo 89). Con riferimento agli utenti, si prevede che, a seguito della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, l'organizzatore dell'evento provvede, su richiesta del soggetto interessato, all'emissione di un voucher di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione (articolo 88).
  Per quanto concerne il settore dello sport, gli interventi sono rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. In particolare, si dispone la Pag. 146sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché per soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori (articolo 61); la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche. In entrambi i casi, alla ripresa della riscossione i versamenti dei canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (articolo 95).
  Gli interventi nel settore dell'informazione intendono garantire la filiera della stampa e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti. In particolare, si prevede, per il 2020, un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari (articolo 98, comma 1) e si amplia l'ambito delle agevolazioni fiscali per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit edicole) (articolo 98, comma 2). Con riferimento al settore delle comunicazioni, si prevede che fino al 30 giugno 2020 le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, definite imprese di pubblica utilità, intraprendano misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi (articolo 82).
  Specifiche disposizioni riguardano il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. In particolare si prevede: la possibilità da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di concedere anche ai lavoratori del comparto agricolo il trattamento di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane (articolo 22); un'indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (articolo 28); un'indennità in favore degli operai agricoli a tempo determinato che non siano titolari di pensione e che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (articolo 30); l'istituzione del Fondo per la promozione integrata, dotato di 150 milioni di euro per il 2020, per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare (articolo 72); l'aumento, dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni, della percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole (articolo 78, commi 1, 1-bis e 1-ter); l'istituzione di un Fondo di 100 milioni di euro per il 2020, per la copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui contratti dalle imprese agricole, nonché per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che hanno dovuto sospendere l'attività di pesca (articolo 78, comma 2); l'estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia (articolo 78, comma 2-quinquies); l'incremento di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, della dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (articolo 78, comma 3); la proroga al 31 dicembre 2020 della validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, nonché la predisposizione di Pag. 147strumenti di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti (articolo 78, commi 3-sexies e septies); la rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti in essere al 1o marzo 2020, richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive (articolo 78, comma 4-sexies).
  Per quanto concerne il settore della difesa e ordine pubblico, sono state potenziate le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria (articoli 7, 8 e 9). In particolare, si prevede una procedura semplificata per l'arruolamento, eccezionale e temporaneo – un anno – di 320 unità di personale medico e infermieristico dell'Esercito (120 medici e 200 infermieri militari), definendone il relativo stato giuridico ed economico (articolo 7); si stanziano, per l'anno 2020, 4,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento (articolo 9); si autorizza la spesa per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza COVID-19 per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Guardia costiera, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle prefetture, dell'Amministrazione civile dell'interno e dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria (articolo 74).
  In materia di immigrazione sono state introdotte una serie di disposizioni relative all'accoglienza degli immigrati in considerazione delle esigenze correlate allo stato di emergenza (articolo 86-bis). In particolare, vengono prorogati al 31 dicembre 2020 i progetti degli enti locali in scadenza al 30 giugno nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (la cosiddetta «seconda accoglienza»); viene introdotta la possibilità che gli stranieri rimangano, fino alla fine dello stato di emergenza, nei centri di accoglienza che li ospitano (centri di prima e seconda accoglienza e CAS – centri di accoglienza straordinaria), anche se sono venute meno le condizioni per la loro permanenza previste dalle disposizioni vigenti; si dà facoltà ai Prefetti di modificare i contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari in determinate strutture di accoglienza (CAS, strutture ricettive temporanee per i minori non accompagnati, hotspot). Il decreto, poi, estende fino al 31 agosto 2020 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, così come la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale o per ricongiungimento familiare, o per lavoro per casi particolari disciplinati dal Testo unico dell'immigrazione, nonché l'efficacia di ulteriori titoli di soggiorno in Italia. È inoltre prevista la proroga dei termini per la conversione dei permessi di soggiorno, da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale (articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies). Infine, si segnala la disposizione che, in deroga alla normativa vigente, consente alle pubbliche amministrazioni, per tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge.
  Con una disposizione di carattere generale, introdotta all'articolo 1 del disegno di legge di conversione (articolo 1, comma 3) si prevede, infine, la proroga di tre mesi dei termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, con l'espresso richiamo, quanto alle deleghe con termini scaduti alla data d'entrata in vigore della legge di conversione, dei principi e dei criteri direttivi previsti dalle rispettive leggi di delegazione.
  Infine, per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rinvia integralmente alla documentazione predisposta dagli Uffici.

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  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in oggetto. Nel ricordare che il termine per la presentazione degli emendamenti, come convenuto nella odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è fissato per domani alle ore 18, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.30.